CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 29662/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 21572/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SpA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 190, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Società, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da mandato a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 190; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso, presso cui è elettivamente domiciliata in Moiano (BN), via Caudina n. 26;Rg21572/2022 -controricorrente- avverso la sentenza delTribunale di Benevento n. 1344 /2022 , pubblicata in data 06/06/2022, notificatail 07/06/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore della signora [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di euro 1.350,00 oltre interessi e spese a titolo di rimborso del BPF,di cui la Porrino era intestataria, serie AA3, n. 0037 sottoscritto in data 25/02/2002 con importo nominale pari ad € 1.000,00. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Airola rigettava l’opposizione confermando il provvedimento monitorio, disattendendo l’eccezione di prescrizione decennale formulata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. In sede di appello il Tribunale di Benevento confermava la sentenza di primo grado affermando, che la scadenza del BPF della serie AA3 ai sensi dell’art. 8 del DM 29 marzo 2001 è fissata “al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”, per cui tale espressione non può essere interpretata come se fosse “al termine del settimo anno successivo a quello della data di emissione”, come dedotto da [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso del Tribunale tale interpretazione confligge con il dato letterale della norma che non fa alcun riferimento alla data di emissione,ma esclusivamente all’anno successivo a quello di emissione, dovendosi intendere l’anno come anno solare. In buona sostanza il Tribunale in sede di gravame ha ritenuto che la scadenza del buono postale fruttifero fosse da fissare al termine del settimo anno solare successivo all’anno di emissione, per cui il titolo acquistato in data 25/02/2002 era scaduto il 31/12/2009 e avrebbe potuto essere utilmente incassato fino al 31/12/2019 entro il termine decennale di prescrizione stabilito dall’art. 8, comma 1 del D.M. 19 dicembre 2000.Rg21572/2022 2. La sentenza, pubblicata il 06/06/2022 2 , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.con ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , cui la signor a [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, depositando altresì memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 8 DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. Ad avviso della ricorrente il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l’art. 8 DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] ritenendo che il termine di prescrizione decorredal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza del titolo, sebbene l’art. 8 del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] stabilisca che i BPF si prescrivono trascorsi 10 anni dalla data di scadenza del titolo. 2. Con il secondo motivo si denuncia la v iolazione degli artt . 2934, 2935 e 2946 cc. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 1 c . p . c . in quanto la sentenza non ha tenuto conto del termine decennale di prescrizione. 3. I l ricorso è fondat o per i seguenti motivi . I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente perché aspetti distinti di una sostanziale unica censura. L’art. 8 d.m. 19 dicembre 2000 stabilisce che: “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsidieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda ilcapitale e gli interessi. [OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con appositadelibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che nefacciano richiesta”. A norma dell’art. 10, comma 2, dello stesso decreto ministeriale,infine, “[l]e disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art.8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emessealla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativaprevigente”. Tali disposizioni hanno, pertanto , rimodulato il termine di prescrizione dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a diecianni), sia alla decorrenza (individuata non più nel 1° gennaio Rg21572/2022 dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi,ma nella «data di scadenza del titolo»). Questa Corte ha recentemente affermato sulla questione oggetto del presente giudizio il principio secondo cui: « i n tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di prescrizionedi cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle seriegià emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dallanormativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e non con il 1° gennaio dell'annosuccessivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi)» (Cass.,n.19243/2023; Cass., n. 23006/2023; Cass. 16459/2024). La censura è quindi fondata in quanto formulata in conformità all’insegnamento di questa Corte, sicché il ricorso va accolto e la sentenza qui impugnata va conseguentemente cassata. P.Q.M. Accoglie il ricorso . Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti al Tribunale di Benevento in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese della pr