CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30088/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 8/04/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, in data 19/05/2020, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che i motivi in punto di penale responsabilità dell'imputato sono manifestamente infondati in quanto le violazioni di legge e il vizio di motivazione lamentati in relazione all'identità tra bene oggetto di furto e il computer rinvenuto nel possesso del prevenuto si fondano sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334-01; Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629-01) e le argomentazioni della Corte territoriale risultano connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01). Ritenuto che i motivi inerenti al trattamento sanzionatorio non sono ammissibili in quanto, secondo il costante indirizzo interpretativo di questa Corte (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 3, n. e 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01), non sono consentiti in sede di legittimità perché mirano a una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata sulla mitezza e proporzionalità della pena irrogata, che è al di sotto della misura media di quella edittale, in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell'Innaco, gravato da altri precedenti penali). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.