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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 06010/2025

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uente DECRETO sul ricorsoprincipale iscritto al n. 21926/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 440, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. PAISIELLO 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MODENA [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente avverso la ricor. princ. e la ricor. incid. [OSCURATO:SOCIETA] - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.1297/2022depositata il 06/06/2022. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] e la contestuale accettazione de lle ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. con rinuncia ai rispettivi ricorsi incidentali; ritenuto che le ri spettive ri nunc e ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, stante l e accettazion i dell e reciproche rinunce, nei rapporti fra la ricorrente principale e le due ricorrenti incidentali, mentre la mancata accettazione della rinuncia da parte del resistente [OSCURATO:PERSONA] giustifica il doversi provvedere sulle spese nel rapporto processuale fra il medesimo da un lato e l’[OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] dall’altro, per come richiesto nel controricorso; che le spese riguardo a tale rapporto processuale si liquidano in dispositivo con distrazione a favore del difensore del Tedeschini; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione riguardo a tutti i ricorsi . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione al Tedeschini delle spese del giudizio, che liquida, previa compensazione di un terzo del loro ammontare complessivo in € 2.000,00 oltre € 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge, con distrazione a favore del difensore del Tedeschini.

Così deciso in Roma,il 3 /0 3 /

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorsoprincipale iscritto al n. 21926/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 440, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. PAISIELLO 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MODENA [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente avverso la ricor. princ. e la ricor. incid. [OSCURATO:SOCIETA] - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNAn.1297/2022depositata il 06/06/2022. letta la rinuncia al ricorso della ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] e la contestuale accettazione de lle ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. con rinuncia ai rispettivi ricorsi incidentali; ritenuto che le ri spettive ri nunc e ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, stante l e accettazion i dell e reciproche rinunce, nei rapporti fra la ricorrente principale e le due ricorrenti incidentali, mentre la mancata accettazione della rinuncia da parte del resistente [OSCURATO:PERSONA] giustifica il doversi provvedere sulle spese nel rapporto processuale fra il medesimo da un lato e l’[OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:PERSONA] dall’altro, per come richiesto nel controricorso; che le spese riguardo a tale rapporto processuale si liquidano in dispositivo con distrazione a favore del difensore del Tedeschini; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione riguardo a tutti i ricorsi . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione al Tedeschini delle spese del giudizio, che liquida, previa compensazione di un terzo del loro ammontare complessivo in € 2.000,00 oltre € 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge, con distrazione a favore del difensore del Tedeschini. Così deciso in Roma,il 3 /0 3 /
Decreto Cassazione n. 06010/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris