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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2022

Cassazione n. 34767/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] '-7j) avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u4;14e-il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo s...5J-19,p2j) ue_7 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 10.05.2017 dal Tribunale di Cassino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di euro 400,00 di multa, siccome ritenuta responsabile del reato ascrittole di cui »l'art. 595 c.p., per avere offeso la reputazione del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica del Tribunale di Torino, dr. [OSCURATO:PERSONA], pubblicando nel periodico mensile [OSCURATO:PERSONA] delle Voci - n. 1 del gennaio 2010 - un articolo avente contenuto diffamatorio, a ragione del fatto che in tale articolo il nome della persona offesa era inserito in un elenco di affiliati alla "Massoneria", circostanza questa non vera e da ritenersi offensiva per un magistrato, contrastando nettamente il giuramento di fedeltà alla loggia massonica con i valori di indipendenza e di imparzialità che ogni magistrato si impegna a rispettare al momento dell'ingresso in magistratura.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge•penale processuale ex art. 606 co. ... lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 468 c.p.p., per avere la Corte territoriale mancato di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, a fronte della decisione del Tribunale di revocare, nonostante le insistenze in senso contrario del difensore, l'ordinanza di ammissione del teste della difesa [OSCURATO:PERSONA], determinando una palese lesione del diritto dell'imputato a concorrere, parimenti al proprio contraddittore, al processo di formazione del compendio probatorio; 2.2 con il secondo motivo, il vizio di motivazione, quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, per avere il giudice di prime cure soltanto apparentemente motivato sul punto, limitandosi ad affermare apoditticamente che non sussistevano i presupposti per la concessione del beneficio a fronte della modestia della sanzione comminata, ma mancando, tuttavia, di argomentare adeguatamente; 2.3 con il terzo motivo, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge 'penale processuale ex art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., per essere stato il Tribunale di Cassino - astrattamente competente per territorio dal momento che il periodico [OSCURATO:PERSONA] delle Voci è stampato in Castrocielo (FR) - erroneamente riconosciuto, nel caso concreto, quale [OSCURATO:PERSONA] territorialmente competente a dirimere la controversia insorta, in palese violazione della disciplina tracciata dal disposto dell'art. 25 Cost. e 11 cod. proc. pen.; quest'ultima disposizione, in deroga agli ordinari criteri che fissano la competenza per territorio, fissa un particolare e prevalente regime di competenza funzionale - in quanto tale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento- nel caso in cui un magistrato assuma la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato; invero, in ragione delle tabelle di organizzazione del Tribunale di cui agli artt. 7 bis e 7 ter R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (assegnazione tabellare) avrebbe dovuto ritenersi competente, nel caso di specie, il Tribunale di Milano, atteso che il dr.

Rinaudo esercitava le proprie funzioni presso il Distretto di Corte di Appello di Torino, e avrebbe dovuto, lo stesso Tribunale di Cassino, provvedere d'ufficio a spogliarsi della decisione della controversia con provvedimento dichiarativo di incompetenza; 2.4 con il quarto motivo, la difesa formula istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza quanto alla provvisionale esecutiva disposta dal Tribunale di prime cure e confermata dalla Corte di Appello, dovendosi quantomeno ipotizzare nel caso di specie la sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. in tema di diritto di cronaca e di critica giornalistica. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'alt 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità o infondatezza del ricorso.

4. Con memoria depositata a mezzo PEC in data 6.6.2022 il difensore avv.to Nizza della p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.Va premesso che, pur essendo maturato il termine massimo di prescrizione per il reato per cui è processo già alla data della sentenza impugnata, la Pennarola, tuttavia, come evidenziato dalla medesima sentenza, ha dichiarato con atto a sua firma di rinunciare alla prescrizione.

2. Il primo motivo di ricorso - con il quale si censura la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mediante l'escussione del teste della difesa [OSCURATO:PERSONA] il cui esame era stato già ammesso dal primo giudice, ma poi revocato- è generico, non confrontandosi con le ragioni del diniego espresse dalla Corte territoriale ed è, comunque, manifestamente infondato.

Invero, la Corte territoriale, con motivazione logica immune da censure, ha messo in risalto, ai fini del diniego della rinnovazione, di condividere la valutazione del primo giudice in virtù della quale la revoca dgil'ordinanza di ammissione del teste Fierro era giustificata dall'impossibilità di notificare l'avviso per la comparizione in udienza, stante l'accertata irreperibilità del teste.

Inoltre, il suo esame era stato ritenuto superfluo, in quanto avrebbe dovuto deporre sull'esito di eventuali procedimenti penali per diffamazione cui sarebbe stato sottoposto per la pubblicazione degli articoli a sua firma.

2.1. Nella valutazione operata dalla Corte territoriale, circa il diniego di rinnovazione istruttoria, non si ravvisa il lamentato vizio di violazione di legge per non essere indispensabile, ma superflua, l'escussione del teste suddetto e ciò alla luce dei principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui, in tema di giudizio di appello, la rinnovazione del dibattimento, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, subordinato ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità, conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti, situazione che si verifica o per l'incertezza dei dati probatori già acquisiti, o perché tale attività risulti comunque decisiva in quanto idonea ad eliminare eventuali incertezze o ad inficiare ogni altra risultanza (Sez.

IV, n. 28962 del 21/06/2013) situazione che non si ravvisa nella fattispecie in esame (Cassazione penale, sez.

II, 27/09/2013, n. 41808).

2.2. Peraltro, risulta altresì immune da censure la valutazione del primo giudice, confermata dalla Corte territoriale, secondo cui, ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen., è possibile revocare una prova testimoniale già ammessa non solo quando essa, rispetto al materiale probatorio già assunto nel contraddittorio tra le parti, non appaia più decisiva ma anche quando non sia più utile, perché incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 8422 del 14/01/2020 Rv. 278794).

Infatti, il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti Sez. 2, n. 9056 del 21/01/2009, Rv. 243306).

3. Inammissibile si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione della' sospensione condizionale della pena da parte del primo giudice.

Ed invero, il primo giudice ha motivato il diniego, in considerazione della lievità della pena pecuniaria comminata, tale da non rendere utile la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, facendo con tale valutazione corretta applicazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui, in caso di condanna a pena pecuniaria lieve, il giudice ha il dovere di motivare sull'utilità della concessione del beneficio rispetto al contrario interesse dell'imputato a non giovarsene in relazione alla levità della pena pecuniaria (cfr. motivazione (cfr. motivazione Sez. 3, n. 26762 del 05/05/2010, Rv. 248063).

Inoltre, il motivo in questione presenta un dirimente e preliminare aspetto di inammissibilità, connesso alla mancata devoluzione con apposito e specifico motivo di appello della censura relativa alla statuizione sulla sospensione condizionale della pena.

4. Infondato si presenta il terzo motivo di ricorso circa l'incompetenza del primo giudice, ossia del Tribunale di Cassino, quale [OSCURATO:PERSONA] territorialmente competente a decidere il giudizio in questione con violazione del disposto dell'art. 11 cod. proc. pen.. essendo invece competente funzionalmente il Tribunale di Milano avendo la p.o. esercitato le funzioni di P.M. presso la Procura di Torino.

In proposito, va innanzitutto evidenziato che la persona offesa, dr. [OSCURATO:PERSONA], non risulta aver esercitato, né all'epoca dei fatti, né successivamente le funzioni di P.M. nel distretto della Corte d'appello di Roma e proprio facendo leva su tale dato la sentenza impugnata ha respinto l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Cassino, ufficio giudiziario nel quale ricade il comune (Castrocielo), luogo di stampa del periodico mensile [OSCURATO:PERSONA] delle Voci, nel quale è stato inserito l'articolo diffamatorio, ritenendo non sussistenti i presupposti per l'operatività dell'art. 11 c.p.p.

4.1. Sul punto si rileva che nessuna censura merita la valutazione della Corte territoriale, atteso che la deroga alle regole generali della competenza per territorio nei procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato come declinata dall'art. 11 c.p.p. ha natura eccezionale (Sez. 1, n. 25387 del 03/05/2019, Rv. 276485), limitata alle sole ipotesi ed in presenza dei presupposti dalla norma sanciti.

Tra questi- ai fini dello spostamento. della competenza territoriale in fe •Dre del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge- assume rilievo decisivo l'esercizio delle funzioni del magistrato imputato o persona offesa al momento del fatto, o successivamente, nel distretto della Corte d'appello ricomprendente l'ufficio giudiziario ordinariamente competente a trattare il processo.

Orbene, tale preliminare presupposto non può dirsi ricorrente nella fattispecie, atteso che, come evidenziato dalla sentenza impugnata, il dr.

Rinaudo non ha esercitato, né esercita le funzioni di P.M. nel distretto della Corte d'appello di Roma, bensì nel distretto della Corte d'appello di Torino.

Ne consegue che deve essere ribadito il principio, secondo cui la speciale competenza territoriale di cui all'art. 11 cod. proc. pen., opera solo nel caso in cui il magistrato che sia parte del processo abbia esercitato al momento dei fatti o venga ad esercitare le sue funzioni nell'ufficio giudiziario che sarebbe competente secondo le regole ordinarie in qualsiasi momento successivo ai fatti per cui si procede (arg. ex Sez. 1, n. 28889 del 16/06/2009 Rv. 244313), non operando, invece, quando il magistrato non abbia esercitato o eserciti le funzioni nel distretto della Corte d'appello ricomprendente l'ufficio giudiziario ordinariamente competente.

Peraltro, deve altresì rilevarsi che l'eccezione di incompetenza ex art. 11 c.p.p. si traduce in un'eccezione di incompetenza per territorio e deve essere proposta entro la fase degli atti preliminari al giudizio, ai sensi dell'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., e non dopo che il giudizio sia stato incardinato e abbia avuto inizio, atteso che la verifica della preclusione alla sua proposizione, non riguardando la persona del giudice, bensì l'ufficio giudiziario e il suo collegamento con la cognizione del reato, va compiuta, per una ragionevole scelta del legislatore, "in limine judicii" (Sez. 5, n. 53218 del 25/16/2018 Rv. 274162; Sez. 5, n. 26563 del 29/04/2014, Rv. 259967).

Nella fattispecie in esame, come si evince chiaramente dalla sentenza impugnata, l'eccezione di nullità della sentenza per la mancata applicazione delle regole di cui all'articolo 11 c.p.p. risulta sollevata con motivi aggiunti nel giudizio di appello e, dunque, intempestivamente.

5. Inammissibile è il quarto motivo di ricorso, con il quale si invoca la revoca della provvisionale fissata dal primo giudice nell'importo di euro 5000,00 e confermata in appello.In proposito, il ricorrente non adduce alcun motivo pertinente alla richiesta revoca, evidenziando genericamente la scriminante del diritto di cronaca e di critica giornalistica, già escluse con valutazione definitiva- in assenza di motivo di ricorso sul punto- dai giudici di merito, laddove ai fini dell'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale è necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna. (Sez. 5, n. 19351 del 18/12/2017, Rv. 273202).

Nessuno dei suddetti pregiudizi risulta invocato dal ricorrente, con la conseguenza che, come già evidenziato, il motivo risulta essere inammissibile, siccome del tutto generico. 6.

Il ricorso va dunque respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rapprese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] '-7j) avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u4;14e-il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo s...5J-19,p2j) ue_7 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza emessa in data 10.05.2017 dal Tribunale di Cassino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di euro 400,00 di multa, siccome ritenuta responsabile del reato ascrittole di cui »l'art. 595 c.p., per avere offeso la reputazione del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica del Tribunale di Torino, dr. [OSCURATO:PERSONA], pubblicando nel periodico mensile [OSCURATO:PERSONA] delle Voci - n. 1 del gennaio 2010 - un articolo avente contenuto diffamatorio, a ragione del fatto che in tale articolo il nome della persona offesa era inserito in un elenco di affiliati alla "Massoneria", circostanza questa non vera e da ritenersi offensiva per un magistrato, contrastando nettamente il giuramento di fedeltà alla loggia massonica con i valori di indipendenza e di imparzialità che ogni magistrato si impegna a rispettare al momento dell'ingresso in magistratura. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge•penale processuale ex art. 606 co. ... lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 468 c.p.p., per avere la Corte territoriale mancato di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, a fronte della decisione del Tribunale di revocare, nonostante le insistenze in senso contrario del difensore, l'ordinanza di ammissione del teste della difesa [OSCURATO:PERSONA], determinando una palese lesione del diritto dell'imputato a concorrere, parimenti al proprio contraddittore, al processo di formazione del compendio probatorio; 2.2 con il secondo motivo, il vizio di motivazione, quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, per avere il giudice di prime cure soltanto apparentemente motivato sul punto, limitandosi ad affermare apoditticamente che non sussistevano i presupposti per la concessione del beneficio a fronte della modestia della sanzione comminata, ma mancando, tuttavia, di argomentare adeguatamente; 2.3 con il terzo motivo, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge 'penale processuale ex art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., per essere stato il Tribunale di Cassino - astrattamente competente per territorio dal momento che il periodico [OSCURATO:PERSONA] delle Voci è stampato in Castrocielo (FR) - erroneamente riconosciuto, nel caso concreto, quale [OSCURATO:PERSONA] territorialmente competente a dirimere la controversia insorta, in palese violazione della disciplina tracciata dal disposto dell'art. 25 Cost. e 11 cod. proc. pen.; quest'ultima disposizione, in deroga agli ordinari criteri che fissano la competenza per territorio, fissa un particolare e prevalente regime di competenza funzionale - in quanto tale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento- nel caso in cui un magistrato assuma la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato; invero, in ragione delle tabelle di organizzazione del Tribunale di cui agli artt. 7 bis e 7 ter R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (assegnazione tabellare) avrebbe dovuto ritenersi competente, nel caso di specie, il Tribunale di Milano, atteso che il dr. Rinaudo esercitava le proprie funzioni presso il Distretto di Corte di Appello di Torino, e avrebbe dovuto, lo stesso Tribunale di Cassino, provvedere d'ufficio a spogliarsi della decisione della controversia con provvedimento dichiarativo di incompetenza; 2.4 con il quarto motivo, la difesa formula istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza quanto alla provvisionale esecutiva disposta dal Tribunale di prime cure e confermata dalla Corte di Appello, dovendosi quantomeno ipotizzare nel caso di specie la sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. in tema di diritto di cronaca e di critica giornalistica. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'alt 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità o infondatezza del ricorso. 4. Con memoria depositata a mezzo PEC in data 6.6.2022 il difensore avv.to Nizza della p.c. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1.Va premesso che, pur essendo maturato il termine massimo di prescrizione per il reato per cui è processo già alla data della sentenza impugnata, la Pennarola, tuttavia, come evidenziato dalla medesima sentenza, ha dichiarato con atto a sua firma di rinunciare alla prescrizione. 2. Il primo motivo di ricorso - con il quale si censura la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mediante l'escussione del teste della difesa [OSCURATO:PERSONA] il cui esame era stato già ammesso dal primo giudice, ma poi revocato- è generico, non confrontandosi con le ragioni del diniego espresse dalla Corte territoriale ed è, comunque, manifestamente infondato. Invero, la Corte territoriale, con motivazione logica immune da censure, ha messo in risalto, ai fini del diniego della rinnovazione, di condividere la valutazione del primo giudice in virtù della quale la revoca dgil'ordinanza di ammissione del teste Fierro era giustificata dall'impossibilità di notificare l'avviso per la comparizione in udienza, stante l'accertata irreperibilità del teste. Inoltre, il suo esame era stato ritenuto superfluo, in quanto avrebbe dovuto deporre sull'esito di eventuali procedimenti penali per diffamazione cui sarebbe stato sottoposto per la pubblicazione degli articoli a sua firma. 2.1. Nella valutazione operata dalla Corte territoriale, circa il diniego di rinnovazione istruttoria, non si ravvisa il lamentato vizio di violazione di legge per non essere indispensabile, ma superflua, l'escussione del teste suddetto e ciò alla luce dei principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui, in tema di giudizio di appello, la rinnovazione del dibattimento, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, subordinato ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità, conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti, situazione che si verifica o per l'incertezza dei dati probatori già acquisiti, o perché tale attività risulti comunque decisiva in quanto idonea ad eliminare eventuali incertezze o ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. IV, n. 28962 del 21/06/2013) situazione che non si ravvisa nella fattispecie in esame (Cassazione penale, sez. II, 27/09/2013, n. 41808). 2.2. Peraltro, risulta altresì immune da censure la valutazione del primo giudice, confermata dalla Corte territoriale, secondo cui, ai sensi dell'art. 495, comma 4, cod. proc. pen., è possibile revocare una prova testimoniale già ammessa non solo quando essa, rispetto al materiale probatorio già assunto nel contraddittorio tra le parti, non appaia più decisiva ma anche quando non sia più utile, perché incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo (Sez. 5, n. 8422 del 14/01/2020 Rv. 278794). Infatti, il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti Sez. 2, n. 9056 del 21/01/2009, Rv. 243306). 3. Inammissibile si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione della' sospensione condizionale della pena da parte del primo giudice. Ed invero, il primo giudice ha motivato il diniego, in considerazione della lievità della pena pecuniaria comminata, tale da non rendere utile la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, facendo con tale valutazione corretta applicazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui, in caso di condanna a pena pecuniaria lieve, il giudice ha il dovere di motivare sull'utilità della concessione del beneficio rispetto al contrario interesse dell'imputato a non giovarsene in relazione alla levità della pena pecuniaria (cfr. motivazione (cfr. motivazione Sez. 3, n. 26762 del 05/05/2010, Rv. 248063). Inoltre, il motivo in questione presenta un dirimente e preliminare aspetto di inammissibilità, connesso alla mancata devoluzione con apposito e specifico motivo di appello della censura relativa alla statuizione sulla sospensione condizionale della pena. 4. Infondato si presenta il terzo motivo di ricorso circa l'incompetenza del primo giudice, ossia del Tribunale di Cassino, quale [OSCURATO:PERSONA] territorialmente competente a decidere il giudizio in questione con violazione del disposto dell'art. 11 cod. proc. pen.. essendo invece competente funzionalmente il Tribunale di Milano avendo la p.o. esercitato le funzioni di P.M. presso la Procura di Torino. In proposito, va innanzitutto evidenziato che la persona offesa, dr. [OSCURATO:PERSONA], non risulta aver esercitato, né all'epoca dei fatti, né successivamente le funzioni di P.M. nel distretto della Corte d'appello di Roma e proprio facendo leva su tale dato la sentenza impugnata ha respinto l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Cassino, ufficio giudiziario nel quale ricade il comune (Castrocielo), luogo di stampa del periodico mensile [OSCURATO:PERSONA] delle Voci, nel quale è stato inserito l'articolo diffamatorio, ritenendo non sussistenti i presupposti per l'operatività dell'art. 11 c.p.p. 4.1. Sul punto si rileva che nessuna censura merita la valutazione della Corte territoriale, atteso che la deroga alle regole generali della competenza per territorio nei procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato come declinata dall'art. 11 c.p.p. ha natura eccezionale (Sez. 1, n. 25387 del 03/05/2019, Rv. 276485), limitata alle sole ipotesi ed in presenza dei presupposti dalla norma sanciti. Tra questi- ai fini dello spostamento. della competenza territoriale in fe •Dre del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge- assume rilievo decisivo l'esercizio delle funzioni del magistrato imputato o persona offesa al momento del fatto, o successivamente, nel distretto della Corte d'appello ricomprendente l'ufficio giudiziario ordinariamente competente a trattare il processo. Orbene, tale preliminare presupposto non può dirsi ricorrente nella fattispecie, atteso che, come evidenziato dalla sentenza impugnata, il dr. Rinaudo non ha esercitato, né esercita le funzioni di P.M. nel distretto della Corte d'appello di Roma, bensì nel distretto della Corte d'appello di Torino. Ne consegue che deve essere ribadito il principio, secondo cui la speciale competenza territoriale di cui all'art. 11 cod. proc. pen., opera solo nel caso in cui il magistrato che sia parte del processo abbia esercitato al momento dei fatti o venga ad esercitare le sue funzioni nell'ufficio giudiziario che sarebbe competente secondo le regole ordinarie in qualsiasi momento successivo ai fatti per cui si procede (arg. ex Sez. 1, n. 28889 del 16/06/2009 Rv. 244313), non operando, invece, quando il magistrato non abbia esercitato o eserciti le funzioni nel distretto della Corte d'appello ricomprendente l'ufficio giudiziario ordinariamente competente. Peraltro, deve altresì rilevarsi che l'eccezione di incompetenza ex art. 11 c.p.p. si traduce in un'eccezione di incompetenza per territorio e deve essere proposta entro la fase degli atti preliminari al giudizio, ai sensi dell'art. 21, comma 2, cod. proc. pen., e non dopo che il giudizio sia stato incardinato e abbia avuto inizio, atteso che la verifica della preclusione alla sua proposizione, non riguardando la persona del giudice, bensì l'ufficio giudiziario e il suo collegamento con la cognizione del reato, va compiuta, per una ragionevole scelta del legislatore, "in limine judicii" (Sez. 5, n. 53218 del 25/16/2018 Rv. 274162; Sez. 5, n. 26563 del 29/04/2014, Rv. 259967). Nella fattispecie in esame, come si evince chiaramente dalla sentenza impugnata, l'eccezione di nullità della sentenza per la mancata applicazione delle regole di cui all'articolo 11 c.p.p. risulta sollevata con motivi aggiunti nel giudizio di appello e, dunque, intempestivamente. 5. Inammissibile è il quarto motivo di ricorso, con il quale si invoca la revoca della provvisionale fissata dal primo giudice nell'importo di euro 5000,00 e confermata in appello.In proposito, il ricorrente non adduce alcun motivo pertinente alla richiesta revoca, evidenziando genericamente la scriminante del diritto di cronaca e di critica giornalistica, già escluse con valutazione definitiva- in assenza di motivo di ricorso sul punto- dai giudici di merito, laddove ai fini dell'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale è necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna. (Sez. 5, n. 19351 del 18/12/2017, Rv. 273202). Nessuno dei suddetti pregiudizi risulta invocato dal ricorrente, con la conseguenza che, come già evidenziato, il motivo risulta essere inammissibile, siccome del tutto generico. 6. Il ricorso va dunque respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rapprese
Sentenza Cassazione n. 34767/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris