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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 04027/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 10 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 13 gennaio 2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: Alessandro, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge nella mancata derubricazione del delitto di ricettazione in quello di furto, oltre ad essere del tutto generico, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi da giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha difatti correttamente ricondotto il caso di specie nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., uniformandosi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di Questa Corte, secondo cui risponde d; ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elennew_. probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de , ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali E della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 10 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 13 gennaio 2012, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: Alessandro, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge nella mancata derubricazione del delitto di ricettazione in quello di furto, oltre ad essere del tutto generico, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi da giudice di merito, che a pagina 2 della sentenza impugnata ha difatti correttamente ricondotto il caso di specie nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., uniformandosi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di Questa Corte, secondo cui risponde d; ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elennew_. probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de , ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali E della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n
Sentenza Cassazione n. 04027/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris