CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 36931/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglímento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 febbraio 2021, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Prato che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv 595, comma 3, cod. pen., per avere offeso la reputazione dei componenti la famiglia Ierardi scrivendo sui muri e su altri supporti esposti al pubblico frasi offensive ai medesimi rivolte (e meglio indicate in imputazione). 2. Propone ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in cui la corte di merito era incorsa non affrontando le censure mosse dalla difesa nell'atto di appello in ordine all'insufficienza della prova della riconducibilità delle scritte diffamatorie alla mano della prevenuta. Si erano infatti rilevate le numerose discrasie esistenti fra le testimonianze utilizzate a tale fine dai giudici del merito così da non potersi concludere per l'esaustività del quadro probatorio, dalla Corte territoriale ribadita. Non si era poi tenuto adeguato conto del fatto che nessuno dei testimoni aveva scorto l'imputata apporre le scritte e che neppure l'investigatrice privata ingaggiata dalle persone offese era stata in grado di riferirlo. Gli esiti della perizia calligrafica, sfavorevoli all'imputata, erano poi stati adeguatamente contrastati. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge per essere i giudici del merito pervenuti alla declaratoria di penale responsabilità dell'imputato nonostante l'emergere, da quanto si era rilevato, del ragionevole dubbio sulla medesima. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1. I due motivi proposti, infatti, non tengono conto dei limiti del sindacato di legittimità che è limitato al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, così che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte territoriale, infatti, con motivazione priva di manifeste aporie logiche, aveva ritenuto che il quadro probatorio delineatosi deponesse per la sicura riconducibilità alla prevenuta delle scritte vergate sui muri. Lo attestavano: il fatto che, in plurime occasioni, fosse stata individuata, anche in ora notturna e senza un'alternativa ragione, negli immediati pressi dei luoghi in cui era comparse e gli esiti della perizia calligrafica, non adeguatamente contrastati dalla difesa, sulla riconducibilità delle medesime alla mano della prevenuta. 2. Né con l'atto di appello, né con l'odierno gravame (né nella discussione dello stesso all'odierna udienza) la difesa ha contestato il trattamento sanzionatorio così che al medesimo non può applicarsi il novum derivante dalla sentenza interpretativa di rigetto n. 150 del 2021 con la quale la Corte costituzionale ha chiarito come la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 595, comma 3, cod. pen. comporti che la pena detentiva possa essere irrogata solo nei casi di eccezionale gravità, evenienza che, peraltro, non appare potersi escludere nell'odierno caso concreto in cui la prevenuta ha consumato una vera e propria "campagna diffamatoria! nei confronti delle persone offese. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]