CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13014/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 25 febbraio 1973; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 2 aprile 1982; avverso la sentenza del 4 marzo 2022, della Corte d'appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e dichiararsi l'inam- missibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del 17 febbraio 2023, depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel- l'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del 18 febbraio 2023, depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'in- teresse di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Potenza, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Buo- naventura [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle loro rispettive qualità (il primo di amministratore di fatto della società "B&[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita il 27 aprile 2010, e la seconda quale extraneus, titolare dell'omonima impresa individuale), responsabili del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (per aver distratto beni e attrezzature, trasferendoli fittiziamente alla predetta impre- sa individuale attraverso una vendita simulata, capo A); nonché, il solo Battipa- glia, anche di ulteriori condotte distrattive (c:ontestate al capo B) e del reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo C, in questo assorbito il reato di cui all'art. 220 I. fall., contestato al capo D). 2. Avverso questa sentenza propongono ricorso tanto il [OSCURATO:PERSONA], quanto la Casale. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] articola sei motivi. Il primo, formulato sotto il profilo della violazione di legge, lamenta che nes- suna indagine sarebbe stata condotta dal curatore o dalla polizia giudiziaria in ordine alla reale sussistenza dei beni oggetto della contestazione in seno alla so- cietà fallita. Il secondo, il terzo e il quinto, formulati sotto i profili della violazione di leg- ge e del vizio di motivazione, deducono l'insussistenza di elementi dai quali de- durre tanto l'elemento soggettivo, quanto quello oggettivo, sia in relazione alle diverse condotte distrattive, sia in relazione al parallelo reato di bancarotta do- cumentale. Il quarto, anch'esso formulato sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, censura, invece, il riconoscimento in capo al ricorrente di funzioni gestorie in fatto. Il sesto, in ultimo, attiene al trattamento sanzionatorio e deduce un'iniqua applicazione dei criteri di cui all'art. 133 del codice penale. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi di censura. Con i primi due, formulati sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, si lamenta che la corte territoriale avrebbe ritenuto la responsabili- tà della ricorrente sulla scorta, esclusivamente, di un'unica fattura. Laddove, in concreto, non vi sarebbe prova né dell'effettivo distacco dei beni ivi indicati, né di una consapevole volontà distrattiva. Il terzo deduce l'intervenuta prescrizione ed il quarto, in ultimo, l'eccessività del trattamento sanzionatorio e l'omessa applicazione dell'attenuante di cui al- l'art. 114 del codice penale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, per come si è detto, si deduce che non sarebbe stata accertata la reale sussistenza dei beni asseritamente sottratti lin seno alla società fallita. Il motivo è complessivamente inammissibile. La vendita dell'Audi e della Porsche sono state riconosciute dall'imputato e non vi è prova (per come evidenziato dalla Corte d'appello) che gli importi ri- scossi siano stati reimpiegati per sanare le casse della società in difficoltà eco- nomica. Così come non vi è prova documentalle della dedotta rottamazione. Gli altri beni (per un importo di circa 400,000 euro, stimati dal curatore sulla scorta delle fatture esibite dall'amministratore di diritto) non sono stati rinvenuti fra le giacenze della società fallita. Ebbene, sotto tale profilo, va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte che, ove l'atto distrattivo consista nell'occultamento di beni sociali, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni (che in epo- ca anteriore o prossima al fallimento erano nella disponibilità della società dichia- rata fallita) può essere desunta dalla mancata dimostrazione„ da parte dell'am- ministratore, della destinazione dei beni suddetti al soddisfacimento delle esi- genze della società o al perseguimento dei relativi fini (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Rv. 267710; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385). Ciò, evidentemente, trova il suo presupposto logico nell'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, di detti beni nella loro esatta dimen- sione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv. 248425). Accertamento che non è condizionato né da uno specifico onere di dimostrazione in capo al fallito, né da alcuna presunzione e neanche dalla pre- sunzione di attendibilità del corredo documentale dell'impresa prevista dall'art.2710 del codice civile. Corredo che, invece, deve essere valutato (quanto, ap- punto, al profilo dell'attendibilità) secondo i consueti parametri di scrutinio, di cui deve essere fornita adeguata motivazione (Sez. 5 n. 7588 del 26/01/2011, Rv. 249715). In concreto, la corte territoriale ha dato atto non solo che dall'analisi del compendio documentale non è emersa alcuna anomalia, ma anche che alcuna contestazione è stata mossa dal ricorrente in ordine alla sua attendibilità. Da ciò la manifesta infondatezza della censura sollevata. Il secondo, il terzo, il quinto ed il sesto motivo del ricorso proposto nell'inte- resse del [OSCURATO:PERSONA] sono anch'essi, complessivamente, inamrnissibili. Appare opportuno premettere che, com'è noto, quanto ai motivi tipizzati dall'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., la giurisprudenza di legit- timità ha fissato il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione se i motivi sono enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità (Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329), precisando, a pena di aspecificità, sotto quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica (Sez. 2, 11. 