CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08670/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2693-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N. 9/2018 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1260/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 3/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Bari 3 luglio 2020, n. 1260, che ha rigettato l'appello della ricorrente confermando la pronuncia di primo grado. Il Tribunale di Bari aveva rigettato la domanda della ricorrente di esecuzione in forma specifica in relazione a un contratto preliminare di vendita di due quote ideali della piena proprietà di un suolo sito in Bari, contratto nel quale la ricorrente e la società [OSCURATO:SOCIETA]. sono subentrate. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Gli intimati indicati in epigrafe non hanno proposto difese. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso lamenta "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1185 e 1353 c.c., con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia": la Corte d'appello ha valorizzato un Ric. 2021 n. 02693 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- elemento che non aveva rilevanza ai fini del decidere, ossia il rilascio della concessione edilizia ed ha trascurato il dato temporale, vale a dire che erano decorsi ventiquattro anni dalla stipulazione del contratto preliminare alla domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. Il ricorso è inammissibile, in quanto non si confronta con tutte le rationes decidendi poste dalla Corte d'appello a base della sua decisione, in particolare quella relativa alla impossibilità di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto in assenza della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia (v. p. 6 della sentenza impugnata, ove la Corte precisa che "in tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di compravendita su di un immobile è preclusa al giudice la possibilità di disporre il trasferimento coattivo della proprietà in assenza della dichiarazione degli estremi della concessione edilizia relativa all'immobile, trattandosi di condizione dell'azione, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio"). Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Ric. 2021 n. 02693 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -3- Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 3 dicembre 2021. Il Presidente (L renzo , (//1/2 49—)1 DEPOSITA