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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 aprile 2022

Cassazione n. 31789/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 12/11/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 aprile 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione del riesame, adito ai sensi dell'art. 309 del codice di rito avverso il provvedimento del 8 ottobre 2021, con cui il g.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le misure cautelari dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, rigettava l'istanza.

2. Avverso la pronuncia del tribunale della cautela propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione.

3. Deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen.

Si premette che alla luce di un depositato decreto di citazione a giudizio inerente un reato pendente nel tribunale di Locri e riguardante reati analoghi a quelli ascritti all'indagato e accaduti nel luogo di residenza dello stesso, non risultando egli ivi imputato emergerebbe la dimostrazione per cui, pur presentatasi l'occasione, egli non avrebbe compiuto altri reati..

Con incidenza negativa della circostanza sulla questione della persistenza del pericolo concreto di recidivanza a carico dell'attuale indagato.

Si contesta quindi, la valutazione dei giudici sulla persistenza delle esigenze cautelari.

Si contesta altresì l'assunto del tribunale sul mancato confronto del ricorrente con la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen., atteso che prima della udienza svoltasi dinnanzi al tribunale, il Gip avrebbe applicato, in via sostitutiva, con una ordinanza del 19.10.2021, solo il divieto di dimora nella Regione Calabria.

Si aggiunge l'assenza di indizi di responsabilità a carico del ricorrente, e solo l'emersione di un autocarro di proprietà del Bevilacqua ma utilizzato da terzi.

In proposito il tribunale avrebbe omesso di rispondere ai rilievi difensivi.

E sarebbe illogica, alla luce di dati favorevoli per il ricorrente, la motivazione rappresentativa del quadro indiziario a carico.

Sarebbe 'altresì/ illogica la motivazione per non avere esaminato il requisito della attualità del pericolo di reiterazione della condotta criminale, siccome assente.

Senza che possa essere surrogato dal richiamo a precedenti penali.

Sarebbe stato anche violato il principio di proporzionalità della misura custodiale di cui all'art. 275 commi 2 e 3 cod. proc. pen., essendo illogiche le motivazioni al riguardo formulate per confutare i rilievi difensivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Va premesso che non risulta in atti la ordinanza, citata dal ricorrente, sulla intervenuta sostituzione della misura genetica, corrispondente all'obbligo di dimora e all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, 5:029 la diversa misura del divieto di dimora nella regione Calabria.

Ad ogni modo, quand'anche sussistente, permane l'interesse alla impugnazione atteso che in seguito alla sostituzione della originaria misura cautelare la condizione del ricorrente pur cambiata/non determina il venir meno dell'interesse al ricorso, perché a fronte di un ricorso, quale quello attuale, in cui sono in contestazione gravi indizi ed esigenze cautelari, i gravi indizi di colpevolezza posti dal g.i.p. e dal tribunale del riesame a fondamento dell'originaria misura condizionano anche l'applicazione del divieto di dimora, e perché comunque persistono evidentemente le esigenze cautelari contestate ( cfr. in tal senso, in motivazione, Sez.

U, n. 26795 del 28/03/2006 Rv. 234268 - 01).

3. Quanto ai motivi di ricorso, si osserva che il tribunale ha espressamente evidenziato la sussistenza di un valido quadro indiziario a carico, alla luce della illustrata, persistente presenza e attività del ricorrente nel territorio di consumazione delle condotte ascrittegli, della sua esclusiva titolarità dell'autocarro usato per accertati, numerosissimi conferimenti illeciti di rifiuti alla società Ecoservizi, all'epoca non autorizzata, della inverosimiglianza della tesi del sostanziale abbandono del mezzo e dell'utilizzo del medesimo da parte dei terzi, della consapevolezza della condotta illecita, desumibile dalla assenza di ogni iscrizione del veicolo citato nell'[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e di ogni autorizzazione della ditta individuale del ricorrente, oltre che dalla stessa mancanza di titoli abilitativi, in materia di rifiuti, in capo alla Ecoservizi medesima.

Quanto alle censure dedotte in tema di esigenze cautelari, ex art. 275 cod. proc. pen., anche esse sono infondate.

Se/da una parte/è erroneo il richiamo del tribunale alla presunzione correlata al reato ex art. 452 quaterdecies cod. pen., atteso che la medesima opera, ai sensi dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., in stretta correlazione con l'applicazione della misura custodiale, per cui in caso di applicazione di diversa misura - come nel caso di specie - operano le regole ordinarie in tema di concreta valutazione delle esigenze cautelari, nel contempo deve rilevarsi come, comunque, il collegio della cautela abbia formulato al riguardo una specifica analisi, anche essa immune da vizi.

Ha infatti sottolineato la reiterazione, nell'arco di più mesi, di plurimi trasporti illeciti di rifiuti, ricavando ragionevolmente l'inclinazione e abitudine del ricorrente nel compiere tali condotte, in un quadro organizzato delle stesse, ed ha altresì sottolineato la negativa personalità dell'indagato, gravato da diversi procedimenti penali/ oltre che già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Il tutto in un contesto cronologico di applicazione della misura contestata non lontano dalla ultimazione dei fatti ascrittigli, risalente al luglio del 2018.

Cosicchè il tribunale hai in concreto) fatto applicazione del principio per cui, in tema di esigenze cautelari - ove l'indagato sia dedito, per il suo "modus vivendi", a commettere delitti in modo continuativo e seriale - il giudizio sul pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità dell'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto, nonché dalle modalità dei fatti per cui si procede (Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018 Rv. 274085 - 01).

Generica appare, infine, la censura in ordine alla violazione del principio di proporzionalità, siccome fondata sulla mera rivendicazione della illogicità della motivazione sul punto, senza alcuna illustrazione delle ragioni al riguardo.

Trova applicazione, in proposito, il principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Dall'altra parte, inoltre, le censure in esame risultano travolte dalla validità delle argomentazioni formulate dai giudici di merito, che hanno evidenziato come le misure applicate tengano conto della circostanza per cui le condotte erano compiute al di fuori dei comuni di domicilio e residenza e della necessità, alla luce della precedentemente esposte modalità di condotta e della personalità del ricorrente, di un controllo sull'indagato.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M. rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 12/11/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 aprile 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione del riesame, adito ai sensi dell'art. 309 del codice di rito avverso il provvedimento del 8 ottobre 2021, con cui il g.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le misure cautelari dell'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, rigettava l'istanza. 2. Avverso la pronuncia del tribunale della cautela propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. Si premette che alla luce di un depositato decreto di citazione a giudizio inerente un reato pendente nel tribunale di Locri e riguardante reati analoghi a quelli ascritti all'indagato e accaduti nel luogo di residenza dello stesso, non risultando egli ivi imputato emergerebbe la dimostrazione per cui, pur presentatasi l'occasione, egli non avrebbe compiuto altri reati.. Con incidenza negativa della circostanza sulla questione della persistenza del pericolo concreto di recidivanza a carico dell'attuale indagato. Si contesta quindi, la valutazione dei giudici sulla persistenza delle esigenze cautelari. Si contesta altresì l'assunto del tribunale sul mancato confronto del ricorrente con la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen., atteso che prima della udienza svoltasi dinnanzi al tribunale, il Gip avrebbe applicato, in via sostitutiva, con una ordinanza del 19.10.2021, solo il divieto di dimora nella Regione Calabria. Si aggiunge l'assenza di indizi di responsabilità a carico del ricorrente, e solo l'emersione di un autocarro di proprietà del Bevilacqua ma utilizzato da terzi. In proposito il tribunale avrebbe omesso di rispondere ai rilievi difensivi. E sarebbe illogica, alla luce di dati favorevoli per il ricorrente, la motivazione rappresentativa del quadro indiziario a carico. Sarebbe 'altresì/ illogica la motivazione per non avere esaminato il requisito della attualità del pericolo di reiterazione della condotta criminale, siccome assente. Senza che possa essere surrogato dal richiamo a precedenti penali. Sarebbe stato anche violato il principio di proporzionalità della misura custodiale di cui all'art. 275 commi 2 e 3 cod. proc. pen., essendo illogiche le motivazioni al riguardo formulate per confutare i rilievi difensivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Va premesso che non risulta in atti la ordinanza, citata dal ricorrente, sulla intervenuta sostituzione della misura genetica, corrispondente all'obbligo di dimora e all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, 5:029 la diversa misura del divieto di dimora nella regione Calabria. Ad ogni modo, quand'anche sussistente, permane l'interesse alla impugnazione atteso che in seguito alla sostituzione della originaria misura cautelare la condizione del ricorrente pur cambiata/non determina il venir meno dell'interesse al ricorso, perché a fronte di un ricorso, quale quello attuale, in cui sono in contestazione gravi indizi ed esigenze cautelari, i gravi indizi di colpevolezza posti dal g.i.p. e dal tribunale del riesame a fondamento dell'originaria misura condizionano anche l'applicazione del divieto di dimora, e perché comunque persistono evidentemente le esigenze cautelari contestate ( cfr. in tal senso, in motivazione, Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006 Rv. 234268 - 01). 3. Quanto ai motivi di ricorso, si osserva che il tribunale ha espressamente evidenziato la sussistenza di un valido quadro indiziario a carico, alla luce della illustrata, persistente presenza e attività del ricorrente nel territorio di consumazione delle condotte ascrittegli, della sua esclusiva titolarità dell'autocarro usato per accertati, numerosissimi conferimenti illeciti di rifiuti alla società Ecoservizi, all'epoca non autorizzata, della inverosimiglianza della tesi del sostanziale abbandono del mezzo e dell'utilizzo del medesimo da parte dei terzi, della consapevolezza della condotta illecita, desumibile dalla assenza di ogni iscrizione del veicolo citato nell'[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e di ogni autorizzazione della ditta individuale del ricorrente, oltre che dalla stessa mancanza di titoli abilitativi, in materia di rifiuti, in capo alla Ecoservizi medesima. Quanto alle censure dedotte in tema di esigenze cautelari, ex art. 275 cod. proc. pen., anche esse sono infondate. Se/da una parte/è erroneo il richiamo del tribunale alla presunzione correlata al reato ex art. 452 quaterdecies cod. pen., atteso che la medesima opera, ai sensi dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., in stretta correlazione con l'applicazione della misura custodiale, per cui in caso di applicazione di diversa misura - come nel caso di specie - operano le regole ordinarie in tema di concreta valutazione delle esigenze cautelari, nel contempo deve rilevarsi come, comunque, il collegio della cautela abbia formulato al riguardo una specifica analisi, anche essa immune da vizi. Ha infatti sottolineato la reiterazione, nell'arco di più mesi, di plurimi trasporti illeciti di rifiuti, ricavando ragionevolmente l'inclinazione e abitudine del ricorrente nel compiere tali condotte, in un quadro organizzato delle stesse, ed ha altresì sottolineato la negativa personalità dell'indagato, gravato da diversi procedimenti penali/ oltre che già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Il tutto in un contesto cronologico di applicazione della misura contestata non lontano dalla ultimazione dei fatti ascrittigli, risalente al luglio del 2018. Cosicchè il tribunale hai in concreto) fatto applicazione del principio per cui, in tema di esigenze cautelari - ove l'indagato sia dedito, per il suo "modus vivendi", a commettere delitti in modo continuativo e seriale - il giudizio sul pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità dell'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto, nonché dalle modalità dei fatti per cui si procede (Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018 Rv. 274085 - 01). Generica appare, infine, la censura in ordine alla violazione del principio di proporzionalità, siccome fondata sulla mera rivendicazione della illogicità della motivazione sul punto, senza alcuna illustrazione delle ragioni al riguardo. Trova applicazione, in proposito, il principio per cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Dall'altra parte, inoltre, le censure in esame risultano travolte dalla validità delle argomentazioni formulate dai giudici di merito, che hanno evidenziato come le misure applicate tengano conto della circostanza per cui le condotte erano compiute al di fuori dei comuni di domicilio e residenza e della necessità, alla luce della precedentemente esposte modalità di condotta e della personalità del ricorrente, di un controllo sull'indagato. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. rigetta
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