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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 17857/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 27/09/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro ha parzialmente riformato, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 2 agosto 2022 nella parte in cui aveva applicato la misura cautelare personale della custodia in carcere a [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato del reato di concorso in tentato furto di due autovetture aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede e dalla finalità di agevolare un'associazione di ‘ndrangheta (capo 91).

In particolare, il Tribunale del riesame, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere, con quella degli arresti domiciliari accompagnata dall'utilizzo del c.d. braccialetto elettronico. 2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Il Tribunale ha ritenuto di ricavare tali indizi da una conversazione, oggetto di intercettazione, intervenuta alle ore 15,31 del 5 gennaio 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui il secondo comunicava che la spedizione era stata infruttuosa e con dovizia di particolari riferiva quanto accaduto.

Secondo il Tribunale del riesame, il narrato dell'Olibano troverebbe riscontro nell'attività compiuta dai carabinieri nella data del 5 gennaio 2020, quando avevano proceduto a perquisizione personale e veicolare dell'Olibano e dell'Abbruzzese che erano a bordo della stessa autovettura.

Nell'istanza di riesame era stato segnalato che le autovetture oggetto del tentato furto erano rimaste non identificate e che la circostanza che l'Abruzzese si trovasse unitamente all'Olibano a bordo dello stesso veicolo all'atto del controllo operato dai carabinieri non valeva a dimostrare che proprio lui fosse uno degli autori del tentato furto, considerato anche che la perquisizione aveva avuto esito negativo e non erano stati rinvenuti gli attrezzi da scasso utilizzati per il delitto e che, secondo il racconto dell'Olibano oggetto di intercettazione, erano stati rinvenuti dai carabinieri.

Il Tribunale del riesame ha del tutto ignorato la censura, incorrendo nel vizio di carenza di motivazione.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante della finalità di agevolare l'associazione di tipo mafioso.

Il Tribunale ha affermato che l'odierno ricorrente è perfettamente consapevole della finalità dei correi in virtù del suo stretto rapporto con il Maestri, gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Deduce, allora, il ricorrente che il Tribunale non ha chiarito da quale elemento risulterebbe la conoscenza da parte sua dell'appartenenza del Maestri all'associazione mafiosa o del fatto che la condotta delittuosa a lui ascritta dovesse avvantaggiare il sodalizio mafioso.

Il Tribunale non si è confrontato con gli argomenti posti dalla difesa a sostegno della richiesta di riesame, in cui si evidenziava che l'Abbruzzese non aveva partecipato ad alcuna delle conversazioni oggetto di intercettazione e non era coinvolto in alcuna vicenda estorsiva ai danni della [OSCURATO:SOCIETA].

La applicazione dell'aggravante si fonda su un mero sospetto.

Non risulta che l'Abbruzzese sapesse che le autovetture oggetto del tentato furto dovessero essere utilizzate per commettere atti di danneggiamento ispirati da finalità estorsiva ai danni della predetta società.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed in ordine ai criteri di scelta della misura applicata, evidenziando di avere avuto rapporti solo con l'Olibano e con il Maestri, non con altri associati, e che egli è accusato di un mero tentativo di furto risalente a tre anni fa.

3. Deve rilevarsi che con ordinanza del 14 febbraio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in accoglimento dell'istanza del difensore dell'Abbruzzese, ha revocato la misura cautelare osservando che per il tentato furto che gli viene ascritto non risulta essere stata sporta querela e che, pertanto, non sussiste la condizione di procedibilità.

4. Ne consegue che il ricorso è inammissibile in quanto è venuto meno l'interesse dell'Abbruzzese alla impugnazione.

Né il ricorrente ha dedotto, facendo pervenire a questa Corte di cassazione apposita memoria difensiva, la sussistenza di un interesse a coltivare il ricorso diverso da quello ad ottenere la revoca della misura cautelare.

Questa Corte di cassazione ha affermato che il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567).

5. Poiché la causa che ha determinato il venir meno dell'interesse del ricorrente è sopravvenuta alla proposizione del ricorso, non deve disporsi condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549).

P.Q.M.

Dichiara inammissibi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 27/09/2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Catanzaro ha parzialmente riformato, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 2 agosto 2022 nella parte in cui aveva applicato la misura cautelare personale della custodia in carcere a [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato del reato di concorso in tentato furto di due autovetture aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede e dalla finalità di agevolare un'associazione di ‘ndrangheta (capo 91). In particolare, il Tribunale del riesame, accogliendo parzialmente la richiesta di riesame, ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere, con quella degli arresti domiciliari accompagnata dall'utilizzo del c.d. braccialetto elettronico. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale ha ritenuto di ricavare tali indizi da una conversazione, oggetto di intercettazione, intervenuta alle ore 15,31 del 5 gennaio 2020 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui il secondo comunicava che la spedizione era stata infruttuosa e con dovizia di particolari riferiva quanto accaduto. Secondo il Tribunale del riesame, il narrato dell'Olibano troverebbe riscontro nell'attività compiuta dai carabinieri nella data del 5 gennaio 2020, quando avevano proceduto a perquisizione personale e veicolare dell'Olibano e dell'Abbruzzese che erano a bordo della stessa autovettura. Nell'istanza di riesame era stato segnalato che le autovetture oggetto del tentato furto erano rimaste non identificate e che la circostanza che l'Abruzzese si trovasse unitamente all'Olibano a bordo dello stesso veicolo all'atto del controllo operato dai carabinieri non valeva a dimostrare che proprio lui fosse uno degli autori del tentato furto, considerato anche che la perquisizione aveva avuto esito negativo e non erano stati rinvenuti gli attrezzi da scasso utilizzati per il delitto e che, secondo il racconto dell'Olibano oggetto di intercettazione, erano stati rinvenuti dai carabinieri. Il Tribunale del riesame ha del tutto ignorato la censura, incorrendo nel vizio di carenza di motivazione. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante della finalità di agevolare l'associazione di tipo mafioso. Il Tribunale ha affermato che l'odierno ricorrente è perfettamente consapevole della finalità dei correi in virtù del suo stretto rapporto con il Maestri, gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Deduce, allora, il ricorrente che il Tribunale non ha chiarito da quale elemento risulterebbe la conoscenza da parte sua dell'appartenenza del Maestri all'associazione mafiosa o del fatto che la condotta delittuosa a lui ascritta dovesse avvantaggiare il sodalizio mafioso. Il Tribunale non si è confrontato con gli argomenti posti dalla difesa a sostegno della richiesta di riesame, in cui si evidenziava che l'Abbruzzese non aveva partecipato ad alcuna delle conversazioni oggetto di intercettazione e non era coinvolto in alcuna vicenda estorsiva ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]. La applicazione dell'aggravante si fonda su un mero sospetto. Non risulta che l'Abbruzzese sapesse che le autovetture oggetto del tentato furto dovessero essere utilizzate per commettere atti di danneggiamento ispirati da finalità estorsiva ai danni della predetta società. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed in ordine ai criteri di scelta della misura applicata, evidenziando di avere avuto rapporti solo con l'Olibano e con il Maestri, non con altri associati, e che egli è accusato di un mero tentativo di furto risalente a tre anni fa. 3. Deve rilevarsi che con ordinanza del 14 febbraio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in accoglimento dell'istanza del difensore dell'Abbruzzese, ha revocato la misura cautelare osservando che per il tentato furto che gli viene ascritto non risulta essere stata sporta querela e che, pertanto, non sussiste la condizione di procedibilità. 4. Ne consegue che il ricorso è inammissibile in quanto è venuto meno l'interesse dell'Abbruzzese alla impugnazione. Né il ricorrente ha dedotto, facendo pervenire a questa Corte di cassazione apposita memoria difensiva, la sussistenza di un interesse a coltivare il ricorso diverso da quello ad ottenere la revoca della misura cautelare. Questa Corte di cassazione ha affermato che il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, in quanto la domanda di riparazione è atto riservato personalmente alla parte, come si evince dal combinato disposto degli artt. 315, comma 3, e 645, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567). 5. Poiché la causa che ha determinato il venir meno dell'interesse del ricorrente è sopravvenuta alla proposizione del ricorso, non deve disporsi condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549). P.Q.M. Dichiara inammissibi
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