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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04990/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge penale e processuale in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per i delitti di lesioni e calunnia contestati sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello (pagg. da 6 a 10); ritenuto che il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione è generico oltre che manifestamente infondato, avendo la Corte di appello pedissequamente fornito risposta su ogni profilo dedotto in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge penale e processuale in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per i delitti di lesioni e calunnia contestati sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello (pagg. da 6 a 10); ritenuto che il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione è generico oltre che manifestamente infondato, avendo la Corte di appello pedissequamente fornito risposta su ogni profilo dedotto in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/0
Sentenza Cassazione n. 04990/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris