CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39316/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trattato il giudizio con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa, concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti all'aggravante ed alla recidiva, ed applicata la riduzione per il rito abbreviato, per il reato di cui agli artt. 99, comma 2, 624, 625 n. 2, 81 cod.pen. (perché, al fine di trarne un ingiusto profitto, si impossessava, in più riprese, di somme di danaro imprecisate, sottraendole agli acquirenti da un distributore automatico di sigarette, in cui aveva inserito un cartone per trattenere e, poi, recuperare il resto, in data 28 luglio 2012). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo: 1) la mancanza, incongruità ed illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 625 n. 2 cod.pen., atteso che nella sentenza impugnata si è ritenuto irrilevante accertare le precise modalità dello stratagemma usato, desunto in modo del tutto congetturale; 2) l'erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod.pen., essendosi negata, con un'argomentazione superficiale, l'applicazione dell'attenuante del danno di speciale . tenuità nonostante l'evidente irrisorietà del resto dei corrispettivi pagati in monete e non banconote per l'acquisto di sigarette, che complessivamente non può superare la somma di euro 50-100,00 euro; 3) l'inosservanza dell'art. 62-bis cod.pen., di cui non è stata riconosciuta la prevalenza, nella massima estensione, nonostante l'esigenza di adeguare la pena applicata al fatto concreto, in virtù di un asserito onere di specificazione delle allegazioni difensive sul punto. 3. La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La prima censura, avente ad oggetto l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2, cod.pen., è manifestamente infondata, atteso che nella sentenza impugnata si dà atto della "manipolazione della bocchetta delle monete" del distributore di sigarette, oggetto delle azioni predatorie di Settingiano, tramite l'inserimento di un pezzo di cartone. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, pertanto, risulta accertata, sebbene solo nei tratti essenziali e non nelle sue precise modalità esecutive, la condotta che integra l'aggravante contestata e applicata, che deve consistere in un comportamento posto in essere nel corso dell'azione delittuosa, dotato di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia e scaltrezza, idoneo, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi abbia apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (v. Sez. 4, n. 8128 del 31/01/2019, Canzian, Rv. 275215). 3.2. La seconda censura, avente ad oggetto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., è a-specifica, atteso che il ricorso non si confronta con l'argomentazione, pure contenuta nella sentenza impugnata e riferibile anche all'attenuante in esame, secondo cui i furti de quibus hanno comportato, oltre alla sottrazione delle monete agli acquirenti, un danno all'immagine al tabaccaio presi() cui il distributore era collocato (v. p. 4 "è pacifico che gli interventi di Settingiano sul distributore abbiano prodotto un danno sia ai clienti che non hanno potuto recuperare le monete né acquistare le sigarette...sia all'esercente la tabaccheria, quanto meno per il danno all'immagine se non anche, di conseguenza, per il danno da perdita di clientela"). Va, pertanto, ribadito che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; v. anche Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 ud. - dep. 16/05/2012, Rv. 253849 - 01) e che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448). A ciò si aggiunga che la decisione risulta corretta alla luce del principio richiamato dalla Corte territoriale, secondo cui, pur operando la "prova logica" in materia di circostanze, sia aggravanti che attenuanti, il ricorso alle presunzioni è consentito solo nei casi in cui la prova storica non possa essere desunta dagli atti o da ulteriori indagini (Sez. 6, n. 14550 del 26/09/1989, Solano, Rv. 182377, che ha annullato la sentenza ritenendo che il giudice di appello, prima di applicare l'attenuante del valore lieve in base ad una argomentazione presuntiva, avrebbe dovuto dimostrare l'impossibilità di quantificare le singole appropriazioni alla luce degli elementi già acquisiti, o disporre la rinnovazione del dibattimento per acquisirli). 3.3. In ordine alla terza censura, avente ad oggetto le attenuanti generiche, che sono state concesse, ma ritenute equivalenti all'aggravante contestata ed alla recidiva, è sufficiente ricordare che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460). Nel caso di specie, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, il ricorrente si è limitato, anche in questa sede, ad asserire la necessità di adeguare la sanzione al fatto concreto, senza allegare alcuna circostanza di fatto idonea a giustificare il richiesto giudizio di prevalenza. 4.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo alcuna ragione di esonero ai sensi della sentenza della Corte cost. n. 186 del 2000, al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo determinare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]