CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 23020/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:PERSONA], Di SandroAngelo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EmilioGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Gianni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FantozziAnna Rosa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GalanoMariantonia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex legeall’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università edella Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA], in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio deiMinistri e dei Ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 6 giugno 2024 n. 4048;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 1471/2025N.R.G.: 1471/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 23020/2026Data pubblicazione 10/07/20261. Nel 2016 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma laPresidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni sopraindicate, esponendo che:-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad unascuola di specializzazione in anni compresi tra il 1979 ed il 1990;-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcunaremunerazione o compenso da parte della scuola stessa;-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così comemodificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri diprevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrispostauna adeguata retribuzione;-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solocon la legge 8.8.1991 n. 257.Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenuteal risarcimento del danno sofferto venticinque anni prima, in conseguenzadella tardiva attuazione delle suddette direttive.2. Con sentenza 11.2.2020 n. 2974 il Tribunale di Roma rigettò la domandaper maturata prescrizione e la Corte d’appello rigettò il gravame propostodagli attori.3. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenticon ricorso fondato su due motiviLe amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso edepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo di ricorso la sentenza d’appello è censurata nella parte incui ha individuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data del27.10.1999.I ricorrenti sostengono l’originale tesi giuridica secondo cui, dal momentoche in altre e differenti questioni concernenti il risarcimento del danno daN.R.G.: 1471/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1471/2025Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 23020/2026Data pubblicazione 10/07/2026tardiva attuazione delle Direttive 75/362 e 75/363 vi sono state oscillazionigiurisprudenziali, anche il tradizionale orientamento di questa Corte circal’exordium praescriptionis dovrebbe essere rimeditato; in subordinechiedono che “la questione” (non si sa bene quale) sia sottoposta alla Cortedi giustizia dell’Unione Europea.1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce delconsolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto alrisarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizionenell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257- delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso infavore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, siprescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata invigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti,tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dalgiudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014,Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L,Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n.17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, risalenti allesentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermatianche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del31/05/2022).1.2. Quanto alla pertinacia - di per sé meritevole di censura per i fini di cuiall’art. 96 terzo comma, c.p.c. - con la quale (pur avendo collezionatoproprio il difensore dei ricorrenti duecentonovantaquattro rigetti dialtrettanti ricorsi proposti su questioni identiche), si insiste affinché questaCorte sollevi una pregiudiziale comunitaria, basterà ricordare che:Numero registro generale 1471/2025N.R.G.: 1471/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 23020/2026Data pubblicazione 10/07/2026a) la materia della prescrizione non è armonizzata, ma di competenzadegli Stati membri;b) l’unico principio che questi ultimi ed i loro organi giurisdizionalidebbono osservare in subiecta materia è impedire che le norme in materiadi prescrizione rendano più difficoltoso l’esercizio di diritti riconosciutidall’ordinamento comunitario, rispetto a diritti riconosciuti dall’ordinamentonazionale;c) tale principio non viene in rilievo nel nostro caso, in quanto laviolazione da parte dello Stato italiano delle prescrizioni contenute nellaDirettiva 1982/76 (la quale introdusse l’obbligo di adeguata remunerazione)fui così evidente, palmare ed indiscutibile che gli odierni ricorrenti nonhanno che da imputare a se stessi se attesero trentadue anni prima diintrodurre una domanda risarcitoria.1.3. Da ultimo, ma non per ultimo, l’istanza di rimessione alla Corte diLussemburgo trascura di considerare che la Corte di Lussemburgo si è giàpronunciata su fattispecie esattamente identica, stabilendo che:a) il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro eccepiscala scadenza di un termine di prescrizione ragionevole (e ci mancherebbe chedieci anni non fosse un termine ragionevole) a fronte di un'azionegiurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritticonferiti da una direttiva;b) nulla rileva, ai fini del decorso del termine di prescrizione, che loStato non abbia correttamente trasposta la Direttiva attributiva del dirittoprescritto;c) non è necessaria una pronuncia della corte di Lussemburgo chedichiari l’inadempimento dello Stato, per far decorrere il termine diprescrizione;c) unica deroga a tali princìpi ricorre quando lo Stato, con il suocomportamento, sia stato all'origine della tardività dell’azione giudiziaria daparte del danneggiato: ipotesi chiaramente insussistente nel nostro caso(così Corte giust. UE, 19 maggio 2011, in causa C-452/09, Iaia ed all. c.Ministero dell’Istruzione).N.R.G.: 1471/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 1471/2025Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 23020/2026Data pubblicazione 10/07/20262. Il secondo motivo di ricorso.Col secondo motivo è impugnato un obiter dictum contenuto nella sentenzad’appello, e la difesa dei ricorrenti dichiara di essere consapevole di stareimpugnando un’affermazione che fu irrilevante ai fini della decisioned’appello.2.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, ex art. 100 c.p.c..3. Le spese vanno poste a carico dei ricorrenti e sono liquidate neldispositivo.7. La palese ed inescusabile infondatezza del ricorso rende manifesto cheesso è stato proposto quanto meno con abuso del processo ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c. (se non con dolo o colpa grave ai sensi del primocomma della medesima norma), e giustifica la condanna dei ricorrenti nellamisura indicata nel dispositivo.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna i ricorrenti in solido alla rifusione in favore della Presidenza delConsiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano nella somma di euro 35.000, oltre spese prenotate a debito sedovute;(-) condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della Presidenzadel Consiglio dei Ministri della somma di euro 20.000 ai sensi dell’art. 96,terzo comma, c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti tutti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 4 giugno 2026.Numero registro generale 1471/2025N.R.G.: 1471/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 23020/2026Data pubblicazione 10/07/2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])