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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 19179/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19986/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], n.6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), controricorrente- avverso il decreto del Tribunale Rimini n. 6235/2019 depositato il 03/06/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Rimini ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] al decreto di esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:SOCIETA] che aveva respinto, in accoglimento dell’eccezione di inadempimento sollevata dal Curatore, la domanda di ammissione allo stato passivo del credito insinuato da quest’ultimo di € 127.100, in prededuzione, per l’attività professionale relativa prestazioni per la redazione della relazione di attestazione ex art. 161 comma 3 l.fall. svolta in favore della suddetta società in bonis.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per c assazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi, il Fallimento ha svolto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 161 l.fall.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , l.fall.

1.1. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 161, comma 3, l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c. , per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione delle parti.

1.2. Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 161, comma 3, l.fall. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c. , per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione delle parti.

1.3. Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 161, comma 3 , e 180 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 , c.p.c . 1.4 Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 161, comma 3, l.fall e 2236 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 , c.p.c. 2.Il ricorrente ha depositato, in data 28/2/2025, atto di rinuncia, a mezzo del proprio legale munito di procura anche a rinunciare agli atti. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei curatori, con atto depositato il 4/3/2025, ha dichiarato di accettare la rinu n cia associandosi alla richiesta di estinzione del giudizio

2.1. Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, c.p.c.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite, fermo restando che le parti hanno espressamente convenutodi compensare le spese .

3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M Dichiara estinto il processo p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19986/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], n.6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), controricorrente- avverso il decreto del Tribunale Rimini n. 6235/2019 depositato il 03/06/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Rimini ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] al decreto di esecutività dello stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:SOCIETA] che aveva respinto, in accoglimento dell’eccezione di inadempimento sollevata dal Curatore, la domanda di ammissione allo stato passivo del credito insinuato da quest’ultimo di € 127.100, in prededuzione, per l’attività professionale relativa prestazioni per la redazione della relazione di attestazione ex art. 161 comma 3 l.fall. svolta in favore della suddetta società in bonis. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per c assazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi, il Fallimento ha svolto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 161 l.fall.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 , l.fall. 1.1. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 161, comma 3, l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c. , per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione delle parti. 1.2. Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 161, comma 3, l.fall. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c. , per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione delle parti. 1.3. Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 161, comma 3 , e 180 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 , c.p.c . 1.4 Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 161, comma 3, l.fall e 2236 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 , c.p.c. 2.Il ricorrente ha depositato, in data 28/2/2025, atto di rinuncia, a mezzo del proprio legale munito di procura anche a rinunciare agli atti. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei curatori, con atto depositato il 4/3/2025, ha dichiarato di accettare la rinu n cia associandosi alla richiesta di estinzione del giudizio 2.1. Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, c.p.c.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l'adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione delle spese di lite, fermo restando che le parti hanno espressamente convenutodi compensare le spese . 3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M Dichiara estinto il processo p
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