19712 del 06/02/2015, Rv. 263541; Sez. 6, n. 80C) del 06/12/201:1 - dep. 2012, Rv. 251528; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, Rv. 248037), non potendosi preten- dere che sia il giudice di legittimità a rielaborare l'impugnazione, distillando dal coacervo indifferenziato dei motivi perplessi le censure congruenti con i mezzi di impugnazione suscettibili di plausibile e utile scrutinio, previa sussunzione nelle pertinenti previsioni. Tanto "sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo e rende il contraddittorio aperto a soluzioni imprevedibili", gravando la controparte resistente dell'onere di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato della esposizione avver- saria (Sez. 1 civ., n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790). In concreto, la promiscua e perplessa formulazione delle censure avviluppa indistintamente, non solo tutti i vizi della motivazione, ma anche l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale. Si tratta di mezzi di impugnazione ete- rogenei e incompatibili, non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento del costrutto motivazionale che sorregge il provvedi- mento impugnato. La violazione di legge (sia sotto il profilo della inosservanza che sotto quello, affatto distinto, della erronea applicazione) prescinde da ogni quaestio facti inerente l'ambito dell'accertamento e/o della valutazione della re- giudicanda operati dal giudice di merito; mentre è esclusivamente su quest'ulti- mo piano che rilevano i vizi della motivazione, i quali, a loco volta, si pongono in rapporto di reciproca esclusione, posto che -- alla evidenza -- la motivazione se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica; e, di converso, la motivazione viziata non è mancante; e posto, infine, che il vizio della contraddittorietà della motivazione è nettamente e specifica- mente connotato rispetto alla manifesta illogicità (Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Rv. 274471, in motivazione). Orbene la mescolanza dei motivi di ricorso in un unica cumulativa prospetta- zione, rende l'impugnazione assolutamente aspecifica, in quanto non permette, tra l'altro, di valutare la necessaria correlazione tra le ragioni argomentative del- la decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751). I motivi predetti, nella loro globalità risultano strutturati attraverso l'esposi- zione di profili di fatto e di diritto, spesso implicitamente o esplicitamente atti- nenti a profili diversi da quelli evocati nella titolazione dei motivi, tanto da rende- re, spesso, le ragioni dell'impugnazione incomprensibili. E ciò in evidente viola- zione del "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e [OSCURATO:PERSONA]- rense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale" sottoscritto il 17 dicembre 2015. Protocollo da intendersi quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art.606, cod. proc. pen. al fine della valutazione del- l'ammissibilità dei motivi di ricorso (Sez. 6, Sentenza n. 57224 del 09/11/2017 Rv. 271725). Il quarto attiene, invece, al riconoscimento delle funzioni gestorie di fatto. Il motivo, oltre ad essere aspecifico, in quanto non si confronta con le argo- mentazioni offerte dalla corte territoriale, è anche manifestamente infondato, atteso che la corte territoriale ha dato conto di come il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato indicato dai dipendenti, dai clienti e dai fornitori della società fallita come l'unico soggetto amministratore di fatto con cui avevano interagito, che si occupava di ordini e pagamenti e, tra l'altro, di gestire, unitamente alla sua convivente, an- che il conto corrente bancario. 2. Ugualmente inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse della Casale. Con riferimento ai primi due motivi (con i quali, per come si è detto, si de- duce che non vi sarebbe prova né dell'effettivo distacco dei beni indicati nella fattura oggetto di contestazione, né di una consapevole volontà distrattiva) è sufficiente rilevare che la ricorrente non si è confrontata cori la ratio dedicendi della sentenza impugnata, che, invece, dà atto di tutti gli elementi sui quali è stato fondato il giudizio di responsabilità: l'oggettiva incongruità tra i beni ceduti e l'attività svolta dal destinatario (una ditta di bellezza ed estetica); il rapporto esistente tra le parti contrattuali (la ditta apparteneva alla convivente del Batti- paglia); l'assenza di supporto documentale (in ordine al finanziamento invocato quale prova dell'avvenuto pagamento) e la mancanza di specifiche giustificazioni dell'amministratore (che si è limitato a non ricordare i dettagli dell'operazione). A fronte di ciò, la ricorrente si è limitata a contestare genericamente la mancanza di prova della distrazione e l'assenza di una reale volontà distrattiva, omettendo di considerare come, sotto il profilo soggettivo, non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pre- giudizio ai creditori, ma, più semplicemente, una consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbliga- zioni contratta, compromettendo, in caso di fallimento, il parallelo interesse cre- ditorio. Consapevolezza ampiamente desumibile dagli elementi indicati in prece- denza. Il terzo è manifestamente infondato, in quanto fa decorrere il termine pre- scrizionale dalla commissione della condotta distrattiva e non già dalla dichiara- zione di fallimento (che, invece, rappresenta il momento in cui si manifesta la lesione dell'interesse protetto). Il quarto è, in ultimo, è inammissibile in quanto genericamente formulato, in assenza di specifiche deduzioni in fatto o in diritto idonee a fondare lo stesso motivo di censura. 3. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorren- ti condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara i ricorsi inammissibili e condan