CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 35540/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 settembre 2023, la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente accolto l'istanza proposta dal difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la riparazione dell'ingiusta privazione della libertà personale sofferta dal 2.12.2010 al 20.9.2012 (dal 24.6.2011 in regime di arresti domiciliari), in relazione ai reati di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e di cessione di sostanze stupefacenti. In particolare/la Corte di merito ha ritenuto che, poiché la pena irrogata al Ricco in. primo grado (anni tre e mesi uno di reclusione ed Euro 600,00 di multa) é stata rideterminata una prima volta con la sentenza d'appello del 27 giugno 2013 (in anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 2000 di multa per effetto del riconoscimento della ipotesi di reato di cui all'art. 73 comma 5) ed una seconda volta con la sentenza d'appello del 3 ottobre 2018 pronunciata in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (in mesi 4 di reclusione ed Euro 800,00 di multa per effetto della nuova cornice edittale conseguente alla pronuncia della Corte costituzionale n. 32 del 2014), la domanda poteva trovare applicazione limitatamente alla differenza tra la custodia cautelare subita e la pena rideterminata con la prima sentenza della Corte d'appello. Quindi ha determinato l'indennizzo dovuto a titolo di riparazione nella misura di 19.926,79 (in relazione a 169 giorni), basandosi sul parametro giornaliero e riducendolo in via equitativa trattandosi di giorni trascorsi in regime di arresti domiciliari. La Corte di appello ha ritenuto, inoltre, che le spese del giudizio potessero essere integralmente compensate tra le parti( sottolineando che l'Amministrazione interessata non aveva contestato il diritto all'indennizzo. 2. Avverso il provvedimento di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione il richiedente, articolando un motivo di ricorso con cui deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125 e 314 cod.proc.pen. Si censura l'ordinanza impugnata laddove la Corte d'appello ha ritenuto di risarcire solo in parte l'avvenuta sottoposizione all'ingiusta carcerazione, ovvero solo con riferimento alla differenza tra la custodia cautelare subita e la pena irrogata con la prima sentenza d'appello, non potendosi tenere conto della pena irrogata con la sentenza definitiva, in quanto successiva alla intervenuta declaratoria di incostituzionalità della norma incriminatrice che non può trovare applicazione dovendosi ritenere esaurita la vicenda della detenzione. Inoltre la Corte di merito non ha motivato in ordine alla riduzione dell'indennizzo. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria con cui ha chiesto l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. La Corte d'appello di Catanzaro ha accolto parzialmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] facendo applicazione del principio secondo il quale in tema di ingiusta . detenzione, in caso .di dichiarazione di incostituzionalità di una .norma penale incidente sul trattamento sanzionatorio, deve essere escluso il diritto alla riparazione qualora la pena sia stata interamente espiata prima della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale e del conseguente provvedimento del giudice dell'esecuzione di rideterminazione della pena, in quanto le sentenze di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale, pur avendo efficacia retroattiva, non operano, con riferimento ai cosiddetti "rapporti esauriti". In particolare ha rilevato che la sentenza n. 32 /2014 della Corte costituzionale che avrebbe comportato la revisione normativa della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 é intervenuta il 6 marzo 2014 quando la vicenda del Ricco si era ormai esaurita di talché la domanda proposta non poteva trovare accoglimento in relazione alla pena definitivamente irrogata al Ricco. Tuttavia, nel richiamare tali principi, la Corte di merito ha erroneamente menzionato la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice d'appello, égi~intervenuta pronunciandosi in merito all'incostituzionalità (per contrasto con l'art. 77 della Costituzione) della Legge Fini-Giovanardi del 2006 che parificava il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 73 del DPR 309/1990 nel caso di detenzione a fini di spaccio delle droghe c.d. pesanti e leggere. Si tratta all'evidenza di un errato richiamo che inficia tutto il percorso motivatorio adottato nell'ordinanza oggi impugnata. Ed inoltre va evidenziato che il principio secondo cui le sentenze di accoglimento emesse dalla Corte costituzionale non operano con riguardo ai rapporti esauriti è inconferente poiché con riguardo all'istituto di cui all'art. 314 cod.proc.pen. il rapporto, lungi dall'essere esaurito, esplica i propri effetti in ordine al diritto all'equa riparazione. 2. Ne deriva, pertanto, che l'ordinanza de qua va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Cos