CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 04480/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11044/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei suoi legali rappresentanti pro – tempore , nonché POZZI Telemaco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58P07 H294F), POZZI Cristian (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73L31 H294K), CAMPIDELLI Martina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 35A49 L797V), POZZI Rossana (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59R42 H296G) e POZZI Sabrina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65P50 H294U), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Ulpiano n. 29, scala A, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro Comune di SANTARCANGELO di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro – tempore , rappresentato e difeso, in forza di determinazione dirigenziale n. ANM/139 del 29 aprile 2019, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente R.G.N. 11044/19 C.C.12/01/2023 Sanzioni amministrative – Estrazione abusiva di cava – Commercializzazione – Illecito permanente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2974/2018, pubblicata il 3 dicembre 2018, notificata il 25 gennaio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso depositato il 20 ottobre 2009, l’Adriascavi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio proponevano opposizione, davanti al Tribunale di Rimini, avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 102/Dir. 3, emessa dal Comune di Santarcangelo di [OSCURATO:PERSONA] il 18 settembre 2009, con la quale era stato intimato agli opponenti il pagamento della somma di euro 42.549,16, a titolo di sanzione amministrativa per la contestata violazione degli artt. 3 e 22 della legge regionale [OSCURATO:PERSONA] n. 17/1991, consistente nell’abusivo esercizio di attività estrattiva presso la cava denominata “[OSCURATO:PERSONA]” e nella successiva commercializzazione del materiale estratto, in assenza della prescritta autorizzazione. Al riguardo, gli opponenti esponevano: che, con verbale n. 71 del 24 novembre 1999, il Corpo forestale dello Stato aveva contestato all’Adriascavi l’esercizio abusivo di attività estrattiva presso la citata cava; che, in conseguenza, erano stati presentati scritti difensivi avverso tale verbale, chiedendo l’archiviazione del procedimento amministrativo, previa audizione del rappresentante legale; che il Comune, senza dare seguito alla richiesta audizione, aveva introdotto l’azione di riscossione mediante iscrizione a ruolo; che, all’esito della proposizione di opposizione avverso la cartella esattoriale, detta opposizione era stata accolta e conseguentemente la cartella di pagamento era stata annullata per violazione delle norme sul procedimento amministrativo di contestazione; che successivamente in data 20 giugno 2009 il Comune aveva proceduto alla convocazione di [OSCURATO:PERSONA], alla cui audizione era seguita l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione n. 102/Dir. 3; che l’Amministrazione non aveva rispettato le norme sul procedimento amministrativo; che il diritto del Comune a procedere mediante ordinanza-ingiunzione si era prescritto; che l’ordinanza era stata emessa nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e non quale obbligato solidale; che non vi era stata alcuna attività estrattiva e/o di coltivazione di cava, e neanche di commercializzazione del materiale in tesi estratto, poiché i lavori eseguiti si erano resi necessari al solo scopo di realizzare la recinzione autorizzata e di sistemare il terreno mediante chiusura delle buche e livellamento delle asperità e depressioni. Si costituiva in giudizio il Comune di Santarcangelo di [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, chiedeva il rigetto dell’opposizione, non essendo maturato il termine prescrizionale ed essendo stato accertato che la Adriascavi si era resa responsabile di attività estrattiva e di commercializzazione, senza autorizzazione. Nel corso del giudizio erano assunte le prove orali articolate dalle parti. Quindi, con sentenza n. 269/2013, depositata il 20 febbraio 2013, il Tribunale adito, previa dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario, accoglieva l’opposizione, in ragione della maturata prescrizione eccepita, e – per l’effetto – annullava l’ordinanza-ingiunzione opposta. Sul punto, la sentenza di prime cure sosteneva: che non erano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione da parte del Comune, considerato che avrebbe potuto attribuirsi tale efficacia solo agli atti endo-procedimentali; che, per l’effetto, erano decorsi oltre 5 anni dal compimento di ciascuno di tali atti e, in particolare, dalla notifica dell’accertamento sino alla notifica dell’ordinanza-ingiunzione; che non poteva essere condiviso l’assunto dell’Amministrazione resistente, secondo cui, inmateria di illecito permanente, nessun termine prescrizionale sarebbe maturato in considerazione del mancato ripristino dei luoghi da parte del responsabile, in quanto il Comune non aveva assolto all’onere della prova in ordine all’emissione di un eventuale ordine di ripristino ovvero all’attestazione quantomeno dell’effettiva alterazione dello stato dei luoghi. 2.– Il Comune di Santarcangelo di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, adducendo: l’errata conclusione sulla prescrizione della pretesa sanzionatoria, atteso che la natura permanente dell’illecito contestato avrebbe impedito il decorso del termine sino al ripristino dello stato dei luoghi ovvero sino al conseguimento di un titolo legittimante dell’attività di coltivazione della cava, e in ogni caso in ragionedel compimento di molteplici atti interruttivi adeguatamente documentati; l’evidenza – riscontrata in via documentale e attraverso la prova orale escussa – dell’estrazione di materiale a cura della società opponente e della successiva commercializzazione del materiale estratto in assenza di autorizzazione; l’incompatibilità dello stato dei luoghi, anche rispetto all’entità del materiale rinvenuto in loco, con i lavori necessari alla semplice realizzazione della recinzione, alla quale la società appellata era stata autorizzata; la mancata valorizzazione delle prove testimoniali, il cui esito era stato confermato anche in sede penale, ove [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per violazione delle norme di polizia mineraria e in particolare per avere esercitato in forma imprenditoriale attività illecita di scavo, cui seguiva l’assoluzione per prescrizione in appello. Si costituivano in giudizio la Adriascavi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], i quali resistevano all’impugnazione. Nelle more del giudizio d’appello si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l’appello spiegato e, in riforma della pronuncia impugnata, respingeva l’opposizione proposta avverso l’ordinanza-ingiunzione emarginata. A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che, ai sensi degli artt. 3, primo comma, e 22, primo comma, della legge regionale [OSCURATO:PERSONA] n. 17/1991, norme che regolavano il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa per l’escavazione abusiva del terreno nonché per l’estrazione e il trasporto dei relativi materiali, tali condotte integravano un illecito rispetto al quale i termini di prescrizione non decorrevano sino a quando non fosse stato ripristinato lo stato dei luoghi ovvero non fosse stato emesso provvedimento legittimante dello svolgimento di tali attività; b) che, in conseguenza, ai fini del differimento del decorso del termine prescrizionale, non era necessario che l’Amministrazione emettesse un ordine di ripristino, sussistendo un obbligo, in capo al responsabile, di provvedere in via autonoma e spontanea; c) che l’alterazione dello stato dei luoghi da parte di Adriascavi era stata adeguatamente provata, poiché l’accertamento eseguito dagli operanti del Corpo forestale aveva consentito di verificare l’esistenza di scavi illeciti e di accumulo di materiale presso la cava, il che trovava pieno riscontro nelle dichiarazioni rese dai trasportatori della [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano univocamente e senza contraddizione confermato di aver prelevato del terreno misto a ghiaia dalla detta cava, per consegnarlo presso un frantoio; d) che lo svolgimento di tale attività di vendita e trasporto di materiale estratto dalla cava era riscontrato dalle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] e dalla Adriascavi, nei confronti del cliente, per quantitativi consistenti di materiale, pari a circa 190.000 quintali, e per importi altrettanto significativi; e) che, pertanto, non poteva essere avallata la ricostruzione degli appellati, secondo cui la movimentazione di materiale all’interno della cava sarebbe stata effettuata con il solo fine di predisporre il terreno alla realizzazione di una recinzione, essendo emersa, per contro e per tabulas, l’immissione in commercio di materiale ghiaioso per quantitativi notevoli. 3.–Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la Adriascavi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimato Comune di Santarcangelo di [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Le parti hanno presentato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In primo luogo, deve essere disattesa l’eccezione preliminare spiegata dal controricorrente di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., dovendo ciascun motivo essere indagato in ragione del suo specifico contenuto. 2.– Tanto premesso, con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la “omessa ed errata applicazione” degli artt. 3 e 22 della legge regionale [OSCURATO:PERSONA] n. 17/1991, per avere la Corte di merito ritenuto dimostrato che la società Adriascavi avesse svolto attività di escavazione finalizzata alla coltivazione delle aree della ex cava. Ad avviso degli istanti, affinché fosse integrata la violazione dell’art. 3 della legge regionale richiamata, non sarebbero state sufficienti la movimentazione e la vendita del materiale presente in locosul soprassuolo, ma sarebbe stato necessario che vi fosse stata la modificazione dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, diretta all’estrazione, ai fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione. Senonché, aggiungono i ricorrenti, nella fattispecie non vi sarebbe stata alcuna attività diretta all’estrazione del materiale ghiaioso, riconducibile invece al precedente proprietario della cava, che avrebbe poi omesso di procedere alla sistemazione del terreno, come da specifico piano. Né dalla dimostrazione della commercializzazione del materiale avrebbe potuto essere desunta la previa estrazione. 2.1.–Il motivo è inammissibile. E tanto perché, sotto la parvenza di una violazione di norme di diritto, il mezzo di critica tende in realtà ad ottenere una rinnovata valutazione delle prove raccolte, dalle quali il Giudice del gravame ha desunto, non solo a valle l’avvenuta commercializzazione del materiale estratto, ma anche a monte l’effettuata attività estrattiva. Sul punto, la Corte distrettuale ha, infatti, affermato che l’alterazione dello stato dei luoghi da parte di Adriascavi era stata adeguatamente provata, poiché l’accertamento eseguito dagli operanti del Corpo forestale aveva consentito di verificare l’esistenza di scavi illeciti e di accumulo di materiale presso la cava. Sicché nessun fraintendimento tra attività di estrazione e attività di vendita è stato posto in essere dalla sentenza impugnata, che ha distinto i due profili, anche in ordine all’indicazione dei mezzi di prova da cui ha ricavato la dimostrazione di tali due autonome attività, adeguandosi correttamente al principio secondo cui la sanzione comminata dall’art. 22, primo comma, della legge regionale [OSCURATO:PERSONA] n. 17/1991 si applica a chiunque svolga “attività estrattiva” senza avere conseguito l’autorizzazione per quella specifica attività in rapporto all’area in cui ricade, con l’effetto che resta fuori dal campo di applicazione di tale disciplina sanzionatoria l’attività di abusiva utilizzazione del materiale inerte (ossia del materiale ghiaioso già presente sul fondo dell’ingiunto al momento dell’acquisto, derivante da scavi eseguiti dal precedente proprietario) attraverso la commercializzazione o smaltimento, non integrando detta ultima condotta esercizio di attività estrattiva o di escavazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13230 del 16/05/2019; Sez. 1, Sentenza n. 18446 del 14/09/2004; Sez. 1, Sentenza n. 4324 del 28/04/1998). Ne consegue che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (norme peraltro non espressamente evocate nel motivo di doglianz a) non può porsi per una asserita erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 34786 del 17/11/2021; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019). 3.– Con il secondo motivo i r icorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale ritenuto che il termine prescrizionale non decorresse a frontedi un illecito permanente, fino a quando la società Adriascavi non avesse ripristinato lo stato dei luoghi, tralasciando di rilevare che la società non aveva provveduto ad alcuna attività di escavazione e che non aveva sistemato lo stato pregresso dei luoghi, poiché il Comune non aveva indicato le modalità di sistemazione. Aggiungono gli istanti che, con riferimento alla sola attività di commercializzazione, il termine prescrizionale sarebbe decorso dall’accertamento compiuto dal Corpo forestale. 3.1.–La critica è infondata. Ora, la doglianza muove dal rilievo secondo cui non vi sarebbe stata un’attività di estrazione e coltivazione della cava, fatto che invece non è stato omesso, ma positivamente accertato dalla sentenza d’appello. A fronte di tale accadimento storico, la violazione del divieto di escavazione ha carattere permanente e il relativo termine di prescrizione, sia riguardo alla violazione che alla sanzione, decorre dal momento della cessazione della permanenza, che coincide con il ripristino dello stato dei luoghi ovvero con il conseguimento di un titolo di legittimazione all’esercizio dell’attività di coltivazione della cava (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 5727 del 23/03/2015; Sez. 2, Sentenza n. 18592 del 29/10/2012; Sez. 2, Sentenza n. 28652 del23/12/2011; Sez. 2, Sentenza n. 16666 del 27/07/2007; Sez. 1, Sentenza n. 21190 del 29/09/2006; Sez. 1, Sentenza n. 4324 del 28/04/1998). Pertanto, la permanenza è destinata a durare sino a che la stessa non venga eliminata nella sua materialità od antigiuridicità, alla stregua del carattere misto (commissivo- omissivo) della condotta perpetrata, il che ha indotto correttamente il Giudice del gravame ad escludere il decorso della prescrizione. 4.–Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite,che si liquidano in complessivi euro 8.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei pr