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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20738/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 806/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso attinente alla configurabilità del reato contestato in relazione al dolo e alla sussistenza della scriminante ex art. 393-bis cod. pen. è manifestamente infondato dal momento che con argomentazione immune da fratture logiche la Corte di merito ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico e ha escluso la ricorrenza in fatto di una situazione tale da legittimare la convinzione dell'imputato di essere vittima di un atto arbitrario.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 806/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso attinente alla configurabilità del reato contestato in relazione al dolo e alla sussistenza della scriminante ex art. 393-bis cod. pen. è manifestamente infondato dal momento che con argomentazione immune da fratture logiche la Corte di merito ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico e ha escluso la ricorrenza in fatto di una situazione tale da legittimare la convinzione dell'imputato di essere vittima di un atto arbitrario. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 20738/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris