CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12917/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difeso dalla l'[OSCURATO:PERSONA]-RALE DELLO STATO;-controricorrente-avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO LECCE n. 278/2022 deposi-tata il 17/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati imputati inun procedimento penale per il reato di cui all'art. 12 quinquies l. n.356/1992, nel corso del quale sono stati sottoposti a sequestropreventivo l'azienda di famiglia, un'autovettura e altri beni. IlNumero registro generale 3894/2024Numero sezionale 2161/2025Numero di raccolta generale 12917/2026procedimento si è concluso con la loro assoluzione. I fratelliData pubblicazione 06/05/2026Luperto hanno quindi domandato l'equa riparazione per l'eccessivadurata del processo, quantificando il danno patrimoniale in €3.160.000 e quello morale in € 500.000.Il consigliere designato della Corte di appello di Lecce, condecreto monocratico, riconosceva un'eccessiva durata del processopresupposto pari a dodici anni in primo grado e a due anni insecondo grado e liquidava in favore di ciascun ricorrente la sommadi € 6.320,00; rigettava, tuttavia, le ulteriori domande dirisarcimento del danno patrimoniale e morale, ritenendo che talipregiudizi non fossero conseguenza immediata e direttadell'eccessiva durata del processo.I ricorrenti hanno proposto opposizione, chiedendo laliquidazione del danno patrimoniale e del danno morale nonriconosciuti. La Corte di appello, in composizione collegiale, harigettato l'opposizione, con il Ministero della Giustizia rimastocontumace.Ricorrono per cassazione le parti private con quattro motivi.Resiste il Ministero con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 111, co. 6 Cost. e 132, co. 2 n. 4 c.p.c., permotivazione meramente apparente. Si sostiene che l'affermazionedella Corte di appello, secondo cui le richieste risarcitorie nonpossono essere poste in relazione alla eccessiva durata delprocedimento, sia lapidaria e priva di qualunque esposizione delleragioni di fatto e di diritto a sostegno della decisione. Tale carenzamotivazionale impedirebbe di comprendere l'iter logico seguito perescludere il nesso causale, in particolare si evidenzia l'incoerenzadel calcolare la durata del processo a partire dalla data delsequestro, ma nel contempo dell’escludere dal risarcimento i danniderivanti dal protrarsi di quest’ultimo.2 di 6Numero registro generale 3894/2024Numero sezionale 2161/2025Numero di raccolta generale 12917/2026Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsaData pubblicazione 06/05/2026applicazione degli artt. 112 e 339 c.p.c. Si deduce che il decretomonocratico opposto aveva rigettato la domanda esclusivamenteper carenza del nesso di causalità tra i danni e l'eccessiva duratadel processo, non per difetto di prova sull'esistenza dei dannistessi. Di conseguenza, il thema decidendum devoluto alla Corte diappello con l'atto di opposizione era limitato alla sola questionedella sussistenza di tale nesso. La Corte territoriale, rigettandoinvece l'opposizione sulla base di una diversa e nuova ragione,ossia la mancata prova dei danni, avrebbe violato il principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, decidendo extra petita econtravvenendo ai limiti dell’effetto devolutivo propriodell'impugnazione.Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 324 e 329 c.p.c., per violazione del giudicato internoimplicito. Si argomenta che, non avendo il decreto monocraticocontestato la prova dei danni ma solo il nesso causale, e in assenzadi impugnazione sul punto, si sarebbe formato un giudicatoimplicito sull'avvenuta dimostrazione dei pregiudizi nel loroquantum. La Corte di appello non avrebbe quindi potutoriesaminare tale profilo e negare l'esistenza del danno per carenzadi prova.1.2. – I primi tre motivi sono da esaminare unitariamente inquanto si incentrano sulla statuizione di rigetto relativa alladomanda di liquidazione dell’indennizzo per i pregiudizipatrimoniali. Essi vanno rigettati.Quanto al secondo ed al terzo motivo - da esaminare per primipoiché l’uno denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., mentrel’altro fa valere la formazione del giudicato interno - entrambimisconoscono che il giudizio di opposizione ex art. 5-ter l. n.89/2001 non riveste carattere d’impugnazione, ma costituisce lafase a contraddittorio pieno di un unico procedimento. Ciò implica3 di 6Numero registro generale 3894/2024Numero sezionale 2161/2025Numero di raccolta generale 12917/2026che la Corte di appello in sede collegiale ha pieni poteri diData pubblicazione 06/05/2026cognizione e può riesaminare integralmente la fondatezza delladomanda indennitaria, senza essere vincolata dalla motivazione deldecreto monocratico. Infatti, non si configura il meccanismo delgiudicato interno (orientamento costante, cfr. per tutte Cass. n.9728/2020).Quanto al primo motivo, è da considerare in primo luogo (cfr. trala altre Cass. n. 1267/2024), che in tema di equa riparazione per lanon ragionevole durata del processo, la natura indennitariadell'obbligazione non esclude l'onere del ricorrente di provare lalesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta eimmediata della durata eccessiva del processo.Nel caso attuale, la Corte distrettuale ha premesso che lerichieste risarcitorie non potevano essere poste in relazione conl'eccessiva durata del procedimento. In dettaglio, ha motivato ilrigetto osservando che: (a) riguardo alla vendita a prezzo vile diun'autovettura, non era stato allegato che tale circostanza fosseconseguenza della durata del processo; (b) in relazione all'azienda,il custode giudiziario, poco dopo il sequestro, aveva accertato graviirregolarità (locali privi delle condizioni di sicurezza, lavoroirregolare, scritture contabili non veritiere, fatture per operazioniinesistenti) e aveva espresso parere contrario alla prosecuzionedell'attività, che era stata quindi posta in liquidazione. Pertanto, ildanno non poteva derivare dall'eccessiva durata, poiché l'aziendanon avrebbe comunque potuto operare; (c) le spese di difesa nonrientrano nella nozione di equa riparazione ex l. n. 89/2001; infine,la mancata successione nella concessione di una rivendita ditabacchi e il fallimento di una nuova iniziativa imprenditoriale eranocircostanze non provate e comunque non dovute alla durata delprocesso.4 di 6Numero registro generale 3894/2024Numero sezionale 2161/2025Numero di raccolta generale 12917/2026Pertanto, la motivazione dell'ordinanza impugnata non manca,Data pubblicazione 06/05/2026né è apparente, ma reca una giustificazione effettiva dellapronuncia.2. - Con il quarto motivo si censura la violazione e falsaapplicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione alla l. n. 89/2001, conriferimento al rigetto della domanda di risarcimento del dannomorale. Si contesta la decisione della Corte di appello nella parte incui ha onerato i ricorrenti della prova di tale danno. Si sostieneche, secondo un principio consolidato, una volta accertata laviolazione della ragionevole durata del processo, il danno nonpatrimoniale ne è una conseguenza normale, la cui sussistenza èda presumere, salvo che ricorrano circostanze particolari che neescludano l'esistenza. La Corte di appello, invece, ha rigettato ladomanda per mancata prova senza indicare alcuna circostanzaspecifica idonea a escludere la sofferenza patita dai ricorrenti inuna vicenda giudiziaria durata diciotto anni.Il quarto motivo è rigettato.A sostegno della censura relativa al mancato riconoscimento deldanno morale, i ricorrenti richiamano la giurisprudenza sul dannonon patrimoniale (cfr. tra le altre Cass. n. 25730/2011). Tuttavia, ilprovvedimento impugnato ha confermato un decreto monocraticoche aveva indennizzato secondo i parametri legislativi il danno nonpatrimoniale, il quale è da intendere come categoria unitaria eonnicomprensiva. Inoltre, per quanto riguarda la richiesta diliquidare nella misura di € 500.000,00 le componenti di «dannomorale» diverse da quelle già così indennizzate, il provvedimentoimpugnato ha applicato correttamente l’art. 2697 c.c., accertandoche la detenzione del padre afferiva a un diverso procedimento,mentre le altre circostanze di sofferenza familiare erano state soloaffermate e non dimostrate.3. – La Corte rigetta il ricorso. Le spese si liquidano in dispositi-5 di 6Numero registro generale 3894/2024Numero sezionale 2161/2025Numero di raccolta generale 12917/2026Data pubblicazione 06/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rim-borsare al controricorrente le spese processuali, che liquida in €6.000, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione civile, il 09/09/2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI6 di 6