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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 18235/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : [OSCURATO:PERSONA] DI CASSINONel procedimento a carico di : COMPAGNONE Massimo nato ad Arce il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Nel procedimento a carico di quest'ultimo Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 12 dicembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino non convalidava il fermo di [OSCURATO:PERSONA], indiziato del delitto di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto dell'assenza del pericolo di fuga.

In particolare, motivava nel senso che "non era ravvisabile alcun elemento sulla base del quale ritenere che Compagnone intendesse sottrarsi alle conseguenze del proprio illecito operato, atteso che l'uomo risulta stabilmente legato al territorio sotto il profilo sociale e affettivo e non aveva in alcun modo pianificato di darsi alla fuga (ad esempio all'estero) o di riparare - al fine di rendersi irreperibile - presso terzi soggetti compiacenti".

Citava, a conforto di detta conclusione, massime della giurisprudenza di legittimità che impongono di desumere tale specifica esigenza cautelare da elementi concreti, dotati di capacità di personalizzazione, indirizzata nei confronti del singolo individuo che si sospetta stia per darsi alla fuga, sicché la stessa non può essere ritenuta sulla scorta del titolo di reato per il quale si procede, che costituisce limite dell'esperibilità del fermo e non elemento che, di per sé, configuri la probabilità di fuga.

2. Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero e deduce, con un unico, articolato motivo, il vizio di contraddittorietà della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha escluso l'esigenza cautelare del pericolo di fuga attraverso un'errata applicazione della legge processuale e un altrettanto errata interpretazione della giurisprudenza di legittimità che, invece, si è costantemente espressa nel senso che detto pericolo non deve essere desunto esclusivamente da comportamenti materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica allo stesso, essendo al contrario necessario e sufficiente stabilire un reale ed effettivo pericolo che il soggetto possa darsi alla fuga.

In senso contrario alla decisione di non convalida, il Pubblico Ministero ricorrente pone in risalto plurimi elementi dimostrativi della sussistenza di detto pericolo e, segnatamente, il fatto che, immediatamente dopo l'azione, Compagnone si fosse reso irreperibile con i propri familiari (alle cui telefonate non rispondeva), si fosse nascosto in una zona boschiva nei pressi dell'abitazione dove era ritrovato a seguito di ricerche dei militari dell'Arma dei Carabinieri durate circa due ore, nel possesso - oltre che alle armi e alle relative munizioni - di farmaci per la cura del diabete.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta depositata il 3 febbraio 2023, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

2. [OSCURATO:PERSONA] condivide l'esegesi che dell'art. 274 lett. b) cod. proc. pen. è stata compiuta, dopo l'interpolazione operata dalla legge n. 47 del 2015, con l'aggiunta del requisito della "attualità", accanto alla concretezza, che deve essere propria del pericolo di fuga: nel senso che il requisito anzidetto non comporta necessariamente l'esistenza di condotte materiali del soggetto agente che disvelino l'inizio dell'allontanamento dello stesso o siano comunque espressione di fatti prodromici all'allontanamento medesimo, «essendo sufficiente accertare, sulla scorta di un giudizio prognostico verificabile - perché tratto dalla concreta situazione di vita del soggetto, dalle sue frequentazioni, dai precedenti a suo carico, dalle pendenze giudiziarie e, più in generale, da elementi in atti vicini nel tempo - l'esistenza di un effettivo e ragionevolmente prossimo pericolo di fuga, tale da richiedere un tempestivo intervento cautelare (cfr. Sez. 5, n. 7270 del 06.07.2015 - dep. 2016, Rv. 267135, nonché Sez. 6, n. 16864 del 07.03.2018, Rv. 270311, Sez. 6 n. 481 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220).

Ai precipui fini della convalida del fermo, poi, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato per cui s'indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete (in tal senso Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain, Rv. 276449-02; Sez. 3, n. 39542 del 11/07/2013, Brianza, Rv. 256975; Sez.1, n. 5244 del 10/01/2006, Salaj, Rv. 234066; Sez.3, n. 4089 del 18/12/2003, Failla, Rv. 228486). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari non si è attenuto a tali insegnamenti.

Nel ribadire il principio per cui il giudice della cautela, in tema di pericolo di fuga, è chiamato a svolgere un giudizio prognostico verificabile che deve attagliarsi, di volta in volta, al caso concreto prospettatosi, va qui evidenziato che la motivazione del provvedimento impugnato si appalesa manifestamente illogica nella parte in cui ha ritenuto l'assenza dì un concreto pericolo di fuga sulla scorta di elementi - quali l'assenza di prodromiche condotte preparatorie esemplificate nello stesso provvedimento e lo stabile collegamento sociale e affettivo con il territorio - trascurando circostanze di fatto (quali l'essersi reso irreperibile anche con i propri congiunti e l'essersi allontanato munito di medicine salvavita) legittimanti - secondo una valutazione ex ante - la misura pre- cautelare.

4. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, sul rilievo che il ricorso ha a oggetto una fase del procedimento ormai perenta e concerne esclusivamente la valutazione circa la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, ragioni per le quali l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute giuridiche (Sez.

I, n. 36236 del 20/09/2007, Esposito, Rv. 237687).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché il fermo è stato legittimamente eseguito.

Roma, 22 marzo 2022 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : [OSCURATO:PERSONA] DI CASSINONel procedimento a carico di : COMPAGNONE Massimo nato ad Arce il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Nel procedimento a carico di quest'ultimo Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 12 dicembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino non convalidava il fermo di [OSCURATO:PERSONA], indiziato del delitto di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto dell'assenza del pericolo di fuga. In particolare, motivava nel senso che "non era ravvisabile alcun elemento sulla base del quale ritenere che Compagnone intendesse sottrarsi alle conseguenze del proprio illecito operato, atteso che l'uomo risulta stabilmente legato al territorio sotto il profilo sociale e affettivo e non aveva in alcun modo pianificato di darsi alla fuga (ad esempio all'estero) o di riparare - al fine di rendersi irreperibile - presso terzi soggetti compiacenti". Citava, a conforto di detta conclusione, massime della giurisprudenza di legittimità che impongono di desumere tale specifica esigenza cautelare da elementi concreti, dotati di capacità di personalizzazione, indirizzata nei confronti del singolo individuo che si sospetta stia per darsi alla fuga, sicché la stessa non può essere ritenuta sulla scorta del titolo di reato per il quale si procede, che costituisce limite dell'esperibilità del fermo e non elemento che, di per sé, configuri la probabilità di fuga. 2. Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero e deduce, con un unico, articolato motivo, il vizio di contraddittorietà della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha escluso l'esigenza cautelare del pericolo di fuga attraverso un'errata applicazione della legge processuale e un altrettanto errata interpretazione della giurisprudenza di legittimità che, invece, si è costantemente espressa nel senso che detto pericolo non deve essere desunto esclusivamente da comportamenti materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica allo stesso, essendo al contrario necessario e sufficiente stabilire un reale ed effettivo pericolo che il soggetto possa darsi alla fuga. In senso contrario alla decisione di non convalida, il Pubblico Ministero ricorrente pone in risalto plurimi elementi dimostrativi della sussistenza di detto pericolo e, segnatamente, il fatto che, immediatamente dopo l'azione, Compagnone si fosse reso irreperibile con i propri familiari (alle cui telefonate non rispondeva), si fosse nascosto in una zona boschiva nei pressi dell'abitazione dove era ritrovato a seguito di ricerche dei militari dell'Arma dei Carabinieri durate circa due ore, nel possesso - oltre che alle armi e alle relative munizioni - di farmaci per la cura del diabete.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta depositata il 3 febbraio 2023, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. [OSCURATO:PERSONA] condivide l'esegesi che dell'art. 274 lett. b) cod. proc. pen. è stata compiuta, dopo l'interpolazione operata dalla legge n. 47 del 2015, con l'aggiunta del requisito della "attualità", accanto alla concretezza, che deve essere propria del pericolo di fuga: nel senso che il requisito anzidetto non comporta necessariamente l'esistenza di condotte materiali del soggetto agente che disvelino l'inizio dell'allontanamento dello stesso o siano comunque espressione di fatti prodromici all'allontanamento medesimo, «essendo sufficiente accertare, sulla scorta di un giudizio prognostico verificabile - perché tratto dalla concreta situazione di vita del soggetto, dalle sue frequentazioni, dai precedenti a suo carico, dalle pendenze giudiziarie e, più in generale, da elementi in atti vicini nel tempo - l'esistenza di un effettivo e ragionevolmente prossimo pericolo di fuga, tale da richiedere un tempestivo intervento cautelare (cfr. Sez. 5, n. 7270 del 06.07.2015 - dep. 2016, Rv. 267135, nonché Sez. 6, n. 16864 del 07.03.2018, Rv. 270311, Sez. 6 n. 481 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220). Ai precipui fini della convalida del fermo, poi, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato per cui s'indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete (in tal senso Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain, Rv. 276449-02; Sez. 3, n. 39542 del 11/07/2013, Brianza, Rv. 256975; Sez.1, n. 5244 del 10/01/2006, Salaj, Rv. 234066; Sez.3, n. 4089 del 18/12/2003, Failla, Rv. 228486). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari non si è attenuto a tali insegnamenti. Nel ribadire il principio per cui il giudice della cautela, in tema di pericolo di fuga, è chiamato a svolgere un giudizio prognostico verificabile che deve attagliarsi, di volta in volta, al caso concreto prospettatosi, va qui evidenziato che la motivazione del provvedimento impugnato si appalesa manifestamente illogica nella parte in cui ha ritenuto l'assenza dì un concreto pericolo di fuga sulla scorta di elementi - quali l'assenza di prodromiche condotte preparatorie esemplificate nello stesso provvedimento e lo stabile collegamento sociale e affettivo con il territorio - trascurando circostanze di fatto (quali l'essersi reso irreperibile anche con i propri congiunti e l'essersi allontanato munito di medicine salvavita) legittimanti - secondo una valutazione ex ante - la misura pre- cautelare. 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, sul rilievo che il ricorso ha a oggetto una fase del procedimento ormai perenta e concerne esclusivamente la valutazione circa la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, ragioni per le quali l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute giuridiche (Sez. I, n. 36236 del 20/09/2007, Esposito, Rv. 237687). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché il fermo è stato legittimamente eseguito. Roma, 22 marzo 2022 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA]
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