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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06472/2026

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 11 / 03/2026 C .

C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 12790 /20 25 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 12790del ruolo generale dell’anno 2025, proposto [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappre- sentante pro tempore rappresentata e difes a dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : RLOLND 68S41 B160H ), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 65H69 A952U), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71A63 Z102M ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PLNLKS 68E21 A952A ) -ricorrente- resistente al ricorso incidentale - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) S.p.A., in persona del procuratore ad negotiaMassimo [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 53L05 L736U) -controricorrente- ricorrente in via incidentale - per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trento –Sezione distaccata di Bolzano n. 42 /20 25 , pubblicata in data 5 aprile 2025; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Ric. n. 12790/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi Unipol AssicurazioniS.p.A.) ha agito in giudizio nei confronti d ella [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, ai sensi dell’art. 1916 c.c.,surrogandosi nei diritti di un proprio assicurato indennizzato,per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un veicolo di proprietà di quest’ultimo, a seguito di un incidente stradale avvenuto su una strada sita nel territorio provinciale, sull’assunto che il sinistro fosse stato cau- sato da un animale selvatico (cervo).

La domanda è stata rigettatadal Tribunale di Bolzano.

La Corte d’appello di Trento –Sezione distaccata di Bolzano, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta.

Ricorre la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso Unipol AssicurazioniS.p.A., che pro- pone, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di due motivi.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con riguardo al ricorso principale, risulta assorbente di ogni altra questione il rilievo pregiudiziale della sua improcedibilità, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., che rende superflua anche l’illustrazione delmotivo alla base dello stesso.

La parte ricorrente non ha, infatti, prodotto, nel termine peren- torio previsto da detta norma, la copia autentica del provvedi- mento impugnato – che essa stessa dichiara espressamente esserle stato notificato, asseritamente in data 9 aprile 2025– corredata dalla relazione di notificazione.

Il provvedimento impugnato risulta pubblicato oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso (pubblicazione avve- nuta in data 5 aprile 2025; notificazione del ricorso avvenuta, a mezzo P.E.C., in data giovedì 5 giugno2025, dopo sessantuno Ric. n. 12790/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 12 giorni), onde non può ritenersi superata la cd. prova di resi- stenza, ai fini dell’accertamento della tempestività del ricorso in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 6 -3, n. 17066 del 10/07/2013; Sez. 6 -3, n. 18645 del 22/09/2015; Sez. 6 - 3, n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 5, n. 21749 del 29/07/2025).

Non risulta prodottadalla parte ricorrente nessuna documenta- zione, né cartacea, né telematica, dell’assunta notificazione della sentenza impugnata(la relazione di notificazione in que- stione non è nemmeno richiamata nell’indice dei documenti prodotti, in calce al ricorso);né, tanto meno, alla relativa pro- duzione ha regolarmente e tempestivamente provveduto la parte controricorrente.

Il ricorso principale è, quindi, improcedibile.

2. Il controricorso, contenente anche il ricorso incidentale, è stato depositato giovedì 10 luglio 2025: quindi, nel termine di cui all’art. 371 c.p.c., di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale (avvenuta in data 5 giugno 2025), ma oltre il termine di sessanta giorni, decorrente sia dalla data di pubbli- cazione della sentenza impugnata (5 aprile 2025), sia dalla data dichiarata dalla parte ricorrente di notificazione della stessa (9 aprile 2025), benché entro i sei mesi dalla pubblicazione.

Ai sensi dell’art. 334 c.p.c. (nella vigente formulazione, appli- cabile nella specie ratione temporis), in caso diimprocedibilità del ricorso principale, il ricorso incidentaleperde efficacia, lad- dove sia da considerarsi proposto tardivamente, cioè oltre i ter- mini di cui agli artt. 325, 326 e 327 c.p.c..

Nella specie, l’impugnazione incidentale sarebbe da ritenere tardiva, a considerare il termine cd. breve di cui all’art. 325 c.p.c. (indipendentemente dalla parte che abbia notificato la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 326 c.p.c.); al contrario, sarebbe da ritenere tempestiva, a considerare il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (almeno a ritenere sufficiente il Ric. n. 12790/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 12 suo deposito e, per contro, non necessaria la sua notificazione, nonostante l’improcedibilità della principale).

La società ricorrente in via incidentale non ha dichiaratoespres- samente, nel controricorso, se abbia notificato o ricevuto la no- tificazione della sentenza impugnata, nonostante l’espressa e formale dichiarazione in tal senso operata dalla parte ricorrente in via principale; neanche ha contesta to tale ultima dichiara- zione, né, in qualche modo, ha dedottoche la sentenza non sia stata mai notificata.

Si pone dunque la questione se, ai fini della valutazione della tempestività del ricorso incidentale, debba considerarsi ope- ranteil cd. termine breve di sessanta giorni, decorrente dalla data di notificazione della sentenza impugnatadichiarata dalla parte ricorrente in via principale, ovvero il cd. termine lungo di sei mesi, decorrente dalla data di pubblicazione della stessa. 2.1In tale situazione, secondo il prevalente indirizzo di questa Corte (enunciato anche prima della modifica della formulazione letterale dell’art. 334 c.p.c.), il ricorso incidentale va dichiarato senz’altro inefficace (cfr. Cass., Sez. 3, n. 19188 del 19/07/2018;Sez. 6 - 3, n. 14497 del 09/07/2020 : in entrambi i casi, il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace, in quanto tardivo rispetto al cd. termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza impugnata dichiarata dal ricorrente in via principale, nonostante l’improcedibilità del ri- corso principale, come nella presente fattispecie, per l’omessa produzione della relazione di notificazione dellasentenza).

In un più recente precedente (Cass., Sez. 3, n. 1918 del 28/01/2026),in cui la parte controricorrente non aveva dichia- rato l’avvenuta notificazione del provvedimento impugnato, pe- raltroin un processo con una pluralità di parti, il ricorso inci- dentale è stato considerato tempestivo rispetto al cd. termine lungo per impugnare (e, quindi, esaminato nel merito).

Ric. n. 12790/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 12 Ritiene la Corte che la discrasia tra le indicate conclusioni sia solo apparente, in quantola questione va risolta proprio sulla base della distinzione tra l’ipotesi in cui il processo intercorra tra solo due parti e quella in cui intercorra tra una pluralità di parti. 2.2 O ccorre prendere le mosse dall’analisi della previsione di cui all’art. 369 c.p.c., che sanciscel’improcedibilità dell’impu- gnazione principale in caso di omessa produzione della rela- zione di notificazione della sentenza che si dichiari notificata, e da quella dell’art. 326 c.p.c., in base alla quale il termine cd. breve, in caso di notificazione della sentenza, è applicabile sia alla parte notificante che a quella destinataria della notifica- zione.

La dichiarazionesull’avvenuta notificazione del provvedimento impugnatodella parte che lo impugna in via principale, in base all’art. 369 c.p.c., determina, infatti, di per sé, l’applicabilità del termine per l’impugnazione dalla stessa “dichiarato”, almeno fino a prova contraria.

Lo dimostra, in primo luogo, proprio la previsione dell’art. 369 c.p.c., che prevede l’improcedibilità dell’impugnazione in caso didichiarazione, da parte del ricorrente, di avvenuta notifica- zione del provvedimento impugnato e di mancata produzione della relazione di notificazione di quel provvedimento,necessa- ria alla Corte per l’imprescindibile verifica di ufficio del rispetto di detto termine: la suddetta dichiarazione è qualificata, nella giurisprudenza di questa Corte, come “atto processuale for- male”,indipendente dall’intenzione del dichiarante e produttivo degli effetti cui è destinato dalla legge nella serie procedimen- tale, tanto da non potere essere successivamente corretta dal ricorrente (cfr. Cass., Sez. 6, n. 15832 del 07/06/2021; Sez.

U, n. 21349 del 06/07/2022).

Lo conferma, altresì, la considerazione per cui il controricor- rente può contestare la dichiarazione del la parte ricorrente in Ric. n. 12790/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 12 via principale,in ordine al termine di impugnazione applicabile (ad es., sostenendo chela sentenza è stata notificata, contra- riamente a quanto dichiarato dall’impugnante in via principale): ma, in tal caso, deve essere provata in positivol’applicabilità di detto diverso termine (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. ex multis: Cass., Sez. 3, n. 11319 del 29/04/2025;Sez. 6, n. 15832 del 07/06/2021;Sez. 5, n. 1295 del 19/01/2018; Sez. 6 -3, n. 3564 del 24/02/2016; Sez.

L, n. 7469 del 31/03/2014; Sez.

U, n. 9005 del 16/04/2009).

Tanto premesso, si deve, altresì, considerare che, come già chiarito, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., il termine cd. breve per impugnare, di cui all’art. 325 c.p.c.,decorre dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destina- tario della notificazione.

Ne consegue che, per i processi con solo due parti, il termine per impugnare non può che essere unico ed è il medesimo per entrambe le parti, in quanto, se la sentenza è stata notificata, opererà il termine cd. breve per entrambe, mentre, se non lo è stata,opererà il termine cd. lungo per entrambe.

Ciò non vale necessariamente, invece, per i processi con più di due parti, in cui per le parti che non hanno né effettuato né ricevuto la notificazione della sentenza impugnata opererà il termine cd. lungo, mentre opererà quello cd. breve per le altre. 2.3Deve concludersi che la dichiarazione di avvenuta notifica- zione del provvedimento impugnato, operata dalla parte che lo impugna in via principale determina l’applicabilità del termine cd. breve anche per le impugnazioni incidentali, nei processi con sole due parti.

Di conseguenza,in tali processi, la tempestività dell’ impugna- zioneincidentale va valutataanch’essa, di regola, sulla base del termine cd. breve dichiarato dalla parte che impugna in via principale, ameno che la parte che impugni in via incidentale non contesti espressamente la dichiarazione operata dalla Ric. n. 12790/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 12 controparte in ordine all’avvenuta notificazione della medesima e, quindi, dichiari che tale notificazione non ha affatto avuto luogo. 2.4 A rafforzare tale conclusione può richiamarsi un recente arresto di questa Corte(pur riferito a fattispecie parzialmente differente),secondo il quale «in tema di giudizio di cassazione, la tardività del ricorso incidentale, ai fini della sua inefficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, può essere apprezzata con riferimento alla data di comunicazione del decreto a cura della cancelleria, ai sensi dell’art. 99, comma 12, l.fall., indicata dal ricorrente principale, poiché, in assenza di diverse allega- zioni del ricorrente incidentale, si deve presumere che il decreto sia stato comunicato alle parti in pari data» (Cass., Sez. 1, n. 19795 del 17/07/2024).

Pur non coincidendoesattamente la fattispecie concreta, la ra- tiodell’affermazione di tale principio di diritto pare chiaramente da rinvenire nella considerazione che la dichiarazione operata dalla parte, che impugna in via principale, in ordine alle circo- stanze di fatto che determinano decorrenza e durata dei termini per l’impugnazione stessa, ha effetti, di regola, anche in rela- zione all’impugnazione incidentale, a meno che la parte che im- pugna in via incidentale non la contesti espressamente. 2.5In senso contrario a quanto sin qui osservato non varrebbe, poi, richiamare l’indirizzo secondo il quale, in relazione al ri- corso principale, la mancatadichiarazione del ricorrente in or- dine all’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, equi- valea dichiarazione di mancata notificazione.

Vi è una pluralità di argomenti che inducono a negare la possi- bilità di estenderetale indirizzo a l caso in cui la parte che im- pugna in via principale abbia espressamente dichiarato che la sentenza è stata notificata e quella che impugna in via inciden- tale non contesti tale dichiarazione e non dichiari alcunché in Ric. n. 12790/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 12 ordine alla notificazione del provvedimento impugnato, quanto meno nei processi con sole due parti. 2.5.1 Si determinerebbe, in primo luogo, una situazione del tutto anomala,sul piano sistematico.

Per l’impugnazione principale sarebbe, infatti,applicabile il ter- mine cd. breve (ciò che – è opportuno ribadire – costituisce il necessario presupposto logico e giuridico della dichiarazione di improcedibilità della stessa, per la mancata documentazione della datain cui essa è avvenuta, indispensabile per la verifica di ufficio della sua tempestività).

Al contrario, per l’impugnazione incidentale, sarebbe applicabile il cd. termine lungo.

Una siffatta conclusione sarebbe, però, in palese contrasto con quanto si evince dall’art. 326 c.p.c., il quale, prevedendo espressamente che la notificazione della sentenza fa decorrere il termine cd. breve per impugnare per entrambe le parti (noti- ficante e destinatario della notificazione), implicitamente, ma inequivocabilmente, presuppone che il termine di impugnazione (cd. breve o cd. lungo) debba sempre essere il medesimo, per entrambe le parti(almeno nell’ipotesi di un processo con sole due parti). 2.5.2Una siffatta conclusione, inoltre, come già visto, non sa- rebbe in linea con il richiamato principio di diritto enunciato da questa Corte ( Cass., Sez. 1, n. 19795 del 17/07/2024 ) , che attribuisce rilievo alla dichiarazione della parte che impugna in via principale, in ordine ai termini di impugnazione, quanto meno se non contestata dalla parte che impugna in via inciden- tale(oltre che, almeno implicitamente, con i precedenti in ter- mini già richiamati di cui a Cass., Sez. 3, n. 19188 del 19/07/2018;Sez. 6 - 3, n. 14497 del 09/07/2020 , e con l’indi- rizzo in ordine all’effetto processuale della dichiarazione del ri- corrente in via principale sulla avvenuta notificazione del prov- vedimento impugnato, automatico ed indipendente Ric. n. 12790/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 12 dall’intenzione del dichiarante,di cui a Cass., Sez. 6, n. 15832 del 07/06/2021; Sez.

U, n. 21349 del 06/07/2022). 2.5.3Nel medesimo senso depone , infine , il rilievo che, se la mancata dichiarazione in ordine alla avvenuta notificazione (o meno) della sentenza impugnata, da parte di chi impugni in via principale, può effettivamente interpretarsi, in base al principio di salvezzadegli atti processuali , come una implicita dichiara- zione di omessa notificazione o, più precisamente, come una implicita dichiarazione di applicabilità del cd. termine lungo per l’impugnazione, non può dirsi altrettanto perl’analoga mancata dichiarazione della parte cheimpugni in via incidentale.

Come già visto, la sostanza e l’effetto processuale della dichia- razione che è richiesta alla parte che impugna in via principale è quella di indicaree, così, determinare processualmente (fino a prova contraria)l’applicabilità di un termine o di un altro per l’impugnazione.

È ragionevole ritenere, d’altronde,in una situazione di assoluta incertezza,che la parte che impugni in via principale non pro- ponga una impugnazione dichiaratamente tardiva.

Quindi,almeno se essa impugna oltre il termine di cui all’art.325 c.p.c. dalla pubblicazione della decisione impugnata (e, cioè, dal giorno a partire dal quale sarebbe possibile la sua no- tificazione), ma, comunque, nel termine di sei mesi di cui all’art.327 c.p.c., senza nulla dichiarare sull’avvenuta notificazione della sentenza, può effettivamente intendersi che stia implici- tamente “dichiarando” di impugnare nel cd. termine lungo.

La stessa proposizione dell’impugnazione costituirebbe un com- portamento ragionevolmente incompatibile, sul piano logico e giuridico, con la dichiarazione di un diverso termine per impu- gnare.

Non può dirsi altrettanto per la parte che impugni in via inci- dentale.

Ric. n. 12790/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 10 di 12 Poiché la dichiarazione della parte che impugna in via principale determina, fino a prova contraria, l’applicabilità del termine cd. breve o cd. lungoai fini dell’impugnazione, non sussiste la me- desima situazione di assoluta incertezza:laddove la parte che impugna in via incidentale intenda invocare un diverso termine, deve,allora, se non addirittura dimostrarlo, quanto meno, di- chiararlo espressamente, in qualche modo manifestando l’in- tenzione di contestare la dichiarazione della controparte.

In altri termini, il silenzioserbato dall’unica contro parte che im- pugna in via incidentale in ordine all’avvenuta notificazione, o meno, della sentenza impugnata, qualora la parte che impugna in via principale abbia dichiarato che la sentenza è stata notifi- cata, non può ritenersi, di per sé, indicativo dell’intenzione della primadi dichiarare, implicitamente, che la notificazione non ha avuto luogo eche, dunque, sarebbe applicabile il cd. termine lungo.

Non solo perché tale silenzio si verifica in una situazione pro- cessuale in cui vi è una espressa dichiarazione della controparte in ordine all’applicabilità del termine cd. breve e perché tale ultima dichiarazione determina processualmente l’applicabilità di tale termine, per legge, almeno fino a prova contraria, ma anche perché l’impugnazione incidentale, a differenza di quella principale, si può proporre anche tardivamente.

Di conseguenza, l’omessa dichiarazione – da parte dell’unica controparte dell’impugnante principale –del termine (cd. breve o cd. lungo) nella specie applicabile non può ritenersi implicita- mente desumibile dalla stessa proposizione dell’impugnazione incidentale, in quanto la proposizione di tale impugnazione (a differenza della principale) non costituisce unacondotta incom- patibile, sotto il profilo logico-giuridico, con l’invocazione dell’applicabilità del termine cd. breve.

Va, in definitiva, affermato il seguente principio di diritto: Ric. n. 12790/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 11 di 12 «nei processi con sole due parti, laddove la parte che propone il ricorso per cassazione in via principale dichiari che il provve- dimento impugnato è stato notificato in una certa data, anche se non ne abbia prodotto la relazione di notificazione, incor- rendo nella sanzione di improcedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., la tempestività o tardività del ricorso incidentale, ai fini della sua eventuale dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 334 c.p.c., va valutata in relazione al termine cd. breve di cui all’art.325 c.p.c. decorrente dalla data di notificazione del provvedi- mento impugnato allegata dal ricorrente principale, salvo che la parte che impugna in via incidentale contesti espressamente la dichiarazione della controparte, dichiarando che il provvedi- mento impugnato non è stato notificato o è stato notificato in una diversa data, non potendo invece ritenersi sufficiente, a tal fine, che non dichiari alcunché in ordine alla suddetta allega- zione di controparte circa l’avvenuta notificazione».

In applicazione di tale principio di diritto, il ricorso incidentale va dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 334 c.p.c. 3.Il ricorso principale è dichiarato improcedibile.

Il ricorso incidentale èdichiarato inefficace.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza (normalmente applicabile nel caso dell’art. 334 c.p.c.: per tutte, Cass., Sez. 3, n. 4074 del 20/02/2014), come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, con ri- guardo al solo ricorso principale.

P.Q.M La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso principale ; - dichiara inefficace il ricorso incidentale; Ric. n. 12790/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 12 di 12 - condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, li- quidandole in complessivi € 3.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: dichiarazione di improcedibilità dell’impu- gnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 11 / 03/2026 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 12790 /20 25 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 12790del ruolo generale dell’anno 2025, proposto [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappre- sentante pro tempore rappresentata e difes a dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : RLOLND 68S41 B160H ), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 65H69 A952U), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71A63 Z102M ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PLNLKS 68E21 A952A ) -ricorrente- resistente al ricorso incidentale - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) S.p.A., in persona del procuratore ad negotiaMassimo [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 53L05 L736U) -controricorrente- ricorrente in via incidentale - per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trento –Sezione distaccata di Bolzano n. 42 /20 25 , pubblicata in data 5 aprile 2025; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 12790/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi Unipol AssicurazioniS.p.A.) ha agito in giudizio nei confronti d ella [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, ai sensi dell’art. 1916 c.c.,surrogandosi nei diritti di un proprio assicurato indennizzato,per ottenere il risarcimento dei danni subiti da un veicolo di proprietà di quest’ultimo, a seguito di un incidente stradale avvenuto su una strada sita nel territorio provinciale, sull’assunto che il sinistro fosse stato cau- sato da un animale selvatico (cervo). La domanda è stata rigettatadal Tribunale di Bolzano. La Corte d’appello di Trento –Sezione distaccata di Bolzano, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta. Ricorre la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso Unipol AssicurazioniS.p.A., che pro- pone, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di due motivi. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con riguardo al ricorso principale, risulta assorbente di ogni altra questione il rilievo pregiudiziale della sua improcedibilità, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., che rende superflua anche l’illustrazione delmotivo alla base dello stesso. La parte ricorrente non ha, infatti, prodotto, nel termine peren- torio previsto da detta norma, la copia autentica del provvedi- mento impugnato – che essa stessa dichiara espressamente esserle stato notificato, asseritamente in data 9 aprile 2025– corredata dalla relazione di notificazione. Il provvedimento impugnato risulta pubblicato oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso (pubblicazione avve- nuta in data 5 aprile 2025; notificazione del ricorso avvenuta, a mezzo P.E.C., in data giovedì 5 giugno2025, dopo sessantuno Ric. n. 12790/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 12 giorni), onde non può ritenersi superata la cd. prova di resi- stenza, ai fini dell’accertamento della tempestività del ricorso in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 6 -3, n. 17066 del 10/07/2013; Sez. 6 -3, n. 18645 del 22/09/2015; Sez. 6 - 3, n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 5, n. 21749 del 29/07/2025). Non risulta prodottadalla parte ricorrente nessuna documenta- zione, né cartacea, né telematica, dell’assunta notificazione della sentenza impugnata(la relazione di notificazione in que- stione non è nemmeno richiamata nell’indice dei documenti prodotti, in calce al ricorso);né, tanto meno, alla relativa pro- duzione ha regolarmente e tempestivamente provveduto la parte controricorrente. Il ricorso principale è, quindi, improcedibile. 2. Il controricorso, contenente anche il ricorso incidentale, è stato depositato giovedì 10 luglio 2025: quindi, nel termine di cui all’art. 371 c.p.c., di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale (avvenuta in data 5 giugno 2025), ma oltre il termine di sessanta giorni, decorrente sia dalla data di pubbli- cazione della sentenza impugnata (5 aprile 2025), sia dalla data dichiarata dalla parte ricorrente di notificazione della stessa (9 aprile 2025), benché entro i sei mesi dalla pubblicazione. Ai sensi dell’art. 334 c.p.c. (nella vigente formulazione, appli- cabile nella specie ratione temporis), in caso diimprocedibilità del ricorso principale, il ricorso incidentaleperde efficacia, lad- dove sia da considerarsi proposto tardivamente, cioè oltre i ter- mini di cui agli artt. 325, 326 e 327 c.p.c.. Nella specie, l’impugnazione incidentale sarebbe da ritenere tardiva, a considerare il termine cd. breve di cui all’art. 325 c.p.c. (indipendentemente dalla parte che abbia notificato la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 326 c.p.c.); al contrario, sarebbe da ritenere tempestiva, a considerare il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (almeno a ritenere sufficiente il Ric. n. 12790/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 12 suo deposito e, per contro, non necessaria la sua notificazione, nonostante l’improcedibilità della principale). La società ricorrente in via incidentale non ha dichiaratoespres- samente, nel controricorso, se abbia notificato o ricevuto la no- tificazione della sentenza impugnata, nonostante l’espressa e formale dichiarazione in tal senso operata dalla parte ricorrente in via principale; neanche ha contesta to tale ultima dichiara- zione, né, in qualche modo, ha dedottoche la sentenza non sia stata mai notificata. Si pone dunque la questione se, ai fini della valutazione della tempestività del ricorso incidentale, debba considerarsi ope- ranteil cd. termine breve di sessanta giorni, decorrente dalla data di notificazione della sentenza impugnatadichiarata dalla parte ricorrente in via principale, ovvero il cd. termine lungo di sei mesi, decorrente dalla data di pubblicazione della stessa. 2.1In tale situazione, secondo il prevalente indirizzo di questa Corte (enunciato anche prima della modifica della formulazione letterale dell’art. 334 c.p.c.), il ricorso incidentale va dichiarato senz’altro inefficace (cfr. Cass., Sez. 3, n. 19188 del 19/07/2018;Sez. 6 - 3, n. 14497 del 09/07/2020 : in entrambi i casi, il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace, in quanto tardivo rispetto al cd. termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza impugnata dichiarata dal ricorrente in via principale, nonostante l’improcedibilità del ri- corso principale, come nella presente fattispecie, per l’omessa produzione della relazione di notificazione dellasentenza). In un più recente precedente (Cass., Sez. 3, n. 1918 del 28/01/2026),in cui la parte controricorrente non aveva dichia- rato l’avvenuta notificazione del provvedimento impugnato, pe- raltroin un processo con una pluralità di parti, il ricorso inci- dentale è stato considerato tempestivo rispetto al cd. termine lungo per impugnare (e, quindi, esaminato nel merito). Ric. n. 12790/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 12 Ritiene la Corte che la discrasia tra le indicate conclusioni sia solo apparente, in quantola questione va risolta proprio sulla base della distinzione tra l’ipotesi in cui il processo intercorra tra solo due parti e quella in cui intercorra tra una pluralità di parti. 2.2 O ccorre prendere le mosse dall’analisi della previsione di cui all’art. 369 c.p.c., che sanciscel’improcedibilità dell’impu- gnazione principale in caso di omessa produzione della rela- zione di notificazione della sentenza che si dichiari notificata, e da quella dell’art. 326 c.p.c., in base alla quale il termine cd. breve, in caso di notificazione della sentenza, è applicabile sia alla parte notificante che a quella destinataria della notifica- zione. La dichiarazionesull’avvenuta notificazione del provvedimento impugnatodella parte che lo impugna in via principale, in base all’art. 369 c.p.c., determina, infatti, di per sé, l’applicabilità del termine per l’impugnazione dalla stessa “dichiarato”, almeno fino a prova contraria. Lo dimostra, in primo luogo, proprio la previsione dell’art. 369 c.p.c., che prevede l’improcedibilità dell’impugnazione in caso didichiarazione, da parte del ricorrente, di avvenuta notifica- zione del provvedimento impugnato e di mancata produzione della relazione di notificazione di quel provvedimento,necessa- ria alla Corte per l’imprescindibile verifica di ufficio del rispetto di detto termine: la suddetta dichiarazione è qualificata, nella giurisprudenza di questa Corte, come “atto processuale for- male”,indipendente dall’intenzione del dichiarante e produttivo degli effetti cui è destinato dalla legge nella serie procedimen- tale, tanto da non potere essere successivamente corretta dal ricorrente (cfr. Cass., Sez. 6, n. 15832 del 07/06/2021; Sez. U, n. 21349 del 06/07/2022). Lo conferma, altresì, la considerazione per cui il controricor- rente può contestare la dichiarazione del la parte ricorrente in Ric. n. 12790/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 12 via principale,in ordine al termine di impugnazione applicabile (ad es., sostenendo chela sentenza è stata notificata, contra- riamente a quanto dichiarato dall’impugnante in via principale): ma, in tal caso, deve essere provata in positivol’applicabilità di detto diverso termine (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. ex multis: Cass., Sez. 3, n. 11319 del 29/04/2025;Sez. 6, n. 15832 del 07/06/2021;Sez. 5, n. 1295 del 19/01/2018; Sez. 6 -3, n. 3564 del 24/02/2016; Sez. L, n. 7469 del 31/03/2014; Sez. U, n. 9005 del 16/04/2009). Tanto premesso, si deve, altresì, considerare che, come già chiarito, ai sensi dell’art. 326 c.p.c., il termine cd. breve per impugnare, di cui all’art. 325 c.p.c.,decorre dalla notificazione della sentenza, sia per il soggetto notificante che per il destina- tario della notificazione. Ne consegue che, per i processi con solo due parti, il termine per impugnare non può che essere unico ed è il medesimo per entrambe le parti, in quanto, se la sentenza è stata notificata, opererà il termine cd. breve per entrambe, mentre, se non lo è stata,opererà il termine cd. lungo per entrambe. Ciò non vale necessariamente, invece, per i processi con più di due parti, in cui per le parti che non hanno né effettuato né ricevuto la notificazione della sentenza impugnata opererà il termine cd. lungo, mentre opererà quello cd. breve per le altre. 2.3Deve concludersi che la dichiarazione di avvenuta notifica- zione del provvedimento impugnato, operata dalla parte che lo impugna in via principale determina l’applicabilità del termine cd. breve anche per le impugnazioni incidentali, nei processi con sole due parti. Di conseguenza,in tali processi, la tempestività dell’ impugna- zioneincidentale va valutataanch’essa, di regola, sulla base del termine cd. breve dichiarato dalla parte che impugna in via principale, ameno che la parte che impugni in via incidentale non contesti espressamente la dichiarazione operata dalla Ric. n. 12790/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 12 controparte in ordine all’avvenuta notificazione della medesima e, quindi, dichiari che tale notificazione non ha affatto avuto luogo. 2.4 A rafforzare tale conclusione può richiamarsi un recente arresto di questa Corte(pur riferito a fattispecie parzialmente differente),secondo il quale «in tema di giudizio di cassazione, la tardività del ricorso incidentale, ai fini della sua inefficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, può essere apprezzata con riferimento alla data di comunicazione del decreto a cura della cancelleria, ai sensi dell’art. 99, comma 12, l.fall., indicata dal ricorrente principale, poiché, in assenza di diverse allega- zioni del ricorrente incidentale, si deve presumere che il decreto sia stato comunicato alle parti in pari data» (Cass., Sez. 1, n. 19795 del 17/07/2024). Pur non coincidendoesattamente la fattispecie concreta, la ra- tiodell’affermazione di tale principio di diritto pare chiaramente da rinvenire nella considerazione che la dichiarazione operata dalla parte, che impugna in via principale, in ordine alle circo- stanze di fatto che determinano decorrenza e durata dei termini per l’impugnazione stessa, ha effetti, di regola, anche in rela- zione all’impugnazione incidentale, a meno che la parte che im- pugna in via incidentale non la contesti espressamente. 2.5In senso contrario a quanto sin qui osservato non varrebbe, poi, richiamare l’indirizzo secondo il quale, in relazione al ri- corso principale, la mancatadichiarazione del ricorrente in or- dine all’avvenuta notificazione della sentenza impugnata, equi- valea dichiarazione di mancata notificazione. Vi è una pluralità di argomenti che inducono a negare la possi- bilità di estenderetale indirizzo a l caso in cui la parte che im- pugna in via principale abbia espressamente dichiarato che la sentenza è stata notificata e quella che impugna in via inciden- tale non contesti tale dichiarazione e non dichiari alcunché in Ric. n. 12790/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 12 ordine alla notificazione del provvedimento impugnato, quanto meno nei processi con sole due parti. 2.5.1 Si determinerebbe, in primo luogo, una situazione del tutto anomala,sul piano sistematico. Per l’impugnazione principale sarebbe, infatti,applicabile il ter- mine cd. breve (ciò che – è opportuno ribadire – costituisce il necessario presupposto logico e giuridico della dichiarazione di improcedibilità della stessa, per la mancata documentazione della datain cui essa è avvenuta, indispensabile per la verifica di ufficio della sua tempestività). Al contrario, per l’impugnazione incidentale, sarebbe applicabile il cd. termine lungo. Una siffatta conclusione sarebbe, però, in palese contrasto con quanto si evince dall’art. 326 c.p.c., il quale, prevedendo espressamente che la notificazione della sentenza fa decorrere il termine cd. breve per impugnare per entrambe le parti (noti- ficante e destinatario della notificazione), implicitamente, ma inequivocabilmente, presuppone che il termine di impugnazione (cd. breve o cd. lungo) debba sempre essere il medesimo, per entrambe le parti(almeno nell’ipotesi di un processo con sole due parti). 2.5.2Una siffatta conclusione, inoltre, come già visto, non sa- rebbe in linea con il richiamato principio di diritto enunciato da questa Corte ( Cass., Sez. 1, n. 19795 del 17/07/2024 ) , che attribuisce rilievo alla dichiarazione della parte che impugna in via principale, in ordine ai termini di impugnazione, quanto meno se non contestata dalla parte che impugna in via inciden- tale(oltre che, almeno implicitamente, con i precedenti in ter- mini già richiamati di cui a Cass., Sez. 3, n. 19188 del 19/07/2018;Sez. 6 - 3, n. 14497 del 09/07/2020 , e con l’indi- rizzo in ordine all’effetto processuale della dichiarazione del ri- corrente in via principale sulla avvenuta notificazione del prov- vedimento impugnato, automatico ed indipendente Ric. n. 12790/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 12 dall’intenzione del dichiarante,di cui a Cass., Sez. 6, n. 15832 del 07/06/2021; Sez. U, n. 21349 del 06/07/2022). 2.5.3Nel medesimo senso depone , infine , il rilievo che, se la mancata dichiarazione in ordine alla avvenuta notificazione (o meno) della sentenza impugnata, da parte di chi impugni in via principale, può effettivamente interpretarsi, in base al principio di salvezzadegli atti processuali , come una implicita dichiara- zione di omessa notificazione o, più precisamente, come una implicita dichiarazione di applicabilità del cd. termine lungo per l’impugnazione, non può dirsi altrettanto perl’analoga mancata dichiarazione della parte cheimpugni in via incidentale. Come già visto, la sostanza e l’effetto processuale della dichia- razione che è richiesta alla parte che impugna in via principale è quella di indicaree, così, determinare processualmente (fino a prova contraria)l’applicabilità di un termine o di un altro per l’impugnazione. È ragionevole ritenere, d’altronde,in una situazione di assoluta incertezza,che la parte che impugni in via principale non pro- ponga una impugnazione dichiaratamente tardiva. Quindi,almeno se essa impugna oltre il termine di cui all’art.325 c.p.c. dalla pubblicazione della decisione impugnata (e, cioè, dal giorno a partire dal quale sarebbe possibile la sua no- tificazione), ma, comunque, nel termine di sei mesi di cui all’art.327 c.p.c., senza nulla dichiarare sull’avvenuta notificazione della sentenza, può effettivamente intendersi che stia implici- tamente “dichiarando” di impugnare nel cd. termine lungo. La stessa proposizione dell’impugnazione costituirebbe un com- portamento ragionevolmente incompatibile, sul piano logico e giuridico, con la dichiarazione di un diverso termine per impu- gnare. Non può dirsi altrettanto per la parte che impugni in via inci- dentale. Ric. n. 12790/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 10 di 12 Poiché la dichiarazione della parte che impugna in via principale determina, fino a prova contraria, l’applicabilità del termine cd. breve o cd. lungoai fini dell’impugnazione, non sussiste la me- desima situazione di assoluta incertezza:laddove la parte che impugna in via incidentale intenda invocare un diverso termine, deve,allora, se non addirittura dimostrarlo, quanto meno, di- chiararlo espressamente, in qualche modo manifestando l’in- tenzione di contestare la dichiarazione della controparte. In altri termini, il silenzioserbato dall’unica contro parte che im- pugna in via incidentale in ordine all’avvenuta notificazione, o meno, della sentenza impugnata, qualora la parte che impugna in via principale abbia dichiarato che la sentenza è stata notifi- cata, non può ritenersi, di per sé, indicativo dell’intenzione della primadi dichiarare, implicitamente, che la notificazione non ha avuto luogo eche, dunque, sarebbe applicabile il cd. termine lungo. Non solo perché tale silenzio si verifica in una situazione pro- cessuale in cui vi è una espressa dichiarazione della controparte in ordine all’applicabilità del termine cd. breve e perché tale ultima dichiarazione determina processualmente l’applicabilità di tale termine, per legge, almeno fino a prova contraria, ma anche perché l’impugnazione incidentale, a differenza di quella principale, si può proporre anche tardivamente. Di conseguenza, l’omessa dichiarazione – da parte dell’unica controparte dell’impugnante principale –del termine (cd. breve o cd. lungo) nella specie applicabile non può ritenersi implicita- mente desumibile dalla stessa proposizione dell’impugnazione incidentale, in quanto la proposizione di tale impugnazione (a differenza della principale) non costituisce unacondotta incom- patibile, sotto il profilo logico-giuridico, con l’invocazione dell’applicabilità del termine cd. breve. Va, in definitiva, affermato il seguente principio di diritto: Ric. n. 12790/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 11 di 12 «nei processi con sole due parti, laddove la parte che propone il ricorso per cassazione in via principale dichiari che il provve- dimento impugnato è stato notificato in una certa data, anche se non ne abbia prodotto la relazione di notificazione, incor- rendo nella sanzione di improcedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., la tempestività o tardività del ricorso incidentale, ai fini della sua eventuale dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 334 c.p.c., va valutata in relazione al termine cd. breve di cui all’art.325 c.p.c. decorrente dalla data di notificazione del provvedi- mento impugnato allegata dal ricorrente principale, salvo che la parte che impugna in via incidentale contesti espressamente la dichiarazione della controparte, dichiarando che il provvedi- mento impugnato non è stato notificato o è stato notificato in una diversa data, non potendo invece ritenersi sufficiente, a tal fine, che non dichiari alcunché in ordine alla suddetta allega- zione di controparte circa l’avvenuta notificazione». In applicazione di tale principio di diritto, il ricorso incidentale va dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 334 c.p.c. 3.Il ricorso principale è dichiarato improcedibile. Il ricorso incidentale èdichiarato inefficace. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza (normalmente applicabile nel caso dell’art. 334 c.p.c.: per tutte, Cass., Sez. 3, n. 4074 del 20/02/2014), come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, con ri- guardo al solo ricorso principale. P.Q.M La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso principale ; - dichiara inefficace il ricorso incidentale; Ric. n. 12790/2025 –Sez. 3 – A d. 11 marzo 2026 – Ordinanza – Pagina 12 di 12 - condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, li- quidandole in complessivi € 3.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie: dichiarazione di improcedibilità dell’impu- gnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30
Sentenza Cassazione n. 06472/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris