CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: V719
Titolo CCNL: CCNL per i dirigenti, quadri, impiegati ed operai dipendenti dei Servizi Ausiliari Integrati alle persone, alle collettività e alle aziende
Titolo accordo: CCNL per i dirigenti, quadri, impiegati ed operai dipendenti dei Servizi Ausiliari Integrati alle persone, alle collettività e alle aziende
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: CCNL PLURISETTORIALI, MICROSETTORIALI E ALTRI
Sottosettori: CCNL plurisettoriali, microsettoriali, altri e vari
Parti datoriali: ANPIT; ATECA; UNICA
Parti sindacali: CISAL; CISAL TERZIARIO
Decorrenza: 2026-02-01
Scadenza: 2029-01-31
Stipula: 2026-02-17
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-245142
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=245142
--- Testo contratto ---
ANPIT-UNICA e ATECA (aderente ad ANPIT)
con CISAL e CISAL Terziario
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai Dipendenti dei
Servizi Ausiliari
Integrati
alle Persone, alle Collettività e alle Aziende
Roma, 21 Gennaio 2026.
Il presente CCNL ha validità dal 1° Febbraio 2026 al 31 Gennaio 2029 e rinnova il CCNL “Servizi
Ausiliari Integrati” del 29 ottobre 2021.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Riserva sulla proprietà intellettuale
Le Associazioni Datoriali Anpit ed Unica e le Organizzazioni Sindacali CISAL e CISAL Terziario
stipulanti il presente CCNL intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del Testo
contrattuale e, pertanto, ne inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri Contratti, riservandosi
ogni azione di salvaguardia.
L’Associazione Ateca mantiene i diritti fintantoché sarà aderente ad Anpit. Nell’ipotesi in cui tale
affiliazione dovesse venire meno, indipendentemente dalla parte che esprimerà e formalizzerà la
risoluzione/recesso, la stessa perderà ogni diritto di proprietà intellettuale sul testo contrattuale, con
tutte le conseguenti inibizioni, anche in termini di partecipazione ai rinnovi contrattuali nonché ogni
diritto sindacale connesso.
Gli Enti Istituzionali quali, Ministero del Lavoro, CNEL, INPS, INAIL e le Banche Dati, oltre ai
Lavoratori e ai Datori di lavoro iscritti a una delle Associazioni Datoriali stipulanti il presente
CCNL e all’Ente Bilaterale, potranno liberamente utilizzarne il testo, anche memorizzandolo su
supporti cartacei o informatici.
Via Cristoforo Colombo, n. 112 - 00147 Roma
Sito Internet: www.enbic.it
C.F. 97711130589
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Sedi Nazionali delle Parti Datoriali Sottoscrittici il presente CCNL
ANPIT: Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario
Via Cristoforo Colombo, n. 456 - 00145 ROMA
Sito Internet: www.anpit.it
UNICA: Unione Nazionale Italiana delle Micro e Piccole Imprese del Commercio,
dei Servizi e dell’Artigianato
Corso d’Italia, n. 39- 00198 ROMA
Sito Internet: www.federazioneunica.it
ATECA: Associazione Sindacale Datoriale
Viale delle Milizie, n. 38 - 00192 ROMA
Sito Internet: www.ateca.it
Sedi Nazionali delle Parti Sindacali Sottoscrittici il presente CCNL
C.I.S.A.L. Terziario: Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori
commercio, servizi, terziario e turismo
Via Cristoforo Colombo, n. 112 - 00147 ROMA
Sito Internet: www.cisalterziario.it
C.I.S.A.L.: Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B
00187 RomaROMA
Sito Internet: www.cisal.org
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Indice del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Titolo Artt. Descrizione Pag.
Verbale di Accordo 11
Premessa del rinnovo contrattuale 13
Disciplina Generale 21
I 1 Aspetti ed Ambiti applicativi del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i Dirigenti, Quadri, Impiegati
ed Operai Dipendenti dei “Servizi Ausiliari Integrati”
23
II 2 - 3 Il CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” 27
III 4 - 6 CCNL: Decorrenza e durata
• Decorrenza e durata del CCNL
• Indennità di Vacanza Contrattuale
29
IV 7 - 9 CCNL: Stampa e distribuzione
• Esclusiva del CCNL
• Distribuzione del CCNL ai Lavoratori
30
V 10 CCNL: Efficacia 31
VI 11 CCNL: Definizioni 32
VII 12 - 23 Diritti sindacali e di Rappresentanza
• RSA/RST
• Assemblea Sindacale
• Cariche Sindacali
• Trattenuta sindacale
44
VIII 24 - 28 Livelli di Contrattazione e Incontri
• Contratto Collettivo Nazionale (di Primo livello)
• Contratto Collettivo Integrativo (di Secondo livello)
• Ambiti della Contrattazione Collettiva di Secondo
livello
49
IX 29 - 31 Diritti d’informazione 56
X 32 - 44 Referendum Aziendale: strumento di Democrazia
sindacale diretta
• Oggetto, finalità, definizione e tipi, Condizioni,
effetti ed ambito di applicazion
59
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Titolo Artt. Descrizione Pag.
XI 45 Collaborazione dei Lavoratori nella gestione
dell’Impresa
67
XII 46 - 48 Welfare Contrattuale
• Costituzione e Condizioni
• Welfare Aziendale
68
XIII 49 - 51 Premio di Risultato 72
XIV 52 Partecipazione agli utili 74
XV 53 Mobilità e Mercato del Lavoro 74
XVI 54 - 55 Gli istituti del nuovo Mercato del Lavoro 75
XVII 56 - 64 Lavoro a Tempo Parziale
• Definizioni e Condizioni
• Trattamento economico e normativo
• Lavoro supplementare e straordinario
• Clausole elastiche e flessibili
• Trasformazioni del rapporto
76
XVIII 65 - 77 Lavoro a Tempo Determinato
• Assunzione e divieti
• Disciplina generale (durata, prosecuzione del
rapporto, estinzione del rapporto, periodi
interruttivi, diritto di precedenza, tredicesima
mensilità e permessi retribuiti)
• Limiti quantitativi
83
XIX 78 - 96 Telelavoro
• Definizioni, ambito e condizioni e Tipologie
• Diritti e doveri del Telelavoratore
• Trattamento economico e normativo del
Telelavoro
95
XX 97 - 110 Lavoro Agile
• Definizioni, ambito e condizioni
• Postazione di lavoro e Telecontrollo
• Diritti e doveri del Lavoratore Agile
• Trattamento economico e normativo del
Lavoratore Agile
101
XXI 111 - 117 Lavoro Intermittente 109
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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• Definizioni, ambito e condizioni
• Trattamento economico e Indennità di disponibilità
Titolo Artt. Descrizione Pag.
XXII 118 - 128 Contratto di Somministrazione di Lavoro
• Definizioni, ambito e condizioni, limiti e divieti
• Regime di solidarietà
• Tutela del Lavoratore e potere disciplinare
116
XXIII 129 - 136 Disciplina dell'Apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore
120
XXIV 137 - 141 Disciplina dell'Apprendistato di alta formazione e di
ricerca
124
XXV 142 - 165 Disciplina dell’Apprendistato professionalizzante 126
XXVI 166 - 168 Mobilità verticale
• Definizione, Condizioni e Aspetti generali
• Patto di Prova per l’acquisizione di mansioni
superiori
• Mobilità Verticale per l’acquisizione di mansioni
superiori
141
XXVII 169 Condizioni d’ingresso
• Definizione
• Condizioni e Aspetti generali
• Durata
144
XXVIII 170 - 172 Tirocinio (o Stage) e Alternanza Scuola Lavoro 146
XXIX 173 - 179 Collaborazioni
• Ambito di riferimento
• Trattamento economico e normativo
• Profili fiscali, contributivi e assicurativi
147
XXX 180 - 184 Contratto di Rete
• Definizione e Caratteristiche ed il Contratto
• Codatorialità e Distacco
153
XXXI 185 - 187 Lavoratori: costituzione del rapporto di lavoro
• Lettera di assunzione
• Documenti e visita preassuntiva e idoneità alla
156
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
7
mansione
XXXII 188 Periodo di Prova
• Patto di prova
• Durata minima
160
Titolo Artt. Descrizione Pag.
XXXIII 189 - 192 Mansioni del Lavoratore
• Mansioni, sostituzioni e mutamento
• Mansioni jolly
162
XXXIV 193 Formazione e Aggiornamento 164
XXXV 194 - 203 Orario di lavoro
• Definizione, profili e turni avvicendati
• Limiti (giornaliero, settimanale, mensile, semestrale,
straordinario annuo, Banca delle Ore e Media
mobile)
• Composizione multiperiodale dell’orario ordinario
di lavoro e Clausola Elastica
• Personale discontinuo
165
XXXVI 204 Personale non soggetto a limitazione d’orario 173
XXXVII 205 - 206 Riposo Giornaliero e Riposo Settimanale 174
XXXVIII 207 - 208 Permessi, Aspettative e Congedi
• Permessi retribuiti e Riposi compensativi
• Sintesi previsione dei permessi, aspettative e
congedi vari
176
XXXIX 209 - 210 Festività e Festività abolite 185
XL 211 Intervallo per la consumazione dei pasti 187
XLI 212 - 213 Maternità e relative Prestazioni En.Bi.C. 189
XLII 214 - 215 Ferie
• Maturazione
• Regolamentazione
191
XLIII 216 Malattia o Infortunio non professionali
• Condizioni e Periodo di comporto
• Indennità INPS e Integrazione Datoriale
• Controllo assenze
193
XLIV 217 Malattia o Infortunio professionali 200
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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• Condizioni e Periodo di comporto
• Indennità INAIL e Integrazione Datoriale
• Controllo assenze
XLV 218 Aspettative non retribuite 203
XLVI 219 Polizze Infortuni 204
Titolo Artt. Descrizione Pag.
XLVII 220 - 221 Gratifica natalizia o Tredicesima mensilità
• Erogazione
• Contabilizzazione mensile
204
XLVIII 222 - 225 Trattamento di Fine Rapporto
• Definizione, Liquidazione e Anticipazioni
205
XLIX 226 Cessione o Trasformazione dell’Azienda 208
L 227 - 235 Ente Bilaterale Confederale (ENBIC)
• Competenze, finalità, contributi e adempimenti
• “Gestione speciale” per le Prestazioni Sanitarie
Integrative e Caso morte/infortuni
• Elemento Contrattuale Perequativo
• Responsabilità per mancata contribuzione
209
LI 236 Previdenza Complementare 221
LII 237 Patronati 222
LIII 238 Contributo d’Assistenza Contrattuale 222
LIV 239 Rispetto della Riservatezza 222
Disciplina Speciale 223
LV 240 - 257 Norme particolari per i Dirigenti
• Costituzione del rapporto di lavoro
• Disciplina del rapporto di lavoro e cessazione dello
stesso
• Polizza assicurativa e Responsabilità Civile
225
LVI 258 - 272 Norme particolari per i Quadri
• Costituzione del rapporto di lavoro
• Disciplina del rapporto di lavoro
• Polizza assicurativa e Responsabilità Civile
232
LVII 273 - 277 Classificazione Unica 237
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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• Criteri di inquadramento del personale
• Sintesi della Classificazione con sistema europeo
“E.Q.F.”
• Classificazione Contrattuale del personale:
Categorie Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai
LVIII 278 - 280 Operatori di Vendita
• Definizione e Classificazione degli Operatori di
Vendita
• Retribuzione fissa e condizionata o provvigioni
307
Titolo Artt. Descrizione Pag.
LIX 281 - 287 Trattamento economico (“minimo contrattuale”)
• Definizione e voci di riferimento
• Sistema di calcolo della retribuzione
• P.B.N.C.M. ed Elemento Regionale
• Indennità Mensile di Mancata Contrattazione
• Tabelle Retributive Regionali
• Aumenti Periodici di anzianità
310
LX 288 - 290 Trattamento economico: Indennità
• Indennità di Cassa
• Indennità per il Lavoro Discontinuo
• Funzione Autista/Corriere (aggiornata)
328
LXI 291 - 297 Trattamento economico: Maggiorazioni
• Lavoro straordinario e straordinario con riposo
compensativo
• Lavoro “a recupero” - Banca delle Ore
• Lavoro straordinario o supplementare : Indennità
forfetaria
• Cessione dei Riposi e del saldo della Banca delle
Ore
• Lavoro ordinario a turni: maggiorazioni
330
LXII 298 - 305 Trasferimento - Trasferta - Distacco o Comando -
Reperibilità
343
LXIII 306 - 314 Cambio d’Appalto
• Condizioni e procedura
• Tempi e preavviso
353
LXIV 315 - 327 Igiene e Sicurezza sul lavoro 358
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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• Misure generali e Obblighi del Datore
• Obblighi e Diritti del Lavoratore
LXV 328 - 334 Codice disciplinare: Diritti del Lavoratore 368
LXVI 335 - 350 Codice disciplinare: Doveri del Lavoratore 371
LXVII 351 Codice disciplinare: Divieti del Lavoratore 375
LXVIII 352 - 360 Codice disciplinare: Poteri del Datore di lavoro
• Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
• Potere Sanzioni Disciplinare
• Risarcimento dei danni
376
Titolo Artt. Descrizione Pag.
LXIX 361 Ritiro Patente Autista 385
LXX 362 - 364 Risoluzione del rapporto di lavoro
• Recesso Aziendale o del Lavoratore
• Periodo di preavviso
386
LXXI 365 Allineamento Contrattuale (in caso di cambio di CCNL) 390
LXXII 366 - 367 Conciliazione in sede sindacale 394
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 17 febbraio 2026 presso la Sede Nazionale dell’Organizzazione
Sindacale CISAL Terziario, in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 112, si
sono incontrati:
ANPIT - Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario,
rappresentata dal Presidente Federico Iadicicco e da
una delegazione composta da: Francesco Catanese (Vicepresidente),
Gianni Mignozzi (Vicepresidente), Lidia Dimasi, Marco Antonio
Furnari, Leonardo Giacomozzi, Ettore Lucarelli, Iconio Massara,
Daniele Saponaro, Antonio Vallebona;
UNICA - Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese
del Commercio, Servizi e Artigianato , rappresentata dal Presidente
Nazionale Pier Corrado Cutillo, dal Vice Presidente Nazionale
Alessandro D’Amico, dal Direttore Centrale Gianluigi De Sanctis e da
una Delegazione composta dai Consiglieri Federali: Antonio Barbato,
Daniela Amalia Casabianca, Andrea Cascione, Ilaria Gloria Cavaletto,
Marcella Corallo, Stefano Diquattro, Federico Fuiano, Francesca
Guardabascio, Fabio Iasevoli, Sabrina Monaco, Francesca Rossi,
Salvatore Ruggero, Daniele Tarchi e Giulia Vitali;
ATECA (in qualità di aderente ad Anpit) – rappresentata dal
Presidente Tommaso Diana, dal vicepresidente Salvatore Saragò e dal
Segretario Generale Giacomo Diana
e
CISAL Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi
Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo , CISAL
Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori
Commercio, Servizi, Terziario e Turismo , rappresentata dal
Segretario Nazionale Vincenzo Caratelli e dalla Delegazione composta
dai Sigg.ri Paolo Magrì, Antonio Cassano, Alice Fioranzato,
Margherita de Cesare, Giovanni Giudice, Giuseppe Coppola, Luca Di
Oto, Arianna Tofani, Pasquale Ambrosio, Stefano Farisato, Maurizio
Panepucci, Raffaele Depunzio, Federico De Siena, Antonio Di
Giunta, Luca Colletta, Marco Testa, Scarponi Giampiero, Vicinanza
Luigi, Corrado Magrì, Caratelli Daniele, Stefano Angotzi;
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
12
Con l’assistenza della CISAL - Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori , rappresentata dal Segretario Confederale
Vincenzo Caratelli;
(nel seguito i comparenti saranno anche solo denominati “Parti”)
per rinnovare il CCNL “ Servizi Ausiliari Integrati ” sottoscritto il
29/10/2021, scaduto il 31/10/2024.
Nel seguito, per brevità, il presente CCNL potrà essere individuato anche
solo come “ Servizi” o “ Servizi Ausiliari Integrati” o “Servizi Ausiliari
Integrati, Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche ” o “ Contratto” o
“CCNL”.
Il presente testo è già integrato del Verbale di Accordo che le Parti hanno
definito e sottoscritto il 21 gennaio 2026.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
13
PREMESSA DEL RINNOVO CONTRATTUALE
La crisi è un momento creativo perché obbliga alla razionalizzazione delle
risorse e dei sistemi, ponendo così le premesse per il suo superamento e il
progredire virtuoso.
In tale ottica, il CCNL cerca di favorire le soluzioni contrattuali che
agevolino la ripresa italiana, partendo dalla certezza che la costituzione di
posti di lavoro sia, ancor oggi, la più grande missione per le Parti sociali.
Le Parti, per quanto di loro competenza e con le modeste possibilità
offerte da un Contratto Collettivo di Lavoro, hanno deliberato scelte
contrattuali coerenti con tale obiettivo di sviluppo: retribuzioni quale
corrispettivo di lavoro effettivamente prestato; flessibilità ed articolazione
della prestazione; sistema premiale condizionato e variabile; forme di
cogestione o di collaborazione aziendale estesa e forme di partecipazione
della Forza Lavoro agli utili d’Impresa dando, così, valore normativo a i
principi generali del nostro sistema contrattuale.
1) NUOVE RETRIBUZIONI
Le Parti, ritenendo che le forme di partecipazione dei Lavoratori e di
responsabile cogestione nell’Impresa siano fondamentali per il successo
delle Imprese e del Lavoro, hanno previsto aumenti salariali tabellari,
onde rendere possibili nuove e più responsabili forme retributive, quali:
• il sistema premiale aziendale per obiettivi;
• lo sviluppo del Welfare;
• l’ampliamento delle indennità aventi lo scopo di retribuire particolari
onerosità del lavoro;
• l’incremento delle maggiorazioni per lavoro straordinario;
• lo sviluppo delle forme di partecipazione dei Lavoratori agli utili
aziendali.
Quanto precede si somma alle già previste “ Indennità di Mancata
Contrattazione” (obbligatoriamente dovuta quando non vi sia una
previsione collettiva di sistema premiale aziendale) ed agli “ Elementi
Perequativi Regionali”, che hanno lo scopo di avvicinare tra loro i poteri
di acquisto regionali delle retribuzioni, in modo che i Lavoratori siano
tendenzialmente in grado di accedere, a parità di livello contrattuale, ai
medesimi beni e servizi in tutte le Regioni.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
14
2) CCNL EUROPEO
L’Europa, con il Quadro Europeo delle Qualifiche ( “E.Q.F.”), ha fatto
una proposta coerente con i principi che informano l’Unione , e le Parti
sottoscrittrici di questo CCNL hanno rilevato una sostanziale coincidenza
tra il sistema contrattuale da esse già applicato e quello proposto
dall’Europa.
Per quanto precede, le Parti consigliano di verificare l’inquadramento del
Personale in modo che il livello e la retribuzione siano effettivamente
quelli contrattualmente previsti per le mansioni svolte. Tale verifica, a
domanda di chi ne ha interesse, potrà essere effettuata anche dalla
Commissione Bilaterale di Certificazione alle condizioni ricavabili dal sito
www.enbic.it.
3) COLLABORAZIONE DEI LAVORATORI NELLA GESTIONE
DELL’IMPRESA
Il prorompente sviluppo tecnologico, la crescente complessità del quadro
normativo, la dilatazione planetaria dei mercati e della concorrenza,
impongono, per lo sviluppo delle attività, nuove e concrete forme di
collaborazione e responsabilità tra l’Impresa ed i propri Dipendenti.
Oggi le funzioni specialistiche aziendali, così rilevanti ai fini del successo
dell’attività, sono prevalentemente patrimonio dei dipendenti che, per
questo, di fatto già concorrono in modo decisivo alla definizione delle
scelte strategiche aziendali.
Inoltre, l’elevato patrimonio tecnologico oggi necessariamente residente
nelle aziende e la sua veloce obsolescenza, determinano un c ontinuo e
crescente fabbisogno di risorse finanziarie, che ha fatto quasi scomparire
la pregressa e centrale funzione di portatore di capitale propria
dell’Imprenditore, in ciò normalmente sostituita da finanziamenti pubblici
e privati, di provenienza esterna all’impresa.
Si attenua , così, il principale ed originario motivo di predominanza del
potere gestionale dell’ Imprenditore, a suo tempo giustificato proprio dal
rischio patrimoniale su di Lui incombente in modo quasi esclusivo.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
15
Pertanto, la riduzione delle “distanze gestionali”, anche tenendo conto
delle perduranti differenti responsabilità dell’Imprenditore rispetto al
Lavoratore subordinato, porta come naturale conseguenza ad una
maggiore condivisione dei processi, delle scelte, delle responsabilità e dei
risultati tra l’Imprenditore ed i suoi Collaboratori.
4) SUSSIDIARIETÀ
Le Parti sottoscrittrici di questo Contratto Collettivo, pur consapevoli che il
CCNL non potrà esaurire le problematiche connesse alla complessa
situazione del lavoro, intendono favorire al massimo le condizioni
aziendali di dialogo e collaborazione, in modo da prevenire i conflitti e
dedicare tutte le risorse allo sviluppo.
Pertanto, la scelta di questo CCNL è:
a) prevedere le retribuzioni e le norme che rispondano ai bisogni primari
della generalità dei Lavoratori;
b) privilegiare le forme di Collaborazione condivisa tra Azienda e
Lavoratore e le forme di partecipazione agli utili d’impresa , che si
affianchino ai sistemi incentivanti della produttività del lavoratore o
d’area, come individuati dalla Contrattazione di Secondo livello, anche
con sviluppo del Welfare aziendale . Quanto precede, affinché il
Datore e i Lavoratori ricerchino in azienda le soluzioni economiche e
normative compatibili con la permanenza e lo sviluppo dei posti di
lavoro, con la specificità del mercato di settore, conciliate con la
salvaguardia e la tutela dei bisogni primari dei Lavoratori;
c) riconoscere un Elemento Perequativo Regionale, proporzionato agl i
Indici Regionali del costo della vita, per ridurre le d ifferenze sui poteri
d’acquisto, a parità di retribuzione nominale;
d) affrontare tutti i casi di particolare difficoltà, che non avrebbe alcun
senso gestire tramite il CCNL e il cui rischio non si potrebbe porre in
capo alle singole Aziende , attraverso le prestazioni dell’Ente Bilaterale
Confederale, che comprendono le assicurazioni sull’invalidità e sulla
vita, la mutualità sanitaria integrativa al S.S.N. e d i Fondi
Interprofessionali, di Solidarietà e di Previdenza Complementare.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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5) SCELTE RETRIBUTIVE E NORMATIVE
Le Parti, nel quadro delineato dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di
riferimento, riconoscono la necessità di sviluppare la C ontrattazione di
Secondo livello quale strumento fondamentale per adattare la disciplina
generale alle specifiche esigenze organizzative, produttive e sociali del
contesto aziendale/territoriale.
In particolare, l’evoluzione dei modelli produttivi, le trasformazioni del
mercato del lavoro e la crescente esigenza di coniugare competitività e
qualità dell’occupazione rendono indispensabile un livello negoziale
capace di intervenire in modo mirato su aspetti quali l’organizzazione del
lavoro, la produttività, il welfare e la valorizzazione delle risorse umane.
La C ontrattazione di S econdo livello si configura, pertanto, come sede
privilegiata per promuovere un equilibrio tra le esigenze di sviluppo
dell’impresa e la tutela e il miglioramento delle condizioni di lavoro,
anche attraverso sistemi di partecipazione, strumenti incentivanti e misure
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
6) PREMI DI RISULTATO
L’Art. 49 del CCNL rinnovato prevedeva la regolamentazione contrattuale
sui Premi di Risultato. Essi sono distinti dalla partecipazione agli utili, che
sono un beneficio correlato ai risultati di esercizio, con portata applicativa
pluriennale.
Il Premio di Risultato ha , invece, lo scopo di stimolare il superamento di
criticità aziendali (c.d. “colli di bottiglia”); di orientare l’impegno dei
Lavoratori verso obiettivi particolari e contingenti; di favorire le operazioni
di riorganizzazione dell’attività in particolari settor i o periodi; di premiare
l’efficienza in aree aziendalmente critiche.
7) PARTECIPAZIONE AGLI UTILI D’IMPRESA
Incoraggiate dalle già citate prevision i legali sull’argomento, le P arti hanno
individuato nella partecipazione agli utili d’impresa, un potente sistema
formativo dei Lavoratori e dei Datori di lavoro, sulle reali dinamiche
aziendali, sui positivi effetti della reciproca collaborazione e sui benefici
che quest’ultima determina anche sui risultati economici.
La relativa disciplina è così regolamentata al Titolo XIV del CCNL.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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8) WELFARE CONTRATTUALE E AZIENDALE
Le Parti concordano sull’opportunità di sviluppare il Welfare Aziendale,
estensione dell’obbligatorio Welfare Contrattuale, quale elemento di
fidelizzazione del Lavoratore all’Impresa e per assicurare al Lavoratore
maggiori benefici a parità di costo aziendale.
9) PROGRESSIVITÀ
Per la novità dell’impostazione data, vi sarà progressività ed articolazione
nel decollo complessivo dei benefici derivanti dal CCNL, d alle
Contrattazione di Secondo livello e individuale. A lcuni di essi saranno
correlati alla misura dei risultati economici ottenuti nell’esercizio d alla
singola realtà aziendale.
Inoltre, sempre nel rispetto del criterio di progressività e nella
constatazione di un aumento delle spinte inflazionistiche, le Parti
concordano d’incontrarsi entro la metà della vigenza del presente CCNL
per valutare la congruità degli aumenti contrattualmente qui previsti,
rispetto all’evoluzione che vi sarà dell’Indice IPCA del costo della vita.
10) ESEMPLIFICAZIONI E INTERPRETAZIONI: EFFICACIA
Le Parti riconoscono le difficoltà di rendere sempre univoca
l’interpretazione del Testo contrattuale.
Perciò esse continueranno a raccogliere, attraverso l’Organismo Bilaterale
(En.Bi.C.), le osservazioni e le proposte dei Lavoratori e delle Aziende che
applicano il presente CCNL, oltre a quelle degli Operatori ( Consulenti del
Lavoro, Società di Software paghe ecc.), predisponendo sollecitamente le
Interpretazioni e le eventuali integrazioni o modifiche necessarie.
Inoltre, per favorire la comprensione dell’articolato, le Parti concordano
d’inserire nel Testo contrattuale in caratteri corsivi alcune premesse
particolari, esemplificazioni, definizioni o note esplicative ed applicative.
Nel caso si rilevasse una dicitura contrattualmente imprecisa, le Parti, per il
tramite dell’apposita Commissione Bilaterale Nazionale, formuleranno il
testo d’Interpretazione autentica, con le eventuali esemplificazioni che
saranno di volta in volta inserite in corsivo nel Testo contrattuale
successivamente editato nel sito dell’Ente Bilaterale e/o delle Parti, subito
alla fine dell’articolo cui si riferiscono.
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Solo c on la pubblicazione dell’Interpretazione , il testo modificato avrà
piena efficacia contrattuale dal primo giorno del mese successivo a quello
di pubblicazione nel sito: www.enbic.it.
11) DINAMICITÀ, PARTECIPAZIONE E FORMAZIONE DEL
CCNL
I Lavoratori e i Datori di lavoro potranno autonomamente trasmettere
motivate osservazioni e proposte alla Commissione Bilaterale Nazionale di
Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione ( indirizzo di
posta elettronica: certificazionenazionale@enbic.it).
Tali osservazioni saranno discusse e potranno determinare
un’interpretazione autentica, immediatamente operativa dopo la
pubblicazione nei tempi, modi e condizioni previst e al punto che precede,
oppure origineranno una proposta di modifica da discutere nella
Commissione trattante il futuro rinnovo contrattuale.
I Lavoratori potranno attivamente partecipare, per il tramite delle
rispettive RSA, alla discussione e stesura degli Accordi Aziendali di
Secondo livello, realizzando così un modello di democrazia sindacale
diretta.
12) REFERENDUM AZIENDALE
Il Referendum Aziendale, assicura la verifica degli A ccordi di Secondo
Livello discussi e sottoscritti dalla RSA e dal Datore, con esercizio di
responsabile democrazia sindacale diretta. Esso è dettagliatamente regolato
dal Titolo X del presente CCNL.
13) PARITA’ DI GENERE
Le Parti riconoscono l’importanza che nelle Aziende si realizzino le
condizioni atte ad assicurare l’assenza di pregiudizi di genere ed a garantire
le concrete possibilità di pari sviluppo delle retribuzioni e delle carriere ,
ogniqualvolta vi sia parità nella quantità e qualità del lavoro prestato.
14) ENTE BILATERALE - CERTIFICAZIONI
Le Parti, nel Titolo L, definiscono le competenze dell’Ente Bilaterale
Confederale Nazionale (e delle sue articolazioni Regionali, Provinciali e di
Formazione) e demandano ad esso la dettagliata regolamentazione degli
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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istituti contrattuali assicurativi, assistenziali e previdenziali, non
esaustivamente compresi nel presente CCNL, pur facendo parte integrante
delle controprestazioni complessivamente dovute al Lavoratore . Inoltre,
l’Ente Bilaterale, direttamente o tramite i suoi Organismi T ecnici, a
domanda, certifica i Contratti di Secondo livello, i Contratti d’appalto, gli
Allineamenti Contrattuali e, in genere, quanto previsto dal D.Lgs.
276/2003 e s.m.i.
15) ERMENEUTICA CONTRATTUALE
Nell’interpretare le disposizioni del presente CCNL , non si può ad esse
attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle
parole secondo la loro connessione e secondo le intenzioni espresse nella
presente Premessa e nelle Premesse dei vari Titoli.
I casi dubbi, a domanda di una P arte interessata, saranno risolti dalla
Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione,
Certificazione e Conciliazione, mediante l’emissione di Parere.
16) CONCLUSIONI
Il presente CCNL “Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività
e alle Aziende; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”, in funzione
delle concrete situazioni, intende favorire una straordinaria e diffusa
Contrattazione di Secondo livello che , anche grazie ai recuperi di
efficienza e alla promozione di servizi, permetta il miglioramento delle
retribuzioni reali dei Lavoratori, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e
lo sviluppo del Welfare aziendale.
Le Parti hanno scelto di porre in essere ai vari livelli, un modello di
relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al
principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e
Associazioni D atoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL,
purché esse operino in un rapporto di reciproca correttezza e di
condivisione dei valori di sussidiarietà, partecipazione, regionalismo,
solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la
massima occupazione.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo
strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo
inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente
corretto.
Tale livello minimo sarà, normalmente, integrato positivamente dalla
Contrattazione di Secondo livello.
Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la
Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere
ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Mensile di
Mancata Contrattazione”, che cesserà solo in caso di Accordo di Secondo
livello.
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai Dipendenti dei
Servizi Ausiliari Integrati
alle Persone, alle Collettività e alle Aziende
Servizi Distributivi
Piattaforme Logistiche
Disciplina Generale
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Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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TITOLO I
Aspetti ed Ambiti applicativi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti,
Quadri, Impiegati ed Operai Dipendenti dei “Servizi Ausiliari Integrati”
Premessa
Per Servizi “in ausilio” s’intendono i servizi permanenti o estemporanei o
accessori all’attività principale del "Committente", indipendentemente
dall’organizzazione o dalla forma societaria del “Prestatore ausiliario” o
Appaltatore.
Per quanto precede, i “Servizi Ausiliari Integrati” si distinguono dalle prestazioni
d’intermediazione perché i Lavoratori dei Servizi Ausiliari Integrati mantengono
rigorosamente la dipendenza gerarchica e operativa dalla loro Azienda anche
quando, per effetto dell’appalto o servizio, la loro opera dovesse svolgersi presso
un Committente (Appaltante) esterno.
Inoltre, si considerano Aziende di Servizi Ausiliari Integrati quelle la cui attività
specialistica sia funzionale, ma non compresa nell’attività principale dell’Azienda
Committente, oppure destinata ai Singoli o direttamente alla Collettività.
A titolo di esempio, tali sono i servizi di pulizie, le minute manutenzioni, i servizi
logistici di stabilimento, le aziende di supporto alle vendite e tutti i servizi
specialistici resi alle Collettività o alle Persone.
Art. 1 - Ambito applicativo - Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle
Aziende che eroganoServizi Ausiliari Integrati alla Persona, alle Collettività e alle
Aziende, forniscono Servizi Distributivio gestiscono Piattaforme Logistiche che,
nelle diverse forme societarie, a titolo esemplificativo, operano negli ambiti di
seguito precisati, con la riserva che , qualora emergessero aree applicative
particolari, vi potrà anche essere un rinnovo anticipato per il relativo ambito con
la sottoscrizione di uno specifico CCNL.
A. Servizi alla Persona
1. Area Benessere e divertimento
a. Centri benessere
b. Acconciatura
c. Estetica
d. Palestre
e. Agenzie ippiche e Società di corse di cavalli
f. Autodromi
2. Area Assistenza
a. Sindacati e Associazioni
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b. Associazioni ricreative
c. Patronati
d. C.A.F.
e. Partiti politici
f. Servizi religiosi
g. Agenzie pratiche auto
h. Agenzie di Servizi
i. Autoscuole
j. Agenzie immobiliari
k. Lavanderie, Lavasecco e Stirerie
l. Servizi matrimoniali
m. Assistenza domiciliare non medica
n. Collaboratori familiari
o. Pompe funebri e Servizi Cimiteriali
B. Servizi alle Collettività
1. Corrieri, Piccole consegne, Corrispondenza e accessori
a. Consegna a domicilio
b. Servizi rapidi di consegne a domicilio
c. Servizi corrispondenza
d. Agenzie di recapiti, stampa e plichi
e. Copisterie e Legatorie
f. Servizi sosta e parcheggi
g. Soccorso Stradale
h. Autolavaggio
i. Autorimessa e noleggio automezzi
j. Consegna mobili (compreso montaggio e smontaggio)
2. Ambiente
a. Cura e manutenzione di aree verdi
b. Giardinaggio
c. Derattizzazione, deblatizzazione e disinfestazione
d. Servizi di pubblica utilità
3. Animali
a. Cliniche veterinarie
b. Toelettatura animali
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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c. Maneggi, canili e simili
d. Pensioni per animali
C. Servizi alle Aziende
1. Imputazione dati
2. Disbrigo pratiche
3. Fotocopiatura testi
4. Archiviazione e digitalizzazione
5. Centralino e Call Center
6. Portineria e Ricevimento del pubblico: accoglienza, registrazione,
accompagnamento, orientamento, sportelli informativi e simili
7. Traduzioni e Interpretariato
8. Servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali
9. Preparazione, confezionamento e consegna pasti
10. Traslochi industriali e civili, montaggio e rimontaggio
11. Piccole manutenzioni, minuto mantenimento, montaggi, cernite e
confezionamento
12. Manutenzione impianti non costituenti l’attività principale del
Committente
13. Manutenzione stradali
14. Pulizie civili e industriali (uffici, parti comuni, aziende ecc.)
15. Facchinaggio
16. Sanificazioni e Bonifiche ambientali
17. Recupero e risanamento dell'ambiente
18. Manutenzione e conduzione piscine, campi sportivi e centri sportivi
D. Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche
1. Corrieri
2. Piattaforme logistiche, multivendita e magazzini integrati
3. Immagazzinamento, movimentazione, stoccaggio e conservazione di merci
4. Approvvigionamento, catalogazione e distribuzione di prodotti chimici,
farmaceutici, alimentari, merci varie
E. Altri Servizi riconducibili ai precedenti
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Norma applicativa del CCNL comune a tutti gli ambiti contrattuali
A norma dell’art. 2070 c.c., l'appartenenza alla categoria professionale , ai fini
dell'applicazione del Contratto collettivo, si determina secondo l'attività
effettivamente esercitata dall'imprenditore.
Ciò premesso, quando l'attività aziendale è “unica”, l'inquadramento contrattuale
sarà determinato da tale attività, secondo le descrizioni enunciate per i seguenti
ambiti.
In caso di attività plurime, l’individuazione del CCNL da applicare sarà effettuata
con riguardo all'attività prevista dal CCNL rispetto a quella prevalentemente
esercitata dal Datore di lavoro.
Infine, nel caso in cui nella medesima Azienda vi fossero significative attività
autonome, distinte, e non accessorie all’attività prevalente, il Datore di lavoro
potrà anche applicare CCNL diversi, corrispondenti alle specifiche attività.
Per l'attuazione dei criteri di appartenenza contrattuale di cui sopra, resta inteso
che:
1) per “attività” s’intende quella principalmente svolta in un’unità aziendale
autonoma (tecnica, produttiva, commerciale ecc.);
2) nell'ambito aziendale, si considera “autonoma” un’attività che non è destinata
a concorrere al prevalente ciclo produttivo di beni o servizi dell'azienda o vi
concorra in modo trascurabile o quale fornitore “esterno”;
3) si considera “prevalente” rispetto a ciascuna attività autonoma, quella alla
quale è addetto il maggior numero di lavoratori in concorso alla maggiore
incidenza sul fatturato complessivo. Nei casi di più di due attività, la
prevalenza sarà determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti,
in concorso al rispettivo fatturato;
4) nell'ambito di una stessa unità produttiva saranno normalmente applicate le
norme di un solo CCNL in base al criterio della prevalenza, salvo che per
un’eventuale attività autonoma (vedasi precedente punto 2).
Qualora nell'ambito di un’unità produttiva, per innovazioni di carattere
tecnologico o per variazioni di programmi produttivi, dovesse modificarsi il
numero dei lavoratori, che ha determinato la prevalenza ai fini
dell'inquadramento dell'attività in un determinato settore contrattuale, le Parti
Aziendali s’incontreranno per esaminare la situazione e, nel caso, adeguare
l’applicazione del CCNL “prevalente”.
N.b. Fermo restando il diritto datoriale alla scelta del CCNL nel rispetto dei
principi sopra descritti, tenuto conto della pluralità della Contrattazione
Collettiva sottoscritta tra le Parti in epigrafe, che comprende anche
CC.CC.NN.LL. con settori applicativi “affini”, le Parti consigliano di fare una
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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verifica puntuale delle attività aziendali, degli ambiti contrattuali dei CCNL anche
alla luce della normativa vigente in materia di codici Ateco.
TITOLO II
Il CCNL “Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e alle Aziende,
Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche”
Art. 2 - Aspetti generali
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera
unitaria per tutto il territorio nazionale , le condizioni minime (derogabili a
miglior favore per i Lavoratori), che regolano i rapporti di lavoro subordinato
instaurati tra le Aziende rientranti nell’ambito di applicazione del presente
CCNL e tutto il relativo Personale Dipendente (Dirigenti, Quadri, Impiegati e
Operai).
Il presente CCNL richiama o disciplina, per quanto compatibile con le vigenti
disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro e/o di collaborazione: quelli
speciali a carattere formativo, quale l’Apprendistato; quelli atipici degli Addetti
occupati con le diverse forme d’impiego, quali i Co.Co.Co. e quelli formativi e
propedeutici all’assunzione, quali lo Stage o Tirocinio.
L’applicazione del presente CCNL, a qualsiasi titolo avvenuta, obbliga le Parti
aziendali al suo integrale rispetto e, in particolare, salvo temporanee, motivate ed
eccezionali deroghe in peius, entro i termini di decadenza, è impregiudicato il
diritto dei Lavoratori di usufruire di tutti i benefici e diritti contrattualmente
previsti.
Il predetto principio si applica anche nei casi di applicazione contrattuale di fatto
o di sostanziale mera trasposizione del presente testo contrattuale , da chiunque
effettuata.
Le disposizioni del presente Contratto sono pertanto correlate e inscindibili tra
loro e, per la corretta configurazione del sistema contrattuale, non ne è ammessa
un’applicazione parziale, salvo che a favore del Dipendente e, eccezionalmente,
per le eventuali deroghe consentite dalla Legge e/o dalla Contrattazione di
Secondo livello.
Pertanto, la corretta applicazione del presente CCNL comporta anche l'obbligo
contrattuale di aderire all’ EnteBilaterale Confederale (En.Bi.C.) , al fine di
garantire ai Lavoratori la totalità delle controprestazioni, delle assistenze e dei
diritti contrattualmente previsti.
Sono, infatti, parte integrante del presente Contratto anche le prestazioni
direttamente erogate dall’Ente Bilaterale Confederale, per brevità di seguito
denominato anche solo “En.Bi.C.” o “ENBIC”, che comprendono:
• il Welfare Contrattuale (erogato mediante le piattaforme convenzionate);
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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• l’Assistenza Sanitaria Integrativa al Servizio Sanitario Nazionale;
• il sostegno economico in caso di decesso o d’invalidità per infortuni
professionali o extraprofessionali dei Lavoratori cui si applica il presente
CCNL;
• i servizi bilaterali resi alle Aziende e ai Lavoratori iscritti;
• l’accesso al Fondo Interprofessionale, agli Istituti di Solidarietà e alla
Previdenza Integrativa;
• l’accesso alle prestazioni dell’Organismo Paritetico Nazionale Confederale
(ONPC) in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei rispettivi Organismi
Paritetici Territoriali (OPRC e OPTC).
I contributi dovuti all’Ente Bilaterale Confederale comprendono anche il ristoro
dei costi del sistema contrattuale applicato e per tutti i servizi resi ai Lavoratori,
che fanno parte del trattamento economico complessivo contrattualmente
dovuto.
L’applicazione completa e corretta del CCNL suppone quindi: il puntuale
rispetto degli obblighi e delle disposizioni in esso contenut e; l’iscrizione
dell’Azienda a una delle Associazioni D atoriali sottoscrittrici (ANPIT o UNICA
o ATECA ), con i versamenti delle previste quote Co.As.Co. e il regolare
versamento dei contributi all’Ente Bilaterale En.Bi.C.
L’applicazione del presente CCNL è inibita alle Aziende che non rispettano tutte
le condizioni previste nel presente Titolo.
Ferma restando l'inscindibilità contrattuale di cui sopra, le Parti dichiarano che,
con il presente CCNL, non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni
economiche complessivamente più favorevoli già riconosciute al Lavoratore che
era in forza prima della sua applicazione.
Tali condizioni più favorevoli dovranno essere comunque garantite con apposite
voci individuali di compensazione monetaria assorbibili o con voci risarcitorie
sostitutive di benefici normativi rinunciati, fino alla loro scadenza, fatti salvi
eventuali Accordi Collettivi di Secondo livello o Accordi individuali assistiti.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente CCNL, valgono le disposizioni di
Legge applicabili, mentre, per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali
Aziendali, si farà riferimento al relativo Accordo Interfederale.
Art. 3 - Struttura
Il presente CCNL si compone di una “ Disciplina Generale ”, contenente gli
istituti comuni del rapporto di lavoro , e di una “Disciplina Speciale”, contenente
le particolari disposizioni del lavoro previste per i singoli ambiti di applicazione
del Contratto.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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TITOLO III
CCNL: DECORRENZA E DURATA
Art. 4 - CCNL: Decorrenza e Durata
Il presente Contratto rinnova il CCNL “ Servizi Ausiliari Integrati”del
29/10/2021. Esso ha validità dal 1° Febbraio 2026 e s cadrà il 31 Gennaio 2029,
sia per la parte economica che normativa.
Il CCNL, se non disdetto mediante raccomandata A.R. o PEC alla controparte,
almeno 6 (sei) mesi prima della sua scadenza, s’intenderà tacitamente prorogato
d’anno in anno. In caso di disdetta, il presente CCNL manterrà piena efficacia
solo fino al compiersi del sesto mese dalla data di scadenza o dal termine della
proroga.
Le Parti specificano che la disdetta inviata tra le parti sottoscrittrici non può
essere intesa come rinuncia al rinnovo, ma bensì come apertura della fase di
rinnovo, mentre la rinuncia al CCNL, intesa come cessazione degli effetti rispetto
ai terzi ed alle associate che lo applicano, potrà essere inviata al CNEL ed al
Ministero del lavoro solo da Anpit e Cisal.
Le Parti si danno reciprocamente atto che vi è una differente diffusione
territoriale e di rappresentatività delle stesse, per cui espressamente stabiliscono
che il CCNL non potrà mai essere rinnovato da alcuno senza la presenza di
Anpit dal lato datoriale e Cisal e Cisal Terziario dal lato sindacale.
Anpit, Cisal Terziario e Cisal potranno decidere in accordo tra loro, di
formalizzare rinnovi contrattuali anche senza la presenza di altre associazioni,
seppur oggi firmatarie, alla luce di quanto suddetto, ovvero ammettendo alla
firma altri soggetti oggi non presenti.
La proposta di rinnovo (piattaforme contrattuali datoriali o sindacali) dovranno
pervenire alle altre Parti almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza del
CCNL o dal termine della proroga.
Art. 5 - CCNL: Clausole di raffreddamento
Durante i 3 (tre) mesi antecedenti e nei 6 (sei) mesi successivi alla scadenza del
presente CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 9 (nove)
mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno
iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero, né
procederanno ad azioni dirette.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Art. 6 - CCNL: Indennità di Vacanza Contrattuale
Le Parti si danno atto che, in caso di disdetta contrattuale, dal primo giorno del
quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL dovrà essere corrisposta
ai Lavoratori dipendenti un’indennità retributiva provvisoria denominata
“Indennità di Vacanza Contrattuale” , nei valori che saranno calcolati in base
all’incremento degli Indici Nazionali IPCA ( al netto degli energetici importati )
intervenuto dalla data di applicazione del presente CCNL alla data di sua
scadenza.
Le Parti determineranno, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla
scadenza del CCNL, la tabella delle Indennità di Vacanza Contrattuale per
ciascun livello d’inquadramento, applicando i criteri che precedono.
Dal primo giorno del mese di decorrenza della rinnovata retribuzione prevista
dal nuovo CCNL, l'Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere
corrisposta per decadenza.
In sede di rinnovo del CCNL, sarà anche definita la compensazione delle
eventuali differenze retributive per il periodo di vacanza contrattuale.
Inoltre, le Parti valuteranno l’entità del recupero degli scostamenti dell’Indice
IPCA, depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, anche in
funzione della situazione socio economica di settore, conciliando le primarie
esigenze di salvaguardia e di espansione.
TITOLO IV
CCNL: STAMPA E DISTRIBUZIONE
Art. 7 - CCNL: esclusiva
Il presente CCNL sarà editato a cura delle Parti sottoscrittrici nel testo conforme
all’originale con le modifiche o integrazioni eventualmente nel frattempo
intervenute. Inoltre, nel sito dell’En.Bi.C. ( www.enbic.it) sarà editato il Testo
Ufficiale, sempre aggiornato, che farà fede in caso di controversia,
comprendendo esso anche le eventuali modifiche disposte a seguito delle
Interpretazioni Contrattuali emesse dalla Commissione Bilaterale Nazionale di
Garanzia e Interpretazione.
Per quanto concerne la determinazione degli elementi contrattuali ai fini
contributivi, nonché ai fini dell’applicazione di un regime fiscale agevolato, farà
testo esclusivamente il Contratto depositato presso la Direzione Generale della
tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, Divisione IV, presso
il Ministero del Lavoro.
Le Parti intendendo salvaguardare la piena e completa proprietà del testo
contrattuale, ne inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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espressa autorizzazione di Anpit, Cisal e Cisal Terziario che si riservano, in caso
contrario, ogni azione di tutela.
Gli Enti Istituzionali (C.N.E.L.: Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro, sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ecc.), le Banche
Dati, i Datori di lavoro iscritti a una delle Associazioni sottoscrittrici e i
Dipendenti delle Aziendeove si applica questo CCNL, purché regolarmente
iscritte all’ENBIC, potranno liberamente utilizzare il presente Testo, anche
memorizzandolo su supporti informatici.
Art. 8 - CCNL: distribuzione a Enti
Le Parti sottoscrittrici delegano Anpit ad inviare copia del presente CCNL al
CNEL, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, a richiesta, agli Enti
Assicurativi Previdenziali e Assistenziali interessati, agli aventi diritto per Legge e
alle principali case di Software paghe.
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni potranno essere inviate solo da
Anpit, Cisal e Cisal Terziario.
Art. 9 - CCNL: distribuzione ai Lavoratori
L’Azienda è tenuta a distribuire gratuitamente a ogni singolo Dipendente, in
servizio o neoassunto, una copia del presente CCNL, in formato cartaceo o
digitale, contenente le informazioni previste dal D.Lgs. 104/2022 (c.d. “ Decreto
Trasparenza”) e smi. Tale distribuzione del CCNL potrà essere sostituita con
l’indicazione del link per scaricare direttamente la copia dello stesso all’interno
della lettera di assunzione.
TITOLO V
CCNL: EFFICACIA
Art. 10 - CCNL: Efficacia
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia
obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Dipendenti di Datori di
lavoro che applichino il presente CCNL e che siano iscritti a una delle
Associazioni Datoriali stipulanti e all’En.Bi.C., versando mensilmente le quote
previste per ciascun Dipendente.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL,
o qualsiasi estensione pattuita con altre Parti, potrà avvenire solo con il
preventivo consenso, espresso congiuntamente, da Anpit e Cisal .
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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TITOLO VI
CCNL: DEFINIZIONI
Art. 11 - I vari termini indicati nel presente CCNL si assumono nel seguente
significato.
A) Sulla Retribuzione
a. “Trattamento complessivo”:
È costituito da tutti gli elementi retributivi stabili dovuti al Lavoratore, in
denaro o in natura, quale corrispettivo della prestazione lavorativa, oltre
le prestazioni Sanitarie Integrative e per Caso Morte/Infortunio e di
Welfare Contrattuale . Ai fini del presente CCNL, esso comprende: la
P.B.N.C.M., l’Elemento Perequativo Mensile Regionale, gli Aumenti
periodici di anzianità, l’Indennità Mensile di Mancata Contrattazione o
gli eventuali benefici della Contrattazione di Secondo livello, le voci
previste dal Contratto Individuale quali, ad esempio, il Superminimo, le
Indennità correlate ai modi della prestazione (per lavoro notturno,
festivo, ecc.) , le Indennità correlate alla mansione (es. Indennità
Autista/Corriere), gli eventuali buoni pasto, indennità o servizi di mensa
e/o di trasporto, le prestazioni dovute per il Welfare Contrattuale, così
come per l’Assistenza Sanitaria Integrativa e per Caso morte per malattia
ed infortunio.
b. “Paga Base Nazionale Conglobata Mensile” o “PBCM”:
Comprende gli importi lordi mensili della retribuzione contrattualmente
definita per la generalità dei Lavoratori nell’apposita Disciplina Speciale
del presente CCNL, commisurata alla Categoria e al livello
d’inquadramento professionale . Essa è già comprensiva anche dell’ex
indennità di contingenza e dell’E.D.R. In caso di Tempo Parziale, essa
dovrà essere rapportata all’Indice di Prestazione.
c. “Elemento Perequativo Mensile Regionale”:
È un elemento retributivo lordo, aggiuntivo allaP.B. N.C.M., introdotto
al fine di recuperare, almeno parzialmente, il differenziale dei diversi
Indici Regionali del costo della vita. Esso sarà riconosciuto in funzione
della Categoria e del livello professionale d’inquadramento, della
Regione di riferimento e, in caso di Tempo Parziale, dovrà essere
rapportato all’Indice di Prestazione.
d. “Retribuzione Mensile Normale”o “RMN”:
S’intende la retribuzione “fissa” mensile lorda, parametrata all’Indice di
Prestazione in caso di Tempo Parziale, costituita dai seguenti elementi:
• PagaBaseNazionale Conglobata Mensile;
• Elemento Perequativo Mensile Regionale;
• Aumenti periodici d’anzianità (c.d. scatti);
• Superminimi “ad personam”;
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• tutti gli altri elementi retributivi derivanti dalla Contrattazione
Individuale o Collettiva, comunque denominati, che siano
mensilmente corrisposti con carattere continuativo e che siano
stati previsti utili per le retribuzioni differite e il T.F.R.
e. “Retribuzione Oraria Normale” o “RON”:
Si ottiene dividendo la “ Retribuzione Mensile Normale ” per il Divisore
convenzionale orario che, salvo per i lavoratori discontinui, è pari a 173
(centosettantatre).
f. “Retribuzione Giornaliera Normale” o “RGN”:
Si ottiene dividendo la “ Retribuzione Mensile Normale ” per il Divisore
convenzionale giornaliero, che è pari a 26 (ventisei).
g. “Retribuzione Media Globale Giornaliera” o “RMGG”:
È la retribuzione lorda che si calcola con i criteri indicati dall’INPS,
normalmente pari a 1/26° ( per gli Impiegati ) o 1/30° ( per gli Operai )
dell’Imponibile previdenziale del mese precedente, incrementato dei
ratei di tredicesima mensilità, salvo che la stessa non sia stata frazionata o
già contabilizzata in ratei mensili.
h. “Indennità di sostituzione”
Essa deve essere riconosciuta quando il Lavoratore svolga con
continuità, ma senza il criterio di prevalenza, mansioni di qualifica
superiore, richieste da esigenze sostitutive ( copertura del servizio in
pausa pranzo ecc. ). In tal caso, il Lavoratore manterrà il proprio livello
di inquadramento, ma avrà diritto all’Indennità di sostituzione,
commisurata alla differenza retributiva tra il livello d’appartenenza e
quello della mansione superiore, proporzionata al tempo mediamente
dedicato alla mansione superiore.
i. “Retribuzione Mensile di Fatto” o “RMF”:
S’intende l’importo lordo mensile dovuto al Lavoratore quale
corrispettivo per il lavoro prestato, nel rispetto delle previsioni
contrattuali e individuali pattuite. È, quindi, comprensiva di tutte le voci
retributive, stabili, periodiche, condizionate e variabili del periodo
considerato, quali, ad esempio, oltre alla R.M.N., le seguenti:
• Indennità di Vacanza Contrattuale;
• Indennità Mensile di Mancata Contrattazione o, in alternativa, gli
eventuali importi previsti dalla Contrattazione di Secondo livello;
• Indennità correlate alla mansione ( ad esempio: Indennità
Autista/Corriere; Indennità di Cassa; Indennità di trasferta,
Indennità trasfertisti, maggiorazioni e indennità di turno, ecc.);
• Retribuzioni extraorarie con maggiorazioni ( ad esempio: per lavoro
straordinario, supplementare, festivo, notturno ecc.);
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• Eventuali importi forfettariamente riconosciuti per lavoro extraorario
contrattuale (forfetizzazione lavoro supplementare e/o straordinario);
• Integrazioni mensili variabili, erogate al fine di garantire al
Lavoratore un certo importo fisso preventivamente concordato;
• Premi ( ad esempio: Premio presenza, di Produttività, di Risultato,
Partecipazione agli utili ecc.);
• Indennità sostitutive ( ad esempio, per ferie maturate e non godute,
di preavviso, di trasporto, ecc.).
j. “Integrazione Mensile Variabile”:
Ogniqualvolta le Parti stabiliscono in un Contratto Individuale una
retribuzione fissa mensile ( per esempio, per dare certezza al Lavoratore
di poter affrontare delle spese mensilmente ricorrenti ), si potrà
prevedere la voce di “Integrazione Mensile Variabile” quale
complemento tra la R.M.F. (Retribuzione Mensile di Fatto) spettante e
l’importo mensilmente pattuito. Nel caso di minori retribuzioni
contrattualmente dovute ( per trattenute per danni, per sciopero, per
multa, sospensione disciplinare, assenze per malattia, mese parzialmente
lavorato ecc.), tali differenze NON saranno compensate dall’Integrazione
Mensile Variabile.
Nel caso di retribuzione fissa mensile, ottenuta mediante un’Integrazione
Mensile Variabile ricorrente, la R.M.F. coinciderà con la retribuzione
fissa mensile pattuita, aumentata delle “retribuzioni extraorarie con
maggiorazioni”, eventuali Indennità sostitutive e Premi condizionati
annuali. Salvo che non sia diversamente precisato nella Lettera di
concessione o assunzione, nel mese di liquidazione della Tredicesima
Mensilità saranno riconosciute due retribuzioni fisse mensili.
k. “Divisore Convenzionale” o “ DC”:
Orario: 173, ad esclusione dei Lavoratori discontinui, per i quali il
Divisore sarà dato dall’orario settimanale concordato ( massimo 45 ore ),
moltiplicato per il coefficiente 4,33, con arrotondamento all’unità ( con
45 ore settimanali: 45 x 4,33 = 194,85, arrotondato a 195 ). Nel caso di
decimale pari a 0,5, l’arrotondamento sarà all’unità inferiore.
Giornaliero: 26.
l. “Rimborso spese”:
S’intende il ristoro delle spese sostenute dal Lavoratore in nome e per
conto dell’Azienda, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e
pernottamento, conseguenti al lavoro comandato al di fuori della sede
abituale, nei limiti della normalità o preventivamente concordate. In caso
di prestazione comandata al di fuori del Comune della sede abituale di
lavoro, il rimborso delle spese di vitto e alloggio può essere sostituito
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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dall’Indennità di trasferta con esenzione contributiva e fiscale, nei limiti
legalmente previsti, mentre eventuali importi eccedenti faranno parte
della R.M.F. Il Rimborso spese, per la sola documentazione contabile,
potrà essere contabilizzato e riconosciuto unitamente alla retribuzione
mensile dovuta, ma esso non sarà soggetto a contribuzione previdenziale
né a prelievo fiscale.
B) Sul Tempo
a. “Anno Solare”:
Arco temporale di 365 (trecentosessantacinque) giorni.
b. “Anno di Calendario”:
Arco temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre.
c. “Giorni di Calendario”:
Giorni compresi nell’anno di calendario.
d. “Giorni”:
Salvo che non sia diversamente precisato, il computo si effettua secondo
i criteri dell’art. 2963 c.c.:
“I termini […] si computano secondo il calendario comune. Non si
computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del
termine [… e il termine] si verifica con lo spirare dell’ ultimo istante del
giorno finale. Se il termine cade in giorno festivo, è prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo”.
e. “Giorni lavorabili” e “Giorni lavorativi”:
Nel lavoro giornaliero (5+2), il computo si effettua deducendo dai giorni
dell’anno di calendario i giorni festivi, di riposo, di ferie contrattualmente
previste e i giorni di festività infrasettimanali cadenti nell’anno. Negli altri
profili d’orario, dai giorni dell’anno si dedurranno i giorni di ferie
contrattualmente previsti, quelli di riposo, i festivi e le festività che siano
previste come godute.
f. “Giorni lavorati”:
Corrispondono ai giorni lavorabili nei quali vi sia stata l’effettiva
prestazione ordinaria lavorativa. Nell’orario settimanale “5+2”, al fine del
calcolo di eventuali indennità giornaliere, i giorni lavorati sono pari ai
gruppi di 8 (otto) ore ordinarie lavorate nel mese, eventualmente
moltiplicati per l’Indice di Prestazione, con arrotondamento al quoziente
intero superiore quando il resto di ore ordinarie lavorate sia pari o
superiore alla metà dell’orario ordinario giornaliero. Nel caso di Addetti
ai Servizi con profilo d’orario “6+1” e “6+1+1”, i giorni lavorati
corrispondono ai giorni in cui il Lavoratore ha prestato lavoro ordinario,
secondo le previsioni della regolare turnistica.
g. “Fine Settimana”:
Il periodo che va dalle ore 13:00 di venerdì alle ore 6:00 del lunedì.
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h. “Periodo Feriale Estivo”:
Il periodo che va dal 15 maggio al 30 settembre.
i. “Periodo Feriale Natalizio”:
Il periodo che va dal sabato precedente il 7 dicembre al sabato seguente
il 6 gennaio.
j. “Periodo Feriale Pasquale”:
Il periodo che va dal sabato antecedente alla domenica delle Palme al
sabato successivo alla Pasqua.
C) Sulle Parti del rapporto di lavoro
a. “Azienda”, “Società”, “Impresa”, “Datore di lavoro” e “Datore”:
Sono termini utilizzati come sinonimi per indicare il soggetto giuridico
titolare del rapporto di lavoro.
b. “Lavoratore” e “Dipendente”:
Nel CCNL sono termini utilizzati come sinonimi del Soggetto prestatore
di lavoro subordinato. Agli effetti dell’interpretazione e dell’applicazione
del presente CCNL, con la dizione “Lavoratore” e/o “Dipendente”,
s’intendono sia i Dirigenti, che i Quadri, gli Impiegati e gli Operai. In caso
di clausole che interessino una sola Categoria di Lavoratori, sono usate le
dizioni separate di “ Dirigente”, “ Quadro”, “ Impiegato” o di
“Operaio/Operatore”.
c. “Parti aziendali”:
S’intendono i Rappresentanti dell’Ente e dei Lavoratori. Normalmente,
tale termine è utilizzato per individuare i soggetti delegati alla
sottoscrizione degli Accordi aziendali di Secondo livello.
d. “Generalità dei lavoratori”:
S’intendono tutti i Dipendenti di un Insieme, quali: una determinata
Categoria ( Dirigenti, Quadri, Operai o Impiegati ) o Reparto ( servizio,
settore aziendale ecc .) o mansioni ( amministrativi, tecnici, commerciali
ecc.) o dell’intera Impresa.
e. “Lavoratore Assistito”:
Così si qualifica il Lavoratore che, in un contenzioso, esercita il suo
diritto a farsi assistere o rappresentare dal Sindacato cui aderisce o
conferisce mandato. Per esempio: per la presentazione delle
giustificazioni alle contestazioni disciplinari e l’assistenza presso il
Collegio di Conciliazione e Arbitrato ai sensi dell’art. 7 della L.
300/1970; in caso di richiesta di Convocazione facoltativa presso la DTL
ai sensi dell’art. 410 del c.p.c.; in caso di Conciliazione obbligatoria per
licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” ai sensi dell’art. 7 della
L. 604/1966. L’assistenza individuale è libera, mentre l’Assistenza e
Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori sono riservate alle
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37
Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto il presente CCNL o gli
Accordi aziendali di Secondo livello.
f. “Accordo Assistito”:
Quando il Lavoratore acconsente a un Accordo Transattivo (ex artt.
410/411 c.p.c.), con sottoscrizione contestuale delle Parti, dell’Assistente
Sindacale cui il dipendente abbia conferito mandato e dei Conciliatori.
In assenza di sottoscrizione con le forme previste dagli artt. 410/411
c.p.c., s’intende “assistito” l’Accordo tra Impresa e Lavoratore/ori alla
presenza e con la sottoscrizione della RSA/RST.
D) Sul Contratto di lavoro
a. “Contratto Collettivo di Lavoro”:
È il contratto che disciplina il rapporto di lavoro dal punto di vista
normativo e retributivo per la generalità dei lavoratori dipendenti o per
una determinata categoria di essi.
Se il Contratto Collettivo ha un ambito applicativo riferito all’intero
territorio nazionale, si definirà “Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro” ( come il presente CCNL ). I Contratti Collettivi, oltre che
Nazionali, possono essere Regionali, Provinciali, Aziendali, di Reparto o
di Mansioni, di Settore ecc. e ciascuno di essi regolamenterà situazioni
particolari non comprese nel CCNL.
I Contratti Collettivi “particolari”, quando rispettano le condizioni
inderogabili legali e quelle previste in fatto di Rappresentanza Collettiva
o di Referendum Aziendale, essendo “ disciplina speciale ”, avranno
prevalenza rispetto alle corrispondenti disposizioni generali del CCNL.
b. “Contratto Individuale di Lavoro ” o “Contratto Individuale ” o“ Lettera o
Contratto di assunzione” :
È il contratto che disciplina il rapporto di lavoro individuale, tra
Lavoratore e Datore di lavoro. Nella Lettera d’assunzione devono essere
contenute tutte le informazioni previste dal presente CCNL e dalla
normativa vigente, oltre ogni altra previsione rientrante nell’autonomia
privata negoziale concordata tra le Parti, sia di natura normativa che
economica, purché essa non contraddica condizioni inderogabili legali,
non sia complessivamente peggiorativa rispetto alle previsioni del CCNL
o di altri Contratti Collettivi applicabili in Azienda e sia determinata o
determinabile.
In alcuni casi, è richiesta la forma scritta quale requisito essenziale ( per
esempio in presenza del Patto di Prova ); in altri, la forma scritta è
richiesta solo ai fini della prova.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Nella Lettera d’assunzione dovrà essere precisato anche il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro, che regolerà il rapporto in questione per
tutto quanto non espressamente previsto a livello individuale tra le Parti,
o nel caso di più favorevole condizione collettiva.
c. “Impegno”o“Impegnativa d’assunzione”:
Prima dell’assunzione e della sottoscrizione del Contratto Individuale, le
Parti ( Datore di lavoro e Lavoratore ) potranno sottoscrivere un
reciproco impegno alla futura instaurazione del rapporto di lavoro alle
condizioni che, seppur in modo sintetico, dovranno essere ivi
richiamate. Per essere vincolante, esso dovrà quindi essere sottoscritto
dalle Parti interessate (c.d. Contraenti) e prevedere i seguenti elementi:
• identità delle Parti (Datore e Lavoratore);
• data prevista di assunzione ( a tempo o a condizione ) e tipologia
contrattuale;
• mansione, livello d’inquadramento e retribuzione concordati;
• orario di lavoro (se Tempo Parziale o Tempo Pieno);
• CCNL che sarà applicato al rapporto di lavoro;
• termine di decadenza dell’Impegno d’assunzione.
Il mancato ingiustificato adempimento all’Impegno, determinerà alla
Parte lesa il diritto al risarcimento del danno, così come previsto dalla
normativa in materia.
d. Forma del Contratto o del negozio giuridico “Ad Substantiam” o
“Essenziale”:
Si ha quando è richiesta la forma scritta quale elemento essenziale e la
cui assenza determina nullità delle condizioni derogatorie di altre legali
e/o contrattuali.
e. Forma del Contratto o del negozio giuridico “Ad Probationem” o “ai fini
della prova”:
Si ha quando la forma non è di tipo essenziale, avendo essa solo lo
scopo di provare un fatto e potendo essere sostituita anche da altri
elementi di prova, testimoniali o documentali.
E) Sulla Classificazione del Personale
a. “Responsabile”:
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Figura che, al proprio livello di competenza e con le mansioni che gli
sono proprie, gestisce e coordina un gruppo di Sottoposti Responsabili
e/o Lavoratori. Coincide con le figure specifiche di Responsabile di
Direzione, Capo Area, Capo Ufficio, Capo Reparto, Capo Squadra.
Risponde al suo superiore gerarchico, mentre il grado d’autonomia e
responsabilità dipende dal livello professionale acquisito.
b. “Settore/Servizio/Area”:
Struttura amministrativa, commerciale, tecnica, informatica o produttiva,
complessa e omogenea, anche composta da più uffici/reparti.
c. “Ufficio”:
Struttura amministrativa semplice a contenuto professionale d’area
coerente.
d. “Reparto”:
Struttura operativa complessa, composta da più Operatori specialistici
con unico coordinamento.
e. “Capo Ufficio/Reparto”:
Quando un Lavoratore, per le proprie autonomie, responsabilità e
competenze, gestisce e coordina un gruppo di lavoratori di livello
inferiore, appartenenti al medesimo ufficio/reparto, con responsabilità
della loro formazione, organizzazione e lavoro.
f. “Gruppo”:
Insieme di lavoratori aventi competenze omogenee ma professionalità
eterogenee, normalmente distribuite su più livelli ( ad esempio, gruppo
manutentori elettrici: 2 apprendisti elettricisti e 3 operai qualificati
elettricisti).
g. “Squadra”:
Un gruppo di competenze eterogenee ma di professionalità omogenee,
comprendente fino a 5 (cinque) lavoratori ( esempio: 1 Lavoratore
Qualificato Montatore, 1 Lavoratore Qualificato Elettricista e 1
Lavoratore Qualificato Collaudatore).
h. “Capo Squadra”:
Quando il Responsabile, per le proprie autonomie e competenze,
coordina un Gruppo o una Squadra di lavoratori, che concorrono
all’esecuzione di un determinato lavoro (Manutenzioni ecc).
i. “Professionalità Omogenee”:
S’intendono Profili e/o Esemplificazioni della medesima Declaratoria
(Livello), ma con mansioni diverse tra loro integrabili e/o fungibili.
j. “Lavoratore d’Ordine”:
E’ il Lavoratore addetto alle mansioni previste ai Livelli D2 e D1.
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k. “Lavoratore Qualificato”:
E’ il Lavoratore addetto alle mansioni previste al Livello C2.
l. “Lavoratore Specializzato o di Concetto”:
E’ il Lavoratore addetto alle mansioni previste al Livello C1.
F) Sull’Orario di lavoro
a. “Tempo Pieno”:
È il normale orario di lavoro, stabilito in 40 ore ordinarie settimanali .
Per gli Addetti ai Servizi che lavorano in turni periodici nelle turnistiche
“6+1+1”, il normale orario medio di lavoro settimanale è stabilito in 42
ore ordinarie. In caso di cambio turno, il normale orario di lavoro di 40
ore settimanali potrà variare con una composizione plurisettimanale o
plurimensile dell’orario ordinario di lavoro, sempre nel rispetto dei limiti
contrattuali e legali.
b. “Tempo Parziale”:
È l’orario di lavoro, fissato dal Contratto Individuale, in misura inferiore
rispetto al Tempo Pieno. L’articolazione del Tempo Parziale potrà
essere: “ orizzontale”, “ verticale” o “ mista”, come previsto d al presente
CCNL.
c. “Indice di Prestazione” o “IP”:
Nell’orario di lavoro a Tempo Parziale è determinato dal rapporto tra
l’orario di lavoro praticato dal Lavoratore e quello contrattualmente
previsto per il Tempo Pieno. Per esempio, per un Lavoratore assunto
con orario di lavoro a Tempo Parziale di 30 ore settimanali, l’Indice
sarà: 30 : 40 = 0,75 (Indice di Prestazione).
d. “Orario di lavoro”:
È il tempo nel quale il Lavoratore si pone a disposizione del Datore per
l’esecuzione dell’opera richiesta secondo le sue direttive, contro la
retribuzione ordinaria pattuita. Può essere distribuito nell’arco del giorno
o della settimana, secondo i turni comunicati. Può svolgersi a “ tempo
pieno” o a “ tempoparziale”. Può essere distribuito uniformemente nei
vari giorni/settimane lavorative, oppure in modo differenziato, purché il
tempo medio risultante rispetti i limiti contrattuali e legali del lavoro
ordinario.
e. “Orario di lavoro settimanale”:
Nel Tempo pieno, è di 40 (quaranta) ore ordinarie normalmente
distribuite su 5 (cinque) o 6 (sei) giorni alla settimana. Per gli Addetti ai
Servizi con turni di lavoro 6+1+1 a copertura “H24”, al fine di garantire
la rotazione tra i diversi turni, l’orario di lavoro settimanale sarà
distribuito in modo “plurisettimanale” su cicli di 8 (otto) giorni. Nel
tempo parziale orizzontale, l’orario di lavoro settimanale è dato dal
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
41
prodotto tra l’Indice di Prestazione e l’orario settimanale pieno (40). Per
i lavoratori discontinui, l’orario di lavoro ordinario settimanale potrà
essere compreso tra 40 e 45 ore.
f. “Orario di lavoro (giornaliero o settimanale) normale”:
È la preventiva definizione dei termini iniziali e finali dell’orario/i di
lavoro (giornaliero o settimanale) che, nel periodo considerato,
compongono il tempo di Lavoro Ordinario previsto per il Tempo Pieno.
g. “Lavoro ordinario spezzato”:
È la prestazione ordinaria lavorativa suddivisa in due parti giornaliere,
con un intervallo* intermedio superiore a 2 ore ( *intervallo definibile
con Accordo di Secondo livello).
h. “Lavoro Supplementare”:
Nel contratto a Tempo Parziale, è il lavoro prestato oltre l’orario di
lavoro normale pattuito con il Lavoratore (orizzontale, verticale o misto),
entro i limiti previsti e l’orario contrattuale previsto per il tempo pieno,
superati i quali assume la qualifica di “ lavoro straordinario”. Nel Tempo
Pieno, è il lavoro richiesto, autorizzato e svolto per recupero di ritardi,
fermate del lavoro imposte da cause di forza maggiore, oltre l’orario
giornaliero contrattualmente predeterminato, ma entro i limiti mensili di
lavoro effettivo previsti dall’orario contrattuale.
i. “Consolidamento dell’orario di lavoro”:
Ogniqualvolta nel Tempo Parziale il ricorso alle Clausole Flessibili o al
Lavoro Supplementare siano permanenti e di durata superiore a 6 (sei)
mesi di calendario, salvo che le Parti aziendali abbiano già definito per
iscritto un diverso termine certo, a tempo o a condizione, per il ritorno
all’Indice di prestazione iniziale, si opera il Consolidamento dell’orario
di lavoro che, a tutti gli effetti, modifica l’Indice di Prestazione del
Lavoratore acquisendo nel suo orario di lavoro settimanale anche la
quota di lavoro ( da Clausole Flessibili o Lavoro Supplementare )
consolidato. In caso di consolidamento ( positivo o negativo ), le
competenze differite del Lavoratore saranno riconosciute pro-quota, cioè
proporzionate al tempo dei rispettivi Indici di prestazione. Il
consolidamento opera fino a concorrenza dell’Indice di Prestazione
uguale a 1 (uno). Restano salve diverse pattuizioni tra Datore di lavoro e
Lavoratore, purché concluse mediante Accordo assistito, e diverse
condizioni, se più favorevoli al Lavoratore.
j. “Lavoro Straordinario”:
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È il lavoro prestato al di fuori dei termini iniziali e finali dell’Orario di
lavoro giornaliero e/o settimanale normale, così come previsto per la
prestazione a Tempo Pieno.
k. “Lavoro prolungato”:
È la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario
con riposo compensativo, di lavoro supplementare o d’intensificazione
con accredito nella Banca delle Ore ) richiesta quale anticipazione o
prolungamento del normale orario di lavoro e in eccedenza ad esso.
l. “Lavoro extra ordinario spezzato”:
È la prestazione lavorativa: di flessibilità, di straordinario, di straordinario
con riposo compensativo , di lavoro supplementare o d’intensificazione
con accredito nella Banca delle Ore , richiesta per un tempo superiore a
30 (trenta) minuti in modo non adiacente al normale orario ordinario di
lavoro. Normalmente, il lavoro extra ordinario spezzato comporta il
rimborso delle spese di viaggio preventivamente concordate ed
effettivamente sostenute e documentate dal Lavoratore per il rientro al
lavoro e all’abitazione e deve avere una durata di almeno un’ora.
Comunque, in ogni caso, la retribuzione minima del lavoro extra
ordinario spezzato deve essere di un’ora, con le relative maggiorazioni,
oltre il rimborso delle spese.
m.“Lavoro notturno”:
È il lavoro prestato nell’arco temporale dalle ore 24:00 alle ore 6:00 ,
mediante lavoro ordinario a turni, straordinario o intensificazioni con
accredito nella Banca delle Ore.
n.“Turni Avvicendati”:
È il sistema di distribuzione dell’orario di lavoro articolato su più turni
giornalieri, fissi o periodici. Essi potranno essere così distribuiti:
- su “semi -turni”, nel qual caso il lavoro si svolgerà, per esempio,
alternativamente, dalle 6:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 22:00 o con
altro simile profilo di orario;
- su tre turni con “turno continuo giornaliero” nelle 24 ore,
normalmente dalle 6:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 22:00 o dalle
22:00 alle 6:00, con inizio dalle 06:00 del lunedì e termine alle 06:00
del sabato;
- su turni “H24”, i nastri orari prevedono la continuazione del lavoro
senza soluzione di continuità. I riposi settimanali e i festivi saranno
calendarizzati dalla turnistica, con distribuzione variabile all’interno
dell’intera settimana.
La Contrattazione di Secondo livello potrà introdurre, modificare o
disciplinare i profili d’orario e i turni di lavoro praticati, nel rispetto delle
previsioni legali.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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G) Sulla Malattia e Infortunio
a. “Periodo di Carenza”:
Sono i primi 3 (tre) giorni solari di malattia e/o infortunio non
professionale o seguenti al giorno dell’infortunio professionale, nei quali
l’INPS/INAIL non erogano al Lavoratore alcun trattamento indennitario.
Infatti, le Indennità riconosciute dall’INPS o dall’INAIL decorrono solo
dal 4° (quarto) giorno di malattia o infortunio, in quest’ultimo caso,
sempre con esclusione dal computo del giorno dell’infortunio.
b. “Periodo di Comporto”:
È il periodo di conservazione del posto di lavoro del Lavoratore assente
per malattia o infortunio.
Il periodo di comporto può essere “secco”, quando considera un solo
evento morboso, oppure “frazionato” o “per sommatoria”, quando
considera più eventi morbosi in un dato arco temporale. Nel presente
CCNL, il periodo di comporto è frazionato e per sommatoria. Entro tale
periodo complessivo, l’Impresa non potrà licenziare il Lavoratore, salvo il
caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo (oggettivo o
soggettivo).
c. “Infortunio in Itinere”:
È quello intervenuto durante il normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione al luogo di lavoro o dal luogo di lavoro a quello di
consumazione dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa
aziendale (art. 12, D.Lgs. 38/2000).
H) Sulla Modifiche (collettive o individuali) dell’Orario di lavoro:
a. “Intensificazioni”:
Tempo aggiuntivo del normale orario di lavoro richiesto a titolo di
flessibilità. L’Intensificazione, richiesta nel rispetto dei limiti e condizioni
contrattuali, è obbligatoria e l’eventuale impossibilità va documentata come
per il lavoro ordinario rientrante nel normale orario di lavoro. Le ore di
Intensificazione effettivamente lavorate daranno diritto alla liquidazione, con
la retribuzione mensile corrente, delle maggiorazioni previste e saranno
poste a credito del Lavoratore nella “Banca delle Ore”.
b. “Rarefazioni”:
Sono parte dell’Orario ordinario di lavoro, retribuito ma non lavorato,
previsto nei casi di minore lavoro che segua o preceda un periodo
d’Intensificazione. La retribuzione riconosciuta sarà quella ordinaria. Le ore
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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di Rarefazione (Retribuite ma non lavorate ) saranno computate a debito del
Lavoratore nella “Banca delle Ore”.
TITOLO VII
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA
Art. 12- Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970)
Per la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, le Parti fanno espresso
rinvio alla Legge n. 300/1970 e s.m.i., di seguito anche solo detta “ Statuto dei
Lavoratori”.
Art. 13 - Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori
La Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori spetta di diritto esclusivamente ai
Sindacati che hanno sottoscritto il CCNL applicato e alle Organizzazioni
Sindacali che, congiuntamente ai Sindacati che precedono, hanno sottoscritto
nelle Aziende l’Accordo Aziendale di Secondo livello vigente.
Nel prosieguo del presente CCNL, quando vi sia la dicitura “ Organizzazioni
Sindacali”, “ Sindacati” o “OO.SS.”che hanno sottoscritto (o firmatari) il
presente CCNL ”, deve intendersi compresa anche l’estensione alle
Organizzazioni Sindacali di cui al primo comma del presente articolo.
I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo
le proprie competenze e prerogative. La RSA o la RST svolgono le attività
negoziali per le materie d’interesse dei Lavoratori dipendenti d ell’Azienda,
secondo i modi definiti nel presente Contratto, nonché in attuazione delle scelte
generali delle Federazioni firmatarie.
Art. 14 - RSA: Rappresentanza Sindacale Aziendale- Estensione Contrattuale
Per la frequente presenza nell’ambito di applicazione del presente CCNL di
Aziende con un numero ridotto di Lavoratori, le Parti concordano che sia
contrattualmente costituibile , ad iniziativa delle Organizzazioni Sindacali
firmatarie il presente CCNL, una Rappresentanza Sindacale già nelle Aziende
con almeno 7 (sette) Lavoratori , per la quale trova applicazione la relativa
disciplina prevista dallo Statuto dei Lavoratori e dal relativo Accordo
Interfederale.
Alla RSA competono le seguenti materie:
a) diritti di informazione;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all’Apprendistato;
c) l’ordinaria titolarità della Contrattazione Aziendale o di Secondo livello;
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d) di prossimità, in caso di crisi dell’Azienda o d’attivazione degli
ammortizzatori sociali;
e) di eventuali Accordi Aziendali di CCNL;
f) degli Accordi sui Controlli a Distanza;
g) degli altri ambiti deman dati alla Contrattazione di Secondo Livello, così
come previsto all’art. 28.
Art. 15 - RST: Rappresentanza Sindacale Territoriale
Nelle Aziende non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 19 della Legge
n. 300/1970 e del precedente articolo 14, cioè che hanno meno di 7 (sette)
dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della Contrattazione di
Secondo livello, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale , in sigla
“RST”, nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie il
presente CCNL. Alla RST competono , nelle aziende rappresentate, le seguenti
materie:
a) i diritti d’informazione;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all’Apprendistato;
c) la segnalazione al R .S.P.P. o R .L.S.T. di eventuali problemi riportati dai
Lavoratori in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
d) l’analisi territoriale delle dinamiche occupazionali;
e) la titolarità della Contrattazione:
di Secondo livello;
di prossimità , in caso di crisi dell’Azienda o d’ attivazione degli
ammortizzatori sociali;
di Allineamento Contrattuale in caso di passaggio di CCNL;
sui controlli a distanza;
su a ltri ambiti demandati al Secondo livello, così come previsto dall’art.
28.
Le Parti Nazionali, di riferimento di quelle locali e che siano sottoscrittrici degli
Accordi di Secondo Livello, hanno diritto di accesso all’Archivio Contratti ( di
Secondo Livello) e possono chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la
coerenza dell’Accordo Aziendale o Territoriale con i criteri generali del CCNL.
Il funzionamento della RST sarà garantito mediante un contributo annuo di €
36,00 per ciascun Dipendente di Azienda che applichi il presente CCNL. Tale
contributo sarà quale quota parte della riscossione del contributo “misto”
(Azienda e Lavoratore ), destinato alla “ Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C., così
come definito all’art. 229 del presente CCNL.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Detto contributo sarà versato all’Ente Bilaterale, che lo destinerà integralmente
alle RST costituite nel settore e nell’ambito territoriale di esazione, secondo i
modi e le procedure previste dallo Statuto dell’Ente e dal relativo Regolamento
approvato dall’Assemblea dell’En.Bi.C. e secondo i criteri adottati, per quanto di
competenza, da ciascuna Organizzazione Sindacale Territoriale sottoscrittrice del
presente CCNL. Nelle aree ove non si costituiscono RST, il contributo di
competenza sarà utilizzato per favorire, in quelle aree, la costituzione futura di
RST.
Art. 16 - Poteri della RSA/RST
Alla RSA/RST costituite nelle Aziende che applicano il presente CCNL,
competono i seguenti diritti:
1) di accesso ai locali aziendali, con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi,
fatto salvo un minor termine per i casi di emergenza o urgenza;
2) di affissione, secondo le previsioni del successivo art. 18;
3) di assemblea con i Lavoratori, secondo le previsioni dell’art. 17;
4) di discutere e sottoscrivere gli Accordi sindacali aziendali di Secondo livello;
5) di assistere od indirizzare i Lavoratori nella verifica della corretta
applicazione delle maggiorazioni e degli altri istituti previsti dal presente
CCNL.
Art. 17- Assemblea Sindacale
I Lavoratori delle Aziende con oltre 15 (quindici) Dipendenti hanno il diritto di
riunirsi, nell’unità o sede in cui prestano la loro opera, al di fuori o durante
l’orario di lavoro, nei limiti di 10 (dieci) ore annue retribuite.
Nelle Aziende fino a 15 (quindici) ma con almeno 7 (sette) Dipendenti , i
Lavoratori, nei casi di Contrattazione Aziendale di Secondo livello o di crisi
aziendale, hanno il diritto di riunirsi con la RSA/RST, nell’unità in cui prestano
la loro opera, fuori dall’orario di lavoro, nei limiti di 4 (quattro) ore annue
retribuite.
Nelle Aziende con meno di 7 (sette) Dipendenti, alle stesse condizioni che
precedono, i Lavoratori hanno diritto a 2 ore/anno di assemblea retribuita.
La data e l’ orario di svolgimento dell’assemblea sindacale, salvo che nel caso di
fatti gravissimi o che potrebbero compromettere il prosieguo dell’attività, saranno
comunicati con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. Il monte ore non
utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno, decadrà e non potrà essere
sostituito da indennità. Per quanto possibile, il diritto d’assemblea sindacale sarà
esercitato in orari compatibili alle esigenze di servizio conciliate con quelle dei
Lavoratori.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Art. 18 - Diritto d’affissione
La RSA, o la RST, ha diritto di affiggere su appositi spazi, che l’Azienda ha
l’obbligo di predisporre all’interno della sede di lavoro e in luoghi accessibili a
tutti i Lavoratori, comunicazioni, pubblicazioni o testi, purché esclusivamente
inerenti a materie d’interesse sindacale o del lavoro, ivi comprese le
comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dall’EnteBilaterale En.Bi.C. o le
notizie sui Patronati di riferimento delle Parti stipulanti il presente CCNL.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente
inoltrate, per conoscenza, alla Direzione Aziendale.
Art. 19 - Cariche sindacali
Come previsto dall’art. 30 dello Statuto dei Lavoratori, i dipendenti che siano
componenti degli Organi Direttivi Provinciali o Nazionali delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie il presente CCNL, hanno diritto d’usufruire, pro -quota in
funzione dei rispettivi iscritti, di permessi retribuiti per la partecipazione alle
riunioni degli Organi S indacali ai quali appartengono, nella misura massima
complessiva di un’ora/anno per ciascun dipendente in forza.
Tali permessi dovranno essere richiesti dall’Organizzazione Sindacale
Provinciale che ne abbia titolo, con il preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni
lavorativi.
Art. 20 - Dirigenti di RSA
La qualifica di Dirigente di RSA spetta a quei Lavoratori nominati dal Sindacato
rappresentato quali Responsabili della conduzione delle proprie Rappresentanze
Sindacali Aziendali.
Per la loro disciplina, si rinvia all’Accordo di Categoria in Allegato 1).
Art. 21 - Trattenuta sindacale
L’Azienda provvederà a trattenere dalla retribuzione del Lavoratore i contributi
sindacali previsti dalla delega trasmessa dal Sindacato firmatario il presente
CCNL o dalle Organizzazioni Sindacali che, congiuntamente ai Sindacati
sottoscrittori del CCNL, hanno stipulato un vigente Accordo Collettivo
Aziendale di Secondo livello. Il Dipendente interessato dovrà presentare formale
richiesta, conformemente all’Accordo di Categoria in Allegato 1).
Art. 22 - Inscindibilità del presente CCNL
Le Parti riconoscono che la funzione ora attribuita alla Contrattazione Collettiva
non è d’esclusiva natura retributiva, ma si configura come un complesso ed
ordinato apparato negoziale che comporta la condivisione d’obiettivi, strategie e
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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comportamenti che, anche in questo CCNL, sono mirati specialmente alla
salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti e a favorire le nuove assunzioni.
Pertanto, in coerenza con lo spirito di cui alla Premessa, le Parti concordano di
assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento finalizzato ad estendere
ad ogni livello la rappresentanza delle Parti firmatarie, in modo da permettere
l’adattamento del presente CCNL alle situazioni concretamente presenti nelle
singole realtà lavorative. Per qualsiasi utilizzo ufficiale del presente CCNL, avrà
valore esclusivamente l’ edizione a stampa predisposta a cura delle Parti
stipulanti, integrata dalle successive Interpretazioni della Commissione Bilaterale,
o quella editata nel sito dell’Ente Bilaterale Confederale (En.Bi.C.: www.enbic.it).
Art. 23 - Diritti sindacali e d’associazione: sintesi e rinvio
Per agevolare le Parti interessate, si riporta la Tabella di sintesi dei diritti e dei
permessi per attività sindacale. Per quanto non previsto nel presente CCNL, si
rinvia all’Accordo di Categoria in Allegato 1) e alle norme di Legge applicabili.
Tab. 1): Sintesi dei diritti e dei permessi per attività sindacale
RST: Assemblea Sindacale retribuita nelle Aziende fino a 6 Lavoratori
Destinatar
i: Tutti i Dipendenti.
Misura
del diritto:
2 ore annue di assemblea retribuita da utilizzare normalmente fuori dall’orario di
lavoro per la Contrattazione di Secondo livello o situazioni di crisi dell’Azienda.
Le ore di assemblea, ancorché eccedenti l’orario ordinario di lavoro, saranno
retribuite come ore ordinarie.
Condizio
ni:
L’oggetto deve riguardare aspetti del lavoro aziendale d’interesse dei lavoratori. Va
richiesta dalla RST con preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
RST: Assemblea Sindacale retribuita nelle Aziende da 7 a 15Lavoratori
Destinatar
i: Tutti i Dipendenti.
Misura del
diritto:
4 ore annue di assemblea retribuita da utilizzare normalmente fuori dall’orario di
lavoro per la Contrattazione di Secondo livello o situazioni di crisi dell’Azienda. Le
ore di assemblea, ancorché eccedenti l’orario ordinario di lavoro, saranno retribuite
come ore ordinarie.
Condizio
ni:
L’oggetto deve riguardare aspetti del lavoro aziendale d’interesse dei lavoratori. Va
richiesta dalla RST con preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
RSA: Assemblea Sindacale retribuita nelle Aziende con oltre 15 Lavoratori
Destinatari: Tutti i Dipendenti.
Misura
del diritto:
10 ore annue di assemblea retribuita da effettuarsi collettivamente durante o fuori
l’orario di lavoro. Le ore di assemblea, ancorché eccedenti l’orario ordinario di
lavoro, saranno retribuite come ore ordinarie.
Condizio
ni:
L’oggetto deve riguardare aspetti del lavoro aziendale d’interesse dei lavoratori.
Va richiesta dalla RSAcon preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
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Permessi per Cariche sindacali
Destinatari: Dipendenti componenti gli Organi direttivi, provinciali o nazionali, delle OO.SS.
firmatarie il presente CCNL.
Misura
del diritto:
Un’ora di permesso retribuito all’anno, per ciascun dipendente in forza, da utilizzare
pro-quota da ciascuna RSA. Diritto di aspettativa non retribuita per la durata del
mandato.
Condizio
ni:
I permessi devono essere richiesti dall’Organizzazione Sindacale interessata, con il
preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. L’aspettativa va richiesta con
preavviso di almeno 30 giorni lavorativi.
Norma
Comune
Le ore non usufruite al 31/12 di ogni anno decadono, senza diritto del Lavoratore ad
ottenere alcuna indennità sostitutiva o di riportare “a nuovo” il saldo del monte ore
non utilizzato.
TITOLO VIII
LIVELLI DI CONTRATTAZIONE E INCONTRI
Premessa
Nel tempo triennale di validità del presente CCNL, a livello nazionale e locale, molte
condizioni operative possono radicalmente mutare. Nuove tecnologie, la fluidità e
volatilità dei mercati, il continuo affacciarsi di competitori stranieri che spesso hanno
ridotti costi del lavoro; le aperture di aziende straniere che tendono a rivolgersi per tutte
le forniture al loro mercato interno ed altre varie condizioni quali, per esempio,
delocalizzazioni settoriali, possono cambiare, “dall’esterno” e in tempi più ristretti della
validità del CCNL, i parametri di redditività delle imprese. Per tali ragioni, le Parti
concordano nel definire “cedevole” la disciplina Contrattuale Nazionale a favore della
Contrattazione Aziendale di Secondo livello, in quanto “Contrattazione speciale” e unica
idonea a ricercare tutte le possibili soluzioni ai problemi locali, auspicandone, per questo,
un’ampia diffusione.
Art. 24 - Livelli di Contrattazione Collettiva
Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza agli obiettivi di
creare nuova occupazione, per favorire la crescita fondata sull’aumento
dell’efficienza e, per quanto compatibile, per ottenere l’incremento delle
retribuzioni. La Contrattazione si svolge su due livelli:
a) Primo Livello : Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, anche
solo detto “CCNL”, con le sue Premesse e Accordi Nazionali allegati;
b) Secondo Livello: Contratto Integrativo Aziendale, anche solo detto Contratto
Collettivo di Secondo Livello o Contratto Aziendale di Secondo Livello o
Contratto di Secondo Livello.
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50
Art. 25 - Contrattazione Collettiva Nazionale di Primo livello
La Contrattazione C ollettiva N azionale riconosce all’Azienda il diritto
d’impostare la propria attività sulla certezza degli oneri derivanti dal lavoro. Le
Parti concordano che il CCNL, in condizioni di normalità, ha anche la funzione
di garantire a tutti i Dipendenti del settore contrattuale, ovunque impiegati nel
territorio nazionale, la certezza dei minimi trattamenti economici regionali e dei
trattamenti normativi nazionali.
Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni sindacali a
livello nazionale, territoriale o aziendale.
Art. 26 - Contrattazione Collettiva di Secondo livello
Per quanto riportato nella premessa del presente articolo, le Parti, al fine di
favorire al massimo l’auspicato sviluppo della Contrattazione Collettiva di
Secondo Livello in tutti gli ambiti ove essa sia possibile, prevedono strumenti
contrattuali integrativi collettivi ( Indennità di Mancata Contrattazione ) nelle
Aziende in cui tale Contrattazione non dovesse realizzarsi.
La previsione C ollettiva di primo livello ha , comunque, carattere sussidiario
rispetto alla Contrattazione Collettiva di Secondo Livello e, pertanto, nelle
materie delegate (cfr. successivo articolo), essa sarà sostituita da quest’ultima nelle
singole disposizioni definite.
Inoltre le Parti, riconoscendo la fondamentale importanza della gestione locale di
alcuni aspetti contrattuali, concordano sulla possibilità che la Contrattazione di
Secondo livello (di prossimità), in casi e situazioni particolari quali la salvaguardia
dei posti lavoro o in situazioni di obiettiva e provata difficoltà territoriale o
aziendale, possa temporaneamente portare anche a risultati economici inferiori a
quelli della Contrattazione C ollettiva sostituita. In tali casi, però, gli obiettivi e i
sacrifici richiesti dovranno essere:
1) dichiarati formalmente;
2) programmati in tempi definiti;
3) essere soggetti a verifica periodica.
Per essere valida tale Contrattazione “di prossimità” dovrà essere:
• stipulata con le prerogative ed i criteri previsti dalla normativa di
riferimento (art. 8 della L. 148/2011), anche in relazione alla
legittimazione alla sottoscrizione;
• comunicata e consegnata in copia a tutti i lavoratori con nota scritta e
sottoscrizione per avvenuta consegna.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Inoltre, le pattuizioni di cui al Contratto di prossimità, saranno valide ed efficaci a
decorrere dal 15° giorno successivo all’avvenuta consegna della copia ai
lavoratori.
Infatti, e ntro tale data, e quindi entro 15 giorni dalla ricezione della copia, è
facoltà dei lavoratori fare richiesta di sottoposizione a R eferendum aziendale
dell’accordo sottoscritto, nella misura di almeno un terzo dei lavoratori
interessati, con un minimo di due nelle aziende fino a sette dipendenti. La
richiesta potrà essere effettuata in maniera sia congiunta che disgiunta dai singoli
lavoratori.
La comunicazione di consegna dell’accordo deve quindi espressamente indicare
la facoltà per i lavoratori della richiesta di R eferendum ed il termine di scadenza
dell’esercizio del diritto, nonché il numero minimo necessario di richieste per
l’indizione dello stesso.
La richiesta dei lavoratori deve necessariamente avvenire in forma scritta.
Pertanto, a llo scadere del 15° giorno, senza che sia intervenuta richiesta di
Referendum, il Contratto derogatorio si intenderà definitivamente accettato dal
lavoratore senza possibilità di contestazione alcuna.
Art. 27 - Durata e Condizioni della Contrattazione di Secondo Livello
La Contrattazione di Secondo livello sarà preferibilmente svolta in sede aziendale
e avrà una durata normale di 3 (tre) anni, salvo periodi inferiori espressamente
previsti dall’Accordo. Essa, quando conforme alle previsioni del presente CCNL,
per le parti ivi definite, prevarrà sia sull’eventuale Contrattazione Territoriale che
sulle norme contrattuali afferenti. La Contrattazione di Secondo livello potrà
riguardare solo le materie e gli istituti contrattuali espressamente indicati nel
presente articolo o gli specifici istituti indicati dal CCNL come derogabili.
La parte economica aggiuntiva, oltre che alla previsione di specifiche indennità
correlate a particolare gravosità della mansione, potrà definire solamente
l’introduzione di Premi di Risultato integralmente correlati ad elementi dall’esito
incerto (es. redditività, produttività, qualità, ecc.), anche in concorso tra loro, o
indennità strettamente giustificate da particolari onerosità per tempi, modi o
condizioni richiesti alla prestazione lavorativa, normalmente, solo in alcuni
ambiti aziendali. Tali Premi dovranno conciliarsi con le compatibilità aziendali in
funzione:
degli aumenti retributivi previsti dai rinnovi del CCNL;
delle eventuali retribuzioni eventualmente già previste dalla Contrattazione
regionale o provinciale di Secondo livello.
Le Parti espressamente prevedono che, qualora la Contrattazione di Secondo
livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile
a titolo di “ Indennità Mensile di Mancata Contrattazione ”, che cesserà solo in
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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caso di Accordo di Secondo livello, e sempreché i benefici del Contratto di
Secondo livello siano parificati all’indennità.
Art. 28 - Ambiti della Contrattazione di Secondo Livello
La Contrattazione di Secondo livello, potrà disciplinare pattiziamente le seguenti
materie.
1) Sul Patto di Prova:
a) durata del periodo di prova, ma entro i limiti legali consentiti.
2) Sull’Orario di lavoro:
a) riorganizzazione dell’orario di lavoro ordinario o ricorso al “lavoro agile”
o a profili particolari d’orario, la loro distribuzione nell’arco della
giornata, settimana, mese e anno;
b) deroghe sulla durata del lavoro giornaliero, settimanale, mensile e/o
annuale, eccezionalmente, sul riposo giornaliero e sul riposo settimanale;
c) definizione dei limiti massimi dell’orario di lavoro settimanale per i
Lavoratori discontinui;
d) modi di godimento dei riposi, pause intermedie o intervalli per la
consumazione dei pasti;
e) turni delle ferie;
f) disciplina del lavoro a turni, anche quando a ciclo continuo, c.d. “H24”;
g) ampliamento della Banca delle Ore e d individuazione delle rarefazioni
collettive;
h) casi di superamento dei limiti previsti per il lavoro straordinario e
supplementare, con individuazione di riposi compensativi;
i) adozione di particolari regimi di flessibilità aziendale;
j) adeguamento del le maggiorazioni orarie nel lavoro supplementare,
straordinario e in caso di attivazione della Banca delle Ore;
k) individuazione di particolari forme di mobilità, flessibilità od
organizzazione del lavoro applicabili in azienda quale risposta ai
problemi organizzativi e/o di mercato.
3) Sulle mansioni:
a) eventuali cambi delle mansioni assegnate ai Lavoratori per modifica degli
assetti organizzativi;
b) attivazione dei percorsi formativi ai fini della Mobilità Verticale;
c) eventuali cambi delle mansioni assegnate ai Lavoratori per modifica degli
assetti organizzativi.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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4) Sul trattamento economico, assistenziale e di Welfare:
a) istituzione o disciplina particolare degli eventuali Premi di produttività o
presenza, dell’Indennità di trasporto, dell’Indennità di mensa o dei
buoni pasto;
b) previsione di eventuali Ristorni in caso di Soci Lavoratori e loro
regolamentazione;
c) ampliamento delle prestazioni di WelfareContrattuale;
d) previsione di specifiche destinazioni del Welfare Aziendale e della
destinazione di parte dei Premi di risultato alla Previdenza
complementare;
e) sui Premi di Risultato;
f) sull’istituzione e criteri di partecipazione agli utili;
g) casi collettivi di istituzione e disciplina delle retribuzioni variabili per gli
Operatori di Vendita;
h) previsione di contabilizzazione mensile dei ratei di tredicesima;
i) casi di ammissibilità del pagamento della tredicesima in ratei mensili;
j) lavoro e retribuzione a cottimo;
k) in materia di T.F.R., le condizioni di miglior favore ex comma 11, art.
2120 c.c., nel rispetto dei criteri previdenziali e legali vigenti;
l) sulla Previdenza Complentare.
5) Sulle forme di coresponsabilità e cogestione:
a) individuazione delle aree ed attività nelle quali attivare forme di più intensa
partecipazione dei lavoratori al fine di approdare a forme di cogestione
concordata ed integrata e coresponsabile dell’Impresa.
6) Sul cambiamento della sede di lavoro:
a) disciplina dei trattamenti aziendali nei casi particolari di trasferimento,
trasferta, distacco o comando.
7) Sulle tipologie contrattuali:
a) Tempo Parziale: modi aziendali d’applicazione delle Clausole Elastiche
e di distribuzione dell’orario di lavoro;
b) Lavoro Determinato : individuazione delle attività stagionali ex art. 21
D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.; definizione delle causali e dei casi di
“intensificazione” per il ricorso al tempo determinato; eventuali
trattamenti aziendali correlati alla tipologia aziendale del lavoro
determinato; il limite numerico dei contratti a tempo determinato; la
riduzione dei periodi d’interruzione tra contratti a termine; la
monetizzazione mensile delle retribuzioni differite;
c) Lavoro Somministrato : definizione, in particolari situazioni, che si
prevedono temporanee o incerte, delle possibilità di superamento dei
limiti numerici;
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d) Apprendistato: formazione aziendale nell'Apprendistato; eventuale
estensione agli Apprendisti di Premi e/o Indennità;
e) Telelavoro: l’esercizio della reversibilità nel Telelavoro; disciplina
dell’uso di apparecchiature, strumenti e programmi informatici del
Telelavoratore; azioni positive di coinvolgimento del Telelavoratore;
suddivisione dei carichi di lavoro e individuazione dell’eventuale
strumentazione di controllo; individuazione delle fasce di reperibilità;
individuazione, in contradditorio, delle fattispecie disciplinarmente
rilevanti e delle sanzioni previste;
f) Lavoro Agile: le condizioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
nel Lavoro Agile; l'orario di lavoro del Lavoratore Agile ed i relativi
riposi; le condizioni ed i termini per l'applicazione del Lavoro Agile ai
Quadri e Impiegati aziendali che abbiano funzioni commerciali, di
collegamento, tutela immagine, studio, ricerca, organizzazione dei servizi
ecc.; gli strumenti di lavoro utilizzati in modalità agile; eventuali
indennità e/o premi correlati ai particolari modi di svolgimento agile
dell'attività lavorativa; eventuali riconoscimenti, addebiti e ripartizioni
delle spese per gli strumenti utilizzati nel Lavoro agile, in caso di
anticipato immotivato recesso da parte del Lavoratore;
g) Lavoro Intermittente: definizione di particolari casi di ricorso al lavoro
intermittente.
8) Sui controlli a distanza:
a) accordi sull’introduzione di impianti audiovisivi e nuove tecnologie.
9) Sull’appalto:
a) condizioni particolari nei cambi d’appalto;
b) negli appalti pubblici, ricerca di soluzioni temporanee ad hoc da
riconoscere in sede aziendale per garantire l’equivalenza dei trattamenti.
In particolare con riferimento agli appalti pubblici o ai servizi affidati
mediante procedure ad evidenza pubblica, la C ontrattazione di secondo
livello potrà individuare specifiche soluzioni organizzative, economiche e
normative finalizzate a consentire alle imprese l’accesso e la
partecipazione alle gare nel rispetto del principio di equivalenza
complessiva dei trattamenti economici e normativi eventualmente
richiesto dalla stazione appaltante. A tal fine, gli Accordi aziendali
potranno prevedere, a titolo esemplificativo:
1. trattamenti economici integrativi, indennità o premi collegati alla
specifica commessa o all’appalto;
2. strumenti di welfare aziendale o prestazioni integrative;
3. assetti organizzativi e regimi di orario funzionali alla gestione
dell’appalto;
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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4. particolari modalità di articolazione della retribuzione complessiva e
delle componenti variabili;
5. ulteriori condizioni aziendali che consentano di garantire, anche in
termini complessivi, l’equivalenza dei trattamenti richiesta nei bandi
di gara.
Tali previsioni potranno essere definite esclusivamente con riferimento
alla specifica commessa o appalto, e per la durata dello stesso, nel
rispetto della disciplina inderogabile di legge e dei minimi previsti dal
presente CCNL, che rimarrà quello applicato ai lavoratori, con le regole
integrate dall’accordo aziendale.
10) Sullo stato di crisi aziendale:
a) eventuali deroghe in pe ius rispetto ai diritti contrattuali ( per essere
operative, devono seguire la procedura suddetta in termini di
comunicazione e possibile richiesta del R eferendum aziendale). Sono
ammesse deroghe alle previsioni contrattuali in tema di retribuzione solo
nei casi di accertata crisi aziendale, quando tali accordi “di prossimità”
siano necessari alla salvaguardia dell’occupazione . Resta inteso che sono
incomprimibili: la“Paga Base Nazionale Conglobata Mensile”e gli
“Aumenti Periodici d’Anzianità”.
b) attivazione degli ammortizzatori sociali, compresa la stipulazione dei
Contratti di Solidarietà.
11) Integrazione e formazione : le Parti s’impegnano a sviluppare uno specifico
codice di comportamento che favorisca la formazione dei lavoratori e
l’integrazione dei lavoratori immigrati, con attenzione ai reciproci valori di
stabilità e correttezza del rapporto di lavoro.
12) Sugli incontri sindacali e informativi:
a) definizione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le Parti
stipulanti il presente CCNL e i loro Rappresentanti territoriali, per la
disamina e approvazione dei contratti previsti dalla disciplina nazionale e
leggi vigenti;
b) definizione ed attivazione degli incontri sindacali aziendali, dell’esercizio
dei diritti sindacali e di consultazione dei Lavoratori;
13) Sugli Enti Bilaterali:
a) attivazione di particolari percorsi formativi, anche e -learning, attagliati
alle caratteristiche dell’Azienda in materia di Apprendistato e iniziative di
formazione professionale.
14) Ogni altra condizione particolare rilevata in sede aziendale tra le Parti,
purché nel rispetto della disciplina inderogabile in materia di lavoro
subordinato ed in coerenza a quella prevista dal presente CCNL e dalla
normativa legale vigente.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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In caso di controversie inerenti alla Contrattazione di Secondo livello, le Parti
potranno attivare la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia,
Interpretazione e Conciliazione, istituita presso l’En.Bi.C.
TITOLO IX
DIRITTI D’INFORMAZIONE
Art. 29 - Diritti d’Informazione: Esame congiunto territoriale
A livello provinciale o aziendale, su richiesta di una delle Parti sottoscrittrici il
presente CCNL, le Associazioni territoriali Datoriali e dei Lavoratori,
s’incontreranno per il tramite delle rispettive Organizzazioni Sindacali firmatarie,
al fine di procedere ad un esame congiunto sulla stima delle condizioni operative
future e al fine di favorire il raggiungimento d’intese aziendali.
Art. 30 - Diritti di Informazione
A. Di comparto territoriale - Le Aziende che applicano il presente Contratto e
che occupano a tempo indeterminato più di:
a) 50 (cinquanta) Dipendenti, se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 150 (centocinquanta) Dipendenti, se operano in più province , ma
nell'ambito di una sola regione;
c) 300 (tre cento) Dipendenti, se operano nell'ambito nazionale in più
regioni;
di norma entro il primo semestre di ciascun anno , a domanda delle
Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL o della maggioranza
delle RSA interessate, anche con l’assistenza dell’Associazione territoriale
imprenditoriale cui l’Azienda aderisce, s’incontreranno, ai rispettivi livelli,
per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo settoriali.
Nell’occasione degli incontri, anche al di fuori delle scadenze previste, a
richiesta del Sindacato, le Aziende forniranno informazioni preventive alla
fase d’attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di
riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori
atipici, innovazione tecnologica, acquisizioni o incorporazioni che investano
gli assetti aziendali, sui nuovi insediamenti nel territorio e orientate al
raggiungimento d’intese . Nelle medesime occasioni, a richiesta, saranno
fornite informazioni sull’effettuazione del lavoro domenicale e festivo,
nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie
d’impiego ivi utilizzate.
Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di
responsabilità sociale delle Aziende quali, ad esempio, sui Codici di condotta
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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disciplinare interni, Certificazioni, asseverazioni, situazione infortunistica
aziendale e conflitti di lavoro.
B. Aziendali - Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al primo
comma del paragrafo A. del presente articolo, le Aziende forniranno alle
Organizzazioni Sindacali e/o alle RSA, informazioni, sempre orientate al
raggiungimento d’intese, preventive alla fase d’attuazione di programmi che
comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti,
ristrutturazione, utilizzo di lavoria tipici, innovazione tecnologica, acquisizioni
o incorporazioni che investano gli assetti aziendali e sui nuovi insediamenti
nel territorio. Inoltre, così come previsto dal D. Lgs. 25/2007, anche quelle
riguardanti:
a) l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività, nonché indicazioni
sulla situazione economica aziendale;
b) la situazione, la struttura e l’ andamento prevedibile dell’ occupazione,
nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di
contrasto della crisi;
c) le decisioni aziendali che siano suscettibili di comportare cambiamenti
dell’organizzazione aziendale e dei contratti di lavoro.
Inoltre, l ’Azienda, a richiesta delle proprie RSA o della RST, è tenuta a
informarle sul prevedibile andamento del ricorso al lavoro:
• a tempo determinato;
• a tempo parziale;
• intermittente;
• in somministrazione ( la durata e il numero dei contratti; la qualifica dei
lavoratori interessati);
• supplementare e/o straordinario e utilizzo della Banca delle ore;
ed anche:
• sugli indirizzi/obiettivi dei fabbisogni occupazionali, di quelli formativi e
in particolare sulla riqualificazione professionale;
• sulle problematiche aziendali connesse alla previdenza integrativa,
all’assistenza sanitaria integrativa e al Welfare.
Copia del Verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata per conoscenza anche
all’Organizzazione Nazionale di ciascuna parte interessata. Qualora Azienda e
RSA raggiungano un Accordo organizzativo, disciplinare e/o economico, lo
stesso, a seconda dei contenuti e delle richieste , potrà essere sottoposto a
Referendum tra i Lavoratori cui si riferisce.
Resta inteso che le informazioni aziendali trasmesse hanno natura riservata ed il
loro scopo principale è la ricerca condivisa di possibili soluzioni ai problemi
aziendali.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Art. 31 – Commissioni Paritetiche Settoriali Provinciali o Regionali
A tutela delle realtà lavorative di più ridotte dime nsioni, annualmente (di norma
entro il primo semestre), le Parti, a richiesta di una di esse, s’ incontreranno
anche con la presenza degli RST e dei RSD , al fine di effettuare un esame
congiunto del quadro sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche
strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi d’innovazione.
Saranno altresì presi in esame:
1) i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o
indirettamente, dalla riforma del settore, che abbiano riflessi sull’ esercizio
delle singole attività;
2) le conseguenze sul settore e sugli addetti dei soprad detti processi, sia sotto
l'aspetto organizzativo e dei fabbisogni di Personale che formativo e
professionale;
3) lo stato e la dinamica dell’occupazione, con particolare riguardo a quella
giovanile, nonché, per quanto definito dal presente Contratto in materia di
formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di
praticantato breve o “ stage” e di Apprendistato, dei contratti a tempo
determinato, del telelavoro, nonché di ogni altra forma cosiddetta “atipica”
del rapporto di lavoro.
Inoltre, nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti
stipulanti il presente Contratto, saranno affrontate e definite in appositi incontri
le materie relative a:
a) la costituzione, a livello nazionale, di funzionali strumenti bilaterali di settore;
b) l'esame e l'elaborazione di un Codice di condotta sulla tutela della dignità
della persona ( molestie sessuali, mobbing ) nel settore, tenuto conto delle
risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie;
c) la costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche
provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione de lle
controversie", di cui ai D.Lgs. del 31/03/1998, n. 80 e del 29/10/1998, n. 387
e s.m.i., nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse,
così come previsto dal presente Contratto;
d) la nomina dei membri/arbitri dei collegi d’arbitrato e la sede operativa degli
stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.
Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa
comunitaria e nazionale in materia d’informazione e consultazione dei
Lavoratori.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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TITOLO X
REFERENDUM AZIENDALE: STRUMENTO DI DEMOCRAZIA
SINDACALE DIRETTA
Premessa
L’enorme differenziazione intervenuta nei contenuti professionali dei Lavoratori
e le divergenti situazioni che possono configurarsi anche tra aziende del
medesimo settore e territorio, rendono obsoleta la conformazione verticistica
delle vecchie strutture sindacali, funzionale agli aspetti politici piuttosto che
aziendali. Per quest o, e quale concreta dimostrazione del favore contrattuale
verso il principio di sussidiarietà e verso gli strumenti di democrazia diretta, le
Parti intendono promuovere tra i Lavoratori l’istituto del Referendum, così come
lo sviluppo della Contrattazione di Secondo livello.
Art. 32 - Referendum Aziendale: oggetto, finalità e scopi
Il Referendum Aziendale, che dovrà riguardare aspetti retributivi e/o normativi
collettivi, Territoriali o Aziendali, si effettua tra tutti i Lavoratori interessati dagli
effetti di un Accordo o Bozza di Accordo sottoscritto tra Azienda e RSA, per
verificarne la loro effettiva adesione.
In caso di bocciatura, l’Accordo o la Bozza di Accordo dovranno essere annullati
o ridiscussi.
In caso di approvazione, essi potranno essere legittimamente applicati alla totalità
dei dipendenti interessati dall’Accordo, già presenti in Azienda od anche
successivamente assunti.
Art. 33 - Referendum Aziendale: definizione, condizioni e tipi di Referendum
Vi potranno essere due tipi di Referendum Aziendale:
1) Referendum Consultivo
2) Referendum Deliberativo
1) Referendum Consultivo: esso potrà essere promosso dall'Azienda, dalla RSA
o da un terzo dei Lavoratori interessati all'eventuale applicazione, con un minimo
di 2. Ordinariamente, lo scopo è quello di individuare possibili linee di soluzione
ad una situazione di crisi.
I suoi effetti avranno valore di indirizzo per la discussione del provvedimento tra
le Parti o di scelta tra le diverse soluzioni poste a verifica referendaria.
2) Referendum Deliberativo: esso può essere promosso dall'Azienda, dalla RSA
o da un terzo dei lavoratori interessati, con un minimo di 2. Lo scopo è di
approvare o di respingere un testo già preventivamente concordato tra Azienda e
RSA.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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I suoi effetti saranno validi per tutti i soggetti (Datore di lavoro e Lavoratori) per i
quali sia prevista l'esecuzione o l’applicazione dell’Accordo.
Art. 34 - Referendum Aziendale: condizioni ed effetti, in generale
Il Referendum Aziendale , che potrà essere richiesto da almeno 1/3 dei
lavoratori, o dal sin dacato firmatario il presente CCNL, dovrà avvenire in modo
formale, con garanzia d’informazione sulla materia da decidere e congrua
illustrazione della stessa, anche con l’assistenza del Dirigente esterno del
Sindacato.
La Rappresentanza dell’Impresa, in apposito spazio, potrà illustrare ai Lavoratori
interessatigli obiettivi dell’Accordo o della proposta da sottoporre a Referendum.
Quando al Referendum partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto, tali
essendo tutti i Lavoratori interessati dalle applicazioni del quesito, il risultato
approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti diverrà vincolante per tutti i
Lavoratori ai quali si applicano o si applicheranno le norme approvate.
Resta inteso che il Referendum Aziendale non è percorribile ogniqualvolta la
RSA/RST sottoscrittrice dell’Accordo documenti, in modo formale, di
rappresentare un numero di iscritti almeno pari alla maggioranza assoluta della
forza lavoro cui l’Accordo si applica. Con tale condizione, l’Accordo sottoscritto
dalla RSA sarà immediatamente vincolante per tutti i Lavoratori interessati.
Art. 35 – Referendum Aziendale: Parti promotrici, scopo del Referendum e
ambito di applicazione
Nel caso in cui l’ipotesi di Accordo aziendale sia sottoscritta tra le Parti Aziendali
e preveda anche deroghe in peius rispetto alla disciplina collettiva nazionale, la
stessa, per essere valida e applicabile alla generalità dei lavoratori interessati,
dovrà seguire una specifica procedura espressamente sotto indicata:
• stipulata con le prerogative ed i criteri previsti dalla normativa di
riferimento, anche in relazione alla legittimazione alla sottoscrizione;
• comunicata e consegnata in copia a tutti i lavoratori con nota scritta e
sottoscrizione per avvenuta consegna.
In tal modo, le pattuizioni di cui al Contratto di prossimità, saranno valide ed
efficaci a decorrere dal 15° giorno successivo all’avvenuta consegna della copia ai
Lavoratori.
Infatti, e ntro tale data, e quindi entro 15 giorni dalla ricezione della copia, è
facoltà dei lavoratori fare richiesta di sottoposizione a Referendum aziendale
dell’Accordo sottoscritto, nella misura di almeno un terzo dei lavoratori
interessati, con un minimo di due nelle aziende fino a sette dipendenti. La
richiesta potrà essere effettuata in maniera sia congiunta che disgiunta dai singoli
lavoratori.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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La comunicazione di consegna dell’Accordo deve quindi espressamente indicare
la facoltà per i lavoratori della richiesta di Referendum ed il termine di scadenza
dell’esercizio del diritto, nonché il numero minimo necessario di richieste per
l’indizione dello stesso.
La richiesta dei lavoratori deve necessariamente avvenire in forma scritta.
Pertanto, a llo scadere del 15° giorno, senza che sia intervenuta richiesta di
Referendum, il Contratto di secondo livello si intenderà definitivamente accettato
dal lavoratore senza possibilità di contestazione alcuna.
Il promotore del Referendum potrà essere almeno un terzo dei lavoratori
interessati dall’applicazione dell’Accordo, sempre con un minimo di 2, o
l’Azienda.
Pertanto, scopo del Referendum Aziendale sarà di porre all’approvazione della
generalità dei lavoratori interessati la bozza di Accordo di Secondo livello
raggiunto tra RSA/RST e Azienda o una proposta di Accordo di prossimità,
formulata al fine di salvaguardare posti di lavoro o la continuità dell’azienda
stessa. Con l’approvazione referendaria di tale Intesa, Proposta o Accordo, esso
sarà poi applicabile di diritto a tutti i lavoratori cui lo stesso si riferisce.
La stessa efficacia “erga omnes” dell’approvazione sarà data dalla comunicazione
scritta di approvazione del Contratto di Secondo livello, secondo le modalità
sopra descritte, qualora l’esercizio della richiesta di referendum non venga
effettuata da un numero di lavoratori pari ad un terzo, con un minimo di 2 per le
aziende con almeno 7 dipendenti.
La bozza o Ipotesi di Accordo da sottoporre a Referendum dovrà avere portata
collettiva e, quindi, riguardare l’intera Azienda o una parte di essa
funzionalmente autonoma o, comunque, chiaramente individuabile. L’Ipotesi di
Accordo e quindi il Referendum, potranno riguardare anche una o più Categorie
di lavoratori (es. Impiegati o Operai ) o specifiche mansioni (es. Impiegati
Commerciali o Operai addetti alle manutenzioni ). Come detto, parteciperanno
di diritto al Referendum tutti i Lavoratori che fanno parte dell’area, categoria o
mansione regolamentata dall’Ipotesi di Accordo che si sottopone a verifica
referendaria.
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Art. 36 – Referendum Aziendale: Prima assemblea ed Elezione del Comitato
Elettorale
Procedura:
1. Prima delle attività referendarie di cui al successivo articolo, la RSA/RST
dovrà convocare apposita assemblea sindacale, richiesta nei tempi e modi
previsti dal CCNL, ponendo all’Ordine del Giorno la presentazione
dell’Accordo o Proposta che sarà oggetto di Referendum.
2. In tale assemblea, la RSA/RST, anche mediante l’assistenza del Dirigente
esterno del sindacato, illustrerà l’oggetto del Referendum, i modi di
svolgimento ( condizioni di validità, modi delle votazioni, maggioranze
necessarie, garanzie formali, operazioni di spoglio e proclamazione dei
risultati) e gli effetti del risultato, chiarendo che l’esito sarà vincolante per
tutti i lavoratori interessati.
3. La RSA/RST provvederà poi ad illustrare il quesito del Referendum ed il
testo che sarà sottoposto a voto.
4. In tale assemblea di Lavoratori, in apposito spazio distinto, potrà partecipare
anche il Datore di lavoro o un Delegato Aziendale, sempre allo scopo di
illustrare gli obiettivi dell’accordo o della proposta da sottoporre a
Referendum.
5. Al fine di garantire la regolarità delle operazioni di consultazione
referendaria, si formerà il Comitato Elettorale composto, oltre che dalla
RSA/RST, anche da un Delegato aziendale e da altri 2 lavoratori eletti
dall’Assemblea per ciascun membro della RSA/RST . Il Lavoratore che avrà
ottenuto maggiori voti di preferenza sarà cooptato Presidente del Comitato
Elettorale.
Tale Comitato avrà i compiti di presiedere al corretto svolgimento della
consultazione, di effettuare lo spoglio delle schede di voto e di proclamare i
risultati del Referendum.
6. Il Comitato redigerà tre originali del Verbale di Assemblea con la votazione
degli eletti nel Comitato Elettorale e dei rispettivi voti ottenuti. I membri del
Comitato sottoscriveranno i predetti Verbali, conservandone uno tra gli Atti
del Referendum. Un altro originale sarà conservato dalla RSA/RST. Il terzo
originale sarà per l’Azienda. Una copia sarà trasmessa all’En.Bi.C. per
l’inoltro agli Enti di competenza.
7. Le Parti consigliano che, a garanzia degli aspetti formali, la RSA/RST, negli
adempimenti di cui ai predetti punti da 3. a 6., sia assistita da un Dirigente
esterno del/dei Sindacato/i sottoscrittore/i.
Art. 37 - Referendum Aziendale: Indizione della seconda assemblea
Trascorsi almeno 5 giorni lavorativi dall’Assemblea sindacale di cui al precedente
articolo, la RSA/RST indirà, nei modi e forma consueti per la richiesta di
Assemblea sindacale, il “Referendum” tra tutti i Lavoratori interessati, fissandone
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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la data dopo aver sentito il Comitato Elettorale ed allegando o esponendo nella
Bacheca aziendale il testo che sarà posto al voto, completo di Allegati e/o di
riferimenti.
Art. 38 - Referendum Aziendale: Diritto di voto e Validità della Consultazione
Per il Referendum hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti destinatari
delle intese oggetto del Referendum, indipendentemente dalla qualifica, tipologia
di lavoro (Telelavoro, Lavoro Agile, Lavoro Intermittente, Lavoro somministrato
o Apprendistato) o durata del loro rapporto (tempo pieno, parziale, determinato,
intermittente ecc. ), purché siano in forza sia alla data d’indizione ch e di
svolgimento del Referendum.
Per la validità del Referendum è sempre richiesta la partecipazione al voto della
maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Art. 39 - Referendum Aziendale: Operazioni di Voto - Procedura
1. Prima dell’apertura dei seggi, il Comitato Elettorale si assicura:
a. che sia stata formata la lista degli aventi diritto al voto, che sarà siglata e
sottoscritta da tutti i Membri del Comitato;
b. che la domanda posta nelle schede di voto individui in modo certo e
univoco l’oggetto e il quesito referendario, seguito da due evidenti riquadri
indicanti “SI” o “NO”;
c. che siano state predisposte tante schede di voto quanti gli aventi diritto, più
tre originali sottoscritti dal Comitato: uno per la RSA/RST, uno per
l’Azienda ed uno da allegare agli Atti del Referendum, conservati poi dal
Presidente per conto del Comitato;
d. che le schede, conformi al modello predisposto dalle Parti, si presentino
identicamente tutte piegate, in modo che l’esterno sia privo di qualsiasi
indicazione, salvo una timbratura che qualifichi la scheda in modo certo;
e. che siano stati preventivamente fissati e pubblicizzati i tempi di apertura e
di chiusura della consultazione;
f. che siano state preventivamente concordate tra tutte le Parti interessate le
condizioni organizzative che rendano effettivo l’esercizio del diritto di voto
a tutti i Lavoratori destinatari delle Intese che si sottopongono a
Referendum. In realtà articolate, l’apertura dei seggi potrà essere fatta in
più giorni, in modo da favorire al massimo la partecipazione al voto di tutti
gli aventi diritto;
g. che sia garantita la segretezza del voto.
2. Per l'identificazione dei lavoratori per l’esercizio del diritto di voto, ove non
noti ad almeno due componenti del Comitato Elettorale, gli stessi dovranno
esibire la tessera aziendale munita di fotografia e generalità o un valido
documento di riconoscimento.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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3. La scheda di voto sarà consegnata all’avente diritto al momento dell’esercizio
del voto, con spunta sull’elenco dei votanti.
4. Il voto, a pena di nullità, dovrà essere espresso in condizioni di riservatezza.
5. Il voto si esprimerà con una croce su uno solo dei due riquadri: “SI”, per
approvazione del quesito, “NO” per la sua bocciatura.
6. Qualsiasi altra scritta o espressione di voto renderà nulla la scheda.
7. Il Presidente del Comitato registrerà, con sottoscrizione e firma, nel Verbale
del Referendum, il nome di tutti i L avoratori aventi diritto di voto,
precisando quelli che hanno votato, gli astenuti e gli assenti.
8. La scheda votata sarà consegnata ripiegata al Presidente, o a suo incaricato
del Comitato, per essere introdotta e conservata in un’apposita urna sigillata,
ove permarrà fino all’apertura delle operazioni di spoglio. Introdotta la
scheda nell’urna, l’incaricato proclamerà: “( nome e cognome) ha votato ” e
tale voto sarà utile al raggiungimento del quorum di cui al successivo comma
1. dell’articolo seguente.
9. Il Comitato registrerà nominalmente l’avvenuto esercizio del diritto di voto.
10. In caso di apertura dei seggi su più giorni, ad ogni chiusura del seggio, le
urne di voto dovranno essere sigillate e firmate dai componenti del Comitato
Elettorale, formando un sintetico verbale. Alla riapertura del seggio, il
Comitato constaterà la regolarità dei sigilli e lo verbalizzerà. Quindi, in
assenza di anomalie, il Comitato potrà rimuovere i sigilli e riprendere le
operazioni di voto.
11. Concluse le votazioni, all’ora di chiusura del/dei seggio/i, le schede timbrate
e non ritirate entro il termine di chiusura delle operazioni di voto, previa
verifica con il numero degli astenuti, degli assenti e verbalizzazione, saranno
annullate, mentre tutte le schede votate dovranno permanere nell’urna di
voto sigillata.
Art. 40 - Referendum Aziendale: Operazioni di Spoglio - Procedura
1. Dopo la chiusura delle operazioni di voto, il Comitato verificherà che il
numero dei votanti sia superiore al 50% degli aventi diritto, nel qual caso
proclamerà raggiunto il quorum e la validità della consultazione. In caso
contrario, con apposito Verbale, il Referendum sarà considerato deserto e la
consultazione non valida.
2. Se la consultazione è dichiarata valida, il Comitato:
a. aprirà le urne di voto, verificando la coincidenza tra il numero dei
votanti e le schede di voto espresse;
b. quindi, effettuerà lo spoglio delle schede contenute, registrando e
separando le schede nulle (vedi precedente articolo, commi 4, 5 e 6 ),
le schede bianche, le schede valide con voto “SI” e quelle valide con
voto “NO”.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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3. Il Presidente del Comitato, compiuto lo spoglio, registrerà nel Verbale del
Referendum il risultato ottenuto dalle votazioni, indicando:
a. il numero dei lavoratori aventi diritto al voto;
b. il quorum di votanti richiesto per la validità della consultazione;
c. il numero dei lavoratori votanti;
d. il numero delle schede nulle;
e. il numero delle schede bianche;
f. il quorum richiesto per l’approvazione del quesito (50% del numero
dei votanti + 1);
g. il numero dei voti “SI”;
h. il numero dei voti “NO”;
i. l’indicazione dell’esito del Referendum: “ Oggetto del Referendum
approvato”, quando vi è la maggioranza di SI o, “ Oggetto del
Referendum respinto”, quando vi è la maggioranza di NO.
4. Il Verbale del Referendum dovrà riportare le eventuali osservazioni di uno o
più membri del Comitato Elettorale. Inoltre, dovrà essere debitamente
siglato in ogni pagina da tutti i membri del Comitato Elettorale (RSA/RST,
Delegato aziendale e membri Eletti) e sottoscritto dal Presidente.
5. Le schede di voto saranno conservate in un contenitore, chiuso con
sigillatura siglata dal Comitato, e custodito dalla RSA/RST per le eventuali
operazioni di verifica del voto.
Art. 41 - Referendum Aziendale: Proclamazione dei risultati
Il Comitato Elettorale proclamerà i risultati del Referendum mediante
pubblicazione del Verbale di Referendum (email, affissione in bacheca, ecc.).
Un originale di tale Verbale sarà inoltrato dal Presidente del Comitato Elettorale
alla RSA/RST e un altro originale all’Azienda, che ne accuseranno ricevuta,
sottoscrivendo l’originale del Comitato.
Una copia sarà inoltrata all’En.Bi.C. Territoriale (Regionale o Provinciale) e
all’En.Bi.C. Nazionale, per quanto di competenza.
Un terzo originale, per conto del Comitato, sarà conservato dal Presidente tra gli
Atti del Referendum.
Art. 42 - Referendum Aziendale: Richiesta di esibizione delle schede di voto
A garanzia della correttezza della consultazione, i Lavoratori, con motivazione
scritta, potranno richiedere al Presidente del Comitato Elettorale, entro 3 giorni
lavorativi dalla proclamazione dei risultati, la verifica delle schede di voto.
Tale richiesta dovrà essere trasmessa anche alla RSA/RST, sempre entro il
termine di decadenza di giorni 3 lavorativi dalla proclamazione dei risultati.
Il Comitato Elettorale, esaminate le richieste di verifica e le loro motivazioni, le
porrà ai voti. Se almeno un terzo dei componenti approva la verifica, la stessa
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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dovrà essere effettuata tempestivamente e, comunque, entro 5 (cinque) giorni
lavorativi, alla presenza del richiedente o del Rappresentante dei richiedenti.
Art. 43 - Referendum Aziendale: Ricorsi
Eventuali ricorsi o impugnazioni della procedura di Referendum dovranno
essere presentati per iscritto all’Organizzazione Sindacale della RSA/RST e al
Presidente del Comitato Elettorale, entro il 5° giorno lavorativo dalla
proclamazione dei risultati o dalla data di avvenuta verifica.
In caso di ricorsi sul rispetto della procedura, il Comitato Elettorale sarà
integrato dal Richiedente la verifica o dal Rappresentante dei richiedenti, e da un
Dirigente sindacale esterno rappresentante dell’Organizzazione /i Sindacale/i che
ha/hanno eletto la RSA/RST.
Previo ricevimento in copia di tutta la documentazione afferente al Referendum
(richieste di convocazione delle assemblee sindacali, numero schede di voto
predisposte, copia di tutte le schede di voto, anche quelle nulle o non utilizzate,
Verbale di R eferendum, copia dell’Accordo/Ipotesi di accordo oggetto del
Referendum, ogni ulteriore comunicazione intervenuta in merito al Referendum),
che dovrà essere consegnata ai Ricorrenti entro 5 giorni lavorativi dalla
presentazione del ricorso, gli stessi Ricorrenti avranno altri 5 giorni lavorativi per
illustrare al Comitato Elettorale allargato le motivazioni del ricorso. Il Comitato
Elettorale allargato dovrà stendere entro 7 giorni lavorativi, con l’approvazione
della maggioranza assoluta dei suoi membri, un motivato Verbale conclusivo di
conferma o di reiezione del Referendum e dei risultati proclamati. Il Verbale
sarò redatto in cinque originali: uno per il Comitato, uno per la RSA/RST, uno
per l’Azienda, uno per il Rappresentante dell’Organizzazione Sindacale che ha
eletto o nominato la RSA/RST e uno per il Ricorrente o per il Rappresentante
dei ricorrenti. Il Verbale, in copia, sarà pubblicato in bacheca aziendale per
informazione di tutti i Lavoratori e sempre trasmesso all’En.Bi.C. Territoriale e
Nazionale.
In caso di annullamento per vizi di forma dei risultati del Referendum, a rimedio,
lo stesso potrà essere riproposto, rispettando le forme prescritte.
Art. 44 - Referendum Aziendale: Effetti dei risultati del Referendum
Il risultato del Referendum, condotto nel rispetto della procedura di cui al
presente Titolo, dal 6° giorno lavorativo dalla Proclamazione dei risultati o, in
caso di Ricorso, dalla pubblicazione in bacheca o simili del Verbale conclusivo di
conferma, l’approvazione renderà efficace l’Accordo sottoposto a Referendum,
che diverrà così vincolante per tutti i lavoratori aventi diritto di voto, anche di
futura assunzione, e per entrambe le Parti che l’hanno sottoscritto ( RSA/RST e
Datore di lavoro).
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Attesa la procedura di informazione dei lavoratori con comunicazione
dell’Accordo e facoltà di richiesta del Referendum, e la conseguente sostanziale
approvazione dello stesso in ipotesi di mancata richiesta di consultazione, per un
principio di democrazia sostanziale, in ipotesi di mancato raggiungimento del
quorum di validità della consultazione, l’Accordo si intenderà come approvato,
dovendo dare alla mancata partecipazione dei lavoratori una formale
accettazione per omessa manifestazione del dissenso all’Accordo già approvato.
Pertanto, il mancato raggiungimento del quorum renderà efficace l’Accordo
sottoposto a Referendum, che diverrà così vincolante per tutti i lavoratori aventi
diritto di voto, anche di futura assunzione, e per entrambe le Parti che l’hanno
sottoscritto (RSA/RST e Datore di lavoro).
Gli effetti del Referendum non saranno retroattivi e, quindi, l’Accordo
eventualmente cassato continuerà a produrre effetti fino all’ultimo giorno del
mese in cui si è ufficializzato il Verbale conclusivo di conferma dei risultati del
Referendum che ha bocciato l’Accordo.
Parimenti, in caso di approvazione referendaria di Accordi già operanti, gli stessi
continueranno a produrre effetti senza soluzione di continuità.
Qualora il Referendum approvi un Accordo non ancora pubblicato, esso sarà
applicato dal primo giorno del mese successivo a quello di proclamazione del
risultato referendario.
TITOLO XI
COLLABORAZIONE DEI LAVORATORI NELLAGESTIONE DELL’IMPRESA
Premessa
Il nostro sistema contrattuale ha sempre posto il tema della collaborazione tra
Azienda e Lavoratori, con specifica ed intensa previsione anche di cogestione.
Pertanto questo rinnovo del CCNL ha posto le basi per una gestione aziendale
condivisa, per forme di Partecipazione agli utili di Impresa, ha esteso la
regolamentazione delle forme flessibili del rapporto di lavoro, quali il Telelavoro
ed il Lavoro Agile, ha ampliato e meglio regolamentato le forme di Democrazia
sindacale diretta, prevedendo una maggiore articolazione dell’istituto
referendario aziendale , componendo un quadro collaborativo, coerente e
fortemente innovativo dei rapporti interni aziendali.
Quanto precede è , però, naturale conseguenza delle scelte fatte nei precedenti
CCNL e, per evidenziare il senso di continuità del processo, esse più volte
saranno richiamate in parallelo all’aggiornata disciplina di questo Contratto.
Art. 45 - Collaborazione dei Lavoratori nella Gestione dell’Impresa
In attuazione dell’art. 46 della Costituzione , della Premessa Contrattuale e di
quella del presente Titolo, le Parti contrattuali intendono promuove re in sede
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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aziendale, ogniqualvolta possibile, lo sviluppo della Collaborazione dei
Lavoratori nella Gestione dell’Impresa, attraverso:
• la stipula di un articolata Contrattazione di Secondo Livello;
• la Partecipazione agli Utili;
• la definizione di Premi di Risultato;
• la costituzione di Commissioni Paritetiche o, comunque, occasioni di
incontri informativi/formativi per la trattazione di eventuali criticità
aziendali ed i relativi rimedi, gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni
occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione
professionale; le problematiche aziendali connesse alla previdenza
integrativa, all’assistenza sanitaria integrativa e al Welfare.
Al fine di favorire una partecipazione organizzativa stabile dei lavoratori, le Parti
potranno istituire, mediante accordo aziendale di secondo livello, un Comitato
Aziendale di Partecipazione , composto da rappresentanti dell’impresa e delle
rappresentanze dei lavoratori, con funzioni consultive e propositive in materia di:
a) organizzazione del lavoro e innovazione dei processi produttivi;
b) introduzione di nuove tecnologie e loro impatto sull’attività lavorativa;
c) miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
d) sviluppo professionale, formazione e riqualificazione delle competenze;
e) iniziative di welfare aziendale e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Il Comitato Aziendale di Partecipazione potrà riunirsi periodicamente e
costituire una sede stabile di confronto tra impresa e lavoratori, finalizzata a
favorire la condivisione delle informazioni strategiche e la definizione di
soluzioni organizzative innovative, nel rispetto delle prerogative imprenditoriali e
della normativa vigente. Le Parti riconoscono che tali strumenti di partecipazione
rappresentano un fattore di sviluppo delle relazioni industriali e di rafforzamento
della competitività delle imprese, in coerenza con i principi di collaborazione
previsti dall’art. 46 della Costituzione.
TITOLO XII
WELFARE CONTRATTUALE
Art. 46 - Welfare Contrattuale: costituzione
Con l’applicazione del presente CCNL, in aggiunta agli eventuali benefici
aziendalmente già stabiliti, quali Premio di Risultato o Partecipazione agli Utili
d’Impresa o Welfare Aziendale, le Parti concordano un “ Welfare Contrattuale”
obbligatoriamente dovuto al Lavoratore, così come successivamente definito.
Le prestazioni di Welfare Contrattuale potranno essere erogate anche tramite
Accordi aziendali di Secondo L ivello e per il tramite delle piattaforme
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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convenzionate con l’En.Bi.C., i cui riferimenti sono evidenziati nel sito dell’Ente
Bilaterale, alle condizioni previste nei successivi articoli.
Art. 47 - WelfareContrattuale: importi e condizioni
Le Parti, riconoscendo l’importanza e la convenienza per i Lavoratori delle
prestazioni di Welfare, concordano quanto segue:
a) Valori di Welfare Contrattuale 2026 e anni seguenti:
Il Datore di lavoro metterà a disposizione un Welfare Contrattuale pari al
valore minimo annuo di:
Livello Dal 2026
e anni seguenti
Dirigente 1.000,00
Quadro, A1 e A2 500,00
B1, B2, C1, C2 e D1 e D2 e Operatori di Vendita 250,00
Tale Welfare sarà a disposizione di tutti i Lavoratori in forza che abbiano
superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, secondo le previsioni che
saranno pattuite in sede aziendale, mediante Accordo o Regolamento e/o
con utilizzo delle apposite piattaforme. Le Parti stabiliscono l’erogazione
annuale del Welfare Contrattuale, fermo restando che, in caso di cessazione
del Lavoratore, lo stesso avrà diritto a ricevere le quote di Welfare maturate
mensilmente secondo quanto riportato nella tabella precedente. A tal fine, la
frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero.
Gli importi di Welfare Contrattuale dovranno considerarsi distinti e non
assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di Welfare Aziendale, sostitutivo
del Premio di Risultato, e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di
analoga natura già presenti presso la Società. Analogamente, in caso di
passaggio di CCNL, il Welfare Contrattuale dovrà essere aggiuntivo al
trattamento economico da garantire al Lavoratore secondo i criteri di
Allineamento.
b) Destinatari: i valori di Welfare Contrattuale saranno spettanti a tutti i
lavoratori, indipendentemente dalla loro Categoria, dal tipo di contratto di
lavoro subordinato che sia stato sottoscritto: tempo indeterminato o
determinato; lavoro somministrato, a tempo pieno o parziale, purché il
tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari a 20 (venti) ore settimanali;
lavoratori apprendisti; lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità,
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telelavoratori o lavoratori “ Agili”. Sono altresì compresi i lavoratori
dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece
esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.
c) I valori di Welfare Contrattuale definiti nel precedente punto a) sono
comprensivi di eventuali ritenute previdenziali o fiscali che fossero poste a
carico dell’Azienda. Pertanto, i valori indicati coincideranno con il costo
aziendale. Di conseguenza, in caso di futuro diverso trattamento
previdenziale o fiscale, l’Azienda s’impegna a garantire ai Lavoratori solo
l’invarianza di costo. I valori di Welfare Contrattuale saranno esposti nel
cedolino paga, ai fini della prova e della corretta gestione degli stessi,
attualmente, senza ritenuta previdenziale e assoggettamento fiscale.
d) I valori di Welfare Contrattuale dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla
loro messa a disposizione del Lavoratore, con l’attenzione di evitare il
superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per ciascun anno di
calendario. Per questo, salvo diverso Accordo Aziendale di Secondo Livello,
decorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva
prestazione sostitutiva. Essi potranno essere destinati al Lavoratore e ai suoi
familiari nei casi previsti, anche se essi non fossero fiscalmente a carico, ad
eccezione degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale ( coniuge non legalmente ed effettivamente separato; figli,
compresi quelli riconosciuti, adottivi o affidati; per ogni altra persona indicata
nell’articolo 433 del codice civile . Cfr. Art. 51, comma 2 e 12 TUIR ), per
una o più destinazioni del successivo punto f), fermo restando che l’utilizzo
contrattuale sarà scelto dal Lavoratore tra una delle esemplificazioni ivi
previste. I valori di Welfare Contrattuale non sono divisibili o frazionabili,
non sono rimborsabili né cedibili, salvo il caso di destinazione alla
Previdenza Complementare da parte del Lavoratore.
e) Attuali caratteristiche del Welfare Contrattuale
Regime fiscale e contributivo: esente parzialmente o totalmente (cfr. art.
51, D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i., c.d. “TUIR”)
Soggetti beneficiari: Lavoratori dipendenti e i loro familiari, ex art. 12
“TUIR”
f) Fermo restando che non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro dei
valori di Welfare Contrattuale, il loro utilizzo avverrà tramite la P iattaforma
elettronica individuata o convenzionata En.Bi.C.
g) Possibili destinazioni dei valori di Welfare Contrattuale da integrare,
coordinare ed eventualmente estendere, per il tramite della Contrattazione di
Secondo livello o del Regolamento aziendale, anche in funzione delle future
modifiche dell’art. 51 TUIR:
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1) Per Opere e servizi per finalità sociali
• Check up medici
• Visite specialistiche
• Cure odontoiatriche
• Terapie e riabilitazione
• Sportello ascolto psicologico
• Assistenza domiciliare
• Badanti
• Case di riposo
2) Per Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare,
compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi:
• Asili nido
• Servizi di babysitting
• Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna,
elementare, media e superiore
• Università e Master
• Libri di testo scolastici e universitari
• Doposcuola o Pre-scuola
• Buoni pasto e mensa scolastica
• Scuolabus o gite didattiche
• Frequentazione di corso integrativo (lingue straniere, lingua
italiana per bambini stranieri ecc.)
3) Per Ludoteche, centri estivi o invernali:
• Spese per frequentazione di campus estivi o invernali
• Spese per frequentazione di ludoteche
4) Per Servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto 75
anni e/o non autosufficienti nello svolgimento di attività quotidiane,
ovvero con necessità di documentata sorveglianza continua:
• Badanti
• Assistenza domiciliare
• Case di riposo (Residenza Sanitaria Assistita)
• Case di cura
5) Per Servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di
dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici
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6) Abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale del dipendente e dei familiari a carico
7) Per Beni e servizi in natura
• Buoni spesa per generi alimentari
• Buoni spesa per acquisti vari
• Buoni carburante
• Ricariche telefoniche
8) Alla Previdenza Complementare del Lavoratore (incremento
pensione).
Art. 48 - Welfare Aziendale: costituzione
L’Azienda, preferibilmente tramite Accordo di Secondo livello sottoscritto con la
RSA, o anche tramite Regolamento aziendale, potrà costituire anche il Welfare
Aziendale, in favore dei Lavoratori dipendenti, ampliando i valori e le
destinazioni del Welfare Contrattuale . Anche tale Welfare sarà esente da
contribuzione previdenziale e assoggettamento fiscale, a norma del citato art. 51,
TUIR.
Inoltre, in aggiunta a tutto quanto precede, l’Accordo di Secondo livello (ex art.
1, comma 187, L. 208/2015) potrà prevedere, per volontà del lavoratore, la
destinazione del Premio di Risultato alle possibili scelte di Welfare.
TITOLO XIII
PREMIO DI RISULTATO
Premessa
Il Premio di risultato aziendale, già regolamentato dal precedente CCNL ha la
funzione di:
1. incentivare le forme di flessibilità aziendale del lavoro;
2. favorire il raggiungimento di specifici obiettivi aziendali;
3. premiare quei lavoratori che maggiormente hanno concorso ad ottenere
risultati aziendali.
Pertanto, il Premio di risultato è nettamente distinto dalla partecipazione agli utili
d’impresa, poiché questi ultimi riguardano risultati di un intero esercizio
aziendale annuale, mentre il Premio di risultato è normalmente differenziato per
aree, mansioni, specifici obiettivi, particolari gravosità del lavoro, responsabilità e
simili.
I due Istituti, differenziati nelle forme e negli obiettivi, si presentano come
complementari e, quindi, entrambi utili a responsabilizzare la forza lavoro e dare
compatibili soddisfazioni economiche ai Lavoratori.
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Art. 49 - Premio di Risultato: aspetti generali
Le Parti, per incrementare il reddito dei Lavoratori in modo compatibile con
l’esercizio, dichiarano la reciproca volontà di ampliare le forme di retribuzione
premiante, attraverso la Contrattazione Aziendale di Secondo livello, con
porzioni di retribuzione esclusivamente commisurate agli incrementi di
produttività, presenza, redditività, qualità, efficienza organizzativa ed innovazione,
oltre ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività
aziendale.
Art. 50 - Premio di Risultato: coinvolgimento paritetico dei Lavoratori
Per permettere la fruizione dei vantaggi fiscali e previdenziali, il Premio di
Risultato potrà essere riconosciuto solo attraverso il coinvolgimento paritetico dei
lavoratori nell’organizzazione del lavoro o previsioni alternative di Welfare.
La gestione paritetica si realizza mediante schemi organizzativi che permettano di
coinvolgere in modo diretto e attivo i lavoratori nei processi di innovazione e
miglioramento delle prestazioni aziendali, perciò finalizzati ad ottenere
incrementi di efficienza e produttività o condizioni di miglioramento della qualità
della vita e del lavoro (vedi Circ. Agenzia delle Entrate n. 5 del 2018, par. 1.2).
Per questo, le Parti intendono promuovere la Contrattazione Aziendale di
Secondo livello, normalmente sottoscritta tra Azienda e RSA, avente le
caratteristiche previste dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 e s.m.i. ,
oltre a quelle previste dal Titolo XI.
Art. 51 - Premio di Risultato: indicatori di misurazione
Gli indicatori di misurazione dei Premi incentivanti previsti dall’art. 2 del
Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 e s.m.i. , devono determinare un
effettivo incremento della produttività, redditività, qualità, efficienza e
innovazione, essere oggettivi e verificabili dai Lavoratori.
Le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici si rendono
disponibili ai Datori di lavoro che applicano integralmente il presente CCNL e ai
loro Lavoratori dipendenti, per favorire il corretto sviluppo aziendale del
presente articolo, nonché per l’assistenza nella Contrattazione di Secondo livello.
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TITOLO XIV
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
Premessa
A norma dell’ultimo comma dell’art. 2099 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n.
262, detto “Codice Civile”, si prevede che: “Il Prestatore di lavoro può anche
essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con
provvigione e con prestazioni in natura”.
Il successivo art. 2102 prevede: “se le norme o la convenzione non dispongono
diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è
determinata in base agli utili netti d’impresa e, per le imprese soggette alla
pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio
regolarmente approvato e pubblicato”.
Art. 52 - Partecipazione agli Utili: Sistemi di calcolo
Ogniqualvolta possibile, le Parti auspicano lo sviluppo in sede Aziendale di
forme di responsabile cogestione, così come prevista nel precedente Titolo XI,
anche con la previsione di forme di partecipazione agli utili d’Impresa.
Tale partecipazione agli utili, avrà quindi funzione incentivante dei fattori
produttivi del lavoro , come l’effettiva presenza al lavoro, la professionalità ed i l
rendimento complessivo del lavoro.
Ciò premesso, l e Parti aziendali concorderanno i sistemi di calcolo in rapporto
alle particolarità della realtà produttiva cui si applica il presente CCNL , anche
prevedendo la possibilità da parte del lavoratore di convertire le quote retributive
afferenti alle partecipazioni in Welfare.
TITOLO XV
MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO
Art. 53 - Mobilità e Mercato del Lavoro
Alle Imprese che applicano integralmente il presente Contratto è data la
possibilità di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze, gli strumenti di
flessibilità ivi previsti.
Le Parti convengono che, a fronte di temporanea difficoltà di mercato, di crisi, di
ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, che comportino
esuberi occupazionali, nella Contrattazione di Secondo livello si dovranno
concordare i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire le
conseguenze sociali della minore necessità d’impiego della forza lavoro, quali i
Contratti di Solidarietà, facendo ricorso a tutti gli strumenti contrattuali alternativi
o integrativi a quelli di Legge.
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TITOLO XVI
GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO
Art. 54 - Normale rapporto di lavoro
In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il Contratto di lavoro si
considera a tempo pieno e indeterminato.
Art. 55 - Sintesi degli Istituti del nuovo mercato del lavoro
Si evidenziano le seguenti tipologie contrattuali successivamente disciplinate in
dettaglio.
A) LAVORI C.D. “TIPICI”
1) Tempo Parziale
2) Tempo Determinato
3) Telelavoro o “Lavoro a distanza”
4) Lavoro Agile
5) Lavoro Intermittente
6) Somministrazione di lavoro
B) TIPOLOGIE CONTRATTUALI FORMATIVE
7) Apprendistato
8) Tirocinio e Alternanza scuola/lavoro
9) Mobilità Verticale
10) Condizioni d’Ingresso
C) LAVORI C.D. “ATIPICI”
11) Contratto di Collaborazione
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TITOLO XVII
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Premessa
Nell’ambito di applicazione del presente CCNL, le Parti sottoscrittrici
individuano il Contratto a Tempo Parziale quale tipologia particolarmente utile
nei seguenti casi:
• se orizzontale : per garantire i servizi di durata temporale ridotta e
giornalmente ripetuti quali, ad esempio, le “aperture al pubblico” e simili .
Inoltre, può permettere al Lavoratore la conciliazione di determinate
particolari incombenze familiari o sociali;
• se verticale: per garantire i servizi nei fine settimana, durante i periodi ferialie
per le intensificazioni annuali di lavoro e/o per permettere al L avoratore di
educare/assistere i figli o congiunti in determinati periodi dell’anno (chiusure
scolastiche e simili).
Le Parti, mentre riconoscono l’importanza dello “ius variandi” al fine di
permettere al Datore di organizzare il lavoro secondo le obiettive necessità
dell’impresa, ricordano che il lavoro a Tempo Parziale è spesso richiesto dal
Lavoratore per esigenze personali o familiari, che dovranno essere, nei limiti del
possibile, rispettate. Da quanto precede , per il lavoro supplementare, le Parti
hanno concordato la d isciplina che prevede maggiorazioni crescenti in funzione
della diversa onerosità della prestazione richiesta e a seconda della sua
collocazione rispetto all’orario ordinariamente praticato dal Lavoratore.
Art. 56 - Tempo Parziale: definizione
Il Contratto di lavoro a Tempo Parziale prevede lo svolgimento dell’attività
lavorativa con orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto nel presente
Contratto (40 ore/settimanali).
Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a T empo Parziale possa essere uno
strumento idoneo ad agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e a
rispondere alle esigenze delle Aziende e dei Lavoratori, concordano che lo stesso
possa essere di tipo:
a) orizzontale: quando la prestazione giornaliera ridotta si svolga ad orario
ridotto per tutti i giorni lavorativi;
b) verticale: quando la prestazione si svolga a tempo pieno solo per alcuni
giorni della settimana, del mese o dell’anno ( particolarmente adatto per i
periodi di intensificazione e/o rarefazione);
c) misto: quando la prestazione sia resa secondo una combinazione dei modi
“orizzontale” e “verticale” sopraindicati e contempli giornate o periodi a
tempo pieno, alternati a giornate o periodi a orario ridotto o non lavorati
(riposi sostitutivi);
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d) per gli “ over 63 ”: quando la prestazione sia resa a tempo parziale, in
accordo con la Società, da un Lavoratore che ha oltre 63 (sessantatré) anni
(cfr. art. 1, comma 284, L. 208/2015).
Art. 57 - Tempo Parziale: condizioni di assunzione
L’instaurazione del rapporto di lavoro a T empo Parziale necessita della
volontarietà di entrambe le Parti ( Azienda e Lavoratore ) e, ai fini della prova,
dovrà risultare da atto scritto, nel quale saranno indicati, oltre a quanto previsto
dall’art. 185, i seguenti elementi:
1) l’indicazione della durata della prestazione lavorativa ridotta e della sua
collocazione con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Quando è previsto il lavoro a turni , l’indicazione che precede può limitarsi a
rinviare al calendario aziendale dei turni programmati, precisando i criteri di
riduzione o le particolari condizioni pattuite;
2) il trattamento economico e normativo, secondo i criteri di proporzionalità
all’entità della prestazione lavorativa ordinaria ridotta nel mese ( con
applicazione dell’Indice di Prestazione ) e/o, nel Tempo Parziale Verticale,
per gli istituti plurimensili (in proporzione alle ore lavorabili nell’anno);
3) l’accettazione delle Clausole Elastiche , di cui all’art. 61, comprendenti
l’eventuale previsione concordata della possibilità d’intensificazione in
particolari periodi dell’anno (per festività ecc.) o di variare temporaneamente
la collocazione dell’orario di lavoro.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 (quattro) ore, salvo diverso Accordo
sottoscritto in sede sindacale, non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
Potranno essere realizzati Contratti di lavoro a Tempo Parziale verticale anche
per le sole giornate di sabato e/o festive, cui possono accedere anche studenti e/o
Lavoratori, purch é essi siano in possesso dei requisiti contrattuali e legali
necessari.
Diversi modi relativi alla collocazione temporale dell’orario di lavoro potranno
essere definiti con Accordo aziendale che, a domanda di una Parte, potrà essere
sottoposto all’Ente Bilaterale Nazionale per ottenere l’Attestato di Conformità
Contrattuale/Legale.
Art. 58 - Tempo Parziale: trattamento economico e normativo
Il trattamento economico e tutti gli istituti normativi contrattuali dovranno essere
proporzionati all’orario di lavoro a Tempo Parziale concordato nel periodo e agli
eventuali diversi Indici di P restazione occorsi nell’anno , ad eccezione dei
contributi destinati alla “ Gestione Speciale ” dell’En.Bi.C. e del Welfare
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Contrattuale, che saranno integralmente dovuti o esclusi, così come previsto
all’art. 47.
In caso di esclusione da lla Gestione Speciale dell’En.Bi.C., il Lavoratore a
Tempo Parziale avrà diritto all’Indennità sostitutiva di cui all’art. 230.
Art. 59 - Tempo Parziale: lavoro supplementare
Si definisce L avoro Supplementare quello prestato tra l’orario parziale pattuito
con il Lavoratore e l’orario contrattuale a tempo pieno, così come previsto dal
presente CCNL.
Per le particolari caratteristiche che contraddistinguono il settore disciplinato dal
presente CCNL quali, ad esempio, l’esigenza di sostituire i Dipendenti assenti e
di assicurare comunque la copertura dei servizi in caso d’intensificazione, le Parti
hanno stabilito che sia consentito di richiedere al Lavoratore la prestazione di
lavoro supplementare nei limiti massimi di seguito precisati e con le
maggiorazioni della R.O.N. ivi previste.
Tali maggiorazioni, che tengono conto delle afferenti quote delle retribuzioni
differite e del T.F.R., sono superiori a quelle previste per il lavoro straordinario
prestato nel tempo pieno che, invece, ha già visto effettuare i relativi
accantonamenti per le citate retribuzioni e per il T.F.R.
Premesso tutto quanto precede, il lavoro supplementare richiesto è obbligatorio
se:
motivato da ragioni impreviste, oggettive, tecniche, organizzative o
sostitutive;
richiesto per intervenuta calamità.
Resta però inteso che, per la particolare tutela del lavoro a tempo parziale ( che
prevede una prestazione inferiore per l’eventuale assistenza familiare o per il
completamento con altro rapporto di lavoro a tempo parziale ), il lavoro
supplementare non sarà mai obbligatorio in presenza di comprovate situazioni
personali del Lavoratore che siano state preventivamente documentate oltre che
nei casi di impedimento per forza maggiore.
Limiti diversi da quelli contrattuali potranno essere concordati all’atto
dell’assunzione del Lavoratore o, successivamente, mediante Accordo
Individuale assistito o Contrattazione aziendale di Secondo livello.
In caso di lavoro supplementare sistematico e continuativo per un periodo
superiore a 6 (sei) mesi di calendario, vi sarà il Consolidamento dello stesso, così
come previsto al punto i, lettera F) dell’art. 11 del presente CCNL.
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Tab 1): Sintesi delle maggiorazioni per il Lavoro Supplementare
a) Descrizione del Lavoro Supplementare
b) Maggiorazione oraria
Se
“in prolungato”
*
Se
“in spezzato”
*
A Entro il 25% del normale orario mensile a tempo
parziale 28% 31%
B
Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo
parziale, ma sempre entro il limite del 25% della
normale prestazione annua a tempo parziale
31% 34%
C In regime diurno in giorno di riposo - 39%
D In regime diurno in giorno festivo - 41%
E In regime notturno in giorno feriale 39% 42%
F In regime notturno in giorno di riposo - 42%
G In regime notturno in giorno festivo - 49%
* Per le definizioni del lavoro notturno, prolungato, spezzato, si rinvia all’art. 11.
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo sono già comprensive
dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti e, pertanto, il lavoro
supplementare sarà ininfluente nella determinazione dei permessi, delle ferie o
della relativa indennità sostitutiva, della tredicesima e del T.F.R.
Art. 60 - Tempo Parziale: lavoro straordinario
Solo con accordo del Lavoratore, anche nel tempo parziale , potrà essere
eccezionalmente richiesta l’effettuazione di lavoro straordinario. Resta inteso che,
in tale eventualità, si applicheranno le maggiorazioni per il lavoro supplementare
di cui alla Tabella 1) dell’art. 59, ma con l’incremento di 3 punti percentuali della
maggiorazione prevista per il lavoro supplementare richiesto nelle medesime
condizioni.
Art. 61 - Tempo Parziale: Clausole Elastiche
Definizioni:
Nel contratto di lavoro a T empo Parziale, s’intendono Clausole Elastiche quelle
che danno la possibilità di variare temporaneamente la collocazione
giornaliera/settimanale della prestazione lavorativa ordinaria e /o che permettono
di variare in aumento o in diminuzione la prestazione lavorativa.
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Clausole Elastiche nel Contratto a Tempo Parziale
1) Per rispetto allo jus variandi del Datore di lavoro, a fronte di mutate
esigenze aziendali, egli ha diritto di variare la collocazione temporale
dell’orario di lavoro nei limiti del 10% (dieci percento) del normale orario di
lavoro, giornaliero o settimanale, concordato con il Lavoratore al le seguenti
condizioni:
a. dando un preavviso al Lavoratore di almeno 10 (dieci) giorni
lavorativi;
b. con il riconoscimento per le ore variate e nei soli primi 2 (due) mesi
solari di variazione, di una maggiorazione della retribuzione del 10%
(dieci percento),a titolo di risarcimento dell’iniziale disagio causato
dalla variazione stessa, maggiorazione già comprensiva dell’incidenza
sugli istituti retributivi indiretti, differiti e di T.F.R.
Più estese modificazioni della collocazione temporale dell’orario di lavoro
potranno essere previste in sede di assunzione nel Contratto I ndividuale di
lavoro, quando vi sia stata l’accettazione del Dipendente , o mediante
Accordo scritto avanti alle Commissioni di Certificazione, con facoltà del
Lavoratore di farsi assistere da un Rappresentante sindacale o da un
Avvocato o da un Consulente del lavoro. Anche in tale caso, il Datore di
lavoro dovrà comunque riconoscere al Lavoratore un preavviso di almeno
10 (dieci) giorni lavorativi, unitamente alla maggiorazione del 10% ( dieci
percento),a titolo di risarcimento dell’iniziale disagio , per le ore variate nei
primi 4 (quattro) mesi solari di variazione . In tali casi, la v ariazione potrà
modificare la collocazione temporale fino al limite del 25% ( venticinque
percento) del normale orario di lavoro giornaliero o settimanale concordato
con il Lavoratore.
2) Sempre per rispetto allo jus variandi, a fronte di mutate esigenze aziendali, è
contrattualmente previsto il diritto del Datore di lavoro di variare in aumento
o in diminuzione la prestazione lavorativa ordinaria, nel rispetto del
preavviso al Lavoratore di 10 (dieci) giorni lavorativi, entro il limite del 10%
(dieci percento ) del normale orario di lavoro settimanale già
precedentemente concordato. In caso di aumento, il Lavoratore avrà diritto
di ricevere per le ore richieste, la retribuzione oraria prevista per il lavoro
supplementare, già comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi
indiretti, differiti e di T.F.R. Superati 6 (sei) mesi, in costanza di variazione
dell’orario di lavoro, dovrà effettuarsi il Consolidamento, a tutti gli effetti,
dello stesso, così come previsto al punto i, lettera F) dell’art. 11 del presente
CCNL. In caso di diminuzione dell’orario, le Parti concorderanno
l’iscrizione a debito nella Banca delle Ore o la proporzionale temporanea
riduzione della retribuzione (permesso non retribuito).
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Variazioni in aumento più estese potranno essere previste nel Contratto
Individuale di lavoro, quando vi sia stata la puntuale accettazione del
Dipendente, o mediante Accordo scritto avanti alle Commissioni di
Certificazione, con facoltà del Lavoratore di farsi assistere da un
Rappresentante sindacale o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro.
In tali casi, sempre nel rispetto del preavviso di 10 (dieci) giorni lavorativi, il
Datore di lavoro potrà richiedere prestazioni aggiuntive ma , comunque,
entro il limite del 25% ( venticinque percento) del normale orario di lavoro
settimanale concordato, tutte le altre condizioni invariate. Nelle sedi indicate,
si definiranno anche i termini temporali di applicazione delle Clausole o la
definitiva modifica della percentuale di prestazione lavorativa ( variazione
Indice di Prestazione - Consolidamento dell’orario). Inoltre, si definiranno le
eventuali maggiorazioni da riconoscere, fermo restando che la modifica
permanente dell’orario di lavoro settimanale non comport erà
riconoscimento di maggiorazioni.
3) Il co nsenso alle Clausole già espresso dai Lavoratori, potrà essere da essi
revocato nei seguenti casi:
lavoratori affetti da patologie oncologiche , nonché́ da gravi patologie
cronico-degenerative ingravescenti;
uguali patologie se riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore,
nonché́ nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con
totale e permanente inabilit à lavorativa, alla quale sia stata riconosciuta
una percentuale di invalidità̀ pari al 100%, con necessità di assistenza;
presenza nel nucleo familiare del Lavoratore di figlio convivente di età̀
inferiore a 13 (tredici) anni o portatore di handicap;
lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole
di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali;
lavoratori studenti, compresi quelli universitari, nelle due settimane che
precedono le prove di esame.
È in ogni caso fatta salva la facoltà del Lavoratore di chiedere, in caso di oggettivi,
comprovati e proporzionati motivi familiari e/o personali, con preavviso
ordinario di 2 (due) giorni lavorativi o, per i casi gravi e imprevedibili, di almeno
un giorno lavorativo, il ripristino della prestazione originariamente concordata.
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Art. 62 - Tempo Parziale: trasformazione per esigenze di assistenza o cura o per
pensionamento
Il Lavoratore ha la facoltà di optare, per una sola volta, in alternativa al congedo
parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del
D.Lgs. 151/2001, ad una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 7, art.
8 del D.Lgs 81/2015.
È altresì riconosciuto il diritto alla trasformazione o la priorità nella
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nell e
ipotesi di cui ai commi 3, 4, 5 e 8 dell’art. 8 del D. Lgs. 81/2015.
Al fine di favorire politiche di invecchiamento attivo della forza lavoro,
trasferimento delle competenze e ricambio generazionale, le Parti riconoscono la
possibilità di attivare forme di tempo parziale di accompagnamento alla
pensione. Il lavoratore al quale manchino non più di tre anni al raggiungimento
dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, potrà richiedere la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. La
trasformazione potrà prevedere una riduzione dell’orario di lavoro compresa tra
il 40% e il 60% dell’orario normale, ferma restando la proporzionale riduzione
della retribuzione. Il ricorso a tale istituto potrà essere finalizzato anche a
favorire:
• il graduale accompagnamento del lavoratore alla cessazione dell’attività
lavorativa;
• la trasmissione delle competenze professionali ai lavoratori più giovani;
• l’inserimento di nuove risorse lavorative, anche mediante assunzioni a
tempo indeterminato o apprendistato.
Nell’ambito di tali accordi, l’Azienda potrà prevedere, anche attraverso la
Contrattazione di secondo livello, programmi di affiancamento professionale
(mentoring) tra lavoratori senior e nuovi assunti, percorsi di trasferimento delle
competenze e formazione interna, eventuali forme integrative di welfare
aziendale o sostegno al reddito volte a mitigare la riduzione retributiva derivante
dal tempo parziale . L’attivazione del tempo parziale di accompagnamento alla
pensione avviene previo accordo tra Azienda e Lavoratore, anche nell’ambito
della Contrattazione aziendale o territoriale, nel rispetto della normativa vigente
in materia previdenziale e di lavoro a tempo parziale.
Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le
disposizioni di legge e le norme del presente Titolo in materia di lavoro a tempo
parziale.
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Art. 63 - Lavoro a Tempo Parziale: informativa
Per gli obblighi informativi del Datore di lavoro, si rinvia all’art. 30 del presente
CCNL.
Inoltre, il Datore di lavoro è tenuto a informare tempestivamente il personale già
dipendente con contratto a tempo pieno, occupato in unità periferiche aziendali
site nello stesso comune, anche mediante comunicazione scritta da affiggere in
luogo accessibile a tutti, ed è tenuto a prendere in prioritaria considerazione,
nell'ambito della fungibilità, le domande interne di trasformazione a tempo
parziale.
Art. 64 - Lavoro a Tempo Parziale: criteri di computo
Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la
quale sia rilevante il numero dei dipendenti, i L avoratori a T empo Parziale
dovranno essere computati in proporzione all’orario concordato, rapportato al
tempo pieno, con arrotondamento all’unità superiore in caso di decimale uguale
o superiore a 5 (cinque).
TITOLO XVIII
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Premessa
Negli ambiti di applicazione del presente CCNL , è frequente un forte
incremento della domanda ne i fine settimana, nei periodi festivi o feriali o in
concomitanza di eventi particolari. Ne consegue l’opportunità che, in tali periodi,
siano favoriti tutti gli strumenti di flessibilità previsti dal Contratto e dalla Legge
(Banca delle O re e S traordinario, Lavoro a Tempo Determinato, Lavoro
Intermittentee Somministrato).
Per le ragioni che precedono e per incentivare la costituzione di nuovi rapporti di
lavoro, le Parti hanno inteso regolamentare il contratto a Tempo Determinato in
modo estensivo e, cioè, prevedendo le deroghe contrattuali ammesse dalla
Legge.
Per tale motivo, al fine di evitare sanzioni, le Parti raccomandano un uso corretto
e rigoroso di dette deroghe contrattuali ed esortano i Lavoratori interessati a
segnalare alla Commissione Bilaterale Nazionale di Certificazione eventuali
utilizzi distorti della presente normativa o eventuali ricadute anomale derivanti
dall’applicazione della stessa.
Art. 65 - Tempo Determinato: assunzione
Fermo restando che la forma comune del rapporto di lavoro è quella a tempo
indeterminato, è consentita, nel rispetto delle ragioni e dei limiti legali e
contrattuali indicati al presente Titolo, l’apposizione di un termine.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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L’assunzione a tempo determinato dovrà risultare ( direttamente o
indirettamente) da atto scritto ( Contratto di assunzione ), una copia del quale,
sottoscritta dall’Azienda, dovrà essere consegnata al Lavoratore normalmente
prima o, al massimo, contestualmente all’inizio della prestazione di lavoro.
Il Contratto di assunzione potrà prevedere il Patto di prova ex art. 188 , che avrà
forma scritta “ ad substantiam ” e dovrà avere i contenuti richiesti dall’art. 1 85
“Lettera di Assunzione o Contratto Individuale di lavoro”, integrati dalle seguenti
indicazioni:
1) la durata prevista del rapporto di lavoro con termine, “ a tempo” o “a
condizione”,nel rispetto dei limiti temporali legalmente previsti;
2) l’espressa indicazione che, alle condizioni del punto 7 ) dell’art. 67 , il
Lavoratore ha il diritto di precedenza in caso di future assunzioni che
fossero effettuate dall’Azienda per le medesime attività già svolte;
3) l’eventuale previsione di contabilizzazione mensile della tredicesima
mensilità, che sarà erogata a dicembre, o l’erogazione mensile del rateo di
tredicesima maturato;
4) in caso di rinnovo o proroga oltre i 12 mesi di “acasualità”: la
specificazione delle esigenze di cui all’art. 19, comma 1 del D.Lgs. 81/2015
e smi.
La Lettera di assunzione deve indicare anche il cognome e nome e/o ragione
sociale, l’indirizzo, il codice fiscale e la partita iva aziendale, nonché tutti quei dati
o notizie previste dalla Legge e dal Titolo XXXI del CCNL. Il Lavoratore
sottoscriverà la Lettera di assunzione “per accordo e integrale accettazione”,
apponendovi la data.
Per l’assunzione, il Lavoratore dovrà presentare i documenti elencati all’art. 186
del CCNL.
Art. 66 - Tempo Determinato: divieti
Non è ammesso stipulare Contratti di lavoro a tempo determinato nei seguenti
casi:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, salvo che
per la sicurezza degli impianti, dell’esercizio e/o delle persone;
b) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei 6 (sei) mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi (ora, artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991),
che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
Contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il Contratto sia concluso
per sostituire lavoratori temporaneamente assenti, o per assumere lavoratori
iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata non superiore a 3 (tre) mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del lavoro
o una riduzione dell’orario in regime di Cassa Integrazione Guadagni, che
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
85
interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il Contratto a
tempo determinato da stipulare;
d) da parte di Datori di lavoro che non abbiano effettuato la Valutazione dei
Rischi e gli adempimenti connessi, in applicazione della normativa sulla
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della salubrità degli ambienti di
lavoro.
In caso di violazione dei divieti sopra elencati, il Contratto, sin dal suo inizio, si
trasforma a tempo indeterminato.
Art. 67 - Tempo Determinato: disciplina generale
1) Tempo Determinato: Durata massima del Contratto a termine per la
generalità dei lavoratori
Secondo quanto stabilito dalla Legge, ad esclusione delle attività stagionali
previste al successivo punto 9 ), è ammessa l’apposizione di un termine di
durata non superiore a 12 mesi al Contratto di lavoro subordinato,per lo
svolgimento di qualsiasi mansione, senza motivazione (c.d. “acausale”) e per
lo stesso lavoratore.
Solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, richiamate come
causale nel Contratto di Assunzione, il Contratto potrà avere una durata
anche superiore ma, comunque, non oltre i 24 mesi:
• esigenze temporanee e oggettive, che dovranno essere provate a richiesta
dei Servizi Ispettivi pubblici (ITL, INPS, INAIL ecc.), come estranee
all'ordinaria attività;
• esigenze sostitutive di altri lavoratori. In tali casi, è possibile un periodo
di affiancamento con il lavoratore da sostituire sia prima dell’inizio della
sua assenza sia dopo il suo rientro; tutto ciò al fine di garantire un
corretto passaggio di consegne. Tale periodo sarà conforme al paragrafo
4) del punto A. della Tabella 1) dell’art. 68;
• esigenze connesse a d incrementi temporanei, significativi e non
programmabili dell'attività ordinaria, che dovranno anch’esse essere
provate a richiesta dei Servizi Ispettivi pubblici.
Secondo le norme legali vigenti, il termine del contratto a tempo determinato
potrà essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata
iniziale del contratto fosse inferiore a ventiquattro mesi e, comunque, per un
massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal
numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe fosse superiore, il
contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di
decorrenza della quinta proroga. Nel caso di legislazione più estensiva, e cioè
più favorevole alla stipula di contratti a tempo determinato, per il favore
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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contrattuale verso il predetto istituto, si assumerà, quale condizione
normativa, la predetta disciplina legale.
Ai fini del computo dei 24 mesi del termine massimo di durata, si tiene
altresì conto di eventuali periodi aventi ad oggetto mansioni di pari Livello e
Categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti nell’ambito di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, mentre sono esclusi i
periodi di lavoro stagionale, i tempi determinati occasionali e il lavoro di
surroga. In ogni caso, qualora il limite di 24 mesi consecutivi,
indipendentemente dai periodi d’interruzione intercorsi, sia superato per
effetto di un unico Contratto o di una successione di contratti o il numero
delle proroghe sia superiore a 4 (quattro), il Contratto si trasforma a tempo
indeterminato dalla data di tale superamento.
2) Tempo determinato: causali inserite dal presente CCNL.
Il D.L. 48/2023, convertito in Legge 85/2023 e smi ha modificato l’art. 19
D.Lgs. n. 81/2015 prevedendo, tra le condizioni per la durata fino a
ventiquattromesi del Contratto a Tempo Determinato: a) specifiche esigenze
previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51; b) in assenza della
previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda e
comunque entro il 31/12/2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa
o produttiva individuate dalle Parti.
Rilevato quindi che la suddetta norma ha introdotto la possibilità per la
Contrattazione Collettiva di inserire e prevedere specifiche causali per la
stipula di Contratti a tempo determinato, al fine di promuovere
l’occupazione le Parti introducono le seguenti specifiche causali:
a) quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, servizio,
progetto o commessa specificamente individuata e temporalmente
definita, anche connessa alla durata di contratti di appalto o incarichi di
servizio affidati all’impresa.
b) quando l'assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un'opera o di un
servizio aventi carattere straordinario od occasionale;
c) quando l'assunzione avvenga per Lavoratori con competenze specifiche,
per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente
alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di
impiego nell'ambito dell'azienda, che sia richiesta una durata contrattuale
superiore ai 12 mesi;
d) quando l’assunzione avvenga in fase di avvio di nuova attività
operativamente autonoma (nuovo cantiere, negozio, punto vendita ecc.)
nei primi 36 mesi;
e) quando l’assunzione avvenga in caso di appalto o proroga di appalto;
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87
f) quando l’assunzione si riferisca a giovani fino a 29 anni o di lavoratori
con più di 45 anni;
g) quando l’assunzione si riferisca a lavoratori in cassaintegrazione;
h) quando l’assunzione si riferisca a disoccupati e inoccupati da almeno sei
mesi o soggetti percettori di NaspI;
i) quando l’assunzione si riferisca a donne di qualunque età, senza impiego
retribuito da almeno sei mesi e/o residenti in aree geografiche il cui tasso
di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello
maschile;
j) quando l’assunzione si riferisca a Laureati da meno di tre anni per
favorire l’inserimento nel mondo lavorativo;
k) quando l’assunzione si riferisca a soggetti che abbiano frequentato nei tre
anni precedenti corsi di formazione a carattere specialistico;
l) quando l’assunzione si riferisca a soggetti in aree depresse del Paese, ed
in particolare nelle regioni del mezzogiorno.
Premesso quanto sopra, tenuto conto delle particolarità che possono
contraddistinguere gli ambiti di applicazione del presente CCNL, le Parti
confermano in sede aziendale, mediante apposito Accordo di Secondo
Livello, si potranno definire le specifiche ed ulteriori causali contemperando,
per quanto possibile, le esigenze del settore con la promozione
dell’occupazione e la stabilizzazione del personale dipendente.
3) Tempo Determinato: Durata massima del Contratto a termine per i
Dirigenti
Per i Dirigenti la durata del Contratto a Tempo Determinato potrà al
massimo essere complessivamente pari a 5 anni consecutivi , con possibilità
di proroghe intervenute nel medesimo periodo secondo le previsioni legali
vigenti. In caso di previsione unica quinquennale, è data facoltà al Dirigente
di recedere, dopo il compiersi di 36 mesi di servizio, prestando il preavviso
contrattuale.
4) Tempo Determinato: Estinzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro a tempo determinato si estingue con lo scadere del
termine previsto, senza che sia necessaria alcuna particolare manifestazione
delle Parti. Lo scadere del termine dà luogo alla cessazione, anche qualora
essa intervenga nel periodo di conservazione del posto per gravidanza,
puerperio, malattia o infortunio. Il rapporto a tempo determinato potrà
cessare prima della scadenza del termine per risoluzione consensuale
(comune volontà delle Parti), per giusta causa o per giustificato motivo
soggettivo.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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5) Tempo Determinato: Prosecuzione oltre il termine e trasformazione
automatica
Salvo quanto previsto all’art. 69 del CCNL (Proroga con Contratto Assistito),
in caso di continuazione del lavoro oltre la scadenza del termine inizialmente
fissato o successivamente prorogato, la mancata trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo indeterminato determinerà l’obbligo di corrispondere al
Lavoratore un’indennità pari al 20% della P.B.C.M. fino al 10° giorno
successivo al termine e al 40% (quaranta percento) per ciascun giorno
ulteriore, fermo restando che, se il rapporto di lavoro continuasse oltre il 30°
giorno, in caso di Contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50°
giorno negli altri casi, il Contratto si considera trasformato a tempo
indeterminato dalla data di decorrenza dei predetti termini, sempre tenendo
conto dell’attuale invalicabilità dei 24 mesi consecutivi.
6) Periodi interruttivi tra contratti diversi
Successive assunzioni del medesimo Lavoratore con Contratto a termine,
purché sempre entro i predetti 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, salvo
diverso Accordo di Secondo livello, dovranno rispettare i periodi
d’interruzione previsti dalla Legge, ovvero, attualmente, 10 (dieci) giorni
dalla data di scadenza per i Contratti di durata fino a 6 (sei) mesi; 20 (venti)
giorni, sempre dalla data di scadenza, per i Contratti di durata superiore a 6
(sei) mesi. Nel caso in cui tali disposizioni non fossero rispettate, fatta salva
l’esclusione dei lavoratori assunti per le attività stagionali, così come definiti a
norma di Legge, il secondo Contratto si considera a tempo indeterminato sin
dalla sua costituzione.
Le Parti, al fine di rispondere alle esigenze locali e migliorare l’efficienza dei
servizi resi alle imprese, demandano alla Contrattazione di Secondo livello il
compito d’individuare analiticamente eventuali casi legittimi di motivati
periodi d’interruzione ridotti.
7) Diritto di precedenza
Il Lavoratore che , nell'esecuzione di uno o più Contratti a termine, senza
sanzioni disciplinari eccedenti il richiamo scritto, abbia prestato negli ultimi
24 (ventiquattro) mesi solari attività lavorativa nella stessa Azienda per un
periodo complessivamente superiore a 12 (dodici) mesi, potrà manifestare
volontà di esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate entro i 12 (dodici) mesi successivi alla sua
cessazione.
Tale diritto potrà essere esercitato solo con riferimento alle mansioni già
espletate nei precedenti rapporti a termine e a condizione che il Lavoratore
abbia manifestato per iscritto all’Azienda la propria volontà di esercitare il
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
89
diritto di precedenza, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di cessazione
dell’ultimo rapporto a termine.
Il diritto di precedenza si estingue al compiersi del termine di 12 mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
L’Azienda, nel Contratto o Lettera d’Assunzione , inserirà l’espressa
indicazione che il Lavoratore, alle condizioni previste dal presente punto 6),
avrà il diritto di precedenza in caso di future assunzioni.
8) Tredicesima mensilità e permessi retribuiti
Nei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata prevista fino a 12
(dodici) mesi, la tredicesima mensilità, quando previsto nella lettera di
assunzione, sarà corrisposta frazionata, mediante il riconoscimento a tale
titolo dell’8,33% della Retribuzione Mensile Normale spettante per ciascun
mese lavorato, o frazione di mese superiore a 14 (quattordici) giorni. Al
termine del rapporto di lavoro, se più favorevole al Lavoratore (ciò si verifica
quando nel corso del contratto è intervenuto un aumento della Retribuzione
Mensile Normale ), vi sarà l’erogazione dell’eventuale differenza tra la
tredicesima, che a tale data sarebbe stata dovuta, ed il totale di quanto
mensilmente anticipato per il medesimo titolo.
Analogamente, in alternativa al loro godimento o alla loro retribuzione
finale, si potrà corrispondere mensilmente la monetizzazione di 2,66 ore,
pari al rateo maturato di permessi retribuiti.In quest’ultimo caso, a domanda
motivata del Lavoratore, il Datore di lavoro concederà permessi NON
retribuiti entro il limite massimo dei permessi mensilmente monetizzati
nell’anno di calendario.
9) Tempo Determinato: Lavoro a tempo determinato per le Attività stagionali
Come previsto dalla Legge (attualmente art. 21 del D.Lgs. 81/2015, così
come modificato dalla L. 96/2018), i Contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati per attività stagionali ex decreto del Presidente della Repubblica 7
ottobre 1963, n. 1525, nonché per le altre ipotesi individuate dai Contratti
Collettivi, potranno essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle
condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 del medesimo Decreto ( durata
massima e condizioni per la proroga del Contratto ). Pertanto, la
Contrattazione Aziendale di Secondo livello potrà individuare le attività con
carattere stagionale per le quali sarà applicata la seguente particolare
disciplina in materia di lavoro a tempo determinato:
• Durata: dovrà essere contenuta nel tempo necessario al lavoro da
effettuarsi e a quello eventualmente richiesto per la formazione,
addestramento, attività preparatorie, aggiornamento e per le chiusure e/o
consegne finali. Salvo diverso Accordo di Secondo livello, nell'arco dello
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
90
stesso ciclo d'attività stagionale, non è normalmente consentito per ogni
singolo lavoratore superare nell'anno solare 8 (otto) mesi di durata
massima complessiva del rapporto di lavoro, comprese le eventuali
proroghe e i periodi di formazione, addestramento, chiusure, consegne e
ferie godute.
• Contratto di lavoro : per tutto quanto non già contrattualmente definito,
quali: le mansioni principali, l'inizio anticipato e la possibilità
dell'eventuale proroga, anche su dati già previsti dalla Contrattazione
Aziendale di Secondo Livello, essi dovranno essere espressamente
richiamati nella Lettera di assunzione sottoscritta tra Azienda e
Lavoratore.
• Esclusioni: nei contratti stagionali non trova applicazione la disciplina
relativa alla durata massima della successione di contratti a tempo
determinato.
• Ambiti generali e deroghe : la Contrattazione Aziendale di Secondo
livello, nelle assunzioni per lavoro stagionale, potrà prevedere una
disciplina diversa rispetto a quella del presente CCNL, in funzione delle
situazioni particolari, fermi restando i limiti inderogabili di legge e, in
caso di condizioni peggiorative, la necessità di preventiva approvazione
dei Lavoratori con Referendum Aziendale.
Art. 68 - Tempo Determinato: limiti quantitativi
I limiti numerici ( legali e contrattuali ) di assunzioni di Lavoratori a Tempo
Determinato rispetto ai Lavoratori a Tempo Indeterminato già in forza presso
ciascuna unità produttiva aziendale, salvo diverso Accordo Aziendale di Secondo
livello, dovranno essere conformi alle previsioni di cui alla successiva Tabella 1).
Nella base di computo dei Lavoratori a Tempo Indeterminato saranno compresi
anche gli Apprendisti, i Lavoratori Intermittenti con diritto all’Indennità di
disponibilità e i Lavoratori a tempo parziale ( quest’ultimi in proporzione
all’Indice di prestazione ); tali Lavoratori saranno computati al 1° gennaio
dell’anno d’assunzione o, n el caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, in
forza al momento dell'assunzione. Se dall’applicazione matematica della
percentuale sul numero dei Lavoratori a Tempo Indeterminato deriva un
numero decimale, i Contratti a Tempo Determinato consentiti saranno quelli
risultanti dall’arrotondamento al valore intero superiore.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Tab. 1): Sintesi Limiti quantitativi ai Contratti a Tempo Determinato (in sigla
“T.D.”)
Descrizione dei motivi d’instaurazione del Tempo Determinato Limite di Contratti
a T.D.
1
A. Ragioni Oggettive:
1) Nei primi 36 mesi della fase di avvio di nuove attività operativamente
autonome (apertura nuova Filiale ecc.). Senza limiti
2) Per imprese start-up innovative, di cui alla Legge n. 221 del 2012. Senza limiti
3) Per specifici spettacoli, ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. Senza limiti
4) Per la sostituzione del Lavoratore assente con diritto alla conservazione del
posto di lavoro, con durata contrattuale a tempo determinato che può
iniziare fino a 30 giorni solari prima dell’astensione e protrarsi fino a 15
giorni solari dal rientro del Lavoratore sostituito.
Senza limiti
5) Per l’assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni. Senza limiti
6) Per il soddisfacimento di un incremento della domanda di attività o
servizi connessi alla ricorrente necessità di intensificazione
2
del lavoro, in
particolari periodi dell’anno, quali, ad esempio:
per la copertura dei servizi durante i Periodi Feriali e/o Festivi e/o
nei Fine settimana;
durante i periodi di attività promozionale;
altre ipotesi previste dall’Accordo Aziendale di Secondo Livello.
50%
7) Nella fase di avvio di nuovi servizi, nei limiti di 4 mesi solari, intesi come
tempo medio richiesto per l’assestamento e l’integrazione della forza
lavoro.
50%
8) Nel caso di acquisizioni o di cambio di appalto, per i lavoratori già ivi
occupati a tempo determinato, quando assunti a tempo determinato anche
dalla nuova gestione, fino al completamento del termine massimo
complessivo di 24 mesi consecutivi o di 4 proroghe.
50%
9) Per l’esecuzione di un’opera, appalto o servizio, definiti e predeterminati
nel tempo o aventi carattere straordinario od occasionale, nei limiti di
durata previsti per l’esecuzione, oltre ai necessari tempi di collaudo e
consegna.
50%
B. Ragioni di rioccupazione:
1) Al fine d’incentivare la rioccupazione, l’assunzione, per qualsiasi
mansione, di disoccupati che siano già regolarmente iscritti presso i
competenti Centri per l’Impiego Territoriali da almeno 6 mesi.
50%
C. Senza Ragioni specifiche, per la generalità dei Lavoratori:
1) Fino a 4 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 4 Contratti
2) Da 5 a 9 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 6 Contratti
3) Da 10 a 25 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 7 Contratti
4) Da 26 a 35 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 9 Contratti
5) Da 36 a 50 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 12 Contratti
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92
6) Oltre i 50 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 20%
1
La Contrattazione di Secondo livello potrà incrementare i limiti quantitativi, quando motivati da
oggettive ragioni aziendali.
2
La Contrattazione di Secondo livello potrà meglio definire o individuare altre previsioni di
intensificazione particolare dell’attività, adattandole alle particolari esigenze locali o aziendali.
Nota Bene: La disciplina in materia di Lavoro a Tempo Determinato è soggetta a continue
modificazioni di Legge ed è applicata in diverse contestualizzazioni, per esempio la Pandemia
Covid.Resta perciò inteso che, qualora la Legge disponga condizioni inderogabili diverse da quanto
indicato al presente Titolo, il rapporto di lavoro dovrà essere conforme a tali norme di Legge per
non essere trasformato di diritto in Contratto a Tempo Indeterminato . Ciò, in particolare, per
quanto riguarda la durata massima del Tempo Determinato, per le proroghe, i rinnovi, i termini di
riassunzione, le interferenze con il lavoro somministrato e gli obblighi di comunicazione e
informazione. Per le particolari deroghe previste durante l’Emergenza Coronavirus, si rinvia alle
norme speciali introdotte in materia.
Art. 69 - Tempo Determinato: proroga oltre 24 mesi con Contratto Assistito
Al raggiungimento dei 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, solo presso
l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (I.T.L.) competente, potrà essere stipulato
fra gli stessi S oggetti un ulteriore Contratto a tempo determinato della durata
massima di 12 (dodici) mesi.
In caso di mancato rispetto di tale procedura, nonché di superamento del
termine stabilito nel Contratto Assistito, lo stesso si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data della stipulazione presso l’I.T.L.
Art. 70 - Gestione delle Intensificazioni
Premesso che nell’ambito dei servizi di applicazione del presente CCNL vi sono
frequenti “punte di attività”, al fine di contemperare gli opposti interessi, le Parti
concordano di definire contrattualmente, in modo organico, la successione delle
forme di flessibilità del lavoro e degli istituti idonei ad affrontare tali erratiche ed
imprevedibili esigenze lavorative.
1) Le intensificazioni, contenute nei limiti d’orario previsti dal CCNL per il
singolo Lavoratore, potranno essere affrontat e, nel rispetto delle condizioni
contrattualmente previste, anche con l’utilizzo di:
a. Lavoro Straordinario/Supplementare;
b. Lavoro Straordinario con riposo compensativo;
c. Banca delle Ore.
2) In caso di intensificazioni eccedenti i limiti contrattuali o in assenza di
disponibilità dei Lavoratori alle forme volontarie di flessibilità, si potrà
determinare l’assunzione di nuovo personale con le seguenti tipologie
contrattuali:
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a. Tempo Indeterminato con orario a Tempo Parziale Verticale ( con
previsione di lavoro in alcuni periodi dell’anno , del mese, della
settimana);
b. Tempo Determinato;
c. Lavoro Somministrato;
d. Lavoro Intermittente (o “a chiamata”).
Eventuali proposte integrative al presente articolo potranno essere indirizzate alla
Commissione Bilaterale Contrattuale all’indirizzo di posta elettronica:
certificazionenazionale@enbic.it.
Art. 71 - Tempo Determinato: Contrattazione di Secondo livello
La disciplina del presente Titolo è cedevole rispetto alla Contrattazione
Aziendale di Secondo Livello sui seguenti punti:
a) individuazione di periodi, causali, at tività e/o mansioni che presentino
significative rarefazioni o intensificazioni del lavoro;
b) causali, limiti quantitativi e temporali dei Lavoratori assunti a tempo
determinato;
c) definizione delle deroghe legalmente ammesse, al fine di migliorare la
competitività e la qualità dei servizi aziendali;
d) casi motivati di eccezionale riduzione dei periodi d’interruzione tra Contratti
a termine;
e) definizione aziendale di eventuali trattamenti particolari correlati al Contratto
a tempo determinato quali, ad esempio, la contabilizzazione della gratifica
natalizia o tredicesima mensilità in ratei mensili, particolari indennità di
mansione e/o la definizione delle prestazioni rese a tali lavoratori dagli
Organismi Bilaterali di riferimento o tramite i sistemi di Welfare.
Art. 72 - Tempo Determinato: Certificazione o Parere di Conformità
L’Azienda e il/i Lavoratore/i, ai sensi dell’art. 76, D. Lgs. 276/2003, potranno
richiedere all’Ente Bilaterale ENBIC o agli altri Organi abilitati ( per esempio le
Commissioni costituite presso i Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro ),
la Certificazione del Contratto a Tempo Determinato tra loro sottoscritto.
Art. 73 - Tempo Determinato: principio di non discriminazione
Al Lavoratore assunto con Contratto a tempo determinato spettano, in
proporzione al periodo lavorato, le retribuzioni dirette, differite, il Trattamento
di Fine Rapporto e ogni altro trattamento in atto presso l’Azienda per i lavoratori
con contratto a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello e che
svolgano identiche o analoghe mansioni, con la sola esclusione, quando prevista,
delle prestazioni integrative al S.S.N. e/o per caso morte per malattia ed
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infortunio prestate tramite l’En.Bi.C. ( www.enbic.it), fermo restando il
riconoscimento della relativa indennità sostitutiva (ar t. 230). È fatta salva la
possibilità di monetizzazione frazionata mensile delle retribuzioni differite nei
casi di rapporto a tempo determinato fino a mesi 12 (dodici), come previsto
all’art. 67, o quando così definito nella Contrattazione Aziendale di Secondo
Livello o nella lettera di assunzione.
Nel tempo determinato, il trattamento economico di malattia a carico
dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto o al termine del
contratto stesso.
Il T.F.R. maturato potrà essere destinato dal Lavoratore all’INPS o a un Fondo
di Previdenza Complementare, a parità di condizioni dei lavoratori a tempo
indeterminato.
Art. 74 - Tempo Determinato: informativa
Per gli obblighi informativi del Datore di lavoro, si rinvia all’art. 30 del presente
CCNL. Inoltre, al fine di favorire la trasformazione dei rapporti di lavoro da
tempo determinato a tempo indeterminato, il Datore di lavoro è tenuto ad
informare i lavoratori assunti a tempo determinato e le RSA o RST, dei posti
vacanti a tempo indeterminato che si rendano disponibili in azienda, riferentesi
alle medesime mansioni del lavoratore informato.
Art. 75 - Tempo Determinato: criteri di computo dei Lavoratori
Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la
quale sia rilevante il numero dei dipendenti, si tiene conto anche del numero
medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i Dirigenti, impiegati
negli ultimi 2 anni. A tal fine, si considera in forza il Lavoratore che nel mese
considerato ha lavorato più di 14 giorni di calendario.
Art. 76 - Tempo Determinato: esclusioni e discipline specifiche
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Titolo, in quanto già
disciplinati da specifiche normative, i rapporti instaurati ai sensi dell’art. 8,
comma 2, L. n. 223/1991 (Lavoratori in mobilità) e le ulteriori ipotesi legalmente
previste dall’art. 29 del D. Lgs. 81/2015.
Art. 77 - Tempo Determinato: impugnazione
Tenuto conto del D.L. 87/2018 (Legge n. 96/2018), l’impugnazione del
Contratto a tempo determinato deve avvenire, a pena di decadenza, nelle sedi e
nelle forme legalmente previste, entro 180 giorni dalla cessazione.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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TITOLO XIX
TELELAVORO
Premessa
La pandemia Covid- 19 ha sviluppato il Telelavoro, svolto normalmente nella
propria abitazione , ma connessi al server aziendale mediante computer, linee
dedicate od interne, ed altre forme di lavoro di difficile configurazione
tradizionale, quali gli incontri telematici, nei quali una pluralità di soggetti con
competenze eterogenee ma complementari, da luoghi disparati, s'incontrano "in
video" per approfondire un argomento, verificare opinioni, decidere percorsi,
fare scelte operative. Tutto ciò, quale reazione alle chiusure e per ridurre i rischi
di contagio.
Il Telelavoro, quindi, mediante l’ausilio di strumenti informatici, permette lo
svolgimento totale o parziale della prestazione di lavoro subordinato
dall’abitazione del lavoratore o da altro luogo di domicilio dello stesso,
previamente individuato ed esterno alla sede aziendale.
Il Telelavoro può favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
specialmente a fronte di esigenze familiari e personali particolari (cura di
familiari anziani, minori, non autosufficienti ecc.). Nel corso della pandemia
“Covid-19”, il Telelavoro si è dimostrato anche strumento utile per il
contenimento dei rischi di trasmissione tra i Lavoratori.
Per le sue caratteristiche, il Telelavoro si presta ad essere principalmente svolto
nell’ambito impiegatizio o nei servizi che, per lo svolgimento dell’attività
lavorativa, prevedano l’utilizzo di strumenti telefonici, informatici o telematici.
Art. 78 - Telelavoro: definizione
Il Telelavoro è un modo di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato
reso possibile dall’utilizzo di sistemi telefonici, elettronici ed informatici e
dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore e l’Azienda.
Il Telelavoro è pertanto solo un modo particolare di rendere la prestazione
lavorativa ed anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno ai locali
aziendali, esso è soggetto alla disciplina del lavoro e all’organizzazione aziendale.
Trattandosi solo di un particolare modo di svolgimento della prestazione di
lavoro subordinato, il Telelavoratore è titolare dei medesimi diritti e doveri di
coloro che svolgono, per il medesimo tempo, l’identica attività lavorativa nei
locali aziendali.
Il Telelavoratore permane, dunque, sostanzialmente assoggettato al potere
direttivo, organizzativo e di controllo aziendale, anche se con mezzi e forme
proprie della precipua condizione lavorativa “a distanza”.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Art. 79 - Telelavoro: tipologie
Il Telelavoro può essere di tre tipi:
1) domiciliare: svolto nell’abitazione del Telelavoratore;
2) remotizzato o “a distanza” : se svolto presso uffici attrezzati ubicati in
appositi telecentri, i quali non coincidono né con l’abitazione del
Telelavoratore, né con gli uffici aziendali;
3) misto: nel caso in cui una parte della prestazione complessiva avvenga con
periodica stabilità all’interno dell’Azienda.
Art. 80 - Telelavoro: ambito di applicazione del presente Titolo
Il Telelavoro si applica ai Dipendenti subordinati e, come per la generalità dei
dipendenti, potrà svolgersi a tempo pieno o parziale ed essere a tempo
determinato o indeterminato.
Il Telelavoro “misto” potrà essere compatibile con il Contratto di Apprendistato
ogniqualvolta il relativo Progetto e le condizioni operative siano validate dalla
Commissione Contrattuale Paritetica Bilaterale Nazionale preposta.
Il Centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del Telelavoratore
non configurano un’autonoma unità aziendale.
Art. 81 - Telelavoro: condizioni e reversibilità
Il Telelavoro ha carattere volontario sia per l’Azienda che per il Lavoratore.
Se il Telelavoro non è previsto nel Contratto d’assunzione, il Lavoratore è libero
di accettare o respingere una successiva offerta di Telelavoro prospettata
dall’Azienda nel corso del normale rapporto di lavoro.
Nel caso di Telelavoro imposto da esigenze di tutela della salute collettiva, fino al
perdurare dell’emergenza pandemica, esso potrà diventare temporaneamente
obbligatorio.
Lo svolgimento del Telelavoro dev’essere stipulato in forma scritta "ad
probationem", cioè ai fini della regolarità amministrativa e della prova.
Il compito d’individuare le condizioni di esercizio del diritto alla reversibilità è
demandato alla Contrattazione di Secondo livello, fermo restando il rispetto del
preavviso minimo non inferiore a 30 giorni per la generalità dei dipendenti o di
90 giorni per lavoratori disabili.
Art. 82 - Telelavoro: formazione
I Telelavoratori dovranno poter fruire della formazione specifica sugli strumenti
di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma d’organizzazione del
lavoro. Tale formazione sarà fornita dall’Azienda o dalle strutture formative
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
97
paritetiche locali, ove presenti, conformemente ai programmi approvati dalle
strutture paritetiche regionali o nazionali per la specifica attività.
In sede di definizione, al Telelavoratore potrà essere riconosciuto il diritto
all’apprendimento permanente a distanza e alla periodica certificazione delle
relative competenze.
Art. 83 - Telelavoro: postazione di lavoro
I costi per la postazione del Telelavoratore, i collegamenti necessari per
l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le
spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei
sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, compresa l’eventuale copertura
assicurativa della stessa, sono a carico dell’Azienda.
Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di
lavoro, il recesso immotivato del Telelavoratore, che avvenga entro 3 (tre) anni
dall’inizio del rapporto di telelavoro, o nell’eventuale minor termine previsto nel
Contratto di telelavoro, comporterà che le spese di postazione sostenute dal
Datore e comunicate al Telelavoratore all’atto della sottoscrizione del Contratto
di telelavoro, siano pro-quota temporale residua a carico del Telelavoratore.
L’Azienda è tenuta a fornire al Telelavoratore tutti i necessari supporti tecnici per
il corretto utilizzo dei programmi e delle apparecchiature e, in ogni caso,
assumerà anche i costi derivanti dalla normale usura o dal danneggiamento
accidentale degli strumenti di lavoro, nonché dall’eventuale perdita dei dati
utilizzati dal Telelavoratore, salvo che ciò non sia imputabile a mancata diligenza,
dolo o imperizia grave del Telelavoratore stesso.
Art. 84 - Telelavoro: rimborso costi di esercizio
Il rimborso da parte dell’Azienda dei costi di esercizio sostenuti dal
Telelavoratore ed analiticamente documentati può avvenire tramite “Nota
spese”.
Ciò, mentre il rimborso dei costi forfettari, salvo futura più favorevole previsione
legale, assumerà il trattamento di reddito imponibile previdenziale e fiscale del
Telelavoratore.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
98
Art. 85 - Telelavoro: rimborso chilometrici
Salvo diversa futura disposizione di Legge, qualora la sede di lavoro fosse
contrattualmente definita nell’abitazione del Telelavoratore, allo stesso spetterà il
rimborso delle spese di viaggio sostenute nell’interesse dell’Azienda, solo con
commisurazione dei costi dalla propria abitazione.
Nel caso di Telelavoro Misto, con predefinita e permanente definizione
temporale delle diverse Sedi ove prestare l’opera , la decorrenza della misura dei
rimborsi sarà dalla sede di lavoro di partenza fino alla sede di destinazione.
Art. 86 - Telelavoro: trasferte
Salvo diversa futura disposizione di Legge, le eventuali trasferte richieste al
Telelavoratore che abbia contrattualmente definita la sede di lavoro nella propria
abitazione, si configurano a partire dalla predetta sede.
Nel caso di Telelavoro Misto, la configurazione della trasferta sarà dalla Sede di
lavoro individuata con i criteri dell’articolo che precede.
Art. 87 - Telelavoro: protezione dei dati e informazioni
L’Azienda disporrà tutte le misure appropriate a garantire la protezione dei dati
utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali; essa
provvederà ad informare il Telelavoratore in ordine a tutte le norme di Legge e
alle regole sulla protezione dei dati.
La responsabilità del rispetto personale, ambientale e sociale di tali norme e
regole sarà del Telelavoratore.
È demandata alla Contrattazione di Secondo livello ogni disciplina generale
riguardante la protezione dei dati e delle informazioni nell’uso
d’apparecchiature, strumenti, banche dati e programmi informatici.
Art. 88 - Telelavoro: procedure disciplinari
Nel Telelavoro, l’obbligo d’esposizione delle norme e sanzioni disciplinari, ex 1°
comma, art. 7 Legge 300/1970, sarà assolto anche mediante inoltro telematico
delle norme stesse all’indirizzo del Lavoratore. Sarà compito del Lavoratore
salvare tali norme in modo da poter sempre agevolmente consultarle.
Inoltre, l’Azienda informerà il Telelavoratore, sempre per iscritto, sulle
responsabilità e sulla disciplina del Telelavoro, sulle nuove fattispecie
disciplinarmente rilevanti e sulle sanzioni applicabili in caso di violazione.
In presenza di Contratto di Telelavoro è, quindi, opportuno che l’Azienda
predisponga e trasmetta al Telelavoratore uno specifico Disciplinare Interno.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Le comunicazioni aziendali trasmesse all’indirizzo di posta elettronica del
Telelavoratore, salvo comprovato impedimento o forza maggiore, s’intenderanno
ricevute alla mezzanotte del giorno di trasmissione.
Art. 89 - Telelavoro: tempo di lavoro
Il Telelavoratore, salvo diverso accordo stipulato nel Contratto di assunzione o di
trasformazione in Telelavoro, gestisce l’organizzazione del proprio tempo di
lavoro in modo però compatibile ai “corridoi” di ricevimento e trasmissione dati
con l’Azienda. Con riferimento all’orario di lavoro, non sono applicabili al
Telelavoratore le norme previste dal D.Lgs. 66/2003, salvo che esso non sia
cogente ed aziendalmente definito.
In sede di accordo, l’Azienda e il Telelavoratore individueranno i tempi per il
riposo giornaliero e settimanale, nonché le misure tecniche e organizzative
necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni
tecnologiche di lavoro, conformi ai tempi di riposo contrattualmente previsti.
Art. 90 - Telelavoro: diritti del Telelavoratore
Il Telelavoratore, in proporzione alle mansioni ed al lavoro svolto, ha gli stessi
diritti normativi, retributivi e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in
Azienda ed avrà diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione e
allo sviluppo della carriera previsti per la generalità dei Lavoratori dipendenti con
le medesime mansioni e tempi lavorati.
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto, a parità
di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, conserva le
condizioni economiche precedentemente acquisite, con la sola esclusione di
specifiche indennità correlate all’effettiva presenza in azienda (es. Indennità di
trasporto e simili) od alle particolari condizioni di lavoro ivi presenti.
Art. 91 - Telelavoro: doveri del Telelavoratore
Il Telelavoratore ha gli stessi obblighi di diligenza, collaborazione e fedeltà degli
altri Lavoratori.
Egli curerà di tutelare la riservatezza dei dati e di operare in modo da impedire
accessi di altri soggetti alla propria postazione di lavoro, così come di
manomissioni delle apparecchiature, dei dati o dei programmi.
Il Telelavoratore ha l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Azienda eventuali
impossibilità sopravvenute nell’esecuzione del telelavoro, trasmettendo le
giustificazioni nei tempi e modi previsti per la generalità dei lavoratori.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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I rapporti del Telelavoratore con l’organizzazione aziendale saranno improntati a
forti principi di diligenza, correttezza e collaborazione, al fine di favorire il
superamento delle discrasie favorite dalla mancata presenza in azienda.
Il Telelavoratore è soggetto, per tutte le parti applicabili, alle disposizioni dei
Titoli LXV, LXVI e LXVII sulla disciplina del lavoro.
Art. 92 - Telelavoro: telecontrollo
L’Azienda, in funzione dell’esperienza e previo Accordo di Secondo Livello,
potrà attivaregli strumenti di telecontrollo delle prestazioni nel rispetto del D.Lgs.
9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle Leggi vigenti in materia, fermo restando
che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo del lavoro svolto
potrà essere inserito o utilizzato all’insaputa dei telelavoratori.
Art. 93 - Telelavoro: sicurezza e salute
L’Azienda garantirà il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza del
Telelavoratore e, a tal fine, deve consegnare al dipendente e al RLS (o al RST)
un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e quelli
specifici connessi al particolare modo di esecuzione del rapporto di lavoro,
provvedendo ad aggiornarla al mutare dell’esperienza e delle condizioni
operative.
Il Telelavoratore ha l’obbligo di cooperare all’attuazione edal rispetto delle
misure di prevenzione e protezione disposte dal Datore di lavoro.
Art. 94 - Telelavoro: competenza della Commissione Bilaterale Contrattuale
“Telelavoro e Lavoro Agile”
Ogni questione dubbia sul Telelavoro: strumenti di lavoro, competenze,
inquadramento, retribuzione e responsabilità, a domanda di almeno una Parte
interessata,sarà definita dalla Commissione Bilaterale Contrattuale“Telelavoro e
Lavoro Agile”, dell’Ente Bilaterale di riferimento del presente CCNL.
Art. 95 - Telelavoro: agevolazioni fiscali e contributive
Gli incentivi fiscali e contributivi conseguenti agli incrementi di produttività ed
efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quan do l’attività
lavorativa sia prestata in Telelavoro.
Art. 96 - Telelavoro: Contrattazione di Secondo livello
In assenza di analoghi accordi in sede di assunzione, alla Contrattazione
Aziendale di Secondo livello è demandato di stabilire:
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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1. le condizioni ed i termini per l’applicazione del Telelavoro, ai Quadri e
Impiegati aziendali, con funzioni ad esso compatibili;
2. le eventuali Indennità o Premi correlati ai particolari modi di svolgimento
dell’attività lavorativa;
3. gli eventuali riconoscimenti, addebiti o ripartizione delle spese per gli
strumenti utilizzati nel Telelavoro in caso di anticipato immotivato recesso da
parte del Lavoratore;
4. l’adozione di misure dirette a favorire l’integrazione del Telelavoratore
nell’ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti
sindacali e l’accesso alle informazioni aziendali;
5. il carico di lavoro, la sua misura, verifica e gli eventuali strumenti di
telecontrollo;
6. l’eventuale fascia e condizioni di reperibilità;
7. la determinazione degli strumenti necessari al Telelavoro e di quelli
eventualmente accessori;
8. le condizioni che permettano al Telelavoratore l’autonoma gestione del
tempo di lavoro e dei riposi nei limiti di compatibilità aziendale (apertura
delle connessioni, presenza di interlocutori interattivi ecc.);
9. ogni altra condizione particolare rilevata in sede aziendale tra le Parti, purché
nel rispetto della disciplina inderogabile in materia di lavoro subordinato ed
in coerenza con quella prevista dal presente CCNL e dalla normativa legale
vigente.
TITOLO XX
LAVORO AGILE
Premessa
Indubbiamente, le crisi generano un forzato e rapido rinnovamento perché
evidenziano limiti che, in condizioni normali, sarebbero invece considerati
sopportabili.
In tal senso, l'evento prorompente del Covid -19 ha impresso una fortissima
accelerazione all'utilizzo anche remoto di competenze I.C.T. e all'estensione del
Lavoro Agile.
Oggi vi è maggiore consapevolezza dei vantaggi che la telematica può offrire al
mondo del lavoro in termini di competitività e di flessibilità della prestazione
lavorativa.
Così, mentre nel manifatturiero permangono ampie aree di lavoro "tradizionale",
essendo connesso a macchine, impianti, attrezzature e programmi complessi e
residenti, ora vi sono diffuse professionalità che hanno nel computer e nelle sue
estese connessioni, lo strumento principale di lavoro Agile, reso disponibile al
lavoratore. È così inevitabile una trasformazione radicale del modo della
prestazione, con il Lavoro Agile che, per le sue caratteristiche, può essere svolto
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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in sedi esterne all’Azienda e all’abitazione del Lavoratore; con il Telelavoro,
svolto normalmente nella propria abitazione ma con connessioni al server
aziendale mediante computer e linee dedicate ; con altre forme di lavoro di
difficile configurazione tradizionale, quali gli incontri telematici. Tutti questi
sviluppi sono fortemente cresciuti quale reazione alle chiusure e per ridurre i
rischi di contagio. Ancorarsi oggi ad una visione tradizionale del lavoro diventa ,
perciò, una sfida impossibile. Tutto è "fluido": il luogo di lavoro, il tempo ad esso
dedicato, le mansioni, la disciplina che lo regola, i controlli necessari e possibili.
Si presentano anche inediti problemi rispetto a quelli che erano i tradizionali
fondamenti stessi del rapporto di lavoro: la misura della quantità e qualità del
lavoro prestato ai fini retributivi; la ridefinizione degli obblighi di collaborazione ;
una nuova qualificazione della disciplina del lavoro, un tempo principalmente
riferita ai problemi di ambito aziendale; il nuovo modo di estrinsecarsi degli
obblighi di fedeltà degli adempimenti e delle richieste garanzie di riservatezza; la
qualificazione della "sede di lavoro" ed il luogo formale di costituzione del
rapporto di lavoro, con i suoi effetti retributivi e normativi e la definizione del
luogo di decorrenza dei rimborsi viaggio e di qualificazione delle trasferte ; la
disciplina applicabile, la reversibilità delle scelte, le precedenze, le priorità, le
garanzie per il Lavoratore e per l'Impresa; l’adeguamento di norme ed istituti,
quali rimborsi spese per viaggi e trasferte, un tempo riferiti alla “normale sede di
lavoro”, quasi sempre coincidente con la sede dell’azienda, ed ora, come nel
Lavoro Agile, sempre variabile.
Il Lavoro Agile, negli ultimi anni, anche quale conseguenza del favore verso il
principio del bilanciamento tra la vita lavorativa e la vita personale o privata del
lavoratore, ha iniziato a trovare spazio. Dopo un primo riferimento normativo,
che disciplinava l'erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di
impresa con “ tassazione agevolata", precisando che il ricorso al Lavoro Agile,
quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, era tra
gli elementi concorrenti nella definizione dei Premi di Risultato, vi sono stati altri
interventi legislativi che hanno meglio tratteggiato l’istituto (art. 18, L. 81/2017),
che è poi “esploso” con la Pandemia Covid correlata.
Art. 97 - Lavoro Agile: Definizioni e ambiti
Il Lavoro Agile, con riferimento ad un rapporto di lavoro subordinato, consiste
nell'eseguire la prestazione lavorativa con modi definiti mediante Accordo tra le
Parti, anche per obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con
il possibile utilizzo di strumenti tecnologici che permettano lo svolgimento
dell'attività lavorativa in tale configurazione.
Il Lavoratore Agile è caratterizzato da alcuni elementi quali: flessibilità dell'orario
di lavoro e della prestazione, valutazione non puntuale ma complessiva dei
risultati, rapporto fiduciario elevato, interlocutorio ed interattivo.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Il Lavoro Agile è oggi favorito dall'uso di strumenti informatici, dal facile accesso
alle Banche dati, dalla messa a disposizione in tempo reale dei risultati, dalla
possibilità del telecontrollo lavorativo, almeno rispetto ai risultati complessivi
raggiunti.
Il Lavoratore, beneficiando della flessibilità, che è appunto uno degli elementi
più peculiari del Lavoro Agile, può meglio conciliare i propri bisogni familiari e
personali con il lavoro svolto in tale maniera, che è simile a quella del lavoro
autonomo, riuscendo così ad essere anche più produttivo, con conseguente
vantaggio personale ed aziendale.
Il presente Titolo ha lo scopo di precisare la disciplina contrattuale generale sul
Lavoro Agile, da sviluppare, aggiornare ed applicare in sede aziendale, mediante
Accordi di Secondo Livello e/o Accordi Individuali, nel rispetto dei principi
contrattuali e dei limiti imposti dalla legge.
Inoltre, le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono il particolare valore che
il Lavoro Agile può avere anche nell'ambito delle Reti d'impresa, anche al fine di
massimizzare l'aumento di competitività del sistema.
Art. 98 - Lavoro Agile: condizioni
Il Lavoro Agile ha carattere volontario sia per l'Azienda che per il Lavoratore,
fermo restando che condizione necessaria per avvalersi del diritto a svolgere la
prestazione di lavoro in modo agile è che essa sia compatibile con le
caratteristiche della prestazione lavorativa richiesta al dipendente.
L'accordo deve essere stipulato in forma scritta " ad probationem", dunque ai fini
della prova, e deve prevedere la disciplina sull'esecuzione della prestazione
lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di
esercizio dei poteri del Datore di lavoro, agli strumenti resi a disposizione ed
utilizzati dal Lavoratore ed alle garanzie di sicurezza e riservatezza.
Tale Accordo potrà essere a termine o a tempo indeterminato.
Nell'Accordo, le Parti devono stabilire:
• i contenuti propri della mansione e gli obiettivi richiesti al Lavoratore;
• gli strumenti ed i modi di esercizio del potere di controllo del Datore di
lavoro sulla prestazione resa, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4
della legge 20 maggio 1970, n. 300;
• la disciplina del lavoro applicabile alle prestazioni lavorative rese all'esterno
dei locali aziendali;
• l'orario di lavoro, ed i tempi di riposo del Lavoratore, nonché le misure
tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione,
secondo quanto previsto dal precedente Titolo sul Telelavoro e dalla Legge;
• i modi di esercizio del potere direttivo;
• l’impegno del Lavoratore Agile a svolgere la prestazione lavorativa solo in
luoghi dei quali Egli sia in grado di verificare preventivamente l’idoneità
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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lavorativa e garantire la conformità alle norme e condizioni di sicurezza e di
igiene del lavoro, nonché il rispetto degli obblighi di riservatezza;
• la previsione che in caso di anticipato ed immotivato recesso del Lavoratore
Agile rispetto una previsione di durata minima egli sia tenuto a restituire in
buono stato gli strumenti consegnatigli dall’Azienda ed accettare un addebito
pro-quota temporale residua delle spese sostenute dal Datore, purché
comunicate analiticamente al Lavoratore all'atto dell'attivazione del Lavoro
agile stesso;
• ai fini dell’assicurazione INAIL, l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali
il Lavoratore Agile è esposto ed i riferimenti spazio -temporali ai fini del
riconoscimento delle prestazioni in caso d’infortunio.
L'Accordo va comunicato ai Servizi per l'Impiego mediante l’apposita procedura
telematica disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali.
Art. 99 - Lavoro Agile: il recesso
In caso di contratto a tempo indeterminato, dopo il superamento della clausola
di durata minima, il recesso dal Lavoro Agile deve avvenire con un preavviso
dovuto da entrambe le Parti, non inferiore a 30 giorni. È fatta eccezione per i
lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68/1999, per i quali il termine di
preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non potrà essere inferiore a
90 giorni, al fine di permettere una idonea e adeguata riorganizzazione dei
percorsi di lavoro, con riguardo alle specifiche esigenze di vita e di cura del
lavoratore.
In ogni caso, a fronte di una giusta causa specificatamente riferita al Lavoro Agile,
che dovrà essere contestualmente dichiarata dalla Parte che intende recedere dal
contratto, il diritto di recesso potrà essere esercitato da ciascuno dei contraenti
senza alcun preavviso.
Nell'accordo individuale e/o in quelli di Secondo livello, potranno essere indicate
le casistiche che costituiscono giusta causa di recesso dal Lavoro Agile ai sensi del
presente articolo.
Per la parte disciplinare generale, si farà riferimento alle casistiche ed alle
procedure previste al Titolo LXVIII.
Art. 100 - Lavoro Agile: formazione
Al Lavoratore Agile è riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente ed
alla periodica certificazione delle relative competenze. Sarà l'accordo individuale
a disciplinare i modi di erogazione della formazione, gli eventuali sistemi di
validazione delle competenze, la ripartizione dei costi del processo di
certificazione ed anche le scadenze temporali con cui tali certificazioni saranno
effettuate.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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La formazione del Lavoratore Agile potrà avvenire, al pari degli altri lavoratori,
anche in modo telematico, attraverso apposite convenzioni con l'Ente Bilaterale
di Categoria di riferimento (ENBIC Sicurezza).
Art. 101 - Lavoro Agile: sicurezza e igiene del lavoro
L’Azienda garantirà il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza del
Lavoratore Agile e, a tal fine, deve consegnare al dipendente e al RLS (o al RST)
un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e quelli
specifici connessi al particolare modo di esecuzione della prestazione lavorativa,
provvedendo ad aggiornare tale informazione al mutare dell’esperienza e delle
condizioni operative.
Il Lavoratore Agile, anche all’esterno dei locali aziendali, è tenuto a cooperare
all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per
fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione.
Qualora la scelta del luogo o le condizioni di lavoro fossero determinate da
esigenze esterne, il Lavoratore dovrà informare tempestivamente l’Azienda in
tutti i casi d’inidoneità ambientale ai parametri di sicurezza/igiene, anche
sospendendo la prestazione lavorativa in attesa d’idonea valutazione dei rischi.
I lavoratori in modalità agile devono essere assicurati all'INAIL ogniqualvolta lo
svolgimento della loro attività li esponga alle fonti di rischio previste dall'art. 1,
D.P.R. n. 1124/1965. Tale assicurazione dovrà essere riferita sia per gli infortuni
connessi al rischio proprio dell’attività lavorativa, che per quelli connessi alle
attività prodromiche e/o accessorie svolte dal Lavoratore Agile, a patto che siano
strumentali e connesse allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo
professionale.
Il lavoratore ha inoltre diritto alla tutela contro gli infortuni in itinere anche verso
il luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei
locali aziendali, sempreché la scelta del luogo della prestazione sia conseguente
ad esigenze connesse alla prestazione stessa o dipendente dalla concordata
necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative , e
risponda a criteri di ragionevolezza.
Art. 102 - Lavoro Agile: sede e strumenti di lavoro
Il Lavoratore “agile”, la cui sede di lavoro fosse esterna all’Azienda, dovrà
preventivamente concordare qualè la sede principale di lavoro (i.e. “scelta del
luogo della prestazione”), in funzione della quale vi sarà la copertura degli
infortuni in itinere, dalla quale decorreranno gli eventuali rimborsi chilometrici e
si configureranno le condizioni contrattuali e legali di trasferta.
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Gli strumenti tecnologici necessari a rendere la prestazione saranno sempre
forniti dal datore, che ne curerà la manutenzione ed il buon funzionamento. Tra
gli strumenti necessari potrà esservi anche l’autovettura aziendale o la previsione
analitica di rimborso chilometrico o delle spese di viaggio.
Art. 103 - Lavoro Agile: luogo e tempo di lavoro - disconnessione
L’attività lavorativa svolta in parte all’interno di locali aziendali ed in parte
all’esterno suppone una postazione mobile compatibile con lo svolgimento del
lavoro in modo “agile” e conforme alle previsioni preventivamente pattuite tra le
parti in materia di sicurezza sul lavoro e relativamente ai rischi assicurati INAIL
da parte del Datore di lavoro.
L'orario di lavoro sarà concordato tra Azienda e Lavoratore, fermo restando che
esso dovrà comunque rispettare i limiti di durata giornaliera e settimanale previsti
dalla Legge e dalla Contrattazione Collettiva, ivi compresi i tempi di riposo del
lavoratore, nonché le misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare
la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni di lavoro, nelle fasce
d'orario concordate e durante le quali il lavoratore non avrà accesso alle banche
dati aziendali e non sarà contattato dall’Azienda, salvo che per urgenti cause
imprevedibili.
Art. 104 - Lavoro Agile: trattamento economico e agevolazioni fiscali
Il trattamento economico del Lavoratore Agile non sarà inferiore a quello
applicato ai lavoratori che, all'interno dell'impresa, prestino la medesima quantità
e qualità di lavoro, con la sola esclusione delle indennità connesse ai particolari
modi di resa della prestazione, quando gli stessi non si configurino nelle
concordate fattispecie di Lavoro Agile o svolto in Azienda.
Tutti i benefici eventualmente riconosciuti alla generalità dei Lavoratori per gli
incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato o per l'attuazione
di piani di Welfare aziendale, quando compatibili, devono applicarsi anche ai
rapporti di lavoro subordinato in modalità di Agile.
In materia di buoni pasto, eventualmente riconosciuti in Azienda, si riporta
l’estratto dell’ Interpello n. 956 -2631/2020, in risposta ad apposita Istanza
presentata in data 11/11/2020 dal l’Ente Bilaterale Confederale (ENBIC)
all’Agenzia delle Entrate, dalla quale si ricava che il trattamento contributivo e
fiscale di favore degli stessi, è dovuto anche per i Lavoratori Agili, od in
Telelavoro, in condizione di parità con i Lavoratori che operano in Azienda.
“[…] Con riferimento al caso in esame, in cui l'Istante riconosce i buoni pasto ai
lavoratori agili, si ritiene che gli stessi non concorrano alla formazione del reddito
di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), del Testo
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
107
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Pertanto, l’Istante non sarà tenuto
ad operare anche nei confronti dei lavoratori in smart-working, la ritenuta a titolo
di acconto Irpef, prevista dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sul valore
dei buoni pasto fino a euro 4, se cartacei, ovvero euro 8, se elettronici.”
Art. 105 - Lavoro Agile: riservatezza o privacy
In materia di riservatezza, per il L avoratore che presta la sua attività in Lavoro
Agile, valgono le stesse tutele e gli stessi obblighi previsti per la generalità dei
lavoratori dipendenti. Tale fatto comporta una maggiore formazione ed
attenzione per il Lavoratore Agile, così come nel Telelavoro, in considerazione
dell’autonoma scelta o configurazione del posto di lavoro che, almeno nei
dettagli, gli compete.
Art. 106 - Lavoro Agile: diritti del Lavoratore
Il Lavoratore Agile, a parità di quantità e qualità di lavoro prestato, ha gli stessi
diritti normativi, retributivi di base e sindacali e avrà diritto alle medesime
opportunità d'accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera, previste per i
lavoratori dipendenti che operano all'interno dell'azienda.
Art. 107 - Lavoro Agile: doveri del Lavoratore
Il Lavoratore Agile, a parità di condizioni, ha gli stessi obblighi di diligenza,
collaborazione e fedeltà degli altri lavoratori. Poiché gli competono alcune scelte
che in Azienda sarebbero proprie del Datore (posto di lavoro e sua
configurazione, limitazione od esclusione all’accesso di estranei sul luogo di
lavoro, collaborazioni sussidiarie dei colleghi ecc.), ne assume la relativa
responsabilità. Egli sarà responsabile di tutelare la riservatezza dei dati e di
operare in modo da impedire accessi di estranei alla propria postazione di
lavoro.
Il Lavoratore Agile è anche responsabile per l'uso improprio di dispositivi
tecnologici che gli sono stati assegnati, nonché risponde per la violazione delle
direttive aziendali contenenti le indicazioni sul corretto utilizzo di tali mezzi. Egli
dovrà perciò custodire con la massima diligenza e l’attenzione del buon padre di
famiglia gli strumenti ricevuti dal datore di lavoro, la password di accesso e le
procedure di collegamento, evitando nel modo più assoluto di lasciare connessa
la propria stazione di lavoro quando, per qualsiasi ragione, debba abbandonarla.
Il Lavoratore deve segnalare tempestivamente all'Azienda eventuali impossibilità
sopravvenute nell'esecuzione del Lavoro Agile pattuito, trasmettendo le
giustificazioni nei tempi e modi previsti per la generalità dei lavoratori o con esso
singolarmente pattuiti.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
108
Per i doveri in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, si rinvia al precedente
art. 93.
Art. 108 - Lavoro Agile: i poteri del datore di lavoro e le sanzioni disciplinari
Il potere direttivo del datore di lavoro, per tutto quanto applicabile, è quello
stesso previsto al Titolo LXVIII del presente CCNL. Per i particolari casi
specifici,
Datore di lavoro e Lavoratore concorderanno, anche con rinvio alle previsioni di
eventuale Accordo Aziendale di Secondo livello o tramite Accordo Individuale
assistito, le condizioni ed i limiti del potere direttivo e di controllo datoriale , e
quali comportamenti siano rilevanti ai fini disciplinari, oltre a quelli
espressamente previsti dalla Legge o dal presente CCNL, in particolare, dal
presente Titolo.
L’esercizio del potere disciplinare , quando il lavoratore si trova in azienda, farà
riferimento al Codice Disciplinare del CCNL ed all’eventuale Regolamento
Aziendale, mentre, per l'attività lavorativa svolta fuori dal perimetro aziendale,
occorrerà individuare nell'Accordo Aziendale od in quello Individuale, le
specifiche condotte che potranno dar luogo alla contestazione disciplinare ed alla
successiva applicazione delle sanzioni disciplinari, nel rispetto dell'iter
contrattuale e dell'art. 7, legge n. 300/1970.
Pertanto, con l'Accordo che disciplina l'esecuzione della prestazione in modo
Agile saranno precisat i, anche mediante richiami legali e contrattuali, i casi
disciplinari specificamente configurabili, le forme di esercizio del potere direttivo
datoriale, gli strumenti utilizzati dal lavoratore e le ricadute dei controlli
sull’attività lavorativa.
Art. 109 - Lavoro Agile: la Contrattazione Collettiva di Secondo livello
La titolarità contrattuale in materia di Lavoro Agile è riconosciuta ad ogni livello
di Contrattazione, sia mediante il presente CCNL o, possibilmente, mediante
Accordo Aziendale di Secondo livello e/o Accordo Individuale assistito.
Ciò, in particolare per disciplinare:
a) le condizioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nel Lavoro
Agile;
b) l'orario di lavoro del Lavoratore Agile ed i relativi riposi;
c) le condizioni ed i termini per l'applicazione del Lavoro Agile ai Quadri e
Impiegati aziendali con funzioni commerciali, di collegamento, tutela
immagine, studio, ricerca, organizzazione dei servizi ecc.;
d) gli strumenti di lavoro utilizzati in modalità agile;
e) eventuali indennità e/o premi correlati ai particolari modi di svolgimento
agile dell'attività lavorativa;
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
109
f) eventuali riconoscimenti, addebiti e ripartizioni delle spese per gli
strumenti utilizzati nel Lavoro agile, in caso di anticipato immotivato
recesso da parte del Lavoratore;
g) ogni altra condizione particolare rilevata in sede aziendale tra le P arti,
purché nel rispetto della disciplina legale inderogabile in materia di lavoro
subordinato ed in coerenza a quella prevista dal presente CCNL.
Art. 110 - Lavoro Agile: competenza della Commissione Bilaterale Contrattuale
“Telelavoro e Lavoro Agile”
Ogni questione dubbia sul Lavoro Agile: strumenti di lavoro, competenze,
inquadramento, retribuzione e responsabilità, a domanda di almeno una Parte
interessata, sarà definita dalla Commissione Bilaterale Contrattuale“Telelavoro e
Lavoro Agile”, dell’Ente Bilaterale di riferimento del presente CCNL.
TITOLO XXI
LAVORO INTERMITTENTE
Premessa
Nell’ambito di applicazione del presente CCNL , i l ricorso al Lavoro
Intermittente può essere u na soluzione consigliata per le intensificazioni, poiché
permette di sopperire alle impreviste esigenze con personale già selezionato, con
il necessario rapporto fiduciario, la competenza e la prontezza nella risposta per
l’effettuazione dell’opera richiesta.
Art. 111 - Lavoro Intermittente: definizione
Con il C ontratto di Lavoro I ntermittente o “ a chiamata”, che potrà essere sia a
tempo determinato che indeterminato, il Lavoratore si pone a disposizione
dell’Azienda, che potrà utilizzarne la prestazione nelle ipotesi “Oggettive” e/o
“Soggettive” di seguito precisate.
1. Oggettive:
a) per lo svolgimento di mansioni di carattere discontinuo o intermittente e
per la temporanea intensificazione di lavori, quali:
servizi di portineria, guardiania, ricevimento ed accoglienza;
servizi di sorveglianza;
fattorino e addetto alla consegna corrispondenza e/o merci, con uso
di normali mezzi di trasporto;
servizi di pulizie, manutenzione, disinfestazione, derattizzazione
ecc.;
manutenzione del verde;
raccolte stagionali;
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
110
attività a carattere discontinuo (volantinaggio ecc.);
attività connesse a manifestazioni, promozioni o fiere;
addetti ai Call Center;
Promoter e Addetti al merchandising;
dichiarazioni annuali;
attività di inventario;
attività a carattere discontinuo.
informatizzazione del sistema o di documenti e loro archiviazione;
altre ipotesi individuate dalla Contrattazione di Secondo livello tra
le Parti aziendali;
b) per lavori da rendersi nei fine settimana, nei periodi f eriali (pasquali,
estivi, natalizi), così come definiti all’art. 11 del presente CCNL, o in altri
eventuali periodi successivamente individuati dalla Contrattazione di
Secondo livello tra le Parti aziendali.
2. Soggettive:
a) per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 (ventiquattro) anni di età
(con termine delle prestazioni lavorative entro il 25° anno ), ovvero da
Lavoratori con più di 55 (cinquantacinque) anni, anche pensionati.
Con l'eccezione dei settori del Turismo, dei Pubblici esercizi e dello Spettacolo,
il Contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore entro il
limite previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 81/2015: 400 giornate di lavoro negli ultimi
36 mesi.
In caso di superamento di tale limite , il rapporto di lavoro si trasforma a tempo
pieno e indeterminato.
Art. 112 - Lavoro Intermittente: forma e comunicazioni
Il Contratto di lavoro Intermittente, ai fini della prova, deve essere stipulato in
forma scritta e la L ettera di assunzione , oltre ai contenuti richiesti dall’art. 185,
deve indicare i seguenti elementi:
a) la durata e le ipotesi, Oggettive o Soggettive, che consentono la
stipulazione del Contratto;
b) il luogo e i modi della disponibilità, eventualmente garantita dal
Lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata, che non potrà essere
inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al Lavoratore per la
prestazione eseguita e, se prevista la disponibilità, l’importo della relativa
indennità;
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
111
d) le forme e i modi con cui l’Azienda è legittimata a richiedere
l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché i sistemi di rilevazione
della prestazione;
e) i tempi e i modi di pagamento della retribuzione e dell’I ndennità di
disponibilità (quando spettante);
f) le eventuali specifiche misure di formazione e sicurezza necessarie in
relazione al tipo di attività dedotta nel Contratto.
Prima dell’inizio di ciascuna prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di
prestazioni di durata non superiore a 30 (trenta) giorni, l’Azienda è tenuta a
comunicarne
1
la durata alla Direzione - Ispettorato Territoriale del Lavoro
competente, mediante sms o posta elettr onica, nonché con altri modi di
comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie individuali.
Nota:
1
Si ricorda che, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, sarà applicata la sanzione
amministrativa da € 400,00 (quattrocento) a € 2.400,00 (duemilaquattrocento) per ciascuna omessa
comunicazione.
Art. 113 - Lavoro Intermittente: trattamento economico
Tutti i trattamenti economici previsti dal CCNL dovranno essere riconosciuti ai
Lavoratori Intermittenti in modo proporzionale al periodo effettivamente
lavorato, mediante riconoscimento della retribuzione oraria onnicomprensiva
delle retribuzioni dirette e differite indicate nelle s uccessive Tabelle, fatte salve
condizioni di miglior favore, così come ogni altra voce pattuita tra le Parti “ ad
personam”.
Ciò premesso, si riportano sinteticamente i trattamenti da riconosc ere al
Lavoratore Intermittente.
1) Retribuzione nel Lavoro Intermittente a Tempo Determinato
Al Lavoratore Intermittente assunto a Tempo D eterminato, per ogni ora di
lavoro effettivamente prestato, si dovrà riconoscere la retribuzione indicata
nella riga h) della seguente Tab. 1), che comprende:
quota oraria della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile e
dell’Elemento Perequativo Mensile Regionale , nel valore
convenzionalmente stabilito;
quota oraria del R ateo di tredicesima mensilità e del Rateo di ferie e
permessi;
quota oraria dell’Indennità Mensile di Mancata Contrattazione , in
assenza di diverso Accordo di Secondo Livello;
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
112
quota oraria dell’Indennità oraria sostitutiva delle prestazioni della
“Gestione Speciale” dell’En.Bi.C.
Tab. 1): Sintesi Retribuzione lorda nel Lavoro Intermittente a T empo
Determinato
Descrizione Livello
D2
Livello
D1
Livello
C2
Livello
C1
a) Quota oraria P.B.N.C.M.
1
6,5029 7,2000 7,8532 8,5215
b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile
Regionale (valore convenzionale) 0,5797 0,6092 0,6536 0,7768
c) Quota oraria I ndennità Mensile di Mancata
Contrattazione
2
0,3255 0,3575 0,3895 0,4269
d) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità 0,5902 0,6508 0,7089 0,7749
e) Quota oraria Rateo di ferie 0,5902 0,6508 0,7089 0,7749
f) Quota oraria Rateo di permessi 0,1092 0,1204 0,1311 0,1433
g) Quota oraria sostitutiva della “Gestione
Speciale” dell’En.Bi.C.
(vedi successivo punto 4)
0,2023 0,2023 0,2023 0,2023
h) Retribuzione onnicomprensiva oraria 8,8999 9,7910 10,6475 11,6205
1
La quota oraria della P.B.N.C.M. dovrà essere aggiornata con i successivi incrementi previsti dal
presente CCNL alle seguenti scadenze: 03/2027; 12/2027; 02/2028 e 12/2028 (valore mensile :
173).
2
Non potendo calcolare l’Indennità Mensile di Mancata Contrattazione secondo i criteri
contrattualmente indicati, nel Lavoro intermittente, essa sarà riconosciuta in quote orarie , per
ciascuna ora effettivamente lavorata, come precisato nella precedente Tabella 1).
2) Retribuzione nel Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato
Al Lavoratore Intermittente assunto a Tempo Indeterminato, per ogni ora di
lavoro effettivamente prestato, si dovrà riconoscere la retribuzione indicata
nella riga h) della seguente Tab. 2), che comprende:
quota oraria della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile e
dell’Elemento Perequativo Mensile Regionale, nel valore
convenzionalmente stabilito;
quota oraria del Rateo di tredicesima mensilità e del Rateo di permessi;
quota oraria dell’Indennità Mensile di Mancata Contrattazione, in
assenza di diverso Accordo di Secondo Livello;
quota oraria dell’Indennità Sostitutiva (convenzionale) del preavviso;
quota oraria dell’Indennità oraria sostitutiva delle prestazioni della
“Gestione Speciale” dell’En.Bi.C.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
113
Tab. 2): Sintesi Retribuzione nel Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato
Descrizione Livello
D2
Livello
D1
Livello
C2
Livello
C1
a) Quota oraria P.B.N.C.M.
1
6,5029 7,2000 7,8532 8,5215
b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile
Regionale (valore convenzionale) 0,5797 0,6092 0,6536 0,7768
c) Quota oraria Indennità Mensile di Mancata
Contrattazione
2
0,3255 0,3575 0,3895 0,4269
d) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità 0,5902 0,6508 0,7089 0,7749
e) Quota oraria Rateo di permessi 0,1092 0,1204 0,1311 0,1433
f) Quota oraria Indennità sostitutiva
(convenzionale) del preavviso
3
0,2475 0,2729 0,2973 0,3249
i) Quota oraria sostitutiva della “Gestione
Speciale” dell’En.Bi.C.
(vedi successivo punto 4)
0,2023 0,2023 0,2023 0,2023
g) Retribuzione onnicomprensiva oraria
4
8,5572 9,4131 10,2359 11,1706
1
La quota oraria della P.B.N.C.M. dovrà essere aggiornata con i successivi incrementi previsti dal
presente CCNL alle seguenti scadenze: 03/2027; 12/2027; 02/2028 e 12/2028 (valore mensile :
173).
2
Non potendo calcolare l’Indennità Mensile di Mancata Contrattazione secondo i criteri
contrattualmente indicati, nel Lavoro intermittente, essa sarà riconosciuta in quote orarie, per
ciascuna ora effettivamente lavorata, come precisato nella precedente Tabella 2).
3
Premesso che, nel Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato, la “chiamata” del Lavoratore è
nell’esclusiva facoltà dell’Azienda , in caso di licenziamento, il diritto al preavviso contrattual e
potrebbe essere “annullato ”dalla mancata chiamata da parte del Datore in corrispondenza del
preavviso stesso. Pertanto, al fine di garantire al Lavoratore Intermittente i medesimi diritti
previsti per la generalità dei lavoratori, le Parti hanno ritenuto di definire un’I ndennità sostitutiva
(convenzionale)del preavviso, equitativamente stabilita in g iorni 10 (dieci) per ciascun anno , con
aliquota oraria calcolata sulla base di 1.904 ore lavorabili per anno. Resta inteso che, in caso di
licenziamento, al Lavoratore Intermittente a Tempo Indeterminato non spetterà il preavviso
contrattuale previsto dall’art. 364 del presente CCNL.
4
Inoltre, si dovranno aggiungere gli Aumenti Periodici di anzianità (anche detti “Scatti”). Il primo
scatto matura dopo aver lavorato 3.806 ore (un biennio) ed il secondo, dopo altre 3.806 ore di
effettivo lavoro, e così via per tutti gli Aumenti periodici di anzianità contrattualmente previsti (5
bienni). Gli importi degli Scatti per i Lavoratori Intermittenti dovranno essere conformi alla
seguente Tabella:
Tab. 3): Sintesi Scatti di anzianità nel Lavoro Intermittente a Tempo
Indeterminato
Descrizione Livello
D2
Livello
D1
Livello
C2
Livello
C1
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
114
Rateo orario spettante per singolo Scatto
(Valore singolo Scatto : 1.903) 0,00841 0,00883 0,00904 0,00946
Oltre alla retribuzione oraria indicata nella riga h ) della precedente Tabella
2), il Lavoratore avrà diritto al godimento delle ferie annuali. Tali ferie
dovranno essere riconosciute nella parte effettivamente maturata dal
Lavoratore e, in deroga al principio generale secondo il quale il rateo
mensile matura per ogni mese o frazione di mese superiore ai 14
(quattordici) giorni, il Lavoratore Intermittente matura 1:1903 ore di ferie
per ciascuna ora effettivamente lavorata.
Le ferie così maturate potranno essere godute dal Lavoratore o, in caso di
recesso, monetizzate unitamente alle competenze di fine rapporto.
3) Trattamento di Fine Rapporto nel Lavoro Intermittente
Anche nel Lavoro Intermittente ( sia a Tempo Determinato che
Indeterminato), il Trattamento di Fine Rapporto sarà calcolato sugli importi
effettivamente erogati al Dipendente con carattere di stabilità, al netto di
eventuali rimborsi spese e delle indennità correlate agli specifici modi della
prestazione, quali indennità di viaggio, indennità di cassa o le maggiorazioni
contrattualmente correlate alla particolare onerosità della prestazione, quali
quelle per lavoro straordinario o notturno o a turni ecc.
4) Contributi all’En.Bi.C. in caso di Lavoro Intermittente
Le Parti, tenuto conto dei limiti temporali previsti per tale tipologia
contrattuale, per il Lavoro Intermittente hanno concordato un minore
contributo destinato alla “ Gestione Ordinaria”dell’En.Bi.C., in alternativa a
quello previsto per la generalità dei dipendenti di cui all’art. 229 del presente
CCNL.
Pertanto, in caso di Lavoro Intermittente dovrà essere versato il seguente
contributo alla “Gestione Ordinaria”dell’En.Bi.C.
Tab. 4): Contributo alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C.
da versare tramite Mod. F24 (codice ENBC)
Descrizione Contributo
orario *
Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica realizzazione e il
funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali
sull’Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre,
assicura l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali e garantisce i
servizi previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle
quote per il funzionamento delle RST (art. 15).
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
115
Totale contributo orario dovuti all’En.Bi.C. (a totale carico del Datore) 0,0347
* per ogni ora di lavoro prestato dal Lavoratore.
Considerato che le prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa e per Caso
Morte/Infortunio erogate dalla “Gestione Speciale ” dell’En.Bi.C./MBA, al fine
di essere garantite, suppongono il versamento di un contributo annuale
predefinito e che nel Lavoro Intermittente manca la garanzia di una “soglia
minima” della prestazione lavorativa, le Parti hanno concordato che,in tali casi, vi
sia l’esonero dal versamento del contributo destinato alla “ Gestione Speciale”
dell’En.Bi.C. (art. 229) e, conseguentemente, dal diritto del Lavoratore di
richiedere le relative prestazio ni. A ristoro, però, di tale perdita, le Parti hanno
previsto il riconoscimento al Lavoratore di un’indennità“per mancate
prestazioni”, pari ad € 0,2023 per ogni ora ordinaria lavorata, già esposta nelle
precedenti Tabelle 1) e 2).
Art. 114 - Lavoro Intermittente: Indennità di disponibilità
Qualora il Lavoratore, a richiesta o chiamata dell’Azienda, garantisca la sua
prestazione lavorativa, avrà diritto di ricevere una“Indennità oraria di
disponibilità”, conforme alla seguente Tabella 5).
Tab. 5) Indennità oraria di disponibilità (in euro)
Liv. D2 Liv. D1 Liv. C2 Liv. C1
1,5346 1,6920 1,8431 2,0146
Tale Indennità dovrà essere riconosciuta per ogni ora di“ disponibilità alla
prestazione” resa dal Lavoratore Intermittente.
Nel C ontratto individuale, dovranno precisarsi le eventuali particolari norme
disciplinari sull’Indennità di disponibilità.
Il Lavoratore che, per malattia o altra causa, sia nell’impossibilità di rispondere
alla chiamata, salvo provata forza maggiore, dovrà informare l’Azienda
tempestivamente e, comunque, non oltre 12 (dodici) ore dall’inizio
dell’impedimento, precisandone la prevedibile durata.
Nel periodo in cui si verifica la temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa
dovuta, il Lavoratore non matura il diritto alla relativa Indennità di disponibilità.
Il reiterato e d ingiustificato rifiuto di rispondere “ alla chiamata” costituisce
motivo di sospensione della predetta indennità.
L’Indennità di disponibilità sarà soggetta alla contribuzione previdenziale , ma
sarà esclusa dal computo delle retribu zioni dovute per festività e ferie e non sarà
utile nella determinazione del T.F.R. (art. 16, D. Lgs. 81/2015).
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
116
Nei casi di Contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato o
determinato superiore a 12 (dodici) mesi e con riconoscimento dell’Indennità di
disponibilità, il Lavoratore avrà diritto al Welfare Contrattuale pro quota, così
come previsto agli artt. 47 e 48 del presente CCNL.
Art. 115 - Lavoro Intermittente: divieti
L’Azienda non potrà ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:
1. qualora non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i.);
2. al fine di sostituire Lavoratori in sciopero, salvo che per assicurare
l’integrità degli impianti, dei patrimonio dell’esercizio, quando la mancata
copertura del servizio sia potenzialmente idonea a compromissioni gravi
e/o irreversibili;
3. quando abbia proceduto a licenziamento collettivo, nelle identiche
mansioni, nei 6 (sei) mesi antecedenti all’ assunzione di L avoratore
intermittente;
4. quando sia in corso una sospensione del lavoro o una riduzione
dell’orario, in regime di Cassa Integrazione Guadagni, che interessino
lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il Contratto di lavoro
intermittente.
Art. 116 - Lavoro Intermittente: informativa
Per gli obblighi informativi del Datore di lavoro, si rinvia all’art. 30 del presente
CCNL.
Art. 117 - Lavoro Intermittente: criteri di computo
Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la
quale sia rilevant e il numero dei dipendenti, il L avoratore intermittente è
computato nell’organico dell’Azienda in proporzione all’orario di lavoro
effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre, con arrotondamento all’unità
superiore in caso di decimale uguale o superiore a 5 (cinque).
TITOLO XXII
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Art. 118 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni
Tale Contratto ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze momentanee dell’Azienda,
che assume le vesti negoziali di “ Utilizzatore”. Il contratto di somministrazione
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
117
deve essere stipulato con una delle Agenzie autorizzate, iscritte all’Albo
Nazionale Informatico delle Agenzie per il Lavoro.
Per la disciplina del tempo determinato e delle proroghe nel “ Contratto di
Somministrazione” si rinvia al “Lavoro a tempo determinato”.
Il Contratto di lavoro dovrà avere i requisiti previsti dalla Legge, che
comprendono l’obbligo della forma scritta (ad substantiam).
Art. 119 - Somministrazione di Lavoro: limiti
Ai Lavoratori somministrati presso l’Utilizzatore in forza dei contratti di cui al
precedente articolo, sono riconosciute, qualora più favorevoli, le retribuzioni
previste dal presente CCNL, salvo le aree d’esclusione direttamente derivanti
dalla natura del rapporto di lavoro.
L’Assistenza sanitaria integrativa e la copertura assicurativa sarà dovuta solo per i
Contratti che prevedano attività presso l’Utilizzatore, senza soluzione di
continuità, con durata superiore a 12 (dodici) mesi.
In tal caso, al pari degli altri lavoratori, dovrà essere versata all’En.Bi.C. la
contribuzione prevista e i Lavoratori avranno diritto alle relative prestazioni
integrative del S.S.N. e assicurative vita.
I Lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, somministrati presso
le Aziende che applicano il presente CCNL, non potranno superare, in ciascuna
unità produttiva, i seguenti limiti:
Dipendenti dell’Utilizzatore: da 0 a 2 Da 3 a 6 Oltre 6
N. max di Lavoratori Somministrati 1 2 25%
1
1
dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’Utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di
stipula del contratto, con arrotondamento del decimale all’unità superiore. Nel caso d’inizio
dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione.
È, in ogni caso, esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo
determinato:
di lavoratori di cui all’art. 8, comma 2, Legge 223/1991;
di soggetti disoccupati che godano da almeno 6 (sei) mesi di trattamenti di
disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 4) e 99)
dell’art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014, così come individuati con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La Contrattazione Collettiva di Secondo livello potrà stabilire percentuali
maggiori di Lavoratori somministrati rispetto a quelle previste dal presente
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118
CCNL, con specifica attenzione alle seguenti particolari ipotesi: nuovi appalti,
acquisizioni di servizi, ampliamenti o ristrutturazioni.
Art. 120 - Somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing)
Nel caso di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (c.d. staff leasing),
le Parti riconoscono l’utilità di tale istituto quale strumento di flessibilità stabile e
di qualificazione delle competenze professionali. Qualora il lavoratore
somministrato sia assegnato presso il medesimo Utilizzatore per un periodo
continuativo superiore a 24 mesi, anche mediante proroghe della missione,
l’Utilizzatore valuterà prioritariamente la possibilità di procedere alla assunzione
diretta del lavoratore, con mansioni equivalenti o di pari livello rispetto a quelle
svolte durante la missione. Nel caso in cui la missione presso il medesimo
Utilizzatore superi i 36 mesi complessivi, il lavoratore avrà diritto, in presenza di
posizioni lavorative disponibili e compatibili con le competenze professionali
maturate, alla proposta di assunzione diretta a tempo indeterminato, salvo
comprovate esigenze organizzative che ne impediscano l’inserimento.
L’eventuale assunzione diretta avverrà con riconoscimento dell’esperienza
professionale maturata durante la missione ai fini dell’inquadramento e del
trattamento economico.
Art. 121 - Somministrazione di Lavoro: divieti
L’Azienda non potrà ricorrere alla somministrazione di lavoro nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unit à produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 (sei) mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi (ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge
223/1991), che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui
si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia
concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una
durata iniziale non superiore a 3 (tre) mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o
una riduzione dell’ orario in regime di Cassa Integrazione Guadagni, che
interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
somministrazione di lavoro;
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Art. 122 - Somministrazione di lavoro: regime di solidarietà
L’Utilizzatore è obbligato in solido con il Somministratore a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali,
fatto salvo il diritto di rivalsa verso il Somministratore.
Art. 123 - Somministrazione di lavoro: tutela del Lavoratore ed esercizio del
potere disciplinare
Il Somministratore deve preventivamente informare i lavoratori sui rischi per la
sicurezza e la salute connessi alle attività cui essi saranno destinati, formarli e
addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento
dell’attività lavorativa, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il contratto di somministrazione potrà prevedere che tale obbligo sia completato,
in funzione dei rischi specifici, dall’Utilizzatore.
L’Utilizzatore deve osservare nei confronti dei Lavoratori somministrati gli stessi
obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per Legge e Contratto, nei
confronti dei propri dipendenti.
Nel caso in cui l’Utilizzatore adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore
o inferiore a quelle dedotte in contratto, dovrà darne immediata comunicazione
scritta al Somministratore, consegnandone copia al lavoratore stesso,
rispondendo, in caso d’inadempimento, in via esclusiva per le differenze
retributive spettanti e per l’eventuale risarcimento del danno.
Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al solo
Somministratore, l’Utilizzatore deve comunicare al Somministratore gli elementi
che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7 della Legge
300/1970.
Art. 124 - Somministrazione di lavoro: informativa
A richiesta delle Parti interessate, ogni dodici mesi l’Utilizzatore comunica alle
Rappresentanze Sindacali Aziendali o, in mancanza, agli Organismi territoriali di
categoria delle Parti che hanno sottoscritto il presente CCNL, il numero dei
Contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero
e la qualifica dei Lavoratori interessati.
Art. 125 - Somministrazione di lavoro: diritti sindacali
Il Lavoratore somministrato ha diritto ad esercitare presso l’Utilizzatore, per tutta
la durata della missione, i diritti sindacali, nonch é a partecipare alle assemblee
dei lavoratori delle imprese utilizzatrici, a parità di condizione dei dipendenti
delle stesse.
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Art. 126 - Somministrazione irregolare: effetti
In mancanza di forma scritta, il C ontratto di somministrazione è nullo e i
lavoratori saranno considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’Utilizzatore.
Quando la somministrazione avvenga oltre i limiti massimi consentiti dal
presente CCNL, nei casi vietati dalla Legge o al di fuori delle condizioni previste,
il Lavoratore potrà chiedere, anche soltanto nei confronti dell’Utilizzatore, la
costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto
dalla data di costituzione.
Art. 127 - Somministrazione: computo
Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina legale o contrattuale , per la quale
sia rilevante il numero dei dipendenti, i Lavoratori somministrati non sono
computati nell’organico dell’Utilizzatore, fatta eccezione per la disciplina relativa
alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
In caso di somministrazione di lavoratori disabili per mansioni di durata non
inferiore a 12 (dodici) mesi, il Lavoratore somministrato è computato nella quota
di riserva di cui all’art. 3 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999.
Art. 128 - Somministrazione: rinvio alla Legge
Per quanto non previsto in questo Tito lo, si rinvia al Capo IV del D. Lgs.
81/2015 e s.m.i.
TITOLO XXIII
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL
DIPLOMA PROFESSIONALE , IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI
SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE
Premessa
Le Parti si danno atto che l’apprendistato di cui all’ art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015,
cosiddetto Apprendistato di primo livello, costituisce uno strumento utile
all’integrazione tra sistema scolastico e lavoro e può contribuire ad incrementale
l’occupabilità dei giovani favorendone l’inserimento nel mercato del lavoro.
Le Parti reciprocamente individuano che la seguente disciplina dà concreta
attuazione e trova fondamento in quanto definito sull’apprendistato finalizzato
all’acquisizione della qualifica, del diploma professionale, di istruzione
secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica e superiore
dall’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015.
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121
Art. 129 - Norme generali
Possono essere assunti con il contratto di apprendistato di primo livello, i giovani
che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni.
In considerazione del coincidente status di studente e lavoratore dell’apprendista,
la disciplina prevista nel presente accordo, è da riferirsi esclusivamente all’attività,
compresa quella formativa, svolta in azienda.
Per quanto non è contemplato dalla presente disciplina, valgono per gli
apprendisti le norme del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per
quanto compatibili.
Art. 130 - Durata
La durata del contratto, fermo restando le normative regionali, è determinata in
considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni
caso essere inferiore a sei mesi e superiore a:
a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione
professionale;
b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione
professionale;
c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore;
d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione
all’esame di Stato di cui all’art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 226/2005;
e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione
professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e
formazione professionale nell’ ambito dell’indirizzo professionale
corrispondente;
f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica
superiore.
In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all’ art. 41, comma
3 del D.Lgs. 81/2015 , i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un
anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno
concluso positivamente i percorsi per il conseguimento della qualifica, del
diploma professionale, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori
competenze tecnico -professionali e specialistiche, utili anche ai fini
dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del
diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo di cui
all’art. 15, comma 6, del D.Lgs. n. 226 del 2005.
Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel
caso in cui, al termine dei suddetti percorsi, l’apprendista non abbia conseguito la
qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il
diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.
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Art. 131 - Piano formativo individuale e formazione interna ed esterna
L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola
in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati
dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo
da essi stipulato. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini
del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali.
Il piano formativo individuale redatto dall’istituzione formativa con il
coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello definito dal Decreto
Interministeriale sugli standard formativi del 12/10/2015 s tabilisce il contenuto e
la durata della formazione dei percorsi in apprendistato.
I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati tenendo conto delle
esigenze formative e professionali dell’impresa e delle competenze tecniche e
professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere
acquisiti in impresa.
Per i limiti di durata della formazione interna ed esterna e per quanto qui non
definito in materia si fa esplicito rinvio all’art. 5 del Decreto Interministeriale
citato.
Art. 132 - Periodo di prova
Per l’assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l’atto scritto. La durata del
periodo di prova è pari 160 ore di presenza in azienda.
Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto
senza l’obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno
retribuite le ore o giornate di presenza in azienda.
Art. 133 - Inquadramento e Retribuzione
Ai soli fini della determinazione della retribuzione dell’apprendista assunto con il
contratto di cui all’ art. 43 del D.Lgs. n. 81 del 2015 , si farà riferimento
convenzionalmente al livello D1 del sistema di inquadramento del CCNL, salvo
diversa previsione di miglior favore stabilita in sede aziendale.
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta
all’apprendista una retribuzione pari al 10 per cento del minimo tabellare di cui
al comma precedente, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 43, comma 7, del
D.Lgs. 81/2015.
La retribuzione per le ore di lavoro svolte dall’apprendista, oltre il c.d. ‘'orario
ordinamentale", sarà determinata dall’applicazione delle percentuali di seguito
riportate sul minimo tabellare del livello D1.
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Periodo Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda
Primo anno Non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento
spettante per il livello di inquadramento
Secondo anno Non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento
spettante per il livello di inquadramento
Terzo anno Non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento
spettante per il livello di inquadramento
Quarto anno Non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento
spettante per il livello di inquadramento
Gli apprendisti di cui al presente articolo potranno fruire, alle medesime
condizioni in essere per tutti i dipendenti, dei servizi eventualmente offerti
dall’azienda, quali, a titolo esemplificativo, mensa e trasporti.
Art. 134 - Ferie ed ex festività
All’apprendista sono riconosciute 4 settimane di ferie, corrispondenti a 160
ore/anno (30 giorni lavorativi fino a 16 anni compiuti ) e 32 ore a titolo di ex
festività abolite.
La retribuzione dei giorni di ferie sarà, determinata nella stessa misura della
retribuzione delle ore di lavoro.
Le ferie saranno fruite di norma in coincidenza con il periodo di sospensione
dell’attività scolastica secondo il calendario dell’istituto.
Art. 135 - Recesso
Il termine per l’esercizio del recesso sarà quello fissato nel C ontratto individuale,
coerentemente con quanto definito nella convenzione sottoscritta con la scuola e
relativamente alla notifica dell’esito dell’esame finale.
Ferma restando la possibilità di prolungare il contratto di apprendistato fino ad
un anno, secondo quanto previsto all’art. 130, le Par ti del contratto individuale
potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 2118 c.c. , di 15 giorni decorrente dal termine del contratto medesimo.
Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del
contratto di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso il
rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
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Al lavoratore che venga mantenuto in servizio, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, il periodo di apprendistato verrà computato ai fini dell’anzianità
di servizio, nella misura del 50% per tutti gli istituti contrattuali.
Art. 136 - Trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai
sensi del D.Lgs. n. 226 del 2005 , nonché del diploma di istruzione secondaria,
superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, allo scopo di
conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, il contratto di
apprendistato di primo livello può essere trasformato in contratto di
apprendistato professionalizzante. In caso di trasformazione non sarà ammesso il
periodo di prova.
Ai fini della determinazione della durata massima del contratto di apprendistato
professionalizzante, le durate previste di tale contratto saranno ridotte di 12 mesi
(compresa la riduzione di 6 mesi prevista per il possesso del titolo di studio di cui
al medesimo articolo).
L’anzianità convenzionale verrà riconosciuta in caso di mantenimento in servizio
al termine dell’apprendistato professionalizzante.
TITOLO XXIV
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI
RICERCA
Premessa
Le parti riconoscono l'importanza dell’apprendistato di alta formazione e di
ricerca per la formazione di figure professionali di alto profilo in grado di
favorire, a valle di un percorso di formazione e lavoro, lo sviluppo di idee e
progetti innovativi nelle imprese.
Art. 137 - Norme generali
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento di
titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i
diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all’art. 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25/1/2008, per attività di ricerca,
i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione
secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di
istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di
specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale
all’esito del corso annuale integrativo.
In considerazione del coincidente status di studente e lavoratore dell’apprendista,
la disciplina prevista nel presente accordo è da riferirsi esclusivamente all’attività,
compresa quella formativa, svolta in azienda, mentre la frequenza della
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125
formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica e
formativa.
Per quanto non contemplato dalla presente disciplina, valgono per gli apprendisti
le norme del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per quanto
compatibili.
Art. 138 - Durata
La durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata
dall’art. 45,commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 81 del 2015.
Art. 139 - Piano formativo individuale e formazione interna ed esterna
L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola
in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati
dall’istituzione formativa o ente di ricerca e dal datore di lavoro e attuati sulla
base del protocollo da essi stipulato. Le attività di formazione interna ed esterna
si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi
ordinamentali.
Il piano formativo individuale redatto dall’istituzione formativa con il
coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello definito dal Decreto
Interministeriale sugli standard formativi del 12/10/2015 s tabilisce il contenuto e
la durata della formazione dei percorsi in apprendistato.
I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati tenendo conto delle
esigenze formative e professionali dell’impresa e delle competenze tecniche e
professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere
acquisiti in impresa.
Per quanto qui non definito in materia si fa esplicito rinvio all’art. 5 del Decreto
Interministeriale citato.
Art. 140 - Periodo di prova
Per l’assunzione in prova dell’apprendista è richiesto l’atto scritto. La durata del
periodo di prova è pari alla durata, ordinaria, prevista per il livello
corrispondente alla qualifica professionale da conseguire.
Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto
senza l’obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno
retribuite le ore o giornate di presenza in azienda.
Art. 141 - Inquadramento e Retribuzione
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 45, comma 3, del D.lgs. n. 81/2015
l’apprendista assunto con il contratto di cui al medesimo articolo 45 sarà
inquadrato, anche ai fini retributivi in coerenza con il percorso formativo, come
segue:
Per i percorsi di durata superiore all’anno:
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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1. per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di
destinazione finale;
2. per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello
di destinazione finale.
Per i percorsi di durata non superiore all’anno:
1. per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione
finale.
TITOLO XXV
DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Art. 142 - Apprendistato: definizione e condizioni
Ai sensi dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2015, l’ Apprendistato è un contratto di lavoro
a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
Tale contratto può essere stipulato per Lavoratori d’età compresa tra i 18
(diciotto) e 29 (ventinove) anni; l’assunzione può essere effettuata fino al giorno
antecedente al compimento del 30° (trentesimo) anno d’età ( ovvero fino a 29
anni e 364 giorni).
Il Contratto d’Apprendistato potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in
possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 53/2003 e
dal D.Lgs. 226/2005.
È contrattualmente dovuta la forma scritta del Contratto.
Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all’Apprendista, si dovrà fare
riferimento alla Classificazione del Personale prevista all’art. 277 d el presente
CCNL.
Il Contratto di assunzione dell’Apprendista, oltre ai contenuti previsti dall’art.
185, deve specificare:
a) l’indicazione delle mansioni oggetto della qualifica;
b) la durata del periodo d’Apprendistato;
c) il livello d’inquadramento iniziale, intermedio e finale;
d) il rinvio al Piano Formativo Individuale ( che dovrà recepire le indicazioni e
le direttive contenute nel presente CCNL e nella normativa regionale di
settore);
e) l’indicazione del monte ore annuo di formazione, che sarà suddiviso nel
Piano Formativo, in ore “aula” e ore “affiancamento”;
f) i riferimenti del Tutor aziendale.
All’atto dell’assunzione, il Lavoratore Apprendista, oltre a d esibire il titolo di
studio, dovrà dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di
lavoro già eventualmente svolti con la medesima mansione e qualifica presso
altre Aziende.
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127
Vi è il divieto per l’Azienda di recedere dal Contratto d’Apprendist ato prima
della sua conclusione, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo.
Art. 143 - Apprendistato Professionalizzante: Piano F ormativo Individuale e
formazione
Il Piano Formativo Individuale (in sigla P.F.I.) è un documento che integra il
Contratto di A pprendistato, nel quale sono indicati gli obiettivi formativi
dell’Apprendista, secondo lo schema in Allegato 3).
Esso dovrà essere elaborato dall’Azienda, in collaborazione con il Tutor, e dovrà
essere sottoscritto dalle Parti ( Datore di lavoro , Tutor e Apprendista ) in sede
d’instaurazione del rapporto di Apprendistato.
Il percorso formativo, interno e/o esterno all’Azienda, teorico e/o pratico, dovrà
essere personalizzato in funzione del titolo di studio dell’Apprendista, della sua
pregressa esperienza e della qualifica di destinazione.
Le Parti, in via esemplificativa, individuano i seguenti ambiti formativi che
dovranno essere sviluppati in funzione della realtà aziendale e delle mansioni per
le quali l’Apprendista è in formazione:
conoscenza dei prodotti, dei servizi di settore e del contesto aziendale;
conoscenza dell’organizzazione aziendale e del lavoro;
conoscenza dello specifico ruolo dell’Apprendista all’interno dell’Azienda;
conoscenza e ap plicazione delle basi tecniche e commerciali, degli aspetti
pratici, teorici e legali delle mansioni richieste;
conoscenza e utilizzo delle procedure, degli strumenti, delle tecnologie e dei
procedimenti di lavoro;
conoscenza e utilizzo delle misure adottate in materia di sicurezza sul lavoro
e tutela ambientale;
competenze c.d. “trasversali”, quali:
o i diritti e i doveri del Lavoratore;
o le fonti normative;
o il CCNL applicato;
o la comunicazione interpersonale applicata alla sicurezza del lavoro;
o la comunicazione in lingua straniera;
o l’utilizzo delle strumentazioni informatiche.
La formazione teorica, i l cui programma, modi e durata dovranno essere
precisati nel P.F.I., sarà preferibilmente erogata dagli Organismi Formativi
Bilaterali o, in subordine, dalle strutture convenzionate.
In alternativa, la formazione potrà essere erogata dagli Organismi Regionali
Convenzionati, sulla base dei programmi certificati dall’Ente Bilaterale o
integrata dalla formazione pubblica, generalmente sulle c.d. competenze
trasversali.
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128
Le Parti concordano che gli Apprendisti potranno usufruire anche della
formazione a distanza, c.d. e-learning, nell’ambito della progettazione formativa
coordinata dall’Ente Bilaterale En.Bi.C.
L’Azienda dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione della scelta
formativa teorica effettuata (tramite l’Ente Bilaterale o Strutture Convenzionate).
La formazione può essere svolta mediante:
affiancamento al personale qualificato (interna);
addestramento pratico nel lavoro (“on the job” - interna);
lezioni e/o esercitazioni (interna);
testimonianze;
visite aziendali;
formazione a distanza (e-learning);
utilizzo dei servizi delle Università Telematiche;
partecipazione a Corsi, Fiere, Convegni ecc.;
altre metodologie atte a garantire il perseguimento degli obiettivi formativi
del P.F.I.
La formazione interna comprenderà sia quella “pratica” di spiegazione,
istruzione e prove di utilizzo dei vari strumenti, programmi, processi e servizi
necessari per lo svolgimento del lavoro, sia quella “teorica” sulle particolari
normative che disciplinano il settore.
La formazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro dovrà:
• essere tempestivamente effettuata, comunque, entro i primi 6 (sei) mesi di
lavoro;
• avvenire secondo quanto previsto dal D.Lgs.81/2008 e s.m.i., dall’Accordo
Stato Regione del 7 luglio 2016, considerando i rischi specifici presenti nel
luogo di lavoro, così come rilevabili dal Documento di Valutazione dei
Rischi aziendali, che dovrà essere aggiornato al Rischio biologico
“indiretto” da coronavirus SARS-Cov-2 (c.d. “Covid-19”);
• essere conforme al comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
(concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili
danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda);
• essere documentata, mediante registrazione nel Piano Formativo
Individuale, conformemente al modello previsto in All. 3 ).La restante
formazione professionale, nel rispetto degli obiettivi formativi, potrà essere
erogata nei diversi modi previsti nel Piano Formativo Individuale, entro la
durata del Contratto di Apprendistato, preferibilmente in connessione
funzionale con le mansioni progressivamente acquisite.
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Art. 144 - Apprendistato Professionalizzante: Tutor o Referente aziendale
Il Tutor o Referente aziendale, se diverso dal Datore di Lavoro, potrà essere
individuato tra i lavoratori qualificati di livello superiore, o almeno pari, a quello
in cui l’Apprendista sarà inquadrato al termine dell’ Apprendistato, e che
svolgono attività lavorativa coerente con quella finale dell’Apprendista.
Il Tutor o Referente aziendale dovrà conoscere i diritti e i doveri
dell’Apprendista, gli obblighi aziendali nei suoi confronti, nonché avere
un’esperienza lavorativa di almeno 3 (tre) anni. Quest’ultimo requisito non si
applicherà solo nel caso in cui “ l’attività lavorativa coerente a quella finale
dell’Apprendista”non fosse prima presente in Azienda , trattandosi di nuova
attività. Il Tutor o Referente aziendale dovrà seguire e indirizzare l’Apprendista
nel percorso formativo, valutarne periodicamente le competenze acquisite,
rilevando le eventuali difficoltà presenti, al fine di adottare soluzioni migliorative.
Art. 145 - Apprendistato Professionalizzante: Patto di prova
L’assunzione dell’Apprendista diverrà definitiva dal positivo compimento del
Patto di prova. La durata di tale Pa tto di prova non potrà superare i limiti previsti
dall’art. 188 del presente CCNL , commisurati al livello finale di qualificazione
dell’Apprendista.Durante la prova, l’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti
dalla Legge e dal Contratto per gli apprendisti di uguale qualifica, che abbiano
superato il Patto di prova.
Nel Contratto di A pprendistato, in deroga alla previsione dell’ art. 188 del
presente CCNL, è reciprocamente ammesso interrompere la prova in qualunque
momento, senza obbligo di preavviso o di comunicare una specifica motivazione.
Art. 146 - Apprendistato Professionalizzante: durata e retribuzione
Il Contratto d’ Apprendistato ha contenuto “ misto”,che prevede una
controprestazione suddivisa in formazione e retribuzione.
Per tale motivo, il CCNL prevede una graduazione dei livelli di inquadrame nto
in funzione del prevedibile sviluppo professionale dell’A pprendista e sul
presupposto che la quota della retribuzione complessiva comprenda anche la
formazione.
La durata dell’Apprendistato Professionalizzante è stabilita in relazione al tipo di
qualificazione da conseguire ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 6 (sei)
o superare i 36 (trentasei) mesi, salvo che per le figure professionali aventi
contenuto e competenze analoghe e sovrapponibili a quelle dell’artigianato , per
le quali sarà possibile attivare C ontratti di A pprendistato di durata fino a 60
(sessanta) mesi.
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130
Per la generalità dei lavoratori , l a durata e corrispondente retribuzione
dell’Apprendistato p rofessionalizzante saranno c onformi alla seguente Tabella
1).
Tab. 1): Durata e retribuzione durante l’Apprendistato Professionalizzante
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Inquadramento
Finale
Primo
Periodo
Livello
d’inquadramento e
retribuzione
Secondo
Periodo
Livello
d’inquadramento e
retribuzione
Durata
Totale
Totale ore di
Formazione *
Teorico Pratica
A1 (ex A2) 18 mesi B1 18 mesi A2 (ex A3) 36 mesi 80 160
A2 (ex A3) 18 mesi B2 18 mesi B1 36 mesi 64 146
Op. di Vendita
Gestionale 18 mesi Op. di Vendita
di 2
a
Cat. 18 mesi Op. di Vendita
di 1
a
Cat. 36 mesi 64 146
B1 18 mesi C1 18 mesi B2 36 mesi 64 116
Op. di Vendita
di 1
a
Cat. 18 mesi Op. di Vendita
di 3
a
Cat. 18 mesi Op. di Vendita
di 2
a
Cat. 36 mesi 64 116
B2 18 mesi C2 18 mesi C1 36 mesi 64 116
Op. di Vendita
di 2
a
Cat. 18 mesi 80% di Op. di
Vendita di 3
a
Cat. 18 mesi 90% di Op. di
Vendita di 3
a
Cat. 36 mesi 64 116
C1 16 mesi D1 16 mesi C2 32 mesi 48 112
C2 15 mesi D2 15 mesi D1 30 mesi 40 80
D1 14 mesi 80% di D2 14 mesi 90% di D2 28 mesi 40 80
* Le ore di formazione effettuate dall’Apprendista in precedente rapporto di Apprendistatoper l’acquisizione di
“competenze di base e trasversali”, e quelle di “ formazione professionalizzante”, saranno computate nella
durata totale della formazione prevista nella precedente Tabella 1).
Il livello d’inquadramento e la retribuzione dovuta all’Apprendista, nel primo
periodo sarà quella prevista in Colonna 3, mentre nel secondo periodo sarà
quella prevista in Colonna 5 della precedente Tabella . Dalla Qualifica, al
Lavoratore sarà dovuta la normale retribuzione afferente il suo livello d’approdo
(Inquadramento Finale - Col. 1).
Per le figure professionali equiparate a quelle dell’artigianato , aventi contenuti e
competenze analoghe e ad esso sovrapponibili, in coerenza con quanto indicato
dal Ministero del Lavoro all’Interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, la durata
massima dell’Apprendistato dovrà essere conforme alla successiva Tabella 2).
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Tab. 2): Durata dell’Apprendistato Professionalizzante per figure professionali
equiparabili a quelle dell’artigianato(segue in pagina successiva)
Qualifica Finale Livello di
destinazione
Durata massima
dell’Apprendistato
Suddivisione dei
Periodi
Parrucchiere Specializzato Supervisore
e Coordinatore C1 54
• Primo
Periodo: 27
mesi
• Secondo
Periodo: 27
mesi
Acconciatore Specializzato Supervisore
e Coordinatore C1 54
Barbiere Specializzato Supervisore e
Coordinatore C1 54
Truccatore Specializzato Supervisore e
Coordinatore C1 54
Estetista Specializzato Supervisore e
Coordinatore C1 54
Massaggiatore Specializzato Supervisore
e Coordinatore C1 54
Massoterapista Specializzato
Supervisore e Coordinatore C1 54
Installatore Qualificato C2 48
• Primo
Periodo: 24
mesi
• Secondo
Periodo: 24
mesi
Conduttore Impianti Qualificato C2 48
Riparatore Qualificato C2 48
Manutentore Qualificato C2 48
Giardiniere Qualificato C2 48
Parrucchiere Qualificato C2 48
Barbiere Qualificato C2 48
Estetista Qualificato C2 48
Massaggiatore Qualificato C2 48
Massoterapista Qualificato C2 48
Conduttore Impianti Esperto settoriale D1 42 • Primo
Periodo: 21
mesi
• Secondo
Periodo: 21
mesi
• Primo
Periodo: 21
mesi
• Secondo
Periodo: 21
mesi
Riparatore Esperto settoriale D1 42
Manutentore Esperto settoriale D1 42
Giardiniere Esperto settoriale D1 42
Parrucchiere Esperto settoriale D1 42
Barbiere Esperto settoriale D1 42
Estetista Esperto settoriale D1 42
Massaggiatore Esperto settoriale D1 42
Massoterapista Esperto settoriale D1 42
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132
Anche per l’Apprendistato Professionalizzante per figure equiparate a quelle
dell’artigianato, l’inquadramento e la relativa retribuzione saranno quelli indicati
in Tabella 1) per la generalità degli apprendisti di pari livello, fermo restando che
le diverse durate del primo e del secondo periodo saranno quelle previste in
Tabella 2).
Art. 147 - Apprendistato Professionalizzante: cicli stagionali
Tenuto conto che gli ambiti del presente CCNL potrebbero essere soggetti alla
stagionalità, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 44 comma 5 del
Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, e ferma la durata massima del periodo
di apprendistato ( 36 o 60 mesi ), è consentito articolare lo svolgimento
dell’Apprendistato:
in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei
quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi di calendario dalla
data di prima assunzione;
mediante la costituzione di un rapporto di apprendistato a Tempo Parziale
Verticale, annualmente coincidente con la durata stagionale di riferimento.
Nel primo caso, l’ Apprendista assunto a tempo determinato per una stagione,
per proseguire l’Apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto
di precedenza comunicando tale volontà per iscritto, con accusazione di ricevuta,
entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto.
Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e
dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dal
precedente articolo, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali
effettivamente lavorati.
Per le caratteristiche proprie del Contratto di apprendistato a tempo determinato
stagionale, in deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015, non vi
sarà trasformazione della successione di rapporti a tempo determinato in tempo
indeterminato, fino al compiersi del periodo totale lavorato di A pprendistato
previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 o 60 mesi).
Ai fini del computo della durata dell’Apprendistato stagionale saranno utili anche
eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica da conseguire, rese
nell’intervallo tra una stagione e l’altra.
Art. 148 - Apprendistato Professional izzante: precedenti periodi di
Apprendistato
I periodi di A pprendistato iniziati presso altri Datori di lavoro per le stesse
mansioni, saranno computati per intero come fossero svolto nella nuova Azienda
purchè l’interruzione con il precedente Apprendistato sia stata inferiore a sei
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
133
mesi. Mentre, in caso di interruzione superiore, la durata complessiva del
secondo Contratto di apprendistato sarà ridotta di soli 6 (sei) mesi.
In caso di completamento dell’Apprendistato, prima interrotto, con la medesima
Azienda e riferito alla medesima qualifica, il precedente periodo sarà sempre
computato “alla pari” ai fini della durata complessiva del C ontratto
d’apprendistato.
Art. 149 - Apprendistato Professionalizzante : prolungamento del periodo di
Apprendistato
In caso di assenze con diritto alla conservazione del posto ( malattia, infortunio,
gravidanza e puerperio , cassa integrazione e simili ) superiori a 30 (trenta) giorni
complessivi di calendario, il Contratto di A pprendistato sarà prolungato per un
periodo massimo pari alla durata delle assenze, fermo restando il limite massimo
temporale di durata del Contratto di apprendistato di 36 o 60 mesi.
Quanto precede, fermo restando che in caso di sospensione dell’Apprendistato
per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, superiore a mesi sei, ma
inferiore ad un terzo della durata totale prevista dal Contratto di Apprendistato,
tutto il periodo di interruzione sarà considerato utile ai fini del raggiungimento
della durata prevista dal Contratto, al compiersi della quale l’Azienda potrà
recedere dal rapporto.
Al di fuori del periodo di prova dell’Apprendistato, diversamente regolamentato
dall’art. 188, in caso di assenze superiori a 30 (trenta) giorni causate da ragioni
diverse da quelle sopra indicate, l’Azienda avrà diritto di recedere dal contratto.
Art. 150 - Apprendistato Professionalizzante: disciplin a previdenziale e
assistenziale
Per i C ontratti d’a pprendistato si applicano le discipline legislative vigenti in
materia. Gli Apprendisti, a i fini previdenziali, saranno assicurati al pari dei
lavoratori qualificati.
Gli apprendisti, salvo diverse previsioni legali in deroga, avranno diritto ai
trattamenti d’integrazione salariale secondo le previsioni legali vigenti all’atto
della sospensione dal lavoro.
In caso di malattia o infortunio , spettano al Lavoratore Apprendista gli stessi
trattamenti previsti dagli artt. 216 e 217 del presente CCNL per la generalità dei
Lavoratori.
Nei Contratti di apprendistato di durata superiore a mesi 12 (dodici), gli
Apprendisti hanno diritto all’iscrizione all’Ente Bilaterale (En.Bi.C.) e alle
relative prestazioni integrative al S .S.N. e per caso morte per malattia ed
infortunio.
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134
Art. 151 - Apprendistato Professionalizzante: trattamento normativo
L'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, al trattamento
normativo dei Lavoratori di qualifica pari a quella per la quale egli compie
l’Apprendistato. Le ore d'insegnamento teorico e pratico mediante
“affiancamento sul lavoro ”, sono comprese nell'orario di lavoro e sono, quindi,
retribuite.
Eventuale formazione esterna all’orario di lavoro sarà retribuita con la Normale
Retribuzione Oraria.
Le ore di formazione saranno riportate sul cedolino paga, possibilmente, con
apposita voce di “formazione retribuita”.
Art. 152 - Apprendistato Professionalizzante: diritti dell’Apprendista
L’Azienda ha l'obbligo di:
1. impartire, o far impartire , all’Apprendista la formazione e l’assistenza
prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli formativi,
conformemente al Piano Formativo Individuale, al fine di conseguire la
capacità di assumere i compiti previsti dalla qualifica;
2. non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite solo a cottimo;
3. non adibire l'Apprendista al lavoro straordinario o supplementare eccedente
le 120 (centoventi) ore per anno solare ( ad esclusione degli e ventuali tempi
di formazione retribuita esterna all’orario ordinario di lavoro);
4. non adibire l'Apprendista a lavori di manovalanza* e non sottoporlo,
comunque, a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti
alla lavorazione o alla mansione per la quale è stato assunto;
5. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al
conseguimento di titoli di studio;
6. accordare all'Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione,
i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento
complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8 (otto) ore settimanali per
non più di 20 (venti) settimane nel triennio o pro -quota rispetto ad una
diversa durata del Contratto di Apprendistato;
7. in caso di interruzione del rapporto prima del termine, a richiesta
dell’Apprendista, attestare l'attività formativa svolta;
8. informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista minore d’età, o chi
esercita legalmente la potestà genitoriale, dei risultati dell'addestramento.
* Agli effetti di quanto richiamato al precedente punto 4., non sono considerati lavori di
manovalanza quelli attinenti le attività nelle quali l’Apprendista effettua l'addestramento in
affiancamento al Tutor o sotto la gui da di altro lavoratore qualificato, quelli di riordino del posto
di lavoro o quelli rilevanti ai fini del conseguimento della qualifica.
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Art. 153 - Apprendistato Professionalizzante: doveri
L’Apprendista deve:
1. seguire con il massimo impegno le istruzioni del Tutor, del Datore di lavoro
o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e gli
insegnamenti impartiti;
2. prestare la sua opera con la massima diligenza;
3. frequentare assiduamente e con profitto i corsi di formazio ne, anche se in
possesso di un Titolo di studio;
4. effettuare le eventuali intensificazioni d’orario previste, mediante attivazione
della Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario, entro il limite
massimo di un’ora giornaliera e 4 (quattro) ore nella giornata di riposo
(normalmente il sabato), richieste nel rispetto delle previsioni di cui agli artt.
291, 292 e 295, con straordinario entro i limiti previsti al punto 3. del
precedente articolo;
5. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto e/o
contenute negli eventuali Regolamenti interni aziendali, purché questi ultimi
non siano in contrasto con la disciplina legale e contrattuale in materia di
Apprendistato.
Art. 154 - Apprendistato Professionalizzante: proporzione numerica
Il numero massimo di Apprendisti da assumere presso l’Azienda, direttamente o
indirettamente, per il tramite delle Agenzie di somministrazione, a tempo
indeterminato o determinato stagionale, non potrà superare il rapporto di 3 (tre)
a 2 (due) rispetto alle maestranze specializzate, qualificate e di elevato ordine
presenti (dal livello D1 al Quadro A1).
In caso di Aziende che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 (dieci),
il numero di Apprendisti potrà essere pari al 100% (cento per cento) dei
lavoratori qualificati in servizio.
Se un’ Azienda ha alle proprie dipendenze l avoratori qualificati in numero
inferiore a 3 (tre), potrà assumere al massimo 3 (tre) Apprendisti.
Per maggior chiarezza, si riporta una sintesi dei limiti numerici:
Tab. 3): Sintesi de i Limiti q uantitativi per l’assunzione di Apprendisti ( per
imprese non artigiane
1
)
Numero Lavoratori in Azienda Apprendisti che possono essere
assunti
Da 0 a 2 Lavoratori qualificati (livello C2 o superiori) 3 Apprendisti
Da 3 a 9 dipendenti, con almeno 3 Lavoratori qualificati 1 Apprendista per ciascun
Lavoratore qualificato
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136
Oltre i 9 dipendenti, con almeno 3 Lavoratori qualificati 3 Apprendisti ogni 2 Lavoratori
qualificati
1
Nelle imprese artigiane trova applicazione l’art. 4 della L. n. 443/1985 e s.m.i.
Art. 155 - Apprendistato Professionalizzante: stabilizzazione
L’Azienda con più di 50 (cinquanta) Lavoratori dipendenti potrà assumere
Apprendisti solo qualora abbia mantenuto in servizio almeno il 20% (venti
percento) dei C ontratti di Apprendistato scaduti nei 36 (trentasei) mesi
precedenti.
Se nei 36 (trentasei) mesi precedenti sono scaduti meno di 3 (tre) Contratti
d’Apprendistato, l’Azienda è esonerata dal vincolo che precede. Non sono
comunque computati tra i Contratti scaduti:
a) i rapporti risolti nel corso o al termine del periodo di prova;
b) i dimissionari;
c) i licenziati per giusta causa;
d) chi non ha ottenuto la qualifica.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita
l'assunzione solo di 1 (uno) Apprendista con Contratto professionalizzante.
Gli Apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui sopra sono considerati, a
tutti gli effetti, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di
costituzione del rapporto.
Art. 156 - Apprendistato e staffetta generazionale
Al fine di favorire il ricambio generazionale e la trasmissione delle competenze
professionali, le Aziende possono attivare programmi di staffetta generazionale
tra lavoratori prossimi al pensionamento e giovani apprendisti. Nei casi in cui al
lavoratore manchino non più di cinque anni al raggiungimento dei requisiti
pensionistici, le Parti potranno concordare la riduzione volontaria dell’orario di
lavoro del lavoratore senior e l’attivazione contestuale di uno o più contratti di
apprendistato finalizzati alla trasmissione delle competenze professionali. Il
lavoratore senior potrà assumere il ruolo di Tutor aziendale, con specifiche
funzioni di trasferimento delle competenze e affiancamento operativo.
La Contrattazione di secondo livello potrà prevedere:
a) forme di integrazione economica della riduzione oraria;
b) programmi strutturati di trasferimento delle competenze professionali;
c) specifici percorsi di mentoring aziendale.
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137
Art. 157 - Apprendistato e filiere produttive
Nelle attività caratterizzate da filiere di servizi o da reti di impresa, il percorso di
Apprendistato potrà essere realizzato anche mediante esperienze formative svolte
presso diverse imprese appartenenti alla medesima filiera produttiva.
In tali casi:
a) i periodi formativi svolti presso altre imprese della filiera saranno
computati ai fini della durata complessiva dell’apprendistato;
b) dovrà essere garantita la continuità del Piano Formativo Individuale.
Art. 158 - Apprendistato Professionalizzante: Lavoratori in mobilità
È possibile ass umere con C ontratto di Apprendistato professionalizzante i
Lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di disoccupazione, senza limiti di
età, come previsto dall’art. 47 del D. Lgs. 81/2015.
Per questi S oggetti, però, non è possibile recedere al termine del periodo
formativo e non si applica il beneficio contributivo per l’anno successivo alla
qualificazione.
Art. 159 - Apprendistato Professionalizzante: computo
Gli A pprendisti, fatte salve le ev entuali deroghe previste dalla Legge o dal
Contratto, sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per
l’applicazione di particolari normative e istituti.
A titolo di maggior chiarezza, si riportano le attuali disposizioni che prevedono il
computo degli Apprendisti, salvo le successive modifiche o integrazioni
legislative:
• Cassa integrazione guadagni straordinaria : per quanto concerne i requisiti di
ammissione, l' art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 148/2015 stabilisce che nel
computo degli oltre 15 dipendenti, debbano essere computati anche gli
Apprendisti;
• Mobilità per riduzione di personale e licenziamenti collettivi : gli Apprendisti
rientrano nel computo dei dipendenti ai fini del raggiungimento della soglia
che comporta l'applicazione della procedura ( art. 24, L. n. 223/1991; ML
circ. n. 62/1996);
• ai fini dell'obbligo del rapporto biennale sulla parità tra uomo e donna sul
lavoro previsto per le aziende che occupano oltre 100 dipendenti: deve
essere computata tutta la forza lavoro a qualunque titolo occupata in azienda,
ivi compresi gli A pprendisti ( art. 46, D.Lgs. n. 198/2006; ML circ. n.
48/1992);
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
138
• ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale discendono
gli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: gli A pprendisti
devono considerarsi computabili (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008);
• nel caso di scelta del lavoratore di mantenere il T.f.r. in azienda : gli
Apprendisti sono computati nel numero dei 50 dipendenti che determina
l'obbligo del datore di lavoro di versare le somme al Fondo di Tesoreria ( art.
1, D.M. 30 gennaio 2007; INPS circ. n. 70/2007).
Art. 160 - Apprendistato Professionalizzante: competenze degli Enti Bilaterali
Le apposite Commissioni istituite presso l’En.Bi.C., o le altre sedi di
Certificazione previste dalla normativa vigente, potranno, a richiesta delle Parti,
certificare i Contratti di Apprendistato e i relativi programmi di formazione e/o
emettere i Pareri di Conformità dei Piani Formativi Individuali.
Per informazioni, si rinvia al sito: www.enbic.it o all’indirizzo di posta elettronica:
certificazionenazionale@enbic.it.
Art. 161 - Apprendistato Professionalizzante: recesso dal Contratto
Stante la peculiare natura a causa mista del Contratto di apprendistato, il periodo
di formazione si conclude solo al termine della durata previst a dal C ontratto,
oltre all’eventuale proroga di cui all’art. 149, ma entro il termine massimo
applicabile al contratto (di 36 o, nel caso di qualifica equiparata “artigiana”, di 60
mesi solari ). Pertanto, al termine del periodo di formazione , sia quando la
qualifica è riconosciuta, sia quan do fosse negata, le Parti potranno recedere dal
rapporto, ai sensi dell’art. 2118 del c.c., dando comunicazione all’altra Parte nel
rispetto del periodo di preavviso di 15 (quindici) giorni solari . Ciò premesso, il
preavviso decorrerà dal primo giorno successivo al compiersi del termine finale
previsto dal Contratto stesso.
Durante il preavviso, continuerà a trovare applicazione la disciplina del Contratto
di apprendistato prima in essere, comprese le riduzioni contributive.
Il preavviso d ovrà essere sostituito , in tutto o in parte , dalla relativa indennità
ogniqualvolta esso determin i il superamento di 36 o 60 mesi di durata
complessiva del Contratto di apprendistato.
Art. 162 - Apprendistato Professionalizzante: conferma e assegnazione della
qualifica
In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il Contratto proseguirà
come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
139
L’Apprendista mantenuto in servizio, con o senza qualifica, beneficerà ancora
delle riduzioni contributive previste per i 12 (dodici) mesi successivi al termine
dell’Apprendistato.
In caso di prosecuzione del Contratto, il periodo di A pprendistato sarà
computato nell’anzianità di servizio per tutti gli istituti contrattuali, ad esclusione
degli aumenti periodici di anzianità.È, altresì, possibile confermare il L avoratore
a tempo indeterminato prima della conclusione del periodo di formazione.
In caso di mancata qualifica, la permanenza dell’ex Apprendista non qualificato
sarà nel livello d’inquadramento previsto del secondo periodo.
Art. 163 - Apprendistato Professionalizzante: recesso in costanza di “protezione”
Nel rapporto di lavoro subordinato vi sono dei periodi di “ protezione” nei quali
vi è la possibilità di recedere dal contratto solo per giusta causa , giustificato
motivo o compimento del termine, quali:
1) il periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni del
matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso;
2) il periodo intercorrente dall’inizio della maternità fino ad un anno di età del
bambino;
3) in costanza di malattia od infortunio, salvo che per superamento del periodo
di comporto, o di congedo parentale.
Le Parti ritengono che il recesso al compiersi del periodo di A pprendistato non
sia riconducibile al recesso per giustificato motivo, né a quello per compimento
del termine, pur presentando alcuni elementi di ciascuna delle due tipologie.
Ciò prem esso, in riferimento al punto 1), tenuto conto che il congedo
matrimoniale ha una durata prevista di 15 (quindici) giorni e che l’art. 149
prevede la possibilità di prolungare il periodo di A pprendistato solo in caso di
assenze superiori a 30 (trenta) giorni, le Parti ritengono che il recesso al termine
del periodo formativo possa effettuarsi anche se esso cade entro un anno dalle
pubblicazioni o celebrazione del matrimonio, con il solo onere del preavviso di
cui all’art. 161.
In riferimento al punto 2) , se il termine dell’ Apprendistato cade entro un
periodo di “interdizione”, l’Azienda che intenda recedere dal rapporto di lavoro
dovrà rispettare la seguente procedura:
a) entro il termine del periodo formativo, comunicare con lettera raccomandata
o altro mezzo equipollente, il recesso dal Contratto di Apprendistato nel
rispetto dei termini e dei modi di preavviso previsti dal presente CCNL;
b) l’effetto del recesso sarà sospeso fino alla fine del periodo di interdizione, al
compiersi del quale l’Azienda comunicherà al Lavoratore, nei modi
legalmente e/o contrattualmente previsti, l’effettiva cessazione, sostituendo il
periodo di preavviso con la corrispondente indennità.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
140
In riferimento al punto 3), la malattia intervenuta dopo la comunicazione prevista
dall’art. 161 del presente CCNL, in analogia al disposto del comma 41 dell’art. 1
della L. 92/2012, non avrà effetto sospensivo, per cui l’effettiva cessazione
avverrà al compiersi del preavviso, o al termine del C ontratto di apprendistato ,
qualora il preavviso sia sostituito dalla relativa indennità.
In caso di malattia iniziata prima della comunicazione di recesso, con prognosi
superiore a 30 (trenta) giorni, vi sarà il prolungamento del C ontratto di
apprendistato, così come previsto dal precedente art. 149, fermo restando il
limite complessivo di durata contrattuale di 36 o 60 mesi.
Quando la prognosi complessiva, anche riferita a diversi eventi morbosi, fosse
inferiore a 30 (trenta) giorni, la malattia si considererà neutra e la comunicazione
di recesso e i suoi effetti saranno conformi alle previsioni di durata del C ontratto
individuale di apprendistato.
Nel caso di malattia, infortunio e congedo parentale, prima di raggiungere il
termine legale di 36 o di 60 mesi, il Datore che intenda recedere , comunicherà
all’Apprendista la data di cessazione, coincidente con il termine legale,
sostituendo il preavviso dovuto con la relativa indennità.
Art. 164 - Apprendistato Professionalizzante: licenziamento in generale
Durante l’Apprendistato trova applicazione la disciplina sui licenziamenti
individuali o collettivi applicata alla generalità dei lavoratori.
Art. 165 - Apprendistato: rinvio
Le Parti, per quanto qui non disciplinato , rinviano all’Accordo
sull’Apprendistato e alle norme legislative vigenti in materia.
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TITOLO XXVI
MOBILITÀ VERTICALE
Premessa
La crisi, oltre che ridurre il numero dei lavoratori complessivamente occupati,
postula l’estensione dell’area delle competenze professionali richieste (prima
“puntuali”), con progressivo arricchimento dei contenuti del lavoro , mentre
l’interpretazione restrittiva e formale dell’art. 2103 c.c., costringerebbe a ricerche
“esterne” di professionalità che, altrimenti, sarebbero state formabili in azienda.
In situazioni di costante sviluppo e di elevata mobilità tra aziende diverse, tale
impostazione non determinava particolari svantaggi; viceversa, ora tale rigidità
danneggia i Lavoratori nello sviluppo interno delle carriere , così come le
Aziende, che si trovano costrette a ricercare specifiche competenze esterne, tra
soggetti estranei alla cultura aziendale.
Per superare le difficoltà, le Parti hanno ritenuto di favorire l’istituto della
“Mobilità Verticale”, prevedendo alcune clausole di garanzia a tutela delle
Aziende e dei Lavoratori.Tra queste clausole, vi è il Patto di prova per mansioni
superiori d’area omogenea (per tali intendendosi i casi di arricchimento delle
mansioni permanendo nella medesima area lavorativa), per e sempio: un
lavoratore amministrativo addetto “alla prima nota” che acquisi sce anche la
“contabilità fornitori”) e la Mobilità Verticale per mansioni superiori d’area
eterogenea (per tale intendendosi un arricchimento in diversa area professionale),
per e sempio:un lavoratore amministrativo d’ordine che assume mansioni di
concetto nell’area della sicurezza o commerciale), nei casi tali mansioni siano in
divenire nei contenuti e , quindi, richiedano un periodo e un programma di
formazione.
Poiché le Parti sono coscienti degli aspetti indisponibili dell’art. 210 3 c.c., così
posti a tutela dei Lavoratori, concordemente precisano che l’ambito di
applicazione del presente articolo è limitato ai casi in cui vi sia un percorso
professionale, che parte da un “nome” della mansione superiore per concludere
ad un suo effettivo “contenuto” e vi sia formalizzazione degli obiettivi, dei
contenuti, dei tempi, delle verifiche aziendalmente previste e del livello
d’approdo.
Art. 166 - Mobilità Verticale: introduzione e aspetti generali
La condizione essenziale per l’attivazione della Mobilità Verticale è la
volontarietà delle Parti, che dovrà essere formalizzata per iscritto.
Tale richiesta, sottoscritta dalle Parti, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) livello iniziale del Lavoratore;
b) patto di prova per la mansione di livello superiore;
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142
c) sintetica descrizione delle mansioni di partenza e di approdo del Lavoratore
e tempi previsti di acquisizione;
d) formazione prevista (nel lavoro/in affiancamento/corsi interni o esterni) e sua
durata;
e) previsione di verifica finale da attuarsi mediante prova pratica o colloquio
sulle competenze effettivamente acquisite;
f) in caso di mansioni eterogenee, al positivo compiersi del periodo previsto,
formalizzazione delle nuove mansioni, del nuovo livello d’inquadramento e
della relativa retribuzione.
È fatta salva la possibilità di attivare più percorsi successivi di Mobilità Verticale
per il medesimo Lavoratore, purché ciascuno di essi sia riferito all’acquisizione di
una professionalità superiore.
A titolo di esempio, un Lavoratore di livello C2 potrà attivare i percorsi di
Mobilità Verticale per il livello C1 e, una volta definitivamente acquisito tale
livello, potrà attivare altro percorso formativo per il livello B2, e così via.
Art. 167 - Mobilità Verticale: procedure d’attivazione del Patto di Prova per
l’acquisizione di mansioni superiori d’area omogenea
L’Azienda e il Lavoratore, nel rispetto delle presenti previsioni contrattuali,
possono concordare un iter di ingresso alle mansioni superiori omogenee, che
preveda un’iniziale libera reversibilità alle condizioni ex ante durante il “Patto di
prova per mansioni superiori d’area omogenea”. Pertanto, l’acquisizione del
livello superiore diventerà definitiva solo al positivo compiersi del Patto di prova
previsto per la mansione superiore.
La durata di tale Patto di prova, per qualsiasi mansione superiore, è fissata in
mesi 6 di effettivo lavoro e, con i dati previsti dall’art. 166, dovrà risultare da atto
scritto ad substantiam.
Durante la Mobilità Verticale in Patto di prova, sul presupposto che i contenuti
professionali del livello superiore siano in fase di acquisizione, al La voratore
permane l’inquadramento e la retribuzione del livello di partenza.
Dal positivo superamento del Patto di prova, la retribuzione e il livello
d’inquadramento saranno quelli contrattualmente previsti per la mansione
superiore.
Eventuali condizioni economiche ad personam nel livello di partenza, per effetto
della novazione e per l’eterogeneità delle mansioni , di diritto saranno assorbibili
fino a concorrenza, all’atto dell’acquisizione del livello di approdo.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
143
Art. 168 - Mobilità Verticale: procedure d’attivazione per l’acquisizione di
mansioni superiori d’area eterogenea
Nel caso di mansioni superiori sostanzialmente novative, è data la possibilità di
prevedere, oltre al Patto di Prova che abilita alla prosecuzione dell’esperimento,
un tempo di formazione che permetta al Lavoratore di acquisire a pieno titolo le
mansioni superiori in area eterogenea.
Tale configurazione si evidenzia quando, per esempio, a un “ Addetto alla
contabilità” si applichi la Mobilità Verticale per il livello superiore e per la
mansione di “ Addetto agli acquisti ”. In tal caso, le Parti dovranno integrare le
previsioni di cui al precedente art. 166, con le seguenti:
a) indicazione dei contenuti e dei termini del percorso formativo, che potrà
avvenire anche esclusivamente “nel lavoro”;
b) superato il Patto di Prova, previsione di una prima verifica, entro la metà
residua del percorso formativo, per accertare la positiva evoluzione
nell’effettiva acquisizione delle mansioni superiori d’area eterogenea;
c) indicazione delle verifiche e/o condizioni per la definitiva acquisizione, al
termine del percorso formativo, delle mansioni superiori e del relativo
livello.
Diversamente dal Patto di prova per mansioni superiori d’area omogenea, in
caso di attivazione della Mobilità Verticale per mansioni superiori d’area
eterogenea, la durata del Patto di Prova, che abilita alla prosecuzione
dell’esperimento formativo, del percorso formativo e il tempo per il superiore
inquadramento professionale del Lavoratore, dovranno essere conform i alla
seguente Tabella 1).
Superato il Patto di prova e le previste verifiche, entro i termini massimi di
Formazione riassunti nella Colonna 3 della Tabella 1) che segue, le nuov e
mansioni, la progressione di carriera e il riconoscimento del livello superiore
spettanti non potranno essere posticipate per altre cause o ragioni.
Tab. 1): Livelli iniziali, tempi di prova, livelli di approdo e durata della
formazione nella Mobilità Verticale per mansioni in area eterogenea
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4
Livello iniziale Mesi di prova per
l’esperimento *
Durata Massima Complessiva
di Formazione in mesi * Livello di approdo
Quadro 6 24 Dirigente
A1 6 24 Quadro
A2 6 16 A1
B1 6 16 A2
Op. Vend. 1° Cat 5 12 Op. Gestionale
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B2 5 12 B1
Op. Vend. 2° Cat 5 8 Op. Vend. 1° Cat.
C1 5 8 B2
Op. Vend. 3° Cat. 4 8 Op. Vend. 2° Cat.
C2 4 8 C1
Op. Vend. 4° Cat. 3 4 Op. Vend. 3° Cat.
D1 3 4 C2
D2 2 4 D1
* I tempi della Prova e della Formazione s’intendono di effettivo lavoro , come indicato al punto 1)
dell’art. 276 del presente CCNL.
TITOLO XXVII
CONDIZIONI D’INGRESSO
Premessa
Nell’attuale crisi si rilevano molti disoccupati che non sono in possesso dei
requisiti anagrafici di Legge previsti per l’Apprendistato, né delle necessarie
pregresse competenze sulle mansioni richieste, con conseguente difficoltà di
nuovo inserimento lavorativo.
Le Parti, al fine di favorire l’occupazione di quanti si trovino nelle condizioni
sopra descritte, sempre che in sede di assunzione non abbiano documentato le
pregresse competenze, concordano sulla possibilità di un C ontratto d’assunzione
con “Condizioni d’ingresso” che preveda, nel periodo iniziale di affiancamento ,
l’inquadramento al livello inferiore rispetto a quello altrimenti spettante per il
titolo delle mansioni che solo in futuro saranno compiutamente espletabili.
Art. 169 - Condizioni d’ingresso per i Lavoratori di prima assunzione
In presenza dei requisiti posti in Premessa al presente articolo, per l’attivazione
delle Condizioni d’ingresso per i Lavoratori di prima assunzione , le Parti
Aziendali dovranno concordare in sede di assunzione il percorso formativo in
affiancamento che sarà effettuato durante il periodo d’ingresso di cui alla
successiva Tabella 2).
In particolare, le Parti, in sede di assunzione, dovranno prevedere nel Contratto
Individuale di Lavoro:
• la dichiarazione del Lavoratore che attesti l’effettiva mancanza di esperienza
pregressa riferita alle mansioni d’approdo;
• l’indicazione dei contenuti e dei termini del percorso formativo in
affiancamento, che avverrà “nel lavoro”;
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
145
• l’indicazione che al termine del percorso di affiancamento, il Lavoratore sarà
inquadrato al livello superiore.
Il periodo massimo di lavoro durante il quale il Lavoratore può essere
inquadrato nel livello immediatamente inferiore rispetto a quello riferibile alle
mansioni espletande, dovrà essere conforme alle previsioni della successiva
Tabella 1).
Tab. 1): Livelli iniziali, di approdo e durata de lla formazione nelle Condizioni
d’Ingresso
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4
Livello iniziale
Mesi di Durata Complessiva della Formazione
1
Livello di approdo
Generalità dei
Lavoratori
Per Figure professionali
equiparate a quelle
dell’artigianato
2
Quadro 36 Dirigente
A1 30 Quadro
A2 24 - A1
B1 24 - A2
B2 e Op. di Vendita 1° Cat. 18 - B1 e Op. Gestionale
C1 e Op. di Vendita 2° Cat. 18 32 B2 e Op. di Vendita 1° Cat.
C2 e Op. di Vendita 3° Cat. 18 28 C1 e Op. di Vendita 2° Cat.
D1 e Op. di Vendita 4° Cat. 12 24 C2e Op. di Vendita 3° Cat.
D2 12 20 D1
1
I tempi di formazione s’intendono di effettivo lavoro , come indicato al punto 1 ) dell’art. 276 del
presente CCNL.
2
Per l’individuazione delle Figure professionali equiparate a quelle dell’artigianato, si rinvia alla
Tabella 2) dell’art. 146.
Anche in questo caso, superato il Patto di prova contrattualmente previsto per il
livello di approdo e le previste verifiche periodiche, entro i termini massimi di
Formazione riassunti nella Tabella 1) che precede, la progressione di carriera e il
riconoscimento del livello superiore spettanti per le mansioni svolte, non
potranno essere posticipati per altre cause o ragioni.
In caso di mancata previsione delle Condizioni d’Ingresso in sede di assunzione,
il Lavoratore, dal primo giorno di lavoro, avrà diritto all’inquadramento
contrattuale conseguente alle mansioni espletande.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
146
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si dovrà far riferimento, per
quanto compatibile, alla disciplina sulla “ Mobilità Verticale” di cui al precedente
Titolo.
TITOLO XXVIII
TIROCINIO (o STAGE) e ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Premessa
Il Tirocinio o Stage non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma è una
forma d’inserimento temporaneo all’interno dell’Azienda, al fine di realizzare
percorsi di alternanza tra studio e lavoro o con l’obiettivo formativo di agevolare
le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro o per
favorire l’inserimento di lavoratori svantaggiati (inoccupati, disoccupati, invalidi
ecc.), quali Lavoratori Subordinati.
Art. 170 - Tirocinio: indennità di frequenza e rinvio
Nel caso di Tirocinio a tempo pieno, l’Azienda Ospitante che applica il presente
CCNL riconoscerà al tirocinante un’ indennità di frequenza o rimborso spese
mensile pari a lordi € 500,00 (Euro cinquecento/00), soggetta alle sole ritenute
fiscali, fatta salva diversa più favorevole previsione della legislazione regionale
applicabile o degli accordi tra Ospitante e Tirocinante.
Nella stessa Impresa non si potranno effettuare due tir ocini con il medesimo
Tirocinante, salvo che il secondo non sia per un inserimento a livello superiore
al primo e non vi sia tra i due inizi dei tirocini un intervallo di almeno 24
mesi.Per la regolamentazione del Tirocinio o Stage si rinvia all’Accordo Stato –
Regioni – Province Autonome in materia di Tirocini del 25 maggio 2017 e alla
normativa regionale di riferimento.
Art. 171 – Alternanza Scuola – Lavoro
È forma didattica per sviluppare le attitudin i lavorative e le capacità di scelta
professionali degli Studenti e, quindi, fa parte integrante degli studi, in line a di
massima, dell’ultimo triennio delle Scuole Superiori.
Lo scopo è di far effettuare agli Studenti concrete esperienz e di lavoro
comprendendone così la dimensione subordinata, organizzativa, sociale ecc.
Il percorso formativo, per avere significato, dovrà svilupparsi lungo specifiche
linee in funzione delle caratteristiche di settore ed aziendale, nonché delle finalità
di progetto da realizzare.
Per quanto precede, è opportuno vi sia attiva progettazione congiunta tra Scuola
ed Impresa, sia nella fase di formazione del progetto, nella valutazione
dell’esperienza effettuata e ai fini dell’attestazione delle competenze acquisite.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
147
Le Parti sottoscrittrici, attraverso i rispettivi Organismi territoria li, concordano di
farsi promotrici delle esperienze di “ alternanza scuola- lavoro”, reputando che
esse abbiamo una forte possibilità di orientare positivamente le successive scelte
universitarie o lavorative.
Art. 172 - Le Parti, con il concorso degli Organismi Bilaterali Contrattuali e degli
Organismi Regionali preposti, concordano che s pecifici percorsi di “ Alternanza
Scuola-Lavoro”,potranno essere progettati per gli Studenti degli Istituti
Professionali e degli Istituti Tecnici Superiori. Per tutto quanto non definito nel
presente Titolo, si rinvia alle disposizioni legali e ad eventuali Accordi Federali
vigenti.
TITOLO XXIX
COLLABORAZIONI
Premessa
Con l’art. 52 del D.Lgs. 81/2015 le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69- bis
del D.Lgs. 276/2003 sul Contratto a Progetto sono state abrogate.
Come previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, dal 1° gennaio 2016, alle
“Collaborazioni Organizzate dal Committente” si applicherà la disciplina del
rapporto di lavoro subordinato quando esse si concretino in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative e i cui modi di esecuzione siano
organizzati dal Committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Pertanto, a norma di Legge e di Contratto, potranno invece stipularsi
Collaborazioni Coordinate nei seguenti casi:
a) Collaborazioni previste e disciplinate dal presente Titolo o successivamente
individuate dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Interpretazione
Contrattuale;
b) Collaborazioni prestate nell'esercizio di Professioni intellettuali, per le quali
sia necessaria l'iscrizione in appositi Albi professionali;
c) attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli Organi
di Amministrazione e controllo delle Società e dai partecipanti a collegi e
commissioni;
d) Collaborazioni continuative svolte in maniera prevalentemente personale e
autonomamente organizzate dal Collaboratore (ex art. 409 c.p.c. punto 3).
Negli ambiti regolamentati dal presente CCNL , possono essere presenti Figure
professionali che operano con caratteristiche simili ai dipendenti e che possono
così avere livelli di responsabilità ad essi equiparabili a quelli dei Lavoratori
Autonomi, ma in un contesto di Collaborazione Continuativa di carattere
prevalentemente personale e non etero organizzata. Per tali Figure, le Parti
esplicitamente prevedono la possibilità di attivare Collaborazioni ex art. 2, D.Lgs.
81/2015 e s.m.i., alle condizioni di seguito precisate.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
148
Art. 173 - Collaborazioni: ambito di riferimento
Le Parti concordano che, nell’ambito di applicazione del presente CCNL,
leFigure professionali per le quali, a norma del punto a), comma 2 dell’art. 2 del
D.Lgs. 81/2015, sono consentiti rapporti di collaborazione con le discipline
integrative generali previste, per quanto compatibili con il presente CCNL,
dall’Accordo Interconfederale in allegato, siano le seguenti:
• Consulente Progettazione;
• Consulente Internazionalizzazione;
• Traduttore/Interprete - Mediatore Culturale;
• Consulente I.C.T.;
• Consulente di Organizzazione, nelle fasi di preparazione ed
implementazione di nuovi aspetti organizzativi;
• Figure richieste per Eventi temporanei (massimo 4 mesi consecutivi);
• Gerente di Struttura ricettiva;
• Insegnante/Istruttore di: ginnastica, fitness, nuoto, tennis, yoga, danza o
simili;
• Addetto/a all'assistenza domiciliare, con o senza titoli particolari eccedenti
l'esperienza pratica;
• Massaggiatore;
• Massoterapista.
Inoltre, sempre a norma del comma 2, dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, potranno
instaurarsi rapporti di Collaborazione anche per le Figure professionali in
possesso delle competenze, titoli e/o abilitazioni previste, che effettuano servizi di
formazione, consulenza, assistenza e cura della persona, quali:
• Insegnante di autoscuola/guida/nautica;
• Altre Figure professionali per le quali, su istanza di una Parte interessata,
la Commissione Bilaterale Nazionale di Interpretazione Contrattuale
preveda discipline specifiche in ragioni delle particolari esigenze di
servizio, produttive od organizzative del relativo settore di applicazione;
• Altre Figure professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi
Albi Professionali, così come da lettera b), comma 2, art. 2, D.Lgs.
81/2015.
Infine, a norma dei punti c) e d) del comma 2, dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015,
potranno instaurarsi rapporti di Collaborazione:
• alle attività prestate , nell'esercizio della loro funzione , dai componenti
degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai
partecipanti a collegi e commissioni;
• alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e
società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali,
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
149
alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I. ex art. 90 L. 289/2002.
Le Parti interessate potranno richiedere all’ENBIC o alle Commissioni di cui
all’art. 76 D.Lgs. 276/2003, la certificazione dell’assenza dei requisiti di
“prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di
esecuzione sono organizzate dal Committente anche con riferimento ai tempi e
luoghi di lavoro ” (comma 1, art. 2 D.Lgs. 81/2015) , al fine di certificare la
legittimità del Contratto di Collaborazione.
La certificazione dovrà rispettare le procedure e gli obblighi di forma previsti dal
Regolamento di Certificazione. Nel caso, il Collaboratore potrà farsi assistere da
un Rappresentante dell’Associazione Sindacale cui aderisce o conferisce
mandato o da un Avvocato o da un Consulente del Lavoro.
Art. 174 - Collaborazioni: trattamento economico
Fermo restando il rispetto delle condizioni contrattuali previste e, per tutto
quanto non definito dal presente CCNL, d all’Accordo Federale o dagli Accordi
individuali per trattamenti migliorativi, le Parti concordano che la disciplina dei
compensi applicabile alle Collaborazioni sia quella di seguito precisata:
a) il compenso annuale lordo del Collaboratore non potrà essere
complessivamente inferiore a quello previsto per un lavoratore dipendente di
identiche o analoghe mansioni, prestazioni, professionalità ed estensione
temporale, ovviamente parametrato all’Indice di Prestazione;
b) trattandosi di prestazione autonoma prevalentemente ad obiettivo , non è
prevista alcuna maggiorazione per eventuale lavoro prestato, nei limiti della
ragionevolezza, che sia eccedente le previsioni contrattualmente previste per
il lavoro subordinato;
c) in caso di sospensione della prestazione del Collaboratore, il compenso
pattuito sarà ridotto pro -quota, salvo nei casi di malattia e/o infortunio così
come previsti dal seguente art. 176, con diritto del Collaboratore a ricevere le
eventuali indennità previste dall’Istituto Previdenziale e Assicurativo e,
quando spettanti, le prestazioni dell’Ente Bilaterale e/o Mutualistico;
d) il Collaboratore avrà titolo al rimborso delle spese preventivamente
autorizzate e sostenute in nome e per conto del Committente alle stesse
condizioni previste per i lavoratori dipendenti;
e) nelle Collaborazioni di durata prevista superiore a 12 mesi, sarà
integralmente dovuta la contribuzione all’En.Bi.C. e il Collaboratore avrà
conseguentemente diritto alle prestazioni sanitarie integrative e per Caso
morte/infortuni, così come per la generalità dei lavoratori dipendenti. In caso
di collaborazioni inferiori a 12 mesi, saranno invece dovute all’En.Bi.C. le
contribuzioni ridotte di cui all’art. 229;
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
150
f) il Collaboratore, che opera in esclusiva per il Committente, avrà titolo ai
benefici del Welfare Aziendale, conformemente alle previsioni dei rispettivi
Accordi istitutivi di secondo livello;
g) qualora previsto per la generalità dei dipendenti, il Collaboratore , a parità di
condizioni, avrà diritto agli eventuali buoni pasto o di accedere al servizio
mensa aziendale;
h) la corresponsione del compenso avverrà normalmente con cadenza mensile
al pari degli altri lavoratori dipendenti.
Art. 175 - Collaborazioni: profili fiscali, contributivi e assicurativi
Considerato che attualmente il compenso del Collaboratore rientra tra i redditi
assimilabili a quelli di lavoro dipendente e che esso è escluso dal campo di
applicazione iva, il Committente opererà le ritenute previdenziali e fiscali
conformemente alle previsioni legali, riconoscendo al Collaboratore le detrazioni
spettanti.
In particolare, il Collaboratore è tenuto all’iscrizione alla Gestione Separata (art.
2, L. 335/1995) e il Committente è tenuto a versare le rispettive ritenute nella
misura prevista dalla normativa al tempo vigente.
Infine, il Committente assicurerà il Collaboratore contro gli infortuni
professionali, così come previsto dall’INAIL.
È consigliato, specialmente nei casi di prestazioni domiciliari, che il Committente
sottoscriva idonea polizza assicurativa per la rivalsa di terzi a qualsiasi causa
dovuta (danneggiamento, furto, errori ecc.).
Art. 176 - Collaborazioni: trattamento normativo
a) Forma del Contratto
Il Contratto di Collaborazione dovrà avere forma scritta e precisare il
complesso delle condizioni pattuite tra le Parti e quelle previste dall’art. 185
per la generalità dei lavoratori dipendenti, per quanto applicabili.
b) Sospensione della Collaborazione
La gravidanza, la malattia e l’infortunio del Collaboratore che presta l’attività
in via continuativa per il Committente , non comportano l’estinzione della
collaborazione, la cui esecuzione, su richiesta del Collaboratore, rimane
sospesa senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150
(centocinquanta) giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno
dell’interesse del Committente.
Sempre fatto salvo il venire meno dell’interesse del Committente, in caso di
sospensione della collaborazione dovuta a malattia e/o infortunio che sia
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
151
eccedente giorni 5 (cinque), il Collaboratore dal 6° (sesto) giorno, e nel limite
complessivo di 60 (sessanta) giorni cumulativi di prognosi nel primo biennio
di collaborazione, aumentati di 30 (trenta) giorni per ciascun anno
successivo, fino al limite di 150 giorni cumulativi nell’ultimo quinquennio
mobile di collaborazione, avrà diritto ad ottenere un sussidio alimentare pari
al 25% (venticinque percento) del normale compenso pattuito, pro-quota.
A tal fine, resta fermo l’obbligo del Collaboratore, per motivi di sicurezza, di
organizzazione e , per evitare abusi, di comunicare al Committente le
eventuali assenze e il loro rispettivo titolo.
In caso di maternità/paternità, si applicheranno le previsioni legislative in
materia, ivi compreso il diritto all’astensione dal lavoro, l’indennità di
maternità/paternità e il congedo parentale.
c) Riposi
A norma del terzo comma dell’art. 36 della Costituzione, il Collaboratore ha
diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite nella misura
prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti cui si applica il presente
CCNL.
d) Sicurezza e salute
Il Committente, per quanto di sua competenza, dovrà applicare le tutele
previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., garantendo la formazione sui rischi
specifici, la salubrità dei luoghi di lavoro, la sicurezza e, in genere, l’integrità
personale del Collaboratore.
e) Preavviso
Il Collaboratore e il Committente avranno reciprocamente diritto di
recedere anticipatamente dal Contratto stipulato con durata effettiva,
comprensiva di eventuali proroghe, superiore a mesi 12, con un preavviso di
giorni 30 (trenta) in tutti i casi di recesso per giustificato motivo oggettivo
(esempio: cessazione commesse) e di giorni 60 (sessanta) in caso di recesso
immotivato. Per il mancato o minor preavviso, il Recedente dovrà
riconoscere all’altra Parte un’indennità sostitutiva corrispondente al
compenso mensile mediamente percepito negli ultimi sei mesi al
Collaboratore, rapportato pro-quota al periodo di preavviso non effettuato.
f) Diritto di precedenza
Il Collaboratore ha diritto di precedenza nel caso di nuove Collaborazioni
instaurate per le stesse professionalità e per lo svolgimento delle stesse attività
già svolte presso il Committente per un periodo almeno pari a 24
(ventiquattro) mesi negli ultimi 36 (trentasei) mesi.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Tale diritto potrà essere esercitato dal Collaboratore a condizione che esso
abbia manifestato per iscritto al Committente la propria volontà di esercitare
il diritto di precedenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di
cessazione dell’ultimo rapporto di Collaborazione.
Non potrà essere esercitato il diritto di precedenza in caso di recesso
immotivato del Committente che abbia riconosciuto al Collaboratore il
preavviso di giorni 60 (sessanta).
Il diritto di precedenza si estingue, in ogni caso, una volta decorsi 12 (dodici)
mesi dalla fine della Collaborazione.
Art. 177 - Collaborazioni: coordinamento del Committente e autonomia del
Collaboratore
Le modalità del coordinamento della prestazione del Collaboratore dovranno
essere stabilite tra le Parti nei limiti del fondamentale requisito dell’autonomia
del Collaboratore e tenendo conto delle esigenze organizzative del Committente.
Il Committente darà, quindi, al Collaboratore le indicazioni generali sull’opera
richiesta, che sarà realizzata dal Collaboratore con carattere di personalità, con
l’adozione di propri criteri organizzativi, in autonomia, senza assoggettamento al
potere disciplinare e gerarchico del Committente che siano riferiti al tempo della
prestazione, dovendo il Collaboratore rispondere del risultato.
Pur in assenza di vincoli d’orario, per motivi organizzativi, di sicurezza e di
compimento dell’opera richiesta nei termini, il Committente e il Collaboratore
potranno concordare delle fasce orarie di presenza, entro i limiti di apertura
della struttura o, nei casi di prestazione domiciliare, conciliate con le necessità
della persona, del Collaboratore o del Cliente/Assistito.
Il Collaboratore, essendo coordinato nell’organizzazione aziendale, dovrà agire
con lealtà e in buona fede. Egli avrà l’obbligo di riservatezza e di prestare la
collaborazione secondo criteri di correttezza e buona professionalità.
Art. 178 - Collaborazioni: riconversioni
Nel caso di Collaborazioni svolte nei modi propri del lavoro subordinato ex art.
2094 c.c. o per figure professionali contrattualmente non previste , il
Collaboratore avrà diritto di chiedere la prosecuzione della Collaborazione con
la qualifica di rapporto di lavoro dipendente.
In tal caso, l’anzianità convenzionale del dipendente in costanza delle predette
condizioni decorrerà dall’inizio della Collaborazione trasformata.
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Art. 179 - Collaborazioni: rinvio all’Accordo Federale sulle Collaborazioni
Per tutto quanto non precisato al presente Titolo, si rinvia all’Accordo F ederale
sulle Collaborazioni sottoscritto tra le Parti e rinvenibile nel sito:
www.cisalterziario.it e www.enbic.it, nonché alle disposizioni legali vigenti in
materia di Collaborazioni Organizzate dal Committente.
TITOLO XXX
CONTRATTO DI RETE
Premessa
Il Contratto di Rete può rappresentare un importante strumento per
incrementare la competività aziendale , anche verso i mercati esteri, per
contribuire a migliorare i processi tecnologici, per l’ implementazione dello
sviluppo sostenibile , per favorire la crescita delle imprese e del territorio , con
evidenti benefici in termini di salvaguardia dell’occupazione e promozione di
nuove assunzioni.
Per questo, le Parti sottoscrittici il presente CCNL, hanno voluto riportare nel
presente Titolo gli aspetti generali del Contratto di Rete , che dovranno essere
compiutamente sviluppati mediante la Contrattazione di Secondo livello , con il
coinvolgimento e la partecipazione attiva dei lavoratori interessati tramite i loro
Rappresentanti.
Art. 180 - Contratto di Rete - Definizione e Caratteristiche
Lo scopo di tale Contratto è quello di creare dei progetti e di perseguire obiettivi
comuni e condivisi, al fine di incrementare la competitività sui mercati e la
capacità innovativa.
Il Contratto di Rete si distingue dalle altre forme di collaborazione tra imprese,
in quanto focalizza l’attenzione sul perseguimento di comuni obiettivi strategici di
crescita: esso svolge una funzione di interazione tra i partecipanti, laddove
l’assunzione delle decisioni strategiche permane in capo a ciascuna impresa.
Sono “Retisti” i Datori di lavoro o le Aziende che, in forza del Contratto di Rete,
concorrono nel raggiungimento degli obiettivi comuni. La qualificazione ha senso
esteso solo per le prestazioni connesse ai fini prefissati nel Contratto di Rete.
Il Contratto di Rete si distingue in:
A. RETE-SOGGETTO che acquisisce una soggettività giuridica autonoma
e in cui il Fondo Patrimoniale Comune rappresenta il patrimonio
proprio della Rete. L’organo comune agisce come realtà giuridica
propria della Rete. In tal caso, vi sarà la creazione di un nuovo Soggetto
giuridico, quale Centro di interessi, azioni e rapporti giuridici per il fine
condiviso. I Dipendenti saranno assunti dalla “Rete -Soggetto” alle
condizioni del Contratto Collettivo e aziendalmente (Rete -Soggetto) o
individualmente pattuite. Alla “Rete-Soggetto” competerà la totalità degli
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
154
ordinari poteri datoriali e nei suoi confronti il Lavoratore dovrà tutti i
doveri che sono legalmente e contrattualmente dovuti al Datore;
B. RETE-CONTRATTO che non acquisisce una soggettività giuridica
autonoma e in cui il Fondo Patrimoniale Comune è un complesso di
beni su cui far valere i diritti del singolo partecipante od a garanzia di
terzi e l’Organo comune agisce a titolo di Mandatario dei “Retisti”.
La sinergia che si sviluppa tra Imprese in Rete consiste di:
• diventare un Soggetto di dimensioni tali da poter meglio affrontare il
mercato;
• ampliare l’offerta aziendale unendo competenze e capacità diverse;
• dividere i costi aziendali specialmente di struttura;
• costituire “massa critica” che permetta di acquisire progetti complessi;
• accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto ed agevolazioni
fiscali;
• partecipare alle gare per l’affidamento di Contratti pubblici riguardanti
grandi opere od opere con esecuzioni plurilocalizzate;
• permettere, per l’esecuzione dell’opera, il distacco del personale tra le o
dalle Imprese Retiste;
• poter assumere in regime di codatorialità il personale necessario
all’esecuzione dell’opera secondo le Regole stabilite nel Contratto di
rete.
Art. 181 - Contratto di Rete: Il Contratto
Nella fase di costituzione di una Rete di Imprese saranno preliminarmente
individuate le Regole funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati e le
condizioni di loro perseguimento.
Per quanto concerne il Personale impiegato, dovrà essere precisato:
• dove la prestazione sarà richiesta e resa;
• verso di chi sarà compiuta la prestazione, le dipendenze gerarchiche,
funzionali e disciplinari;
• come le singole unità lavorative dovranno essere utilizzate e coordinate al
fine di ottenere lo scopo della Rete;
• le responsabilità penali, civili, amministrative e la Solidarietà tra i Retisti;
• la suddivisione dei costi del personale impiegato nella “Rete”;
• l’individuazione di un unico CCNL di riferimento per le attività della
“Rete”, purché con il rispetto degli eventuali più favorevoli trattamenti
economici individuali che fossero già stati concordati con i singoli
Lavoratori;
• l’individuazione delle specifiche norme in materia di igiene e sicurezza
del lavoro; la conformit à dei luoghi di lavoro, delle attrezzature, delle
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
155
macchine, degli impianti, dei materiali, delle sostanze e dei DPI dei
lavoratori; l'idoneit à dei lavoratori ammessi alla Rete alle mansioni da
svolgere; la formazione e l'informazione dei lavoratori; i poteri di
sorveglianza dei Preposti e degli addetti alla sicurezza suoi luoghi di
lavoro;la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)
connessi ai lavori da svolgere, nonché la valutazione congiunta dei rischi
da interferenza ogniqualvolta vi siano lavoratori di diverse competenze e
provenienze che operano nelle medesime aree (DUVRI).
Art. 182 - Contratto di Rete - Codatorialità e Distacco dei Lavoratori
1) Codatorialità: è la messa a disposizione di specifici lavoratori indicati nel
Contratto di rete, già dipendenti delle Imprese Retiste, oppure assunti ex
novo da una di esse, che presteranno la loro attività in connessione agli
obiettivi previsti nel Contratto di Rete a favore di uno o più datori Retisti.
Nella “Rete Soggetto” è possibile che la medesima assuma direttamente dei
dipendenti, mentre nella “Rete Contratto” si metteranno a disposizione i
dipendenti dei singoli Retisti. Sotto il profilo giuridico, la codatorialità
realizza una obbligazione in base alla quale un lavoratore può prestare
l’opera per una pluralità di datori di lavoro di Rete, quali creditori. Ai fini
dell’esecuzione dell’Opera, il Contratto di Rete dovrà precisare le condizioni
di distacco (c.d. regole di ingaggio )ai fini della codatorialità. Esso dovrà
precisare anche le eventuali responsabilità penali, civili e amministrative,
specialmente quando limita la solidarietà tra i retisti che, in mancanza, si
applica a tutti, fatta solo salva la preventiva escussione. Nel contratto,
generalmente, sarà anche nominato un Manager di Rete incaricato di gestire
i rapporti col personale interessato, ivi incluso il concreto esercizio dei poteri
datoriali, nei limiti e modi negoziati tra i co -datori e analiticamente indicate
nel Contratto di Rete e nei Contratti Individuali di assunzione o di Distacco
di rete.
2) Distacco: regolamentato dall’art. 30 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e dall’art. 302 del CCNL. Esso prevede che un datore di lavoro,
per soddisfare un proprio interesse , ponga temporaneamente uno o più
lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una
determinata attività lavorativa. Ove esiste un Contratto di rete, l’interesse
della parte distaccante, quando svolta per i fini della Rete è presunta e non
darà origine a verifiche sulla legittimità del distacco. Nell’ambito del
Contratto di rete, lo spostamento dei lavoratori dovrà avvenire con lettera di
distacco, nel rispetto dei tempi di preavviso previsti dal CCNL applicato e
non è necessario il consenso del lavoratore alla conseguente mobilità, salvo
che non vengano modificate le normali mansioni per cui è assunto, o non
venga trasferito oltre 50 km dall’abituale sede di lavoro.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
156
Ai fini della rilevanza sui rapporti di lavoro, si rinvia al costituendo allegato
contrattuale sui Contratti di Rete.
Art. 183 - Contratto di Rete: Certificazione
Le Parti Contrattuali, considerata l’attualità del Contratto di rete ma, anche, le
possibili problematiche che esso può determinare ai fini della corretta gestione
dei rapporti di lavoro, concordano sull’opportunità di procedere alla
Certificazione dello stesso e delle sue regole, presso le Sedi previste dalla
normativa vigente.
Art. 184 - Contratto di Rete: Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo o nel CCNL, le Parti rinviano
alle previsioni legali vigenti in materia di Contratto di Rete ed allo specifico
Protocollo in corso di definizione.
TITOLO XXXI
LAVORATORI: COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 185 - Lettera di Assunzione o Contratto Individuale di lavoro
L’assunzione del personale deve essere effettuata secondo le norme di Legge in
vigore. L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, ai fini della prova, salvo che
per le clausole ad substantiam e dovrà contenere le seguenti Informazioni,
aggiornate al D.Lgs. 104/2022 (c.d. “Decreto Trasparenza”):
a) * l’identità delle Parti (estremi del Datore di lavoro e del Lavoratore);
b) * l’indicazione del luogo abituale di lavoro, escluso per i Trasfertisti, per i
quali s’indicherà la sola sede di costituzione del rapporto. In mancanza di un
luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro dovrà comunicare
che il lavoratore sarà occupato in luoghi diversi, o sarà libero di determinare
il proprio luogo di lavoro (es. nel lavoro agile);
c) * la data di inizio del lavoro e tipologia contrattuale (esempio: tempo parziale
o determinato ecc. ). Se richiesto dalla tipologia contrattuale instaurata,
indicare la durata della prestazione, il diritto di precedenza ecc.;
d) le altre specifiche informazioni richieste per le varie tipologie contrattuali
(patente, certificati, abilitazioni ecc.);
e) * la durata dell’eventuale periodo di prova. In tal caso, la forma scritta è
richiesta ad substantiam. Come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 104/2022, in
caso di tempo determinato, il periodo di prova deve essere proporzionato
alla durata del contratto; per le durate proporzionali del periodo di prova al
tempo determinato, si rinvia all’art. 188 del presente CCNL;
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157
f) * le mansioni, qualifica e livello d’inquadramento attribuiti al Dipendente,
l’eventuale “Mobilità Verticale” o le eventuali “Condizioni d’ingresso”;
g) * la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni
relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali
condizioni per i cambiamenti di turno. Quando il lavoro già si prevede
articolato in turni, l’indicazione potrà avvenire mediante rinvio al calendario
aziendale dei turni programmati.Quando i turni comprendono anche lavoro
domenicale o coincidente con le festività, tale fatto dovrà essere indicato
nella Lettera di Assunzione, unitamente al diritto alla relativa indennità, con
esplicita accettazione del Lavoratore . Se il rapporto di lavoro fosse
caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente
imprevedibili, che non prevedono un orario normale di lavoro
programmato, il datore di lavoro dovrà informare il lavoratore circa:
la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo
delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in
aggiunta alle ore garantite;
le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le
prestazioni lavorative;
il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima
dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla
tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il
datore di lavoro può annullare l'incarico;
h) l’accettazione delle Clausole Elastiche;
i) * la durata del congedo per ferie , nonché degli altri congedi retribuiti cui ha
diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto
dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
j) * il trattamento economico iniziale , con l’indicazione dei relativi elementi
costitutivi (P.B.N.C.M., Elemento Regionale, I.M.C., eventuali Indennità di
mansione ecc.), gli eventuali sviluppi di carriera se previsti (es. in caso di
Mobilità Verticale) , con l’indicazione del periodo e la modalità di
pagamento;
k) * il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
l) * la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del
datore di lavoro o del lavoratore;
m) * l’indicazione del CCNL applicato e delle Parti stipulanti: “ Servizi Ausiliari
Integrati sottoscritto tra ANPIT, UNICA e ATECA con CISAL
Terziario/CISAL”; se vigente, l’indicazione del Contratto Aziendale di
Secondo livello e delle Parti stipulanti;
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158
n) * gli Enti e gli Istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi
dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di
sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso, ivi compreso il Welfare
Contrattuale;
o) altre eventuali condizioni particolari concordate quale, ad esempio, la
previsione che il Lavoratore utilizzi la propria autovettura per motivi di
lavoro e i criteri dei relativi rimborsi chilometrici;
p) indicazione del Termine di Decadenza Contrattuale per i reclami sulla
retribuzione ( entro 24 mesi dalla consegna del Prospetto Paga e,
comunque, entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro), così
come previsto all’art. 329;
q) la precisazione: “ per tutto quanto non definito nella presente, si
applicheranno le disposizioni del CCNL Servizi Ausiliari Integrati
sottoscritto tra ANPIT, UNICA e ATECA con CISAL ”.
L’obbligo informativo ex D.Lgs. 104/2022 si intende assolto con la consegna al
Lavoratore del Contratto Individuale contenente le indicazioni di cui ai punti che
precedono prima dell’inizio dell’attività lavorativa, anche in modalità telematica,
o richiamo del link dove scaricarlo.
Le informazioni eventualmente non contenute nel Contratto Individuale riferite
ai punti a) e b) dovranno in ogni caso essere fornite per iscritto al lavoratore
entro i sette giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa, mentre quelle
relative ai punti i), l), k), m) e n) potranno essere fornite al lavoratore entro un
mese dall'inizio della prestazione lavorativa. In caso di estinzione del rapporto di
lavoro prima della scadenza del termine di un mese dalla data dell'instaurazione,
al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto
stesso, una dichiarazione scritta contenente tutte le Informazioni di cui ai
precedenti punti (indicati con simbolo *), ove tale obbligo non sia stato già
adempiuto.
N.B. Semplificazioni - La Legge di Conversione del Decreto Lavoro, ha previsto
che alcune informazioni relative all’assunzione (sul periodo di prova; la
formazione; i vari congedi; la procedura, forma e termini di preavviso; la
retribuzione; l’orario di lavoro; gli enti e istituti che ricevono contributi
previdenziali, assicurativi od altre forme di sicurezza sociale) possono essere
comunicate al Lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione
del riferimento normativo o del Contratto Collettivo, anche Aziendale, che ne
disciplina le materie.
Il Lavoratore riceverà un originale della Lettera di assunzione da Lui sottoscritta
“per accordo ed integrale accettazione” e dall’Azienda, con indicazione della data
di firma.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
159
L’avvenuta ed attestata consegna del CCNL al Lavoratore ( anche in formato
digitale o richiamo del link dove scaricarlo) esaurisce gli obblighi di pubblicità del
Codice Disciplinare contrattuale, salvo un più esteso Codice aziendale che, in tal
senso, dovrà essere esposto in luogo accessibile ai dipendenti.
Art. 186 - Assunzione: documenti
All’atto dell’assunzione, il Lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti, dei
quali l’Azienda tratterà copia:
carta d’identità o altro documento equipollente, tesserino codice fiscale o
tessera sanitaria;
certificati, diploma degli Studi compiuti o diploma o attestazione dei corsi di
addestramento frequentati, copia patenti, abilitazioni ecc.;
per i Lavoratori extracomunitari, permesso di soggiorno in corso di validità;
referenze, altri documenti e/o certificati che l’Azienda ritenga opportuno
richiedere o il Lavoratore presentare.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 bis del D.P.R. 313/2002, i n caso di
svolgimento di attività lavorativa che comporti contatti diretti e regolari con i
minori, al fine di verificare un’eventuale incompatibilità all’assunzione del
Lavoratore per l’esistenza di “ condanne di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600
quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale , ovvero l’irrogazione di
sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e
regolari con minori”, il Datore di lavoro dovrà richiedere il Certificato penale del
casellario giudiziale. In caso di inadempimento, il Datore di lavoro sarà soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €
10.000,00 ad € 15.000,00.
Il Lavoratore rilascerà all’Azienda:
firma per integrale accettazione del Contratto o Proposta di assunzione;
documenti e dichiarazioni necessari per l’applicazione delle norme
previdenziali e fiscali;
dichiarazione di espressa accettazione della normativa del CCNL a lui
applicato: “Per i Dipendenti dei Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle
Collettività e alle Aziende ; Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche ,
sottoscritto tra ANPIT,UNICA e ATECA con CISAL Terziario - CISAL”;
autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento degli
adempimenti di Legge.
Inoltre, il Lavoratore dovrà dichiarare per scritto la propria residenza e/o
domicilio e d informare tempestivamente (cioè entro 24 ore) l’Azienda di ogni
eventuale successiva variazione, salvo comprovate cause di forza maggiore.
In tale residenza/domicilio, l’Azienda trasmetterà le comunicazioni formali che,
decorsa la compiuta giacenza, anche in caso di mancato effettivo ricevimento
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
160
esalvo provata forza maggiore, s’intenderanno a tutti gli effetti come ricevute dal
Lavoratore.
In caso di raccomandata con avviso di ricevimento , non contenente atti
giudiziari,la stessa si considererà come r icevuta attraverso l’avviso immesso nella
cassetta delle lettere, a prescindere che sia presente o meno il destinatario.
Il datore di lavoro è esonerato da obblighi o responsabilità nel caso di mancata
comunicazione della variazione di residenza che comporti una restituzione al
mittente della comunicazione.
Art. 187 - Assunzione: visita medica preassuntiva e idoneità alla mansione
Il Lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica
preassuntiva. Tale accertamento ha lo scopo di certificarne la generale idoneità al
lavoro ed è distinto dalla visita medica preventiva d’idoneità alla mansione
prevista dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
La visita medica preassuntiva sarà effettuata, a scelta dell’Azienda, dal Medico
Competente, dal Medico Specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle
ASL.
La visita medica, ai fini dell’accertamento dell’idoneità del Lavoratore alle
mansioni cui è destinato, sarà invece effettuata esclusivamente dal Medico
Competente.Allorquando il Lavoratore contesti la propria idoneità fisica ad
espletare le mansioni che gli sono state affidate, sarà sottoposto dal Medico
Competente a visita medica e/o ad accertamenti a cura degli Enti Pubblici
preposti.
TITOLO XXXII
PERIODO DI PROVA
Art. 188 - Periodo di prova
A. Durata del periodo di prova
L’assunzione del Lavoratore con previsione del Periodo o “Patto” di Prova
deve risultare da atto scritto, in assenza del quale il Lavoratore s’intenderà
assunto a tempo indeterminato sin dall’inizio del rapporto (o determinato in
caso di contratto con apposizione di un termine).
Durante il periodo di prova, ai fini della sua validità, il Lavoratore dovrà
svolgere prevalentemente le mansioni d’area professionale per le quali è
stato assunto (cfr.art. 2103 c.c.).
Non sono previste/ammesse né la protrazione, né il rinnovo , né la
sospensione del Patto di Prova per malattia, infortunio, congedo
matrimoniale o astensione per maternità/paternità
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
161
Tabella 1: Durata del Periodo di Prova e dei preavvisi di recesso (vedi punto B.)
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4
Livello Periodo di prova
previsto
1
Recesso azienda
(vedi punto B.1 e B.2)
Preavviso del
Lavoratore
(vedi punto B.3.)
Dirigente, Quadro, A1 e
A2
180 giorni di
calendario 30 giorni di calendario 15 giorni di
calendario
B1 e Op. Vendita
Gestionale e di 1
a
Cat.
150 giorni di
calendario 25 giorni di calendario 13 giorni di
calendario
B2 e Op. Vendita di 2
a
Cat.
150 giorni di
calendario 25 giorni di calendario 13 giorni di
calendario
C1 e Op. Vendita di 3
a
Cat.
120 giorni di
calendario 20 giorni di calendario 10 giorni di
calendario
D2 90 giorni di
calendario 15 giorni di calendario 8 giorni di
calendario
D1 60 giorni di
calendario 10 giorni di calendario 5 giorni di
calendario
D1 30 giorni di
calendario 5 giorni di calendario 3 giorni di
calendario
1
Nel Tempo Determinato la durata del patto di prova non potrà eccedere un
terzo della prevista durata in iziale del Contratto, fermo restando il rispetto delle
previsioni di cui all’art. 7, D.Lgs. 104/2022.
B. Clausola di durata minima del Patto di Prova
1. Le Parti, al fine di garantire un tempo minimo di verifica dell’effettiva
capacità del Lavoratore in prova , a favore del Dipendente, hanno
concordano una clausola di durata minima del Patto di Prova, nella durata
indicata in Colonna 3 della precedente Tabella, ritenut a congrua in
funzione dei diversi livelli d’inquadramento.
2. Pertanto, salvo che per le ragioni che avrebbero potuto determinare
cessazioni per giusta causa o giustificato motivo, solo superato il periodo
minimo indicato in Colonna 3 della precedente Tabella, ed entro il limite
massimo della stessa, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi
momento dall’Azienda, anche se il Lavoratore fosse legittimamente
assente (malattia, infortunio ecc.), senza obbligo di preavviso o indennità
sostitutiva. Resta fermo il diritto del Lavoratore a ricevere il T.F.R., oltre
che le retribuzioni dirette e differite maturate nel periodo.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
162
3. Il Lavoratore, durante il Periodo di prova, ha diritto al libero recesso, ma
nel rispetto dell’obbligo di preavviso ridotto, pari a quanto indicato in
Colonna 4 della precedente Tabella 1.
Durante il Patto di Prova, la retribuzione da corrispondere al Lavoratore
sarà commisurata ai soli giorni di effettiva prestazione, conservando
integralmente i relativi diritti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.
Anche nel corso del Patto di prova, il Datore adotterà iniziative
obbligatorie di base per la formazione sui diritti e sui doveri del
Lavoratore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, conformi
ai programmi predisposti dall’En.Bi.C., della durata prevista di almeno 4
(quattro) ore, anche per il tramite dell’Organismo Paritetico . È fatta salva
la possibilità di formazione a distanza tramite l’En .Bi.C. (informazioni sul
sito: www.enbic.ite www.enbicsicurezza.it).Trascorso il periodo di prova,
senza che nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione
s’intenderà confermata e il periodo stesso sarà computato, a tutti gli effetti,
nell'anzianità di servizio.
TITOLO XXXIII
MANSIONI DEL LAVORATORE
Art. 189 - Mansioni del Lavoratore - mansioni inferiori
Come previsto dall’art. 2103 c.c., il Lavoratore deve essere adibito alle mansioni
per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore
che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso
livello d’inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidano sulla
posizione dei Lavoratori, gli stessi, ai soli fini conservativi e previo Accordo
Assistito, potranno essere eccezionalmente assegnati a mansioni appartenenti al
livello d’inquadramento inferiore.
Ulteriori ipotesi d ’assegnazione a mansioni appartenenti al livello
d’inquadramento inferiore, quando alternative ad un’avviata procedura di
licenziamento, potranno essere previste dai Contratti Collettivi Aziendali,
confermati dal Referendum Aziendale.
Nelle ipotesi che precedono, il Lavoratore avrà diritto alla conservazione del
trattamento retributivo complessivamente prima riconosciuto, fatta eccezione per
gli elementi retributivi che erano collegati a particolari modi di svolgimento della
precedente prestazione lavorativa, mentre l’ulteriore sviluppo di carriera e di
retribuzione sarà quello proprio del nuovo inferiore livello concordato.
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Art. 190 - Mansioni Promiscue: Indennità di sostituzione
Il Lavoratore dipendente, che sia adibito con carattere di prevalenza ad una
mansione e che effettui periodicamente sostituzioni o supplenze di altri lavoratori
con professionalità superiori, se protratte con continuità per oltre il 30% (trenta
per cento) del tempo complessivo delle attività dallo stesso svolte, entro il
compiersi di un anno, dovrà essere inquadrato al livello superiore.
Se le mansioni di livello superiore sono svolte con continuità, ma senza il criterio
di prevalenza e sono richieste da esigenze sostitutive, quali la copertura di pausa
pranzo del titolare della mansione, il parziale completamento di un turno e
simili, il Lavoratore manterrà il proprio livello.
In entrambi i predetti casi, però, il Lavoratore percepirà un’ Indennità di
sostituzione commisurata alla differenza retributiva tra il livello d’appartenenza e
quello del livello superiore, proporzionata al tempo mediamente dedicato alla
mansione superiore.
Art. 191 - Mansioni: mutamento
Al Lavoratore dipendente che per almeno un mese solare sia temporaneamente
adibito a mansione superiore, limitatamente a tale tempo, sarà riconosciuto il
trattamento economico corrispondente a tale mansione superiore.
Qualora l’esercizio delle prevalenti mansioni superiori si protragga oltre 6 (sei)
mesi consecutivi, il Dipendente dovrà essere inquadrato al livello superiore, salvo
che l’assegnazione non sia avvenuta entro i limiti di tempo contrattualmente e
legalmente previsti per la sostituzione di un altro Lavoratore assente con diritto
alla conservazione del posto.
Inoltre, se l’esercizio delle prevalenti mansioni superiori fosse frazionato e/o
ricorrente, l’assegnazione diverrà definitiva quando tale esercizio sia
complessivamente protratto per 12 (dodici) mesi di effettivo lavoro nell’arco
dell’ultimo triennio.
Art. 192 - Mansioni: Jolly
Sono considerati Jolly quei Lavoratori dipendenti assegnati permanentemente e
per l’intero orario di lavoro a mansioni che comprendono qualifiche diverse che
possono anche articolarsi su più categorie contrattuali. L’inquadramento dei Jolly
sarà al livello della mansione temporalmente prevalente, mentre la retribuzione
sarà conforme al terzo comma del precedente art. 190 “Mansioni promiscue”.
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164
TITOLO XXXIV
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Premessa
Le Parti riconoscono che l’impetuosa evoluzione della tecnologia, dei mercati e
dei bisogni, non possono più garantire la permanenza di mansioni statiche.
Pertanto, ai fini dell'effettivo mantenimento dei livelli professionali acquisiti, le
Parti concordano sulla necessità di favorire percorsi aziendali di formazione e
aggiornamento. Tali percorsi, quando mirati e specialistici, esigono importanti
investimenti economici e determinano un arricchimento professionale, che
permane nelle disponibilità del Lavoratore. Inoltre, la crescente presenza di
lavoratori stranieri impegna le Parti a favorire specifici cicli di formazione
professionale e di integrazione.
A tal fine, le Parti concordano che a livello aziendale si individuino
congiuntamente le specifiche esigenze formative d’area o collettive , in modo da
favorire la positiva evoluzione delle competenze dei Lavoratori con il
conseguente, almeno potenziale, accesso a forme di arricchimento professionale.
Tali percorsi formativi potranno essere effettuati anche attraverso il Fondo
Interprofessionale INNOVA o, in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro,
tramite “ENBIC Sicurezza”.
Per favorire al massimo tale arricchimento le Parti hanno concordato quanto
segue.
Art.193 - Formazione e aggiornamento
A. Corsi esterni segnalati o richiesti dal Dipendente
1) L'Azienda, una volta riconosciuta la pertinenza professionale ed autorizzata
la partecipazione del Lavoratore al corso, lo porrà in permesso retribuito per
tutto il tempo necessario alla sua frequenza e assumendosi gli oneri
dell'eventuale trasferta.
2) I costi del corso saranno a carico dell'Azienda ma, quando essi nel loro
complesso ( retribuzione riferita al periodo formativo più costo del corso )
eccedano un terzo della normale retribuzione mensile del Dipendente, il
relativo importo sarà “virtualmente” posto a carico del Lavoratore stesso, e
successivamente mensilmente diminuito del controvalore di un decimo della
retribuzione lorda mensile del lavoratore.
3) In caso di cessazione del rapporto di lavoro, per dimissioni, o licenziamento
“per giusta causa” o “giustificato motivo soggettivo”, sarà diritto dell’Azienda
trattenere effettivamente dalle competenze di fine rapporto del lavoratore
l’intero importo residuo del valore del corso.
4) Pertanto, non si effettuerà trattenuta del residuo solo in caso di
licenziamento “per giustificato motivo oggettivo”.
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B. Corsi interni
1) Nel presente punto, si considera tempo del corso quello impiegato in aula
e/o in affiancamento ad altro Lavoratore esperto, solo quando tale
affiancamento sia eccedente l'ordinaria prassi lavorativa e mirato
all’acquisizione di specifica nuova competenza.
2) Il complessivo tempo del corso, quando previsto da un Progetto formale,
preventivamente noto e accettato dalle Parti interessate anche nella
definizione del suo costo ( meglio se con validazione dell’Ente Bilaterale
Contrattuale), sarà normalmente retribuito, anche con le eventuali
maggiorazioni contrattualmente previste, ma posto “a debito virtuale” del
Lavoratore.
3) I costi del corso saranno quindi a carico dell'Azienda ma, quando essi nel
loro complesso eccedano un terzo della normale retribuzione mensile del
Dipendente, il relativo importo sarà “virtualmente” posto a carico del
Lavoratore stesso, e successivamente mensilmente diminuito del
controvalore di un decimo della retribuzione lorda mensile del Lavoratore.
4) In questo caso, la cessazione per dimissioni o licenziamento “per giusta
causa” o “per giustificato motivo soggettivo”, determinerà il diritto
dell’Azienda di trattenere dalle competenze di fine rapporto il 50%
dell’intero importo residuo del corso di formazione, se svolto così come era
stato preventivato dal relativo Progetto Formativo.
La presente disciplina, si applica con gli stessi criteri anche alla formazione
finanziata, ma le trattenute al lavoratore potranno riferirsi ai soli importi residui
effettivamente posti a carico dell’Azienda.
Restano salve eventuali condizioni di miglior favore concesse per i scritto al
Lavoratore all’atto dell’iscrizione al corso.
TITOLO XXXV
ORARIO DI LAVORO
Art. 194 - Orario di lavoro: definizione
Come previsto dall'art. 1, comma 2, D. Lgs. 66/2003, per “ orario di lavoro”
s’intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione
dell’Azienda, soggetto alla disciplina del lavoro e nell'esercizio della sua attività o
delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere
fisicamente presenti sul luogo indicato dal Datore di lavoro e a tenersi a
disposizione per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità.
La durata normale del lavoro contrattuale effettivo per la generalità dei
Lavoratori è fissata in 40 (quaranta) ore ordinarie settimanali, distribuite su 5
(cinque) giorni, seguiti da due giorni, uno di Riposo e uno di Festività, o su 6 (sei)
giornate lavorative consecutive, seguite da una F estività, ad esclusione dei profili
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d’orario con turno “6+1+1”, che prevedono 48 (quarantotto) ore ordinarie per
ciascun ciclo “settimanale” di 8 (otto) giorni solari, di cui 6 (sei) di lavoro, uno di
Festività e uno di Riposo.
Nel Contratto di assunzione dovrà essere fissata la distribuzione dell’orario
giornaliero di lavoro, la sua collocazione prevalente ( diurno/notturno/turni a
ciclo continuo, ecc.) e la collocazione del/dei giorno/i di riposo e festività.
Nel caso di lavoro a turni, l’orario di lavoro potrà essere definito mediante rinvio
alle relative turnistiche e il Datore di lavoro dovrà comunicare settimanalmente al
Lavoratore, di regola entro la giornata di giovedì, l’orario di lavoro o i turni che
egli dovrà rispettare nella successiva settimana.
Le eventuali modifiche all’orario individuale di lavoro pattuito nella L ettera di
assunzione dovranno essere giustificate da proporzionate ragioni tecniche,
produttive, organizzative o da esigenze di servizio , e dovranno essere portate a
conoscenza del Lavoratore, con un preavviso normalmente superiore a una
settimana.
Il Lavoratore non potrà rifiutarsi di rendere la prestazione nell’orario e nei turni
di lavoro richiesti dall’Azienda ( diurni, notturni, festivi ), salvo sopraggiunta
inidoneità, oppure documentata forza maggiore.
Art. 195 - Orario di lavoro: limiti
Tenuto conto dell’esigenza di risposta alle domande di servizi per eventi,
correlati alle aperture domenicali, alle intensificazioni e/o festività e/o ai periodi
feriali o simili, e delle esigenze di riposo dei Lavoratori, le Parti convengono che
la durata dell’orario di lavoro, comprensivo del lavoro ordinario, straordinario o
straordinario con riposo compensativo e delle intensificazioni con accredito nella
Banca delle Ore, non potrà superare nel tempo pieno i seguenti limiti massimi:
a) Giornaliero: 12 ore , di cui 8 ore di lavoro ordinario e 4 ore di lavoro
straordinario e/o straordinario con riposo compensativo e/o Banca delle Ore;
b) Settimanale: 60 ore ( ordinario + straordinario + straordinario con riposo
compensativo + Banca delle Ore ), purché entro il limite massimo di 2
settimane al mese;
c) Mensile: 216 ore ( ordinario + straordinario + straordinario con riposo
compensativo + Banca delle Ore);
d) Semestrale: 1.296 ( ordinario + straordinario + straordinario con riposo
compensativo + Banca delle Ore ), purché entro il limite di 12 settimane a 60
ore settimanali e le restanti settimane con il limite di 48 ore;
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e) Straordinario annuo: 250 ore;
f) Saldo continuo attivo o passivo nella Banca delle Ore : è fissato dalle Parti nel
massimo di 160 ore.
Tutto quanto precede, fermo restando che negli ultimi 12 mesi la Media Mobile
di lavoro ordinario, straordinario, saldi positivi dei riposi compensativi e della
Banca delle Ore NON potrà eccedere le 48 ore settimanali.
Nei casi di assoluta straordinarietà ed urgenza, solo con Accordo sottoscritto con
la RSA, potranno essere ammesse brevi e motivate deroghe ai limiti massimi
giornalieri e settimanali di cui sopra.
Art. 196 - Orario di lavoro: esemplificazioni dei profili
A. Orario giornaliero di lavoro su 5 (cinque) giorni per settimana, con turni “5 +
2”:
Tale forma di articolazione dell’orario settimanale, fatta salva la normale
durata di 40 (quaranta) ore, si realizza ordinariamente attraverso la
prestazione di 5 (cinque) giornate lavorative di 8 (otto) ore, da effettuarsi
ordinariamente nei giorni dal lunedì al venerdì. L’articolazione d’orario
“5+2” prevede 52 (cinquantadue) cicli settimanali per anno solare. È un
orario che può articolarsi su uno, due o tre turni giornalieri, con copertura
“H24”, normalmente nei primi 5 (cinque) giorni della settimana.
B. Orario giornaliero di lavoro su 6 (sei) giorni per settimana, con turni “6 + 1”:
Tale forma di articolazione si realizza attraverso la distribuzione in 6 (sei)
giornate lavorative di 6,66 (sei e sessantasei) ore, o diversa previsione,
sempre nel limite medio di 40 (quaranta) ore settimanali di lavoro ordinario,
per 52 (cinquantadue) cicli settimanali per anno solare. È un orario
particolarmente adatto alla copertura su sei giorni degli E sercizi e Servizi o
per la vigilanza degli impianti, potendosi così agevolmente svolgere il doppio
turno giornaliero con 13,33 (tredicietrentatr é) ore di copertura nei primi 6
(sei) giorni della settimana.
Premessa sul lavoro a ciclo continuo “H24”, 7 giorni su 7
Qualora si presentasse il cosiddetto servizio “H24”, per tale intendendosi la
copertura permanente del servizio , cioè senza soluzione di continuità, che
necessiti di turni di lavoro alterni a “nastro continuo”, quali le portinerie
presidiate “H24” o gli Addetti “H24” al controllo impianti, al fine di
permettere un’equilibrata rotazione “giorno/notte” per ciascun lavoratore e la
rotazione delle Festività e dei giorni di Riposo, i turni non potranno essere
impostati secondo lo schema usuale detto “5+1+1” (cinque giorni di lavoro,
uno di riposo e uno festivo), a meno di codificare la possibilità delle c.d.
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“maratone” e, cioè, di ridurre di un turno la durata della Festività settimanale
nei profili “5+2” o “6+1”, permettendo così l’anticipazione del turno
settimanale successivo. Pertanto, la scelta delle Parti è stata quella
d’individuare con favore, per tutti i casi di servizio giornaliero a ciclo
continuo di 7 giorni su 7, la turnistica detta “6+1+1” (sei giorni di lavoro, uno
di riposo e uno festivo), che garantisce il pieno rispetto degli obblighi legali in
tema di riposi giornalieri e settimanali.
C. Orario di lavoro (nei servizi “H24”), con turni di “6 + 1 + 1”:
Tale turnistica prevede l’effettuazione di 45,62 cicli “settimanali”, ciascuno di
8 (otto) giorni, dei quali 6 (sei) sono lavorati con 8 (otto) ore giornaliere, uno
è di Riposo e uno di Festività mobile, comprensivi del periodo feriale di 192
(centonovantadue) ore/anno, con assorbimento di 32 (trentadue) ore/anno di
permesso retribuito.
Tale profilo d’orario si differenzia dal “5+2” per un diverso numero di ore
lavorabili nell’anno:
nel “5+2”, vi sono 1.920 ore lavorabili e 160 ore di ferie ( 52 cicli
settimanali x 40 ore = 2080 - 160 = 1.920);
nel “6+1+1”, vi sono 1.997,76 ore lavorabili e 192 ore di ferie (45,62 cicli
settimanali x 48 ore = 2.189,76 - 192 = 1.997,76).
A compensazione del maggior orario annuale previsto in tale profilo d’orario
(1.997,76 ore anziché 1.920 ore ) e dei minori Riposi e Festività goduti
nell’anno di calendario ( 45,62 Riposi anziché 52 e 45,62 Festività, anziché
52), oltre alla normale retribuzione delle ore ordinarie effettivamente
lavorate ( 48 ore per ogni 8 giorni solari ), al Lavoratore dovrà esser e
riconosciuta un’“Indennità turno 6+1+1” di € 35,00 (Euro trentacinque/00)
lordi per ciascun mese lavorato con turno “6+1+1”. Tale Indennità è già
comprensiva dei ratei della tredicesima mensilità, delle ferie e del T.F.R.
Allo scopo, si precisa che le frazioni di mese lavorate nel turno “6+1+1”, così
come gli accantonamenti di ferie ( 192 ore o 160 ore ), dovranno essere
retribuite pro quota . Se, per qualsiasi motivo ( ad esclusione delle ferie ), il
Lavoratore fosse adibito ad altri profili d’orario ( esempio: “5+2”), cesserà di
essergli corrisposta l’“Indennità turno 6+1+1” e la retribuzione, le ferie e i
permessi saranno conformi a quelli della turnista applicata.
La Contrattazione Aziendale di Secondo livello potrà concordare, in funzione di
particolari esigenze di servizio e della disponibilità dei Lavoratori:
• diversi profili particolari d’orario e la loro distribuzione;
• ogni altra deroga in tema d’orario di lavoro, di riposi e di straordinari,
purché essa sia consentita, giustificata e contenuta nei limiti previsti dal
presente CCNL e dalle norme inderogabili di Legge.
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Art. 197 - Orario di lavoro settimanale: criteri di computo
L’orario di lavoro si misura con gli strumenti a tale scopo predisposti
dall’Azienda: orologi, marcatempo, badge magnetici, rilievi biometrici, firma di
accesso ecc.
Non si computano nell'orario di lavoro, salvo condizioni aziendali più favorevoli,
come previsto dall'art. 5 del R. D. 1955/1923, richiamato dal comma 3, art. 8 del
D. Lgs. 66/2003:
• gli eventuali riposi giornalieri intermedi (esempio c.d. “ pausa caffè ”), della
durata di almeno 15 minuti presi sia all'interno che all'esterno dell’Azienda,
con contestuale assorbimento dei permessi retribuiti, ad eccezione della pausa
retribuita prevista con orario di lavoro su due turni o continuato “H24”;
• le soste calendarizzate per pausa pranzo della durata di almeno 15 (quindici)
minuti e complessivamente non superiori a 1,5 ore (un’ora e mezza) ,
comprese tra l'inizio e la fine della giornata di lavoro, durante le quali non sia
richiesta alcuna prestazione al Dipendente (Nota bene: i periodi non lavorati
sinora elencati non si computano ai fini del riposo giornaliero, che dev’essere
continuativo);
• il tempo impiegato per recarsi dall’abitazione del Lavoratore alla sede e luogo
abituale di lavoro o per rientrare all’abitazione.
Art. 198 - Orario di lavoro: composizione multiperiodale dell’orario ordinario di
lavoro
La composizione multiperiodale dell’orario di lavoro si effettua mediante ricorso
allo straordinario con riposo compensativo ( nei casi individuali ) e/o alla Banca
delle Ore (normalmente, nei casi collettivi).
Previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario
ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario,
nei limiti di tempo complessivamente previsti, le 40 (quaranta) ore settimanali,
fino al massimo di 60 (sessanta), prevedendo poi una successiva corrispondente
diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. In ogni
caso, nell’arco mobile di 12 (dodici) mesi, la media delle ore ordinarie lavorate
nei regimi d’orario “5+2” e “6+1” dovrà essere di 40 (quaranta) settimanali (per il
profilo d’orario “6+1+1”, confrontare l’art. 196).
Resta inteso che l’Azienda dovrà informare , sin dalla comunicazione della
composizione multiperiodale dell’orario di lavoro, i diritti del Lavoratore in tema
di recupero dei riposi individuali, in modo da poterli correttamente esercitare .
Inoltre, comunicherà ai Lavoratori le date di recupero dei riposi collettivi con
preavviso di almeno 2 (due) settimane.
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Art. 199 - Orario di lavoro: Clausola Elastica
In caso di temporanea necessità aziendale dovuta a ragioni tecniche o
organizzative, nel tempo pieno sarà possibile variare per il singolo Lavoratore la
collocazione dell’ordinario orario di lavoro, purch é tale variazione sia richiesta
con un preavviso di almeno una settimana lavorativa e sia contenuta nei limiti del
25% (venticinque percento) dell’orario e di 30 ( trenta) giorni lavorativi per anno
di calendario.
Al di fuori delle predette condizioni , l’applicazione della presente Clausola
Elastica determina il diritto all’ Indennità per Clausola Elastica , per le sole ore
variate, pari al 5% (cinque percento) della Retribuzione Oraria Normale quale
ristoro del disagio causato al Lavoratore.
Esempio:
Normale Orario di lavoro: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, per un totale di 8
(otto) ore ordinarie.Variazione richiesta: dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00, sempre
per un totale di 8 (otto) ore ordinarie.
L’Indennità risarcitoria, dovuta al Lavoratore per “Clausola Elastica”, pari al 5% (cinque per
cento) della R.O.N., dovrà essere riconosciuta per 2 ore (dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 13:00
alle 14:00, pari al 25% di 8 ore), in quanto nelle restanti 6 (sei) ore il lavoratore ha svolto la
prestazione lavorativa nel normale orario di lavoro precedentemente pattuito.
L’attivazione delle Clausole Elastiche è subordinata alla presenza di giustificati
motivi aziendali e sono fatte salve documentate situazioni d’impossibilità.
Oltre il limite di 30 ( trenta) giorni lavorativi, la Clausola Elastica sarà attivabile
con Accordo di Secondo livello o con l’Accordo del L avoratore, espresso nei
seguenti modi:
• in sede di assunzione: nel Contratto di lavoro, con apposita puntuale
previsione;
• in sede sindacale: con sottoscrizione di un Accordo Sindacale Assistito;
• in sede bilaterale: avanti la competente Commissione Bilaterale istituita
presso l’En.Bi.C. , nelle forme e nei modi ricavabili dal sito:
www.enbic.it.
Art. 200 - Orario di lavoro: turni avvicendati e sostituzioni
In caso di assunzione che preveda il lavoro a turni avvicendati, il Lavoratore
dovrà prestare l’opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi fossero
predisposti soltanto per determinati servizi o reparti, con diritto dell’Azienda di
rifiutare le prestazioni rese al di fuori dei turni previsti.
Nel caso d’istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Lavoratori non potranno
rifiutarsi di effettuarli, salvo gravi e documentate condizioni ostative, che saranno
valutate tra Azienda, RSA e Lavoratore al momento di avvio dei turni.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Qualora siano previsti turni periodici e/o nastri orari, i Lavoratori, salvo diversa
previsione del Contratto di assunzione o diverso Accordo con la RSA, dovranno
essere avvicendati allo scopo di evitare che essi abbiano a prestare la loro opera
sempre in ore notturne.
Nei servizi di portineria, custodia, gestioni impianti, cassa e simili non
interrompibili, tenuto conto delle esigenze di tutela dei beni, il Lavoratore , salvo
gravi e documentati eventi di forza maggiore, non potrà lasciare il proprio posto
di lavoro prima dell’arrivo del collega che lo sostituirà (effettuando, quindi,
lavoro straordinario prolungato), pena la sanzione contrattualmente prevista per
l’infrazione disciplinare dell’abbandono del posto di lavoro. In caso di ritardo del
Sostituto, il Lavoratore avviserà tempestivamente il personale preposto, affinché
egli possa verificare il ritardo e dare le necessarie disposizioni di servizio al
Lavoratore smontante.
Art. 201 - Orario di lavoro: sospensione dell’attività lavorativa
In caso di eccezionale e breve sospensione del lavoro (fino a 30 minuti), per fatto
indipendente dalla volontà del Lavoratore, egli avrà diritto alla normale
retribuzione per tutto il periodo di sospensione. In caso di sospensione superiore
a 30 (trenta) minuti, dovuta a causa di forza maggiore, l’Azienda ha diritto di
porre in libertà i dipendenti, interrompendo così la loro retribuzione . È
ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di
comprovata forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra Azienda
e RSA, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno, o di 4 (quattro)
ore nel giorno di riposo e si effettui entro i 60 (sessanta) giorni immediatamente
successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
In caso di sospensione decisa dall’Azienda, in accordo con la RSA, si attiverà la
Banca delle Ore o si effettuerà, in presenza dei necessari requisiti, domanda di
sospensione con integrazione salariale, secondo le vigenti previsioni di Legge.
La sospensione del lavoro disposta dall’Azienda senza retribuzione e/o con
accesso agli ammortizzatori socialima senza anticipo datoriale della relativa
indennità, che oltrepassi i 15 (quindici) giorni, salvo diverso Accordo tra Azienda
e RS A per il prolungamento di tale termine, darà diritto al Lavoratore di
dimettersi senza alcun obbligo di preavviso.
Art. 202 - Orario di lavoro nei Servizi: personale discontinuo o di semplice attesa
e custodia
Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa
o custodia ( custodi, guardiani, portinai, addetti ai servizi antincendio, fattorini,
uscieri, addetti alla reception, centralinisti, personale addetto alla conduzione
degli impianti frigoriferi, di condizionamento o riscaldamento, autisti che non
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
172
effettuano le operazioni di carico e scarico permanendo in attesa e altre eventuali
esemplificazioni individuate dall’ En.Bi.C. in sede di Interpretazione
Contrattuale), la durata normale dell’orario di lavoro ordinario settimanale potrà
essere fissata, nel C ontratto d’ assunzione, oltre 40 (quaranta) ore ma entro il
limite di 45 (quarantacinque) ore.
I Lavoratori discontinui, a norma dell’art. 16 d) e p) del D. Lgs. 66/2003, sono
esclusi dall’ambito d’ applicazione della disciplina legale sull’orario di lavoro
normale di cui all'art. 3 dello stesso Decreto Legislativo ma, al contrario, sono
soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui all’art.4, salvo
eventuali deroghe previste dalla Contrattazione Aziendale di Secondo livello,
conciliate in funzione di rilevanti esigenze di servizio e con la salvaguardia dei
diritti alla salute e degli interessi dei Lavoratori.
L'orario settimanale di lavoro, che può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6
giorni), dovrà essere indicato nella Lettera di assunzione.
Resta fermo che, quando la variazione d’orario sia richiesta dalla natura del
servizio e da eventi imprevisti, la stessa potrà essere eccezionalmente comandata
in qualsiasi momento. N ormalmente, il comando potrà avvenire solo dopo
comunicazione scritta al Lavoratore entro 4 (quattro) giorni lavorativi dall’inizio
del mese in cui la variazione avrà effetto.
Per i lavoratori discontinui, la retribuzione mensile dovuta è quella prevista per il
loro livello d’inquadramento ( “D2” o “D1”) correlato alla mansione
normalmente svolta o al contenuto professionale prevalente. Inoltre, è lo ro
riconosciuta una specifica “ Indennità di attesa ” per il previsto tempo di attesa
eccedente le 40 ore settimanali (art. 289). L a retribuzione oraria sarà ricavata dal
rapporto tra la R.M.N. concordata e l’orario settimanale pattuito moltiplicato per
il coefficiente 4,33 (quattro e trentatr é), con arrotondamento all’unità. Nel caso
di decimale pari a 0,5 (zerovirgolacinque), l’arrotondamento sarà all’unità
superiore. Una volta superato l’orario di lavoro normale ( dalla 46° ora
settimanale), decorrerà la qualificazione del lavoro straordinario con la
maggiorazione del 14 % ( quattordici per cento) per le prime 8 (otto) ore e del
17% (diciasette per cento) per le ore eccedenti.
Al pari di tutti gli altri lavoratori, le percentuali di maggiorazione saranno poi
incrementate in caso di lavoro straordinario prolungato o spezzato , come
riportato nella successiva Tabella 1).
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Tab. 1): Lavoro discontinuo - Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro
straordinario *
a) Descrizione dello straordinario
b) Maggiorazione oraria
Se
“in prolungato”
*
Se
“spezzato”
*
A Entro le 8 ore settimanali di straordinario 14% 20% **
B Oltre le 8 ore settimanali di straordinario 17% 23% **
C In regime diurno in giorno di riposo - 23%
D In regime diurno in giorno festivo - 25%
E In regime notturno in giorno feriale 22% 25%
F In regime notturno in giorno di riposo - 28%
G In regime notturno in giorno festivo - 30%
* Per le definizioni del lavoro notturno, prolungato, spezzato, si rinvia all’art. 11.
** Tenuto conto della maggiore onerosità del lavoro ordinario dei lavoratori discontinui, che è su
base settimanale 45 anziché 40 ore, lo straordinario “spezzato” di cui ai punti A e B della Tabella
che precede ha una maggiorazione aumentata rispetto ai lavoratori non discontinui.
Art. 203 - Orario di lavoro: minori
In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di Legge vigenti.
TITOLO XXXVI
PERSONALE NON SOGGETTO A LIMITAZIONE D’ORARIO
Art. 204 - Personale Direttivo: Definizione
Come prevede l'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi
generali della protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le
disposizioni dello stesso Decreto Legislativo relative all'orario di lavoro non si
applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle
caratteristiche dell'attività esercitata, non sia misurabile o predeterminabile o sia
scelta dai Lavoratori stessi.
In particolare, vi è deroga quando si tratta di Dirigenti, di Personale Direttivo, di
Personale Commerciale inquadrato quale Operatore di Vendita Gestionale,
Operatore di Vendita o di altri Lavoratori aventi, di fatto, l’autonomo potere di
gestione del loro orario, anche quando esso fosse talvolta determinato da
esigenze obiettive.
A tale effetto, si conferma che è da considerarsi “Personale Direttivo” quello di
Direzione T ecnica, C ommerciale o A mministrativa dell’Azienda, con diretta
responsabilità dell’andamento dei servizi (come prevedeva l'art. 3 del R.D.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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1955/1923), individuato nel personale che riveste il livello “ Quadro”,
Impiegato“A1” e Impiegato “A2”, della Classificazione del presente CCNL.
Premesso quanto sopra, salvo diverso Accordo Collettivo o Individuale, poiché il
Personale Direttivo, rispondendo del risultato, in via diretta o indiretta,
determina autonomamente il proprio orario di lavoro, non vi sarà specifica
retribuzione per l’eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei
giorni lavorativi e nei limiti della normalità, nel tempo pieno: al massimo 22 ore
mensili.
Il lavoro straordinario mediamente eccedente i predetti limiti o svolto nei giorni
di riposo o di festività settimanale , dovrà essere distintamente retribuito con le
maggiorazioni contrattuali, salvo che nel Contratto Individuale di Assunzione sia
stata prevista una sua specifica voce di forfetizzazione.
In alternativa al pagamento dovuto, l’Azienda, all’atto della richiesta della
prestazione di lavoro straordinario, potrà concordarne la compensazione, alle
condizioni previste dal presente CCNL, con riposo compensativo o con il suo
accredito nella Banca delle Ore.
TITOLO XXXVII
RIPOSO GIORNALIERO E RIPOSO SETTIMANALE
Art. 205 - Riposo giornaliero
Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 (undici) ore consecutive nelle 24
(ventiquattro) ore.
Per effetto dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, nell’ambito della Contrattazione
Aziendale di Secondo livello, a fronte di valide e documentate ragioni, potranno
essere concordate deroghe, limitate e temporanee, rispetto a quanto previsto dal
presente CCNL.
Nell’attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra, fatte salve
eventuali ipotesi già concordate dalla Contrattazione di Secondo livello, il riposo
giornaliero normale di 11 (undici) ore consecutive ogni 24 (ventiquattro) ore,
potrà essere frazionato per non più di 12 (dodici) giorni lavorativi per anno
solare, per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
1) tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali o
amministrativi straordinari;
2) cambio della turnistica o del “nastro orario”;
3) attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
4) fase d’avvio di nuove attività (cioè, nei primi 90 giorni);
5) attività promozionali o commerciali in occasione delle festività natalizie e
pasquali;
6) vigilanza degli impianti e custodia dei beni.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Nei casi di riposo frazionato , in aggiunta alla normale retribuzione e alle altre
eventuali maggiorazioni spettanti al Lavoratore ( esempio per lavoro notturno ),
sarà dovuta l’ulteriore maggiorazione del 15 % (quindici percento) della R.O.N.
per tutte le ore di lavoro svolto all’interno del riposo inizialmente previsto.
Le ore di maggiorazione, dovranno essere calcolate dal momento della richiesta
d’interruzione del riposo fino alla sua ripresa, indipendentemente dal fatto che
esse siano state o meno tutte lavorate ( per esempio per effetto di ore di viaggio,
attesa e simili).
Art. 206 - Riposo settimanale
Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto a un riposo settimanale di 24
(ventiquattro) ore (festività settimanale), in aggiunta al riposo giornaliero di cui
all’articolo che precede.
Tale festività, salvo diversa previsione aziendale, sarà normalmente coincidente
con la domenica.
In caso di lavoro a turni o di aperture “ 7 giorni su 7”, il riposo settimanale cadrà
in altro giorno della settimana rispetto la domenica, preventivamente stabilito a
rotazione. Contrattualmente, nei profili d’orario “ 5+1+1” o “ 6+1+1”, oltre alla
festività settimanale è previsto un giorno di riposo aggiuntivo.
Nei servizi a turno continuo, la festività settimanale coinciderà con la data
prevista nel turno di lavoro e cadrà, prevalentemente, in giorno diverso dalla
domenica. Inoltre, nei servizi “H24” con turni “6+1+1”, la festività settimanale o
festività mobile, anziché entro il 7° (settimo) giorno, potrà essere goduta entro l’8°
(ottavo) giorno del ciclo “settimanale”.L’Azienda, normalmente, assicurerà la
rotazione dei riposi domenicali tra tutto il personale impiegato nei turni di lavoro
a ciclo continuo.
Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la Contrattazione
Aziendale di Secondo livello, a diversi modi di godimento della festività
settimanale rispetto alle previsioni del presente CCNL, in particolare:
1) al fine di favorire l’organizzazione dei turni e la rotazione extra- domenicale
del giorno di festività, con particolare riferimento alle esigenze dei servizi
continui, che non effettuano il giorno di fermo aziendale settimanale;
2) al fine di rispondere alle esigenze di conciliazione della vita professionale
con la vita privata e le esigenze familiari dei Lavoratori;
3) nei casi in cui nel Contratto di assunzione si preveda che la festività
settimanale cada sempre in un giorno diverso dalla domenica.
Nelle ipotesi sopra elencate, la festività settimanale potrà essere usufruita a
intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14
(quattordici) giorni o nel diverso periodo eventualmente determinato dalla
Contrattazione Aziendale di S econdo livello, corrisponda mediamente ad
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
176
almeno 24 (ventiquattro) +11 (undici) ore di riposo ogni 7 (sette) giornate
effettivamente lavorate.
Le Parti convengono, in via transitoria, che durante l’ attesa della stipula degli
Accordi Aziendali di Secondo livello, il numero dei riposi che, in ciascun anno,
possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana sia, al massimo,
pari a 12 (dodici) e che nelle turnistiche “6 ( lavoro) + 1 ( festività o riposo) + 1
(riposo aggiuntivo)”, il giorno di riposo aggiuntivo sia considerato “neutro” anche
nei casi in cui fosse lavorato.
Salvo che per i turnisti “6+1+1”, per i quali è già prevista un’I ndennità
onnicomprensiva in caso di rinvio della festività oltre il 7° (settimo) giorno , in
assenza di relativo Accordo di Secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a
titolo risarcitorio, un’Indennità fissa di € 5,00 (cinque/00) per ciascuna settimana
cui la festività sia soggetta a rinvio, ma con il limite massimo di 2 (due) rinvii al
mese.
Tab. 1) Sintesi sulle deroghe contrattuali al Riposo settimanale
Limiti: Due rinvii al mese, per il massimo di 12 rinvii all’anno.
Condizioni: Presenza di esigenze organizzative e riconoscimento di un’Indennità
fissa di € 5,00 lordi, per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a
rinvio.
Possibilità: Con Accordo Aziendale di S econdo livello, tra Azienda e RSA, è
prevista la possibilità di una diversa regolamentazione.
Obblighi: Se quanto precede fosse peggiorativo rispetto alla disciplina del
CCNL, per l’applicazione dell’Accordo, è necessaria la conferma dei
Lavoratori mediante Referendum Aziendale.
TITOLO XXXVIII
PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI
Art. 207 - Permessi retribuiti
Ad esclusione degli Addetti ai turni “H24” con profili d’orario “6+1+1”, saranno
dovute al Lavoratore 32 (trentadue) ore annue di permesso retribuito , già
comprensive delle “ ex festività” , fermo restando che il loro godimento è
subordinato alla richiesta in gruppi di 4 (quattro) o di 8 (otto) ore, nel rispetto del
preavviso di almeno 2 (due) giorni lavorativi ( salvo i casi di documentata
impossibilità, imprevedibilità o urgenza ) e con contemperamento delle diverse
esigenze di servizio. In caso di mancato accordo, il Lavoratore potrà farsi
assistere dalla RSA/RST.
Il Lavoratore in permesso retribuito avrà diritto alla normale retribuzione
(R.O.N. o R.G.N.).
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
177
In caso di mancata fruizione ( in tutto o in parte ) delle ore maturate nell’anno, il
Lavoratore potrà essere posto in permesso o, in alternativa, il Datore avrà diritto
a liquidare la relativa indennità sostitutiva, unitamente al saldo delle competenze
del mese di maggio dell’anno successivo.
In caso di mancata liquidazione dei saldi positivi del precedente anno di
calendario, la gestione dei permessi sarà “continua”, fermo restando che
eventuali permessi retribuiti maturati oltre il saldo di 32(trentadue) ore dovranno
essere mensilmente sostituiti dalla corrispondente indennità.
Inoltre, le Parti concordano l’introduzione dei permessi straordinari retribuiti per
documentate visite mediche del Lavoratore o familiari a carico (es. figlio) quando
non siano prenotabili in orario extralavorativo, nella misura di 6 ore/anno nel
tempo pieno, con preavviso di richiesta di almeno due giorni lavorativi, salvo i
casi di urgenza e documentata forza maggiore. Il monte ore non utilizzato entro il
31 dicembre di ciascun anno, decadrà e non potrà essere sostituito da indennità.
Nel tempo parziale, tali permessi dovranno essere proporzionati all’indice di
prestazione ridotta.
Infine, le Parti concordano l’introduzione di permessi straordinari per
conciliazione esigenze vita -lavoro, nella misura di 20 ore/anno nel tempo pieno
per la Lavoratrice/Lavoratore genitore di un figlio di età inferiore a 14 anni che
documenti la necessità di assentarsi dal lavoro per malattia del bambino,
inserimento all’asilo nido/scuola dell’infanzia ecc. Il diritto a richiedere tali
permessi straordinari per conciliazione esigenze vita-lavoro decorre al 50% dopo
un anno di anzianità di servizio compiuta e al 100% decorsi due anni di anzianità
di servizio compiuta presso l’azienda. Anche in tale caso, il monte ore non
utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno, decadrà e non potrà essere
sostituito da indennità e nel tempo parziale, tali permessi dovranno essere
proporzionati all’indice di prestazione ridotta.
Salvo condizioni di miglior favore previste in sede aziendale, ai fini della
maturazione dei permessi retribuiti di cui al presente articolo, il mese si
considera lavorato quando vi sia stata prestazione lavorativa per più di 14 giorni
di calendario.
Art. 208 - Sintesi dei permessi contrattuali e legali
Oltre a quanto previsto dal precedente articolo, ai lavoratori saranno riconosciuti
i permessi, le aspettative e i congedi riportati in sintesi nelle successive Tabelle.
Per eventuali altre previsioni non presenti nel CCNL, si dovrà far esclusivo
riferimento alle disposizioni dei Contratti individuali di lavoro, dei Contratti
Collettivi di Secondo livello applicabili e delle Leggi vigenti.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
178
1) Riposi compensativi retribuiti per lavoro straordinario (previsione
contrattuale)
Durata Condizioni Retribuzione*
Riposi di 4 o 8 ore,
per un limite
complessivo pari al
saldo delle ore di
straordinario con
riposo compensativo
effettuato dal
Lavoratore.
Il lavoratore potrà richiedere i riposi
retribuiti nel rispetto del preavviso di
almeno 2 (due) giorni lavorativi, salvo i
casi di documentata impossibilità,
imprevedibilità o urgenza.
Per la concessione di tali permessi,
l’Azienda dovrà privilegiare la scelta
del lavoratore, conciliandola alle
eventuali inderogabili esigenze di
servizio.
In caso di mancato accordo, il
Lavoratore potrà farsi assistere dalla
RSA/RST.
Il Lavoratore in riposo
compensativo avrà diritto
alla normale retribuzione
(R.O.N. o R.G.N.)
2) Aspettative, Permessi e Congedi Straordinari
(previsione legale)
Tipologia Durata Retribuzione *
Matrimonio di un figlio 1 giorno per evento Retribuzione Giornaliera
Normale, senza
maggiorazioni.
Decesso o grave infermità
documentata di
padre/madre,
fratello/sorella,
coniuge, figli, nonno/a,
suocero/a, convivente
purché risulti stabile la
convivenza con il
Lavoratore da
certificazione
anagrafica (L.
53/2000).
3 giorni lavorativi per anno
In alternativa, nei casi di
documentata grave
infermità, il Lavoratore,
ferma restando la
compatibilità organizzativa,
potrà concordare con
l’Azienda diversi modi di
espletamento dell'attività
lavorativa.
Al Lavoratore donatore di
midollo osseo
Secondo disposizioni L. 6
marzo 2001 n. 52, art. 5.
Retribuzione Giornaliera
Normale, senza
maggiorazioni, con diritto
del Datore di richiedere il
rimborso all’INPS tramite
conguaglio sui contributi
dovuti (UniEmens).
Al Lavoratore donatore di
sangue
24 ore di riposo dal
momento in cui il
dipendente si è assentato
dal lavoro per la donazione
di sangue.
I Lavoratori che adempiono
funzioni presso gli
La durata del permesso sarà
conforme alle
Retribuzione Giornaliera
Normale, in quanto il
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
179
Uffici elettorali hanno
diritto, a richiesta con
almeno un giorno di
anticipo, salvo che nei
casi imprevisti, ad
assentarsi dal lavoro per
tutto il periodo
corrispondente alle
operazioni di
consultazioni elettorali e
referendarie.
disposizioni del D.P.R.
361/1957.
Il Lavoratore dovrà
documentare, mediante
attestazione del Presidente
del seggio, la data, l’orario di
inizio e di chiusura delle
operazioni.
periodo è considerato
lavorato a tutti gli effetti.
Nel caso in cui il periodo
comprenda giorni festivi o
non lavorativi, il Lavoratore
avrà diritto alla retribuzione
della “festività o del riposo
non goduti” o a riposi
compensativi.
Cariche elettive per i membri
del Parlamento
nazionale o europeo e
dei Consigli regionali.
Aspettativa per tutta la durata
del mandato.
L’aspettativa non è retribuita
e non decorrono le
retribuzioni differite, il
T.F.R. né l’anzianità di
servizio.
Il Lavoratore potrà ottenere,
su richiesta all’INPS,
l’accredito della
contribuzione figurativa.
Cariche elettive per Sindaci,
Presidenti delle province,
Presidenti dei Consigli
comunali e provinciali,
Presidenti dei Consigli
circoscrizionali, Presidenti
delle comunità montane e
delle unioni di comuni,
nonché i membri delle
Giunte di comuni.
Aspettativa per tutta la durata
del mandato.
L’aspettativa non è retribuita,
ma è considerata come
servizio effettivamente
prestato.
Il Datore di lavoro, alle
condizioni di Legge, ha
diritto al rimborso della
quota annuale di
accantonamento per il
T.F.R.
Cariche elettive per i membri
dei Consigli comunali,
provinciali e altri enti publici
territoriali
Permessi retribuiti e non
retribuiti, come previsto
dal D.Lgs. 267/2000:
• per il tempo necessario
alle sedute e allo
spostamento;
• ulteriori permessi non
retribuiti per lo
svolgimento del
mandato.
Quando è prevista la
retribuzione, la stessa è
anticipata dal Datore di
lavoro, che ne richiederà il
rimborso all’Ente presso il
quale il lavoratore esercita la
funzione elettiva.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
180
Tipologia Durata Retribuzione *
Consiglieri/e
nazionali, regionali o
Consigliera
provinciale di parità
Permessi retribuiti per un
massimo di 50 ore
lavorative mensili medie
in caso di consiglieri
nazionali o regionali; se
provinciali, massimo 30
ore lavorative mensili
medie.
I permessi devono essere
richiesti dal lavoratore
con un preavviso di
almeno 3 giorni.
L’onere delle
assenze è a carico
dell’Ente di
riferimento del
lavoratore
Consigliere.
* Sia i permessi retribuiti goduti, che le loro indennità sostitutive, saranno liquidate con l’aliquota
oraria ordinaria vigente all’atto del loro godimento o pagamento.
3) Permessi e agevolazioni per lavoratori studenti (previsione legale: art. 10, L.
300/1970 e contrattuale)
Permessi e agevolazioni Destinatari e Condizioni Retribuzione
Sono concessi permessiper i
giorni degli esami.
Inoltre, è data la possibilità
di concordare un orario di
lavoro,purchécompatibile
con le esigenze
dell’Azienda, che permetta
lafrequenza dei corsi e la
preparazione degli esami.
Infine, vi è l’esenzione dal
prestare lavoro straordinario
durante i riposi settimanali.
• Lavoratori che intendono
frequentare corsi di studio in
scuole dell’obbligo o
superiori statali, parificate o
legalmente riconosciute o
abilitate al rilascio di titoli
legali di studio, nonché corsi
regolari per il conseguimento
del diploma di scuola
secondaria superiore e dei
diplomi universitari o di
laurea.
• È necessaria la
documentazione di frequenza
del corso e delle prove
d’esame.Inoltre, il Datore
può chiedere ai lavoratori
studenti la produzione dei
Certificati di iscrizione ai
corsi.
Retribuzione
Giornaliera Normale,
senza maggiorazione.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio
in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, nonché
corsi regolari per il conseguimento del diploma di scuola
I permessi saranno
retribuiti previa
presentazione della
documentazione
ufficiale degli esami
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
181
secondaria superiore e dei diplomi universitari o di laurea
potranno usufruire, a richiesta e per la preparazione degli esami,
di 40 ore di permesso straordinario per ogni anno solare, per un
periodo massimo di 3 anni (per un totale complessivo di 120 ore
nel triennio). Se richiesto dal Lavoratore, nel medesimo anno
solare, potranno essere utilizzate fino a 60 ore di permesso
straordinario (anziché 40), fermo restando il limite massimo
complessivo di 120 ore nel triennio. Quanto precede, al fine di
contemperare le opposte esigenze del lavoratore e quelle relative
all'attività lavorativa ed anche tenuto conto che le sessioni di
esami sono programmate normalmente almeno su base
semestrale.
Anche i Lavoratori assunti a tempo determinato avranno diritto
ai permessi per studio di cui alla presente Tabella, in modo
proporzionato ai mesi di contratto a termine (40 ore anno : 12
mesi x mesi di contratto a termine, per tali intendendosi quelli
che superano i 14 giorni nel mese di calendario considerato).
Restano possibili condizioni di miglior favore che le Parti
potranno attivare in sede aziendale mediante la Contrattazione di
Secondo livello o con Accordi Individuali.
Infine, le Parti ricordano che, sempre in ottica di conciliazione
delle diverse esigenze di lavoratore- impresa, anche i regimi di
flessibilità dell'orario di lavoro potrebbero rappresentare uno
strumento utile per i Lavoratori Studenti, come, a titolo di
esempio, la Banca delle Ore. In tal modo, il Lavoratore Studente
avrebbe diritto ad un numero di permessi pari alle ore prestate
in intensificazione dell'orario ordinario di lavoro, con diritto,
ovviamente, alla normale retribuzione e l’impresa manterrebbe
la propria attività.
Per quanto riguarda invece la formazione professionale e/o
comunque collegata alle attività lavorative svolte dal Lavoratore,
si rinvia alle previsioni "Formazione e Aggiornamento" del
presente CCNL.
che il lavoratore
intende sostenere e la
successiva prova
dell'esame effettuato,
nel rispetto di un
preavviso minimo di
due mesi.
4) Congedo per la formazione (previsione legale: L. 53/2000)
Durata Destinatari e Condizioni Retribuzione
Congedo per
un massimo
di 6 mesi,
purché entro
gli 11 mesi
previsti
nell’intera
vita
lavorativa.
• Lavoratori con anzianità di servizio di almeno
5 anni presso la stessa Azienda
• Al fine di completare la scuola dell’obbligo,
conseguire un titolo di studio di secondo
grado o diploma universitario o di laurea e
per partecipare ad attività formative diverse.
• Esso non è cumulabile con ferie, malattia o
altri congedi e può essere frazionato solo se
Non è prevista la
retribuzione diretta,
differita, il T.F.R., la
contribuzione né la
decorrenza
dell’anzianità di
servizio.
Alle condizioni legali,
il dipendente potrà
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
182
compatibile con i carichi di lavoro o con le
eventuali sostituzioni.
• Esso dev’essere richiesto con un preavviso
pari al triplo della sua durata, con il limite
minimo di 30 giorni e massimo di 3 mesi.
• Il congedo sarà riconosciuto dall’Azienda
compatibilmente con le motivate e
inderogabili esigenze di servizio.
richiedere il riscatto
del periodo o la
successiva
prosecuzione
volontaria.
5) Aspettativa per gravi motivi di salute di un familiare (previsione legale : D.M.
278/2000) **
Definizione e Durata Condizioni Retribuzione
Il lavoratore potrà
ottenere, previa sua
richiesta, per
comprovate e gravi
ragioni di salute
dellapropria famiglia
anagrafica, dei
soggetti obbligati agli
alimenti di cui all’art.
433 c.c., anche se
non conviventi,
nonché dei portatori
di handicap, parenti
o affini entro il terzo
grado, anche se non
conviventi, un
periodo di aspettativa
non retribuita della
durata di 15 giorni
continuativi, per ogni
anno completo
d’anzianità maturata,
fino ad un massimo
di 6 mesi.
L’aspettativa di cui al
presente punto,
rientra tra i periodi di
congedo di durata
non superiore a due
anni nell'arco della
vita lavorativa di cui
al D.M. 278 del 21
luglio 2000.
• Comprovate situazioni che
comportano un impegno particolare e
personale nella cura e nell'assistenza del
familiare, derivanti da patologie acute o
croniche chegli determinano una
temporanea o permanente riduzione o
perdita dell'autonomia.
• Durante tale aspettativa, il Lavoratore
avrà diritto alla conservazione del posto di
lavoro.
• Il Datore di lavoro dovrà accogliere la
richiesta di aspettativa contemperando le
necessità del Lavoratorealle esigenze
organizzative e tecnico-produttive, ivi
compresa l’impossibilità derivante
dall’obbligo di rispettare scadenze
tassativamente previste dalla Legge o
simili.Il Datore potrà negare il congedo
quando il rapporto è stato instaurato a
tempo determinato per la sostituzione di
altro dipendente in congedo.
• Il Datore è tenuto a rilasciare al termine
del rapporto di lavoro l'attestazione del
periodo di congedo fruito dalLavoratore ai
sensi del presente punto 5).
Il lavoratore dipendente che entro 7 giorni
di calendario dalla scadenza del periodo
d’aspettativa non si presenti per riprendere
servizio e non documenti la causa di forza
maggiore o di sopravvenuta
impossibilità,previo esperimento della
procedura disciplinare, saràpassibile di
licenziamento per giustificato motivo
L’aspettativa
sarà senza
retribuzione e
senza
decorrenza
dell’anzianità
di servizio a
tutti gli effetti
contrattuali, ivi
compreso il
T.F.R., nédella
contribuzione
previdenziale.
Alle condizioni
legali, il
dipendente
potrà
richiedere il
riscatto del
periodo o la
successiva
prosecuzione
volontaria.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
183
** In altri casi di documentata forza maggiore o di grave problema familiare del
dipendenten on rientranti nei precedenti, il Lavoratore potrà concordare con l’Azienda la
concessione di congedi/permessi non retribuiti o il godimento di ore già accreditate
presso la Banca delle Ore. In caso di brevi permessi non retribuiti, la relativa trattenuta
oraria dovrà comprendere, oltre la R.O.N., le quote orarie di retribuzioni differite e di
T.F.R. Perciò, essa dovrà essere incrementata del 24%in modo da permettere, alla
naturale scadenza, la normale erogazione dell’indennità di ferie, della tredicesima
mensilità e del T.F.R.
soggettivo.
• Il licenziamento causato dalla
domanda o dalla fruizione della presente
aspettativa è nullo.
• L’Azienda, qualora accerti che
durante il periodo d’aspettativa siano
venuti meno i motivi che ne hanno
giustificata la concessione, potrà richiedere
al Lavoratore di riprendere il lavoro entro
il termine di 7 giorni di calendario.
• Il Lavoratore avrà diritto di rientrare
al lavoro prima del termine del congedo,
dando preventiva comunicazione al
Datore, nel rispetto del seguente preavviso:
almeno 3 giorni, in caso di aspettativa della
durata iniziale inferiore a 45 giorni o di
almeno 7 giorni, in caso di aspettativa della
durata iniziale superiore a 45 giorni.
• Durante l’aspettativa, il Lavoratore
non può svolgere altra attività lavorativa.
Viceversa, nel caso in cui presti a terzi
lavoro, se retribuito, sarà passibile di
licenziamento per grave lesione del
rapporto fiduciario, c.d. per giusta causa ;
se non retribuito, sarà licenziabile per
giustificato motivo soggettivo, cioè con
riconoscimento del preavviso contrattuale.
• Per tutto quanto non previsto nel
presente punto, si rinvia al D.M. 278/2000.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
184
6) Congedo matrimoniale (previsione legale e contrattuale) segue in pagina successiva
Durata Condizioni Retribuzione
In occasione del primo matrimonio
civile, ai lavoratori non in prova, sarà
concesso un periodo di congedo
matrimoniale retribuito pari a 15 giorni
consecutivi di calendario.
I lavoratori assunti a tempo determinato
con contratto della durata di almeno 12
mesi, hanno diritto di usufruire del
congedo matrimonialecome i lavoratori a
tempo indeterminato,purchétale congedo
sia compreso entro il termine finale
pattuito.
Qualora per necessità personali del
lavoratore o inerenti alla produzione o ai
servizi svolti non fosse possibile, in tutto
o in parte, l’utilizzo del congedo all’epoca
del matrimonio, il periodo potrà essere
concesso o completato nei successivi 30
giorni dalla celebrazione delle nozze.
In occasione dell’eventuale secondo
matrimonio civile, in costanza di
dipendenza dalla stessa Azienda, il
congedo sarà ridotto a 8 giorni, sempre
consecutivi, di calendario.
In via ordinaria, la
richiesta di congedo
dovrà essere presentata
dal lavoratore con un
termine di preavviso
pari a 15 giorni
lavorativi.
Entro 30 giorni dal
termine del periodo di
congedo matrimoniale,
il lavoratore dovrà
produrre copia del
Certificato di
matrimonio ovvero una
Dichiarazione
sostitutiva autenticata.
Il periodo di congedo
non può essere
computato in conto
ferie, né essere
considerato quale
periodo di preavviso di
licenziamento.
Il periodo di
congedo è
considerato a tutti
gli effetti lavorato,
con diritto del
lavoratore a
percepire la
Retribuzione
Giornaliera
Normale.
Per gli operai si
rinvia alla
disciplina in
materia, che
prevede il
riconoscimento di
un’Indennità a
carico dell’INPS.
7) Congedo per donne vittime di violenza di genere
Durata Condizioni Indennità
Tale congedo
spetta per un
periodo massimo
di 3 mesi,
equivalenti a 90
giornate di
prevista attività
lavorativa
(pertanto un mese
di congedo
equivale a 30
giornate di
astensione
Per fruire del congedo indennizzato la
lavoratrice deve:
• essere inserita in percorsi di protezione
relativi alla violenza di genere,
debitamente certificati dai servizi sociali
del Comune di residenza o dai centri
antiviolenza o dalle case rifugio;
• preavvisare il datore di lavoro almeno
7 giorni prima dell’inizio del congedo,
salvi casi di oggettiva impossibilità;
• indicare al datore di lavoro l’inizio e la
fine del periodo di congedo. Per la
presentazione della domanda, la
Indennità
giornaliera pari al
100% dell’ultima
retribuzione della
Lavoratrice, da
calcolare
prendendo a
riferimento le sole
voci fisse e
continuative della
retribuzione
stessa. L’indennità
è anticipata dal
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
185
effettiva dal
lavoro).
Esso non è
fruibile né
indennizzabile nei
giorni in cui non
vi è obbligo per la
Lavoratrice
di prestare
attività lavorativa.
Lavoratrice potrà farsi assistere dai
Patronati di riferimento, ivi compreso il
Patronato ENCAL CISAL.
• consegnare al datore di lavoro la
certificazione relativa al percorso
di protezione.
Il congedo può essere fruito su base
giornaliera o oraria, a seconda della
preferenza della Lavoratrice.
In caso di congedo orario, l’astensione potrà
avvenire per un numero di ore pari alla
metà dell’orario medio giornaliero
(contrattuale) del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile scaduto ed
immediatamente precedente a quello nel
corso del quale ha inizio il congedo.
Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia
alla normativa legale vigente in materia (Art.
24, D.Lgs. 80/2015 e s.m.i.).
Datore di lavoro
e,successivamente,
conguagliatasui
contributi dovuti
all’INPS,
mediante apposita
procedura.
8) Altri Congedi o Aspettative (previsione legale)
Tipologia Condizioni
Soccorso alpino e speleologico
Per le fattispecie specifiche riferite ai lavoratori ai
quali si applica il presente CCNL, si rinvia alle
disposizioni legislative vigenti in materia.
Volontariato per Servizio
civile
Lavoratori tossicodipendenti e
loro familiari
Portatori di handicap e
Invalidi
TITOLO XXXIX
FESTIVITÀ E FESTIVITÀ ABOLITE
Art. 209 - Festività
Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la
Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati.
1. Festività nazionali:
a. 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione;
b. 1° maggio - Festa del Lavoro;
c. 2 giugno - Festa della Repubblica;
2. Festività religiose cattoliche:
a. 1°gennaio - Maria Santa Madre di Dio;
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186
b. 6 gennaio - Epifania del Signore;
c. il giorno del Lunedì di Pasqua;
d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Vergine Maria;
e. 4 ottobre - Giorno di San Francesco d’Assisi;
f. 1° novembre - tutti i Santi;
g. 8 dicembre - Immacolata Concezione della Vergine Maria;
h. 25 dicembre – Santo Natale del Signore;
i. 26 dicembre – Santo Stefano Protomartire;
j. il Giorno del Santo Patrono.
Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è
dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati ) o
la retribuzione della festività non goduta ( per i lavoratori retribuiti a tempo ),
anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni
previste dall’art. 297 e, in caso di lavoro supplementare o straordinario, dagli artt.
59, 291 e 292.
Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in
conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al
presente articolo.
In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o
con il giorno di riposo, e qualora non si proceda a sostituire la festività con il
godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle
Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a
titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale.
Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di
coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e
dalla retribuzione.
* Per effetto di Sentenze della Cassazione (per tutte, Sezione Lavoro n. 16592/2015),
l’obbligatorietà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo dovrà derivare da un
Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di lavoro . Pertanto, in sede di assunzione di
Lavoratori per i quali è previsto il lavoro in turni continui, si dovrà precisare che i turni di lavoro
ordinario comprenderanno, a rotazione, anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con
doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore
di lavoro potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione assistita di apposita
Integrazione al Contratto di assunzione.
3. Festività di altre Religioni o di altri Culti : in sede aziendale, con apposito
Accordo di Secondo Livello, le Parti potranno definire particolari trattamenti
per la disciplina di festività di altre Religioni o di altri Culti rispetto a quelli
previsti dal presente CCNL.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
187
Art. 210 - Festività abolite
Le festività legalmente abolite, cosiddette “festività soppresse” sono:
a) il 19 marzo, la festività di San Giuseppe;
b) il giorno dell’Ascensione di Gesù;
c) il giorno del Corpus Domini;
d) il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo.
In loro sostituzione, sono previsti i permessi retribuiti di cui all’art. 207.
La festività del 4 novembre, come previsto dalla Legge n. 54/1977, ha “ luogo
nella prima domenica di novembre ” e, pertanto, la ricorrenza sarà retribuita,
quale “festività non goduta” in aggiunta alle normali competenze mensili di
novembre, con 1/26° della Retribuzione Mensile Normale.
Le Parti si danno atto che la presente disciplina sostituisce i precedenti Accordi
in materia di Festività Abolite.
TITOLO XL
INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI
Art. 211 - Intervallo per la consumazione dei pasti
Il tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversa configurazione
dell’intervallo che fosse prevista nella Lettera di Assunzione, o diversi Accordi
Aziendali di S econdo livello tra Azienda e RSA, in funzione delle esigenze di
servizio conciliate a quelle familiari o personali, potrà avere le seguenti durate.
a) Lavoratori giornalieri (e a tempo pieno): l’intervallo normale potrà essere da 30
(trenta) minuti a un massimo di 2 ore (due ore).
b) Lavoratori turnisti con 2 turni giornalieri : sarà aziendalmente concordata una pausa
di 15 (quindici) minuti che potrà:
• comporre l’orario giornaliero di lavoro a tempo pieno (7,75 ore lavorate e
0,25 ore di pausa);
• essere inserita all’interno del turno di 8 (otto) ore di effettivo lavoro. In
questo caso, la presenza in azienda del dipendente sarà di 8,25 ore
giornaliere, di cui 8 retribuite e 0,25 ore di pausa retribuita , la quale potrà
essere o non essere retribuita, secondo gli accordi tra le Parti aziendali.
La pausa giornaliera potrà essere anche di 30 minuti (0,5 ore); in tal caso essa non sarà
retribuita e il L avoratore a tempo pieno sarà presente 8,5 ore, di cui 8 ore lavorate e 0,5
ore di pausa non retribuita. Con Accordo aziendale, sarà possibile anche modificare il
profilo d’orario giornaliero, per esempio con 7,75 ore lavorate; 0,25 ore di pausa
retribuita e 0,25 ore di pausa non retribuita.
Per quanto precede, ma fatti salvi diversi Accordi A ziendali di S econdo livello, i
Lavoratori turnisti che operano su due turni giornalieri effettueranno le pause nei seguenti
modi:
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
188
• se le pause sono di 0,25 ore (15 minuti) , le stesse saranno effettuate all’interno
dell’Azienda;
• se le pause sono di almeno 0,5 ore (30 minuti), le stesse potranno, a seconda delle
consuetudini aziendali, essere godute all’interno e/o all’esterno dell’Azienda. In
quest’ultimo caso,anche ai fini assicurativi, il Lavoratore, documenterà formalmente
la durata di ciascuna pausa.
Tab. 1): Esemplificazioni delle Pause nei turni alterni con profili d’orario “5 + 2”
Turni
Ore - Minuti
Tempo
Lavorato
(in ore)
Pausa non retribuita Durata Pausa
(in ore e minuti)
06-14,15 8,00 0,25 0,25 ore 15 minuti 14,15-22,30 8,00 0,25
06-14,30 8,00 0,50 0,50 ore 30 minuti 14,30-23 8,00 0,50
Tab. 2): Due esemplificazioni delle Pause nei turni alterni con profili d’orario “6 + 1”
Turni
Ore - Minuti
Tempo
Lavorato
(in ore)
Pausa non retribuita Ore a debito *
8,15-14,15 6,00 0,25 ore
(15 minuti) 0,66 (4 minuti)
14,15-20,15 6,00 0,25 ore
(15 minuti) 0,66 (4 minuti)
* Ore lavorate in meno rispetto alle ordinarie 40 ore settimanali, che potranno essere
utilizzate tramite la Banca delle Ore per compensare intensificazioni dell’orario di lavoro
o per lo straordinario con riposo compensativo.
Lavoratori “H24” su 3 turni giornalieri : sarà prevista una pausa di 15 (quindici) minuti
retribuiti nell’arco delle 8 (otto) ore di lavoro. Normalmente, tale pausa sarà
autonomamente gestita dal/i Lavoratore/i, nel rispetto della compatibilità con le esigenze
lavorative (es. pausa alternata, per reparti, in successione, contemporanea ecc.).
Tab. 3): Esemplificazioni delle Pause nei turni continui con profili d’orario “6+1+1”
Turni
Tempo
Lavorato
(in ore)
Pausa retribuita * Tempo in azienda
06-14 7,75 0,25 ore (15 minuti) 8
14-22 7,75 0,25 ore (15 minuti) 8
22-06 7,75 0,25 ore (15 minuti) 8
* La pausa retribuita va goduta all’interno del ciclo di lavoro e sarà, per quanto possibile, gestita dal
Lavoratore in modo da assicurare al meglio la regolare continuità del servizio.
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TITOLO XLI
MATERNITÀ
Premessa
Constatato che vari Paesi europei hanno permessi per maternità inferiori a quelli italiani
e il cui godimento è collocato in archi temporali più contenuti, le Parti ritengono che,
almeno durante l’attuale crisi, i permessi legalmente previsti non siano estensibili e,
pertanto, fanno ad essi l’esclusivo riferimento contrattuale.
Art. 212 - Maternità
In caso di gravidanza e puerperio, prima dell’inizio del periodo di divieto di
lavoro, la Lavoratrice dipendente ha l’obbligo di esibire all’Azienda, all’INPS e al
gestore dell’Assistenza Sanitaria Integrativa, il certificato medico rilasciato
dall’ufficiale sanitario o dal medico del S.S.N. indicante la data presunta del
parto, fermo restando che per usufruire dei benefici connessi al parto e al
puerperio, la Lavoratrice dipendente è tenuta ad inviare all’INPS, entro 30
(trenta) giorni dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la Dichiarazione
sostitutiva prevista dalla Legge.
Durante i periodi di gravidanza e puerperio, la Lavoratrice dipendente ha diritto
di astenersi dal lavoro secondo i modi stabiliti dalle norme di Legge vigenti.
La Lavoratrice dipendente ha diritto all’erogazione da parte dell’INPS di
un’indennità giornaliera per tutto il periodo del congedo di maternità
obbligatoria, pari all’80% (ottanta per cento) dell’imponibile contributivo del
mese immediatamente precedente a quello d’inizio del congedo e, durante
l’astensione facoltativa, di un’indennità giornaliera del 30% (trenta percento), a
seconda dei casi previsti dalla normativa.
Inoltre, durante il periodo “obbligatorio”, l’Azienda integrerà una quota
all’Indennità INPS atta a garantire la retribuzione mensile normale che sarebbe
spettata alla Lavoratrice, ad esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai
modi e all’onerosità della prestazione.
Per tutto quanto non qui definito, si rinvia alla normativa legale vigente in
materia.
Per la compilazione e la trasmissione della richiesta di congedo di maternità, la
Lavoratrice (o il Lavoratore), potrà richiedere l’assistenza del Patronato ENCAL
- CISAL (www.encalcisal.org).
L’Azienda è esonerata da qualsiasi integrazione dell’indennità a carico dell’INPS,
ad eccezione dell’erogazione del 20% della tredicesima mensilità spettante al fine
di garantire alla Lavoratrice, la completa percezione della predetta mensilità.
L'indennità è anticipata dal Datore di lavoro e il relativo importo sarà posto a
conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'INPS secondo la prassi in
uso.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Per le lavoratrici dipendenti assunte con contratto a termine o stagionale, l’INPS,
a domanda, provvederà direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità.
I periodi di congedo di maternità obbligatoria devono essere computati
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima
mensilità e alle ferie.
La Lavoratrice dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per
tutto il periodo di gravidanza, nonché fino al compimento di un anno di età del
bambino.
In tale periodo opera, quindi, il divieto di licenziamento, salvo in caso di:
a) esito negativo della prova;
b) licenziamento per giusta causa;
c) cessazione dell’attività dell’Azienda;
d) nel tempo determinato, ultimazione della prestazione per la quale la
Lavoratrice fosse stata assunta, o risoluzione del rapporto di lavoro per
scadenza del termine.
Art. 213 - Prestazioni Straordinarie contrattualmente erogate tramite il sistema
bilaterale En.Bi.C., a sostegno della maternità e genitorialità (per i requisiti di
ammissione, verificare preventivamente il sito: www.enbic.it)
Genitore Prestazioni Straordinarie *
Lavoratrice/Lavoratore
iscritto all’En.Bi.C.
• Bonus per la nascita o l’adozione di un figlio (max € 1.000,00)
• Contributo spese per assistenza pediatrica (max € 200,00)
• Contributo spese per iscrizione all’asilo nido (max € 400,00)
• Contributo spese per assistenza a familiare non autosufficiente
(max € 3.600,00)
• Contributo spese per terapia a bambini autistici o con disturbi del
linguaggio (max € 500,00)
• Contributo spese per centri estivi (max € 100,00)
• Contributo spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico
(€ max 100,00)
* Oltre alle Prestazioni Straordinarie, la Lavoratrice avrà titolo, in presenza dei requisiti
previsti, alle Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S.N. (a titolo di esempio: Diaria
giornaliera per parto naturale; visite di controllo; ecografie, monitoraggio dello sviluppo
del feto; analisi di laboratorio; translucenza nucale ecc.). Per informazioni, visitare il sito:
www.enbic.it.
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TITOLO XLII
FERIE
Art. 214 - Ferie: maturazione
Il Lavoratore dipendente con orario ordinario medio di lavoro pari a40
(quaranta) ore settimanali ( giornalieri o turnisti “5+2” o “6+1” ) matura, per
ciascun mese a tempo pieno lavorato, un rateo di 13,33 (tredici virgola trentatr é)
ore di ferie, corrispondenti a 160 (centosessanta) ore di ferie annuali , 28
(ventotto) giornate di calendario o a 4 (quattro) settimane, sempre di calendario.
Il lavoratore a tempo parziale ha diritto alla maturazione del rateo mensile di
ferie di 13,33 ore moltiplicato per l’“Indice di Prestazione”.
Se il Lavoratore è stato assunto o è cessato nel corso dell’anno, la maturazione
del rateo mensile di ferie avviene con lo stesso criterio utilizzato per la
maturazione dei ratei di tredicesima. Pertanto, le frazioni di mese superiori a 14
(quattordici) giorni si considerano come mese intero.
Nei turni “6+1+1”, con orario medio di lavoro ordinario di 48 (quarantotto) ore
ogni 8 giorni , c.d. ciclo “settimanale”(per 45,62 “cicli settimanali”, anzich é gli
ordinari 52 ), per garantire un periodo feriale di 4 (quattro) cicli “settimanali”
completi, anche al fine di permettere le alternanze dei lavoratori a cicli
settimanali completi, saranno concesse 192 ore di ferie annuali, con contestuale
assorbimento dei permessi retribuiti . Pertanto, il rateo mensile di ferie e
permessimaturato da chi lavora con la turnistica “6+1+1” sarà di 16 (sedici) ore
(192 : 12 = 16).
Ciascuna settimana solare di ferie godute diminuirà le “ferie residue” di tante ore
quante quelle che sarebbero lavorabili durante le ferie stesse.
Analogamente avverrà nel corso dei cicli settimanali nelle turnistiche “6+1+1”.
Eventuali festività cadenti nel periodo delle ferie godute, saranno accantonate, o
retribuite, quali “permessi retribuiti maturati” dal Lavoratore nel valore di 6,66
ore per ciascuna Festività, ivi comprese quelle cadenti di sabato. In alternativa,
nel “5 + 2” si potrà scegliere di retribuire 8 ore per ciascuna Festività cadente nei
primi 5 giorni della settimana.
Art. 215 - Ferie: regolamentazione
Le ferie saranno godute esclusivamente in periodi settimanali interi e, salvo
diverso e motivato Accordo di Secondo livello, non potranno essere frazionate in
più di 2 (due) periodi. Ciò, in quanto, normalmente ed in caso di richiesta del
Lavoratore, le ferie dovranno essere godute per almeno due settimane
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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consecutive nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due
settimane,nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Eccezionalmente, è facoltà dell’Azienda fissare, conAccordo aziendale di
Secondo livello,unperiododiferie consecutive pari a 3 (tre) settimane; in tal caso il
Lavoratore, fermo restando le compatibilità irrinunciabili,avrà diritto di
precedenza nel fissarela4° (quarta) settimana.
Il Lavoratore ha il “ diritto-dovere” di programmare con congruo anticipo le
settimane di ferie annuali eccedenti quelle previste dall’Azienda, salvo Accordi in
deroga che potranno essere raggiunti con il Lavoratore, in funzione di sue
particolari esigenze, conciliate con quelle di servizio.
Nella compilazione del calendario estivo delle ferie, si terrà conto delle richieste
dei Lavoratori, compatibilmente con le esigenze di servizio e con l’eventuale
presenza di minori nel nucleo familiare.
In caso di richieste concorrenti per i medesimi periodi, esse si risolveranno con il
criterio della rotazione.
Le ferie sono irrinunciabili e non possono essere sostituite dalla relativa
indennità, salvo che in caso di cessazione del rapporto di lavoro; per cui al
Lavoratore spetterà l’indennità sostitutiva per “ferie maturate e non godute”.
Quale eccezione al divieto di monetizzazione delle ferie, a domanda del
Lavoratore e con accordo dell’Azienda, in via eccezionale , potranno essere
liquidati, con l’indennità sostitutiva corrente maggiorata del 30% (trenta percento)
quale risarcimento per il mancato godimento delle ferie, i saldi di ferie non
godute che siano state maturate dal dipendente oltre il terzo anno solare
precedente.
La gestione delle ferie avverrà a ciclo continuo, con evidenza mensile nel
cedolino paga delle ore maturate, d elle ore effettivamente godute e dei saldi
spettanti.
Anche al fine di favorire i lavoratori, specialmente stranieri, che abbiano
necessità di godere di un periodo di ferie unitario e prolungato, il saldo ferie
annuali potrà essere, temporaneamente, negativo o positivo nella misura
massima di 40 (quaranta) ore nel primo biennio di anzianità, 80 (ottanta) nel
secondo e 120 (centoventi) dal terzo. In caso di cessazione, l’eventuale saldo
negativo sarà di diritto trattenuto da tutte le competenze di fine rapporto.
Eccezionalmente e per motivi proporzionati, l’Azienda potrà richiamare il
Lavoratore nel corso del periodo di ferie, fermo restando il diritto del
dipendente a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al
rimborso delle documentate spese sostenute per il rientro al lavoro e per il
ritorno in ferie.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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La malattia insorta durante il periodo di ferie, comunicata nei termini contrattuali
e regolarmente certificata, nei casi previsti dal successivo Titolo ne sospende il
godimento.
Il periodo di ferie non goduto per effetto della malattia, salvo diverso accordo
con l’Azienda, non sarà utilizzato quale prolungamento automatico delle ferie,
ma dovrà essere goduto solo in un successivo momento e sempre previo accordo
conl’Azienda. Si ricorda che , in caso di malattia insorta durante le ferie,
l’integrazione datoriale potrà essere sospesa qualora fosse impossibile effettuare
la visita medica di controllo, così come previsto al successivo articolo “Malattia o
Infortunio non professionali”.
Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore la Retribuzione Mensile
Normale; ai Lavoratori “H24” spetterà anche, pro -quota, l’Indennità Mensile “6
+ 1 + 1” di cui all’art. 196.
Il periodo di preavviso contrattualmente dovuto, salvo diverso Accordo assistito
tra l’Azienda e il Lavoratore, non potrà essere computato nelle ferie.
Ai lavoratori minori, le ferie dovranno essere riconosciute nella misura prevista
dalla Legge.
TITOLO XLIII
MALATTIA O INFORTUNIO NON PROFESSIONALI
Art. 216 - Malattia o infortunio non professionali
Si prevede la seguente disciplina:
Malattia:
Condizioni
L’assenza, nel suo inizio ed in ogni prognosi successiva , deve essere comunicata
dal lavoratore con tempestiva diligenza, normalmente prima dell’inizio del turno
di lavoro . In caso di eccezionali difficoltà e salvo documentata impossibilità o
forza maggiore, dovrà comunque essere comunicata, entro le prime 4 (quattro)
ore dall'inizio o dalla continuazione dell'assenza stessa.
La certificazione medic a, invece, dev’essere inoltrata o resa disponibile
all’Azienda tramite comunicazione del relativo protocollo, entro il giorno
successivo all’inizio o continuazione dell’assenza.
In mancanza di ciascuna di tali comunicazioni e di provato impedimento, le
assenze saranno considerate ingiustificate, con le conseguenti decurtazioni
retributive (dirette e differite) e l’attivazione delle sanzioni disciplinari
contrattualmente previste.
Malattia:
Periodo
di comporto
Il “ periodo di comporto contrattuale ” dev’essere calcolato per determinare il
numero massimo dei giorni indennizzabili al lavoratore e per fissare il termine di
conservazione del rapporto di lavoro. Esso ha le seguenti durate, in funzione
degli anni di anzianità compiuti all’inizio dell’ultimo episodio di malattia o
infortunio non professionale:
1. Lavoratore non in prova, fino a 2 (due) anni di anzianità compiuta : ha diritto
al mantenimento del posto di lavoro per un massimo di 120 (centoventi)
giorni solari, continuati o frazionati, computando tutte le prognosi
intervenute nell’arco del biennio stesso.
2. Oltre 2 (due) anni di anzianità : il Lavoratore ha diritto al mantenimento del
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
194
Segue
Malattia:
Periodo di
comporto
posto per assenze anche non continuative o riferite a eventi morbosi diversi,
per 120 (centoventi) giorni solari, con l’incremento di 2 (due) giorni solari
per ciascun mese lavorato* oltre il biennio, ma con il limite massimo di 365
(trecentosessantacinque) giorni di prognosi complessiva , fermo restando che
il computo va effettuato all’interno dell’ arco temporale mobile di 5 (cinque)
anni, decorrenti, a ritroso, dall’inizio dell’ultimo episodio morboso e
computando anche la prognosi in corso ai periodi di malattia pregressi .* A
tal fine, la frazione di mese che supera i 14 (quattordici) giorni sarà
considerata mese intero.
In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita , come ad esempio
l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, al lavoratore che ne
faccia richiesta, potranno essere riconosciuti 30 (trenta) giorni aggiuntivi al
computo del periodo di comporto, purchè la richiesta venga effettuata in data
antecedente e/o contestuale alle cure da effettuare, ed a condizione che il periodo
massimo di conservazione del posto di lavoro non sia ancora maturato.
L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie
salvavita di cui al comma precedente deve essere rilasciata dalle competenti
struttura medico-legali delle aziende sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei
casi previsti, dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche
amministrazioni.
La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente
e, dalla data del riconoscimento della stessa, decorrono le disposizioni di cui ai
commi precedenti.
La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione delle
terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva
del presente contratto collettivo nazionale.
Per la generalità dei Lavoratori:
In caso di assenza per malattia fino al compiersi del periodo di comporto e
d’impossibilità per il Dipendente di riprendere il lavoro oltre tale termine, per il
perdurare di malattia o infortunio non professionale o dei suoi postumi,
l’Azienda ha diritto di recedere dal rapporto di lavoro, per “ giustificato motivo”,
riconoscendo al Lavoratore la relativa indennità sostitutiva del preavviso.
Superato il “periodo di comporto” maturato dal Dipendente, il recesso aziendale
potrà avvenire in qualsiasi momento in caso di Lavoratore ancora assente per
malattia od entro 15 giorni solari dal rientro del Lavoratore a seguito del periodo
di malattia che ha determinato il predetto superamento del periodo di comporto.
Ciò premesso, tenuto conto che, soprattutto in caso di assenze lunghe, il
Lavoratore potrebbe non essere compiutamente edotto del periodo di comporto
effettivamente maturato e di quello già utilizzato, le Parti concordano il diritto del
Dipendente a richiedere per iscritto all’Azienda l’indicazione del periodo di
comporto maturato ed usufruito, in modo che sia nelle condizioni di valutare
correttamente l’eventuale recesso aziendale. Di conseguenza, l’Azienda, dovrà
rispondere per iscritto a tale richiesta del dipendente, normalmente entro una
settimana lavorativa.
Periodo di
comporto e Casi
particolari in
funzione del
CCNL applicato
In caso di provenienza dal previgente CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” o da
altro CCNL di Categoria riconducibile al sistema contrattuale CISAL Terziario
(es. Commercio ecc.), dal 1° febbraio 2026 la disciplina in materia di malattia e
periodo di comporto sarà quella prevista dal presente articolo e CCNL. In caso,
invece, di passaggio di CCNL con provenzienza da altro Contratto Collettivo
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
195
prima del presente
“Servizi Ausiliari
Integrati”
sottoscritto da diverse Associazioni o Organizzazioni rispetto al presente , nel
calcolo dei giorni di assenza per malattia effettuati dal Lavoratore all’interno
dell’arco temporale mobile dei 5 anni a ritroso, i giorni di malattia effettuati
durante applicazione di altro CCNL saranno computati al 50% di quelli
effettivamente registrati.
Quanto precede, sempre fatte salve eventuali e diverse condizioni particolari
previste sul punto all’atto di migrazione ed allineamento contrattuale, anche in
funzione delle diverse parti normative dei CCNL (di provenienza e di approdo).
Malattia:
Indennità INPS
- Dal 4° al 20° giorno: 50% della Retribuzione Media Giornaliera (RMG);
- Dal 21° giorno e fino al 180° nell’anno solare : 66,66% della Retribuzione Media
Giornaliera.
Malattia:
Retribuzione
Aziendale o
Integrazione
all’Indennità INPS
a) Dal 1° (primo) al 3° (terzo) giorno di malattia, detto “periodo di Carenza”: vi
sarà retribuzione aziendale pari al 50% (cinquanta percento) della
Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al Lavoratore, con
esclusione dal computo degli elementi correlati alla presenza, ai modi della
prestazione o alla sua particolare onerosità (es. indennità di cassa). Nel corso
dell’ultimo anno solare, computato a ritroso dal compiersi del periodo di
carenza considerata, l’integrazione di cui al presente punto si
corrisponderàsolo per i primi 6 (sei) giorni cumulativi di carenza , salvo che
le assenze siano conseguenti a patologia grave con continue terapie salvavita
o ricoveri ospedalieri e che tali circostanze siano debitamente documentate.
b) Dal 4° al 20 ° giorno di malattia : i ntegrazione aziendale pari al 25%
(venticinque percento) della Retribuzione Giornaliera Normale, che sarebbe
spettata al Lavoratore, sempre con esclusione degli elementi correlati alla
presenza, ai modi e all’onerosità della prestazione;
c) Dal 21° al 180° giorno di malattia: integrazione aziendale pari al 30% (trenta
percento) della Retribuzione Giornaliera Normale , che sarebbe spettata al
Lavoratore, sempre con esclusione degli elementi correlati alla presenza, ai
modi e all’onerosità della prestazione.
In caso di modifica delle percentuali dell’indennità di malattia riconosciuta
dall’INPS, la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione,
Certificazione e Conciliazione aggiornerà l’integrazione datoriale con il criterio
dell’invarianza complessiva.
Ove venisse a cessare il trattamento economico da parte dell'INPS, per
superamento dei 180 (centottanta) giorni di malattia nell’anno solare, per il
periodo di malattia dal 181° (centottantunesimo) giorno fino al termine del
periodo di conservazione del posto, l’Azienda riconoscerà una retribuzione pari
al 50% (cinquanta per cento) della Retribuzione Giornaliera Normale che
sarebbe spettata al Lavoratore, sempre esclusi gli elementi correlati alla presenza,
ai modi e all’onerosità della prestazione, fermo restando che in caso di ripresa
dell’indennità INPS (oltre il 31/12), l’integrazione datoriale, se spettante, tornerà
al 25% o al 30% di cui alle lettere b) e c) che precedono.
Nota Bene : l’integrazione aziendale è prevista solo per il periodo di comporto
contrattuale maturato dal Lavoratore. In caso di assenza oltre il periodo di
comporto, al lavoratore spetterà solo l’Indennità INPS, se prevista.
Nota per i
Pubblici
Esercizi:
Ai Lavoratori dipendenti di Pubblici Esercizi, soggetti al contributo aggiuntivo per
la tutela della malattia e che ricevono un'indennità INPS pari all'80% della
R.M.G., dal 4° al 180° giorno non sarà dovuta alcuna integrazione datoriale.
L'Azienda anticiperà solo l'indennità INPS, ponendola a conguaglio con i
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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contributi dovuti. Per i periodi di carenza e/o quelli successivi al 180° giorno, si
applicheranno le previsioni destinate alla generalità dei lavoratori.
Malattia:
Norme comuni
all’Integrazione
Aziendale
Il diritto a percepire i trattamenti di malattia previsti dal presente articolo, è
subordinato al riconoscimento della malattia o dell'infortunio non professionale
da parte dell'INPS e al rispetto da parte del Lavoratore degli obblighi previsti per
il controllo delle assenze.
È diritto dell’Azienda rivalersi nei confronti del Dipendente delle quote
anticipate sia per conto dell'INPS sia per conto proprio, quando, per
inadempienza del Lavoratore, le erogazioni non fossero riconosciute dall’INPS
come dovute o non fossero stati rispettati gli obblighi contrattuali in caso di
malattia (di certificazione, di comunicazione, di presenza nelle fasce orarie ecc.),
fatta salva la preventiva azione disciplinare, ex art. 7, L. 300/1970 e s.m.i.
Resta impregiudicato il diritto contrattuale dell’Azienda di sospendere
l’erogazione dell’integrazione in caso di assenza ingiustificata alla visita di
controllo o di mancata tempestiva comunicazione formale del luogo di residenza,
anche temporanea, nel corso della malattia, oltre al diritto di attivare l’azione
disciplinare conseguente.
Nell'ipotesi di infortunio non professionale o “in itinere” ascrivibile a
responsabilità di Terzo, resta salva la facoltà dell’Azienda di recuperare dal terzo
responsabile i costi sostenuti per o durante l’infortunio subito dal Lavoratore
(retribuzione diretta, indiretta, differita, contributi e risarcimenti), restando ceduta
dal Lavoratore all’Azienda la corrispondente azione di risarcimento del danno
nei confronti del terzo responsabile. Il Lavoratore è tenuto, sotto la sua
responsabilità, a dare tempestiva comunicazione dell'infortunio
extraprofessionale e “in itinere” all’Azienda, precisando gli estremi del terzo
responsabile e/o la sua compagnia di assicurazione, nonché le circostanze
dell'infortunio, fermo restando che, in assenza di comunicazione, oltre ad essere
soggetto all’azione disciplinare, risponde in solido con il terzo responsabile dei
danni patiti dall’Azienda.
Malattia:
Prestazioni
Integrative al
S.S.N.
Saranno dovute al Lavoratore anche le prestazioni integrative al S.S.N. previste
dall’Ente Bilaterale, conformemente al relativo Regolamento, così come quelle di
Welfare Contrattuale, con le estensioni previste dall’eventualeWelfareAziendale.
Malattia:
Previdenza
Copertura del 100% del periodo di malattia indennizzata o integrata, salvo diversa
previsione di Legge.
Malattia: Ferie
Se la malattia è insorta durante le ferie programmate, ne sospenderà la fruizione
nelle seguenti ipotesi:
a) malattia che comporti ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso,
nei limiti di durata delle ferie programmate;
b) malattia la cui prognosi sia superiore a 4 (quattro) giorni di calendario, per
tutta la sua durata, sempre nei limiti delle ferie programmate;
c) infortunio non professionale debitamente documentato, anche con la
Comunicazione sull’eventuale terzo responsabile.
L'effetto sospensivo si determina solo a condizione che il Lavoratore assolva agli
obblighi di comunicazione, di certificazione e d’ogni altro adempimento
necessario per poter assicurare l'effettivo espletamento della visita di controllo
sullo stato di infermità, come previsto dalle norme di Legge e dalle disposizioni
contrattuali vigenti.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
197
Malattia:
Controllo
dell’assenza
L’Azienda ha diritto di far effettuare le visite di controllo del Lavoratore, presso il
domicilio da lui dichiarato, nel rispetto dell’art. 5, comma 2, della L. 300/70.
Nei casi in cui si verifichi l’effettiva necessità per il lavoratore di dover cambiare il
proprio indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi, egli dovrà darne
tempestiva comunicazione telefonica al Contact Center INPS o mediante: PEC,
fax o lettera raccomandata A.R. alla competente struttura territoriale INPS.
Qualora la malattia fosse insorta al di fuori del territorio italiano, il diverso
indirizzo di reperibilità dovrà essere comunicato anche al Datore di lavoro per
permettergli di disporre gli eventuali accertamenti di diritto.
La visita di controllo dovrà effettuarsi all’interno delle fasce orarie
contrattualmente e legalmente previste, attualmente dalle ore 10:00 alle 12:00 e
dalle 17:00 alle 19:00 di ciascun giorno di calendario. Quale conseguenza di
quanto precede, il Lavoratore, anche se autorizzato ad uscire dal proprio
domicilio, per l’obbligo di diligenza e salvo documentati casi di forza maggiore,
dovrà rendersi ivi presente nel corso delle predette fasce orarie.
Quando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di assentarsi
legittimamente dal proprio domicilio ( per visite o cure altrimenti non rinviabili )
dovrà, salvo documentata impossibilità, informare preventivamente l’Azienda di
tale fatto, fornendo successiva documentazione che comprovi l’inderogabilità
della prestazione e che essa è avvenuta durante le ore di reperibilità.
In caso d’assenza ingiustificata alla visita medica di controllo, il Lavoratore sarà
passibile di sanzione disciplinare e della perdita dell’integrazione aziendale.
Inoltre, l’assenza a visita medica di controllo, se non giustificata, comporterà
anche la mancata indenizzabilità INPS delle giornate di malattia, nel seguente
modo:
per un massimo di 10 (dieci) giorni di calendario, dall’inizio dell’evento, in
caso di prima assenza non giustificata a visita di controllo;
per il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia in caso di seconda
assenza non giustificata a visita di controllo;
per il 100% dell’indennità di malattia dalla data della terza assenza non
giustificata a visita di controllo.
Resta inteso che l’assenza può essere disciplinarmente ingiustificata anche in caso
di conferma della prognosi originaria da parte dell’INPS. Ciò, poiché
l’ingiustificatezza non dipende dallo stato di malattia , ma dal mancato rispetto
dell’onere di presenza al proprio domicilio nell’intervallo delle fasce orarie
legalmente e contrattualmeme previste o della mancata preventiva comunicazione
dell’eventuale legittima assenza dal domicilio.
Quando, per qualsiasi ragione, la visita di controllo del dipendente, nonostante i
diritti datoriali, non fosse possibile o di difficilissima effettuazione, come nel caso
di malattia insorta o prolungata al di fuori del territorio nazionale, l’Azienda, dal
terzo giorno successivo a quello della richiesta del controllo inoltrata all’Ente
preposto, senza che l’accertamento sia stato effettuato, avrà diritto di non
integrare l’indennità erogata dall’INPS . In caso di controllo effettuato
successivamente, con conferma della prognosi, da tale data riprenderà la
decorrenza dell’integrazione aziendale di malattia.
Tale diritto aziendale si applicherà anche ai casi di esonero della reperibilità del
Lavoratore, ex art. 25 del D. Lgs. 151/2015.
Tale diritto di non integrazione decade nei casi e per il tempo di documentato
ricovero ospedaliero. In tal caso, resta inteso che eventuali integrazioni non
erogate, fatto salvo l’obbligo di tempestiva comunicazione dell’assenza e del
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
198
ricovero, saranno spettanti solo dal momento del ricovero stesso.
Malattia insorta
all’estero
In caso di malattia insorta all’estero, il Lavoratore avrà diritto alla prestazione
economica solo in presenza di adeguata certificazione medica contenente tutti i
dati ritenuti essenziali ai sensi della normativa italiana (intestazione; dati anagrafici
del lavoratore; prognosi; solo per l’INPS: diagnosi di incapacit à̀ al lavoro;
indirizzo di reperibilit à̀ del lavoratore; data di redazione; timbro e firma del
Medico), fermo restando il rispetto della disciplina del presente articolo e quella
di dettaglio, alla quale si rinvia, differenziata a seconda che la malattia sia insorta:
1. in Paese estero facente parte dell’Unione Europea;
2. in Paese estero che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di
sicurezza sociale con l’Italia;
3. in Paese estero che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di
sicurezza sociale con l’Italia.
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199
Malattia o Infortunio non Professionali - Nota pratica 1)
Al fine di agevolare gli Operatori sulla corretta applicazione della disciplina contrattuale
in materia, si riporta una Tabella esplicativa della maturazione del periodo di comporto
in funzione dell’anzianità del Lavoratore.
Tab. 1) Esemplificazione del Periodo di comporto maturato su base annuale/mensile
Anzianità di servizio
espressa in anni
Mesi all’interno dell’anno di anzianità
considerato
Periodo di comporto espresso in giorni
di calendario
Fino a 2 anni - 120
3 anni
Mese 1 122
Mese 2 124
Mese 3 126
Mese 4 128
Mese 5 130
Mese 6 132
Mese 7 134
Mese 8 136
Mese 9 138
Mese 10 140
Mese 11 142
Mese 12 144
4 anni
Mese 1 146
Mese 2 148
Mese 3 150
Mese 4 152
Mese 5 154
Mese 6 156
Mese 7 158
Mese 8 160
Mese 9 162
Mese 10 164
Mese 11 166
Mese 12 168
E così via, fino alla maturazione di max. 365 giorni di periodo di comporto
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200
Malattia o Infortunio non Professionali - Nota pratica 2)
Al fine di agevolare gli Operatori sulla corretta applicazione della disciplina contrattuale
in materia, si riporta una Tabella esplicativa della maturazione del complessivo periodo
di comporto in funzione dell’anzianità del Lavoratore e della corrispondente aspettativa
non retribuita, di cui al successivo art. 218.
Tab. 2) Esemplificazione del Periodo di comporto complessivo e dell'Aspettativa non retribuita
Anzianità di servizio
espressa in anni
Periodo di comporto espresso
in giorni di calendario
Periodo di aspettativa non retribuita espressa
in giorni di calendario (cfr. art. 218)
Fino a 2 anni 120 30 (periodo min.)
3 anni 144 30 (periodo min.)
4 anni 168 40
5 anni 192 50
6 anni 216 60
7 anni 240 70
8 anni 264 80
9 anni 288 90
10 anni 312 100
11 anni 336 110
12 anni 360 120
13 anni 365 (raggiunto periodo max.) 130
14 anni 365 (raggiunto periodo max.) 140
15 anni 365 (raggiunto periodo max.) 150
16 anni 365 (raggiunto periodo max.) 160
17 anni 365 (raggiunto periodo max.) 170
18 anni 365 (raggiunto periodo max.) 180 (raggiunto periodo max.)
TITOLO XLIV
MALATTIA O INFORTUNIO PROFESSIONALI
Art. 217 - Malattia o Infortunio Professionali
In caso di malattia o infortunio professionali si prevede la seguente disciplina:
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Malattia o
Infortunio
Professionale:
Condizioni
Il Lavoratore deve dare immediata notizia alla propria Azienda di qualsiasi
infortunio occorso sul lavoro, anche se di lieve entità.
Se il Lavoratore trascura d’ ottemperare all’obbligo suddetto e l’Azienda non
può di conseguenza inoltrare tempestivamente la denuncia all’INAIL o
all’autorità giudiziaria, la stessa sarà esonerata da ogni respons abilità derivante
dal ritardo e il Lavoratore, salvo provate ragioni d’impedimento, sarà
considerato ingiustificato, ferme restando le sanzioni contrattuali o le
conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della
comunicazione.
L’assenza deve essere comunicata con tempestiva diligenza e, comunque, salvo i
casi di giustificata impossibilità, entro le prime 4 (quattro) ore dal previsto inizio
del lavoro.
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Periodo di
comporto
Infortunio sul lavoro: il Lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione
del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea che impedisca al
Lavoratore medesimo di attendere al lavoro e, comunque, non oltre la data
indicata nel certificato definitivo d’abilitazione alla ripresa del lavoro o nel
certificato d’invalidità o inabilità permanente al lavoro.
Malattia professionale: il Lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo analogo a quello previsto per la malattia
non professionale. Anche per le norme di riferimento sul comporto, si rinvia a
quelle previste per la malattia extra-professionale.
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Indennità INAIL
1. Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale: 60% (sessanta
per cento) della R.M.G.
2. Dal 91° giorno: 75% (settantacinque per cento) della R.M.G.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Malattia o
Infortunio
Professionale:
Integrazione
datoriale
Ferme restando le norme di Legge per quanto concerne il trattamento di
malattia o infortunio professionali, l’Azienda corrisponderà al Lavoratore
dipendente, alle normali scadenze di paga, l’anticipazione dell'indennità INAIL
e una retribuzione o un’integrazione dell’indennità INAIL, nelle seguenti
misure:
il giorno dell’infortunio : sarà retribuito come seesso fosse stato
regolarmente lavorato;
dal 1° (primo) al 3° (terzo) giorno: sarà retribuito con il 60% (sessanta
percento) della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata per
i giorni coincidenti con quelli lavorativi, secondo l’orario che il lavoratore
avebbe dovuto effettuare, con esclusione delle voci correlate alla presenza
e ai modi di esecuzione particolare della prestazione (es. Indennità di
Mansioni);
dal 4° (quarto) al 90° (novantesimo) giorno: vi sarà un’integrazione pari al
25% (venticinque percento) della Retribuzione Giornaliera Normale che
sarebbe spettata al Lavoratore, sempre con esclusione delle voci correlate
alla presenza e ai modi di esecuzione particolare della prestazione;
dal 91° (novantunesimo) giorno: vi sarà un’integrazione pari al 10% (dieci
percento) della Retribuzione Giornaliera Normale che sarebbe spettata al
Lavoratore, sempre con esclusione delle voci correlate alla presenza e ai
modi di esecuzione particolare della prestazione.
L’Azienda s’impegna ad anticipare per conto dell’INAIL le indennità dovute al
Lavoratore. Le indennità saranno poi rimborsate dall’INAIL all’Azienda che ha
anticipato il trattamento. Qualora, per qualsiasi motivo, il Dipendente venisse in
possesso di tale indennità già anticipata , dovrà restituirla immediatamente
all’Azienda, al fine d’evitare il reato di appropriazione indebita.
L’integrazione aziendale non è dovuta se l’INAIL non corrisponde, per
qualsiasi motivo, l’indennità a proprio carico. Nel caso l'INAIL non riconosca
l'infortunio del Dipendente e la pratica sia trasferita all’INPS per competenza,
l'eventuale trattamento economico erogato sarà conguagliato, anche con
trattenuta delle somme eccedenti, secondo le regole previste per la malattia o
per l’infortunio non professionale. In tal caso, l’evento concorrerà al comporto
contrattuale.
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Previdenza
Copertura figurativa del 100%, fino alla guarigione.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
203
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Controllo
dell’assenza
L’Azienda ha diritto di effettuare le visite di controllo del Lavoratore assente per
infortunio o malattia professionale, nel rispetto dell’art. 5, comma 2, della L.
300/1970.
La visita di controllo dovrà effettuarsi presso il domicilio del Lavoratore,
all’interno delle fasce orarie contrattualmente e legalmente previste per le
infermità extraprofessionali.
Quale conseguenza di quanto precede, il Lavoratore ha l’obbligo, salvo
documentati casi di forza maggiore, di rendersi disponibile presso il proprio
domicilio durante le fasce orarie.
Quando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di assentarsi
legittimamente dal proprio domicilio (per visite o cure non rinviabili) dovrà
informare preventivamente di tale fatto l’Azienda.
In caso d’assenza ingiustificata alla visita di controllo medico, il Lavoratore è
soggetto sia a lla sanzione disciplinare ( secondo le previsioni della malattia non
professionale), sia alla perdita dell’integrazione aziendale.
Malattia o
Infortunio
Professionale:
Pignorabilità
Ai sensi dell'art. 110, D.P.R. n. 1124/1965, il credito delle indennità INAIL non
può essere ceduto per alcun titolo, né può essere pignorato o sequestrato,
tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con
sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia
dipendente dall'esecuzione del detto D.P.R.
TITOLO XLV
ASPETTATIVE NON RETRIBUITE
Art. 218 - Aspettative non retribuite:
Il Lavoratore assente per malattia o d infortunio, professionali o non
professionali, che sia stat o periodicamente e correttamente giustificato e
documentato, potrà richiedere per iscritto, prima del compiersi del periodo di
comporto, un periodo d i aspettativa non retribuita, che decorrerà dal compiersi
del periodo di comporto stesso , della durata di 10 giorni solari per ogni anno
integralmente lavorato, con un minimo di 30 giorni ed un massimo di 180 giorni
solari (per le esemplificazioni della durata dell’aspettativa in funzione
dell’anzianità di servizio, si rinvia alla Nota Pratica 2 - Tabella 2) del precedente
art. 216).
Nel corso di tale aspettativa, non decorrerà la retribuzione, né si avrà decorrenza
dell’anzianità per alcun istituto.
Per l’aspettativa non retribuita di cui al presente articolo , sarà necessario il
rispetto delle seguenti condizioni:
1) che siano esibiti dal Lavoratore, a richiesta, regolari certificati medici;
2) che non si tratti di malattie o infortuni per i quali vi sia la permanente
impossibilità alla ripresa del lavoro ( eventualmente accertabile dal
Medico Competente o dalle strutture pubbliche preposte);
3) che il Lavoratore non presti a terzi lavoro subordinato o autonomo,
ancorché non retribuito o non formalmente retribuito, ivi compreso per
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
204
Affectionis vel benevolentiae causa.
Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione
scritta entro i 7 (sette) giorni dal termine comunicato del periodo d’aspettativa,
Egli, previo esaurimento della procedura di contestazione disciplinare, sarà
passibile di licenziamento per “giustificato motivo soggettivo”.
Resta inteso che, in sede aziendale, le Parti potranno concordare, per iscritto,
una diversa previsione in materia di aspettativa non retribuit a, come prevedere,
per la particolarità del caso, condizioni individuali di miglior favore.
A norma di Legge, il Lavoratore, per gravi motivi familiari o personali, avendone
i requisiti legali, potrà chiedere il riscatto volontario dell’eventuale aspettativa non
retribuita da lui goduta nel corso del rapporto di lavoro e con il limite massimo
complessivo di mesi 24.
TITOLO XLVI
POLIZZE INFORTUNI
Art. 219 - Premesso che il Lavoratore è assicurato INAIL per i casi di morte o
invalidità permanente conseguenti ad infortunio professionale o in itinere , le
Parti hanno ritenuto di concordare, per il tramite dell’En.Bi.C., una copertura
per i casi di morte per malattia e per infortunio, a qualsiasi causa, dovuta che
dovessero occorrere ai Lavoratori cui si applica il presente CCNL.
L’erogazione dei risarcimenti di cui sopra è disciplinata dalle Convenzioni tra
l’Ente erogatore e l’Ente Bilaterale Confederale.
Per informazioni, si rinvia al sito: www.enbic.it.
TITOLO XLVII
GRATIFICA NATALIZIA O TREDICESIMA MENSILITÀ
Art. 220 - In occasione della ricorrenza natalizia, l’Azienda corrisponderà al
Lavoratore una gratifica o tredicesima mensilità di importo pari ad una
Retribuzione Mensile Normale che, nel Tempo Parziale, sarà moltiplicata per
l’Indice di prestazione.
Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di
cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità
sarà dovuta nella misura di un dodicesimo del suo valore normale per ogni mese
di servizio prestato. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 (quattordici)
giorni sarà considerata mese intero.
In caso di trasformazione del rapporto nel corso dell’anno da tempo pieno a
tempo parziale e/o viceversa, la Tredicesima mensilità sarà determinata dalla
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
205
somma dei ratei mensilmente maturati, rispettivamente, a tempo pieno e a
tempo parziale.
Normalmente, nei contratti a tempo determinato, la gratifica natalizia sarà
mensilmente anticipata, in aggiunta alle spettanze del mese, riconoscendo a tale
titolo l’importo di una Retribuzione Mensile Normale diviso12 (dodici). Nei
contratti a tempo indeterminato, tale facoltà è possibile solo se prevista dalla
Contrattazione Aziendale di Secondo livello o nella Le ttera d’assunzione del
Lavoratore.
Nei casi di anticipo mensile delle quote di tredicesima, a dicembre o alla
cessazione, si porranno a conguaglio gli importi anticipati con l’ importo
effettivamente dovuto al Lavoratore.
Art. 221 - Livelli C2, D 1 e D2: c ontabilizzazione mensi le della tredicesima
mensilità
Tenuto presente che i contributi previdenziali si calcolano con il criterio “ di
competenza”, per i livelli C2, D1 e D2, l e Parti concordano la possibilità di
contabilizzare mensilmente il rateo della tredicesima mensilità ( da imputare così
nell’imponibile previdenziale mensile), normalmente senza l’effettiva erogazione
al Lavoratore, salvo che nei casi di contratto a Tempo determinato o di div erso
Accordo di Secondo Livello, così come previsto all’articolo che precede.
Esclusi i casi di erogazione frazionata della tredicesima mensilità, alla naturale
scadenza (dicembre di ogni anno o, in caso di cessazione, nell’ultimo cedolino
paga), l’Azienda accrediterà al Lavoratore la tredicesima mensilità maturata ed
effettuerà il conguaglio tra i contributi già mensilmente versati ( per la
contabilizzazione del rateo mensile di tredicesima) e quelli effettivamente dovuti,
cioè calcolati sull’effettivo valore lordo della tredicesima mensilità accreditata al
Lavoratore.
Nota applicativa : per maggio r chiarezza e tranquillità, le Parti consiglian o di
prevedere la contabilizzazione mensile della tredicesima mensilità direttamente
nella lettera di assunzione del Lavoratore interessato.
TITOLO XLVIII
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 222 - Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il
Trattamento di Fine Rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
Il T rattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2120 c.c., comma2,
sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
206
superiore alla somma degli importi lordi della Retribuzione Mensile Normale e
Tredicesima mensilità dovuti per l’anno solare stesso diviso 13,5.
Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento
di Fine Rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario
esupplementare, i compensi e maggiorazioni per Banca Ore, i compensi o
maggiorazioni per flessibilità, le somme eventualmente corrisposte a titolo
risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione, quali:
indennità di cassa o di maneggio denaro, di lavoro notturno e simili e le
retribuzioni/premi erogati per effetto della Contrattazione di S econdo livello ,
salvo che dall’Accordo non siano stati esplicitamente considerati utili al fine del
computo del T.F.R.
Non concorrono nella determinazione del T.F.R. nemmeno le somme pagate
per permessi non goduti e loro eventuali maggiorazioni e, in generale, tutte le
indennità sostitutive.
Art. 223 - T.F.R.: corresponsione
Il Trattamento di fine rapporto, dedotto quanto eventualmente già anticipato al
Dipendente o versato al Fondo di Previdenza Complementare da lui scelto, deve
essere corrisposto unitamente alla retribuzione del mese di cessazione o alla
scadenza della retribuzione del mese successivo a quello di cessazione , per
assicurare la corretta elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla Legge 29
maggio 1982, n. 297.
Tenuto conto del valore previdenziale del T.F.R., dalla seconda scadenza
mensile di cui al precedente comma e fino al suo effettivo e completo
pagamento, il Lavoratore avrà diritto al riconoscimento di un interesse mensile
dello 0,45% (zerovirgolaquarantacinque percento) su tutti i saldi mensilmente
dovuti. L'importo così determinato per il Trattamento di Fine Rapporto residuo
s’intende comprensivo della relativa rivalutazione monetaria per crediti da
lavoro.
Resta impregiudicata la tutela dei diritti del Lavoratore in sede giudiziale.
In caso di significative variazioni del tasso ufficiale di sconto, le Parti
s’incontreranno per determinare una diversa percentuale dell’interesse e
rivalutazione mensile.
Art. 224 - T .F.R.: anticipazioni
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., il Lavoratore con almeno 8 (otto) anni di servizio
presso l’Azienda, quando mantiene presso la stessa il T .F.R. e incostanza di
rapporto di lavoro, potrà chiedere per iscritto un’anticipazione non superiore al
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
207
70% (settanta percento) del T rattamento lordo maturato al momento della
richiesta.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) spese sanitarie per terapie e d interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche;
b) preliminare di acquisto e/o della prima casa d’abitazione per sé o per i
figli, documentato con atto notarile;
c) ristrutturazione straordinaria della casa di abitazione del Lavoratore,
documentata da copia delle fatture per un importo pari ad almeno 1, 25
(unovirgolaventicinque) volte l’anticipazione.
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., ultimo comma, l’anticipazione potrà essere accordata,
nei limiti di cui sopra, anche per l’ acquisto della prima casa mediante
partecipazione ad una società cooperativa, a condizione che il Lavoratore
produca il verbale d’assegnazione, ovvero, in mancanza di quest’ultimo:
1) l’atto costitutivo della Società cooperativa;
2) la dichiarazione del L egale rappresentante della S ocietà cooperativa,
autenticata dal Notaio, che attesti il pagamento effettuato o da effettuarsi, da
parte del Socio, dell’importo richiesto per la costruzione sociale;
3) la dichiarazione che attesti l’ impegno del Dipendente a far pervenire
all’Azienda il verbale d’assegnazione;
4) l’impegno del Dipendente alla restituzione della somma ricevuta, anche
mediante ritenuta sulle retribuzioni correnti, in caso di cessione della quota.
Analoga dichiarazione a quella del punto 4) che precede, dovrà essere resa per il
caso di mancato buon fine del preliminare di acquisto.
Fermi restando i limiti e le condizioni di cui all’art. 2120 c.c., e con priorità
riconosciuta alle fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b), anticipazioni
potranno essere concesse anche:
1) al fine di sostenere spese connesse a patologie di grave entità riconosciute
dalle strutture sanitarie pubbliche;
2) alla Lavoratrice madre e al Lavoratore padre che ne facciano richiesta, in
caso d’utilizzo dell’intero periodo d’astensione facoltativa dal lavoro senza
frazionamenti e senza soluzione di continuità rispetto al periodo
obbligatorio;
3) in caso di fruizione dei congedi per l’ adozione e l’ affidamento preadottivo
internazionali di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 26 marzo 2001 n.151,
perle spese da sostenere durante il periodo di permanenza nello Stato
richiesto per l’ adozione e l’ affidamento, purché ciò risulti da idonea
documentazione.
Ai sensi dell’art.7 della L.8 marzo 2000, n. 53, il Trattamento di Fine Rapporto
potrà essere anticipato, a domanda, anche per le spese da sostenere durante i
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
208
periodi di fruizione dei congedi di cui all’art. 7, comma 1, della L. 30 dicembre
1971, n. 1204, di cui agli artt. 5 e 6 della L.53/2000.
L’anticipazione sarà corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che
precede la data d’inizio del congedo.
Ferme restando le condizioni che precedono, le richieste saranno soddisfatte
annualmente entro i limiti del 10% (dieci percento) dei potenziali aventi diritto e,
comunque, entro il limite del 4 % (quattro percento) del numero totale dei
Dipendenti, con il minimo di 1 (uno).
La priorità nell’accoglimento delle domande di anticipazione sarà accordata
secondo il criterio della data di presentazione. In caso di parità, la precedenza
spetterà alle necessità di sostegno delle spese sanitarie. Nel corso del rapporto di
lavoro, l’anticipazione potrà essere concessa una sola volta.
Nel mese della sua erogazione l’anticipazione sarà detratta, a tutti gli effetti, dal
Trattamento di fine rapporto maturato dal Lavoratore.
Art. 225 - T.F.R.: corresponsione diretta mensile (disciplina legale attualmente
non prorogata, riportata solo per eventuale verifica sugli importi effettivamente
maturati dal Lavoratore e non ancora liquidati dal Datore) - Ai sensi del comma
26, art. 1 della Legge 190/2014, in via sperimentale, i lavoratori che avevano
un’anzianità di almeno 6 (sei) mesi presso il medesimo Datore di lavoro, fino al
30 giugno 2018, potevano richiedergli la liquidazione diretta mensile della quota
maturanda del T.F.R. come parte integrante della retribuzione, al netto del
contributo di cui all’art. 3, ultimo comma, L. 297/1982, con l’assoggettamento di
tale quota a tassazione ordinaria, ma senza l’imposizione ai fini previdenziali. La
scelta del Lavoratore, una volta esercitata, era irrevocabile fino alla predetta data
del 30 giugno 2018. La corresponsione diretta mensile esauriva, per tutto il
tempo di erogazione, i corrispondenti obblighi datoriali in tema di T.F.R. La
corresponsione del T.F.R. precedentemente o successivamente maturato e l e
relative rivalutazionia vverranno all’atto della cessazione del Lavoratore.
TITOLO XLIX
CESSIONE O TRASFORMAZIONE DELL’AZIENDA
Art. 226 - In caso di cessione o trasformazione dell’Azienda, si farà riferimento
all’art. 2112 c.c., fermo restando l’obbligo di preventiva informazione alle
RSA/RST e ai Lavoratori.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
209
TITOLO L
ENTE BILATERALE CONFEDERALE(ENBIC)
Art. 227 - Ente Bilaterale Confederale - En.Bi.C.
L’Ente Bilaterale Confederale Nazionale (“En.Bi.C.” o “ENBIC”) è stato
costituito dalle Parti datoriali e sindacali firmatarie del presente Contratto
Collettivo di Lavoro e opera ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 276/2003. Pertanto, lo
Statuto dell’Ente regolamenta il sistema di prestazioni e servizi derivanti dal
presente CCNL, in conformità alle previsioni legislative e contrattuali, fatte salve
diverse successive norme di Legge o intese tra le Parti.
Le Parti delegano le competenze relative agli aspetti tecnici della Sicurezza e
della Salute nell'ambito dei luoghi di lavoro all’ Organismo Paritetico Nazionale
Confederale, OPNC - ENBIC Sicurezza, di cui all'Accordo Interconfederale del
21 marzo 2017, e al sistema degli Organismi Paritetici Regionali (OPRC)
e Territoriali (OPTC).
Ciò premesso, l'Ente persegue le seguenti finalità:
a) formative per ai contratti di apprendistato, finalizzando tutto ciò anche al
rilascio della certificazione di qualità. Nell’ottica della tutela del lavoratore, si
tiene conto della sua formazione professionalizzante, del livello di
conoscenza della lingua italiana, anche dopo percorsi formativi sulla lingua
italiana stessa;
b) a sostegno del reddito e dell’occupazione, mediante riqualificazione
professionale dei dipendenti ( Commissione Formazione e riqualificazione
dei lavoratori);
c) sociali/sanitarie, a vantaggio dei lavoratori iscritti all’Ente, con particolare
riguardo all’erogazione di prestazioni sanitarie integrative al S.S.N.
(Commissione prestazioni straordinarie sanitarie e di sostegno al reddito e
welfare);
d) di sussidi in caso di decesso del Lavoratore o per infortunio professionale o
extraprofessionale, come previsto dal Regolamento e dalle Convenzioni
(vedasi: www.enbic.it);
e) d’integrazione nazionale delle prestazioni di cui ai punti c) e d) nei
trattamenti di Welfare Contrattuale (Commissione prestazioni straordinarie
sanitarie e di sostegno al reddito e welfare);
f) di monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione di parità di
genere, sulla parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici e per evitare
le discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali o
religiose (Commissione Pari Opportunità);
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
210
g) di certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 276/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni ( Commissione per la Certificazione e la
Conciliazione);
h) di costituzione della banca dati delle RSA/RST per l’esercizio dei diritti di
informazione e di rappresentanza (Commissione RST);
i) d’Interpretazione Contrattuale Autentica del testo del C.C.N.L. e di
risoluzione di eventuali controversie in merito allo stesso, attraverso
leCommissioni all’uopo istituite ( Commissione Contrattuale e
d’Interpretazione autentica della disciplina contrattuale);
j) di costituzione di un Osservatorio per il monitoraggio, ai fini statistici, delle
iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro,
modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché di
verifica dell’andamento della Contrattazione di Secondo livello e delle
vertenze esaminate dalla Commissione Nazionale di Garanzia,
Interpretazione e Conciliazione;
k) di gestione dei contributi obbligatori di cui agli articoli successivi,
conformemente ai regolamenti formulati dalle Parti che hanno stipulato il
presente contratto;
l) di costituzione degli Enti Bilaterali Regionali e/o Provinciali, seguendo le
indicazioni delle Parti sociali, coordinandone l'attività e verificando in ambito
territoriale l’attuazione delle procedure così come definite a livello nazionale,
conformemente alle previsioni legislative vigenti in materia;
m) di emanazione di apposito Regolamento per disciplinare tutte le attività che
le Parti sociali intenderanno perseguire, in conformità a quanto previsto
dallo statuto;
n) d’attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e
che sia affidato all’Ente dalle Parti stipulanti.
Art. 228 - ENBIC: iscrizione dell’Azienda e dei Lavoratori
Ai fini dell’applicazione del presente CCNL è obbligatorio l’iscrizione e
versamento dei contributi all’En.Bi.C. a favore dei Dipendenti.
Non sono ammesse deroghe aziendali, né applicazioni di altri Enti Bilaterali.
Le Parti, condividendo l'importanza dell'istituzione e dell’ampliamento di tutele
specifiche a favore dei Lavoratori tramite l’En.Bi.C . e delle prestazioni di
Welfare, concordano che esse siano parte obbligatoria delle controprestazioni
previste dal presente CCNL e, pertanto, per quanti lo applicano, è obbligatoria la
relativa iscrizione e contribuzione, tanto per le Aziende, quanto per i Lavoratori.
Nei casi di prima applicazione, per passaggio da altro CCNL o per nuova attività,
l’iscrizione dell’Azienda e dei Lavoratori all’En.Bi.C. dovrà avvenire entro il 1°
(primo) mese di applicazione del presente CCNL, previo versamento da parte
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
211
dell’Azienda di un contributo “ Una tantum” di € 60,00 (Euro sessanta/00) per
l’apertura della sua posizione anagrafica. L’Azienda sarà poi tenuta a iscrivere
tutti i lavoratori in forza e i nuovi assunti entro il compiersi del mese d’inizio del
loro rapporto di lavoro o di prima applicazione del presente CCNL.
L’iscrizione dovrà avvenire a cura dell’Azienda o per il tramite del suo
Consulente del lavoro, utilizzando la modulistica predisposta dall’En.Bi.C. e
ricavabile dal sito: www.enbic.it
Art. 229 - ENBIC: adempimenti obbligatori
I contributi a favore dell’En.Bi.C., previsti nelle successive Tabelle, dovranno
essere versati mensilmente, tramite Mod. “F24” e con codice causale “ ENBC”,
nel rispetto degli eventuali adempimenti previsti dall’En.Bi.C. (visitare il
sito:www.enbic.it).I versamenti all’ENBIC dovranno avvenire negli importi
differenziati per tipologia contrattuale, come riportato nelle successive Tabelle 1),
2), 3), 4) e 5).
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212
Tabella 1): Contributi dovuti all’En.Bi.C. per la generalità dei Lavoratori
(Dirigenti e Quadri esclusi), assunti con contratto a tempo determinato superiore
a 12 mesi, a tempo indeterminato, in apprendistato e/o a tempo parziale, purché
pari o superiore a 16 h settimanali
1
Descrizione Contributo
mensile
Contributo
annuo
A. “Gestione Ordinaria”:
Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica
realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti
contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione
autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre,
assicura l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali
Nazionali
2
e garantisce i servizi previsti in modo conforme ai
rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle quote per il
funzionamento delle R.S.T. (art. 15 ) e dei R.S.D.
(Responsabili Sindacali Dato riali), secondo le modalità
deliberate dall’Assemblea.
• di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore: € 7,50 € 90,00
• di cui a carico del Lavoratore: € 1,50 € 18,00
B. “Gestione Speciale”:
Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S.N. (con diritto
del lavoratore ad usufruire di rimborsi e prestazioni in
ambito sanitario) e di sostegno economico tramite specifici
sussidi ai dipendenti o ai loro eredi, rispettivamente in caso
di grave infortunio professionale od extraprofessionale o di
decesso secondo il Regolamento adottato dall’Assemblea
dell’En.Bi.C.
• di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore: € 14,00 € 168,00
• di cui a carico del Lavoratore: € 1,00 € 12,00
Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.C. € 24,00 € 288,00
1
Nel caso in cui l’orario di lavoro fosse inferiore ai predetti limiti, al lavoratore spetterà
solo l’Elemento Contrat tuale Perequativo e Sostitutivo di cui al successivo art. 230,
proporzionato all’eventuale percentuale di tempo parziale effettuato (c.d. Indice di
Prestazione).
2
Le competenze delle Commissioni Bilaterali e le loro attività sono ricavabili dal sito
dell’En.Bi.C., al quale si rinvia anche per ulteriori informazioni (www.enbic.it).
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213
Tabella 2) Contributi dovuti all’En.Bi.C. per i Dirigenti, assunti a tempo
indeterminato e a tempo pieno o parziale, purché pari o superiore a 16 h
settimanali
3
Descrizione Contributo
mensile
Contributo
annuo
A. “Gestione Ordinaria”:
Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica
realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti
contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione
autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre,
assicura l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali
Nazionali
4
e garantisce i servizi previsti in modo conforme ai
rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle quote per il
funzionamento delle R.S.T. (art . 15) e dei R.S.D.
(Responsabili Sindacali Datoriali), secondo le modalità
deliberate dall’Assemblea.
• di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Dirigente: € 7,50 € 90,00
• di cui a carico del Dirigente: € 1,50 € 18,00
B. “Gestione Speciale”:
Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S.N. (con diritto
del lavoratore ad usufruire di più ampi rimborsi e
prestazioni in ambito sanitario) e di sostegno economico
tramite specifici sussidi ai dipendenti o ai loro eredi,
rispettivamente in caso di grave infortunio professionale o
extraprofessionale o di decesso secondo il Regolamento
adottato dall’Assemblea dell’En.Bi.C.
• di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Dirigente: € 77,50 € 930,00
• di cui a carico del Dirigente: € 5,00 € 60,00
Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.C. per i
Dirigenti: € 91,50 € 1.098,00
3
Nel caso in cui l’orario di lavoro fosse inferiore ai predetti limiti, al lavoratore spetterà
solo l’Elemento Contrattuale Perequativo e Sostitutivo di cui al successivo art. 230,
proporzionato all’eventuale percentuale di tempo parziale effettuato (c.d. Indice di
Prestazione).
4
Le competenze delle Commissioni Bilaterali e le loro attività sono ricavabili dal sito
dell’En.Bi.C., al quale si rinvia anche per ulteriori informazioni (www.enbic.it).
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
214
Tabella 3) Contributi dovuti all’En.Bi.C. per i Quadri, assunti a tempo
indeterminato e a tempo pieno o parziale, purché pari o superiore a 16 h
settimanali
5
Descrizione Contributo
mensile
Contributo
annuo
C. “Gestione Ordinaria”:
Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica
realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti
contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione
autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre,
assicura l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali
Nazionali
6
e garantisce i servizi previsti in modo conforme ai
rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle quote per il
funzionamento delle R.S.T. (art. 15) e dei R.S.D.
(Responsabili Sindacali Datoriali), secondo le modalità
deliberate dall’Assemblea.
• di cui a carico dell’Azienda, per ciascun
Lavoratore: € 7,50 € 90,00
• di cui a carico del Lavoratore: € 1,50 € 18,00
A. cui per “Gestione Speciale”:
Per le Prestazioni Sanitarie Integrative al S.S.N. (con diritto
del lavoratore ad usufruire di più ampi rimborsi e
prestazioni in ambito sanitario) e di sostegno economico
tramite specifici sussidi ai dipendenti o ai loro eredi,
rispettivamente in caso di grave infortunio professionale od
extraprofessionale o di decesso secondo il Regolamento
adottato dall’Assemblea dell’En.Bi.C.
• Carico per il Datore, per ciascun Lavoratore: € 40,67 € 488,04
• Carico per il Lavoratore: € 1,00 € 12,00
Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.C. per i
Quadri: € 50,67 € 608,04
5
Nel caso in cui l’orario di lavoro fosse inferiore ai predetti limiti, al lavoratore spetterà
solo l’Element o Contrattuale Perequativo e Sostitutivo di cui al successivo art. 230,
proporzionato all’eventuale percentuale di tempo parziale effettuato (c.d. Indice di
Prestazione).
6
Le competenze delle Commissioni Bilaterali e le loro attività sono ricavabili dal sito
dell’En.Bi.C., al quale si rinvia anche per ulteriori informazioni (www.enbic.it).
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215
Tabella 4): Contributi dovuti alla sola “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C. per i
lavoratori assunti conContratto a Tempo Determinato, pari o inferiori a 12 mesi
(comprensivi delle eventuali proroghe)
7
Descrizione Contributo
mensile
Contributo
annuo
A. “Gestione Ordinaria”:
Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica
realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti
contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione
autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre,
assicura l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali
Nazionali
8
e garantisce i servizi previsti in modo conforme ai
rispettivi Regolamenti. È comprensivo d elle quote per il
funzionamento delle R.S.T. (art. 15) e dei R.S.D.
(Responsabili Sindacali Datoriali), secondo le modalità
deliberate dall’Assemblea.
• di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore: € 4,50 € 54,00
• di cui a carico del Lavoratore: € 1,50 € 18,00
Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.C. € 6,00 € 72,00
7
In quanto assunto con contratto pari od inferiore a 12 mesi, al lavoratore spetterà solo
l’Elemento Contrattuale Perequativo e Sostitutivo di cui al successivo art. 230,
proporzionato all’eventuale percentuale di tempo parziale effettuato (c.d. Indice di
Prestazione).
8
Le competenze delle Commissioni Bilaterali e le loro attività sono ricavabili dal sito
dell’En.Bi.C., al quale si rinvia anche per ulteriori informazioni (www.enbic.it).
Tabella 5) Contributi dovuti all’En.Bi.C. per la generalità dei Lavoratori, assunti
con Contratto a Tempo Indeterminato o in Apprendistato a Tempo Parziale
inferiore a 16 ore settimanali
9
Descrizione Contributo
mensile
Contributo
annuo
A. “Gestione Ordinaria”:
Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica
realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali
paritetici territoriali sull’Interpretazione autentica, sulla
formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, assicura l’efficienza e
l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali e garantisce i servizi
previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti. È
comprensivo delle quote per il funzionamento delle R.S.T. (art.
15) e dei R.S.D. (Responsabili Sindac ali Datoriali), secondo le
modalità deliberate dall’Assemblea.
• di cui a carico dell’Azienda, per ciascun Lavoratore: € 7,50 € 90,00
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
216
• di cui a carico del Lavoratore: € 1,50 € 18,00
Totale contributi mensili/annuali dovuti all’En.Bi.C. € 9,00 € 108,00
9
Nel caso in cui l’orario di lavoro fosse inferiore ai predetti limiti, al lavoratore spetterà
solo l’Elemento Contrattuale Perequativo e Sostitutivo di cui al successivo art. 230,
proporzionato all’eventuale percentuale di tempo parziale effettuato (c.d. Indice di
Prestazione).
Tabella 6): Contributo alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C per i Lavoratori
Intermittenti
10
Descrizione Contributo
orario **
A. “Gestione Ordinaria”:
Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica realizzazione e il
funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali
sull’Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre,
assicura l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali e garantisce i
servizi previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti. È comprensivo
delle quote annuali di € 36,00 per il funzionamento delle RST (art. 15).
Totale contributo orario dovuti all’En.Bi.C., a totale carico del Datore 0,0347
10
Considerato che le prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa e per Caso
morte/infortuni erogate dalla “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C., al fine di essere
garantite, suppongono il versamento di un contributo annuale predefinito e che nel
Lavoro Intermittente, sia a tempo determinato che indeterminato, sia a tempo pieno che
parziale, manca la garanzia di una “soglia minima” della prestazione lavorativa, le Parti
hanno concordato che, in tali casi, vi sia l’esonero dal versamento del contributo
destinato alla “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C. e, conseguentemente, dal diritto del
lavoratore di richiedere le relative prestazioni. A ristoro però di tale perdita, le Parti
hanno previsto il riconoscimento al lavoratore di un’indennità “per mancate prestazioni”,
pari ad € 0,2023 per ogni ora ordinaria lavorata.
I contributi previsti alla Gestione Speciale sono d estinati esclusivamente
all’erogazione di mutualità sanitaria integrativa al S.S.N. ( ora attraverso la Mutua
MBA: www.mbamutua.org) e di sussidi economici per sostegno al reddito in caso
di morte e invalidità permanente assoluta professionale o extraprofessionale,
escludendo tassativamente ogni altra destinazione.
Per i requisiti, le condizioni e la decorrenza delle prestazioni sanitarie integrative
al S.S.N. e per Caso morte/infortuni , si rinvia al sito dell’Ente Bilaterale
(www.enbic.it).
Le prestazioni de ll’En.Bi.C. e di Welfare Contrattuale costituiscono parte
integrante delle obbligazioni previste dal presente CCNL e di essi si è tenuto
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
217
conto nella determinazione complessiva dei trattamenti dovuti al lavoratore , così
come nella determinazione dei costi Contrattuali.
Inoltre, le Parti, in conformità alle previsioni legali in materia, ricordano che, allo
scopo di assicurare trattamenti integrativi a sostegno del reddito nei casi di
riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle
disposizioni in materia di Cassa Integrazione, i Datori di lavoro che occupano
mediamente più di 5 (cinque) dipendenti dovranno versare il contributo
annualmente previsto al FIS ( Fondo di Integrazione Salariale ) istitu ito presso
l’INPS, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016, che
precisa le prestazioni del Fondo.
Art. 230 - Elemento Contrattuale Perequativo Sostitutivo della “ Gestione
Speciale”
Solo ai Lavoratori assunti con contratti di durata prevista inferiore a 12 (dodici)
mesi, o con orario di lavoro inferiore alle 16 (sedici) ore settimanali, o 64
(sessantaquattro) ore mensili o 532 (cinquecentotrentadue) ore annuali, ai quali
non competono le prestazioni della “ Gestione Speciale ” dell’En.Bi.C., sarà
corrisposto un Elemento Contrattuale Perequativo Sostitutivo pari a lordi €
0,2023 per ogni ora ordinaria lavorata . Tale Elemento non sarà utile nella
determinazione della R.M.N., dei ratei di retribuzioni differite (tredicesima, ferie,
permessi), né del T.F.R.
L’Elemento Contrattuale Perequativo Sostitutivo spetterà anche in caso di
proroga del contratto a tempo determinato, quando essa fosse inferiore a 12
(dodici) mesi.
Pertanto, in presenza di Elemento Contrattuale Perequativo Sostitutivo , così
come previsto dal presente articolo, non saranno dovute al Lavoratore le
prestazioni di cui alla “Gestione Speciale” dell’articolo che precede.
In caso di trasformazione del contratto a tempo determinano in contratto a
tempo indeterminato, il Lavoratore non avrà più diritto all’Elemento
Contrattuale Perequativo Sostitutivo, ma alle prestazioni previste dalla “ Gestione
Speciale”, con conseguente obbligo del Datore e del Lavoratore stesso di versare
all’En.Bi.C. la relativa contribuzione.
Art. 231 - ENBIC: responsabilità per mancata contribuzione
L’Azienda che ometta, totalmente o parzialmente, il versamento dei contributi
dovuti all’En.Bi.C., nei limiti di prescrizione quinquennale, è responsabile verso i
Lavoratori della perdita delle relative prestazioni, con il loro diritto al
risarcimento del mancato rimborso delle prestazioni sanitarie, nonché
dell’eventuale maggiore danno subito o sanzioni di Legge . Sempre entro i limiti
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
218
di pre scrizione, permarrà l’obbligo di versare all’Ente i contributi arretrat i che
erano dovuti.
Resta fermo che , qualora l’Azienda non abbia regolarmente ottemperato
all’iscrizione e integralmente versato i contributi dovuti,nessuna prestazione sarà
erogata dall’En.Bi.C. al Lavoratore , mentre le prestazioni contrattualmente
previste dovranno essere erogate direttamente dal Datore di lavoro , con costi a
suo carico.
Anche in caso di morte o di invalidità del Dipendente, di diritto iscrivibile alla
“Gestione Speciale ”, il Datore di lavoro inadempiente dovrà riconoscere al
Lavoratore, ai suoi Superstiti o al Lavoratore permanentemente invalido, l’intero
importo o le stesse prestazioni che avrebbe erogato la Gestione Speciale
(Sanitarie Integrative al S.S.N. e per Caso Morte/Infortuni ), se vi fosse stato il
puntuale versamento aziendale dei contributi dovuti.
Per tutti coloro che applicano il presente CCNL, i versamenti obbligatori e i
contributi dovuti , nonché le relative prestazioni, concorrono nella
determinazione del trattamento economico complessivo dei Lavoratori e nella
determinazione dei costi contrattualmente concordati.
Art. 232 - Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione,
Certificazione e Conciliazione
È costituita, nell’ambito dell’En.Bi.C., la Commissione Bilaterale Nazionale di
Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione, in conformità al suo
Regolamento approvato dalle Parti.
Tale Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione e
Conciliazione ha i seguenti compiti (indicativi e non esaustivi):
1. esaminare e risolvere le controversie inerenti all’applicazione del presente
CCNL e alla Contrattazione integrativa di Secondo livello;
2. intervenire a fissare l’ammontare dell’elemento economico “ Premio
Variabile o Premio di Produzione Presenza ”, in caso di controversia fra le
Parti nella contrattazione di Secondo livello;
3. verificare e valutare l’effettiva applicazione di tutti gli istituti previsti dal
presente CCNL e sue modificazioni e integrazioni, anche riguardo
all’attuazione della parte retributiva e contributiva. Tale controllo è effettuato
anche su richiesta di un solo Lavoratore e, in tal caso, l’Azienda è tenuta a
fornire alla Commissione tutte le notizie necessarie;
4. emettere Interpretazioni sul testo contrattuale, in caso di dubbi o incertezze
manifestate da una delle Parti stipulanti il CCNL o da un soggetto interessato
(Azienda, Lavoratore, Consulente ecc.);
5. definire i profili e le esemplificazioni del personale, per i casi non previsti
dalla Classificazione del presente CCNL;
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
219
6. a domanda di una delle Parti interessate, emettere la Conformit à̀ alle
previsioni contrattuali o agli schemi predisposti dall’En.Bi.C. del Piano
Formativo Individuale per gli Apprendisti, nonché degli Allineamenti
contrattuali in caso di provenienza da altro CCNL o della correttezza
dell’inquadramento, quando il CCNL applicato abbia un diverso assetto
della classificazione del personale rispetto a quello di provenienza e la
Conformità contrattuale dei Contratti di Secondo livello.
7. validare i Contratti di Secondo livello sottoscritti dalla RST;
8. esaminare e risolvere ogni altro eventuale problema che dovesse presentarsi
in ordine alle esigenze congiuntamente rappresentate dalle Parti contrattuali;
9. adeguare il testo contrattuale alle nuove disposizioni legislative intervenute
nel corso della sua validità.
Le Interpretazioni emesse dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia,
Interpretazione, Certificazione e Conciliazione ( Autentiche, Integrative,
Parzialmente Modificative, Riassuntive, Aggiornative ecc .), avranno piena
efficacia applicativa dal primo giorno del mese successivo a quello di avvenuta
pubblicazione nel sito dell’Ente Bilaterale (www.enbic.it). In sede di ristampa del
CCNL, come previsto in Premessa, il testo contrattuale sarà integrato dalle
Interpretazioni della Commissione nel frattempo pubblicate, ponendo al termine
dell’articolo di riferimento, in carattere corsivo, l’estratto dell’ Interpretazione
stessa.
Art. 233 - Certificazione degli Appalti e Asseverazione del Modello di
organizzazione edi gestione
Ai sensi degli articoli 76, comma 1, lettera a) e 84 del D. Lgs. 276/2003, nonché
dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, dello Statuto dell’Ente Bilaterale e
dell’Organismo Paritetico Nazionale Confederale - OPNC Enbic Sicurezza -
sono costituite:
a) la Commissione Nazionale di Certificazione degli Appalti ( in seno alla
Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione,
Certificazione e Conciliazione);
b) la Commissione di Asseverazione del Modello di organizzazione e di
gestione, quale Organo Tecnico Paritetico di OPNC Enbic Sicurezza.
Tali Commissioni saranno composte ai sensi degli Statuti dell’En .Bi.C. e
dell’OPNC Sicurezza.
A. Sintesi sulla Certificazione degli Appalti
A domanda delle Parti interessate, la Commissione procederà alla
Certificazione dell’Appalto, sia in sede di stipulazione che d’attuazione,
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anche ai fini della distinzione tra somministrazione e appalto, individuando
le concrete condizioni d’esclusione d’interposizione illecita e di
configurazione di appalto genuino.
B. Sintesi sulla Asseverazione del Modello di organizzazione e di gestione
A domanda delle Parti interessate, la Commissione procederà
all’Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione, idoneo ad avere
efficacia esimente della responsabilità amministrativa dell’Azienda.
Art. 234 - Ente Bilaterale di Formazione
Le Parti, riconoscendo l'importanza della valorizzazione delle risorse umane,
intendono promuovere programmi di formazione attraverso il Fondo
Interprofessionale allo scopo costituito presso l’Ente Bilaterale.
Per quanto sopra le Parti convengono, nel rispetto delle reciproche competenze
e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di Legge, dagli Accordi
Interconfederali e Federali e dal presente Contratto, che la formazione avvenga
prevalentemente mediante affiancamento ed esperienze dirette, ri servando alla
“formazione in aula ” solo quella relativa agli a spetti generali del rapporto di
lavoro quali, diritti e doveri dei Lavoratori; disciplina del rapporto di lavoro
subordinato;sicurezza e igiene del lavoro; diritti sindacali; tutele contrattuali,
legali, previdenziali, assicurative e assistenziali spettanti ai Lavoratori dai rispettivi
Enti preposti.
La formazione dovrà essere orientata anche al perseguimento dei seguenti
obiettivi:
consentire ai Lavoratori di acquisire le professionalità specifiche in grado di
meglio rispondere alle mutate esigenze della domanda di lavoro, anche
derivanti da innovazioni tecnologiche e organizzative, e di favorire lo
sviluppo verticale delle carriere;
cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare
riferimento al personale svantaggiato, nell'intento di facilitare l'incontro tra
domanda e offerta e di consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei
Lavoratori, anche promuovendo stage, praticantati e altri percorsi formativi;
facilitare il reinserimento dei Lavoratori dopo lunghi periodi di
disoccupazione o inoccupazione.
In questo quadro, il Fondo Interprofessionale fornirà alle Parti informazioni sui
programmi di formazione professionale predisposti e sui programmi formativi da
realizzare. La riscossione delle quote che l’Azienda deve versare al Fondo è
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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regolamentata dallo Statuto del Fondo Interprofessionale e dal Regolamento
dell’Ente Bilaterale di Formazione.
Art. 235 - Composizione delle Controversie
In caso di controversie tra l’Azienda e il Lavoratore dipendente in merito
all’applicazione del contratto di lavoro individuale, potrà essere attivato il ricorso
presso la competente Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia
Interpretazione, Certificazione e Conciliazione costituita dall’Ente Bilaterale
Territoriale, ferme restando le previsioni legislative che regolano la materia.
Eventuali controversie collettive che dovessero insorgere sull’applicazione del
presente CCNL saranno disciplinate tra le Parti, con un primo tentativo in sede
territoriale e, in seconda istanza, a livello nazionale, avvalendosi di Commissioni
istituite ad hoc presso l’Ente Bilaterale En.Bi.C.
È comunque fatta salva la facoltà delle Parti in causa di ricorrere alla
Conciliazione in sede sindacale , ove non diversamente previsto dalla normativa
vigente, come previsto allo specifico Titolo del presente CCNL.
TITOLO LI
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Art. 236 - Previdenza Complementare
Le Parti, in considerazione delle modeste prospettive della previdenza pubblica,
condividono l’importanza di accreditare il T.F.R. maturato dal Lavoratore ad un
Fondo di Previdenza Complementare già costituito o al Fondo Complementare
di Previdenza Complementare da costituire.
Ciò premesso, a richiesta del Lavoratore interessato, dal 1° febbraio 2026, il
Datore accrediterà al Fondo scelto, il T.F.R. maturato alle scadenze previste,
oltre ad una quota aggiuntiva aziendale mensile pari all’1,5 % della PBNC M
spettante al Lavoratore stesso.
Restano impregiudicate condizioni di miglior favore eventualmente stabilite
mediante Contrattazione Aziendale di Secondo Livello.
In caso di costituzione delle Parti di un Fondo di categoria di Previdenza
Complementare, si applicheranno le relative contribuzioni di riferimento.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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TITOLO LII
PATRONATI
Art. 237 - Patronati
Gli Istituti di Patronato, di emanazione e/o convenzionati con le Organizzazioni
sindacali firmatarie il presente CCNL ( esempio: ENCAL CISAL) o di
Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto, unitamente alle Parti firmatarie
del presente CCNL, un Accordo Aziendale di S econdo livello, hanno diritto di
svolgere, a domanda, la loro attività all’interno dell’Azienda.
I rappresentanti dei Patronati concorderanno con la singola Azienda i modi di
svolgimento della loro assistenza, che dovrà attuarsi senza pregiudizio per la
normale attività aziendale.
TITOLO LIII
CONTRIBUTO D’ASSISTENZA CONTRATTUALE
Art. 238 - Co.As.Co.
Le Associazioni Datoriali firmatarie hanno determinato , a carico dei Datori di
Lavoro che applicano il presente CCNL, una quota obbligatoria a copertura dei
costi connessi alla costituzione e alla gestione del presente sistema contrattuale ,
nonché all’assistenza sulla sua applicazione.
Tale Contributo d’Assistenza Contrattuale, in sigla “Co.As.Co.”, è pari allo 0,7%
(zerovirgolasette per cento) dell’Imponibile Previdenziale aziendale e dovrà
essere versato nei modi previsti dall’Associazione Datoriale scelta dal Datore, che
sia firmataria del presente CCNL.
TITOLO LIV
RISPETTO DELLA RISERVATEZZA
Art. 239 - Per quanto concerne il presente Titolo, si rimanda al D. Lgs. 196/2003
e s.m.i.
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai Dipendenti dei
Servizi Ausiliari Integrati
alle Persone, alle Collettività e alle Aziende
Servizi Distributivi
Piattaforme Logistiche
Disciplina Speciale
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Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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TITOLO LV
NORME PARTICOLARI PER I DIRIGENTI
Art. 240 - Dirigenti: definizione
Appartengono alla Categoria dei Dirigenti i prestatori di lavoro subordinato che,
quali Alter Ego dell’Imprenditore, svolgono funzioni aziendali al più elevato
grado di professionalità, con massima Autonomia, Discrezionalità, Iniziativa e
con Potere decisionale ; tali funzioni incidono sull’andamento generale
dell’Impresa o su una sua parte organizzativamente autonoma.
Normalmente, il Dirigente avrà poteri di Rappresentanza esterna e sarà munito
di specifiche Deleghe generali ed operative.
Il Dirigente riceve dal Datore di lavoro direttive di carattere generale, che realizza
con le proprie competenze, capacità organizzativa, ampia ed estesa autonomia e
conformemente alle Deleghe ricevute. Pertanto il Dirigente , con la propria
Discrezionalità ed Iniziativa professionali, ha il compito di emanare Direttive a
tutta l’Impresa con responsabilità generale e solidale che si riflette sull’intera
organizzazione.
Nelle strutture aziendali complesse , è possibile che vi siano Dirigenti di diverso
livello funzionale, fermo restando che tra di essi non vi può essere
subordinazione, ma solo funzioni di coordinamento, poiché anche il livello
inferiore della dirigenza deve sempre poter operare, in ambito aziendale esteso,
come Alter Ego dell’Imprenditore.
La nozione del Dirigente implica che tale Collaboratore apicale
dell’Imprenditore non sia soggetto destinatario della disciplina legale prevista in
materia di licenziamenti individuali, per l’assoluta necessità del permanere di un
esteso rapporto fiduciario con l’Imprenditore, nel nome del quale il Dirigente è
chiamato ad opera re. Inoltre, il Dirigente non è soggetto alla disciplina legale
sull’orario di lavoro, dovendo rispondere essenzialmente dei risultati, fermo però
l’obbligo di rispettare i criteri di ragionevolezza, cioè la dovuta attenzione alla
salute ( rispetto dei riposi complessivamente previsti ) e alle esigenze primarie
della vita di relazione, contemperate con i bisogni aziendali. Quale conseguenza
di quanto precede, per il Dirigente non è previsto il diritto al compenso di
eventuale lavoro straordinario, purché prestato entro i suddetti limiti di
ragionevolezza.
La qualifica dirigenziale sarà obbligatoriamente riconosciuta ogniqualvolta vi
fosse il rispetto delle competenze e mansioni previste dalla Tabella Dirigenti
dell’art. 274. I noltre, in sede aziendale, quando ne ricorrano fondate ragioni od
opportunità, le Parti potranno sottoscrivere un Accordo di Secondo Livello che
adatti, anche per i Dirigenti, la disciplina del presente CCNL alle particolari
esigenze locali od aziendali, in un’ottica d’equilibrio tra i diritti e i doveri delle
Parti stesse, così come complessivamente definiti nel presente CCNL.
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Art. 241 - Dirigenti: Formazione e aggiornamento
Le Parti, concordando sulla decisiva importanza della formazione e
dell’aggiornamento, nelle diverse forme e condizioni possibili, s’impegnano a
favorirne anche i Dirigenti nell’accesso formativo.
Art. 242 - Dirigenti: assegnazione della qualifica per avvenuto svolgimento di
mansioni superiori
Per l'assegnazione della Categoria di Dirigente al Lavoratore che svolga con
continuità le relative mansioni ed eserciti le deleghe proprie della categoria
dirigenziale, si rinvia alle previsioni del primo e del secondo comma dell’art. 240.
Art. 243 - Dirigenti: dimensioni aziendali e dirigenza
Nei casi in cui vi sia una struttura imprenditoriale ridotta e con esiguo numero di
dipendenti, quale normalmente si verifica nella “Micro”o “Piccola” Impresa, la
sussistenza dei requisiti qualificanti l’accesso alla Dirigenza dovrà essere verificata
con particolare rigore, al di là del nomen, essendo di difficile configurazione in
tali piccole realtà la necessità di supplenza imprenditoriale, nei termini
qualificanti la Categoria Dirigenziale, come essa è normalmente presente nelle
più ampie articolazioni aziendali.
Per tale motivo, il presente CCNL esplicitamente prevede quale ordinaria Figura
Apicale della “Piccola Impresa” la qualifica di Quadro.
Considerato però che, nell’ambito di applicazione del presente CCNL , si
possono verificare anche condizioni d’Imprese di trasformazione o di servizio
con pochi dipendenti e grande fatturato, ai fini della valutazione per l’accesso alla
dirigenza, per tali aziende potrà farsi prevalente riferimento alla volontà espressa
dalle parti nel contratto di assunzione.
Art. 244 - Dirigenti: Assistenza Sanitaria Integrativa e per Caso Morte per
malattia ed infortunio
A favore dei Dirigenti compresi nella sfera d’applicazione del presente
Contratto e conformemente alle previsioni del Regolamento, con la
contribuzione mista prevista dall’art. 229, è operante tramite l’En.Bi.C.
un’estesa Assistenza Sanitaria, Integrativa alle prestazioni del Servizio Sanitario
Nazionale e per caso morte per malattia ed infortunio, con prestazioni ricavabili
dal sito: www.enbic.it.
Inoltre, nell'interesse del Dirigente, l'Azienda dovrà stipulare una polizza contro
gli infortuni sia professionali che extra-professionali che assicuri:
• in caso di invalidità permanente determinata da infortunio, che non
consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro: una somma pari a 4
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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(quattro) annualità della retribuzione mensile normale; qualora si trattasse di
invalidità permanente parziale, la somma sarà proporzionata al grado di
invalidità determinato in base alla tabella annessa al D.P.R. n. 1124/1965;
• in caso di morte determinata da infortunio, una somma pari a 3 (tre)
annualità della retribuzione mensile normale.
Art. 245 - Dirigenti: Welfare Contrattuale
Anche a favore dei Dirigenti compresi nella sfera d’applicazione del presente
Contratto, è operante il Welfare Contrattuale , come previsto dall’art. 47 d el
CCNL, con costo minimo di € 1.000/anno.
Art. 246 - Dirigenti: Responsabilità Civile e/o penale connessa alla prestazione
La responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal Dirigente nell'esercizio
delle proprie funzioni è a carico dell'Azienda, che vi provvederà tramite idonea
copertura assicurativa.
Il Dirigente che risolva il rapporto di lavoro motivando il proprio recesso con
l'avvenuto rinvio a giudizio per ragioni inerenti all’esercizio delle funzioni
attribuitegli, ha diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, a non dover prestare
il preavviso contrattuale ex art. 364.
Il Dirigente consegue il diritto a percepire i trattamenti previsti dal precedente
comma, sempreché abbia formalmente e tempestivamente comunicato al datore
di lavoro la notifica dell'avviso a seguito del quale sia stato successivamente
rinviato a giudizio.
Ove si apra un procedimento penale nei confronti del Dirigente per fatti che
siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli, l’Azienda
potrà formalmente contestare ex art. 7, L. 300/1970, l’eventuale dolo o colpa
grave emersi in fase d’istruttoria. Qualora il procedimento disciplinare si
risolvesse senza sanzioni non conservative, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio e
di assistenza legale sarà a carico dell’assicurazione stipulata dall’Azienda. In caso
di conflitto d’interessi tra il Dirigente e l’Azienda, è in facoltà del Dirigente di farsi
assistere da un legale di sua fiducia, con oneri a suo carico.
Il rinvio a giudizio del Dirigente per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle
funzioni attribuitegli non costituisce in sé giustificato motivo di licenziamento,
sempre esclusi i casi di dolo o colpa grave del Dirigente, che siano stati
formalmente contestati ex art. 7, L. 300/1970.
In caso di privazione della libertà personale, per fatti direttamente attinenti
all'esercizio delle funzioni attribuitegli e in assenza di dolo o colpa grave
ritualmente contestate, il Dirigente in forza sarà posto in aspettativa ed avrà diritto
alla conservazione del posto con decorrenza del 65% (sessantacinque percento)
della sua retribuzione mensile normale, per un tempo complessivo pari al
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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comporto contrattuale, con computo unico dei periodi di aspettativa e/o di
malattia.
Le garanzie e le tutele di cui al 4° comma del presente articolo si applicano al
Dirigente anche successivamente all'estinzione del rapporto di lavoro, sempreché
si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso, privi di dolo o colpa grave.
Art. 247 - Dirigenti: polizza assicurativa per Assistenza legale e Responsabilità
Civile
Ai Dirigenti dev’essere riconosciuta, attraverso polizza assicurativa o forme
equivalenti predisposte dall’Azienda, la copertura delle spese di assistenza legale
in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o
dolo e relative a fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni svolte, con
massimale di almeno € 300.000,00 (trecentomila Euro), per evento e per anno.
L’Azienda, in caso di procedimento civile o penale, è altresì tenuta ad assicurare
ai Dirigenti la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi
conseguentemente allo svolgimento delle loro funzioni, anche se dovuto a colpa,
con massimale di almeno € 3.000.000,00 (tre milioni di Euro).
Art. 248 - Dirigenti: Retribuzione Annuale Lorda
La Retribuzione Annuale Lorda (R.A.L.) Contrattuale del Dirigente sarà
composta dalle diverse voci retributive (P.B. N.C.M. ed Elemento Perequativo
Regionale, Indennità Mensile di Mancata Contrattazione, Scatti di anzianità),
negli importi riconosciuti per la propria Categoria, oltre ad eventuale
Superminimo Individuale ed ogni altra voce retributiva stabile e ricorrente che
sia stata riconosciuta al Dirigente.
La Contrattazione di Secondo livello, nonché quella individuale, potranno
prevedere, con possibilità di verifica e osservazione congiunta:
1) Benefici in natura e loro regolamentazione;
2) Premi di Risultato ad obiettivi o Partecipazione agli utili aziendali;
3) Particolari condizioni per la Formazione interna e/o esterna nell’interesse del
Dirigente o dell’Azienda, in concomitanza alla quale l’Azienda può porre il
vincolo di non concorrenza a valere dalla cessazione del Dirigente.
Art. 249 - Dirigenti: Patto di non Concorrenza
Nel caso di stipula del Patto di non Concorrenza con personale che rivesta la
qualifica di Dirigente, esso dovrà prevedere, oltre al corrispettivo dovuto, anche
precisi limiti temporali (fino al massimo di 5 anni dalla cessazione ), di luogo e di
oggetto. Resta inteso che i limiti temporali, di oggetto e di luogo dovranno essere
proporzionati e correlati all’effettivo interesse aziendale ed alle effettive mansioni
del Dirigente , nel rispetto del principio che, compatibilmente alle esigenze di
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
229
salvaguardia aziendale assicurate dal Patto di non Concorrenza, si dovrà favorire
l’estensione delle mansioni esercitabili dal Dirigente in costanza di Patto.
Normalmente, le mansioni esercitabili saranno crescenti con il decorrere della
durata del Patto e le Parti, all’atto della stipula del Patto stesso, definiranno quali
elementi tra oggetto, luogo e corrispettivo saranno soggetti a progressiva
attenuazione.
Nei casi dubbi, il Dirigente è invitato, con ordinaria diligenza, ad effettuare una
verifica preventiva con l’Azienda, onde evitare o limitare il possibile contenzioso.
Si dovrà prevedere un corrispettivo congruo rispetto alla retribuzione del
Dirigente e ai limiti complessivi richiesti dal Patto di non Concorrenza, anche
valutando nel caso concreto le residue capacità di lavoro, intese come possibilità
di produzione del reddito da parte del Dirigente , nel rispetto dei limiti previsti
nel corso del Patto di non Concorrenza.
Il Patto di non Concorrenza dovrà considerarsi risolto qualora l’Azienda licenzi il
Dirigente per cessazione dell’attività o per riduzione di personale.
Per quanto qui non definito sul Patto di non concorrenza, si rinvia alle previsioni
dell’art. 2125 c.c., alla legislazione previdenziale e fiscale vigente e agli accordi
individuali intercorsi tra il Dirigente e l’Azienda.
Art. 250 - Dirigenti: Malattia e Infortunio non professionale
Per il Dirigente, in caso di malattia o infortunio non professionale, gli obblighi
informativi, la disciplina del periodo di comporto e delle norme generali
afferenti, saranno quelli previsti nel presente CCNL.
In caso di malattia, il trattamento economico complessivamente riconosciuto al
Dirigente per tutto il tempo della malattia, ma entro i limiti di comporto
contrattuale, dovrà essere pari al 75% della Retribuzione Normale Mensile.
Prima della scadenza del comporto contrattuale, è facoltà del Dirigente
richiedere un’aspettativa non retribuita ex art. 218 del CCNL, che decorrerà dal
compiersi del comporto.
Art. 251 - Dirigenti: Infortunio professionale
In caso d’infortunio professionale, non in itinere, spetta al Dirigente la
conservazione del posto fino al limite massimo di 18 mesi o minor periodo
qualora fosse accertata un'invalidità permanente totale o parziale grave. In tale
periodo, vi sarà decorrenza dell’Indennità INAIL eventualmente spettante e di
quota della Retribuzione Normale Mensile del Dirigente, entro il limite
complessivo dell’85% della R.N.M.
Quindi, tale percentuale comprenderà l’Indennità erogata dall’INAIL, ex art. 70
del T.U.1124/65.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Art. 252 - Dirigenti: Condizioni particolari di dimissioni per giusta causa
Al Dirigente si applicheranno le seguenti discipline particolari di dimissioni per
giusta causa, che dovranno essere confermate da Accordo Transattivo tra le Parti
ex art. 410 e 411 cpc.
1) Mancata accettazione del trasferimento
Fermo restando che il trasferimento dev’essere giustificato e mai potrà
assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica, entro 60 (sessanta) giorni
dalla comunicazione del trasferimento , non concordato, ad oltre 150
chilometri dalla sede abituale di lavoro, il Dirigente avrà diritto di rassegnare
le dimissioni per giusta causa, quindi senza obbligo di preavviso e con il
riconoscimento aziendale di una somma aggiuntiva al T.F.R., pari
all’indennità sostitutiva del preavviso a lui spettante. Sono fatte salve le diverse
condizioni pattuite tra le Parti con Accordo Assistito.
2) Trasferimento di proprietà dell'Azienda
Il Dirigente che non intenda continuare il rapporto di lavoro con l’Azienda,
qualora il trasferimento di proprietà determini un'effettiva situazione di
detrimento professionale , potrà procedere, entro 120 (centoventi ) giorni
dall’effettivo trasferimento di proprietà, alla risoluzione del rapporto di lavoro
senza obbligo di preavviso e con il riconoscimento aziendale di una somma
aggiuntiva al T.F.R., pari all’indennità sostitutiva del preavviso a lui spettante.
3) Mutamento di posizione
Il Dirigente che, a seguito di mutamento aziendale delle proprie mansioni
con un’effettiva situazione di detrimento professionale, risolva per giusta
causa il rapporto di lavoro entro 60 (sessanta) giorni dall’intervenuto
mutamento, ha diritto ad una somma aggiuntiva al T.F.R. di importo pari
all'indennità di mancato preavviso che gli sarebbe spettato in caso di
licenziamento.
Art. 253 - Dirigenti: licenziamento
Anche il licenziamento del Dirigente deve essere intimato per iscritto, a norma
dell’art. 2, L. 604/1966. Non è richiesta la sussistenza di una “giusta causa” o di
un “giustificato motivo”, fermo restando che , ad esclusione del documentato
“giustificato motivo oggettivo”, sia il licenziamento per “giusta causa” che per
“giustificato motivo soggettivo” dovranno effettuarsi a conclusione dell’iter
disciplinare, che per i fatti contestati abbia confermato l’idoneità al recesso.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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In alternativa a quanto sopra, sarà possibile procedere al licenziamento del
Dirigente senza “giustificato motivo soggettivo”, senza documentato “giustificato
motivo oggettivo”, o senza percorrere l’iter disciplinare ex art. 7, L. 300/1970, o
senza obbligo di motivazione, riconoscendogli il Preavviso, lavorato o sostituito
dalla relativa indennità, ed una “ Somma aggiuntiva al T.F.R .” pari all’indennità
lorda sostitutiva del preavviso che sarebbe stato a lui contrattualmente spettante
in funzione dell’anzianità di servizio quale Dirigente.
Quanto precede, salvo il caso di licenziamento discriminante per motivi
sindacali, politici, religiosi, di sesso odi orientamento sessuale, risolve di diritto il
rapporto di lavoro dalla data di comunicazione scritta e, quindi, con l’indennità
sostitutiva di preavviso e la “Somma aggiuntiva al T.F.R.” o entro l’ultimo giorno
del termine di preavviso, con riconoscimento dell’eventuale residua indennità
sostitutiva e della “Somma Aggiuntiva al T.F.R.”.
Nei casi di recesso di cui all’art. 2119 c.c. (giusta causa), avvenuto a conclusione
dell’iter di contestazione che confermi il motivato licenziamento, il preavviso e la
somma aggiuntiva al T.F.R. non saranno dovuti.
Nel caso di confermato licenziamento per “giustificato motivo soggettivo”, oltre
al T.F.R. spettante, sarà dovuto il solo preavviso o, qualora non lavorato, la
relativa indennità sostitutiva.
Art. 254 - Dirigenti: Trattamento di Fine Rapporto
La quota annua da accantonare e le disciplin e afferenti alla corresponsione e
all’anticipazione saranno quelle previste dal presente CCNL.
I redditi derivanti da piani di Incentivazione o il Credito Welfare, i Premi di
risultato, i redditi di partecipazione agli utili, o anche i redditi collettivi già
esclusi in sede di concessione, non rilevano ai fini del calcolo del T.F.R.
Art. 255 - Dirigenti: Attività di ricerca, studio e scoperte effettuate durante il
rapporto di lavoro
Salvo diversi accordi preventivamente stipulati tra le Parti interessate, in caso
d’invenzioni e innovazioni professionali attribuibili al Dirigente , si applicherà
l’articolo 64 del D.Lgs. 30/2005.
Fermi restando gli obblighi di riservatezza previsti dal presente CCNL e previa
obbligatoria verifica congiunta con l’Azienda ogniqualvolta siano in gioco
competenze o riferimenti aziendali, i Dirigenti, nel rispetto degli obblighi di
riservatezza, collaborazione e fedeltà, a proprio nome, potranno pubblicare
articoli e contributi su riviste scientifiche, anche attinenti la propria esperienza e
formazione professionale, partecipare alla stesura di libri e manuali, svolgere
interventi a convegni e incontri di studio, partecipare ad attività di studio anche
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
232
presso università e centri di ricerca al di fuori del tempo di lavoro ed in modo
compatibile con lo stesso.
Art. 256 - Dirigenti: Esclusività della prestazione
Per le particolari Autonomie, Responsabilità e Deleghe assegnate al Dirigente
per lo svolgimento della sua prestazione, si richiamano in toto le disposizioni
contenute al Titolo L VI del presente CCNL, che per la Categoria dei Dirigenti
assumono massima rilevanza.
Art. 257 - Dirigenti: rinvio alla previsione contrattuale collettiva
Per tutto quanto sopra non precisato, ai Dirigenti si applicheranno le norme
contrattuali del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati, alle Persone, alle Collettività e
alle Aziende , Servizi Distributivi o Piattaforme Logistiche ” previste per la
generalità dei Lavoratori.
TITOLO LVI
NORME PARTICOLARI PER I QUADRI
Art. 258 - Quadri: Definizione
Appartengono alla Categoria dei Quadri i prestatori di lavoro subordinato,
esclusi i Dirigenti, che svolgono, con carattere continuativo e con specifiche
Autonomie, Responsabilità, Competenze e Deleghe, funzioni direttive di
rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi aziendali in
settori specifici di Grandi Aziende o con responsabilità generale per l’intera
organizzazione nelle realtà minori, anche decentrate, quali filiali o simili.
La qualifica di Quadro sarà riconosciuta nel rispetto delle condizioni previste
dalla Tabella Quadri dell’art. 274.
Anche ai Quadri si applicheranno le previsioni sulla Progressione di Carriera
“Mobilità Verticale” e sull’Inserimento formativo “Condizioni d’Ingresso”.
Inoltre, in sede aziendale, quando ne ricorrano fondate ragioni od opportunità,
le Parti potranno sottoscrivere un Accordo di Secondo Livello che, per i Quadri,
adatti la disciplina del presente CCNL alle particolari esigenze locali, in ottica
d’equilibrio tra i diritti e i doveri delle Parti stesse, così come definiti nel presente
Contratto Collettivo.
Art. 259 - Quadri: Rappresentanza Sindacale
Quando nell’Azienda siano presenti almeno 5 (cinque) Quadri, essi hanno diritto
di farsi rappresentare da una RSA.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Con un minor numero di Quadri, la rappresentanza potrà essere assicurata
tramite il Quadro Rappresentante Sindacale Territoriale e/o il Servizio Sindacale
dell’Associazione di Categoria sottoscrittrice il presente CCNL.
Art. 260 - Quadri: Formazione e aggiornamento
Le Parti concordano sull’importanza della formazione e dell’aggiornamento per i
Quadri, nelle diverse forme e condizioni e s’impegnano a favorirne l’accesso alla
formazione più qualificata.
Per i Quadri, si conferma l’applicazione dei criteri minimi previsti all’art. 193 per
la generalità dei Lavoratori, oltre alle seguenti specifiche condizioni:
1) Formazione aziendale: richiesta dall’Azienda, intesa come formazione utile o
necessaria all’evolversi del percorso lavorativo , normalmente si svolgerà in
orario retribuito a totale carico del Datore di lavoro. Resta inteso che tale
formazione, qualora effettuata al di fuori dell’orario ordinario di lavoro,
senza qualificarsi come lavoro straordinario, determinerà il diritto alla
retribuzione ordinaria maggiorata del 10%.
2) Percorsi formativi di tutela: da attivarsi in caso di riorganizzazioni aziendali o
di rischio per l’occupazione dei Quadri, anche per aggiornare ed ampliare le
aree di competenza.A l termine, il Quadro potrebbe così mutare le proprie
mansioni e trovare impiego anche all’interno di un altro settore aziendale .Le
Parti convengono sull'opportunità di favorire la realizzazione di adeguati
investimenti formativi, preferibilmente attraverso l'attivazione di progetti
collegati ai programmi europei e ai Fondi Interprofessionali contrattuali.
Anche la formazione dei Quadri è soggetta alle previsioni dell’art. 193.
Art. 261 - Quadri: assegnazione della qualifica per avvenuto svolgimento di
mansioni superiori
Per l'assegnazione della Categoria di Quadro, si rinvia alla previsione di cui
all’art. 189 del CCNL.
Art. 262 - Quadri: Assistenza Sanitaria Integrativa e per Caso morte per malattia
ed infortunio - Welfare Contrattuale
A favore dei Quadri compresi nella sfera d’applicazione del presente Contratto e
conformemente alle previsioni del Regolamento, è operante tramite l’En.Bi.C.
(Ente Bilaterale Confederale) un’estesa Assistenza Sanitaria, Integrativa alle
prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e per caso morte per malattia ed
infortunio, con la contribuzione mista prevista dalla Tabella 3) dell’art. 229 e con
prestazioni ricavabili dal sito: www.enbic.it.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
234
Inoltre, conformemente agli Accordi Sindacali di Secondo livello e alle eventuali
previsioni del Regolamento Aziendale, a favore dei Quadri è operante il Welfare
Contrattuale, con benefici previsti all’art. 47.
Art. 263 - Quadri: polizza assicurativa per Assistenza legale e Responsabilità
Civile
Ai Quadri dev’essere riconosciuta, attraverso polizza assicurativa o forme
equivalenti predisposte dall’Azienda, anche la copertura delle spese di assistenza
legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa o
dolo e relative a fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni svolte, con
massimale di almeno € 150.000,00 (centocinquantamila Euro) per evento e per
anno.
L’Azienda è altresì tenuta ad assicurare ai Quadri la copertura delle spese di
assistenza legale in caso di procedimento civile o penale e la copertura dal rischio
di responsabilità civile verso terzi, anche conseguente a colpa nello svolgimento
delle loro funzioni, con massimale di almeno € 2.000.000,00 (due milioni di
Euro).
Tali diritti decadono in caso di comprovata grave negligenza o responsabilità del
Quadro o di conflitto d’interessi con l’Azienda.
Art. 264 - Quadri: Contratto di lavoro - Informazioni e Tipologie Contrattuali
Il Contratto di lavoro del Quadro dovrà contenere le informazioni previste
all’art. 185 del presente CCNL.
Al Quadro saranno applicabili le tipologie contrattuali previste dal Titolo XXVI
al Titolo XXVII, salvo i casi di esplicite particolari esclusioni.
Art. 265 - Quadri: Periodo di Prova e d’inserimento nella mansione
Il Periodo di prova può essere convenuto per una durata non superiore a 6 mesi
per i Quadri di nuova assunzione, o in Mobilità Verticale.
Anche per gli Impiegati Direttivi che s’ipotizzano destinatari delle mansioni di
Quadro è attivabile la procedura di Mobilità Verticale.
Inoltre, per i Lavoratori di prima assunzione il cui livello di approdo previsto sia
il Quadro, si potranno attivare le Condizioni d’Ingresso del presente CCNL.
Art. 266 - Quadri: Retribuzione Annuale Lorda
La Retribuzione Annuale Lorda (R.A.L.) Contrattuale del Quadro sarà
composta dalle diverse voci retributive (P.B. N.C.M. ed Elemento Perequativo
Mensile Regionale, Indennità di Mancata Contrattazione, Scatti di anzianità), pari
ad almeno gli importi riconosciuti per tale Livello , oltre ad eventuale
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
235
Superminimo Individuale ed ogni altra voce retributiva stabile e ricorrente
riconosciuta al Quadro.
La Contrattazione di Secondo livello, nonché quella individuale, potranno
prevedere, con possibilità di verifica e osservazione congiunta:
1) Benefici in natura e loro regolamentazione;
2) Premi di Risultato in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
3) Partecipazione agli utili aziendali;
4) Formazione interna e/o esterna nell’interesse del Quadro o dell’Azienda ex
art. 193 del CCNL, anche intesa quale corrispettivo mediante il quale , con
accordo tra le Parti, l’Azienda pone il vincolo di non concorrenza a valere
dalla cessazione del Lavoratore.
Art. 267 - Quadri: Patto di non concorrenza
Nel caso di stipula del Patto di non Concorrenza con personale che riveste la
qualifica di Quadro, esso dovrà prevedere, oltre al corrispettivo dovuto, anche
precisi limiti temporali (fino al massimo di 3 anni dalla cessazione ), di luogo e di
oggetto.
Resta inteso che i limiti temporali, di oggetto e di luogo dovranno essere
proporzionati e correlati all’effettivo interesse aziendale ed alle effettive mansioni
del Quadro , nel rispetto del principio che, compatibilmente alle esigenze di
salvaguardia assicurate dal Patto di non Concorrenza, si dovrà favorire
l’estensione delle mansioni esercitabili dal Quadro in costanza di Patto.
Normalmente, le mansioni esercitabili dal Quadro saranno crescenti con il
decorrere della durata del Patto e le Parti, all’atto della stipula del Patto stesso,
definiranno quali elementi tra oggetto, luogo e corrispettivo saranno soggetti a
progressiva attenuazione.
Nei casi dubbi, con ordinaria diligenza, il Quadro è invitato ad effettuare una
verifica preventiva con l’Azienda, onde evitare o limitare il possibile contenzioso.
Si dovrà prevedere un corrispettivo congruo rispetto alla retribuzione del
Quadro e ai limiti complessivi richiesti dal Patto di non Concorrenza, anche
valutando nel caso concreto le residue capacità di lavoro, intese come possibilità
di produzione del reddito da parte del Quadro , nel rispetto dei limiti previsti nel
corso del Patto di non Concorrenza.
Il Patto di non Concorrenza dovrà considerarsi risolto qualora l’Azienda licenzi il
Quadro con cessazione dell’attività o per riduzione di personale.
Per quanto non definito sul Patto di non concorrenza si rinvia alle previsioni
dell’art. 2125 c.c., all’art. 349 del CCNL, alla legislazione previdenziale e fiscale
vigente e agli accordi individuali intercorsi tra il Dirigente e l’Azienda.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
236
Le Parti Contrattuali consigliano di contenere le clausole restrittive del
Patto di non Concorrenza nei soli limiti strettamente necessari alle
esigenze di salvaguardia aziendale.
Art. 268 - Quadri: Aumenti Periodici d’Anzianità
I Quadri hanno diritto , per ogni biennio di effettivo lavoro , agli Aumenti
Periodici d’Anzianità, da riconoscersi alle condizioni e negli importi indicati nel
presente CCNL.
Art. 269 - Quadri: Tredicesima Mensilità
I Quadri hanno diritto alla tredicesima mensilità, alle condizioni e negli importi
indicati nel presente CCNL.
Art. 270 - Quadri: Attività di ricerca, studio e scoperte durante il rapporto di
lavoro
In caso d’invenzioni e innovazioni professionali attribuibili al Quadro , si
applicherà l’articolo 64 D.Lgs. 30/2005.
Fermi restando gli obblighi di riservatezza previsti dal presente CCNL e previa
obbligatoria verifica congiunta con l’Azienda ogniqualvolta siano in gioco
competenze o riferimenti aziendali, i Quadri, nel rispetto degli obblighi di
riservatezza, collaborazione e fedeltà, a proprio nome, potranno pubblicare
articoli e contributi su riviste scientifiche, anche attinenti la propria esperienza e
formazione professionale, partecipare alla stesura di libri e manuali, svolgere
interventi a convegni e incontri di studio, partecipare ad attività di studio anche
presso università e centri di ricerca al di fuori dell’attività di lavoro ed in tempi
compatibili con la stessa.
Art. 271 - Quadri: Rinvio alla Disciplina Generale e Speciale del rapporto di
lavoro
Per la disciplina del rapporto di lavoro non precisata nel presente Titolo quale, a
titolo d’esempio, orario di lavoro, malattia, maternità, preavviso, si rinvia alle
condizioni previste dal presente CCNL per la generalità dei Dipendenti.
Art. 272 - Quadri: Esclusività della prestazione
Per le particolari Autonomie, Responsabilità e Deleghe assegnate al Quadro per
lo svolgimento della sua prestazione, si richiamano in toto le disposizioni
contenute dal presente CCNL che anche per la Categoria dei Quadri, assumono
massima rilevanza.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
237
TITOLO LVII
CLASSIFICAZIONE UNICA
Premessa
Le Parti, innanzitutto, esprimono legittima soddisfazione nel constatare che la
Classificazione Unica del Personale, così come da anni è applicata nel Sistema
Contrattuale “CISAL”, sostanzialmente coincide con le previsioni del Quadro
Europeo delle Qualifiche (c.d. “E.Q.F.”) e con i rispettivi descrittori di livello
professionale ed oggi trova applicazione anche in un “contratto storico”, quale il
recentissimo rinnovo dei Metalmeccanici Federmeccanica.
Non solo, come avvenuto nel CCNL “Terziario Avanzato” del 26 Giugno 2018,
le Parti hanno inserito in apposito Allegato, anche i descrittori estesi delle
Professionalità e delle mansioni I.C.T., conformi all’ European e -Competence
Framework (in sigla “e.C.F.”), integrandoli e coordinandoli con il sistema E.Q.F.
Tra le tante novità contrattuali che si attagliano alle professionalità emergenti, le
Parti hanno anche confermato la scelta di un Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro unico per tutti i Lavoratori subordinati , dal Dirigente alla più semplice
Mansione d’ordine. Tale scelta, si giustifica per la sostanziale unità dei destini in
ambito aziendale e per il principio di uguaglianza nella dignità del lavoro, pur nel
rispetto dei differenti ruoli e responsabilità, e per garantire omogeneità nei
trattamenti e nelle scadenze contrattuali.
Tanti elementi di novità obbligano a porre molta attenzione nella Classificazione
del personale da assumere e, specialmente, nell’assegnazione dei livelli al
personale che proviene da altri CCNL.
Le Parti concordano sulla necessità che , nelle applicazioni contrattuali,
l’inquadramento del personale dipendente sia determinato esclusivamente
dall’effettivo contenuto professionale delle mansioni svolte, così come
individuato nelle Tabelle di sintesi del successivo art. 274 e nelle Declaratorie,
Profili ed Esemplificazioni contrattuali che le descrivono, fermo restando che le
competenze gestionali superiori comprendono sempre anche quelle inferiori.
Inoltre, le Parti rilevano che nell’attuale organizzazione del lavoro, specialmente
per il ricorso alle macchine ed alle tecnologie informatiche, sono pressoché
scomparse le prestazioni di sola fatica e quelle esclusivamente ripetitive. Oggi,
anche nelle più basse mansioni d’ordine e comuni, si richiedono livelli di
competenza specifica e capacità di utilizzare apparecchiature informatiche, così
come avviene nelle ordinarie incombenze di vita extra lavorativa e, di
conseguenza, anche il più basso livello d’inquadramento, per avere concreti
ambiti applicativi, comprende sempre tali competenze di soglia e prevede le
mansioni d’ordine meramente esecutivo o i lavori di fatica, solo come mansioni
residuali o accessorie.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Art. 273 - Classificazione Unica: criteri
I Lavoratori subordinati ex art. 2094 c.c.: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai
(art. 2095 c.c.), in questo CCNL sono compresi in un’unica Scala Classificatoria
articolata su 10 (dieci) livelli.
I Dirigenti e i Quadri si differenziano dal più alto livello Direttivo impiegatizio
per le specifiche Deleghe di Rappresentanza ricevute ( di Poteri e/o di Firma ), in
forza delle quali, per l’intera Azienda (i Dirigenti) o nella propria estesa area
professionale di competenza (i Quadri), con specifica responsabilità operano in
nome e per conto dell’Imprenditore.
L’inquadramento dei Lavoratori dovrà essere effettuato solo confrontando i
descrittori professionali delle mansioni effettivamente svolte con le Declaratorie,
i Profili e le Esemplificazioni previste dal presente CCNL.
Pertanto, l’inquadramento negli 8+2 (otto più due) livelli dovrà effettuarsi
esclusivamente sulla base delle mansioni in concreto esercitate dal Lavoratore ,
fermo restando che, come previsto dalla nuova stesura dell’art. 2103 c.c.,
l’Azienda avrà diritto di pretendere dal Lavoratore lo svolgimento di mansioni
diverse da quelle di assunzione, purché esse appartengano allo stesso livello
d’inquadramento professionale prima riconosciuto e ciò ogniqualvolta esse siano
richieste da motivate esigenze organizzative e sia stata fornita la necessaria
formazione.
Resta inteso che, in caso di successivo arricchimento delle mansioni del
Lavoratore, il corrispondente livello d’inquadramento professionale dovrà essere
aggiornato secondo i criteri del Titolo XXVI o, a seconda delle condizioni, del
Titolo XXVII del presente CCNL.
Nella Classificazione, le “ Esemplificazioni” riportano solo il “ Titolo” della
mansione, mentre il suo effettivo “Contenuto” dovrà essere quello descritto dalla
Declaratoria e dal Profilo del livello professionale da riconoscere.
Vi potranno essere Esemplificazioni anche su più livelli, ma discriminante tra
esse sarà il diverso contenuto professionale (Conoscenza, Abilità, Autonomia,
Competenze e Responsabilità) previsto dalla relativa Declaratoria.
Resta comunque inteso che, in fase d’inquadramento del personale, si dovranno,
come già detto, verificare le effettive mansioni del Dipendente e individuare così,
con riferimento a qualsiasi Profilo ed Esemplificazione della Declaratoria, il
livello professionale spettante, indipendentemente dal “nome” utilizzato in
Azienda per descrivere la mansione stessa.
Quanto precede, perché esiste aziendalmente la possibilità che la mansione
abbia un “ Nome” sopravvalutato rispetto al contenuto effettivo (esempio:
Responsabile Vendite o Direttore Vendite nel caso di un Operatore alle
Vendite), ma tale “nome” dovrà essere ininfluente nella determinazione del
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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livello d’inquadramento, dovendosi guardare solo alle Conoscenza, Abilità,
Autonomie, Competenze e Responsabilità richieste alle mansioni effettive.
Qualora le mansioni svolte mancassero di Esemplificazione contrattuale,
l’Azienda assegnerà al Lavoratore il titolo in uso , facendo riferimento, ai fini
dell’inquadramento, al Profilo e alla Declaratoria applicabili.
Per l’adeguamento o l’aggiornamento delle Esemplificazioni contrattuali
mancanti, sarà gradita una segnalazione alla Commissione Bilaterale Nazionale
sull’Interpretazione Contrattuale del CCNL (all’indirizzo di posta elettronica:
certificazionenazionale@enbic.it).
Art. 274 - Classificazione Unica: Sintesi caratteristiche dei vari livelli
Al fine di agevolare la comprensione dei rapporti tra Classificazione e le richieste
“Conoscenze”, “Abilità”, “Autonomie”, “Competenze” e “Responsabilità”
proprie della mansione, si riassumono le caratteristiche dei vari livelli
d’inquadramento nelle Tabelle che seguono.
I Profili ed Esemplificazioni sono stati suddivisi:
• Ruoli Generali: quelli comuni a tutti gliAmbiti applicativi del CCNL*;
• Ruoli Specifici Settoriali : quelli propri di alcuni Ambiti applicativi del
CCNL*.
* intesi come aree applicative estese previste all’art. 1 del CCNL.
Le Declaratorie, i Profili e le Esemplificazioni sono espressi, per maggiore facilità
di lettura, nel genere maschile, ferma restando la fungibilità professionale di
genere che qui s’intende esplicitamente affermare.
Le Parti hanno concordato l’aggiornamento del nome dei livelli, così come da
Col. B Tabella 1) che segue, con raffronto tra il CCNL previgente in Col. A e
l’attuale rinnovato:
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240
Tab. 1) Raffronto dei livelli dal previgente al rinnovato CCNL
Col. A Col. B
Previgente CCNL “Servizi Ausiliari
Integrati”, fino al 31/01/2026
CCNL “Servizi Ausiliari Integrati”, dal 1°
Febbraio 2026
Dirigente Dirigente
Quadro Quadro
Direttivo A1 Direttivo A1
Direttivo A2 Direttivo A2
B1 B1
Operatore di Vendita Gestionale Operatore di Vendita Gestionale
B2 B2
Operatore di Vendita di 1° Categoria Operatore di Vendita di 1° Categoria
C1 C1
Operatore di Vendita di 2° Categoria Operatore di Vendita di 2° Categoria
C2 C2
Operatore di Vendita di 3° Categoria Operatore di Vendita di 3° Categoria
D1 D1
Non previsto Operatore di Vendita di 4° Categoria
D2 D2
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241
SINTESI DELLA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Tab. Dirigenti: Sintesi della Classificazione del Personale - Dirigenti
Conoscenza/e: Il più elevato livello conoscitivo e gestionale d’attività , con responsabilità
decisionale che ha effetti su tutti i settori aziendali, con funzioni di interfaccia
tra campi diversi.
Abilità: In possesso delle tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi e la
valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi della ricerca e/o
dell’innovazione e per estendere o ridefinire le conoscenze esistenti o la pratica
professionale, in un ruolo apicale, caratterizzato da un elevatissimo grado di
professionalità multidisciplinare e potere decisionale, con funzione di
promozione, coordinamento e gestione generale.
Autonomia: Con un rapporto di elevata collaborazione fiduciaria con il Datore di lavoro,
dal quale riceve solo direttive di carattere generale, opera come Alter Ego
dell’Imprenditore, con deleghe di poteri e di firma normalmente riferite
all’intera Azienda. Ha il potere di imprimere direttive a tutta l’Impresa o ad
una sua estesa Parte autonoma.
Competenze e
Responsabilità:
Per l’ampiezza delle funzioni delegate, tali da influire sulla condizione
dell’intera Azienda o di un suo importante ramo autonomo, deve dimostrare
effettiva autorità, capacità di innovazione e di promozione, autonomia, integrità
ed un impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi
all’avanguardia. Ha responsabilità dei risultati complessivi aziendali.
Titolo del livello: Direttore o Condirettore o Institore o Procuratore, con Rappresentanza
Livello: Dirigente (in sigla “D”)
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Tab. Quadri: Sintesi della Classificazione del Personale -Quadri
Conoscenza/e: Il più elevato livello conoscitivo e gestionale d’attività , con responsabilità che,
nelle Piccole Aziende, può interessare anche tutti i settori aziendali o in estesa
area multiprofessionale, con funzione d’interfaccia tra campi diversi.
Abilità: In possesso delle tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi e la
valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi della ricerca e/o
dell’innovazione e per estendere e ridefinire le conoscenze esistenti o la pratica
professionale.
Autonomia: Rappresentativa: quando il Quadro opera come Alter Ego dell’imprenditore,
con relativa delega di poteri e di firma in importante settore di grande Azienda
o, quale Direttore, di Piccola Azienda.
Competenze e
Responsabilità:
Deve saper dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione e promozione,
autonomia, integrità e d un impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o
processi all’avanguardia. Ha la responsabilità dei risultati delle aree autonome e
dei gruppi di lavoro coordinati o dell’intera Piccola Azienda.
Titolo del livello: Direttore con Rappresentanza
Livello: Quadro (in sigla “Q”) E.Q.F.: Livello 8Q, con Rappresentanza
Tab. A/1: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello A1
Conoscenza/e: Il più elevato livello conoscitivo e gestionale d’attività, con responsabilità che,
nelle Piccole Aziende, può comprendere tutti i settori aziendali o in estesa area
multiprofessionale, con funzione d’interfaccia tra campi diversi.
Abilità: In possesso delle tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi e la
valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi dell’innovazione e per
estendere e ridefinire le conoscenze esistenti o la pratica professionale.
Autonomia: Estesa Gestionale : per le proprie competenze relative all’area professionale di
competenza, oltre all’azione di coordinamento organizzativo, gestisce i propri
sottoposti e sceglie soluzioni in funzione delle loro osservazioni e degli obiettivi
generali ricevuti.
Competenze e
Responsabilità:
Deve sapere dimostrare effettiva autorità, innovazione, autonomia, integrità e d
un impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all’avanguardia,
con responsabilità dei risultati dell’intero gruppo di lavoro coordinato e della
gestione disciplinare dei propri sottoposti.
Titolo del livello: Direttore, senza Rappresentanza
Livello: Impiegato Direttivo A1 (E.Q.F.: Livello 8)
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Tab. A/2: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello A2
Conoscenza/e: Altamente specializzata, che può costituire l’avanguardia della conoscenza nel
proprio ambito lavorativo, anche come base della ricerca originale.
Consapevolezza critica delle problematiche legate alla conoscenza
professionale specifica e all’interfaccia tra campi diversi.
Abilità: Specializzato nella soluzione dei problemi, nella ricerca e/o nell’innovazione,
al fine di sviluppare nuove conoscenze e procedure e per integrare conoscenze
provenienti da ambiti diversi.
Autonomia: Gestionale ed Estesa Organizzativa: con le caratteristiche previste per
l’autonomia organizzativa ( cfr. anche liv. B1 ), opera in attività multisettoriali
con responsabilità che comprendono diverse aree non omogenee.
Competenze e
Responsabilità:
Gestisce ed innova complessi e imprevedibili contesti di lavoro che richied ano
nuovi approcci strategici. Ha la responsabilità di contribuire alla conoscenza e
alla pratica professionale e/o di verificare le prestazioni dei gruppi di lavoro
sottoposti dei quali ha la responsabilità disciplinare.
Titolo del livello: Responsabile o Capo Servizio ( Responsabile di più Uffici, con competenze
eterogenee ma operativamente complementari)
Responsabile o Capo Area (Responsabile di più Reparti)
Livello: Impiegato Direttivo A2 (E.Q.F.: Livello 7)
Tab. B/1: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello B1
Conoscenza/e: Avanzate in un ambito lavorativo, che presuppongono una comprensione
critica di teorie e principi.
Abilità: Avanzate, che dimostrino la padronanza e la capacità d’innovazione
necessarie a risolvere problemi complessi e imprevedibili in un ambito
specializzato di lavoro.
Autonomia: Organizzativa: effettua, nell’area di propria competenza, di adeguata
estensione e complessità, l’autonoma scelta di quanto necessario al
raggiungimento degli obiettivi aziendali ( mezzi, programmi, formazione e
organizzazione del lavoro).
Competenze e
Responsabilità:
Gestisce attività o progetti complessi, assumendosi la responsabilità per il
processo decisionale , anche in contesti di lavoro imprevedibili . Ha la
responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi
sottoposti. Di conseguenza, ha la responsabilità di attivare i procedimenti
disciplinari sia per le infrazioni alla parte generale del rapporto, sia per gli
aspetti tecnici specifici.
Titolo del livello: Alinea 1: Capo Ufficio/Capo
Reparto
Alinea 2: Operatore di Vendita
Gestionale
Livello: Impiegato Gestionale B1 (E.Q.F.: Livello 6)
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Tab. B/2a: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello B2/a Gestore
Conoscenza/e: Pratica e teorica, completa e specializzata nello specifico ambito lavorativo , e
consapevolezza dei confini di tale conoscenza.
Abilità: Una completa gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie per dirigere i
sottoposti e il loro lavoro, scegliendo le soluzioni in funzione degli obiettivi
generali ricevuti.
Autonomia: Funzionale: con le proprie elevate e specifiche competenze, nel proprio settore di
attività, sceglie programmi, procedure, soluzioni tecniche e organizzative,
alternative commerciali, linee di difesa, ecc.
Competenze e
Responsabilità:
Gestisce, controlla e sviluppa le proprie prestazioni e quelle di altri sottoposti, in
contesti di lavoro esposti a cambiamenti anche imprevedibili.
Titolo del livello: Alinea 1: Gestore con responsabilità del
risultato
Capo Squadra
Alinea 2: Operatore di Vendita di 1°
Categoria
Livello: Impiegato Gestionale B2/a (E.Q.F.: Livello 5)
Tab. B/2b: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello B2/b Specialista e
Coordinatore
Conoscenza/e: Pratica e teorica, completa e specializzata nello specifico ambito lavorativo , e
consapevolezza dei confini di tale conoscenza.
Abilità: Una completa gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie per sviluppare
concrete soluzioni creative a problemi di competenza.
Autonomia: Elevata professionale: con le caratteristiche previste per l’autonomia
professionale ( cfr. liv. C1) , opera con conoscenze integrate su più settori
aziendali.
Competenze e
Responsabilità:
Per le proprie elevatissime competenze tecniche e professionali, affronta
imprevedibili problemi di lavoro, controllando e sviluppando le prestazioni
proprie e anche di altri sottoposti.
Titolo del livello: Alinea 3
Impiegato di Elevato Concetto
Plurisettoriale e Coordinatore
Alinea 4
Operaio Altamente Specializzato
Plurisettoriale e Coordinatore
Livello: Impiegato o Operaio, Altamente Specializzato Plurisettoriale e Coordinatore
B2/b (E.Q.F.: Livello 5)
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Tab. C/1: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello C1
Conoscenza/e: Pratica e teorica elevata in riferimento ad ampi contesti di lavoro.
Abilità: Cognitive e pratiche necessarie a d organizzare e risolvere problemi specifici
nel proprio campo di lavoro.
Autonomia: Professionale: nel rispetto di procedure e/o di disposizioni generali ricevute,
sceglie la successione delle operazioni, le concrete soluzioni, individuando
quelle migliorative, i mezzi da utilizzare, gli strumenti e i tempi d’intervento.
Garantisce il risultato specifico richiesto dalla mansione per il gruppo
organizzativamente coordinato, inteso come rispetto delle quantità, qualità,
soddisfazione e dei previsti tempi di evasione.
Competenze e
Responsabilità:
Autogestione delle attività nell’ambito delle linee guida in contesti di lavoro
solitamente prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. Essendo titolare delle
specifiche competenze proprie della mansione svolta, supervisiona il lavoro
ordinario di altri, assumendosi una certa responsabilità per la valutazione e
miglioramento delle attività lavorative.
Titolo del livello: Alinea 1
Impiegato di
Concetto
Alinea 2
Operatore di Vendita di
2° Categoria
Alinea 3
Operaio Specializzato
Settoriale
Livello: Operatore Specializzato Settoriale C1 - Supervisore e Coordinatore (E.Q.F.:
Livello 4)
Tab. C/2: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello C2
Conoscenza/e: Nel proprio ambito lavorativo, ha qualificata conoscenza di fatti, principi,
processi e concetti generali, comunque acquisiti.
Abilità: Cognitive e pratiche necessarie a organizzare il proprio lavoro e risolvere
problemi.
Autonomia: Elevata esecutiva: con le caratteristiche previste per l’autonomia esecutiva (cfr.
Liv. D1), sceglie e applica metodi di base, strumenti, materiali e informazioni.
Può coordinare organizzativamente un gruppo di lavoratori di livello inferiore.
Competenze e
Responsabilità:
Responsabilità necessaria per portare a termine i compiti del proprio ambito
di lavoro, adeguando il comportamento alle circostanze presenti per risolvere
problemi.
Titolo del livello: Alinea 1
Impiegato
Qualificato
Alinea 2
Operatore di Vendita di 3°
Categoria
Alinea 3 e 4
Operatore/Operaio
Qualificato
Livello: Operatore Qualificato Settoriale C2 (E.Q.F.: Livello 3)
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Tab. D/1: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello D1
Conoscenza/e: Pratica elevata nelle proprie mansioni.
Abilità: Cognitive e pratiche, necessarie per utilizzare informazioni rilevanti al fine di
svolgere compiti e risolvere problemi di normale difficoltà , utilizzando
regole e strumenti adeguati.
Autonomia: Esecutiva: al fine di garantire il raggiungimento del risultato richiesto, in
forza delle proprie competenze e delle disposizioni generali ricevute, utilizza
correttamente programmi e attrezzature date , rispettando la sequenza delle
lavorazioni, le tecniche d’intervento e dei servizi ecc.
Competenze e
Responsabilità:
Ottempera disposizioni settoriali, con autonomia esecutiva.
Titolo del livello: Alinea 1
Impiegato di Elevato
Ordine
Alinea 2
Operatore di Vendita di
4° Categoria
Alinea 3
Operatore Esperto
Settoriale
Livello: Operatore Esecutivo Settoriale D1 (E.Q.F.: Livello 2)
Tab. D/2: Sintesi della Classificazione del Personale - Livello D2
Conoscenza/e: Competenze digitali, matematiche, di comunicazione e tecniche di base,
normalmente conformi alle ordinarie esperienza di vita.
Abilità: Ottempera disposizioni basilari settoriali.
Autonomia: Operativa: ottempera a disposizioni o procedure e effettua operazioni
omogenee alle ordinarie responsabilità della vita, quali guida di automezzi,
semplici gestioni o controlli amministrativi preimpostati, acquisti di materiali di
ordinario consumo e d altre attività per le quali siano richieste competenze
acquisite dopo un modesto periodo formativo e/o d’affiancamento.
Competenze e
Responsabilità:
Nelle mansioni più elevate, opererà con la diretta supervisione di altro
lavoratore di livello superiore.
Titolo del livello: Alinea 1
Impiegato d’Ordine
Alinea 2
Operaio/Operatore Comune
Livello: Operatore Esecutivo Settoriale D2 (E.Q.F.: Livello 1)
Per il significato dei termini utilizzati nelle precedenti Tabelle di Sintesi, le Parti
rimandano al punto E) dell’art. 1 1, ai fini della corretta Classificazione del
Personale dipendente al quale si applica il presente CCNL.
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Art. 275 - Classificazione Unica: Interpretazioni Contrattuali
In tutti i casi nei quali sia incerto l’inquadramento, per l’esistenza di fattispecie
non previste o per difficoltà interpretative, su sollecitazione di una delle Parti,
sarà compito della Commissione Bilaterale Nazionale sull’Interpretazione
Contrattuale (e -mail: certificazionenazionale@enbic.it) emettere parere
vincolante, che sarà pubblicato anche nel sito dell’Ente Bilaterale ( www.enbic.it),
per ogni utilità ad esso riconducibile.
Art. 276 - Classificazione Unica: Criteri d’inquadramento
Per poter effettuare il corretto inquadramento del personale, le Parti riportano i
seguenti Criteri d’inquadramento:
1) Criteri della Mobilità Professionale Verticale
Ogniqualvolta nella Classificazione del Personale si preveda il requisito di un
arco temporale per la c.d. “ Mobilità Professionale Verticale ”, tale requisito,
essendo correlato all’esperienza lavorativa, sarà riferito solo al tempo pieno
effettivamente lavorato nella mansione, con esclusione dei periodi che, per
qualsiasi ragione, salvo che per ferie, non siano stati lavorati per oltre 15
giorni continuativi. In caso di lavoro a tempo parziale, l’arco temporale ai fini
dell’acquisizione del livello superiore, dovrà essere aumentato
proporzionalmente all’inverso dell’Indice di Prestazione , al fine di garantire
l’invarianza del tempo d’esperienza effettivamente richiesto.
2) Criteri generali di valutazione dei Titoli nell’inquadramento del personale
Nel corso del tempo, le varie riforme scolastiche hanno ridotto le
competenze pratiche correlate ai vari Titoli di studio, rendendo così
anacronistica ogni previsione d’inquadramento del personale conseguente ai
soli Titoli, scolastici o universitari, rappresentando essi, nei casi previsti, solo
una condizione necessaria ma non sufficiente.
Pertanto, l’inquadramento del personale dovrà essere effettuato
esclusivamente in funzione delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità effettivamente richieste dagli incarichi delle
mansioni assegnate al Lavoratore e, ciò, indipendentemente dai Titoli
acquisti, salvo quando essi siano, come detto, una condizione legalmente
necessaria.
4) Criteri di Classificazione del Personale addetto ai Ruoli Generali, conforme
all’E.Q.F.
Innanzitutto, è necessaria una descrizione della mansione che precisi in
modo analitico le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e
Responsabilità richieste, in modo da poter:
1. ricercare la Declaratoria contrattuale che descriva compiutamente le
caratteristiche professionali richieste dalla mansione;
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2. ricercare l’Esemplificazione che, nella Declaratoria, meglio rappresenti la
mansione (esempio: “ Impiegato Amministrativo” ). Il “Nome”, potrà
essere effettivamente previsto dal CCNL oppure, ove mancante, sarà
assegnato dall’Azienda.
3. individuare il Profilo che, nell’Esemplificazione, meglio descriva l’area di
applicazione professionale delle effettive mansioni del Lavoratore, anche
rispetto alla sua categoria (art. 2095 c.c.).
Art. 277 - Classificazione del Personale: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai
LIVELLO Dirigente
Titolo: Dirigente
Declaratoria livello Dirigente: Direttore o Condirettore o Institore o
Procuratore
Il Lavoratore subordinato che, in possesso delle Conoscenze, Abilità,
Autonomie, Competenze e Responsabilità richieste dalla Tabella “Dirigenti”
dell’art. 274 del presente CCNL, con formali ed appropriate deleghe di
gestione e di rappresentanza, e quale Alter Ego dell’Imprenditore,
promuove, coordina e gestisce la realizzazione degli obiettivi generali
dell’Impresa Media o Grande. Esercita i necessari poteri decisionali nella
conduzione e/o coordinamento delle risorse umane e materiali del proprio
importante ambito operativo d’Impresa Media o Grande.
LIVELLO Quadro
Titolo: Quadro - Direttore con Rappresentanza
Primo Alinea
Declaratoria livello Quadro:Direttore, con Rappresentanza
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità richieste dalla Tabella “Quadri” dell’art. 274
del presente CCNL, con deleghe Gestionali e/o di Rappresentanza, esercita i
necessari poteri decisionali nella conduzione e/o coordinamento delle
risorse umane e materiali del proprio importante ambito operativo di una
pluralità di Clienti o d’Impresa Piccola, Media o Grande.
Secondo Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale , Destinatario del Livello Dirigente, nei
primi 24 mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 168).
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Terzo Alinea
Lavoratore di Prima assunzione, Destinatario del Livello Dirigente, nei primi
36 mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 169).
Ruoli Generali
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze,
Responsabilità e deleghe di Rappresentanza previste dalla Declaratoria del
presente livello “Quadro”, in ambito operativo Medio - Grande:
- È Responsabile, anche nei confronti di terzi, dell’autonoma gestione e
coordinamento dell’intera piccola Azienda:
o Direttore Generale
- Gestisce gli uffici di contabilità generale, sezionale, gestionale,
approvvigionamenti, casse, banche, liquidità e recupero crediti. Ha la
responsabilità dell’approntamento dei dati necessari per la formulazione del
bilancio aziendale, che ha il compito di predisporre e presentare. Coordina
gli adempimenti fiscali o societari anche avvalendosi di consulenti esterni,
con responsabilità in merito al rispetto delle disposizioni legali e aziendali e
delle scadenze o termini di legge:
o Direttore Amministrativo
- Gestisce la contabilità generale, assicurando la corretta applicazione delle
norme di legge e delle procedure stabilite. Fa predisporre i prospetti
contabili e le situazioni periodiche relative all’andamento delle attività
aziendali. Collabora con la Direzione amministrativa e/o finanziaria per la
preparazione del bilancio. Coordina le procedure contabili, le rilevazioni
inventariali e i dati che gli pervengono dai diversi settori amministrativi.
Assicura la corretta tenuta dei libri contabili, conformemente alla legge e alle
procedure aziendali:
o Direttore Contabilità Generale
- Gestisce le attività di finanza aziendale, promuove la raccolta dei dati
finanziari dell’Azienda e del mercato esterno. Assiste la Direzione nelle
decisioni di politica finanziaria e ne garantisce l’applicazione. Elabora i piani
finanziari aziendali. Coordina le attività di tesoreria e d i rapporti con le
banche. Predispone gli strumenti di controllo delle liquidità nel tempo,
provvedendo agli eventuali interventi correttivi. Definisce le politiche
assicurative aziendali:
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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o Direttore Finanziario
- Quale responsabile della formulazione del budget attuativo degli obiettivi
aziendali, gestisce la raccolta e l’esame dei dati dei vari centri di
costo.Garantisce l’uniformità dei criteri d’imputazione nel budget ed
evidenzia gli scostamenti dalle previsioni, formulando le proposte correttive.
Coordina e controlla le rilevazioni di contabilità gestionale. Può essere
responsabile anche dell’attività del settore informatico:
o Direttore Controllo di Gestione
- In accordo con la Direzione Generale, definisce la politica e la strategia per il
conseguimento della qualità totale, ivi comprese le rispettive certificazioni.
Gestisce il personale del proprio servizio e coordina la struttura di controllo
della qualità dei prodotti e servizi concordando anche le procedure di
controllo con la Direzione Generale . Definisce le procedure interne e i
protocolli di qualità aziendale , rispondendo dell’approntamento dei
documenti necessari alla certificazione della Qualità. Propone programmi e
piani atti a sensibilizzare, a ogni livello, l’attenzione alle problematiche della
qualità:
o Direttore Qualità
- Gestisce e coordina più uffici quali: vendite, assistenza post vendita e
amministrazione clienti. Concorre alla definizione delle politiche
commerciali e dei prezzi di vendita dei servizi e/o impianti. Gestisce e
coordina gli Agenti e/o gli Operatori di Vendita, rispondendo del
raggiungimento dei risultati previsti:
o Responsabile Commerciale
- Gestisce e coordina l’ufficio delle relazioni sindacali, l’amministrazione del
personale, la selezione, formazione e sviluppo del personale, la sicurezza del
lavoro e l’igiene ambientale:
o Direttore del Personale
- Gestisce e assicura la pianificazione e d il controllo di tutte le attività
pertinenti l’elaborazione dei dati. È responsabile dell’analisi e della
progettazione dei sistemi informativi e della gestione operativa del CED. In
concorso con la funzione commerciale, valuta le esigenze dei Clienti ai fini
della scelta dei programmi gestionali dei servizi offerti. Contribuisce, assieme
ai responsabili delle funzioni utenti, al coordinamento degli interventi
organizzativi connessi con l’automazione dei sistemi informativi di settore.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Pianifica le risorse necessarie per l’adeguamento degli strumenti di
elaborazione e i piani di formazione per l’aggiornamento del personale
addetto. Rileva le necessità di revisione delle applicazioni esistenti in
funzione delle esigenze strategiche dell’Azienda. È responsabile della
riservatezza dei dati sensibili, della loro conservazione e distruzione. Si
aggiorna sull’evoluzione delle tecnologie offerte dal mercato:
o Direttore Sistemi Informativi
- Assicura l’efficienza d’impianti, macchine, attrezzature e servizi di sede.
Gestisce i Responsabili specialistici settoriali da lui coordinati (elettrici,
meccanici, idropneumatici, edili, idraulici). Assicura il coordinamento, la
pianificazione ed il controllo degli interventi di manutenzione preventiva e
programmata, garantendo la razionale utilizzazione delle risorse gestite e
delle esigenze di continuità dei servizi. Coordina il pronto intervento
manutenzioni, con l’obiettivo di ridurre al minimo i tempi di fermata.
Gestisce la costruzione e/o l’installazione di nuovi impianti, quali ponti radio,
gruppi di continuità, allarmi, ecc. Predispone le specifiche tecniche per la
richiesta di offerte e preventivi. Cura la tenuta e la stesura della
documentazione tecnica relativa agli interventi e alle installazioni effettuate,
nonché l’addestramento del proprio personale. Propone alle funzioni
interessate piani di formazione sulle nuove tecnologie applicate. Collabora
con il R.S.P.P. (Responsabile, interno o esterno, del Servizio di Prevenzione
e Protezione Aziendale) per la concreta attuazione delle norme di sicurezza e
igiene del lavoro, nonché per il rispetto delle disposizioni di legge
sull’inquinamento ambientale e sulla sicurezza ( safety). Si assicura che gli
impianti di sicurezza ( security) siano conformi alle esigenze di protezione,
alle disposizioni legali e alle norme di buona tecnica:
o Responsabile Tecnico, Nuovi Impianti e Manutenzioni
- Assicura, nel rispetto delle politiche e procedure aziendali,
l’approvvigionamento di materie prime, impianti, attrezzature e materiali per
la gestione concreta e l’effettuazione dei servizi. Gestisce, organizza e
controlla che i prodotti richiesti siano consegnati nelle quantità
programmate, con le caratteristiche previste e nei tempi stabiliti. Collabora
con le funzioni interessate ( progettazione dei servizi e responsabili di
funzioni amministrative) per l’acquisto di beni e servizi di utilità generale per
l’Azienda. Assicura la ricerca e la selezione continua di nuove e più
convenienti fonti di approvvigionamento ed effettua la valutazione
economica e qualitativa delle offerte. Raccoglie i suggerimenti e le proposte
dei fornitori trasmettendoli alle funzioni interessate. Segue l’andamento dei
prezzi e la disponibilità dei prodotti nel mercato, predisponendo piani di
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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acquisto mirati. Cura i buoni rapporti con i fornitori. Gestisce gli addetti alla
funzione approvvigionamenti e alla logistica:
o Direttore Approvvigionamenti e Logistica
Ruoli Tecnici: Servizi Ausiliari Integrati alle Aziende - Servizi Distributivi o di
Piattaforma Logistiche
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze,
Responsabilità e deleghe di Rappresentanza previste dalla Declaratoria del
livello “Quadro Direttivo A1”, in Impresa Media o Medio Grande:
- Ha la responsabilità del diretto e d autonomo coordinamento di unità
multifunzionali, suddivise in uffici e/o reparti, anche tra loro
eterogenei.Esplica attività che esigono elevatissimi livelli professionali e
richiedono alte capacità di coordinamento, gestione, organizzazione,
controllo, ricerca e progettazione, garantendo il raggiungimento dei risultati
organizzativi ed economici previsti per l’intero settore coordinato, che
comprende da 10 a 50 sottoposti:
o Direttore di Filiale
o Direttore di Agenzia
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze,
Responsabilità e deleghe di Rappresentanza previste dalla Declaratoria del livello
“Quadro”, i cui Profili professionali siano riconducibili a quelli precedentemente
descritti.
LIVELLO DIRETTIVO A1
Titolo: Impiegato Direttivo - Direttore, senza Rappresentanza
Primo Alinea
Declaratoria livello A1: Direttore, senza Rappresentanza
Il Lavoratore in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità richieste dalla Tabella “A/1” dell’art. 274 del
presente CCNL, che si differenzia dal livello Quadro per l’assenza di
deleghe di Rappresentanza. Egli, essendo in possesso delle necessarie
elevatissime competenze intersettoriali, comunque acquisite, al fine di
realizzare gli obiettivi aziendali, svolge con continuità compiti di gestione,
sovrintendenza, conduzione, coordinamento e controllo , normalmente in
Piccole o Medie Aziende o in Settori aziendali equivalenti o per una
equivalente area di competenza. Gestisce le necessarie risorse e, nell’ambito
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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delle proprie funzioni, assicura l’efficienza e i risultati dell’intera area
coordinata. Risponde direttamente al Legale Rappresentante o al Vertice
tecnico, amministrativo o commerciale dell’Azienda.
Secondo Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello Quadro, nei primi
20 mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 168).
Terzo Alinea
Lavoratore di Prima assunzione, Destinatario del Livello Quadro, nei primi
30 mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 169).
Ruoli Generali
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del livello “ Impiegato Direttivo
A1”, in Impresa Media o Medio - Grande:
- Ha la responsabilità della gestione e del diretto e autonomo coordinamento
dell’intera struttura o dei servizi nel loro complesso . Esplica attività che
esigono elevatissimi livelli professionali e richiedono adeguate capacità di
gestione, coordinamento, organizzazione, controllo, ricerca e progettazione,
garantendo il raggiungimento dei risultati organizzativi ed economici previsti,
nonché il rispetto, nell’ambito gestito, delle disposizioni legali applicabili:
o Vice Direttore
- È preposto alla cura del ciclo attivo (fatturazione, incassi, liberi professionisti,
crediti, tesoreria) e del ciclo passivo (fornitori, fatture passive, consulenze,
stipendi, iva- tasse-contributi, verifiche di cassa, tesoreria e alla contabilità),
alla stesura di contratti di fornitura, alla scelta e gestione di fornitori ed al
CED. Gestisce i Responsabili sottoposti e provvede alla loro formazione.Ha
la responsabilità sulla privacy e sulla conservazione dei dati del proprio
settore. Coordina la ricerca del personale dei ruoli amministrativi, le pratiche
di assunzione e la gestione dell’eventuale contenzioso. Risponde al Direttore
Generale o al Legale Rappresentante:
o Direttore Amministrativo
- È responsabile delle attività finanziarie, promuove la raccolta dei dati
finanziari dell’Azienda e del mercato esterno. Assiste la Direzione nelle
politiche finanziarie e ne garantisce l’applicazione. Elabora piani finanziari
aziendali. Gestisce le attività di tesoreria e i rapporti con le
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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banche.Predispone gli strumenti di controllo delle liquidità e controlla i flussi
finanziari, verifica la rispondenza alle previsioni, proponendo e provvedendo
alle eventuali azioni correttive. Attua le politiche assicurative aziendali:
o Direttore Finanziario e Assicurativo
- Quale responsabile della formulazione del budget attuativo degli obiettivi
aziendali, gestisce la raccolta e l’esame dei dati dei vari centri di costo;
garantisce l’uniformità dei criteri d’imputazione nel budget ed evidenzia gli
scostamenti dalle previsioni, formulando le proposte correttive. Gestisce e
controlla le rilevazioni di contabilità gestionale. Può essere responsabile
anche dell’attività del settore informatico:
o Direttore Controllo di Gestione
- In accordo con la Direzione Generale, attua le politiche e le strategie per il
conseguimento della qualità totale prevista. Gestisce il personale del proprio
servizio e coordina le verifiche sull’organizzazione nei luoghi di lavoro e sui
prodotti forniti. In accordo con la Direzione Tecnico Operativa, definisce le
procedure intermedie di controllo, anche quando le stesse sono svolte dal
personale operativo. Cura e predispone tutta la modulistica di supporto e la
raccolta dei dati per assicurare le certificazioni di qualità aziendale. Sviluppa
e propone programmi e piani di sensibilizzazione a ogni livello sulle
problematiche della qualità:
o Direttore Qualità
- Assicura il raggiungimento degli obiettivi di vendita nei vari aspetti
quantitativi, temporali ed economici. Elabora e propone le politiche di
vendita e concorre alla formazione delle relative previsioni. Dimensiona, in
funzione degli obiettivi e dei risultati previsti, i costi di struttura e d i costi
variabili. Gestisce e sviluppa l’organizzazione e l’efficienza della struttura di
vendita. Collabora con gli Enti aziendali per le attività di promozione e
sviluppo, proponendo eventuali correttivi:
o Direttore Vendite
- Procede all’elaborazione delle previsioni di vendita nel territorio di
competenza (volume, profitto, fatturato) per linea di servizi, impianti e zona,
assicurandone il conseguimento. Concorre alla formulazione delle politiche
di vendita e all’attuazione di quanto necessario al raggiungimento degli
obiettivi di quantità, di margine, di copertura geografica, di qualità del
servizio ecc. Partecipa alla definizione del piano vendite e alla formulazione
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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dei costi preventivati per l’area di sua competenza. Controlla e verifica il
progressivo andamento degli indicatori, proponendo soluzioni e
intervenendo direttamente per risolvere scostamenti negativi. Gestisce la
Rete di Vendita ( Filiali, Concessionari, Agenti e Operatori di vendita ),
coordinando la programmazione dei piani di visita ai Clienti:
o Direttore Commerciale
o Responsabile Area Manager
- Conformemente alle indicazioni generali ricevute, elabora e gestisce le
politiche nell’ambito delle risorse umane . Cura la selezione, la formazione,
lo sviluppo organizzativo, i piani retributivi e i piani di sviluppo delle carriere,
il contenzioso disciplinare, le assunzioni e i licenziamenti. Assicura una
corretta amministrazione del personale, appronta le previsioni di spesa
settoriali e la determinazione dei costi del personale, conformemente agli
obiettivi aziendali e alle indicazioni di spesa concordate. Coordina gli
interventi atti a migliorare la sicurezza e l’igiene degli ambienti di lavoro.
Previene, studia e coordina le problematiche relative al contenzioso del
lavoro:
o Direttore del Personale
- Assicura, nel rispetto delle politiche e procedure approvate,
l’approvvigionamento di materie prime, d’impianti, attrezzature e materiali
che siano stati richiesti per garantire l’esercizio, l’erogazione dei servizi
previsti e la gestione. Organizza e controlla che i prodotti siano ricevuti nelle
quantità programmate, con le caratteristiche previste e nei tempi stabiliti.
Collabora con le funzioni interessate (progettazione dei servizi e responsabili
di funzioni amministrative) per l’acquisto di beni e servizi di utilità generale
per l’Azienda. Effettua la ricerca e la selezione delle soluzioni più vantaggiose
(acquisto, leasing, affitto, noleggio, ecc.) per gli impianti, i mezzi e per le
apparecchiature di allarme e controllo, nonché di nuove e più convenienti
fonti di approvvigionamento. Predispone la valutazione economica e
qualitativa delle offerte. Raccoglie i suggerimenti e le proposte dei fornitori,
trasmettendoli alle funzioni aziendali interessate. Segue l’andamento dei
prezzi e le disponibilità dei prodotti nel mercato, pianifica le politiche di
acquisto in funzione degli obiettivi generali ricevuti. Cura i buoni rapporti
con i fornitori. Gestisce i sottoposti addetti agli approvvigionamenti e alla
logistica:
o Direttore Approvvigionamenti e Logistica
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- Assicura la pianificazione e d il controllo di tutte le attività pertinenti
l’elaborazione dei dati ed è responsabile della gestione operativa del CED.
Collabora con il proprio Superiore diretto alla definizione dei programmi
d’investimento del Centro Elaborazione Dati e, in concorso con i Servizi
utilizzatori, effettua la scelta dei programmi di elaborazione e gestionali.
Contribuisce, assieme ai responsabili delle funzioni utenti, al coordinamento
degli interventi organizzativi connessi con l’automazione dei sistemi
informativi. Rileva le opportunità di automazione e le necessità di revisione
delle applicazioni esistenti in funzione delle esigenze aziendali. Gestisce il
personale sottoposto rispondendo dell’efficienza e dei risultati dell’intera
struttura coordinata. Propone piani di formazione per l’aggiornamento del
personale sottoposto e degli utenti. È responsabile del rispetto delle norme
d’igiene e sicurezza per l’area e per l’intero gruppo di lavoro gestiti. Si
aggiorna sull’evoluzione delle tecnologie offerte dal mercato:
o Responsabile dei Sistemi Informativi
Ruoli Tecnici: Servizi Ausiliari Integrati alle Aziende - Servizi Distributivi o di
Piattaforma Logistiche
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del livello “ Impiegato Direttivo
A1”, in Impresa Media o Medio - Grande:
- In un’unità operativamente autonoma, è Responsabile dell’attuazione degli
obiettivi di competenza.G estisce, coordina, organizza e controlla i propri
sottoposti:
o Responsabile di Filiale
o Responsabile di Agenzia
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del livello “Impiegato Direttivo A 1”, i
cui Profili professionali siano riconducibili a quelli precedentemente descritti.
LIVELLO DIRETTIVO A2
Titolo: Impiegato Direttivo - Responsabile o Capo Servizio/Area
Primo Alinea
Declaratoria livello A2: Responsabile o CapoServizio/Area
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità richieste dalla Tabella “A/2” dell’art. 274 del
presente CCNL, con responsabilità e controllo sui Collaboratori sottoposti,
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normalmente in Media Impresa, garantisce i risultati del Servizio o Area
coordinati. In autonomia, gestisce i contatti esterni ( clienti, fornitori, banche,
Enti), dando soluzione ai problemi gestionali, organizzativi, tecnici e
amministrativi della/e propria/e area/e coordinata/e. Normalmente, farà
riferimento e risponderà al Legale Rappresentante o al Responsabile apicale
Amministrativo, Tecnico o Commerciale.
Secondo Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello A1, nei primi 16
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 168).
Terzo Alinea
Lavoratore di Prima assunzione , Destinatario del Livello A1, nei primi 22
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 169).
Ruoli Generali
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato Direttivo A2”, in Media Impresa:
- È gestore di uno o più servizi amministrativi interni e/o esterni, tra i seguenti
esemplificati: del personale, ivi compresa l’attività di ricerca e selezione;
amministrazione clienti, fornitori e banche; finanza; contabilità gestionale;
sistemi informativi. Gestisce i Responsabili sottoposti, rispondendo
dell’efficienza e dei risultati dell’intera struttura coordinata:
o Responsabile Servizi Amministrativi
- È gestore della finanza aziendale, promuove la raccolta dei dati finanziari
dell’Azienda e del mercato esterno. Assiste la Direzione nelle politiche
finanziarie e ne garantisce l’applicazione. Elabora piani finanziari aziendali.
Coordina le attività di tesoreria e i rapporti con le banche; predispone gli
strumenti di controllo delle liquidità e dei flussi finanziari, verifica la
rispondenza alle previsioni, proponendo e provvedendo alle eventuali azioni
correttive. Attua le politiche assicurative aziendali:
o Responsabile Finanziario e Assicurativo
- Quale responsabile della formulazione del budget attuativo degli obiettivi
aziendali, gestisce la raccolta e l’esame dei dati dei vari centri di costo;
garantisce l’uniformità dei criteri d’imputazione nel budget ed evidenzia gli
scostamenti dalle previsioni, formulando le proposte correttive. Coordina e
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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controlla le rilevazioni di contabilità gestionale. Può essere responsabile
anche dell’attività del settore informatico:
o Responsabile Controllo di Gestione
- In accordo con la Direzione Generale, gestisce e definisce la politica e la
strategia per il conseguimento della qualità totale, ivi comprese le rispettive
certificazioni. Definisce le procedure interne, i protocolli di qualità aziendale,
i protocolli di qualità sui beni e servizi offerti dai fornitori, rispondendo
dell’approntamento dei documenti necessari alla certificazione della Qualità.
Gestisce il personale del proprio servizio e coordina la struttura di controllo
della qualità dei servizi conformemente alle procedure concordate con la
Direzione Generale o Tecnico Operativa. Propone, ad ogni livello,
programmi e piani atti a sensibilizzare l’attenzione alle problematiche della
qualità aziendale:
o Responsabile Servizio Qualità
- Gestisce e assicura, nel rispetto delle politiche e procedure aziendali,
l’approvvigionamento di materie prime, impianti, attrezzature e materiali per
la gestione e l’effettuazione dei servizi. Organizza e controlla che i prodotti
siano ricevuti nelle quantità programmate, con le caratteristiche previste e nei
tempi stabiliti. Collabora con le funzioni interessate (progettazione dei servizi
e responsabili di funzioni amministrative) per l’acquisto di beni e servizi di
utilità generale per l’Azienda. Assicura la ricerca e la selezione continua di
nuove e più convenienti fonti di approvvigionamento ed effettua la
valutazione economica e qualitativa delle offerte. Raccoglie i suggerimenti e
le proposte dei fornitori trasmettendoli alle funzioni interessate. Segue
l’andamento dei prezzi e la disponibilità dei prodotti nel mercato,
predisponendo piani di acquisto mirati. Cura i buoni rapporti con i fornitori.
Gestisce gli addetti agli approvvigionamenti e alla logistica:
o Capo Servizio Approvvigionamenti
- Ha la responsabilità di rispettare gli obiettivi aziendali di relazioni interne e
gestisce le relazioni sindacali, il contenzioso disciplinare, l’amministrazione,
la selezione, la formazione e lo sviluppo del personale, nonché la
soddisfacente effettuazione dei Servizi di sede. Collabora con il Responsabile
del Servizio Prevenzione e Protezione, interno o esterno, per gli aspetti
disciplinari sulla sicurezza del lavoro e l’igiene ambientale:
o Capo Servizio Personale
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- Gestisce, in autonomia, il contenzioso legale dell’Azienda. Risponde della
stesura dei contratti (di acquisto, fornitura, cessione ecc.) e della modulistica
aziendale per tutti gli aspetti di natura contrattuale e giuridica. Avendone i
titoli, valuta il contenzioso legale, coordina le azioni di tutela e il recupero dei
crediti. Gestisce e coordina la struttura organizzativa dell’ufficio legale e i
Collaboratori sottoposti, rispondendo dei risultati complessivi:
o Capo Servizio Legale e Contenzioso
- Gestisce, in collaborazione con il proprio diretto Superiore, i l
raggiungimento degli obiettivi di vendita ( volume, profitto, fatturato,
previsioni) in una o più aree geografiche, assicurandone il conseguimento.
Concorre con il Responsabile di Settore alla formulazione delle politiche
commerciali e all’attuazione di quanto necessario al raggiungimento degli
obiettivi di quantità, di margine, di copertura geografica, di qualità del
servizio ecc. Partecipa alla definizione del piano vendite e alla previsione dei
costi per l’area di sua competenza, al fine di assicurare il raggiungimento
degli obiettivi ricevuti. Controlla e verifica il progressivo andamento degli
indicatori proponendo soluzioni e intervenendo per modificare gli
scostamenti negativi. Gestisce e coordina la Rete di Vendita di propria
responsabilità ( Concessionari, Filiali,Agenti e Operatori di vendita ),
rispondendo dei risultati attesi:
o Capo Servizio Area Manager
- Gestisce e assicura la pianificazione e il controllo di tutte le attività pertinenti
l’elaborazione dei dati e coordina i relativi sottoposti. È responsabile
dell’analisi e della progettazione dei sistemi informativi e della gestione
operativa del CED. In concorso con la funzione commerciale, valuta le
esigenze aziendali nella scelta dei programmi gestionali dei servizi richiesti od
offerti. Contribuisce, assieme ai Responsabili delle funzioni, al
coordinamento degli interventi organizzativi connessi con l’automazione dei
sistemi informativi di settore. Pianifica le risorse necessarie per
l’adeguamento degli strumenti di elaborazione e i piani di formazione per
l’aggiornamento del personale addetto. Rileva le necessità di revisione delle
applicazioni esistenti in funzione delle esigenze strategiche aziendali. È
responsabile della riservatezza dei dati sensibili, della loro conservazione e
durata. Si mantiene aggiornato sull’evoluzione delle tecnologie offerte dal
mercato:
o Capo Servizio Sistemi Informativi
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Ruoli Tecnici: Servizi Ausiliari Integrati alle Aziende - Servizi Distributivi o di
Piattaforma Logistiche
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato DirettivoA2”, in Media Impresa:
- In un’unità operativamente autonoma, è Responsabile dell’attuazione degli
obiettivi di competenza . G estisce, coordina, organizza e controlla
normalmente fino a 9 Impiegati sottoposti:
o Responsabile di Filiale
o Responsabile di Agenzia
Altri Impiegati con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria di livello “Impiegato Direttivo A 2”, i
cui Profili professionali siano riconducibili a quelli precedentemente descritti.
LIVELLO B1
Titoli: • Impiegato Gestionale - Capo Ufficio o Capo Reparto
• Operatore di Vendita Gestionale
Primo Alinea
Declaratoria livello B1: Impiegato Gestionale - Capo Ufficio o Capo Reparto
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità richieste dalla Tabella “B/1” dell’art. 274 del
presente CCNL, normalmente in Media Impresa, con specifica
collaborazione nell’area di competenza, coordina le risorse umane e
materiali affidate e svolge attività che richiedano particolari conoscenze ed
elevatissima esperienza, comunque acquisita. Gestisce normalmente
Sottoposti, con responsabilità della loro formazione, della disciplina del
lavoro e dei risultati complessivi dell’intero gruppo coordinato.
Normalmente, farà riferimento e risponderà nelle Piccole Imprese al
Responsabile Aziendale apicale e, nelle Medie Imprese, al Responsabile
d’Area.
Secondo Alinea
Declaratoria livello B1: Operatore di Vendita Gestionale
L’Impiegato “ Capo Ufficio ” Commerciale che, pur svolgendo attività di
vendita diretta, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità richieste dalla Tabella “B/1” dell’art. 2 74 del
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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presente CCNL e di quelle proprie dell'Operatore di Vendita di Prima
Categoria, avendo i Titoli e Requisiti necessari, gestisce, coordina e forma
l’intero Gruppo, con responsabilità diretta dei loro risultati. Elabora le
statistiche sui prodotti/servizi venduti. Formula piani commerciali tramite
l’analisi di mercato effettivo, potenziale e sulla concorrenza. Sviluppa, in
sinergia con la Direzione, le correlate iniziative commerciali e promozionali
di vendita.
Terzo Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello A2, nei primi 14
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 168).
Quarto Alinea
Lavoratore di Prima assunzione , Destinatario del Livello A2, nei primi 22
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 169).
Ruoli Generali
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato Gestionale B1 - Capo Ufficio o Capo Reparto”:
- Quale responsabile di una sezione nell’ambito della contabilità generale,
gestisce il partitario fornitori e/o clienti e le principali operazioni di: verifica
fatture, imputazione contabile, liquidazione o incasso sulla base di modi
convenuti, disponibilità assegnate, vincoli legislativi e procedure
dell’Azienda. Cura l’aggiornamento, l’imputazione, la chiusura e le rettifiche
dei conti, garantendo l’esattezza contabile della documentazione presentata.
Cura la raccolta e la classificazione delle informazioni analitiche e sintetiche
per i settori contabili di gestione. Gestisce, coordina e forma il personale
sottoposto, con responsabilità dei risultati complessivi. Dipende dal Capo
Servizi Amministrativi:
o Capo Ufficio Contabilità
- Imposta e segue il piano operativo da cui trarre i budget annuali, coordina le
attività relative alla contabilità gestionale, assicura il rispetto dei tempi fissati
per la preparazione del budget. È responsabile del controllo costi e della
contabilità analitica. Gestisce, coordina e forma il personale sottoposto, con
responsabilità dei risultati:
o Capo Ufficio Controllo di gestione
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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- Gestisce, coordina e forma gli Operatori di Vendita ai fini del
conseguimento degli obiettivi comunicati dall’Azienda, con responsabilità dei
loro risultati:
o Capo Ufficio Commerciale
- Assicura l’approvvigionamento di materie prime, macchine, impianti,
attrezzature o materiali richiesti per la gestione dei servizi. Verifica che i
prodotti siano consegnati nelle quantità programmate, con le caratteristiche
previste e nei tempi stabiliti. Collabora con le funzioni interessate per
l’acquisto di beni e servizi. Seleziona le fonti di approvvigionamento
attraverso la valutazione economica e qualitativa delle offerte. Gestisce gli
addetti alla funzione acquisti a lui sottoposti:
o Capo Ufficio Approvvigionamenti
- Cura la costituzione, l’evoluzione e la risoluzione di tutti i rapporti di lavoro
dal punto di vista gestionale, amministrativo, fiscale e previdenziale. Elabora
la retribuzione e i relativi adempimenti contrattuali e legali. Mantiene gli
opportuni rapporti con i diversi istituti pubblici attinenti al lavoro.
Predispone gli strumenti necessari per un efficace controllo del costo del
lavoro e per l’elaborazione delle previsioni periodiche. Cura le statistiche
relative ai diversi aspetti del rapporto di lavoro. Coordina le attività di
selezione e formazione del personale. Gestisce, coordina e forma il
personale sottoposto, con responsabilità dei risultati:
o Capo Ufficio Paghe e Contributi
o Capo Ufficio Selezione e Formazione
- Organizza e gestisce il flusso dei materiali, dei prodotti, delle scorte e dei
mezzi (autovetture, autocarri ecc.). Nella propria attività e al fine di garantire
il razionale rifornimento di quanto necessario, collabora con il Capo Ufficio
Tecnico, il Responsabile della Programmazione dei Servizi e il Responsabile
degli Approvvigionamenti. Formula le proposte per il miglioramento del
sistema logistico aziendale e dei magazzini. Studia e propone progetti,
schemi e sistemi per ridurre i costi e migliorare l’efficienza e l’efficacia della
funzione logistica. Gestisce il personale sottoposto, rispondendo
direttamente dei risultati complessivi del gruppo di lavoro coordinato:
o Capo Ufficio Logistica
o Capo Magazzino
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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- Cura la gestione delle reti e la loro sicurezza, sceglie il materiale informatico
in funzione dei fabbisogni, propone soluzioni per il salvataggio dei dati e la
loro sicurezza, per i sistemi antintrusione e per la scelta dei pacchetti
gestionali. Gestisce, coordina e forma il personale sottoposto, con
responsabilità dei risultati:
o Capo Ufficio di settore informatico
- Gestisce, nel contesto di un gruppo di lavoro da lui coordinato, tutte le
risorse hardware e software legate al personal computer, gestisce le
architetture internet, intranet, sistemi Wi-Fi ecc., anche nelle correlazioni
con le reti esterne e per gli aspetti di sicurezza dei dati, salvataggi e
antintrusione. Risponde al Responsabile Sistemi Informatici. Gestisce,
coordina e forma il personale sottoposto, con responsabilità dei risultati:
o Capo Ufficio Analisti reti e pc
- Effettua la progettazione di parti di macchine, di impianti e attrezzature.
Progetta pezzi e insiemi secondo le specifiche ricevute, producendo disegni,
bozze di modelli e seguendo la realizzazione dei relativi prototipi. Quando
richiesto, effettua calcoli di strutture per il dimensionamento delle parti.
Effettua disegni esecutivi di costruzione e montaggio, prepara specifiche e
conteggi dei prezzi. Gestisce, coordina e forma correttamente le risorse
umane sottoposte, con responsabilità di risultato:
o Capo Ufficio Disegni e Progetti
o Capo Ufficio Disegno Tecnico CAD - CAM
- Con le competenze di riparatore, aggiustatore meccanico, elettrico,
elettronico, oleopneumatico, lattoniere, verniciatore ecc., svolge mansioni in
autonomia organizzativa sulla base di cognizioni teoriche e pratiche
approfondite, anche mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni,
individuando, dal punto di vista tecnico ed economico, nell'ambito delle
direttive ricevute, le cause dei difetti, la soluzione più conveniente, i modi di
esecuzione e di intervento e ne effettua la delibera funzionale (fogli di lavoro,
distinte di fatturazione, garanzie ecc .). Gestisce, coordina e forma
normalmente almeno 10 Lavoratori sottoposti del proprio settore di
competenza, con responsabilità della disciplina e dei risultati ottenuti:
o Capo Reparto Officine di Riparazione
- È in possesso di elevate competenze plurisettoriali specialistiche sugli
impianti elettrici, idraulici, termosanitari, meccanici e sulla loro
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
264
manutenzione. Gestisce, coordina e forma normalmente almeno 10
Lavoratori sottoposti del proprio settore di competenza , con responsabilità
della disciplina e dei risultati ottenuti:
o Capo Reparto Installazioni Impianti
- È in possesso di elevate conoscenze specialistiche plurisettoriali sugli
impianti elettrici, idraulici, termosanitari, meccanici, nonché sulla loro
manutenzione e sulle manutenzioni edili. Gestisce, coordina e forma
normalmente almeno 10 Lavoratori sottoposti del proprio settore di
competenza, con responsabilità della disciplina e dei risultati ottenuti:
o Capo Reparto Manutenzione
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Secondo Alinea della Declaratoria del livello
“Operatore di Vendita Gestionale B1”:
- Quale Responsabile di un gruppo di Operatori di Vendita di livelli inferiori,
gestisce, coordina e motiva il personale affidato. Visita i principali Clienti,
consolidati o potenziali, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi
prefissati con la Direzione. Risponde dei risultati del gruppo gestito:
o Operatore di Vendita Gestionale
Ruoli Tecnici: Servizi Ausiliari alle Persone
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato Gestionale B1”:
- Gestisce, coordina, controlla e motiva il personale affidatogli. È responsabile
della disciplina del lavoro, della formazione dei sottoposti, del
raggiungimento dei risultati previsti, nonché della correttezza formale e
sostanziale delle attività:
o Responsabile Centro di Istruzione automobilistica (D.M. 317/95 e s.m.i.)
Ruoli Tecnici: Servizi Ausiliari Integrati alle Collettività
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato Gestionale B1”:
- Per la propria elevata esperienza, le conoscenze gestionali, organizzative,
tecniche e commerciali, in possesso dei titoli e d abilitazioni previsti, gestisce
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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l’attività di propria competenza, con responsabilità diretta del lavoro svolto
dai sottoposti e dei loro risultati:
o Veterinario - Responsabile Clinica Veterinaria
Ruoli Tecnici: Servizi Ausiliari alle Aziende
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato Gestionale B1”:
- Gestisce, coordina, controlla e motiva il personale affidatogli. È responsabile
della disciplina del lavoro, della formazione dei sottoposti, del
raggiungimento dei risultati previsti, nonché della correttezza formale e
sostanziale delle attività:
o Responsabile di Call Center/Contact Center
o Responsabile Servizio di Prenotazione
o Responsabile Sedi Congressuali
Ruoli Tecnici: Servizi Distributivi o di Piattaforma Logistiche
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato Gestionale B1”:
- In un’unità operativamente autonoma, è Responsabile dell’attuazione degli
obiettivi di competenza e gestisce, coordina, organizza e controlla i propri
sottoposti:
o Responsabile di Filiale
o Responsabile di Agenzia
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del livello “Impiegato Gestionale B1”, i
cui Profili professionali siano riconducibili a quelli precedentemente descritti.
LIVELLO B2
Titoli: a. Gestore con responsabilità del risultato/Capo Squadra
• Impiegato Gestionale
• Operatore di Vendita di Prima Categoria
b. Coordinatore
• Impiegato di Elevato Concetto Plurisettoriale
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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• Operatore Altamente Specializzato Plurisettoriale
Primo Alinea
Declaratoria livello B2a: Impiegato Gestionale con responsabilità del
risultato
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “B/2a” dell’art. 2 74 del
presente CCNL, nell’ufficio/gruppo/squadra coordinato, è il Responsabile
che, con adeguata iniziativa, gestisce Sottoposti, avendo responsabilità diretta
della disciplina del lavoro, della loro formazione e dei risultati
complessivamente conseguiti.
Secondo Alinea
Declaratoria livello B2a: Operatore di Vendita di Prima Categoria
L’Impiegato Commerciale “ Gestore” che svolge attività di vendita diretta e,
in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e
Responsabilità previste dalla Tabella “B/2a” dell’art. 274 del presente CCNL
e di quelle proprie dell’Operatore di Vendita di Seconda Categoria, avendo i
Titoli e Requisiti necessari, nonché le competenze tecniche, è stabilmente
incaricato di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della
stessa. Provvede inoltre a fornire all’Azienda gli elementi per la stipulazione
dei preventivi in base alle richieste dei Clienti e alle disposizioni ricevute.
Mantiene i rapporti commerciali e di servizio con i Clienti. Supervisiona il
lavoro degli Operatori di Vendita di livello inferiore.
Terzo Alinea
Declaratoria livello B2b: Impiegato di Elevato Concetto Plurisettoriale e
Coordinatore
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “B/2b” dell’art. 2 74 del
presente CCNL, avendo padronanza dei programmi gestionali e applicando
procedure operative complesse relative ai sistemi tecnici, produttivi,
commerciali o amministrativi adottati, anche congiuntamente, svolge compiti
che richiedano elevate e specialistiche conoscenze organizzative,
merceologiche, tecniche, legali, amministrative, linguistiche o commerciali.
Coordina organizzativamente sottoposti di livelli inferiori. Appronta i
conseguenti interventi operativi o procedurali e risponde dei risultati propri e
dei suoi sottoposti.
Quarto Alinea
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Declaratoria livello B2b: Operatore Altamente Specializzato Plurisettoriale e
Coordinatore
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “B/2b” dell’art. 274 del
presente CCNL, concompetenze specialistiche plurisettoriali, con specifica
collaborazione e adeguata iniziativa, sceglie procedure, l’impiego di materiali,
prodotti, macchine, attrezzature e utensili, definendo i parametri di lavoro
secondo i criteri di economicità, buona tecnica e di rispetto delle norme
vigenti. Svolge complessi interventi e/o servizi, con responsabilità del risultato
atteso. Coordina organizzativamente sottoposti di livelli inferiori.
Quinto Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello B1, nei primi 12
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 168).
Sesto Alinea
Lavoratore di Prima assunzione , Destinatario del Livello B1, nei primi 20
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 169).
Ruoli Generali
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato Gestionale B2”:
- In possesso di elevate competenze commerciali settoriali e con ottima
padronanza di una lingua straniera, è responsabile della disciplina,
formazione e risultati dell’intero gruppo coordinato:
o Gestore Addetti Commercio Estero
o Gestore Vendite di prodotto
o Gestore Traduttori
- In possesso di conoscenze specialistiche sugli impianti elettrici, idraulici,
termosanitari, meccanici e sulla loro manutenzione, gestisce, coordina e
forma sottoposti del proprio settore di competenza , con responsabilità della
disciplina del lavoro e dei risultati da loro ottenuti:
o Responsabile Squadra Montatori/Manutentori
- Con le competenze di riparatore, aggiustatore meccanico, elettrico,
elettronico, oleopneumatico, lattoniere, verniciatore ecc., gestisce, coordina e
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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forma sottoposti del proprio settore di competenza , con responsabilità della
disciplina del lavoro e dei risultati da loro ottenuti:
o Capo Squadra Riparatori
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Terzo Alinea della Declaratoria del “Impiegato di
Elevato Concetto Plurisettoriale B2”.
- È Impiegato Specialista in area:
o Amministrativa
o Approvvigionamenti/Acquisti
o Personale
o Tecnica progetti
o Tecnica impianti
o Informatica
o Logistica
o Qualità
- Con ottima padronanza di più lingue straniere, intrattiene rapporti
amministrativi, commerciali o tecnici con competenza specifica riferita al
settore di attività aziendale. Quando richiesto, effettua, con competenza
specifica, la traduzione di testi dall’italiano e/o in italiano:
o Tecnico-commerciale
o Traduttore multilingue
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Secondo Alinea della Declaratoria del livello
“Operatore di Vendita di Prima Categoria”:
- Elabora le previsioni di vendita del proprio territorio, operando al fine di
assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati con la Direzione.
Gestisce Operatori di Vendita di livello inferiore, operanti nelle zone del
territorio a lui assegnat e, con responsabilità dei loro risultati complessivi.
Ricerca e visita i Clienti al fine di promuovere i prodotti/servizi aziendali:
o Operatore di Vendita di Prima Categoria
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Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Quarto Alinea della Declaratoria del livello
“Operatore Altamente Specializzato e Plurisettoriale B2”:
- È conduttore d’impianti termici di prima categoria, munito di Patentino di
Abilitazione di primo grado, che coordina organizzativamente un gruppo di
altri Lavoratori al fine di garantire la continuità del servizio e la copertura
“H24”. Gestisce in autonomia lo scadenziario degli interventi di
manutenzione, gli adempimenti previsti dalla Legge, assicura il
mantenimento delle condizioni di sicurezza degli impianti ed è responsabile
di settore per la sicurezza e l’igiene nel lavoro degli addetti, nonché l’igiene
ambientale:
o Conduttore impianti termici di Prima categoria
Ruoli Tecnici: Servizi Ausiliari alle Persone
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato Gestionale” B2:
- In possesso dei titoli e delle abilitazioni previste, svolge e gestisce, controlla e
sviluppa le attività del reparto coordinato:
o Responsabile Reparto Estetica
o Responsabile Reparto Parrucchieri
o Responsabile Reparto Fangoterapia/Massaggi
- In possesso dei titoli e delle abilitazioni previste, gestisce, controlla e sviluppa
le attività formative del gruppo coordinato:
o Responsabile Didattico di Autoscuola
Ruoli Tecnici: Servizi Ausiliari alle Aziende
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato Gestionale B2” o dal Terzo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato di Elevato Concetto Plurisettoriale B2”:
- Cura l’intera realizzazione delle attività di progettazione, organizzazione e
realizzazione di eventi e/o di campagne promozionali. Coordina e forma
sottoposti, l’organizzazione e la disciplina del lavoro dei promoter, hostess,
steward, allestitori, dimostratori e d altri collaboratori, dipendenti o
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
270
autonomi, addetti alla campagna, rispondendo del loro risultato
complessivo:
o Realizzatore di Campagne promozionali
- In possesso delle specialistiche conoscenze e competenze richieste, è
Responsabile dell’ideazione di campagne pubblicitarie attraverso i differenti
media, dalle affissioni fino al web, curandone l’aspetto visivo, grafico e la
forma, secondo le tendenze del costume e della comunicazione, traducendo
i “concetti della campagna” in immagini. Segue la realizzazione di fotografie,
immagini e impaginazione dei testi (comunicati, brochure, pieghevoli e
cartellonistica). Si occupa della produzione e post produzione della
pubblicità, garantendo il raggiungimento del risultato in termini temporali,
quantitativi e qualitativi:
o Responsabile Artistico – Art Director
- In possesso delle specialistiche conoscenze e competenze richieste,
interpretando i fabbisogni di committenti e d utenti, realizza in autonomia le
operazioni di editing di un testo assicurandone coerenza, chiarezza,
completezza e correttezza, nel rispetto dei contenuti, dello stile dell’ autore e
delle linee editoriali:
o Redattore prodotti multimediali – Copy Writer
- È il portavoce dell’Organizzazione. La sua attività consiste principalmente
nell’assicurare una strategia di comunicazione esterna e, al contempo, nel
promuovere l’immagine dell’azienda. Si occupa della redazione dei testi per i
comunicati agli organi di stampa e ai media, di cui poi segue e controlla
anche le fasi di trasmissione .Cura la rassegna stampa e d organizza le
conferenze stampa ; d i queste, cura sia gli aspetti operativi (inviti, luoghi,
orari, relatori, realizzazione di un press kit) sia la selezione delle notizie da
divulgare, rilevando gli aspetti coerenti con l’immagine da comunicare. Ha
ottima padronanza della lingua italiana e di almeno una lingua straniera,
unite ad ottime doti relazionali, capacità di sintesi, familiarità con la scrittura,
creatività e iniziativa:
o Responsabile Ufficio Stampa
- Pianifica, gestisce e coordina l’intero processo di promozione, dall’ideazione
e predisposizione di campagne pubblicitarie nel Web, fino alla vendita dei
prodotti e/o servizi connessi all’attività di pubblicità, valutando costi e
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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benefici dell’azione promozionale. Definisce la natura delle campagne
promozionali in relazione ai mezzi di comunicazione più adeguati al fine di
ottenere la più ampia propagazione delle informazioni, alla tipologia e alla
quantità di destinatari interessati:
o Responsabile Pubblicità – Web Advertising Manager
- È il responsabile del design visuale e dell’interazione tra Utente e Sistema,
attraverso tutto il ciclo di vita del sistema, dalla definizione e raccolta di
requisiti alla produzione dei documenti finali di design. Integra i requisiti
dell’utente, dell’applicazione, i vincoli di accessibilità e di usabilità in
un’interfaccia visuale e in un modello di interazione (esperienza dell’utente),
il più possibile integrato e uniforme. Sviluppa lo “stile” visuale e interattivo
che possa allo stesso tempo caratterizzare l’applicazione Web (dotandola di
caratteri distintivi) e garantire il raggiungimento efficace (portarlo nel punto
giusto) ed efficiente (fargli fare il giusto numero di click) degli obiettivi
dell’utente:
o Responsabile progettazione dell’ esperienza utente – User Experience
Designer
- Per la propria elevata esperienza, le conoscenze linguistiche e tecniche,
gestisce i servizi di ricevimento e portineria “H24”, con responsabilità diretta
del lavoro svolto dai sottoposti e dei loro risultati. Coordina e forma fino a
10 sottoposti del proprio settore di competenza:
o Responsabile Ricevimento e Portineria
- Con ottima padronanza di una lingua straniera e ampia conoscenza della
relativa cultura, delle tecniche di traduzione e/o di interpretariato, è:
o Interprete simultaneo
Ruoli Tecnici: Servizi Distributivi o di Piattaforma Logistiche
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Terzo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato di Elevato Concetto” o “Operaio Altamente Specializzato
Plurisettoriale B2”.
- Per la propria elevata esperienza e competenza professionale, svolge
mansioni specialistiche, anche coordinando un gruppo di sottoposti:
o Spedizioniere doganale
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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o Impiegato Contenzionista
o Tariffista
- In base alle ampie conoscenze inerenti la propria attività e di quelle affini,
nel rispetto delle disposizioni ricevute, manovra gru, anche con più ganci
indipendenti, effettuando operazioni congiunte con altre gru che richiedano
grande precisione ed elevata complessità per il sollevamento, il trasporto, il
ribaltamento, il posizionamento, il montaggio di macchinari o di parti
ingombranti e di difficoltoso piazzamento in relazione agli accoppiamenti da
realizzare di impianti o di strutture metalliche complesse. Per la conoscenza
delle macchine e loro parti da sollevare e dei materiali utilizzati, anche
coordinando altro personale, esegue lavori di elevata difficoltà per la scelta
dei punti di attacco e delle attrezzature e per l'imbragaggio di materiale, in
ausilio ad operazioni di montaggio e sistemazione di impianti, strutture
metalliche, macchinari, di notevole dimensione, guidando le operazioni di
sollevamento, di trasporto e di piazzamento, provvedendo, quando
necessario, alla predisposizione di nuove attrezzature:
o Gruista Altamente Specializzato Plurisettoriale
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del livello “Impiegato Gestionale B2” o
“Impiegato di Elevato Concetto Plurisettoriale B2” o “Operaio Altamente
Specializzato e Plurisettoriale B2”, i cui Profili professionali siano riconducibili a
quelli precedentemente descritti.
LIVELLO C1
Titoli: • Impiegato di Concetto Settoriale - Supervisore e Coordinatore
• Operatore di Vendita di Seconda Categoria e Coordinatore
• Operatore Specializzato Settoriale - Supervisore e Coordinatore
Primo Alinea
Declaratoria livello C1: Impiegato di Concetto - Supervisore e Coordinatore
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “C/1” dell’art. 2 74 del
presente CCNL, con specifica collaborazione e nell’ambito delle proprie
mansioni, opera con adeguata iniziativa, al fine di garantire i risultati richiesti,
anche coordinando professionalmente i propri sottoposti. Ha padronanza
dei programmi gestionali e d applica procedure operative complesse, relative
al sistema tecnico, produttivo, commerciale, amministrativo, estetico,
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
273
adottate nello specifico ambito di competenza. È incaricato di svolgere,
anche congiuntamente, compiti che richiedano specialistiche conoscenze
tecniche, produttive, merceologiche, legali, amministrative, linguistiche,
estetiche o commerciali, approntando i conseguenti interventi operativi.
Secondo Alinea
Declaratoria livello C1: Operatore di Vendita di Seconda Categoria e
Coordinatore
L’Impiegato Commerciale “ di Concetto - Supervisore e Coordinatore ” che,
in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e
Responsabilità previste dalla Tabella “C/1” dell’art. 2 74 del presente CCNL
e dell’Operatore di Vendita di Terza Categoria, avendo i Titoli, Requisiti e
Competenze necessarie, stabilmente promuove i prodotti/servizi aziendali
presso i Clienti, avendo anche l'incarico di ricercare e segnalare potenziali
Clienti di specifici prodotti. Può coordinare organizzativamente un gruppo di
altri Operatori di Vendita, assumendosi una certa responsabilità per la
valutazione e il miglioramento delle loro attività lavorative.
Terzo Alinea
Declaratoria livello C1: Operatore Specializzato Settoriale - Supervisore e
Coordinatore
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “C/1” dell’art. 2 74 del
presente CCNL , sceglie le procedure di lavoro e l’impiego di materiali,
prodotti, macchine, attrezzature e utensili, definendo i parametri di lavoro
secondo i criteri di soddisfazione del Cliente/Utente, di economicità, di
buona tecnica e di rispetto delle norme aziendali e legali vigenti, anche
riferite alla qualità, sicurezza, igiene, rispetto delle norme ecc. Svolge
complessi interventi e/o servizi, con responsabilità del risultato richiesto,
anche per i sottoposti direttamente coordinati.
Quarto Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello B2, nei primi 12
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 168).
Quinto Alinea
Lavoratore di Prima assunzione , Destinatario del Livello B2, nei primi 20
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 169).
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Ruoli Generali
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato di Concetto C1 - Supervisore e Coordinatore”:
- È Impiegato di Concetto:
o Amministrativo
o Contabile
o Addetto agli Approvvigionamenti
o Addetto all’ufficio del personale
o Addetto alle pratiche tecniche (catastali, autorizzazioni, licenze ecc.)
o Informatico
o Addetto alla Logistica
o Addetto agli Acquisti
o Addetto alla Qualità
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Secondo Alinea della Declaratoria del livello
“Operatore di Vendita di Seconda Categoria C1”:
- È incaricato di promuovere stabilmente presso i Clienti i prodotti/servizi
aziendali. Compila i programmi e i rapporti visita presso i Clienti,
trasmettendo alla Direzione tutte le informazioni utili al fine di favorire gli
accordi commerciali. Fa riferimento all’Operatore di Vendita di livello
superiore che è preposto al suo coordinamento o alla Direzione:
o Operatore di Vendita di Seconda Categoria
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal Terzo Alinea della Declaratoria del livello
“Operaio/Operatore Specializzato Settoriale C1 - Supervisore e
Coordinatore”:
- È conduttore di impianti termici di seconda categoria, munito di patentino di
Abilitazione di secondo grado e coordina organizzativamente i suoi
sottoposti.Concorre a garantire l’efficienza degli impianti, la continuità del
servizio ed i corretti adempimenti previsti dalla Legge:
o Conduttore impianti termici di Seconda categoria
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
275
- Per la propria pluriennale esperienza aziendale, effettua tutte le
movimentazioni richieste nel magazzino o dalla logistica aziendale, ivi
comprese le operazioni di carico e scarico dei materiali dagli automezzi,
carri ferroviari ecc. Rileva le giacenze, segnala le scadenze dei prodotti, il
riordino delle scorte e compila tutti i documenti di pertinenza:
o Magazziniere Specializzato
Ruoli Tecnici: Servizi Ausiliari alle Persone
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal Terzo Alinea della Declaratoria del livello
“Operatore SpecializzatoC1 - Supervisore e Coordinatore”:
- Esegue permanenti sui capelli corti e lunghi con diversi sistemi in uso,
applica tinture nelle varie gamme di colore e decolorazioni la cui miscela è
da lui stesso preparata e deve corrispondere alle necessità occorrenti a quella
determinata qualità fisica di capelli, meches, pettinature .Esegue sui capelli di
diversa lunghezza, acconciatur e da modello, disegno, stampa o fotografia,
ondulazioni a ferro e a phon, lavatura della testa e trattamento igienizzato del
cuoio capelluto, massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute .
Esegue tutte le tecniche di taglio, si occupa della preparazione di toupé e
parrucche e della loro applicazione, previo adattamento del cuoio capelluto
e pettinatura sui manichini. Coordina organizzativamente un gruppo di altri
lavoratori, senza responsabilit à̀ diretta per il lavoro da essi singolarmente
svolto:
o Parrucchiere/Acconciatore Specializzato e Coordinatore
- Esegue il taglio della barba intera con la sola forbice in tutte le forme, il taglio
dei capelli in qualunque foggia, compreso il taglio scolpito a rasoio con
acconciatura ad aria calda nelle varie fogge, il massaggio drenante e con
mezzi meccanici della cute. Pratica acconciatur e a ferro, permanent i,
colorazioni e decolorazioni, preparazione di toupé e parrucche e loro
applicazione, previo adattamento al cuoio capelluto e pettinatura sui
manichini. Coordina organizzativamente un gruppo di altri lavoratori, se nza
responsabilità̀ diretta per il lavoro da essi singolarmente svolto:
o Barbiere Specializzato e Coordinatore
- Esegue tutti i trattamenti dell'estetica specializzata, ivi compreso l'uso delle
apparecchiature elettromeccaniche per l'estetica o l'esercizio delle attività di
trucco specializzato tipo teatrale, scenico, televisivo. Coordina
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
276
organizzativamente un gruppo di altri lavoratori, senza responsabilit à̀ diretta
per il lavoro da essi singolarmente svolto:
o Truccatore Specializzato e Coordinatore
- Esegue t utti i trattamenti di estetica specializzata al viso e al corpo, di
qualsiasi grado di difficoltà, con l'utilizzo delle tecniche più avanzate e
gestione dei servizi di sauna e palestra. Coordina organizzativamente un
gruppo di altri lavoratori, senza respo nsabilità̀ diretta per il lavoro da essi
singolarmente svolto:
o Estetista Specializzato e Coordinatore
- In possesso di adeguato diploma e delle abilitazioni previste, effettua
massaggi specializzati estetici e per la prevenzione, il mantenimento, il
miglioramento del benessere psico -fisico ed estetici, nonché manovre
terapeutiche con utilizzo di apparecchiature ( massaggio elettrico,
elettroterapie, idroterapia, balneoterapia, bagni di calore, anche con
infrarossi ecc .). Coordina organizzativamente un gruppo di altri lavoratori,
senza responsabilità̀ diretta per il lavoro da essi singolarmente svolto:
o Massaggiatore Specializzato e Coordinatore
o Massoterapista Specializzato e Coordinatore
- Con i requisiti professionali richiesti, svolge attività caratterizzata d a
approfondita preparazione teorica e pratica, acquisita mediante formazione
professionale o da consolidata esperienza, almeno decennale, per tutte le
Patenti, Certificati di abilitazione professionale, Corsi CQC, recupero punti e
quant’altro concerne l’attività didattica di settore:
o Insegnante di autoscuola
Ruoli Tecnici: Servizi Ausiliari alle Aziende
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato di Concetto ” o “ Operatore Specializzato - Supervisore e
Coordinatore C1”:
- Per la propria elevata esperienza, le conoscenze linguistiche e le competenze
relazionali, coordina i servizi di ricevimento e/o portineria “H24”,
garantendo il risultato per l’intero gruppo coordinato:
o Coordinatore Ricevimento e Portineria
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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o Coordinatore Call Center/Contact Center
- Con ottima padronanza di una lingua straniera, intrattiene rapporti
amministrativi, commerciali o tecnici con competenza linguistica specifica
riferita all’attività aziendale. Quando richiesto, effettua la traduzione di testi
dall’italiano e/o in italiano:
o Traduttore Specializzato
- Per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, quando richiesto dalla
mansione, anche con l’uso di una lingua straniera, svolge attività di vendita,
promozione dei prodotti, consulenza e assistenza al Cliente. In completa
autonomia, segue i pagamenti e gli incassi delle vendite effettuate e le
operazioni correlate (quali le chiusure di cassa). Gestisce le lamentele dei
Clienti, gli eventuali resi, i cambi e le garanzie dei prodotti. Coordina
organizzativamente un gruppo di altri lavoratori, senza responsabilit à̀ diretta
per il lavoro da essi singolarmente svolto:
o Commesso Specializzato e Coordinatore
- In possesso delle elevate conoscenze e competenze richieste, è in grado di
ideare, progettare e sviluppare soluzioni grafiche coerenti con le
caratteristiche tecniche e funzionali e con gli obiettivi comunicativi dei
prodotti da realizzare, tenendo conto del supporto con cui deve essere
veicolato il prodotto (stampa, media elettronici, web, ecc.) e del target di
riferimento.
o Tecnico grafico
- Cura la progettazione e la realizzazione delle pagine redazionali, pubblicitarie
e di servizio, la costruzione del menabò, la gabbia grafica all'interno della
quale s’inseriscono i testi, i titoli, le fotografie e i disegni, che meglio
rispondano alle esigenze comunicative ed estetiche dettate dalla linea
editoriale, attraverso la predisposizione del layout e la scelta di fotografie,
disegni, marchi e loghi più idonei a corredare i contenuti dei testi:
o Grafico Impaginatore
- In possesso delle elevate conoscenze e competenze richieste sul Marketing &
Comunicazione digitale, gestisce comunità virtuali presenti sul Web e sui
Social Network, creando e potenziando le relazioni tra i membri della stessa
e tra questa e l’organizzazione committente. In particolare, promuove,
controlla, analizza e valuta le conversazioni che si svolgono sulle varie risorse
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Web (siti Web, blog, social network). Costruisce e gestisce la relazione con
gli Stakeholder on-line:
o Responsabile comunità virtuale - Web Community Manager - Social
Media Manager
- In possesso delle elevate competenze e conoscenze tecniche informatiche
dei linguaggi di programmazione, grafiche e comunicative, crea, costruisce e
aggiorna pagine web e Portali Internet, traducendo in maniera persuasiva
concetti e messaggi in riferimento alle esigenze comunicative del Cliente.
Cura la qualità delle immagini prodotte e la dimensione degli strumenti
multimediali utilizzati, realizzando un equilibrio tra estetica, funzionalità e
usabilità dell'insieme. Utilizza i principali software grafici (illustrator,
photoshop, xpress, freehand, flash), con il linguaggio HTML, con il graphic
design applicato all'ambiente multimediale e con l'utilizzo di computergrafica
3D:
o Web Developer - Web Content Specialist - Web Designer - Web
Master
- In possesso delle elevate competenze e conoscenze tecniche informatiche
dei linguaggi di programmazione, grafiche e comunicative, gestendo e
supportando lo sviluppo di servizi Web e di Marketing digitale, si occupa del
raggiungimento del miglior ritorno sull’investimento dato dalla visibilità
all’interno di motori di ricerca e servizi a loro afferenti. Si occupa nelle varie
fasi del prodotto del supporto e della verifica dei risultati inerenti al
posizionamento sui motori di ricerca, impartendo le regole di relativa
ottimizzazione all’interno dello sviluppo dei servizi Web. Supporta la
direzione aziendale nelle scelte strategiche relative alla presenza e alle attività
sulla rete Internet e sul Web:
o Search Engine Expert - Digital strategic planner
- In possesso delle elevate conoscenze e competenze richieste, è in grado di
progettare, sviluppare, gestire e coordinare azioni comunicative in funzione
dei fabbisogni rilevati, di predisporre testi scritti e adottare stili e concetti
comunicativi efficaci e adeguati al contesto:
o Tecnico della Comunicazione - Informazione
- In possesso delle elevate conoscenze e competenze richieste, installa e
configura complessi sistemi client in rete ed esegue il monitoraggio delle
funzioni in esercizio, interagendo con gli utenti per la soluzione di problemi
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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tecnici. Progetta, sviluppa e gestisce il funzionamento e la sicurezza di una
rete informatica. Installa hardware, software o componenti di sottosistema in
un sistema esistente o proposto, coordinando organizzativamente il proprio
gruppo di lavoro. Si conforma ai processi e alle procedure definite, tenendo
conto della compatibilità sia dei moduli esistenti che di quelli nuovi,
assicurandone l’integrità. È responsabile della puntuale ed efficace
riparazione hardware/software, al fine di garantire una performance ottimale
del sistema e un’alta soddisfazione del cliente:
o Tecnico informatico - Tecnico di reti informatiche
- In possesso delle elevate competenze e conoscenze tecniche informatiche e
commerciali, è responsabile di tutte le attività relative al commercio
elettronico, ivi comprese quelle amministrative correlate. Coordina e forma
il personale sottoposto, con responsabilità dei risultati dell’intero gruppo:
o Responsabile commercio elettronico - E-commerce manager
- In possesso delle elevate competenze e conoscenze tecniche informatiche e
commerciali, è responsabile del “conto economico del negozio on -line
presente sul Web”, dell’assortimento, delle attività di merchandising e delle
promozioni in -store. Contribuisce a generare valore all’azienda affinché
raggiunga i suoi obiettivi attraverso il commercio elettronico, in linea con il
posizionamento che questa ha deciso di darsi sotto il profilo del rapporto tra
canale digitale e canale fisico:
o Responsabile negozio elettronico - Online Store Manager
- In possesso delle elevate competenze e conoscenze tecniche informatiche e
commerciali, costruisce relazioni di business con i clienti per favorire la
vendita di hardware, software, servizi di telecomunicazioni o ICT. Identifica
opportunità e gestisce l’acquisizione e la consegna dei prodotti agli utenti. È
punto di riferimento senior per le vendite e la soddisfazione del cliente:
o Account Manager
- In possesso delle elevate competenze e conoscenze tecniche informatiche,
commerciali e formative, coordina e sviluppa percorsi formativi in modalità a
distanza, misto (blended), rapid, mobile e-learning, monitorando percorsi ed
ambienti di apprendimento on -line. Sceglie tecnologie, approcci e strategie
didattiche per i diversi livelli e contesti di apprendimento formale e non
formale, tenendo conto delle rapide e continue evoluzioni dei modelli di
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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costruzione e disseminazione della conoscenza e dell’apprendimento sul
Web:
o Specialista formazione a distanza - E-Learning Specialist
- Per la propria elevata esperienza, le conoscenze tecniche e le competenze
relazionali, intrattiene abitualmente i rapporti con i Clienti/Utenti, coordina i
servizi di customer care, di vendita beni o servizi, di attività di back office,
garantendo il risultato per l’intero gruppo coordinato, normalmente di oltre
3 operatori:
o Team Leader - Coordinatore
Ruoli Tecnici: Servizi Distributivi o di Piattaforma Logistiche
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato di Concetto ” odal Terzo Alinea della Declaratoria del
livello“Operaio/Operatore Specializzato Settoriale - Supervisori e
CoordinatoriC1”:
- Per la propria elevata esperienza e competenza, svolge mansioni di concetto
in autonomia professionale:
o Spedizioniere doganale
o Impiegato Contenzionista
o Pianificatore
o Tariffista
- Conduce automezzi per il trasporto di materiale, effettuando interventi di
controllo, registrazione e di manutenzione ordinaria. È responsabile del
rispetto delle norme legali sulla circolazione e delle disposizioni aziendali
applicabili. Registra e compila la documentazione di trasporto e di consegna,
con tenuta e rispetto dello scadenziario adempimenti/interventi:
o Conduttore Specializzato di mezzi di trasporto che richiedano Patente di
categoria C1, C e/o CE, con oltre 36 mesi di effettivo lavoro nella
mansione *
o Conduttore Specializzato di mezzi di trasporto che richiedano Patente
con CQC merci o CQC persone *
o Conducente Specializzato con abilitazione F.S. al traino di vagoni
ferroviari *
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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o Operatore addetto ai trasporti eccezionali *
- Conduce autosnodati con massa a pieno carico superiore a 3.500 kg, con
patente di categoria D1, D1E, DE e D:
o Autista Specializzato di autosnodato/autotreno *
- In base alle elevate conoscenze inerenti la propria attività, nel rispetto delle
disposizioni ricevute, manovra gru, esegue lavori di elevata difficoltà per la
scelta dei punti di attacco e delle attrezzature e per l'imbragaggio di materiale,
in ausilio ad operazioni di montaggio e sistemazione di impianti, strutture
metalliche, macchinari, di notevole dimensione, guidando le operazioni di
sollevamento, di trasporto e di piazzamento, provvedendo, quando
necessario, alla predisposizione di nuove attrezzature:
o Gruista Specializzato
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del livello “Impiegato di Concetto C1 -
Supervisore e Coordinatore” o “Operaio/Operatore Specializzato Settoriale C1 -
Supervisore e Coordinatore ”, i cui Profili professionali siano riconducibili a
quelli precedentemente descritti.
LIVELLO C2
Titoli: • Impiegato Qualificato Settoriale
• Operatore di Vendita di Terza Categoria
• Operatore Qualificato Settoriale
• Operaio Qualificato Settoriale
Primo Alinea
Declaratoria livello C2: Impiegato Qualificato
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “C/2” dell’art. 2 74 del
presente CCNL, per la propria qualificata esperienza e competenza, sceglie
soluzioni e svolge, con personale responsabilità, mansioni specialistiche
d’area ( amministrative, tecniche, produttive o commerciali ) e relative
operazioni complementari, anche di vendita. Coordina organizzativamente
un gruppo di lavoratori di livello inferiore. Risponde al proprio
Responsabile.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Secondo Alinea
Declaratoria livello C2: Operatore di Vendita di Terza Categoria
L’Impiegato Commerciale “Qualificato” che, in possesso delle Conoscenze,
Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella
“C/2” dell’art. 274 del presente CCNL, avendo i Titoli e Requisiti necessari,
è assunto stabilmente per promuovere presso i Clienti i servizi aziendali
offerti. Ha anche l'incarico di ricercare e segnalare i potenziali Clienti.
Terzo Alinea
Declaratoria livello C2: Operatore Qualificato
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “C/2” dell’art. 2 74 del
presente CCNL, a fronte di richieste d’intervento, svolge mansioni qualificate
che comportino particolari conoscenze tecniche e adeguate capacità tecnico -
pratiche, comunque acquisite. Per l’elevata conoscenza del proprio ambito
lavorativo, opera in completa autonomia esecutiva nel rispetto delle
disposizioni generali aziendali e legali riferite alla propria area d’attività.
Quarto Alinea
Declaratoria livello C2: Operaio Qualificato
In possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e
Responsabilità previste dalla Tabella “C/2” dell’art. 2 74 del presente CCNL,
individua guasti ed effettua riparazioni, manutenzioni elettriche, idrauliche o
meccaniche o la messa a punto di apparati, macchine o impianti,
rispondendo al Responsabile Apicale d’area.
Quinto Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale, Destinatario del Livello C1, nei primi 10
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 168).
Sesto Alinea
Lavoratore di Prima assunzione , Destinatario del Livello C1, nei primi 18
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 169).
Ruoli Generali
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato Qualificato C2”:
- Per l’esperienza e la competenza posseduta, opera in condizioni di elevata
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
283
autonomia esecutiva nel settore di competenza, garantendo i risultati richiesti
dalla mansione:
o Impiegato Qualificato addetto all’ufficio:
• Contabilità
• Acquisti
• Gestione Ordini
• Commerciale ( addetto alle Vendite e Post Vendita; addetto al
controllo vendite; creatore o redattore di rapporti di informazioni
commerciali)
• Amministrazione del Personale
• CED
• Tecnico
- Con competenza nella lingua italiana e, quando richiesto, con buona
conoscenza in almeno una lingua straniera, intrattiene abitualmente i
rapporti commerciali, amministrativi, tecnici ecc, con Collaboratori, Enti,
Clienti, Banche o Fornitori:
o Operatore Qualificato addetto all’ufficio:
• Amministrativo
• Approvvigionamenti
• Commerciale
• Logistica
- Svolge, con specifica competenza, diligenza e collaborazione, più compiti
quali: raccolta di dati, elaborazione di schede e situazioni, compilazione di
registri o reperti obbligatori, tenuta di situazioni contabili, scadenziari, estratti
conto, solleciti, predisposizione di comunicazioni e Verbali, corrispondenza
con i Clienti, ecc. Normalmente, risponde al proprio Capo Ufficio:
o Addetto Salvataggi EDP
o Segretario di Direzione
o Segretario con gestione pratiche riservate
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Secondo Alinea della Declaratoria del livello
“Operatore di Vendita di Terza Categoria”:
- Compila i programmi e rapportini visite presso i Clienti, promuovendo i
prodotti/servizi aziendali, indicando le eventuali esigenze particolari, al fine
di permettere la predisposizione di preventivi conformi alle aspettative del
Cliente. Opera normalmente in una zona assegnata o, trasversalmente alle
zone, per categorie di prodotto:
o Operatore di Vendita di Terza Categoria
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal Quarto Alinea della Declaratoria del livello
“Operaio Qualificato C2”:
- A fronte di richieste e/o interventi, anche calendarizzati, per le proprie
qualificate competenze di settore, effettua lavori richiedenti conoscenze
tecniche particolari ed elevate capacità tecnico -pratiche, comunque
acquisite, individuando i guasti di normale difficoltà, in relazione ai mezzi
e/o strumenti disponibili. Effettua installazioni, riparazioni e manutenzioni.
Risponde al proprio Responsabile diretto:
o Operaio Qualificato
• Installatore o Conduttore impianti
• Riparatore
• Manutentore (meccanico, elettrico, idraulico ecc.)
- Effettua le qualificate movimentazioni richieste nel magazzino o dalla
logistica aziendale, ivi comprese le operazioni di carico e scarico dei
materiali dagli automezzi, carri ferroviari ecc. Rileva le giacenze, segnala le
scadenze dei prodotti, il riordino delle scorte e compila tutti i documenti di
pertinenza. Può coordinare l’organizzazione del lavoro anche degli addetti
esterni, quali trasportatori, fornitori eccetera:
o Magazziniere Qualificato
Ruoli Tecnici: Servizi Ausiliari alle Persone
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal Terzo Alinea della Declaratoria del livello
“Operatore Qualificato C2”:
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- In possesso dell’Abilitazione prevista e di pluriennale esperienza, insegna
discipline sportive e si assicura del rispetto delle condizioni di sicurezza e
salubrità da parte degli Utenti:
o Istruttore di ginnastica - Fitness
o Istruttore di nuoto
o Insegnante di danza
o Altra esemplificazione di analogo contenuto
- Vigila sulla sicurezza dei bagnanti nelle piscine, prevenendo gli incidenti in
acqua o, se già avvenuti, in attesa dei soccorsi, mette in atto le tecniche di
salvataggio e di primo soccorso acquisite tramite specifico corso di
formazione e periodicamente aggiornate. Regola le attività di balneazione e
veglia sul comportamento degli utenti. Applica e fa rispettare i regolamenti
della piscina. Verifica periodicamente la chimica delle acque e le condizioni
igieniche dell'ambiente:
o Bagnino di salvataggio Qualificato
- Esegue permanenti su capelli lunghi e corti, nei diversi sistemi di uso, applica
tinture e decolorazioni, meches, effettua su capelli lunghi e corti pettinature
di fantasia, ondulazioni a ferro e ad acqua, acconciature a phon, piega fissa,
messa in piega, ricci piatti, lavatura dei capelli, massaggio normale della cute,
taglio e frizione:
o Parrucchiere Qualificato
- Esegue correttamente il taglio dei capelli e della barba con rasatura ai lati e
con le sole forbici sul mento, e con perfezione la rasatura della barba, taglio
dei capelli a rasoio, cachet e massaggio normale della cute:
o Barbiere Qualificato
- Esegue le seguenti mansioni: manicure, pedicure, estetica, depilazioni,
trattamenti al viso, massaggio al corpo, trucco di base con l’applicazione di
prodotti specifici e tutti i trattamenti dell'estetica compreso il trucco giorno -
sera. E’ in grado, inoltre, di avvalersi delle apparecchiature idonee ad ogni
trattamento:
o Estetista Qualificato
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- Effettua massaggi con tecniche estetiche qualificate per la prevenzione, il
mantenimento, il miglioramento del benessere psico -fisico ( tonificanti,
rilassanti, linfodrenanti , connettivali ecc.), con applicazione di prodotti
specifici ( creme, oli ecc .) e utilizzo di apparecchiature, con oltre 4 anni di
effettivo lavoro nella mansione/i:
o Massaggiatore Qualificato
o Massoterapista Qualificato
- Per l’esperienza e la competenza posseduta, opera in condizioni di elevata
autonomia esecutiva nel settore di competenza, garantendo i risultati richiesti
dalla mansione:
o Impiegato pratiche automobilistiche
o Istruttore di guida
o Insegnante di nautica
o Impiegato pratiche immobiliari e catastali
Ruoli Tecnici: Servizi Ausiliari alle Collettività
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal Terzo Alinea della Declaratoria del livello
“Operatore Qualificato C2”:
- Effettua lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni necessarie, la
semina dei vari tipi di piante, la cura delle malattie delle stesse, con
preparazione di miscele e trattamenti antiparassitari. Definisce la forma e le
dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, si occupa delle serre e dei
materiali necessari, con responsabilità organizzativa dei sottoposti:
o Giardiniere Qualificato
- Nella clinica veterinaria, assiste il responsabile veterinario laureato interno
all’azienda o il medico veterinario esterno, svolgendo tutte le diverse
mansioni qualificate richieste:
o Primo Assistente veterinario
Ruoli Tecnici: Servizi Ausiliari alle Aziende
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
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“Impiegato Qualificato C2” o dal Terzo Alinea della Declaratoria del livello
“Operatore Qualificato C2”:
- Con buona conoscenza di almeno una lingua straniera, intrattiene
abitualmente i rapporti con i Clienti/Utenti, effettuando le traduzioni
specialistiche d’area:
o Impiegato Esperto Linguistico - Traduttore
- Effettua operazioni qualificate di cassa: controlla la merce acquistata dai
clienti; verifica il prezzo di ciascun articolo e lo registra sulla cassa attraverso
scansione elettronica o digitatura del codice prodotto; rimuove le etichette
antitaccheggio e accetta i pagamenti con contanti, assegni, bancomat o carte
di credito, conformemente alle disposizioni aziendali ricevute. Prepara
pacchetti regalo e incarta le merci. Elabora, ordina ed archivia i documenti di
vendita. Se richiesto, deposita il denaro e gli altri titoli di pagamento in
cassaforte o in Banca. Concorre a sorvegliare il comportamento dei Clienti
allo scopo di evitare danni alle merci e/o furti. Partecipa alla redazione
dell’inventario:
o Cassiere Qualificato
- Effettua operazioni qualificate di accoglimento, assistenza, informazione e
consulenza al Cliente per la vendita. Illustra le caratteristiche dei
prodotti/merce, consiglia il prodotto più adatto alle esigenze dichiarate dal
Cliente e gestisce gli eventuali reclami. Se offerto quale servizio, rileva le
misure del Cliente per eventuali modifiche dei capi di abbigliamento
acquistati. Può effettuare anche attività di cassa, seguendo i pagamenti sia in
contanti sia tramite POS. Elabora, ordina e archivia i documenti di vendita
e/o di trasporto. Se richiesto, deposita il denaro e gli altri titoli di pagamento
in cassaforte o in Banca. Allestisce il locale secondo le tecniche
promozionali-commerciali ricevute. Concorre a sorvegliare il
comportamento dei Clienti allo scopo di evitare danni alle merci e/o furti.
Partecipa alla redazione dell’inventario:
o Commesso Qualificato
o Addetto al Controllo vendite
- Attraverso verifiche a campione o sopralluoghi nelle strutture o lettura di
report statistici, è addetto alle attività di controllo prezzi e monitoraggio della
concorrenza, con redazione di report/relazione dei risultati ricavati:
o Addetto al controllo/monitoraggio concorrenza
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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- Svolge attività di raccolta, archivio e analisi dei dati sui prodotti venduti e sui
Clienti, al fine di elaborare statistiche di mercato:
o Addetto al monitoraggio dati
- In possesso delle conoscenze e competenze richieste, è in grado di
sviluppare soluzioni grafiche coerenti con le caratteristiche tecniche e
funzionali e con gli obiettivi comunicativi dei prodotti da realizzare, tenendo
conto del supporto con cui deve essere veicolato il prodotto (stampa, media
elettronici, web, ecc.) e del target di riferimento:
o Tecnico grafico
- In possesso delle conoscenze e competenze qualificate di settore, è in grado
di eseguire le operazioni necessarie a sviluppare prodotti grafici,
intervenendo nelle loro diverse componenti a partire dalle indicazioni e dalle
specifiche tecniche definite nel progetto e d in coerenza con la destinazione
d'uso del prodotto e il supporto di diffusione. Cura la realizzazione delle
pagine redazionali, pubblicitarie e di servizio, la costruzione del menabò, la
gabbia grafica all'interno della quale si inseriscono i testi, i titoli, le fotografie
ed i disegni:
o Grafico impaginatore
- In possesso delle conoscenze e competenze richieste sul Marketing &
Comunicazione digitale, coordina comunità virtuali presenti sul Web e sui
Social Network, creando e potenziando le relazioni tra i membri della stessa
e tra questa e l’organizzazione committente. In particolare, promuove,
controlla, analizza e valuta le conversazioni che si svolgono sulle varie risorse
Web (siti Web, blog, social network). Costruisce e gestisce la relazione con
gli Stakeholder on-line:
o Coordinatore comunità virtuale - Web Community Manager - Social
Media Manager
- In possesso delle competenze e conoscenze tecniche informatiche dei
linguaggi di programmazione, grafiche e comunicative, costruisce e aggiorna
pagine web e Portali Internet, in riferimento agli obiettivi comunicativi
prefissati. Cura la qualità delle immagini prodotte e la dimensione degli
strumenti multimediali utilizzati, realizzando un equilibrio tra estetica,
funzionalità e usabilità dell'insieme. Utilizza i principali software grafici
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(illustrator, photoshop, xpress, freehand, flash ), con il linguaggio HTML,
con il graphic design applicato all'ambiente multimediale e con l'utilizzo di
computergrafica 3D:
o Web Developer - Web Content Specialist - Web Designer - Web
Master
- In possesso delle competenze e conoscenze tecniche informatiche,
commerciali e formative, sviluppa percorsi formativi in modalità a distanza,
misto (blended), rapid, mobile e-learning, monitorando i percorsi e ambienti
di apprendimento on -line. Sceglie tecnologie, approcci e strategie didattiche
per i diversi livelli e contesti di apprendimento formale e non formale,
tenendo conto delle rapide e continue evoluzioni dei modelli di costruzione
e disseminazione della conoscenza e dell’apprendimento sul Web:
o Tecnico della formazione a distanza - E-Learning
- In possesso delle conoscenze e competenze richieste, è in grado di
sviluppare, gestire e coordinare azioni comunicative in funzione dei
fabbisogni rilevati, di predisporre testi scritti e adottare stili e concetti
comunicativi efficaci e adeguati al contesto:
o Tecnico della Comunicazione - Informazione
- In possesso delle conoscenze e competenze qualificate di settore, installa e
configura prodotti, hardware e software, aggiorna i programmi. Esegue il
monitoraggio delle funzioni in esercizio ed i tests, garantendo il
raggiungimento del risultato atteso, ivi compresa la cura della
documentazione afferente e delle licenze:
o Tecnico Informatico
- In possesso delle conoscenze e competenze qualificate di settore, fornisce il
primo supporto telefonico o via e-mail ai clienti interni ed esterni, per aspetti
tecnici e per eliminare errori dovuti a problemi o aspetti critici dell’ICT.
Agisce con l’obiettivo principale di consentire all’utente di massimizzare la
produttività attraverso un uso efficiente delle attrezzature ICT e/o delle
applicazioni software:
o Service Desk Agent - Operatore di Help Desk
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- In possesso delle conoscenze e competenze qualificate di settore, intrattiene
abitualmente i rapporti con i Clienti/Utenti, supportando l’attività della sala e
coadiuvando il Team Leader di riferimento:
o Team Assistant
Ruoli Tecnici: Servizi Distributivi o di Piattaforma Logistiche
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato Qualificato C2” o dal Terzo Alinea della Declaratoria del livello
“Operatore Qualificato C2”:
- Opera con l’analisi di quadri sinottici complessi per l’introduzione, la
manipolazione e la riconsegna delle merci;
o Spedizioniere Qualificato
o Pianificatore Qualificato
- Conduce automezzi per il trasporto di materiale, effettuando interventi di
controllo, registrazione e di manutenzione ordinaria. È responsabile del
rispetto delle norme legali sulla circolazione e delle disposizioni aziendali
applicabili. Registra e compila la documentazione di trasporto e di consegna,
con tenuta e rispetto dello scadenziario adempimenti/interventi:
o Conduttore Qualificato di mezzi di trasporto che richiedano Patente di
categoria C1, C e/o CE, nei primi 36 mesi di effettivo lavoro nella
mansione *
o Conduttore Qualificato di motobarche o mototopi
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del livello “Impiegato Qualificato
Settoriale C2” o “Operaio - Operatore Specializzato Settoriale C2”, i cui Profili
professionali siano riconducibili a quelli precedentemente descritti.
LIVELLO D1
Titoli: • Impiegato di Elevato Ordine Settoriale
• Operatore Esperto Settoriale
Declaratoria Livello D1
Primo Alinea
Declaratoria livello D1: Impiegato di Elevato Ordine Settoriale
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Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “D/1” dell’art. 2 74 del
presente CCNL , con specifica collaborazione e con autonomia esecutiva,
svolge lavori che richiedano adeguate competenze teoriche o acquisite
mediante pratica ed elevata esperienza nel settore in cui opera, e garantisce
l’effettuazione corretta dei compiti e delle opere di competenza. Risponde al
Capo Ufficio, o Capo Servizio, o al Coordinatore o ad altro Lavoratore
inquadrato a livello superiore.
Secondo Alinea
Declaratoria livello D1: Operatore di Vendita di Quarta Categoria
L’Impiegato Commerciale “ di Elevato Ordine Settoriale ” che, in possesso
delle Conoscenze, Abilità, Autonomie, Competenze e Responsabilità
previste dalla Tabella “D/1” dell’art. 274 del presente CCNL, avendo i Titoli
e Requisiti necessari, è assunto stabilmente per promuovere presso i Clienti i
servizi aziendali offerti. Ha anche l'incarico di ricercare e segnalare i
potenziali Clienti.
Terzo Alinea
Declaratoria livello D1: Operatore Esperto Settoriale
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “D/1” dell’art. 2 74 del
presente CCNL , con specifica collaborazione e con autonomia esecutiva,
svolge compiti operativi, per i quali siano richieste adeguate conoscenze
teoriche settoriali e capacità tecnico -pratiche, comunque acquisite. Risponde
al Coordinatore di settore o ad altro Lavoratore inquadrato a livello
superiore.
Quarto Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale , Destinatario del Livello C2, nei primi 8
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 168).
Quinto Alinea
Lavoratore di Prima assunzione , Destinatario del Livello C2, nei primi 16
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 169).
Ruoli Generali
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato d’Elevato Ordine Settoriale D1”:
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- Svolge una o diverse operazioni amministrative concatenate o effettua servizi
che richiedono conoscenze settoriali, esperienza e particolare attenzione.
Utilizzando schemi o programmi già predisposti, raccoglie, spunta, impronta,
registra ed elabora dati, con verifica e controllo delle operazioni effettuate:
• garantisce un evoluto utilizzo dei programmi di videoscrittura, calcolo,
presentazione e simili, compilando schede, registri, moduli, fascicoli,
approntando la documentazione necessaria alle pratiche elaborate, e/o
rispondendo alle richieste del Suo Responsabile:
Impiegato Amministrativo
• svolge, con specifica competenza, diligenza e collaborazione, uno o più
compiti quali: raccolta di dati, registrazione di schede, compilazione di
registri o reperti obbligatori, tenuta di scadenziari o di estratti conto,
solleciti da scadenziario, rispondendo al proprio Capo Ufficio:
Addetta al “back office”
• su indicazione del Responsabile, predispone, elabora ed archivia la
documentazione di consegna, i documenti di trasporto e le fatture:
Impiegato Contabile
• fornisce alla clientela informazioni telefoniche complesse sui prodotti e
servizi aziendali, oltre che alle altre informazioni su modi e tempi di
pagamento, di consegna, intervento, ecc.:
Impiegato Commerciale
• effettua i salvataggi dei dati conformemente agli schemi e alle procedure
ricevute:
Salvataggio EDP
• è addetto alla gestione delle telefonate, alla preparazione e ricevimento
della posta, al ricevimento e registrazione dei visitatori, anche con l’uso
semplice della lingua straniera richiesta:
Centralinista bilingue
Addetta al front office/ricevimento bilingue
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenze e
Responsabilità previste dal Secondo Alinea della Declaratoria del livello
“Operatore di Vendita di Quarta Categoria”:
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- effettua vendite telefoniche quale Operatore “outbound” sulla base delle
indicazioni ricevute ed utilizzando gli specifici strumenti
informatici/tecnologiche di settore:
o Operatore di Vendita di Quarta Categoria
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal Secondo Alinea della Declaratoria del livello
“Operatore Esperto Settoriale D1”:
- Esegue interventi di normale complessità e lavori che richiedono normali
conoscenze teorico - pratiche, comunque acquisite. Risponde al proprio
Responsabile diretto:
o Operaio Esperto Settoriale
• Addetto conduzione impianti
• Riparatore
• Manutentore (meccanico, elettrico, idraulico ecc.)
• Addetto al trattamento/pulitura delle facciate , che opera anche con
l'uso di macchine industriali o scale e/o piattaforme aeree montate su
semoventi
- Sulla base delle istruzioni ricevute, med iante operazioni di normale
complessità, provvede allo smistamento della merce, al suo imbustamento,
etichettatura, piegatura, riordino e d applicazione dei sistemi di
antitaccheggio. Effettua il controllo visivo della qualit à̀ del prodotto o della
merce, segnalando eventuali anomalie riscontrate , e il riordino delle scorte
di magazzino. Compila le distinte di spedizione. Effettua il riordino del
proprio ambiente di lavoro. Esegue lavori di normale complessità per
l’imballaggio di prodotti, o loro parti, in casse, in stender o in cestoni,
secondo le specifiche esigenze. Effettua operazioni di sollevamento,
trasporto di materiali e loro posizionamento:
o Magazziniere Esperto Settoriale
Ruoli Tecnici: Servizi Ausiliari alle Persone
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato d i Elevato Ordine Settoriale D1” o dal Secondo Alinea della
Declaratoria del livello “Operatore Esperto Settoriale D1”:
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- Con specifica collaborazione, effettua servizi che richied ano competenze
acquisite anche mediante esperienza nel settore in cui opera, garantendo il
raggiungimento del risultato:
o Addetto ai servizi immobiliari
- Con specifica collaborazione e conoscenza linguistica dei termini tecnici
specifici, provvede all’acquisto o prenotazione di biglietti aerei, ferroviari,
navali ecc.:
o Addetto ai servizi di prenotazione e biglietteria
o Con specifica collaborazione e competenza, è addetto agli impianti di
cremazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e
sicurezza del lavoro e ambientale:
o Addetto agli impianti crematori
o Con specifica collaborazione e competenza, nel rispetto delle disposizioni in
materia, è:
o Addetto alla casa funeraria
o Addetto alla sala del commiato
o Addetto alle casse funerarie
- Con specifica collaborazione e competenza, effettua la cura igienica di
conservazione del corpo dopo la morte, nonché la pulizia, la toelettatura e la
vestizione della salma:
o Addetto alla tanatoprassi
o Addetto alla tanatoestetica
- Nel rispetto delle indicazioni ricevute, svolge effettivamente e da oltre 36
mesi le effettive mansione di pulizia, movimentazione dei resti mortali, dei
feretri e del materiale di risulta:
o Addetto alle operazioni cimiteriali
- Nel rispetto delle indicazioni ricevute, da oltre 36 mesi di effettivo lavoro
nella mansione, effettua il trasporto della salma, la sua inumazione,
tumulazione, esumazione, estumulazione:
o Necroforo
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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- Svolge, da oltre 36 mesi di effettivo lavoro al servizio di una o più Chiese,
elevate mansioni d’ordine di preparazione altari, predisposizione paramenti
e suppellettili, attiva suona campane ecc.:
o Sacrista - Addetto ai Servizi religiosi
- Con brevetto di nuoto, vigila sulla sicurezza dei bagnanti nelle piscine,
facendo rispettare le regole di condotta determinate dalla Direzione e, in
caso di emergenza, dopo aver portato in salvo l’assistito, chiama i soccorsi
appropriati:
o Addetto ai servizi ai bagnanti, con brevetto di nuoto
- In possesso di normali conoscenze, è in grado di offrire completa assistenza
ed eseguire permanenti, tinture e decolorazioni, messa in piega, lavatura
capelli, frizioni, nonché prestazioni di manicure e pedicure estetiche:
o Parrucchiere Esperto Settoriale
- In possesso di normali conoscenze, è in grado di eseguire il taglio semplice
dei capelli, frizioni, rasatura della barba e pettinatura:
o Barbiere Esperto Settoriale
- In possesso di normali conoscenze, è in grado di eseguire semplici mansioni
di: manicure, pedicure estetica, depilazione, trattamenti al viso, massaggio al
corpo, trucco e applicazione prodotti specifici:
o Estetista Esperta Settoriale
- Effettua, nei primi 4 anni di effettivo lavoro nella/e mansione/i, massaggi
estetici e per la prevenzione, il mantenimento, il miglioramento del
benessere psico-fisico (tonificanti, rilassanti, linfodrenanti, connettivali ecc.),
con applicazione di prodotti specifici (creme, oli ecc.) e utilizzo di
apparecchiature:
o Massaggiatore
o Massoterapista
Ruoli Tecnici: Servizi Distributivi o di Piattaforma Logistiche
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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“Impiegato d i Elevato Ordine Settoriale D1”o dal S econdo Alinea della
Declaratoria del livello “Operatore Esperto Settoriale D1”:
- Con specifica esperienza e collaborazione , esegue operazioni per
l’introduzione, la manipolazione e la riconsegna delle merci:
o Spedizioniere
o Ausiliario spedizioniere doganale
o Addetti ai campionamenti e finalizzazione dei campioni
- Secondo i programmi ricevuti, anche attraverso sistemi informatizzati o
telematici, con l’uso di normali veicoli ( automobili o autocarro ), che
richiedano il possesso di Patente di categoria B, effettua abitualmente le
consegne e i ritiri di pacchi, documenti e/o cibi, compilando , oltre che i
relativi avvisi di consegna e/o di mancato recapito, la bollettazione del
venduto e/o l’emissione dello scontrino, provvedendo all’esazione:
o Corriere*- Addetto alle consegne, con emissione di bollettazione e/o con
esazione
o Corriere * - Addetto alle consegne di cibi surgelati e/o precotti e/o
confezionati, con emissione di bollettazione e/o con esazione
- Con specifica esperienza e collaborazione , svolge abitualmente uno o più
compiti, quali: trasporto di materiale a bordo di mezzi, provvedendo alle
operazioni di carico e scarico , manovra gru , effettuando operazioni per il
sollevamento, il trasporto e il posizionamento di materiali; esegue
imbragaggi di materiali, guidandone il sollevamento, il trasporto e il
deposito:
o Conduttore carrelli elevatori di portata di massa complessiva superiore a
3.000 kg
o Gruista - Operatore carroponte
o Imbragatore
o Addetto alla movimentazione interna
- Conduce autoveicolo composto di una motrice della categoria B e di un
rimorchio o semirimorchio con massa massima autorizzata inferiore o
uguale a 3.500 kg, per il quale sia richiesta la Patente di categoria BE:
o Autista di autocarro *
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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- Conduce autotreno composto da autovettura trainante rimorchio di massa
massima autorizzata superiore ai 750 kg, ma con massa massima autorizzata
di tale combinazione inferiore a 4.250 kg, per il quale sia richiesta la Patente
di Categoria B96:
o Autista di autotreno *
- Con specifica collaborazione e competenza, effettua le richieste attività di
giardinaggio e cura del verde: trapianta piante e fiori. Provvede ai trattamenti
antiparassitari, anche con l’utilizzo di appositi macchinari. E ffettua potature,
piantumazioni, messa in opera di palificazioni e staccionate, sfalcio dell’erba
ecc.:
o Operaio agricolo esperto
o Giardiniere esperto
o Addetto alle disinfestazione, derattizzazione e disinfezione con scelta dei
prodotti preconfezionati
- Nella clinica veterinaria, a ssiste il responsabile veterinario laureato interno
all’azienda o il medico veterinario esterno, svolgendo le elevate mansioni
d’ordine richieste:
o Secondo Assistente veterinario
Ruoli Tecnici: Servizi Ausiliari alle Aziende
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal Secondo Alinea della Declaratoria del livello
“Operatore Esperto Settoriale D1”:
- Con specifica esperienza, svolge più compiti quali il trasporto di
materiale a bordo di mezzi, provvedendo alle operazioni di carico e scarico;
manovra carrelli elevatori effettuando le necessarie operazioni per il
sollevamento, il trasporto, il posizionamento presso il Cliente e il montaggio e
smontaggio dei mobili, anche eseguendo imbragaggi di materiali, guidandone
il sollevamento il trasporto e il deposito, curando la documentazione formale
di riferimento:
o Addetto ai traslochi esperto
o Addetto all’installazione, al montaggio e smontaggio mobili esperto
- È addetto alle attività d’informazione e accoglienza. A ssiste i Clienti in tutti
gli aspetti che riguardano l’erogazione e la fruizione del servizio e provvede a
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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rilevare il loro grado di soddisfazione . R isolve, per quanto possibile,
problemi ordinari e gli spostamenti interni:
o Centralinista
o Addetto alle informazioni e accoglienza
o Hostess - Steward
- Svolge attività di semplice promozione di un servizio o attività e supporto alla
vendita, fornendo presentazioni sulle novità ed evidenziando i vantaggi, al
fine di soddisfare la richiesta del Cliente, incentivarne la fidelizzazione e gli
acquisti:
o Addetto alle attività promozionali
- Seguendo le indicazioni ricevute, effettua il primo approccio con il Cliente,
lo indirizza nel reparto di interesse, provvede all’illustrazione e alla consegna
del prodotto/merce richiesto/a e lo assiste durante la vendita. Rifornisce i
prodotti e la merce sugli espositori di vendita o stender, suddividendoli per
prezzo, categoria ecc. Effettua il riordino dei locali atti all’utilizzo dei
prodotti. Segnala eventuali comportamenti sospetti dei Clienti, allo scopo di
evitare danni alle merci e/o furti. Concorre agli inventari:
o Commesso Junor
- Esegue mansioni che richiedono competenza, comunque acquisita,
garantendo il raggiungimento del risultato, quale:
o Addetto alla cassa
o Controllo scadenze e rifornimento merci
o Cellista surgelati o precotti
o Addetto al caricamento delle distributrici di cibi e bevande, nonché alla
piccola riparazione e manutenzione
- Esegue mansioni complesse settoriali di confezionamento di prodotti
alimentari per consentire la loro conservazione, trasporto e vendita, usando
diverse tecniche a seconda del tipo di prodotto da confezionare e del
materiale utilizzato: l’aggraffatura, l’imbottigliamento, la pastorizzazione, la
sterilizzazione, l’etichettatura, la pallettizzazione, l’incellophanatura, ossia
tutte quelle operazioni necessarie a proteggere il prodotto e a preservarlo dal
deterioramento:
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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o Addetto al confezionamento di prodotti alimentari
- Con specifica collaborazione, competenza e conoscenza dei termini tecnici
del settore informatico, effettua le attività previste per i sistemi di
elaborazione:
o Operatore informatico
- Con specifica collaborazione e conoscenza settoriale, è in grado di realizzare
un prodotto stampato attraverso l'applicazione di diversi sistemi di stampa,
tenendo conto delle caratteristiche essenziali del progetto grafico e degli
standard definiti per l'allestimento e il confezionamento dello stampato:
o Operatore di stampa
- Con specifica esperienza, svolge in modo autonomo e con un consolidato
livello di professionalità, attività di assistenza clienti, attività di informazione
di carattere commerciale, vendita diretta di beni e servizi, gestione attività di
back office, amministrativo e tecnico, anche attraverso sistemi informatizzati
o telematici, con l’uso di apparecchiature telefoniche e/o multicanale e con il
supporto di sistemi informativi dedicati:
o Addetto Call Center inbound/outbound Senior - Addetto al Customer
Care Senior
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del livello “Impiegato d’Elevato Ordine
Settoriale D1” o “Operatore Esperto Settoriale D1”, i cui Profili professionali
siano riconducibili a quelli precedentemente descritti.
LIVELLO D2
Titoli: • Impiegato d’Ordine Settoriale
• Operatore Comune Settoriale
Primo Alinea
Declaratoria livello D2: Impiegato d’Ordine
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “D/2” dell’art. 2 74 del
presente CCNL , svolge con specifica collaborazione mansioni d’ordine ed
esecutive, anche articolate su più esemplificazioni professionalmente
omogenee, cioè di pari livello. Opera anche con l’uso di normali attrezzature
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
300
(autovetture), documenti ( schede, registri ecc .) e/o apparecchi ( PC, telefoni,
palmari ecc.). È in possesso di formazione specifica e/o esperienza pratica.
Risponde al proprio Responsabile.
Secondo Alinea
Declaratoria livello D2: Operatore Comune
Il Lavoratore che, in possesso delle Conoscenze, Abilità, Autonomie,
Competenze e Responsabilità previste dalla Tabella “D/2” dell’art. 274 del
presente CCNL, con specifica collaborazione e nel rispetto delle disposizioni
di lavoro ricevute e sotto la direzione o il controllo, anche documentale o
remoto, di altro Responsabile, svolge mansioni pratiche ed esecutive, che
possono essere articolate su più esemplificazioni professionalmente
omogenee, cioè di pari livello. Può utilizzare macchine e/o apparecchiature
di uso corrente o ad esse analoghe. È richiesta normale formazione specifica
e/o esperienza pratica.
Terzo Alinea
Lavoratore in Mobilità Verticale , Destinatario del Livello D1, nei primi 6
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 168).
Quarto Alinea
Lavoratore di Prima assunzione, Destinatario del Livello D1, nei primi 14
mesi d’inserimento formativo nella mansione (cfr. art. 169).
Ruoli Generali
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal Primo Alinea della Declaratoria del livello
“Impiegato d’Ordine D2”:
- È addetto alle attività di: protocollo, archivio, fotocopiatura e stampa
completa di documenti ( fronte e verso, graffettatura, fascicolazione e/o
plastificazione ecc. ); reception, centralino telefonico e corrispondenza
interna/esterna; front desk, immissione dati su maschere già predisposte e/o
nei fogli di calcolo ; videoscrittura. Su indicazione del Responsabile , effettua
diverse operazioni semplici, rispettando disposizioni, procedure o schemi
predeterminati: elabora situazioni, cura lo scadenziario, ecc.:
o Impiegato d’Ordine:
• Amministrativo
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• Commerciale
• Tecnico
• Addetto al Centralino
• Addetto al Call Center
• Addetto al Contact Center
• Addetto alla Reception - Accoglienza Clienti
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal S econdo Alinea della Declaratoria del livello
“Operatore Comune D2”:
- Effettua semplici attività di manutenzione quali: sfalcio dell’erba, ricevimento
posta, sostituzione corpi illuminanti, accensione/spegnimento impianti
secondo procedure prefissate:
o Operaio Comune
Ruoli Tecnici: Servizi Ausiliari alle Persone
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal Secondo Alinea della Declaratoria del livello
“Operatore Comune D2”:
- Con nozioni di carattere generale, effettua prestazioni semplici di manicure e
pedicure esclusivamente estetiche, messa in piega, lavatura capelli, frizioni:
o Aiuto Parrucchiere
- Con nozioni di carattere generale, effettua lavaggi dei capelli, frizioni,
rasatura della barba e pettinatura:
o Aiuto Barbiere
- Con nozioni di carattere generale, utilizzando elementari attrezzature, esegue
semplici mansioni di: manicure, pedicure estetica, depilazione, trucco di
base con l’applicazione di prodotti specifici, che presentino semplice
difficoltà:
o Aiuto Estetista
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- Nel rispetto delle indicazioni ricevute da un lavoratore di livello superiore,
effettua la pulizia, movimentazione dei resti mortali, dei feretri e del
materiale di risulta, nei primi 36 mesi di effettivo lavoro nella mansione:
o Addetto alle operazioni cimiteriali
- Nel rispetto delle indicazioni ricevute da un lavoratore di livello superiore,
effettua il trasporto della salma, la sua inumazione, tumulazione,
esumazione, estumulazione, nei primi 36 mesi di effettivo lavoro nella
mansione:
o Necroforo
- Svolge mansioni pratiche, semplici ed esecutive, di pulizia, preparazione
altari, predisposizione paramenti e suppellettili, attiva suona campane ecc.,
nei primi 36 mesi di effettivo lavoro al servizio di una o più Chiese:
o Sacrista - Addetto ai Servizi religiosi
Ruoli Tecnici: Servizi Ausiliari alle Collettività
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal Secondo Alinea della Declaratoria del livello
“Operatore Comune D2”:
- Nel rispetto delle indicazioni ricevute, effettua attività d’irrigazione di piante,
fiori e coltivazioni, provvedendo anche alla raccolta dei fiori, frutti ecc.
Effettua lavori ripetitivi o su indicazioni di un lavoratore di livello superiore,
quali potature, piantumazioni, messa in opera di palificazioni e staccionate,
sfalcio dell’erba ecc:
o Aiuto Giardiniere
o Addetto alla manutenzione del verde
o Addetto alle disinfestazione, derattizzazione e disinfezione
o Addetto alla manutenzione dei campi sportivi e delle piscine
- Nel rispetto delle indicazioni ricevute, effettua attività di pulizia,
spazzamento, raccolta, irrigazione e mantenimento dell’ordine e del decoro
ambientale:
o Addetto alle attività di pulizie, spazzamento e raccolta
o Addetto alle pulizie e diserbo delle aree verdi
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Ruoli Tecnici: Servizi Ausiliari alle Aziende
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal Secondo Alinea Declaratoria del livello
“Operatore Comune D2”:
- Seguendo le istruzioni ricevute, svolge uno o più compiti semplici, quali:
trasporto di materiale a bordo di mezzi provvedendo anche alle operazioni
di carico e scarico; manovra carrelli elevatori effettuando semplici operazioni
per il sollevamento, il trasporto, il posizionamento e il montaggio e
smontaggio dei mobili; esegue imbragaggi semplici di materiali, guidandone
il sollevamento il trasporto e il deposito:
o Addetto alle attività di facchinaggio, trasporto e trasloco
o Addetto al montaggio e smontaggio mobili
- Svolge le operazioni di carico e scarico delle merci, il loro posizionamento e
prelievo in magazzino e/o terminal e, seguendo le disposizioni ricevute,
effettua il controllo visivo sull’integrità degli imballaggi e la conta dei pezzi.
Effettua l’asporto degli imballaggi e la pulizia del magazzino. Utilizza
transpallet e carrelli elevatori frontali con portata fino a 3.000 kg:
o Addetto Comune di Magazzino e/o Terminal
- Effettua le attività di preparazione degli ordini eseguendo, secondo le
specifiche ricevute, lavori semplici per l'imballaggio in casse, gabbie, scatole,
pallet, roller ecc. di attrezzature, macchinari, prodotti o loro parti,
provvedendo alla loro collocazione sui mezzi di trasporto o in container:
o Addetto alla preparazione degli ordini (Picking)
o Imballatore Comune
- Svolge mansioni pratiche, semplici ed esecutive, quali Addetto Comune:
o alla rammendatrice, cucitrice, tintoria, stiratura e piegatura a mano e/o a
macchina di lenzuola, tovagliati e biancheria in genere, alla numerazione
e relativo confezionamento
o alla lavatura ad acqua, a mano o a macchina, di ogni indumento o
strumento
o al lavaggio degli automezzi e al rifornimento carburante
o alla pulizia e trattamento delle facciate
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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o alle attività di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione degli
ambienti e/o aree aperte
o alle lavorazioni di materiale di scarto e/o rifiuti
o agli impianti di raccolta differenziata
o alle attività ausiliarie e di supporto in ambito scolastico e sanitario
o al confezionamento pacchi
o alla cernita/conteggio di materiali
o alla toelettatura animali
- Effettua le pulizie e il riordino del/dei locale/i, magazzino/i, stanza/e,
reparto/i e/o punti vendita, anche utilizzando normali strumenti d’uso
comune ( aspirapolvere, spazzatrici, prodotti per la pulizia ), provvede alla
segnalazione/segregazione di sicurezza dei luoghi ove opera, secondo le
disposizioni generali ricevute. Svuota cestini, pulisce le superfici, le vetrine,
gli uffici, i bagni, le scale ecc.:
o Addetto alle pulizie - Pulitore
- Nel rispetto delle indicazioni ricevute, effettua semplici attività di:
• controllo visivo degli accessi
• registrazione e regolazione del flusso di persone e merci in entrata e
uscita
• assistenza in occasioni di manifestazioni ed eventi
• attività ausiliarie alla viabilità e fruizione, custodia dei parcheggi
• custodia del Guardaroba, anche con esazione:
o Addetto alla sicurezza accessi
o Guardarobiere
o Addetto al deposito bagagli
o Addetto al controllo delle attività d’intrattenimento e spettacolo
o Addetto al controllo delle piscine
o Sorvegliante
o Guardiano di deposito
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
305
o Usciere - Portiere
o Fattorino
o Addetto alla sosta e parcheggi, anche con esazione
o Addetto alla rimozione e bloccaggio veicoli
o Accompagnatore Clienti/Visitatori
o Addetto biblioteca
- È addetto alla custodia e ripulitura degli automezzi. Effettua i parcheggi delle
autovetture, in modo da facilitare il loro prelievo e l’utilizzo dello spazio
disponibile. Se richiesto, effettua semplici lavori di riparazione del mezzo
(cambio lampadine, ritocco olio ecc.):
o Garagista
- Nel rispetto delle indicazioni ricevute, preleva e trasporta valigie/pacchi dei
Clienti/Fornitori, consegnandoli nei locali di pertinenza:
o Facchino
- Distribuisce materiale pubblicitario e promozionale tramite la consegna a
domicilio di volantini, a piedi o con utilizzo di motocicli o autovetture:
o Addetto al Volantinaggio
- Predispone gli stand/spazi promozionali all’interno degli esercizi, con utilizzo
di materiali forniti dall’Azienda e realizzazione del layout in base alle
istruzioni fornite. Posiziona i prodotti in funzione delle strategie
commerciali, come da disposizioni ricevute:
o Addetto Stand/Spazi promozionali
o Addetto posizionamento prodotti
- Dopo adeguata formazione e secondo i programmi ricevuti, sotto la
supervisione di un Team Leader o Team Assistant, effettua attività di
assistenza clienti anche attraverso sistemi informatizzati o telematici, attività
di vendita diretta di beni e servizi, attività di back office, con l’uso di
apparecchiature telefoniche e/o multicanale e con il supporto di sistemi
informativi dedicati:
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
306
o Addetto Call Center inbound/outbound Junior - Addetto al Customer
Care Junior - Addetto al back office Junior
Ruoli Tecnici: Servizi Distributivi o di Piattaforma Logistiche
Il Lavoratore che con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dal Secondo Alinea della Declaratoria del livello
“Operatore Comune” D2:
- Secondo i programmi ricevuti, anche attraverso sistemi informatizzati o
telematici, con l’uso di normali veicoli (automobili, autocarro o motociclo) o
apparecchiature, effettua attività di smistamento e/o consegna della
corrispondenza:
o Ausiliario alla corrispondenza
o Addetto ufficio posta
- Secondo i programmi ricevuti, anche attraverso sistemi informatizzati o
telematici, con l’uso di normali veicoli ( automobili o autocarro ), che
richiedano il possesso di Patente di categoria B, effettua abitualmente le
consegne e i ritiri di pacchi, documenti e/o cibi, compilando i relativi avvisi
di consegna e/o di mancato recapito:
o Fattorino (Riders)
o Portapacchi
o Corriere * - Addetto alle consegne
o Corriere * - Addetto alle consegne di cibi surgelati e/o precotti e/o
confezionati
- Svolge abitualmente uno o più compiti semplici, quali: trasporto e consegna
di materiale a bordo di mezzi richiedenti il possesso di Patente di categoria
B, provvedendo anche alle operazioni di carico e scarico; manovra carrelli
elevatori effettuando semplici operazioni per il sollevamento, il trasporto e il
posizionamento di materiali; esegue imbragaggi semplici di materiali
guidandone il sollevamento, il trasporto e il deposito:
o Conduttore di mezzi richiedenti Patente B *
o Conduttore di carrelli elevatori di massa complessiva fino a 3.000 kg
o Imbragatore
o Addetto alla movimentazione interna
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
307
- Conduce automezzi con massa massima autorizzata inferiore o uguale a
3.500 kg, richiedenti Patente di categoria B:
o Autista di autocarro *
Altri Lavoratori con le Conoscenze, Abilità, Autonomia, Competenza e
Responsabilità previste dalla Declaratoria del livello “Impiegato d’Ordine
Settoriale D2” o “Operatore Comune Settoriale D2”, i cui Profili professionali
siano riconducibili a quelli precedentemente descritti.
(*) Nota applicativa: Indennità di Funzione Corriere
Il Lavoratore con mansioni prevalenti di Autista/ Corriere - Addetto alle
Consegne, oltre alla Retribuzione Mensile Normale prevista per il proprio livello
d’inquadramento, per l’anzianità di servizio (Scatti) e l’Indennità Mensile di
Mancata Contrattazione eventualmente spettante, avrà diritto anche all’ Indennità
di Funzione secondo le condizioni di cui all’art. 290.
TITOLO LVIII
OPERATORI DI VENDITA
Le Parti ritengono che le retribuzioni “condizionate”, quali quelle miste “a
economia” e “a provvigione”, siano un potenziale rimedio agli effetti della crisi,
potendo contribuire significativamente ad elevare le retribuzioni degli Operatori
di vendita.
Art. 278 - Operatori di Vendita: Classificazione
Per l’inquadramento degli Operatori di Vendita si rinvia alla Classificazione del
Personale prevista nel precedente Titolo. L'eventuale assegnazione dei compiti
anzidetti dovrà essere motivata da reali esigenze di acquisizione e conservazione
dei Clienti e coordinata nell’ambito delle professionalità impiegatizie, secondo il
seguente criterio di equivalenza:
Operatore di Vendita Gestionale: Impiegato Commerciale “B1”;
Operatore di Vendita di Prima Categoria: Impiegato Commerciale “B2”;
Operatore di Vendita di Seconda Categoria: Impiegato Commerciale o
Tecnico Commerciale “C1”;
Operatore di Vendita di Terza Categoria: Impiegato Commerciale o
Tecnico Commerciale “C2”;
Operatore di Vendita di Quarta Categoria : Impiegato Commerciale o
Tecnico Commerciale “D1”.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
308
Art. 279 - Operatori di Vendita: rapporto di lavoro
Fermo restando quanto già previsto dal presente CCNL (cfr. art. 185 ), la lettera
di assunzione dell'Operatore di Vendita dovrà contenere anche:
a. eventuali compiti accessori dell'Operatore di Vendita, purché compatibili
con il suo livello professionale;
b. l’ambito operativo (zona o territorio ecc.), l’oggetto (prodotti, servizi ecc.), gli
obiettivi di vendita ( anche con rinvio ad allegati ) e i profili delle provvigioni,
secondo le previsioni del successivo articolo;;
c. le condizioni e gli eventuali limiti d’uso dell’autovettura concessa
dall’Azienda o dei rimborsi per l’uso dell’autovettura personale per motivi di
lavoro.
Nell’esecuzione del lavoro, l’Operatore di Vendita dovrà rispettare i prezzi, le
condizioni di fornitura, la zona assegnata, l’oggetto e la politica commerciale
aziendale.
Art. 280 - Operatori di Vendita: retrib uzione condizionata e variabile o
provvigioni
L’Operatore di Vendita sarà retribuito con una retribuzione fissa mensile, come
precisato nella Tabella 1c) del presente CCNL (art. 283), commisurata al tempo
della prestazione (pieno o parziale) e una variabile , condizionata al
raggiungimento degli obiettivi o con provvigioni.
Tale quota di retribuzione variabile , condizionata o a provvigione, sarà
regolamentata nella L ettera di assunzione o, per gli aspetti generali aziendali,
nell’eventuale Contratto di Secondo livello o nel Disciplinare aziendale.
In ogni caso, al raggiungimento degli obiettivi concordati, le provvigioni o i premi
condizionati dovranno garantire un importo lordo almeno pari al 10% (dieci per
cento) della P.B.N.C.M. spettante nel periodo considerato (art. 283).
Le Parti, vista l’evidente natura incentivante della retribuzione condizionata e
variabile della provvigione e la loro aleatorietà, sin da ora prevedono la possibilità
di applicare a tali somme i benefici in tema di “ detassazione”, fermi restando la
compatibilità legale e l’obbligo di sottoscrivere un Accordo Aziendale di
Secondo livello tra le Parti contraenti, che recepisca e regolamenti quanto
precede, nel rispetto del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 e s.m.i.
Considerato che nella base di computo della tredicesima mensilità, delle festività
e delle ferie si deve fare riferimento anche al valore medio mensile dell’anno
precedente di tutti gli elementi retributivi variabili contrattualmente previsti, le
Parti confermano che le retribuzioni variabili o provvigioni riconosciute agli
Operatori di Vendita ( nel loro valore medio annuale) concorreranno a
determinare le retribuzioni differite.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
309
In alternativa a quanto precede, con reciproco beneficio delle Parti, in termini di
chiarezza per gli Operatori e di semplificazione per le Aziende , si concorda
anche la possibilità di sostituire il predetto metodo di calcolo con il
riconoscimento delle incidenze delle retribuzioni condizionate e variabili sulle
retribuzioni differite, mediante l’incremento delle predette retribuzioni
condizionate delle seguenti quote percentuali:
• + 8,33% per tredicesima mensilità;
• + 8,33% per ferie;
• + 0,77% per festività.
Pertanto, la percentuale di resa minima del Premio al raggiungimento degli
obiettivi sarà quella concordata (almeno pari al 10% della P.B.N.C.M.) quando vi
sia anche il separato calcolo dei riflessi sulle retribuzioni differite. I n alternativa,
gli importi dei premi spettanti saranno incrementati del 17,43% a totale copertura
delle voci retributive differite. I Premi incrementati così come nella seconda
ipotesi, saranno pertanto ininfluenti nei calcoli della tredicesima mensilità, delle
ferie e delle festività dovute.
In entrambi i diversi metodi di erogazione, i Premi Condizionati di cui al
presente articolo saranno influenti nella determinazione del T.F.R.
La Lettera di assunzione e/o i successivi Accordi stabiliranno i casi particolari di
riconoscimento dei Premi o Provvigioni dell’Operatore di Vendita (per vendite
dirette dell’Azienda a Clienti acquisiti dall’Operatore, in caso di cessazione ecc.).
Specifiche circostanze potranno rendere equa la ripartizione della provvigione tra
diversi Operatori di Vendita intervenuti nell’acquisizione dell’affare , previo
accordo tra le Parti Aziendali interessate.
Ai soli fini del diritto alla provvigione, le proposte d'ordine s’intendono accettate
se non respinte per iscritto dall’Azienda entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ricevimento. Decorso tale termine, in caso si siano verificati eventi che facciano
dubitare della solvibilità del Cliente (esempio: elevazione protesti, morosità ecc.),
l’Azienda, previa tempestivainformazione all’Operatore, potrà rifiutarsi di
accettare l'ordine.
In tal caso, all’Operatore di Vendita non spetterà alcuna provvigione.
Le P rovvigioni o Premi maturati nel mese saranno liquidati dalla fine di ogni
trimestre, ugualmente ripartiti nei tre mesi successivi. Entro 30 giorni dalla
scadenza del trimestre , l’Azienda invierà all’Operatore di Vendita il resoconto
delle provvigioni o premi , con l'indicazione degli elementi essenziali in base ai
quali è stato effettuato il calcolo, nonché il relativo importo.
In assenza di comunicazione, decorso il termine di ulteriori 30 giorni,
l’Operatore avrà diritto di ricevere le provvigioni o premi mensili da lui calcolati
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
310
sulle vendite effettuate, fermo restan do il reciproco diritto di porli a conguaglio
con le provvigioni successivamente concordate.
Ove l’Azienda e il Cliente si accordino per non dare in tutto o in parte
esecuzione all'affare, l'Operatore di Vendita ha diritto alla provvigione piena per
la parte eseguita e , nella misura del solo 50% (cinquanta per cento), per la parte
ineseguita.
In sede aziendale, l’Azienda e il Lavoratore potranno concordare provvigioni o
premi diversi per determinati affari, gruppi di clienti e zone, individuati di volta
in volta con pattuizione scritta.
Le provvigioni o premi saranno erogati all’Operatore di Vendita a decorrere dal
quarto mese dall’inizio del rapporto di lavoro ( perché l’erogazione è suddivisa
nelle retribuzioni dei tre mesi successivi al trimestre di maturazione).
TITOLO LIX
TRATTAMENTO ECONOMICO CONTRATTUALE
Art. 281 - Il trattamento economico contrattuale previsto dal presente CCNL è
composto dalle seguenti voci retributive, singolarmente analizzate nei successivi
articoli o Titoli:
1) “Paga Base Nazionale Conglobata Mensile ”, in sigla “P.B. N.C.M.” ed
“Elemento Perequativo Mensile Regionale” in dettaglio agli Artt. 283 e 284);
2) “Indennità di Mancata Contrattazione” (in dettaglio all’Art. 285);
3) “Aumenti periodici d’Anzianità” (in dettaglio all’Art. 287);
4) “Provvigioni” o “Premi di Risultato”, per gli Operatori di Vendita;
5) “Indennità di Funzione Corriere” (in dettaglio all’Art. 290);
6) Inoltre, poiché lo scopo della retribuzione è di poter acquisire beni e servizi
al fine di “garantire a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”
(Art. 36 Cost.), le Parti concordano che nel trattamento complessivamente
dovuto al Lavoratore sia compreso anche il Welfare Contrattuale , avendo
esso lo scopo di permettere al Lavoratore l’acquisizione diretta di beni e
servizi. “Welfare Contrattuale” come previsto per le Categorie degli Operai,
Impiegati, Quadri e Dirigenti (dettaglio all’art. 47);
7) Eventuale “Indennità di Vacanza Contrattuale” (in dettaglio all’Art. 6);
8) Eventuale “Elemento Contrattuale Sostitutivo della Polizza sanitaria ” (in
dettaglio all’Art. 230), se spettante;
9) Eventuali “ Indennità di Mansione ”, se spettanti ( Indennità di Cassa all’art.
288, Indennità turno 6+1+1 all’art. 196, punto C. e Indennità di attesa per il
lavoratori discontinui all’art. 289);
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
311
10) Eventuali maggiorazioni per il Lavoro straordinario prestato (Art. 291) o
Straordinario con riposo compensativo (Art. 292) o per Intensificazioni con
accredito nella Banca delle ore (Art. 295).
Il trattamento contrattuale complessivo, composto da tutti gli elementi applicabili
di cui sopra, tenendo conto delle rispettive incidenze sulla RAL , rappresenta il
valore da assumere ai fini delle comparazioni contrattuali in caso di passaggio da
altro CCNL.
Le Parti, nell’individuare gli importi da riconoscere al Lavoratore hanno assunto,
quale normale sistema di calcolo, la c.d. “ mensilizzazione”. Resta inteso che le
Aziende potranno anche optare per il calcolo delle retribuzioni con il sistema
orario, purché, a parità di lavoro, sia garantita l’invarianza dei risultati economici
complessivi.
Art. 282 - Trattamento economico: corresponsione della retribuzione
Il Lavoratore ha diritto di ricevere alle normali scadenze il corrispettivo del
lavoro ordinario e straordinario mensilmente prestato, registrato in formale
cedolino paga. Tali scadenze dovranno essere comprese entro 16 giorni
successivi al termine del mese cui le retribuzioni stesse si riferiscono.
La data indicata per la corresponsione dovrà essere resa nota ai Lavoratori e,
quando essa coincida con un giorno di riposo o festivo, potrà essere anticipata o
di diritto spostata al successivo primo giorno lavorativo.
È facoltà dell’Azienda corrispondere la retribuzione mediante pagamento
tracciabile, quale assegno ( circolare, assegno bancario ) o bonifico, purché con
valuta effettivamente disponibile alla data pattuita per il pagamento delle
competenze. I ritardi di valuta nei bonifici saranno trattati come i ritardi nella
corresponsione della retribuzione.
Art. 283 -Voce 1) art. 281: Paga Base Nazionale Conglobata Mensile
Le Parti hanno concordato con Accordo del 21 Gennaio 2026, i seguenti
incrementi della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile e la conseguente
P.B.N.C.M., da erogare per 13 mensilità annue, già comprensiva dell’Ex
Indennità di Contingenza e dell’ex E.D.R., con l’introduzione della Categoria dei
Dirigenti.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
312
Tab. 1a): Incrementi della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in
valori lordi in euro per il tempo pieno per: Dirigenti, Quadri,
Impiegati e Operai
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7
Livelli
1°
incremento
2°
incremento
3°
incremento 4° incremento 5°
incremento
TOTALE
INCREMENTI
RINNOVO
CCNL
Febbraio
2026
Marzo
2027
Dicembre
2027
Febbraio
2028
Dicembre
2028
Dirigente 419,54 139,85 139,85 139,85 139,85 978,92
Quadro 208,04 69,35 69,35 69,35 69,35 485,42
A1 180,83 60,28 60,28 60,28 60,28 421,94
A2 162,62 54,21 54,21 54,21 54,21 379,45
B1 144,62 48,21 48,21 48,21 48,21 337,45
B2 130,92 43,64 43,64 43,64 43,64 305,47
C1 117,42 39,14 39,14 39,14 39,14 273,97
C2 108,21 36,07 36,07 36,07 36,07 252,48
D1 99,21 33,07 33,07 33,07 33,07 231,48
D2 85,00 25,00 25,00 25,00 25,00 185,00
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Tab. 1b): Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in
euro per il tempo pieno per: Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai
(RETRIBUZIONE FISSA MENSILE)
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6
Livello PBNCM
Febbraio 2026
PBNCM
Marzo 2027
PBNCM
Dicembre 2027
PBNCM
Febbraio 2028
PBNCM
Dicembre 2028
Dirigente 5.267,54 5.407,38 5.547,23 5.687,08 5.826,92
Quadro 2.612,04 2.681,38 2.750,73 2.820,08 2.889,42
A1 2.270,43 2.330,71 2.390,98 2.451,26 2.511,54
A2 2.041,82 2.096,03 2.150,24 2.204,45 2.258,65
B1 1.815,82 1.864,03 1.912,24 1.960,45 2.008,65
B2 1.643,72 1.687,35 1.730,99 1.774,63 1.818,27
C1 1.474,22 1.513,35 1.552,49 1.591,63 1.630,77
C2 1.358,61 1.394,68 1.430,75 1.466,82 1.502,88
D1 1.245,61 1.278,68 1.311,75 1.344,82 1.377,88
D2 1.125,00 1.150,00 1.175,00 1.200,00 1.225,00
Tab. 1 c): Paga Base Nazionale Conglobata Mensile, espressa in valori lordi in
euro per Operatori di Vendita (RETRIBUZIONE FISSA MENSILE)
Livello PBNCM
Febbraio 2026
PBNCM
Marzo 2027
PBNCM
Dicembre 2027
PBNCM
Febbraio 2028
PBNCM
Dicembre 2028
Operatore Gestionale 1.650,75 1.694,57 1.738,40 1.782,22 1.826,05
Operatore di 1° Categoria 1.494,29 1.533,96 1.573,63 1.613,30 1.652,97
Operatore di 2° Categoria 1.340,20 1.375,78 1.411,36 1.446,94 1.482,52
Operatore di 3° Categoria 1.235,10 1.267,89 1.300,68 1.333,47 1.366,26
Operatore di 4° Categoria 1.132,37 1.162,43 1.192,50 1.222,56 1.252,62
N.B. “Una Tantum” da Accordo del 21/01/2026
A compensazione/risarcimento del periodo di scadenza del CCNL e della mancata previsione
dell’Indennità di Vacanza Contrattuale, le Parti hanno previsto per i Lavoratori provenienti dal
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
314
previgente CCNL, il riconoscimento della seguente Una Tantum maturata per l’intero periodo di
scadenza contrattuale (da febbraio 2025):
Tab. 4) - Valori di “Una Tantum” maturati da febbraio 2025 (valori lordi):
Livello di inquadramento
al 31/10/2025 *
Prima rata “Una
Tantum” 03/2026
Seconda rata “Una
Tantum” 09/2026
Terza rata “Una
Tantum” 04/2027
TOTALE
“Una Tantum”
Dirigente 1.000,00 500,00 500,00 2.000,00
Quadro 500,00 250,00 250,00 1.000,00
A1 425,00 212,50 212,50 850,00
A2 375,00 187,50 187,50 750,00
B1 e Gestionale 350,00 175,00 175,00 700,00
B2 e Op 1° Cat. 300,00 150,00 150,00 600,00
C1 e Op 2° Cat. 275,00 137,50 137,50 550,00
C2 e Op 3° Cat. 250,00 125,00 125,00 500,00
D1 225,00 112,50 112,50 450,00
D2 200,00 100,00 100,00 400,00
* Per gli Apprendisti, l’Una Tantum sarà dovuta in base al livello di inquadramento riconosciuto al
31/10/2025.
L’Una Tantum di cui alla precedente Tabella è esposta in valori lordi nel tempo pieno e pertanto
dovrà essere proporzionata in caso di Tempo Parziale. Essa, essendo “risarcitoria” del periodo di
scadenza contrattuale, non avrà riflessi sulle retribuzioni differite e sul TFR. In caso di assunzione
di un dipendente dopo il mese di febbraio 2025, l’Una Tantum dovrà essere proporzionata per i
mesi o frazioni di mese lavorati dal medesimo lavoratore secondo il criterio previsto per la gratifica
natalizia.
Art. 284 - Voce 1) art. 281: “Elemento Perequativo Mensile Regionale”
Considerato che l’Indice Regionale del costo della vita ha un differenziale tra
Regioni superiore al 30%, a parziale recupero di tale differenziale, è confermat o
l’Elemento Perequativo Mensile Regionale , da erogare per 13 mensilit à, negli
importi precisati nelle successive Tabelle 2).
La previsione di tale Elemento Perequativo Mensile Regionale, oltre che rispondere al
criterio dell’art. 36 della Costituzione, per il quale la retribuzione deve essere “in ogni
caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”, ha
anche lo scopo di favorire le assunzioni nelle aree con più basso costo della vita che,
normalmente, coincidono con quelle a più basso tasso di occupazione.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
315
Tab. 2 a) Elemento Perequativo Mensile Regionale dal 1° febbraio 2026
(RETRIBUZIONE FISSA MENSILE)
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. Lomb. Ligur. Trent. A.A. Lazio Tosc. Emilia R. Friuli
Dirigente 481,34 459,12 456,38 446,64 438,34 406,42 389,76
Quadro 207,73 197,28 195,97 191,40 187,48 172,45 164,61
A1 182,15 173,08 171,95 167,98 164,58 151,55 144,75
A2 164,24 156,14 155,13 151,59 148,55 136,92 130,85
B1 e Gestionale* 148,89 141,63 140,72 137,54 134,82 124,38 118,93
B2 e Op 1° Cat.* 134,39 127,91 127,11 124,27 121,84 112,54 107,68
C1 e Op2° Cat.* 121,60 115,82 115,09 112,56 110,40 102,09 97,75
C2 e Op 3° Cat.* 113,07 107,75 107,09 104,76 102,76 95,12 91,13
D1 e Op. 4° Cat. 105,40 100,49 99,88 97,73 95,90 88,85 85,17
D2 100,28 95,65 95,08 93,05 91,32 84,67 81,20
Segue Tab. 2 b) Segue Elemento Perequativo Mensile Regionale dal 1° febbraio 2026
Col. 9 Col. 10 Col. 11 Col. 12 Col. 13 Col. 14 Col. 15
Liv. Umbr. Valle d’A. Piemont. Veneto Marche
Abruzzo
Sicilia
Puglia
Campania
Sardegna
Calabria
Basilicata
Molise
Dirigente 371,71 371,71 352,27 299,57 239,90 180,24
Quadro 156,12 156,12 146,97 122,14 94,05 65,96
A1 137,38 137,38 129,45 107,92 83,56 59,19
A2 124,27 124,27 117,19 97,97 76,21 54,46
B1 e Gestionale* 113,03 113,03 106,68 89,43 69,92 50,40
B2 e Op 1° Cat.* 102,42 102,42 96,75 81,37 63,97 46,57
C1 e Op2° Cat.* 93,05 93,05 87,99 74,26 58,72 43,19
C2 e Op 3° Cat.* 86,81 86,81 82,15 69,52 55,23 40,93
D1 e Op. 4° Cat. 81,19 81,19 76,90 65,25 52,08 38,90
D2 77,44 77,44 73,39 62,41 49,98 37,55
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
316
Nota applicativa
Criteri di erogazione dell’Elemento Perequativo Mensile Regionale
Tale Elemento deve essere riconosciuto ai Lavoratori nel valore previsto per la Regione sede
abituale di lavoro. Qualora l’Azienda abbia sedi di lavoro localizzate in diverse Regioni, l’Elemento
sarà quello della Regione ove il Lavoratore svolga abitualmente il proprio lavoro.Il Lavoratore che
si trova in altra Regione per trasferta, mantenendo con essa la titolarità dell’originaria sede di
lavoro, dovrà ricevere l’Elemento Perequativo Mensile Regionale della sede abituale. Qualora vi
fosse trasferimento definitivo, al Lavoratore dovrà essere riconosciuto l’Elemento Perequativo
Mensile Regionale della nuova Regione ,
diventata sede abituale di lavoro.
Art. 285 - Voce 2) art. 281: Indennità di Mancata Contrattazione (in sigla I.M.C.)
Come dichiarato all’art. 27 del presente CCNL , la condizione normale di
applicazione contrattuale prevede che sia sottoscritto un Contratto Collettivo
Aziendale di Secondo livello, in modo da commisurare i benefici ai lavoratori
compatibilmente con la situazione aziendale . Tale Contrattazione Aziendale di
Secondo livello dovrà determinare ai Lavoratori benefici almeno pari al costo
della sottostante Indennità di Mancata Contrattazione (in sigla, I.M .C.). Solo in
tal caso essa non sarà dovuta.
In assenza di Contrattazione Aziendale con le predett e caratteristiche, la I.M.C.
sarà spettante per 12 mensilità all’anno a tutti i Lavoratori in forza nel mese di
competenza.
Per i neo assunti e per i Lavoratori cessati, quando spettante, l’Indennità sarà
riconosciuta dal primo mese di lavoro integralmente prestato dall’assunzione o
nell’ultimo mese completamente lavorato prima della cessazione.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
317
Tab. 1): Valori Teorici Mensili (VM) dell’Indennità I.M.C., in euro (VOCE
CONTRATTUALE OBBLIGATORIA IN ASSENZA DI CONTRATTAZIONE DI
SECONDO LIVELLO, DA EROGARE IN BASE ALLE PRESENZE MENSILI)
Livello Valore VM
dall’1/11/2021
Dirigente 292,80
Quadro 140,00
A1 121,00
A2 106,00
B1 e Op. Vendita Gestion. 98,00
B2 e Op. Vendita 1
a
Cat. 88,00
C1 e Op. Vendita 2
a
Cat. 80,00
C2 e Op. Vendita 3
a
Cat. 73,00
D1 e Op. Vendita 4
a
Cat. 67,00
D2 61,00
L’importo dell’Indennità effettivamente dovuta al Lavoratore, si determin erà
moltiplicando il Valore Mensile (VM) di ciascun livello, per il correttivo ( H) dei
giorni di assenza nel mese, secondo la seguente formula: Indennità = VM x H
Tab. 2) Correttivo “H” (riferito alle assenze nel mese)
Assenze Correttivo H
0 1,00
1 0,90
2 0,81
3 0,73
4 0,60
5 0,50
6 0,40
7 0,30
8 0,20
9 0,10
Da 10° in poi 0,00
I giorni di assenza nel mese si calcolano con il seguente criterio convenzionale:
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
318
O.L.M. - O. Ordin. Lav. = Assenze nel mese 8
“O.L.M.” = Ore Lavorabili nel Mese
“O.Lav.” = Ore Ordinarie Lavorate nel Mese
Un resto pari o superiore a 0,5 determina l’incremento di un giorno intero di
assenza.Un resto inferiore a 0,5 non incrementa il numero dei giorni di assenza.
Quanto precede è di seguito esemplificato:
168 - 162 = 0,75 1 assenza 168 - 151 = 2,12 2 assenze 8 8
168 - 165 = 0,37 0 assenze 168 - 147 = 2,62 2 assenze 8 8
Per esemplificazione, si riporta in Tabella 3) , l’I.M.M.C. effettivamente spettante
in funzione del Livello e delle assenze nel mese, qu indi che già tiene conto del
Correttivo “H”.
Tab. 3): Importi lordi dell’Indennità di Mancata Contrattazione , in funzione
delle assenze
Assenze
nel mese
Livelli d’inquadramento contrattuale
Dirig. Quadro A1 A2
B1e
Op. Gest.
B2 e
Op. 1
a
C1e
Op. 2
a
C2e
Op. 3
a
D1 e
Op. 4
a
D2
0 292,80 140,00 121,00 106,00 98,00 88,00 80,00 73,00 67,00 61,00
1 263,52 126,00 108,90 95,40 88,20 79,20 72,00 65,70 60,30 54,90
2 237,17 113,40 98,01 85,86 79,38 71,28 64,80 59,13 54,27 49,41
3 213,74 102,20 88,33 77,38 71,54 64,24 58,40 53,29 48,91 44,53
4 175,68 84,00 72,60 63,60 58,80 52,80 48,00 43,80 40,20 36,60
5 146,40 70,00 60,50 53,00 49,00 44,00 40,00 36,50 33,50 30,50
6 117,12 56,00 48,40 42,40 39,20 35,20 32,00 29,20 26,80 24,40
7 87,84 42,00 36,30 31,80 29,40 26,40 24,00 21,90 20,10 18,30
8 58,56 28,00 24,20 21,20 19,60 17,60 16,00 14,60 13,40 12,20
9 29,28 14,00 12,10 10,60 9,80 8,80 8,00 7,30 6,70 6,10
10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ai fini del calcolo dell’Indennità di Mancata Contrattazione, oltre ai giorni
effettivamente lavorati, non si considerano giorni/ore di assenza esclusivamente:
a) i giorni di ferie;
b) le ore di riposo compensativo ( quale rarefazione della “Banca delle ore”
o “Riposo compensativo” conseguente al lavoro straordinario);
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319
c) i riposi per donazione sangue;
d) le festività infrasettimanali;
e) il tempo delle assemblee sindacali retribuite, del Referendum Aziendale
e dei permessi sindacali, purché siano richiesti dall’Organismo Sindacale o
dalla RSA/RST sottoscrittrici del presente CCNL;
f) i giorni di congedo matrimoniale;
g) i giorni d’assenza per infortunio riconosciuto INAIL, purché non “ in
itinere” e purché vi sia stato il rispetto da parte del Lavoratore delle
disposizioni aziendali di sicurezza e del D. Lgs. 81/2008 e smi.
Il Contratto Aziendale di Secondo Livello potrà stabilire che, ai fini del
calcolo dell’I.M .C., siano irrilevanti i giorni di permesso goduto (32
ore/anno).
1) Indennità di Mancata Contrattazione e Tempo Parziale
In caso di Tempo Parziale, il valore dell’Indennità (I.M.M.C.) spettante sarà
moltiplicato per l’Indice di Prestazione del Lavoratore.
2) Indennità di Mancata Contrattazione e Apprendistato
Dall’applicazione del presente rinnovo contrattuale, ovvero dal 1° Febbraio
2026, l’I.M.C. sarà spettante anche ai Lavoratori Apprendisti , secondo il
livello d’inquadramento retributivo maturato nel periodo di competenza (1°
o 2° periodo di Apprendistato).
3) Indennità di Mancata Contrattazione e Sospensioni
Nel calcolo dell’Indennità, le ore di sospensione dal lavoro, con ricorso alla
Cassa Integrazione Guadagni, dovranno essere considerate “neutre” e,
quindi, trattate come se nel mese di riferimento la sospensione configurasse
un lavoro a Tempo Parziale ( riduzione del tempo di lavoro ordinario in
funzione dell’Indice di prestazione).
4) Indennità di Mancata Contrattazione e Malattia, Maternità/Paternità o
Infortunio non professionale
In caso di malattia e/o maternità/paternità/infortunio non professionale ( in
quello professionale è già contrattualmente compres a), la quota di
riferimento dell’I.M. M.C. è inclusa nell’Indennità riconosciuta dall’INPS
essendo parte della Retribuzione Media Globale Giornaliera del mese
precedente all’evento in questione.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
320
5) Riflessi dell’Indennità di Mancata Contrattazione e decadenza
L’Indennità, avendo natura premiante, condizionata e variabile correlata alla
produttività e, quindi, alla presenza, è ininfluente nel calcolo annuale delle
retribuzioni indirette, differite e del T.F.R.
L’Indennità di Mancata Contrattazione non spetterà dalla decorrenza della
Contrattazione di Secondo livello, quando preveda importi
aggiuntivi/premiali almeno pari o superiori all’I.M.C. stessa, ancorché
riconosciuti con criteri variabili ed a raggiungimento di obiettivi.
Art. 286 - Tabelle Retributive Regionali dall’1/02/2026 (per i successivi aumenti
della P.B .N.C.M. si rinvia al precedente art. 283. Ai “Corrieri” dovrà essere
riconosciuta anche la specifica Indennità (Funzione Corriere), in presenza dei
requisiti previsti dall’art. 290).
Tab. 1) LOMBARDIA
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. PBNCM El. Regionale I.M.C. * Totale
Mese R.A.L. ** Welfare R.A.L. +
Welfare
13 Mens./anno 13 Mens./anno 12 Mens./anno
Dirigente 5.267,54 481,34 292,80 6.041,68 78.249,02 1.000,00 79.249,02
Quadro 2.612,04 207,73 140,00 2.959,77 38.336,99 500,00 38.836,99
A1 2.270,43 182,15 121,00 2.573,58 33.335,55 500,00 33.835,55
A2 2.041,82 164,24 106,00 2.312,06 29.950,82 500,00 30.450,82
B1 1.815,82 148,89 98,00 2.062,71 26.717,27 250,00 26.967,27
B2 1.643,72 134,39 88,00 1.866,11 24.171,37 250,00 24.421,37
C1 1.474,22 121,60 80,00 1.675,82 21.705,60 250,00 21.955,60
C2 1.358,61 113,07 73,00 1.544,68 20.007,81 250,00 20.257,81
D1 1.245,61 105,40 67,00 1.418,01 18.367,10 250,00 18.617,10
D2 1.125,00 100,28 61,00 1.286,28 16.660,64 250,00 16.910,64
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321
Tab. 2) LIGURIA
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. PBNCM El. Regionale I.M.C. * Totale
Mese R.A.L. ** Welfare R.A.L. +
Welfare
13 Mens./anno 13 Mens./anno 12 Mens./anno
Dirigente 5.267,54 459,12 292,80 6.019,46 77.960,16 1.000,00 78.960,16
Quadro 2.612,04 197,28 140,00 2.949,32 38.201,14 500,00 38.701,14
A1 2.270,43 173,08 121,00 2.564,51 33.217,64 500,00 33.717,64
A2 2.041,82 156,14 106,00 2.303,96 29.845,52 500,00 30.345,52
B1 1.815,82 141,63 98,00 2.055,45 26.622,89 250,00 26.872,89
B2 1.643,72 127,91 88,00 1.859,63 24.087,13 250,00 24.337,13
C1 1.474,22 115,82 80,00 1.670,04 21.630,46 250,00 21.880,46
C2 1.358,61 107,75 73,00 1.539,36 19.938,65 250,00 20.188,65
D1 1.245,61 100,49 67,00 1.413,10 18.303,27 250,00 18.553,27
D2 1.125,00 95,65 61,00 1.281,65 16.600,45 250,00 16.850,45
Tab. 3) TRENTINO ALTO ADIGE
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. PBNCM El. Regionale I.M.C. * Totale
Mese R.A.L. ** Welfare R.A.L. +
Welfare
13 Mens./anno 13 Mens./anno 12 Mens./anno
Dirigente 5.267,54 456,38 292,80 6.016,72 77.924,54 1.000,00 78.924,54
Quadro 2.612,04 195,97 140,00 2.948,01 38.184,11 500,00 38.684,11
A1 2.270,43 171,95 121,00 2.563,38 33.202,95 500,00 33.702,95
A2 2.041,82 155,13 106,00 2.302,95 29.832,39 500,00 30.332,39
B1 1.815,82 140,72 98,00 2.054,54 26.611,06 250,00 26.861,06
B2 1.643,72 127,11 88,00 1.858,83 24.076,73 250,00 24.326,73
C1 1.474,22 115,09 80,00 1.669,31 21.620,97 250,00 21.870,97
C2 1.358,61 107,09 73,00 1.538,70 19.930,07 250,00 20.180,07
D1 1.245,61 99,88 67,00 1.412,49 18.295,34 250,00 18.545,34
D2 1.125,00 95,08 61,00 1.281,08 16.593,04 250,00 16.843,04
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
322
Tab. 4) LAZIO
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. PBNCM El. Regionale I.M.C. * Totale
Mese R.A.L. ** Welfare R.A.L. +
Welfare
13 Mens./anno 13 Mens./anno 12 Mens./anno
Dirigente 5.267,54 446,64 292,80 6.006,98 77.797,92 1.000,00 78.797,92
Quadro 2.612,04 191,4 140,00 2.943,44 38.124,70 500,00 38.624,70
A1 2.270,43 167,98 121,00 2.559,41 33.151,34 500,00 33.651,34
A2 2.041,82 151,59 106,00 2.299,41 29.786,37 500,00 30.286,37
B1 1.815,82 137,54 98,00 2.051,36 26.569,72 250,00 26.819,72
B2 1.643,72 124,27 88,00 1.855,99 24.039,81 250,00 24.289,81
C1 1.474,22 112,56 80,00 1.666,78 21.588,08 250,00 21.838,08
C2 1.358,61 104,76 73,00 1.536,37 19.899,78 250,00 20.149,78
D1 1.245,61 97,73 67,00 1.410,34 18.267,39 250,00 18.517,39
D2 1.125,00 93,05 61,00 1.279,05 16.566,65 250,00 16.816,65
Tab. 5) TOSCANA
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. PBNCM El. Regionale I.M.C. * Totale
Mese R.A.L. ** Welfare R.A.L. +
Welfare
13 Mens./anno 13 Mens./anno 12 Mens./anno
Dirigente 5.267,54 438,34 292,80 5.998,68 77.690,02 1.000,00 78.690,02
Quadro 2.612,04 187,48 140,00 2.939,52 38.073,74 500,00 38.573,74
A1 2.270,43 164,58 121,00 2.556,01 33.107,14 500,00 33.607,14
A2 2.041,82 148,55 106,00 2.296,37 29.746,85 500,00 30.246,85
B1 1.815,82 134,82 98,00 2.048,64 26.534,36 250,00 26.784,36
B2 1.643,72 121,84 88,00 1.853,56 24.008,22 250,00 24.258,22
C1 1.474,22 110,4 80,00 1.664,62 21.560,00 250,00 21.810,00
C2 1.358,61 102,76 73,00 1.534,37 19.873,78 250,00 20.123,78
D1 1.245,61 95,9 67,00 1.408,51 18.243,60 250,00 18.493,60
D2 1.125,00 91,32 61,00 1.277,32 16.544,16 250,00 16.794,16
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
323
Tab. 6) EMILIA ROMAGNA
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. PBNCM El. Regionale I.M.C. * Totale
Mese R.A.L. ** Welfare R.A.L. +
Welfare
13 Mens./anno 13 Mens./anno 12 Mens./anno
Dirigente 5.267,54 406,42 292,80 5.966,76 77.275,06 1.000,00 78.275,06
Quadro 2.612,04 172,45 140,00 2.924,49 37.878,35 500,00 38.378,35
A1 2.270,43 151,55 121,00 2.542,98 32.937,75 500,00 33.437,75
A2 2.041,82 136,92 106,00 2.284,74 29.595,66 500,00 30.095,66
B1 1.815,82 124,38 98,00 2.038,20 26.398,64 250,00 26.648,64
B2 1.643,72 112,54 88,00 1.844,26 23.887,32 250,00 24.137,32
C1 1.474,22 102,09 80,00 1.656,31 21.451,97 250,00 21.701,97
C2 1.358,61 95,12 73,00 1.526,73 19.774,46 250,00 20.024,46
D1 1.245,61 88,85 67,00 1.401,46 18.151,95 250,00 18.401,95
D2 1.125,00 84,67 61,00 1.270,67 16.457,71 250,00 16.707,71
Tab. 7) FRIULI VENEZIA GIULIA
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. PBNCM El. Regionale I.M.C. * Totale
Mese R.A.L. ** Welfare R.A.L. +
Welfare
13 Mens./anno 13 Mens./anno 12 Mens./anno
Dirigente 5.267,54 389,76 292,80 5.950,10 77.058,48 1.000,00 78.058,48
Quadro 2.612,04 164,61 140,00 2.916,65 37.776,43 500,00 38.276,43
A1 2.270,43 144,75 121,00 2.536,18 32.849,35 500,00 33.349,35
A2 2.041,82 130,85 106,00 2.278,67 29.516,75 500,00 30.016,75
B1 1.815,82 118,93 98,00 2.032,75 26.327,79 250,00 26.577,79
B2 1.643,72 107,68 88,00 1.839,40 23.824,14 250,00 24.074,14
C1 1.474,22 97,75 80,00 1.651,97 21.395,55 250,00 21.645,55
C2 1.358,61 91,13 73,00 1.522,74 19.722,59 250,00 19.972,59
D1 1.245,61 85,17 67,00 1.397,78 18.104,11 250,00 18.354,11
D2 1.125,00 81,2 61,00 1.267,20 16.412,60 250,00 16.662,60
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
324
Tab. 8) UMBRIA E VALLE D'AOSTA
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. PBNCM El. Regionale I.M.C. * Totale
Mese R.A.L. ** Welfare R.A.L. +
Welfare
13 Mens./anno 13 Mens./anno 12 Mens./anno
Dirigente 5.267,54 371,71 292,80 5.932,05 76.823,83 1.000,00 77.823,83
Quadro 2.612,04 156,12 140,00 2.908,16 37.666,06 500,00 38.166,06
A1 2.270,43 137,38 121,00 2.528,81 32.753,54 500,00 33.253,54
A2 2.041,82 124,27 106,00 2.272,09 29.431,21 500,00 29.931,21
B1 1.815,82 113,03 98,00 2.026,85 26.251,09 250,00 26.501,09
B2 1.643,72 102,42 88,00 1.834,14 23.755,76 250,00 24.005,76
C1 1.474,22 93,05 80,00 1.647,27 21.334,45 250,00 21.584,45
C2 1.358,61 86,81 73,00 1.518,42 19.666,43 250,00 19.916,43
D1 1.245,61 81,19 67,00 1.393,80 18.052,37 250,00 18.302,37
D2 1.125,00 77,44 61,00 1.263,44 16.363,72 250,00 16.613,72
Tab. 9) PIEMONTE
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. PBNCM El. Regionale I.M.C. * Totale
Mese R.A.L. ** Welfare R.A.L. +
Welfare
13 Mens./anno 13 Mens./anno 12 Mens./anno
Dirigente 5.267,54 352,27 292,80 5.912,61 76.571,11 1.000,00 77.571,11
Quadro 2.612,04 146,97 140,00 2.899,01 37.547,11 500,00 38.047,11
A1 2.270,43 129,45 121,00 2.520,88 32.650,45 500,00 33.150,45
A2 2.041,82 117,19 106,00 2.265,01 29.339,17 500,00 29.839,17
B1 1.815,82 106,68 98,00 2.020,50 26.168,54 250,00 26.418,54
B2 1.643,72 96,75 88,00 1.828,47 23.682,05 250,00 23.932,05
C1 1.474,22 87,99 80,00 1.642,21 21.268,67 250,00 21.518,67
C2 1.358,61 82,15 73,00 1.513,76 19.605,85 250,00 19.855,85
D1 1.245,61 76,9 67,00 1.389,51 17.996,60 250,00 18.246,60
D2 1.125,00 73,39 61,00 1.259,39 16.311,07 250,00 16.561,07
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
325
Tab. 10) VENETO
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. PBNCM El. Regionale I.M.C. * Totale
Mese R.A.L. ** Welfare R.A.L. +
Welfare
13 Mens./anno 13 Mens./anno 12 Mens./anno
Dirigente 5.267,54 299,57 292,80 5.859,91 75.886,01 1.000,00 76.886,01
Quadro 2.612,04 122,14 140,00 2.874,18 37.224,32 500,00 37.724,32
A1 2.270,43 107,92 121,00 2.499,35 32.370,56 500,00 32.870,56
A2 2.041,82 97,97 106,00 2.245,79 29.089,31 500,00 29.589,31
B1 1.815,82 89,43 98,00 2.003,25 25.944,29 250,00 26.194,29
B2 1.643,72 81,37 88,00 1.813,09 23.482,11 250,00 23.732,11
C1 1.474,22 74,26 80,00 1.628,48 21.090,18 250,00 21.340,18
C2 1.358,61 69,52 73,00 1.501,13 19.441,66 250,00 19.691,66
D1 1.245,61 65,25 67,00 1.377,86 17.845,15 250,00 18.095,15
D2 1.125,00 62,41 61,00 1.248,41 16.168,33 250,00 16.418,33
Tab. 11) MARCHE
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. PBNCM El. Regionale I.M.C. * Totale
Mese R.A.L. ** Welfare R.A.L. +
Welfare
13 Mens./anno 13 Mens./anno 12 Mens./anno
Dirigente 5.267,54 239,9 292,80 5.800,24 75.110,30 1.000,00 76.110,30
Quadro 2.612,04 94,05 140,00 2.846,09 36.859,15 500,00 37.359,15
A1 2.270,43 83,56 121,00 2.474,99 32.053,88 500,00 32.553,88
A2 2.041,82 76,21 106,00 2.224,03 28.806,43 500,00 29.306,43
B1 1.815,82 69,92 98,00 1.983,74 25.690,66 250,00 25.940,66
B2 1.643,72 63,97 88,00 1.795,69 23.255,91 250,00 23.505,91
C1 1.474,22 58,72 80,00 1.612,94 20.888,16 250,00 21.138,16
C2 1.358,61 55,23 73,00 1.486,84 19.255,89 250,00 19.505,89
D1 1.245,61 52,08 67,00 1.364,69 17.673,94 250,00 17.923,94
D2 1.125,00 49,98 61,00 1.235,98 16.006,74 250,00 16.256,74
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
326
Tab. 12) ABRUZZO, SICILIA, PUGLIA, CAMPANIA, SARDEGNA, CALABRIA, BASILICATA,
MOLISE
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8
Liv. PBNCM El. Regionale I.M.C. * Totale
Mese R.A.L. ** Welfare R.A.L. +
Welfare
3 Mens./anno 13 Mens./anno 12 Mens./anno
Dirigente 5.267,54 180,24 292,80 5.740,58 74.334,72 1.000,00 75.334,72
Quadro 2.612,04 65,96 140,00 2.818,00 36.493,98 500,00 36.993,98
A1 2.270,43 59,19 121,00 2.450,62 31.737,07 500,00 32.237,07
A2 2.041,82 54,46 106,00 2.202,28 28.523,68 500,00 29.023,68
B1 1.815,82 50,4 98,00 1.964,22 25.436,90 250,00 25.686,90
B2 1.643,72 46,57 88,00 1.778,29 23.029,71 250,00 23.279,71
C1 1.474,22 43,19 80,00 1.597,41 20.686,27 250,00 20.936,27
C2 1.358,61 40,93 73,00 1.472,54 19.069,99 250,00 19.319,99
D1 1.245,61 38,9 67,00 1.351,51 17.502,60 250,00 17.752,60
D2 1.125,00 37,55 61,00 1.223,55 15.845,15 250,00 16.095,15
Note Tabelle Retributive Regionali:
* Per la disciplina dell’Indennità di Mancata Contrattazione, si rinvia all’art. 285.
** Agli Autisti/Corrieri - Addetti alle Consegne, oltre alla Retribuzione Mensile Normale
prevista per il proprio livello d’inquadramento, per l’anzianità di servizio (Scatti) e
all’Indennità di Mancata Contrattazione eventualmente spettante, dovrà essere
riconosciuta anche l’ Indennità di Funzione Corriere secondo le condizioni di cui all’art.
290.
Per la Retribuzione degli Operatori di Vendita si rinvia al Titolo LVIII.
Art. 287 -Voce 3) art. 281: Aumenti periodici di anzianità
Per l'anzianità di effettivo servizio maturata presso la stessa Azienda, presumendo
un progressivo arricchimento professionale, in funzione dell’esperienza nella
mansione, il Dipendente ha diritto a 5 (cinque) aumenti biennali della
retribuzione, anche solo detti “S catti”. Ai fini della maturazione degli scatti,
l'anzianità di servizio decorre dal primo giorno del mese successivo alla data
d’assunzione o dal termine del periodo d’Apprendistato.
Gli importi degli scatti in cifra fissa, maturati nel corso di vigenza del presente
CCNL, sono determinati, per ciascun livello d’ inquadramento, nelle seguenti
misure.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
327
Tab. 5): Aumenti periodici di anzianità, valori lordi espressi in euro
Livelli Importo del singolo scatto
Dirigente 76,80
Quadro 24,80
A1 23,60
A2 21,20
B1 e Op. Vendita Gestionale 20,00
B2 e Op. Vendita di 1
°
Categoria 19,00
C1 e Op. Vendita di 2
°
Categoria 18,00
C2 e Op. Vendita di 3° Categoria 17,20
D1 e Op. Vendita di 4° Categoria 16,80
D2 16,00
In occasione del nuovo scatto d’anzianità, l'importo riportato nella Tabella 5) che
precede, dovrà sommarsi all’importo degli scatti precedentemente maturati.
In caso di passaggio di livello d’inquadramento, l’importo e il numero degli scatti
già maturati si considereranno “scatti congelati” e si sommeranno ai valori che
matureranno nel nuovo livello, sempre entro il limite massimo di 5 (cinque )
scatti biennali per livello.
L'importo degli scatti, determinato secondo i criteri di cui ai commi precedenti, è
corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio d’anzianità.
La retribuzione degli S catti concorrerà a formare la Retribuzione Mensile
Normale dovuta al Lavoratore per effetto dell’applicazione del presente CCNL.
In ogni caso, è fatto salvo l’eventuale trattamento più favorevole previsto o
aziendalmente assicurato al Lavoratore.
Gli scatti d’anzianità non potranno essere assorbiti da aumenti di merito o da altri
aumenti contrattuali.
In caso di passaggio di CCNL : in caso di provenienza da altro CCNL, in
occasione dell’Allineamento Retributivo, gli scatti già maturati dal Lavoratore
saranno “congelati” nei loro valori previsti dal CCNL di provenienza,
eventualmente riparametrati in tredicesimi, qualora nel precedente CCNL fosse
previsto un maggior numero di mensilità annuali.
Ciò premesso, dal compiersi dello Scatto di anzianità in corso all’atto del
passaggio del CCNL, decorrerà la nuova anzianità del Lavoratore che, in
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
328
costanza di rapporto, avrà diritto ad ulteriori 5 scatti biennali, secondo la
disciplina prevista dal presente articolo.
TITOLO LX
TRATTAMENTO ECONOMICO: INDENNITÀ
Premessa
Le Indennità sono riconosciute quando il lavoro è prestato abitualmente in
condizioni di particolare responsabilità o difficoltà. A livello locale, attraverso la
Contrattazione Aziendale di S econdo livello, potranno essere definite ulteriori
Indennità correlate ai particolari modi di esecuzione del lavoro, richiesti per una
determinata mansione.
Art. 288 - Indennità di Cassa
Al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per
almeno 15 (quindici) giorni solari nel mese, qualora risponda della quadratura
dei conti e abbia completa responsabilità per errori con l’obbligo di accollarsi le
eventuali differenze , compete, per tutto il tempo dell’incarico e della
responsabilità, un’Indennità mensile di cassa pari ad € 78,00 lordi.
Tale Indennità concorrerà alla formazione della Retribuzione Mensile di Fatto
ma, essendo già comprensiva dei ratei di mensilità differite, per previsione delle
Parti, sarà ininfluente nella determinazione della tredicesima mensilità, delle
festività, delle ferie, nonché del T.F.R.
Avendo tale Indennità natura risarcitoria di un danno potenziale, che non è
legato al tempo lavorato , ma alla specifica operazione di “quadratura dei conti”,
sarà ininfluente l’Indice di Prestazione del Lavoratore e, pertanto, l’Indennità
sarà interamente dovuta anche in caso di lavoro a tempo parziale, purché in
presenza dei requisiti di mansioni e responsabilità previste al presente articolo.
Art. 289 - Indennità per il Lavoro Discontinuo
Tenuto conto che per il Lavoro Discontinuo si prevedono pause di attesa
all’interno dell’orario pattuito di lavoro, con riconoscimento della relativa
retribuzione mensile, cioè prevista sulla base dell’orario contrattuale (da 174 a
195 ore/mese), le Parti hanno ritenuto congruo prevedere in aggiunta una
specifica “Indennità di attesa” di lordi € 4,00 (Euro quattro/00) per ciascuna ora
prevista nel contratto individuale come ordinaria, ma eccedente la base di 40
ore/settimanali fino alla 45ᵃ ora settimanale.
Le eventuali ore eccedenti la 45ᵃ ora settimanale dovranno essere retribuite con
le specifiche maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
Esempio:
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
329
195 ore pattuite - 173 ore = 22 ore x € 4,00 = 88,00 €/mese di Indennità di attesa.
In caso di superamento della 45 ᵃora settimanale, retribuire anche le ore eccedenti come
lavoro straordinario.
Art. 290 - Indennità di Funzione Corriere (che assorbe e sostituisce
integralmente la precedente Mansione Autista/Corriere, come previsto
dall’Accordo del 21 gennaio 2026) - RETRIBUZIONE FISSA
Le Parti, a seguito di analisi applicativa, hanno rilevato che nei c.d. Servizi
Distributivi la mansione di Corriere risulta prevalente nella normalità degli
Addetti ed impegna generalmente il Lavoratore per almeno il 50% del tempo
lavorato. In tali contesti, il Lavoratore è esposto a maggiori disagi (quali continue
discese e salite dal m ezzo, diversi cambi di temperatura ecc.), rischi stradali e
necessità di svolgimento di attività extraorario preparatorie od accessorie alle
consegne o di ultimazione dell’orario di lavoro (quali, pulizia mezzo,
rifornimento, rientro in sede, piccole manutenzioni ecc.).
Per tali considerazioni, le Parti hanno concordato di introdurre una specifica
Indennità di Funzione Corriere con decorrenza dal 1° Febbraio 2026 , quale
componente fissa della retribuzione degli Addetti alle Consegne (Corrieri) con
carattere di prevalenza e continuità (per almeno 15 giorni solari nel mese), che
assorbe e sostituisce integralmente la precedente Indennità variabile di Mansione
Corriere ex art. 278 del CCNL del 29/10/2021.
La nuova Indennità di Funzione Corriere che ristora il disagio e le attività
extraorario entro la media di 10 ore/mese, dovrà essere riconosciuta per 13
mensilità/anno, sarà utile alla maturazione delle retribuzioni indirette e del
T.F.R. e, in caso di passaggio o confronto con altro CCNL, dovrà essere
considerata quale elemento fisso utile nella determinazione del confronto tra le
retribuzioni di provenienza e quelle di approdo previste dal presente CCNL.
I valori dell’ Indennità di Funzione Corriere dal 1° febbraio 2026 saranno i
seguenti:
• Livelli D (D2 e D1) = € 70 lordi/mese nel tempo pieno
• Livelli C (C2 e C1) = € 75 lordi/mese nel tempo pieno
Di conseguenza, dal 1° febbraio 2026, decadrà a tutti gli effetti l’Indennità
variabile di Mansione Corriere ex art. 278 del CCNL del 29/10/2021.
Viceversa, al personale adibito alle attività di consegna ma senza carattere di
continuità, ovvero per sostituzione di lavoratori o in caso di attività fino a 14
giorni solari nel mese, dal 1/02/2026 non sarà dovuta l’Indennità di Funzione
Corriere di cui al presente articolo e non sarà dovuta l’Indennità prevista dall’art.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
330
278 del previgente CCNL del 29/10/2021, essendo le mansioni svolte già
comprese nel Trattamento Economico Nazionale.
Restano salvo le condizioni migliorative che fossero definite in sede aziendale,
tramite apposito Accordo Aziendale di Secondo Livello.
TITOLO LXI
TRATTAMENTO ECONOMICO: MAGGIORAZIONI
Premessa sui Regimi di Flessibilità
Le Parti sono coscienti delle nuove esigenze socialmente diffuse:
- la tempestività pretesa in tutti gli ambiti dei servizi, che limita la possibilità di
organizzare il lavoro;
- la conseguente grande variabilità nella domanda di lavoro, che in assenza di
flessibilità renderebbe impossibile la soddisfazione della domanda o la
saturazione delle ore lavorabili;
- la diffusione delle “aperture” anche nelle giornate di riposo e festive;
- le marginalità decrescenti di settore , che obbligano a limitare i tempi
retribuiti improduttivi.
Le Parti riconoscono che la risposta coerente a tali esigenze, consiglia di ricorrere
al lavoro supplementare, straordinario, all’attivazione della Banca delle Ore, alla
necessità del lavoro festivo, all’eventuale lavoro notturno, il tutto con inevitabili
onerosità aggiuntive per il Lavoratore.
Per questo, le Parti hanno concordato articolate maggiorazioni orarie al fine di
rendere le retribuzioni di flessibilità coerenti alle diverse onerosità della
prestazione richiesta al Lavoratore, in modo da ricercare e favorire una
condizione “d’indifferenza” alla collocazione e al modo della prestazione.
Premesso tutto quanto sopra e anche al fine di limitare gli usi impropri dei
Regimi di Flessibilità, le Parti hanno concordato differenti percentuali di
maggiorazione a seconda che la prestazione sia contenuta entro le complessive
10 (dieci) ore giornaliere e 48 (quarantotto) ore settimanali o, per composizione
multiperiodale dell’orario settimanale di lavoro, sia eccedente tale limite; se essa
sia richiesta in giorno di riposo o feriale, in giorno festivo o in orario notturno.
Inoltre, si è tenuto anche conto della diversa onerosità quando la prestazione è
“prolungamento” o “anticipazione” dell’orario ordinario di lavoro (cd.
“straordinario prolungato”), oppure non adiacente all’orario ordinario di lavoro
(cd. “straordinario spezzato”).
Le Parti hanno, quindi, concordato le seguenti previsioni, successivamente
dettagliate:
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
331
A. Lavoro Straordinario : quando la prestazione richiesta è individuale o
individuale plurima: se contenuto entro le complessive 10 (dieci) ore
giornaliere, le 48 (quarantotto) ore settimanali e le 300 (trecento) ore annue
di straordinario, esso sarà retribuito con le maggiorazioni previste all’art. 291;
se eccedente uno di tali limiti, sarà retribuito con le diverse maggiorazioni
spettanti e con il diritto del Lavoratore ai riposi compensativi, computati nel
Conto Riposi Individuali, di cui all’art. 292 . Resta inteso che, con Accordo
Aziendale di Secondo livello o richiesta scritta del Lavoratore, anche fin dalla
prima ora di straordinario, potrà essere applicata la disciplina del lavoro
straordinario con riposo compensativo, con la retribuzionedelle sole
maggiorazioni e accredito di corrispondenti permessi retribuiti.
B. Banca delle Ore : è attivabile dal Datore di lavoro, quando la modifica del
normale orario di lavoro siacollettiva (aziendale, di reparto, ufficio, ecc.), così
come previsto all’art. 295.
Da ultimo, quando consigliato da particolari condizioni aziendali, settoriali o
ambientali, oppure quando vi è significativa presenza di straordinario richiedente
maggiore onerosità per i ridotti tempi di attivazione, le Parti Aziendali potranno
sottoscrivere un Accordo di Secondo Livello che temporaneamente preveda un
incremento delle maggiorazioni contrattuali.
Art. 291 - Lavoro straordinario (individuale o individuale plurimo)
Il lavoro straordinario è quello richiesto dal Datore di lavoro e prestato dal
Lavoratore oltre l'orario settimanale contrattualmente predeterminato, con
l’esclusione del lavoro svolto in regime di flessibilità ( Banca delle Ore ), dello
straordinario con riposo compensativo ( composizione multiperiodale dell’orario
di lavoro) o per recupero di ritardi o assenze.
Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti
contrattuali è obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali d i
obiettivo impedimento.
Fermo restando il limite massimo complessivo di 250 ore annue di lavoro
straordinario e il rispetto dei limiti contrattuali e legali sull’orario di lavoro
giornaliero e settimanale, l’Azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario nei
casi di necessità urgenti od occasionali, o richiesti dalla peculiarità del settore,
oltre ai casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di Legge o d al
presente CCNL.
È demandata alla Contrattazione Aziendale la possibilità di concordare un
diverso limite annuo di lavoro straordinario, purché esso sia rigorosamente
motivato, giustificato , temporaneo e nel rispetto dei limiti posti a tutela della
salute del Lavoratore.
Il Lavoratore effettuerà il lavoro straordinario solo su richiesta o autorizzazione
aziendale, trasmessa tramite il Responsabile a ciò preposto e/o autorizzato.
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332
Le maggiorazioni dello straordinario da calcolarsi sulla R.O.N. e da liquidarsi
con la retribuzione del mese di competenza, sono previste alla successiva Tabella
1).
Tab. 1): Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario *
a) Descrizione de
llo straordinario
Maggiorazione oraria
Se “in prolungato”
1
Se “in spezzato”
2
A Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali 25% 28%
B Oltre le 10 ore giornaliere o 48 ore settimanali 28% 31%
C In regime diurno in giorno di riposo - 36%
D In regime diurno in giorno festivo - 41%
E In regime notturno in giorno feriale 36% 39%
F In regime notturno in giorno di riposo - 41%
G In regime notturno in giorno festivo - 46%
* Per le definizioni del lavoro notturno, “prolungato”, “spezzato” si rinvia all’art. 11.
Esemplificazioni Tabella 1):
1
“ Straordinario prolungato ”: È la prestazione lavorativa straordinaria richiesta
quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro.
Esempio:
Per il normale orario di lavoro dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, è
lo straordinario prestato, senza sospensioni, dopo 18,00, per esempio fino alle
19,00 o prima delle 9,00, per esempio, dalle 8,00 alle 9,00.
2
“Straordinario spezzato”: È la prestazione lavorativa straordinaria richiesta in
modo non adiacente all’inizio o alla fine dell’orario ordinario di lavoro, con
un distacco superiore a 30 (trenta) minuti. In tal caso, la retribuzione minima
del lavoro straordinario spezzato deve essere di un’ora, con le relative proprie
maggiorazioni, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio extra,
preventivamente concordate con l’Azienda e documentate dal Lavoratore.
Esempio:
Per il normale orario di lavoro dal lunedì al venerdì di cui sopra, è “spezzato” lo
straordinario prestato dalle 21,00 alle 21,30 (per esempio, per chiusura del
servizio), fermo restando il minimo da retribuire pari a un’ora, oltre al rimborso
delle eventuali spese di viaggio preventivamente concordate e documentate dal
Lavoratore.
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333
La retribuzione dello straordinario , comprensiva delle maggiorazioni, dovrà
essere liquidata con la retribuzione del mese nel quale esso è stato effettuato e
dovrà essere evidenziata con apposita voce nel cedolino paga del Lavoratore.
Il lavoro straordinario prestato, anche in modo “ fisso e continuativo” ( per
esempio, un’ora per ogni giorno lavorativo), ma entro i limiti complessivi annuali
previsti dal presente CCNL, purché contenuto nell’arco temporale di 12 mesi e
purché retribuito con le maggiorazioni contrattualmente previste, non potrà in
nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario dell’orario di lavoro, non
darà origine al c.d. consolidamento dell’orario, né potrà trasformare la relativa
retribuzione per lavoro straordinario in retribuzione ordinaria. Superati i 12 mesi
continuativi, o i limiti massimi annuali previsti, le Parti aziendali valuteranno il
trattamento economico e normativo da applicare, sottoscrivendo un Accordo
Assistito (Definizione di cui all’art. 11, punto C) f.) tra Azienda e Lavoratore.
La retribuzione dello straordinario, eccetto che in presenza di apposita voce di
forfetizzazione facente parte della R.M.N., sarà ininfluente nella determinazione
delle retribuzioni indirette, differite, nonché del T.F.R..
Per tutto quanto non previsto dal presente CCNL o dalla successiva
Contrattazione Aziendale di Secondo Livello, in materia d’orario di lavoro e di
lavoro straordinario, varranno le condizioni pattuite nella Lettera/Contratto di
assunzione, purché esse non siano contrarie alle vigenti norme di Legge.
Art. 292 - Lavoro straordinario (individuale o individuale plurimo) con riposo
compensativo
In caso di richiesta di lavoro straordinario eccedente le complessive 10 (dieci)
ore giornaliere e le 48 (quarantotto) ore settimanali, a titolo di “inten sificazione”,
esso dovrà essere mensilmente retribuito solo con le maggiorazioni della R.O.N.
previste nella successiva Tabella 2), accreditando al Lavoratore la maturazione
dei Riposi individuali compensativi alle ore di “straordinario con riposo
compensativo” effettuato nel mese di competenza.
Il Lavoratore potrà utilizzar e i Riposi individuali in gruppi di 4 (quattro) o di 8
(otto) ore, previo accoglimento della richiesta presentata al Datore di lavoro , con
preavviso superiore a 2 (due) giorni lavorativi.
L’accoglimento della richiesta di riposo, dovrà privilegiare la scelta del
Lavoratore, ovviamente conciliandola con le eventuali inderogabili e motivate
esigenze di servizio.
La gestione dei riposi individuali conseguenti allo straordinario con riposo
compensativo sarà continua e, pertanto, il saldo dei permessi a debito o maturati
al 31 dicembre di ogni anno, sarà riportato al successivo 1° gennaio.
Il Lavoratore, per una volta nell’arco di ciascun anno di calendario, potrà
richiedere la liquidazione dei riposi per la parte eccedente il saldo di 160
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
334
(centosessanta) ore. In tal caso, le ore di riposo compensativo eccedenti le 160
(centosessanta) dovranno essere retribuite con la retribuzione ordinaria
maggiorata del 15% (quindici per cento).
Lo straordinario effettuato senza l’effettivo godimento del previsto riposo
compensativo, eccedente il saldo di 160 ore, concorrerà ai limiti contrattuali e
legali del normale lavoro straordinario.
In caso di richiesta scritta del Lavoratore, o con Accordo Aziendale di Secondo
livello, la presente disciplina sul lavoro straordinario con riposo compensativo
potrà essere applicata a tutto il lavoro straordinario richiesto dall’Azienda.
Tab. 2): Sintesi delle maggiorazioni per il lavoro straordinario con riposo
compensativo*
a) Descrizione dello straordinario con permesso/riposo
compensativo
Maggiorazione oraria
Se
“in prolungato”
*
Se
“in spezzato”
*
A Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i
Tempi Parziali, entro il 25% dell'orario di lavoro normale 3% 6%
B Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i
Tempi Parziali, oltre il 25% dell'orario di lavoro normale 6% 9%
C In regime diurno in giorno di riposo - 14%
D In regime diurno in giorno festivo - 19%
E In regime notturno in giorno feriale 14% 17%
F In regime notturno in giorno di riposo - 19%
G In regime notturno in giorno festivo - 24%
H
In caso di liquidazione dei riposi compensativi eccedenti le
160 ore, in alternativa al godimento del permesso ( per una
volta nell’arco di ciascun anno di calendario)
Riconoscimento dell’ulteriore
maggiorazione del 15%
* Per le definizioni di lavoro notturno, “prolungato”, “ spezzato” ecc.si rinvia all’art. 11 e alle
Esemplificazioni di cui alla Tabella 1) dell’art. 291 che precede.
Art. 293 - Lavoro “a recupero”
È il lavoro richiesto, autorizzato e svolto oltre l’orario giornaliero
contrattualmente predeterminato per recupero di ore non lavorate dal
Lavoratore, di ritardi o di arresti dovuti a cause di forza maggiore, ma entro i
limiti mensili di lavoro effettivo previsti dall’orario contrattuale.
Normativamente, esso è equiparato allo “ straordinario con riposo
compensativo”, ma al Lavoratore non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
335
Esempio:
Il Lavoratore inizia il lavoro 30 minuti dopo il normale orario. Successivamente,
previo accordo del Datore, al termine del normale orario, svolge 30 minuti di
lavoro aggiuntivo per recupero dell’avvenuto inizio posticipato e tale recupero
sarà retribuito come lavoro ordinario.
Art. 294 - Lavoro straordinario o supplementare: Indennità forfetaria mensile
In materia di Indennità forfet taria per il lavoro straordinario o supplementare
abitualmente prestato.
A. Forfetizzazione “fissa” dello straordinario/supplementare, quale componente
della Retribuzione Individuale Mensile (R.I.M.)
a) Per il personale Direttivo, ovvero i Lavoratori con la qualifica di Quadro o
Livelli A1 e A2, che non sono soggetti a limitazioni d’orario, la P.B.N.C.M.
prevista per tali livelli d’inquadramento già comprende la retribuzione di
eventuale lavoro straordinario o supplementare , effettuato nei giorni
lavorativi e nei limiti della normalità, cioè entro il limite di 22 (ventidue) ore
mensili. Eventuale lavoro straordinario, che sia eccedente tali limiti, dovrà
essere retribuito analiticamente o forfetizzato con apposita congrua voce
indennitaria.
b) I Lavoratori di livello B1 e B2 non sono soggetti alla disciplina legale e
contrattuale sull’orario di lavoro ogniqualvolta gestisca no e coordin ino altri
Lavoratori, con responsabilità diretta della disciplina del loro lavoro e dei
risultati conseguiti, ordinariamente senza partecipare direttamente ai servizi.
Per tali ragioni, per i Lavoratori di livello B1 e B2 , in alternativa alla
retribuzione analitica del lavoro straordinario, sarà possibile prevedere
un’indennità mensile di forfetizzazione.
c) Nei casi di forfettizzazione “fissa” e continuativa dello straordinario, cioè non
soggetta a verifiche periodiche di congruità, la stessa non avrà valore
indennitario, ma dovrà considerarsi parte stabile della R.M.N. del
Lavoratore e, in tal caso, sarà utile per il calcolo delle retribuzioni indirette,
differite e per il T.F.R.
d) Nel caso in cui l’ indennità di forfetizzazione mensile di lavoro straordinario
fosse componente fissa della R.M.N. e il Lavoratore si trov asse in situazione
di prolungata impossibilità sopravvenuta allo svolgimento del lavoro
straordinario stesso ( cioè per oltre sei mesi), l’Azienda potrà ridiscutere o
non erogare la corrispondente voce mensile di forfetizzazione.
Nell’ipotesi d’impossibilità ricorrente a prestare lo straordinario forfetizzato,
vi sarà una sola “carenza” di sei mesi nell’arco mobile di 48 (quarantotto)
mesi.
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336
B. Forfetizzazione “temporanea e variabile” dello straordinario/supplementare
a) Per i Lavoratori di qualsiasi livello, per il tempo che operano fuori sede e per
i quali non sia di fatto documentabile in modo obiettivo lo straordinario
prestato, sarà possibile, in alternativa alla sua problematica retribuzione
analitica, prevedere una temporanea indennità mensile di forfetizzazione del
lavoro straordinario.
b) Quando l’indennità di forfettizzazione fosse temporanea e variabile, come il
corrispondente lavoro straordinario prestato nel tempo , a seconda delle
necessità dell’Azienda o delle possibilità del Lavoratore, la forfettizzazione
sarà ininfluente nella determinazione delle retribuzioni indirette, differite
(tredicesima mensilità, festività e ferie ) e del T.F.R. e non concorrerà a
formare la Retribuzione Mensile Normale . In tali casi, l’Azienda non
riconoscerà, pro quota, l’indennità di forfetizzazione dello straordinario
durante il periodo feriale e in tutti i mesi di assenza dal lavoro oltre i 15
giorni nel mese, a qualsiasi titolo fosse effettuata.
c) Anche nel contratto di lavoro a Tempo Parziale, in caso di difficoltà nel
documentare analiticamente il lavoro supplementare prestato fuori
dall’abituale sede di lavoro o in sede non organizzata o conseguente a
richieste di terzi per esigenze non programmabili e non rinviabili, sarà
possibile, con accordo sottoscritto nella Lettera d’assunzione , prevedere un
tetto mensile e settimanale all’indennità di forfetizzazione del lavoro
supplementare prestato dal Lavoratore, per tale intendendosi quello
compreso tra il previsto orario di lavoro a Tempo Parziale e quello del
Tempo Pieno. In aggiunta a quanto precede, sarà possibile, anche tramite
successivo Accordo assistito (Sindacale o presso l’Ispettorato Territoriale del
Lavoro), prevedere la forfetizzazione del lavoro supplementare e
straordinario, ferma restando la possibilità alternativa di configurare tutto lo
straordinario quale straordinario con riposocompensativo.
d) Resta inteso che, salvo fosse diversamente pattuito tra le Parti nel Contratto
Individuale di assunzione o nell’eventuale Contratto Aziendale di Secondo
livello, per i Lavoratori soggetti alla disciplina sull’orario di lavoro ( cioèche
non coordinano altri lavoratori ), la forfetizzazione del lavoro straordinario
sarà sostitutiva solo della retribuzione dello straordinario effettuato nei primi
5 (cinque) giorni della settimana, entro il limite massimo di 10 (dieci) ore
settimanali e sempre nel rispetto del limite contrattuale di 300 (trecento) ore
annue.
e) L’indennità di forfetizzazione mensile di lavoro straordinario, quando non è
componente fissa della R.M.N, cesserà nei seguenti casi:
perdurante impossibilità sopravvenuta allo svolgimento del lavoro
straordinario da parte del Lavoratore;
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
337
nuovo assetto organizzativo che escluda la necessità del ricorso al lavoro
straordinario ricorrente.
f) La cessazione della forfetizzazione temporanea e variabile dovrà risultare da
comunicazione scritta ricevuta dal Lavoratore.
g) In caso di cessazione della forfetizzazione, al Lavoratore sarà
successivamente dovuta la retribuzione contrattualmente prevista per tutto il
lavoro straordinario richiesto e prestato, sempre fatta salva la possibilità di
ricorrere allo straordinario con riposo compensativo o all’accredito nella
Banca delle Ore.
C. Forfettizazione: Regole comuni
a) La forfetizzazione dello straordinario potrà essere “fissa” o “temporanea e
variabile”:
a. la forfetizzazione fissa si ha ogniqualvolta tale voce sia componente della
R.M.N. dovuta al Lavoratore. In questo caso, essendo voce stabile,
continuerà a permanere anche nell’ipotesi di mancata richiesta o
interesse aziendale alla sua effettuazione.
b. la forfetizzazione temporanea e variabile è un indennità e non è
componente della R.M.N.(Retribuzione Mensile Normale ),ma voce
della R.M.F. ( Retribuzione Mensile di Fatto ) dovuta al Lavoratore,
quale alternativa alla sua retribuzione analitica per le ragioni previste ai
precedenti punti a), b), e c) della lettera B. All’atto dell’incarico, della
trasferta o del trasferimento, l’Azienda dovrà precisare oltre a l valore
della forfetizzazione temporanea e variabile, anche la sua prevedibile
durata (“a condizione” o “a tempo”).
b) L’importo di forfetizzazione del lavoro straordinario dovrà essere
formalizzato in atto sottoscritto dall’Azienda e dal Lavoratore (nella L ettera
di assunzione o in quella di concessione dell’indennità sostitutiva o in
successivo Accordo assistito). Tale previsione scritta deve indicare anche il
limite orario medio mensile di straordinario/supplementare forfetizzato.
c) Salvo diverso e motivato Accordo Aziendale di Secondo Livello, anche in
caso di forfetizzazione, lo straordinario effettuato dai Lavoratori soggetti alla
disciplina sull’orario di lavoro in giorno di riposo o festivo o che sia
eccedente la decima ora giornaliera o la quarantottesima ora settimanale,
dovrà essere retribuito unitamente alle altre competenze mensili, con la
maggiorazione prevista per lo straordinario prestato, fermo restando
l’alternativo utilizzo dello straordinario con permesso/riposo compensativo o
l’accredito nella Banca delle Ore. In tali casi, dovranno riconoscersi le
maggiorazioni previste all’art. 295.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
338
d) La presente disciplina, nella parte normativa, è cedevole rispetto a quella
eventualmente stabilita dagli Accordi Aziendali di Secondo livello o da
Accordo Assistito.
Art. 295 - Banca delle Ore
Le Parti riconoscono l’opportunità che, nell’interesse del Lavoratore e
dell’Impresa, si limiti il ricorso agli ammortizzatori sociali qualila Cassa
Integrazione Guadagni, ricorrendo, per quanto possibile, ai regimi di flessibilità
aziendale compensativa, che hanno un’onerosità limitata per l’azienda e
prevedono l’intera retribuzione per il Lavoratore, adattando così la prestazione di
lavoro alle effettive necessità aziendali, ogniqualvolta esse richiedano forte
variabilità della prestazione.
In tal modo, si ricorrerà alla sospensione del lavoro con intervento delle
integrazioni salariali solo nei casi di maggiore gravità e prevedibile durata della
crisi. Resta inteso che le rarefazioni eccedenti le 12 (dodici) ore settimanali, salvo
diverso Accordo di Secondo livello, giustificheranno la sospensione del lavoro
con ricorso alla CIG applicabile.
A. Definizione e disciplina
Nel caso di lavoro richiesto per più intensa attività riferita all’intera Azienda o
Reparto, Ufficio, Squadra, Categoria, ecc., con successivi e prevedibili
periodi d’attività ridotta, l’Azienda potrà, per qualsiasi livello e tipologia di
lavoro prevista dal presente CCNL:
a) intensificare l’orario ordinario di lavoro, con successiva rarefazione
retribuita a recupero delle ore lavorate nell’intensificazione;
b) ridurre l’orario ordinario di lavoro ( rarefazione) a fronte di una
successiva prevedibile intensificazione.
Quindi, potranno verificarsi i seguenti casi:
1. Intensificazione e, cioè, superamento, in regime di lavoro ordinario,
dell’orario settimanale oltre i limiti contrattuali, per un massimo di 24
(ventiquattro) settimane all’anno , con il riconoscimento delle
maggiorazioni previste in Tabella 3) del presente articolo , ponendo le
ore lavorate settimanali eccedenti le 40 (quaranta) a credito del
Lavoratore nel suo conto della Banca delle Ore, al fine di realizzare, con
il loro godimento, una composizione plurisettimanale o plurimensile
dell’orario ordinario di lavoro.
2. Rarefazione, nel caso di temporanea e limitata riduzione del fabbisogno
di lavoro, con utilizzo del saldo attivo dell’intensificazione o con
previsione di un a successiva intensificazione a recupero. Si potrà , così,
ridurre l’orario settimanale effettivamente lavorato fino al limite minimo
di 28 (ventotto) ore, anticipando la retribuzione contrattuale del
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
339
Lavoratore(fino ad un massimo di 12 ore settimanali per il Tempo
Pieno) e ponendo le ore anticipate e non lavorate dal Lavoratore a suo
debito nel conto della Banca delle Ore.
Ai Lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 1., sarà
riconosciuta la normale retribuzione ordinaria (40 ore settimanali nel Tempo
Pieno o, in caso di Tempo Parziale, per le ore previste dal contratto
individuale) e le maggiorazioni d’intensificazione per il tempo e i diversi
profili di prestazione ( in giorno lavorativo, di riposo, e/o festivo o in ore
notturne, prolungato o spezzato, ecc. ), come riportate nella successiva
Tabella 3).
Le ore d’intensificazione e di rarefazione dovranno essere mensilmente
evidenziate nel cedolino paga, con le indicazioni riassuntive “ maturate”,
“godute” e “saldo”.
Ai Lavoratori cui si applicherà il regime previsto al punto 2. , spetterà l’intera
retribuzione ordinaria afferente il normale orario di lavoro, con
corrispondente iscrizione a debito sul conto individuale della Banca delle
Ore delle ore non effettivamente lavorate, quali ore “godute”.
Il saldo massimo (positivo o negativo) della Banca delle Ore potrà essere di
160 (centosessanta) ore, sia a favore del Lavoratore che del Datore.
Resta inteso che, con Accordo scritto delle Parti interessate, il saldo della
Banca delle Ore a debito del Lavoratore potrà compensare:
ferie maturate e non godute nel limite massimo di 40 (quaranta) ore
annuali;
lavoro nei giorni di riposo, sino a saldo zero del debito e senza
limite;
lavoro nei giorni festivi entro il limite massimo di una festività ogni
quattro.
Le compensazioni avverranno alla pari perché saranno già state liquidate nel
mese dell’intensificazione le indennità e le maggiorazioni conseguenti alla
durata e collocazione temporale della stessa.
I regimi d’intensificazione e rarefazione previsti per la Banca delle Ore sono
“continui” e, pertanto, il loro saldo al 31 dicembre di ciascun anno dovrà
essere riportato al 1° gennaio dell’anno successivo.
In caso di cessazione, sia per dimissioni che licenziamento, il saldo positivo
della Banca delle Ore sarà accreditato con le competenze di chiusura del
rapporto, mentre quello negativo sarà addebitato fino a concorrenza,
potendo compensare qualsiasi voce a credito del Lavoratore, del quale la
rarefazione retribuita si dovrà considerare anticipazione, avendo essa valore
alimentare e previdenziale. L’accredito del saldo positivo della Banca delle
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
340
Ore, effettuato al momento di chiusura del rapporto, comporterà l’ulteriore
maggiorazione fissa del 15% (quindici percento).
Inoltre, il Lavoratore, per gli stessi motivi che giustificano la richiesta di
anticipazione del T.F.R. , potrà richiedere, per una sola volta nel corso del
rapporto di lavoro, la liquidazione del saldo positivo della Banca delle Ore .
Anche in tal caso, il saldo dovrà essere retribuito con l’ulteriore
maggiorazione del 15%. Agli effetti normativi, le ore d’intensificazione si
considerano in ogni caso ore di lavoro ordinarie effettuate con composizione
multiperiodale dell’orario, per le quali spettano le maggiorazioni e le
indennità previste, in funzione dell’onerosità della durata e della collocazione
temporale.Il lavoro straordinario potrà, quindi, essere svolto nei limiti
contrattualmente previsti, anche in eccedenza all’intensificazione del lavoro
effettuata con ricorso alla Banca delle Ore di cui al presente articolo , con i
soli limiti complessivi previsti dall’art. 195.
Nel caso di lavoro a tempo parziale, i limiti e i benefici di cui sopra, saranno
proporzionati pro quota, salvo che per le percentuali di maggiorazione.
B. Maggiorazioni per le intensificazioni d’orario con accredito nella Banca delle
Ore
Le maggiorazioni per le intensificazioni con accredito nella Banca delle Ore,
conformi alla successiva Tabella, sono calcolate sulla R.O.N. e non
concorreranno a formare la base di calcolo delle retribuzioni differite e del
T.F.R., essendo esse (maggiorazioni) già comprensive delle relative quote.
Tab. 3): Sintesi delle maggiorazioni per le intensificazioni dell’orario di lavoro *
a) Descrizione dell'intensificazione
Maggiorazione oraria
Se “in
prolungato”
*
Se “in
spezzato”
*
A Entro le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali o, per i
Tempi Parziali, entro il 25% dell'orario di lavoro normale 3% 6%
B Oltre le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali o, per i
Tempi Parziali, oltre il 25% dell'orario di lavoro normale 6% 9%
C In regime diurno in giorno di riposo - 14%
D In regime diurno in giorno festivo - 19%
E In regime notturno in giorno feriale 14% 17%
F In regime notturno in giorno di riposo - 19%
G In regime notturno in giorno festivo - 24%
H Accredito del saldo positivo della Banca delle Ore ( in caso Riconoscimento dell’ulteriore
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
341
di cessazione o richiesta di liquidazione per una sola volta
nel corso del rapporto di lavoro, per gli stessi motivi che
giustificano la richiesta di anticipazione del T.F.R.)
maggiorazione del 15%
* Per le definizioni del lavoro notturno, “prolungato”, “spezzato” si rinvia all’art. 11 e alle
Esemplificazioni di cui alla Tabella 1) dell’art. 291.
C. Intensificazioni o Rarefazioni Collettive
Il Datore di lavoro, di diritto, potrà attivare la Banca delle Ore, previa
comunicazione informativa alla RSA/RST indicante i motivi della necessità
dell’intensificazione o della rarefazione e la loro p resunta distribuzione
settimanale, mensile o plurimensile.
Le rarefazioni a compensazione dei saldi attivi della Banca delle Ore, per il
70% saranno concordate collettivamente tra Datore di lavoro e RSA/RST, in
funzione delle inderogabili esigenze di servizio, fermo restando il rispetto del
preavviso ai Lavoratori di almeno una settimana. Per il restante 30%, saranno
utilizzate dal Lavoratore quali riposi individuali, con la stessa disciplina
prevista per i riposi compensativi dello straordinario, di cui all’art. 292.
D. Intensificazioni o Rarefazioni Collettive
L’intensificazione individuale si attiva in caso di esigenze lavorative intense e
periodiche quali, ad esempio, gli inventari annuali, le dichiarazioni annuali,
le consegne di fine mese o settimana ecc., con successive previste rarefazioni
individuali.
Le maggiorazioni in caso di intensificazione saranno quelle previste al punto
B. che precede, mentre le rarefazioni saranno godute dal Lavoratore con i
criteri dei riposi compensativi del lavoro straordinario.
E. Obbligatorietà delle intensificazioni
Per il potere/dovere di organizzare il lavoro, la produzione, le aperture e
l’impresa in genere, la Banca delle Ore , ferme restando le condizioni di cui
al precedente punto C., è un diritto esercitabile dal Datore.
Pertanto, in caso d’ingiustificato rifiuto ad effettuare l’intensificazione
richiesta entro i limiti e nel rispetto delle condizioni che precedono, salvo i
casi di forza maggiore, impossibilità sopravvenuta o proporzionato e
documentato impedimento, il Lavoratore sarà passibile di contestazione
disciplinare per “mancata collaborazione”.
F. Banca delle Ore e assenze
Il Lavoratore, in caso di programmata intensificazione o rarefazione
collettiva od individuale, dovrà comunicare tempestivamente l’eventuale
assenza, con gli stessi criteri e oneri previsti per il lavoro ordinario. L’assenza
all’intensificazione, in ogni caso, non darà titolo all’accredito delle
corrispondenti maggiorazioni e delle ore svolte collettivamente nel conto
individuale della Banca delle Ore e sarà neutra ai fini delle indennità
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
342
INPS/INAIL, poiché quota di retribuzione non dovuta.La conseguente
rarefazione, quando collettiva, sarà effettuata anche dal Lavoratore assente
all’atto dell’intensificazione. Non avendo egli maturato le ore corrispondenti,
la rarefazione dal saldo zero della Banca delle Ore assumerà la
configurazione di “ Assenza non retribuit a”. Il Lavoratore potrà richiedere
tale retribuzione con utilizzo, nei limiti di capienza, dell’eventuale saldo
positivo dei riposi compensativi individuali di lavoro straordinario
precedentemente effettuato e non già goduti.
G. Contrattazione di Secondo livello
Le Parti aziendali, tramite la Contrattazione di Secondo livello, ogniqualvolta
vi siano problemi ricorrenti imputabili a cause esterne all’impresa, che
determinino l’esigenza di intensificazioni o rarefazioni solo in alcuni ambiti,
reparti o uffici, potranno concordare l’utilizzo settoriale della Banca delle
Ore, quale strumento sostitutivo di altri regimi applicati alla generalit à̀ dei
lavoratori nei momenti di crisi ( quali, ad esempio, sospensione dal lavoro
con ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni ecc.).
Art. 296 - Solidarietà: Cessione dei Riposi e del saldo individuale della Banca
delle Ore
L’articolo 24 del D. Lgs. 151/2015 prevede che i saldi positivi delle ferie
eccedenti le 160 ore annuali e dei permessi, possano anche essere ceduti a titolo
gratuito ai lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, che svolga no
mansioni di pari livello e categoria, al fine di assistere i figli minori che, per le
particolari condizioni di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da
parte dei genitori. Al fine di permettere l’effettivo esercizio della solidarietà
prevista dal citato art. 24, le Parti concordano che possano essere ceduti , alle
stesse condizioni previste dalla Legge,anche i riposi compensativi individuali dello
straordinario e la quota individuale del Saldo positivo della Banca delle Ore nei
limiti massimi del 50% delle ore accreditate, fermo restando che tale cessione
non modificherà la qualificazione di riposo compensativo.
La Contrattazione di Secondo Livello, in considerazione della concreta situazione
di bisogno del Lavoratore , d elle caratteristiche del lavoro e delle esigenze di
salvaguardia, con motivate ragioni, potrà integrare la disciplina di solidarietà di cui
sopra.
Art. 297 - Lavoro ordinario a turni: maggiorazioni
Ferme restando le maggiorazioni per lavoro straordinario, straordinario con
riposo compensativo e Banca delle Ore di cui ai precedenti articoli, sono previste
le seguenti maggiorazioni della R.O.N. correlate alla particolare configurazione
dell’orario ordinario di lavoro.
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343
Tab. 4): Sintesi delle Maggiorazioni per ore ordinarie lavorate in turni
Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4
Descrizione del turno Turno “5 + 2”
2
Turno “6 + 1” Turno “H24 - 6 +1 +1”
A Diurno feriale - - (vedi art. 196)
3
B Notturno
1
feriale 11% 12% 10%
4
C Diurno festivo (Cfr. nota 2 in calce) 12% 10%
4
D Notturno
1
di sabato (Cfr. nota 2 in calce) 15% 12%
4
E Notturno
1
festivo (Cfr. nota 2 in calce) 15% 12%
4
1
Per le definizioni del lavoro notturno si rinvia all’art. 11.
2
In caso di Turno “5 + 2” comprendente anche il giorno festivo, con godimento del riposo settimanale
durante un normale gi orno feriale, si dovrà riconoscere al Lavoratore la maggiorazione prevista in
Colonna 3 per il Turno “6 + 1” (a seconda: notturno feriale/di sabato/festivo).
3
“Indennità Turno 6+1+1” di € 35,00/mese.
4
In aggiunta alla maggiorazione di cui al punto A.
Nota applicativa sulle Indennità Orarie
1) Le Indennità orarie di cui al presente Titolo si calcolano sulla R.O.N. del
Lavoratore ed, essendo ristoro del particolare disagio, saranno riconosciute nel mese
di competenza solo per tutte le ore effettivamente lavorate nel modo che ne ha dato
titolo.
Perciò, in caso di assenza a qualsiasi causa dovuta, le Indennità di cui alle precedenti
Tabelle non saranno spettanti.
2) Le Indennità concorrono a formare la Retribuzione Mensile di Fatto dovuta al
Lavoratore nel mese di competenza e già comprendono le quote retributive per
ferie, tredicesima, nonché la quota per T.F.R. Pertanto, esse sono ininfluenti nel
calcolo dei predetti istituti contrattuali.
3) Il lavoro straordinario svolto dai lavoratori turnisti, con o senza riposo compensativo
e le intensificazioni con accredito nella Banca delle Ore, sarà retribuito con le stesse
maggiorazioni previste per i lavoratori giornalieri.
TITOLO LXII
TRASFERIMENTO - TRASFERTA - DISTACCO O COMANDO -
REPERIBILITÀ
Premessa sulla modificabilità della presente disciplina
Nel presente Titolo , tenuto conto della possibilità che il presente Contratto sia
applicato anche in Aziende di ridotte dimensioni, ove la Contrattazione di
Secondo livello potrebbe essere difficoltosa, si è fatta la scelta, apparentemente
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
344
contraria al principio di sussidiarietà, di definire in modo analitico le condizioni
contrattuali per il trasferimento, la trasferta, il distacco, la reperibilità e la pronta
disponibilità.
Non è però inibito alla Contrattazione di Secondo livello di modificare i singoli
aspetti economici e normativi disciplinati dal presente Titolo , sulla base di
valutazioni attente alla situazione aziendale, al servizio richiesto e prestato e al
complesso degli istituti e benefici da garantire al Lavoratore, conciliati con la
competitività aziendale.
Per quanto precede, la disciplina contrattuale del presente Titolo è
esplicitamente cedevole rispetto a quella di prossimità. Resta inteso che,
ogniqualvolta la disciplina di secondo livello fosse peggiorativa di quella
contrattuale, per essere obbligatoria per tutti i l avoratori (anche non iscritti al
Sindacato), essa dovrà essere approvata mediante Referendum Aziendale svolto
tra i Lavoratori ai quali la predetta disciplina si applica.
Eventuali clausole peggiorative non compensate da altre clausole
complessivamente di uguale favore, dovranno essere analiticamente motivate
nell’Accordo ed a termine..
Art. 298 - Trasferimento - Trasferta - Distacco o Comando
Il Trasferimento, la Trasferta e il Distacco si hanno ogniqualvolta il Lavoratore
sia tenuto a prestare l’ opera in luoghi diversi dalla sede contrattuale di lavoro.
Nelle Aziende plurilocalizzate, il Trasferimento o il Distacco possono essere
giustificati anche al fine di salvaguardare le risorse lavorative, altrimenti in esubero
in una determinata sede.
Art. 299 - Trasferimento
Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della
medesima Azienda. Esso , normalmente richiederà il preventivo consenso del
Lavoratore,salvo che avvenga per salvaguardia del posto di lavoro o comprovate
ragioni tecniche, organizzative o produttive.
Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre
ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto a cariche
sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato , minore di un anno, il
trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessato.
Il trasferimento non potrà, in ogni caso , assumere la valenza di sanzione
disciplinare atipica.
Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente
diritto alle seguenti indennità o rimborsi:
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345
1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto,
che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali ed al decoro del
Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio,
rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di
trasloco;
2. il rimborso dell’eventuale affitto contrattualmente dovuto all’eventuale
locatore o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio di proprietà.
Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 4 (quattro), il
rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine;
3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in
trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per
ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 3 (tre) settimane;
4. in caso di trasloco del mobilio , il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro)
ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità
sostitutiva;
5. nel caso di Lavoratore con fami liari a carico , il rimborso delle spese di
trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese
effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico.
Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3.
che precede, il 30% (trenta percento) della diaria per il tempo spettante.
Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda
si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e dei suoi familiari e
con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo
almeno pari al doppio del preavviso di trasferimento ricevuto.
Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo
nei casi di dimissioni conseguenti a g iusta causa, diverso accordo tra le Parti o
forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere da tutte le
competenze di fine rapporto, i rimborsi, pro quota, delle indennità di cui ai punti
1., 2., 3., 4. e 5. che precedono, qualora esse siano già stat e ric onosciut e al
Dipendente, comprese le quote versateper i suoi familiari.
Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla
corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre)
Retribuzioni Mensili Normali , che saranno aumentate di mezza mensilità per
ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato
l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti
all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di
permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al doppio del
preavviso di trasferimento ricevuto, salvo i casi d’impossibilità sopravvenuta o
forza maggiore.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
346
Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro,
le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche
peggiorative, rispetto alle previsioni del presente articolo.
Art. 300 - Trasferta
Quando la prestazione lavorativa non sia prestata nella sede contrattuale di
lavoro e la stessa avvenga, per l’intero orario ordinario giornaliero, ad almeno 60
(sessanta) chilometri dalla sede abituale o, comunque, quando il luogo di lavoro
sia raggiungibile dalla sede abituale ( con i mezzi normali, ivi compresa
l’autovettura del dipendente, se autorizzata ) solo in un tempo normalmente
superiore ad un’ora, si configura la Trasferta, con il diritto alla relativa Diaria
giornaliera.
In tal caso,oltre al rimborso delle spese di viaggio dalla sede contrattuale al luogo
di lavoro comandato e al ristoro di altre eventuali spese sostenute dal Lavoratore
per conto dell’Azienda, quali vitto e alloggio ( purché analiticamente
documentate, nei limiti della normalità e preventivamente autorizzate), al
Lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue:
a) il rimborso delle spese non documentabili , purché analiticamente attestate
dal Dipendente : nelle Tr asferte Italia fino ad un importo massimo
giornaliero di € 15,00 (Euro quindici/00); nelle Trasferte Estero fino ad un
importo massimo giornaliero di € 25,00 ( Euro venticinque/00); entrambi
esenti da imposizione contributiva e fiscale (art. 51 TUIR);
b) la D iaria giornaliera, di cui alla successiva Tabella 1), avente natura
indennitaria, che ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede, così come
l’eventuale prolungamento d’orario per i tempi di viaggio, nel limite massimo
di 1 (una) ora giornaliera. Oltre tale limite, il tempo di viaggio, sarà retribuito
con il 70% (settanta per cento) della R.O.N., salvo che il Lavoratore sia
conduttore del mezzo di trasporto , nel qual caso gli spetterà l’ intera
retribuzione oraria . L’eventuale lavoro straordinario effettuato fuori dalla
sede abituale di lavoro, purché autorizzato e documentato, sarà retribuito
con le normali maggiorazioni contrattuali.
Tabella 1) Diaria giornaliera
Livello Diaria giornaliera
Dirigente 40,04
Quadro 25,30
A1 22,00
A2 19,80
B1 e Op. di Vendita Gestionale 17,60
B2 e Op. di Vendita di 1° Categoria 15,95
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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C1 e Op. di Vendita di 2° Categoria 14,30
C2 e Op. di Vendita di 3° Categoria 13,20
D1e Op. di Vendita di 4° Categoria 12,10
D2 11,00
Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi
di locomozione, i relativi costi saranno a carico dell’Azienda.
Qualora il Lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto, purché sia stato
preventivamente autorizzato dal Datore, l’Azienda, avuto riguardo alla
percorrenza e al tipo di autovettura autorizzata, dovrà riconoscere al dipendente
il rimborso dei costi proporzionali ( quota capitale; carburante; pneumatici;
manutenzione e riparazioni) risultanti dalle Tabelle ACI.
Il Lavoratore, salvo esplicita previsione nel Contratto di assunzione, non potrà
essere inviato in trasferta all’estero, se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative, commerciali o produttive.
Trasferta all’estero in ambito UE: il rimborso delle spese non documentabili e la
diaria giornaliera di cui ai punti a) e b), che precedono e successiva Tabella 1),
saranno aumentati del 50%.
La trasferta extra UE dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con
preavviso di almeno10 (dieci) giorni. Al Lavoratore inviato in trasferta extra UE
dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso analitico delle spese sostenute,
limitatamente alla durata dell’invio, il rimborso spese non documentabilie la
Diaria giornaliera, con i limiti pari al doppio dell’importo previsto per la trasferta
nazionale, di cui ai punti a) e b) che precedono e successiva Tabella 1).
L’Azienda potrà sostituire il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio con
l’Indennità di trasferta. Tale Indennità, nei limiti attuali di € 46,48 giornalieri per
l’Italia e di € 77,47 giornalieri per l’Estero, a norma di Legge sarà esclusa da
contribuzione previdenziale e da prelievo fiscale. Eventuali maggiori importi che
fossero riconosciuti al Lavoratore invece avranno, a tutti gli eff etti, natura
retributiva.
Art. 301 - Trasfertisti
Si definiscono “trasfertisti” i dipendenti che abitualmente prestano la loro opera
fuori dalla sede nella quale hanno la titolarità del rapporto di lavoro, sempreché
siano contestualmente presenti le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione nel Contratto e/o L ettera d’assunzione di una sede di
svolgimento abituale del lavoro;
b) un’attività lavorativa che richieda la continua mobilità del dipendente . ( Si
considera “continua mobilità” e, quindi, “Lavoratore trasfertista” quando egli
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
348
presti effettivamente la propria opera fuori sede per almeno il 50% del
tempo lavorabile nel mese);
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività
lavorativa in luoghi variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di
retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è
effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
A tali Lavoratori, sarà riconosciuta una “ Diaria Trasfertisti”, per ciascun giorno
effettivamente lavorato nel mese, conforme alla seguente Tabella 2.
Tale Diaria sarà soggetta per il 50% a prelievo contributivo e fiscale.
Tab. 2) “Diaria Trasfertisti” in euro
Resta inteso che tale Diaria sarà riconosciuta al Lavoratore T rasfertista
(produttori, autisti, Operatori di vendita ecc.), in aggiunta al rimborso delle spese
sostenute e analiticamente documentate nei limiti aziendalmente definiti.
In caso di tempo parziale, la Diaria Trasfertisti dovrà essere proporzionata
all’Indice di Prestazione del Lavoratore.
Inoltre, al Lavoratore Trasfertista che prest i la sua opera “in trasferta”sarà
riconosciuto, alle medesime condizioni, l’eventuale rimborso spese non
documentabili dichiarate di cui al punto a) dell’art. 300 c he precede e la diaria
giornaliera di cui al punto b), sostitutiva della “Diaria Trasfertisti”.
Ai Trasfertisti sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario
quando esso sia stato preventivamente autorizzato dall’Azienda, sia stato
effettivamente svolto e sia stato analiticamente documentato.
Quando, per qualsiasi motivo, venisse a cessare l’effettiva condizione di
“trasfertista”, cesserà, per il medesimo tempo, anche la relativa indennità.
Livello Diaria Trasfertisti
Dirigente 21,84
Quadro 13,80
A1 12,00
A2 10,80
B1 e Op. di Vendita Gestionale 9,60
B2 e Op. di Vendita di 1° Categoria 8,70
C1 e Op. di Vendita di 2° Categoria 7,80
C2 e Op. di Vendita di 3° Categoria 7,20
D1 e Op. di Vendita di 4° Categoria 6,60
D2 6,00
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349
Art. 302 - Distacco
L'ipotesi del distacco si configura quando un’Azienda, per soddisfare un proprio
interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro
soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Tali attività potranno essere ampie nel caso di lavori distaccati presso realtà
partecipate, associate, controllate oin caso di reti di imprese osimili.
Nel caso di realtà prive di collegamenti patrimoniali con l’Azienda, il distacco
potrà riguardare solamente le attività di: installazione o montaggio di impianti e
macchinari; manutenzione straordinaria; trasporti esterni da e per l’Azienda;
particolari attività che richiedano più fasi successive di lavorazione, con l’impiego
di manodopera con diversa specializzazione rispetto a quella normalmente
impiegata nell’ Azienda; esecuzione dei lavori di facchinaggio, pulizia e
manutenzione ordinaria degli impianti e simili.
In caso di distacco, l’Azienda rimane responsabile del trattamento economico e
normativo a favore del Lavoratore distaccato, il quale dovrà rispettare la
disciplina del lavoro della realtà presso la quale presta la sua opera.
Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il
consenso del Lavoratore interessato; in caso di mansioni superiori, al Lavoratore
sarà temporaneamente riconosciuta la P.B.N.C.M. del livello d’inquadramento
professionale in cui opera.
Nel caso di distacco, essendo la disciplina del lavoro determinata dalla realtà
ricevente la prestazione, fermo restando l’adeguamento retributivo di cui al
capoverso precedente, vi è deroga alle previsioni legali e contrattuali in tema di
definitiva automatica acquisizione del livello superiore ex art. 178del presente
CCNL. Il tempo del distacco sarà, quindi, neutro rispetto alla decorrenza del
termine di 6 (sei) mesi.
Il distacco potrà avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative,
produttive o sostitutive, ogniqualvolta esso comporti, di fatto, un trasferimento
presso un’unità produttiva sita a più di 6 0 (sessanta) chilometri da quella in cui il
Lavoratore aveva la sede abituale di lavoro.
Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il Lavoratore in
distacco all’estero conserverà il trattamento goduto precedentemente, escluse
quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o ai
particolari modi di rendere la prestazione presso la sede di origine e che non
ricorrano nella nuova destinazione.
Presso la località di nuova destinazione, il Lavoratore acquisirà,
temporaneamente, i benefici (mensa, trasporti, ecc.) in atto per la generalità dei
Lavoratori o inerenti alle proprie specifiche prestazioni (indennità di mansione
ecc.), in modo che il trattamento del personale distaccato non sia più
svantaggioso di quello riservato a parità di mansioni ai Lavoratori residenti.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
350
Al Lavoratore in distacco all’estero UE o extra UE, per un tempo inferiore a 3
(tre) mesi, dovrà essere corrisposto il medesimo trattamento previsto per la
trasferta all’estero, di cui all’articolo 289 che precede. Per un previsto tempo
superiore, vi sarà preventivo accordo tra le Parti.
Art. 303 - Reperibilità con Indennità
La reperibilità̀ è un istituto accessorio e complementare all’ordinaria prestazione
lavorativa, mediante il quale il Lavoratore si rende disponibile all’Azienda per
sopperire esigenze di lavoro impreviste, o singolarmente imprevedibili, al fine di
assicurare il ripristino e la continuità̀ dei servizi, la funzionalità̀ o la sicurezza degli
impianti o i necessari interventi per l’assistenza o la salute.
Le ore di reperibilità̀ non sono di lavoro effettivo e non concorrono al computo
dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
Al Lavoratore in reperibilità, potrà essere riconosciuta una corrispondente
indennità. In caso di assenza dell’ indennità, la Reperibilità sarà un a tto
volontario, così come l’effettiva disponibilità all’intervento.
Nel caso di reperibilità con indennità, i l Lavoratore potr à̀ essere inserito
dall’Azienda in turni di reperibilit à̀ definiti secondo una programmazione
settimanale o mensile, di norma prev io ordine di servizio con preavviso di 7
(sette) giorni.
In caso d’ impedimento documentato, sono fatte salve le sostituzioni tempestive
dovute a impreviste a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di
reperibilità̀.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti e, quindi, nei limiti di
fungibilità̀ operativa, le Aziende provvederanno ad avvicendare nella reperibilit à̀
il maggior numero possibile di lavoratori, dando la priorit à̀ ai dipendenti che ne
facciano richiesta.
Salvo giustificato e provato motivo, il Lavoratore non potrà rifiutare di compiere
turni di reperibilità̀ con indennità.
La chiamata di reperibilità̀ sarà̀ di norma effettuata tramite telefono cellulare, che
potrà anche essere fornito dall’Azienda al Lavoratore per uso di servizio.
Durante i turni di reperibilit à̀, il L avoratore s’impegna a mantenere il cellulare
acceso e carico e a permanere in zone nelle quali sia assicurata la copertura
telefonica e la possibilità di tempestivo intervento.
Il Lavoratore in reperibilità sarà in ogni caso libero di spostarsi, purché egli
assicuri sempre la raggiungibilità̀ e la possibilità d’intervento.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
351
Alla chiamata, egli è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte
all'intervento richiesto, rispettando il tempo di attivazione preventivamente
concordato.
Quando, per qualsiasi ragione, il Lavoratore in reperibilit à̀ preveda di non
riuscire a garantire il ris petto dei tempi d’intervento, ne darà tempestiva
comunicazione all’Azienda, concordando l’intervento del Lavoratore
Disponibile, ove esistente, o altre eventuali soluzioni atte a ridurre rischi e disagi
all’utenza.
Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilit à̀, senza valide
ragioni, non risponda tempestivamente alla richiesta d’intervento, non gli sar à̀
riconosciuta l'indennità̀ di reperibilità̀ giornaliera o settimanale e l’Azienda potr à̀
attivare la procedura disciplinare prevista.
La reperibilità̀ potrà̀ essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
a) giornaliera: pari a 16 (sedici) ore nei giorni feriali o 12 (dodici) o 24
(ventiquattro) ore nei giorni di riposo aggiuntivo o festivi/riposi settimanali;
b) settimanale;
c) con diversa configurazione concordata tra l’Azienda e il Lavoratore.
La reperibilità̀ continuativa settimanale non potr à̀ eccedere una settimana su 4
(quattro) e non dovr à̀ comunque essere richiesta per più ̀ di 7 (sette) giorni
continuativi.
Qualora al Lavoratore in reperibilità siano richiesti uno o più interventi la cui
durata, comprensiva dei tempi di viaggio, raggiunga le 8 (ott o) ore, il Lavoratore
avrà diritto di comunicare all’Azienda la sua impossibilità di procedere nel
servizio di reperibilità, potendo così usufruire del riposo. In tale caso, al
Lavoratore sarà comunque dovuta l’intera Indennità di Reperibilità prevista.
Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilit à̀, le Aziende riconosceranno al
Lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta per il tempo d’intervento, una
specifica indennità̀ giornaliera conforme ai valori in euro di cui alla Tabella 3)
seguente.
Tab. 3): Indennità di Reperibilità
Livello Da 8 a 16 ore* in
Giorno Feriale
Da 16 a 24 ore*
inGiorno di Riposo
aggiuntivo
12 ore* in Giorno
Festivo o Riposo
Settimanale
24 ore* inGiorno
Festivo o Riposo
Settimanale
C1
O.V. di 2° Cat. € 9,10 € 13,00 € 16,90 € 31,20
C2
O.V. di 3° Cat. € 8,40 € 12,00 € 15,60 € 28,80
D1
O.V. di 4° Cat. € 7,70 € 11,00 € 14,30 € 26,40
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352
D2 € 6,66 € 10,00 € 13,00 € 24,00
* di reperibilità.
Il trattamento di reperibilità̀ è dovuto per il periodo nel quale il L avoratore, al di
fuori dell’orario ordinario di lavoro, si mantengaa disposizione telefonica per
poter effettuare tempestivamente un pronto intervento in caso di chiamata da
parte dell’Azienda o, nei casi previsti, di un C liente/Utente. Le ore di viaggio,
necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e di rientro, saranno retribuite
con la Retribuzione Oraria Normale.
Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale e il L avoratore in reperibilità
utilizzi mezzi pubblici di trasporto, ovvero sia autorizzato all'uso di un proprio
mezzo privato per raggiungere il luogo dell'intervento, le spese di viaggio saranno
analiticamente rimborsate secondo le previsioni ex art. 300.
Le ore d’intervento effettuato in reperibilità̀, ivi comprese quelle c.d. "da remoto",
rientrano nel computo dell'orario di lavoro ordinario o straordinario, fermi
restando i limiti contrattuali di lavoro effettivo e deroghe , fatto salvo il
riconoscimento, previo accordo tra Azienda e Lavoratore, di riposi compensativi.
Esso sar à̀ retri buito con le maggiorazioni previste dal presente CCNL per il
lavoro straordinario con riposo compensativo o lavoro straordinario diurno,
notturno o festivo.
Nel regime di reperibilit à̀ sono ammesse le deroghe al riposo giornaliero, con il
limite complessi vo annuale di 24 (ventiquattro) giorni lavorativi, salvo diverso
Accordo di Secondo livello.
Il tempo di reperibilit à̀ può̀ coincidere con il tempo di riposo giornaliero e/o
settimanale, qualificando così come straordinario l’eventuale lavoro effettuato
(artt. 291 e 292).
Il lavoratore in Reperibilit à̀ con Indennità , impossibilitato all’intervento, ha
l’onere di provare tempestivamente all’Azienda l’impedimento sopravvenuto.
Tale impossibilit à all’intervento, quando sia connessa alla sfera privata del
Lavoratore e impedisca l’esecuzione degli interventi, ancorché giustificata, non
determinerà̀ il diritto alla relativa indennità̀ di reperibilità̀.
Art. 304 - Pronta Disponibilità
Con Accordo, le Parti ( Azienda e R.S.A.) potranno concordare l’obbligo, pe r i
Lavoratori interessati, di prestare la “ pronta disponibilità ”, a fronte di
un’indennità pari al 40% (quaranta per cento) dell’indennità di r eperibilità
prevista peril rispettivo livello professionale.
La “pronta disponibilità” avverrà all’interno di turni periodici, che prevedono tale
istituto al di fuori dell’orario ordinario di lavoro del Lavoratore, per effettuare
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
353
interventi sussidiari e/o sostitutivi di un lavoratore in reperibilità, ma
eccezionalmente impossibilitato ad effettuare l’intervento richiesto ( per malattia,
infortunio, straordinaria concomitanza nelle chiamate richiedenti l’intervento
immediato o complessità dell’intervento che richieda due interventisti solo
eccezionalmente).
Art. 305 - Rimborso spese documentabili
Negli interventi effettuati in reperibilità o in pronta disponibilità, la sede di lavoro
in senso stretto coincide con il luogo ove il L avoratore si trova all’atto della
chiamata.Pertanto si stabilisce che, a fronte di una chiamata da parte
dell’Azienda o del Cliente seguita da intervento effettuato al di fuori del C omune
di residenza, in aggiunta alle Indennità di reperibilità o di pronta disponibilità, sia
riconosciuto il rimborso spese analiticamente indicate o, ricorrendone gli
estremi, l’Indennità di Trasferta.
TITOLO LXIII
CAMBIO D’APPALTO
Premessa
Nel lavoro subordinato, il rapporto fiduciario tra Datore di lavoro e Lavoratore è
un requisito essenziale, che non può essere costituito da un terzo, estraneo alle
Parti. Quindi, in linea di principio, deve escludersi il passaggio automatico del
personale da un’Azienda che ha perso un appalto ad altra che l’ha vinto .. Sono
proprio gli automatismi contrattuali nel subentro dei Lavoratori le cause
principali della continua diminuzione del corrispettivo degli appalti e della
riduzione delle valutazioni di gara al solo prezzo offerto dall’Azienda subentrante
rispetto a quella uscente, con conseguente uscita dal mercato di molte piccole
Aziende.
Quale altra negativa conseguenza, vi è il premio ai datori meno rispettosi dei
principi di legalità nei rapporti di lavoro, che ben possono praticare i prezzi più
favorevoli.
Pertanto le Parti, consapevoli della cruciale importanza di conciliare la tutela dei
Lavoratori esistenti, con il rispetto dei principi di responsabilità, legalità e
correttezza, per il cambio di appalto hanno concordato la seguente disciplina,
con l’obiettivo di contemperare l’eventuale “clausola sociale” con la libertà di
iniziativa economica, le diverse organizzazioni e strategie aziendali del
Subentrante.
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Art. 306 - Cambio di appalto: procedibilità in presenza di clausola sociale
In presenza di clausola sociale, in occasione di cambio di appalto, a tutela
dell’occupazione esistente ed ogniqualvolta possibile, la Subentrante, prima di
assumere nuovo personale, dovrà proporre l a nuova assunzione per le attività in
appalto, direttamente al personale ivi impiegato dall’Azienda Uscente, secondo
quanto stabilito nel presente Titolo.
In presenza di “clausola sociale”, la stessa dovrà essere contemperata con le
esigenze organizzative, produttive ed economiche qualora l’Azienda Subentrante:
a) abbia personale in esubero “vacante”, non espressamente assegnato ad altro
appalto e, quindi, da ricollocare nel rispetto dell’obbligo di repêchage;
b) oppure, abbia attivato le procedure di licenziamento per riduzione collettiva
di personale e nel semestre precedente all’acquisizione dell’appalto, abbia
una sospensione collettiva dal lavoro con o senza ricorso all’integrazione
salariale;
c) oppure, nei casi di riduzione o modifica del servizio appaltato con
modificazione dei termini contrattuali.
Inoltre, tale clausola dovrà essere contemperata:
o qualora l’appalto aggiudicato presenti volumi di servizi diversi ed
inferiori rispetto a quelli originariamente previsti dall’appaltatore e
gestiti dall’Uscente, tali per cui l’appalto potrà essere svolto impiegan
o do un n
o umero inferiore di ore lavorative, il Subentrante potrà proporre ai
lavoratori che passano alle sue dipendenze un contratto con un
monte ore inferiore rispetto a quello previsto alle dipendenze
dell’Uscente;
o qualora non sia possibile il passaggio alle dipendenze della
Subentrante di tutti i lavoratori dell’Uscente impegnati sull’appalto,
la selezione avverrà sulla base di criteri oggettivi, applicabili in
concorrenza tra loro, quali l’anzinità di servizio, i carichi di famiglia,
la particolare esperienza o la specifica competenza professionale
certificata nell’esecuzione dei servizi oggetto di appalto.
Quanto sopra, contemperato dalle Parti Sociali nella procedura sindacale di cui
ai successivi articoli, nel rispetto della normativa vigente e del la giurisprudenza in
riferimento ai casi concreti.
In tutti i casi in cui si verifichi l’inapplicabilità della presente procedura di cambio
d’appalto, le Parti concordano comunque che l’Azienda Subentrante esamini
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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con favore l’assunzione del personale già impiegato nell’Appalto alle condizioni
previste nel presente Titolo, con il duplice obiettivo di:
garantire la continuità e la qualità del servizio;
salvaguardare, per quanto possibile, i Lavoratori che già in esso erano
occupati.
Art. 307 - Cambio di appalto: comunicazione dell’Azienda Uscente - avvio della
procedura
In caso di cessazione di appalto, ogniqualvolta si verifichino le condizioni
previste al precedente articolo, l’Azienda Uscente, che abbia ricevuto disdetta e
che ne abbia l’interesse, normalmente almeno 15 (quindici) giorni lavorativi
prima della scadenza dell’appalto stesso, dovrà comunicare formalmente
all’Appaltante, all’Azienda Subentrante, all’Associazione Datoriale di riferimento
e all’Organizzazione Sindacale sottoscrittrice il presente CCNL le seguenti
informazioni:
1) fornire un elenco, in base alle presenze effettuate, dei lavoratori che, negli
ultimi 6 (sei) mesi, siano stati integralmente impiegati direttamente
nell’appalto, precisando sommariamente le loro mansioni ed orari praticati,
le anzianità di servizio, eventuali titoli/patenti/abilitazioni richiesti e la
formazione obbligatoria espletata dal personale ivi addetto, in particolare in
correlazione alle mansioni oggetto di appalto;
2) favorire la verifica e la selezione da parte dell’Azienda Subentrante del
personale presente nell’elenco dei Lavoratori interessati di cui al punto che
precede.
Art. 308 - Cambio di appalto: verifiche dell’Azienda Subentrante
L’Azienda Subentrante che ha acquisito l’appalto, ricevuta la comunicazione di
cui all’articolo che precede, avrà diritto di operare tra i lavoratori della lista di cui
al punto 1) del precedente articolo, tutte le ordinarie verifiche preassuntive al fine
di valutare la presenza dei requisiti ritenuti necessari per l’esecuzione
dell’appalto(formazione idonea, competenze specifiche ecc. )e di formulare a tali
lavoratori le proposte scritte di futura assunzione , comprendenti il dettaglio delle
condizioni offerte che saranno praticate nel rispetto del presente CCNL, ovvero:
tipologia contrattuale, mansioni analoghe rispetto a quelle espletate nell’Azienda
Uscente, indicazione del CCNL applicato, il livello d’inquadramento e la
retribuzione lorda conformi al presente CCNL, eventuali indennità di mansioni
ed altre condizioni particolari ritenute utili.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Il lavoratore potrà sottoscrivere “ per accettazione” tali condizioni e, in tal caso,
dall’ultimo giorno dell’appalto, cesserà dall’Azienda Uscente, con nuova
assunzione nell’Azienda Subentrante dal primo giorno del nuovo appalto,
ritenendosi così reciprocamente assolti i reciproci obblighi sul preavviso
contrattuale.
Art. 309 - Cambio di appalto: garanzie contrattuali ed incontri sindacali
Al fine di garantire la corretta applicazione della procedura prevista nel presente
Titolo, le Parti interessate potranno tempestivamente attivare le seguenti
garanzie:
l’Azienda Uscente : potrà farsi assistere dall’Associazione Datoriale di
riferimento e/o dal Professionista Delegato;
l’Azienda Subentrante : potrà farsi assistere dall’Associazione Datoriale di
riferimento e/o dal Professionista Delegato;
l’Organizzazione Sindacale sottoscrittrice il presente CCNL : dalla
comunicazione di cessazione dell’appalto di cui all’art. 307, potrà
promuovere appositi incontri sindacali con le Parti al fine di favorire, per
quanto possibile, il mantenimento dell’occupazione, anche attraverso
specifica Contrattazione di Secondo Livello e/o Accordi Individuali Assistiti;
il Lavoratore: nello specifico, avrà diritto di far accertare dall’Organizzazione
Sindacale sottoscrittrice il presente CCNL, la rispondenza della proposta di
assunzione dell’Azienda Subentrante ai criteri previsti ai precedenti articoli,
così come potrà farsi assistere nell’intera fase di passaggio.
Art. 310 - Cambio di appalto: rifiuto del lavoratore
In caso di rifiuto del lavoratore all’assunzione presso l’Azienda Subentrante,
quest’ultima sarà esonerata dalla relativa unità di assunzione . Tale rifiuto può
risultare da comunicazione espressa del lavoratore o desumersi dall’omesso ed
ingiustificato adempimento agli obblighi pre -assuntivi entro l’avvio del servizio
aggiudicato o entro il termine prestabilito dalla Subentrante e comunicato al
lavoratore.
Art. 311 - Cambio di appalto: condizioni particolari
Condizioni particolari relative al cambio di appalto potranno essere stabilite dalla
Contrattazione Aziendale di Secondo livello dell’Azienda Subentrante, ma tali
condizioni non potranno comprimere i diritti contrattuali previsti da questo
CCNL per i lavoratori dell’Azienda Uscente.
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Art. 312 - Cambio di appalto: tempi
Le Parti, al fine di garantire l’equilibrato esercizio dei diritti di tutti i soggetti
rappresentati, sottolineano l’importanza del rispetto dei tempi di preavviso nelle
comunicazioni, sia da parte dell’Appaltante verso l’Azienda Uscente, che
dell’Azienda Uscente verso la Subentrante, i Lavoratori e le Parti Sociali e
l’Azienda Subentrante nelle offerte di assunzione per i lavoratori dipendenti
dell’appalto stesso.
Per garantire la certezza dell’esecuzione delle attività ed il corretto avviamento
dei Lavoratori, in caso di comunicazione dell’Azienda Uscente inferiore a 10
(dieci) giorni lavorativi, la Subentrante avrà diritto all’esonero dalla procedura del
presente Titolo, ferme restando le eventuali responsabilità in capo all’Appaltante
ove non avesse rispettato i termini minimi di preavviso dovuto.
Art. 313 - Cambio di Appalto: tutele ed armonizzazione
Al solo fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali, le Parti
convengono di stabilire che le clausole di salvaguardia di cui agli articoli
precedenti, essendo conformi a consolidati principi giurisprudenziali, siano
applicabili a tutte le Aziende, a prescindere dal CCNL da loro applicato,
permettendo così ai Lavoratori di poter usufruire delle predette regole di cambio
appalto.
In caso però di previsioni contrattuali difformi, non “allineabili”, sempre al fine
di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali, le Parti dovranno
armonizzare le clausole di salvaguardia di cui al presente Titolo con la diversa
disciplina contrattuale applicata dall’altra Azienda, mediante Accordo tra le RSA
e i Rappresentanti Datoriali di entrambe le Aziende.
Art. 314 - Cambio di appalto: Anzianità e Tutele Crescenti
In caso di licenziamento da parte dell’Azienda Subentrante di un Lavoratore già
proveniente dall’Azienda Uscente, l’anzianità di servizio sarà disciplinata secondo
la normativa vigente e in base alle particolari condizioni concordate in sede di
cambio di appalto, anche con Accordo di Secondo Livello.
Nota:
La presente disciplina dovrà essere applicata nel rispetto delle previsioni legali
vigenti in materia di cambio di appalto.
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TITOLO LXIV
IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
Premessa
Le Parti rilevano che sono intervenuti grandi miglioramenti nella gestione
aziendale della sicurezza e dell’igiene del lavoro, nell’ergonomia e nella
configurazione d’ambienti gradevoli. Allo stesso tempo, rilevano però la presenza
di “non conformità ”, principalmente correlate a mancata conoscenza delle
norme di Legge, di buona tecnica e formazione specifica.
Per tale motivo, le Parti hanno concordato di riassumere i principali obblighi
legislativi in materia, fermo restando che la compiuta estensione degli stessi esige
un confronto legislativo e tecnico attuabile solo con l’incarico a un R .S.P.P.
competente, interno o esterno all’Azienda.
Art. 315 - Igiene e sicurezza sul lavoro: misure generali di tutela
L'art. 15, D.Lgs. n. 81/2008e s.m.i. indica le norme generali di prevenzione e
protezione, qui sintetizzate:
• la valutazione di tutti i rischi aziendali per la salute e sicurezza;
• la programmazione della prevenzione;
• l'eliminazione dei rischi o la loro riduzione al minimo;
• il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro;
• la riduzione dei rischi alla fonte;
• la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso;
• la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono
essere, esposti al rischio;
• il controllo sanitario dei lavoratori;
• l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari
inerenti alla sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
• l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori, i dirigenti, i preposti e
i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (anche attraverso l’Organismo
Paritetico ENBIC Sicurezza: www.enbicsicurezza.it);
• le istruzioni adeguate ai lavoratori;
• la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
• la partecipazione e consultazione dei R appresentanti dei Lavoratori per la
sicurezza;
• la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione
di codici di condotta e di buone prassi;
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• le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
• l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
• le regolari manutenzioni di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità all’indicazione dei
fabbricanti.
Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non
devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art. 316 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del Datore
Oltre all'obbligo generale di attuare le misure necessarie alla tutela della sicurezza
dei lavoratori previste dall' art. 2087 cod. civ. , le norme vigenti in materia
prevedono specifici obblighi in capo al datore di lavoro, al fine di prevenire gli
infortuni e garantire la salute sul luogo di lavoro (art. 18 D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i.). Il Datore di lavoro ha i seguenti obblighi che non potrà delegare:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del relativo
documento (D.V.R.);
b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai rischi.
Il Datore di lavoro e il Dirigente devono:
nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza
sanitaria;
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure
di prevenzione incendi;
nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
fornire ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale
(cd. D.P.I.);
limitare l'accesso alle zone a grave rischio solo ai lavoratori che abbiano
ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento;
richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni
aziendali sulla sicurezza;
inviare i lavoratori alla visita medica dal Medico Competente, entro le
scadenze previste;
nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al Medico
Competente la cessazione del rapporto di lavoro;
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza;
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere
in materia di protezione;
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360
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della
salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in
una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato;
consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute;
consegnare tempestivamente copia del Documento di valutazione dei rischi
al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
elaborare il Documento unico di valutazione dei rischi in caso di appalti;
comunicare all'INAIL, a fini statistici ed informativi, gli infortuni avvenuti sul
lavoro;
consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti;
adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e d
immediato;
in caso di appalto/subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di
riconoscimento, esposta e visibile;
nelle unità produttive con più di 15 (quindici) lavoratori, convocare almeno
una volta all’anno la riunione periodica dei soggetti della sicurezza aziendale
(art. 35 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
aggiornare le misure di prevenzione;
comunicare in via telematica all'INAIL, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria
non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio
di idoneità.
Art. 317 - Igiene e sicurezza sul lavoro: inosservanza delle norme
antinfortunistiche e responsabilità civile
L'inosservanza dell'obbligo posto dall'art. 2087 c.c. costituisce un inadempimento
contrattuale e determina l'obbligo al risarcimento del danno, ogniqualvolta esista
un nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cautela omessa.
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Art. 318 - Igiene e sicurezza sul lavoro: inosservanza delle norme
antinfortunistiche e responsabilità penale
La mancata osservanza delle norme sull'igiene e la sicurezza integra gli estremi di
reato ogniqualvolta si configuri la fattispecie prevista da:
• art. 437, codice penale: “ Rimozione od omissione dolosa di cautele contro
infortuni sul lavoro”;
• art. 451, codice penale: “ Omissione colposa di cautele o difese contro
disastri o infortuni sul lavoro”;
• art. 589, comma 2, codice penale:“Omicidio colposo”;
• art. 590, comma 3, codice penale:“Lesioni personali colpose”.
Queste le sanzioni previste:
• art. 68, D.Lgs. 81/2008 “per il datore di lavoro e il dirigente;
• art. 87, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro, del dirigente, del
noleggiatore e del concedente in uso”;
• art. 159, D.Lgs. 81/2008“per i datori di lavoro e i dirigenti”;
• art. 165, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro e del dirigente”;
• art. 170, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro e del dirigente”;
• art. 178, D.Lgs. 81/2008“a carico del datore di lavoro e del dirigente”;
• art. 219, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro e del dirigente”;
• art. 262, D.Lgs. 81/2008 “per il datore di lavoro e il dirigente”;
• art. 282, D.Lgs. 81/2008 “a carico del datore di lavoro e del dirigente”.
Art. 319 - Igiene e sicurezza sul lavoro: delega di funzioni
L’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 introduce la disciplina legislativa della delega per
le funzioni previste all’art. 316 del CCNL ( con esclusione di quelle previste ai
punti a) e b) del medesimo articolo ). Il datore di lavoro può delegare, con atto
scritto avente data certa, alcuni suoi obblighi o funzioni, senza con ciò far venire
meno l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del
delegato delle funzioni a lui trasferite. Alla delega deve essere data adeguata e
tempestiva pubblicità.Come precedentemente riportato ( punti a) e b) dell’art.
316), non sono delegabili:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
Documento di valutazione (art. 28 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
b) la designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi (art. 17 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
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Art. 320 - Igiene e sicurezza sul lavoro: assenza del Documento di Valutazione
dei Rischi
In assenza del Documento di Valutazione dei Rischi, anche detto solo “ D.V.R.”,
di cui all’art. 28 del medesimo D.Lgs. 81/2008, oltre alle sanzioni penali previste,
il Datore di lavoro non potrà partecipare alle gare di appalto e stipulare i seguenti
contratti di lavoro:
• Lavoro a Tempo Determinato;
• Lavoro Intermittente;
• Lavoro in Somministrazione;
• Lavoro in Apprendistato.
Art. 321 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sintesi degli obblighi del Lavoratore (è
opportuno pubblicizzarli mediante esposizione)
Ogni lavoratore deve:
prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o d
omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro (art. 20, D.Lgs. n. 81/2008);
contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro;
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini
della protezione collettiva ed individuale;
utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, nonché
i Dispositivi di sicurezza;
utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione messi a
disposizione dal Datore;
segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei Dispositivi di cui
sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle
proprie competenze e possibilità e, fatto salvo l'obbligo di cui al successivo
punto, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente,
dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i Dispositivi di sicurezza o
di segnalazione o di controllo;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di
competenza ovvero che poss ano compromettere la sicurezza propria o di
altri lavoratori;
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal
datore di lavoro;
sottoporsi ai controlli sanitari.
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Art. 322 - Igiene e sicurezza sul lavoro: diritti del Lavoratore
Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di favorire il miglioramento delle
condizioni di lavoro, convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e
l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del
Lavoratore dipendente, sulla base di quanto previsto dalle norme di buona
tecnica, dalle leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di
prevenzione.
I Lavoratori hanno diritto di ottenere dall’Azienda la formazione prevista dagli
articoli 36, 37 e 43 del D.Lgs 81/2008 s.m.i.
A norma dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., la formazione dovrà essere
erogata tramite l’Organismo Bilaterale di riferimento (ENBIC Sicurezza:
www.enbicsicurezza.it) o dalle strutture regionalmente convenzionate su
programmi certificati dall’Ente.
Si ricorda che, a norma dell’art. 55 del D.Lgs 106/2009, l’accertamento della
mancata formazione comporta l’arresto da 2 (due) a 4 (quattro) mesi o
l’ammenda.
Art. 323 - Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza : compiti, diritti, poteri ,
permessi e formazione
Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la
sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione
dei rischi, all’ individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione, all ’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso e
all’evacuazione dei luoghi di lavoro e sulla designazione del medico
competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle
inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti,
all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie
professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e l’esito delle
indagini ambientali effettuate;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista
dall'art. 37 del medesimo Decreto Legislativo (anche tramite l’Organismo
Paritetico ENBIC Sicurezza: www.enbicsicurezza.it);
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
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i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35, D.Lgs. 81/2008;
k) fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
l) avverte il responsabile dell’ azienda dei rischi individuati nel corso della sua
attività;
m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di lavoro o dai
dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo
necessario allo svolgimento dell'incarico senza alcuna perdita di retribuzione,
nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle
facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso a dati pertinenti contenuti in
applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio a causa dello svolgimento
della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla
legge per le Rappresentanze Sindacali.
Le Organizzazioni Sindacali sottoscrittici il presente CCNL si attiveranno per la
costituzione in ogni realtà aziendale della Rappresentanza dei Lavoratori
mediante elezione diretta da parte dei Lavoratori stessi, con diritto al voto attivo e
passivo di tutti i lavoratori partecipanti che prestino la loro attività a norma
dell’art. 4 del D. Lgs. 81/2008.
Le elezioni dovranno avere luogo durante l’orario di lavoro e senza pregiudizio per
la sicurezza delle persone, dei beni e degli impianti e in modo da garantire quanto
essenziale all’attività lavorativa.
Prima dell'elezione, i lavoratori nomineranno al loro interno il Segretario, che
provvederà a redigere il verbale dell’elezione.
Copia del verbale sarà consegnata dal Segretario al Datore di lavoro.
Risulterà eletto il Lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti
espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli
aventi diritto.
L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori mediante affissione in
luogo accessibile.
Ai sensi del 7° comma dell’art. 47 del D.Lgs. 81/2008, il numero minimo dei
rappresentanti per la sicurezza è di un Rappresentante nelle aziende sino a 200
lavoratori.
Nel caso di dimissioni del Rappresentante dei L avoratori per la Sicurezza, lo
stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è di norma eletto direttamente
dai lavoratori al loro interno , oppure è individuato per più aziende nell'ambito
territoriale o del comparto produttivo (R.L.S. Territoriale), secondo quanto
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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previsto dall'articolo 48 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., anche attraverso
l’Organismo Paritetico ENBIC Sicurezza (www.enbicsicurezza.it).
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, per l’espletamento dei suoi
compiti, avrà a disposizione, nelle Aziende fino a 10 dipendenti, 16 ore di
permesso retribuito annuo, mentre nelle Aziende con oltre 10 dipendenti, 24 ore
di permesso retribuito annuo.
Resta inteso che, in caso di necessità o emergenze o, s u richiesta, il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza potrà disporre dell’ulteriore
tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, salvo il coordinamento con le
altre figure competenti incaricate alla Sicurezza, con diritto a percepire la normale
retribuzione.
La formazione del R.L.S. dovrà essere conforme alle previsioni di cui all’art. 37
del D.Lgs. 81/2008 e all’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
I costi per la formazione del R.L.S., e dei relativi aggiornamenti, saranno posti
interamente a carico del Datore di lavoro.
Tenuto conto delle previsioni introdotte dall’Accordo Stato -Regioni del 7 luglio
2016, relativo all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi
formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione,
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le Parti confermano che la
“formazione base” per i R.L.S. /R.L.S.T. ed i successivi corsi di aggiornamento
potranno essere erogati anche in modalità e-learning, anche attraverso
l’Organismo Paritetico ENBIC Sicurezza.
A tal fine, la formazione dovrà essere conforme alle previsioni contenute nel
predetto Accordo Stato -Regioni del 7 luglio 2016, in termini di requisiti
organizzativi, tecnici e didattici che, in sintesi, si riportano di seguito.
Requisiti e Specifiche di carattere organizzativo
Il soggetto formatore del corso dovrà:
• essere soggetto previsto al punto 2 (“Individuazione dei soggetti formatori e
sistema di accreditamento”) dell’Allegato A dell’Accordo Stato -Regioni del 7
luglio 2016;
• essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione
dei processi formativi in modalità e -learning, della piattaforma tecnologia e
del monitoraggio continuo del processo (LMS - Learning Management
System);
• garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e
tecnica della formazione e -learning, quali: responsabile/coordinatore
scientifico del corso, mentor/tutor di contenuto, tutor di processo, personale
tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della
piattaforma);
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
366
• garantire la disponibilità di un’interfaccia di comunicazione con l’utente, in
modo da assicurare costantemente l’assistenza, l’interazione, l’usabilità e
l’accessibilità (supporto tecnico e didattico).
Requisiti e Specifiche di carattere tecnico
Il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione
della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare:
• lo svolgimento e il comportamento delle attività didattiche di ciascun ente;
• la partecipazione attiva del discente;
• la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la
durata;
• la tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in
Learning Objects (LO);
• la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente;
• le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie
e finali, realizzabili anche in modalità e-learning.
Requisiti e Specifiche di carattere didattico
Il progetto formativo deve rispondere ad una serie di requisiti, quali:
• conformità, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle
specifiche e ad eventuali standard di riferimento;
• coerenza, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico e
delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi
formativi;
• pertinenza, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione
nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• efficacia, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal
punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare
riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel
contesto dell’organizzazione aziendale.
Con riferimento alle previsioni di cui all’allegato V del citato Accordo Stato -
Regioni del 7 luglio 2016, le Parti individuano nella forma del colloquio e/o del
test una valida modalità di valutazione della formazione del R.L.S.
Per tutto quanto non precisato, si rinvia alla normativa legale vigente in materia.
Art. 324 - Il Preposto - In relazione alla previsione di cui all’articolo 18 comma 1,
lett. b -bis, nel testo risultante dalla modifica di cui alla legge n. 215/2021, con
riferimento alle attività di vigilanza di cui all’articolo 19 da parte del Preposto, le
Parti prevedono l’introduzione di uno specifico emolumento finalizzato a
qualificare economicamente lo svolgimento dell’attività richiesta, fondamentale in
materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
367
Tale emolumento dovrà considerarsi minimo e, in sede aziendale, a seconda
delle dimensioni, classificazioni di pertinenza e dei rischi, le Parti potranno
adeguarlo agli effettivi fabbisogni richiesti dall’incarico di Preposto e alle
responsabilità correlate.
Per tutto quanto sopra, le Parti, anche tenuto conto della normativa di nuova
introduzione, hanno concordato l’emolumento minimo mensile da riconoscere
al Preposto, pari al 5% della sua P.B.N.C.M. per ogni mese prestato con tale
Incarico. A tal fine, alle frazioni di mese si applicherà lo stesso criterio per la
maturazione dei ratei di tredicesima. Pertanto, le frazioni di mese con incarico di
Preposto superiori a 14 giorni, si considereranno come mese intero, con il
conseguente diritto del Preposto a ricevere l’emolumento minimo del 5% della
sua Retribuzione Mensile Normale.
L’indennità del Preposto di cui al presente articolo, essendo correlata ad una
funzione specifica, variabile nel tempo, sarà ininfluente ai fini della
determinazione delle retribuzioni indirette, differite e del T.F.R. Unica eccezione
è rappresentata dalle ferie, ove in tale periodo il Preposto avrà comunque diritto
a ricevere l’indennità di cui al presente articolo.
Essa sarà pertanto riconosciuta nel corpo del cedolino paga.
Alla formale cessazione dell’incarico di Preposto, cesserà anche il relativo
emolumento.
Infine, le Parti aziendali potranno prevedere anche apposita copertura
assicurativa in funzione delle attività e responsabilità del Preposto.
Art. 325 - Igiene e sicurezza sul lavoro: poteri di controllo e promozione dei
lavoratori
Ai sensi dell' art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , i lavoratori, mediante i
loro Rappresentanti della Sicurezza, hanno diritto:
di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali;
di promuovere la ricerca, l'elaborazione, e l'attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica;
verificare che in azienda siano istituiti i registri e le raccolte dati previsti dalle
leggi vigenti, in riferimento alle attività aziendalmente svolte.
Art. 326 - Igiene e sicurezza sul lavoro: sanzioni
La violazione delle norme fissate in materia di igiene sul lavoro e per la
prevenzione degli infortuni, a prescindere dalla circostanza che ne sia derivato o
meno un infortunio ai lavoratori, si configur ano quali reati ( art. 55 D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.).
Sono anche previste sanzioni per il Dirigente, il Preposto e per i Lavoratori, per
le quali si rinvia al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
368
Art. 327 - Igiene e sicurezza sul lavoro: Asseverazione
L’Organismo Paritetico Nazionale Confederale “OPNC -ENBIC S icurezza”,
attraverso apposite Convenzioni con Società in possesso dei requisiti legali
previsti, svolge rà le attività di asseverazione dell’adozione e dell’efficace
attuazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’art.
30 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.
In seguito a positiva verifica dell’Organo Tecnico, “ OPNC - ENBIC Sicurezza”
rilascia all’Azienda che stipula il contratto di asseverazione, il relativo Attestato,
con conseguente esonero della responsabilità amministrativa da parte della
Società. Per maggiori informazioni ed eventuali richieste di attivazione, si rinvia
al sito dell’ENBIC ( www.enbic.it) o dell’Organismo Paritetico Nazionale
Confederale “ENBIC Sicurezza” (www.enbicsicurezza.it).
L’Organismo Paritetico Nazionale Confederale potrà delegare gli Organismi
Paritetici Territoriali al rilascio delle asseverazioni sulla base di apposito
regolamento.
TITOLO LXV
CODICE DISCIPLINARE:
DIRITTI DEL LAVORATORE DIPENDENTE
(Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori)
Art. 328 - Diritti del Lavoratore: rispetto della persona
Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro
improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile
qualsiasi discriminazione basata sul sesso, sull’orientamento sessuale, sulla
provenienza e sulle opinioni o, comunque, lesiva della dignità personale.
Convengono, quindi, anche di recepire i principi del Codice di Condotta,
relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali di cui
al D. Lgs. 145 del 30 maggio 2005.
In particolare, sono considerate come molestie sessuali quei comportamenti
indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o
comportamentale, aventi lo scopo e l'effetto di violare la dignità di una
Lavoratrice o di un Lavoratore o di creare un clima degradante, umiliante od
offensivo.
L’Azienda è chiamata a mettere in atto tutte le misure idonee a prevenire il
verificarsi di comportamenti configurabili come discriminazioni o molestie
sessuali e a promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona, con
particolarissima attenzione agli eventuali lavoratori minori d’età.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le Parti
convengono di affidare all’Osservatorio Nazionale ENBIC la facoltà di analizzare
la problematica, con particolare riferimento all’individuazione delle condizioni di
lavoro o dei fattori organizzativi che possono determinare l’insorgenza di
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
369
situazioni persecutorie o di violenza morale e di formulare proposte alle Parti
firmatarie il presente CCNL per prevenire tali situazioni.
Art. 329 - Diritti del Lavoratore: decadenza e prescrizioni
1) Termini di Decadenza Contrattuale
Qualsiasi reclamo sulla retribuzione deve essere presentato dal Lavoratore in
forza, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla consegna del Prospetto
Paga e, comunque, entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Tale termine di decadenza contrattuale, per essere applicato dovrà essere
espressamente indicato nella lettera di assunzione sottoscritta dal lavoratore
ovvero, per il personale già in forza, specificato mediante Accordo
individuale e/o integrazione della lettera di assunzione . Le parti di
retribuzione non contestate dovranno comunque essere pagate al Lavoratore
alla naturale scadenza.
2) Termini correlati al periodo di comporto : in caso di malattia, il Lavoratore
avrà diritto a richiedere per iscritto all’Azienda l’indicazione del periodo di
comporto maturato e usufruito, al fine di essere messo in condizioni di
valutare correttamente l’eventuale recesso aziendale. Di conseguenza,
l’Azienda, dovrà rispondere per iscritto a tale richiesta del dipendente, di
norma entro una settimana lavorativa.
Al fine di garantire il corretto esercizio da parte del Lavoratore dei suoi diritti
contrattuali e legali, si ricorda che nel rapporto di lavoro sono presenti molti
termini di decadenza e/o di prescrizione quali, ad esempio, in materia di
crediti di lavoro, di T.F.R., di licenziamenti e impugnazioni dei contratti, di
omissioni contributive ecc.
Pertanto, in caso di interesse specifico, le Parti in epigrafe invitano il
Lavoratore ad una verifica attenta dei propri diritti nel rispetto di tali termini,
anche mediante l’assistenza dell’Organizzazione Sindacale sottoscrittrice il
presente CCNL o del Patronato di riferimento ENCAL, anche con verifiche
periodiche dei versamenti contributivi.
Art. 330 - Diritti del Lavoratore: precisazione del potere gerarchico
L’Azienda avrà cura di mettere il L avoratore in condizioni di evitare possibili
equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a
rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto a osservare le disposizioni.
L’Azienda deve, inoltre, comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le
mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.
Art. 331 - Diritti del Lavoratore: correttezza ed educazione
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
370
In armonia con la dignità del L avoratore, il Datore di lavoro e i suoi Preposti
impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione ed urbanità.
Dovranno essere perciò evitati comportamenti inopportuni, offensivi e d
insistenti, deliberatamente riferiti alla condizione sessuale, che abbiano la
conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui
essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all'accettazione o al rifiuto di tali
comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Art. 332 - Diritti del Lavoratore: tutela Assicurativa e Previdenziale di Legge e
Tutele Integrative
L’Azienda dovrà versare i premi e le contribuzioni obbligatorie INAIL e INPS
previste dalla Legge (artt. 2114 e 2115 c.c.) e, quando applicabile, la Polizza
sanitaria del presente CCNL.
L’Azienda dovrà inoltre versare regolarmente all’En.Bi.C. le contribuzioni
previste per il funzionamento del sistema contrattuale (Gestione Ordinaria) e per
l’Assistenza Integrativa al S.S.N. e per Caso morte/infortunio (Gestione
Speciale).
Inoltre, per effetto dell’art. 296, il Lavoratore avrà diritto di cedere, in tutto o in
parte, il saldo positivo della Banca delle Ore o dei permessi retribuiti o le ferie
maturate eccedenti le 160 ore, ai lavoratori dipendenti dello stesso Datore di
lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per le
particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti.
Art. 333 - Diritti del Lavoratore: Visite mediche preventive e periodiche
Il Datore di Lavoro, a fronte dei rischi individuati nel D.V.R., ai fini della tutela
dei lavoratori indicati dal Medico Competente, provvederà a sottoporli alle
previste visite mediche preventive e periodiche.
Art. 334 - Diritti del Lavoratore: Indumenti e attrezzi di lavoro
Nel caso in cui sia fatto obbligo al Lavoratore d’indossare divise o indumenti, la
relativa spesa sarà a carico dell’Azienda. Parimenti, sarà a carico dell’Azienda la
spesa relativa agli indumenti che i Lavoratori siano tenuti ad utilizzare per ragioni
di sicurezza e per motivi igienico-sanitari, in applicazione della vigente normativa
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’Azienda è, inoltre, tenuta a fornire i mezzi e gli strumenti necessari per
l’esecuzione della prestazione lavorativa.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
371
TITOLO LXVI
CODICE DISCIPLINARE:
DOVERI DEL LAVORATORE DIPENDENTE
(Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori)
Art. 335 - Doveri del Lavoratore: diligenza
IlLavoratore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione
dovuta, nell’interesse aziendale. Deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e
la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai suoi collaboratori, dai
quali gerarchicamente dipende.
Il Lavoratore è altresì tenuto all'osservanza delle norme impartite mediante
affissione nei locali di lavoro, ovvero pubblicate nei sistemi Intranet aziendale o
simili.Inoltre, egli deve osservare le disposizioni del presente CCNL, avere cura
dei locali e di tutto quanto a lui affidato ( mobili, attrezzi, macchinari, utensili,
strumenti ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni imputabili a sua
colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti
in questione.
Art. 336 - Doveri del Lavoratore: fedeltà
Il prestatore di lavoro non può trattare affari, per conto proprio o di terzi, in
concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione
o ai metodi di produzione, commercializzazione o sevizio, o farne uso in modo
da poter recare ad esso pregiudizio (art. 2105 c.c.).
Salvo che sia diversamente disposto dall’organizzazione del lavoro, il Lavoratore
non può acquisire elenchi di clienti/fornitori, prezzi, fatturato, ecc., né utilizzarli
per proprio o altrui conto.
Tale obbligo permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 337 - Doveri del Lavoratore: collaborazione
Il Lavoratore:
a. deve prestare la sua opera con specifica collaborazione , prevenendo e
risolvendo, per quanto di sua competenza, le difficoltà e i problemi sul
lavoro;
b. deve osservare tutte le disposizioni disciplinari e di lavoro nel rispetto del
potere organizzativo, disciplinare e degli usi aziendali, delle norme di Legge
vigenti e del presente CCNL;
c. deve collaborare con i colleghi e con i superiori per concorrere a garantire,
per quanto gli è possibile, i risultati positivi dell’attività;
d. ha l’obbligo di ricevere, salvo giustificato impedimento, le comunicazioni
formali aziendali, accusandone ricevuta;
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
372
e. per il dovere di collaborazione, non può rifiutare di svolgere il lavoro
straordinario o i regimi di flessibilità richiesti dall’Azienda per ragioni
obiettive, salvo casi documentati di forza maggiore;
f. deve comunicare all’Azienda ogni cambiamento rilevante ai fini del rapporto
di lavoro, in particolare quelli relativi a:
o domicilio e residenza, sia durante il servizio che durante le assenze;
o indirizzo di posta elettronica personale, se utilizzata per la
trasmissione dei Cedolini paga e delle Comunicazioni aziendali;
o mutamento nello Stato di famiglia, che modifichi la misura degli
assegni familiari o di altre competenze;
o stato di gravidanza non oltre il settimo mese in cui venisse a trovarsi
la Lavoratrice.
Art. 338 - Doveri del Lavoratore: riservatezza
Il Lavoratore è tenuto al segreto professionale e, dall’assunzione, s’impegna a
mantenere il suo obbligo di riservatezza e a non rivelare o divulgare a terzi in
alcun modo, direttamente o indirettamente, fatti o informazioni di ogni genere di
cui avrà conoscenza nell’esercizio delle proprie mansioni.
In particolare, ma senza che ciò s’intenda esaustivo, non potrà rivelare
informazioni, dati e documenti che siano relativi all’organizzazione, ai metodi e
procedimenti, al sapere tecnico e tecnologico, ai progetti, ai metodi commerciali,
alle strategie di vendita, alla Clientela e, più generalmente, ogni informazione
riguardante l’Azienda, così come eventuali altre realtà di Gruppo.
Inoltre, il Lavoratore s’impegna, per tutta la durata del rapporto di lavoro e
dell’eventuale Patto di non Concorrenza, a non utilizzare personalmente o per
conto di terzi, le conoscenze da lui acquisite in ragione delle sue mansioni o per
la sua appartenenza all’Azienda. La violazione dell’obbligo di riservatezza da
parte del Lavoratore darà diritto all’Azienda di esigere l’integrale risarcimento dei
documentati danni causati alla stessa.
Art. 339 - Doveri del Lavoratore: Esclusività della prestazione
Per tutta la durata del rapporto di lavoro, il Lavoratore s’impegna nei confronti
dell’Azienda a prestare la propria attività lavorativa in via esclusiva per
quest’ultima e a non accettare incarichi, per conto di terzi o prestare la propria
attività presso una qualunque altra azienda, ancorché non retribuita, salvo
preventiva formale autorizzazione dell’Azienda da cui dipende.
Art. 340 - Doveri del Lavoratore: correttezza
Il Lavoratore deve astenersi dall’assumere impegni e dallo svolgere attività che
siano in contrasto con i doveri e gli obblighi derivanti dal vincolo fiduciario
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
373
instaurato con l’Impresa; deve astenersi da azioni che siano in contrasto con
l’obbligo di correttezza e riservatezza.
Inoltre, il Lavoratore deve utilizzare le dotazioni informatiche e telefoniche e, più
in generale, i mezzi forniti dall’Azienda, nei limiti d’uso prescritti dal Datore di
lavoro.
Art. 341 - Doveri del Lavoratore: educazione
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione
aziendale, saranno improntati a reciproca educazione.
Il Lavoratore ha il dovere di presentarsi al lavoro con vestiario ordinato e pulito e
di usare modi cortesi nei riguardi dei Colleghi, della Clientela e dei Terzi che,
per qualsiasi motivo, intrattengano rapporti con l’Azienda.
Art. 342 - Doveri del Lavoratore: rispetto dell’orario di lavoro
Il Lavoratore deve osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità
prescritte dall’Azienda per il controllo delle presenze. Il Lavoratore che non avrà
fatto la regolare registrazione del tempo lavorato, nei modi previsti dall’Azienda,
sarà considerato “ritardatario” e, quando non potrà far constatare in modo sicuro
la sua presenza nel luogo di lavoro, sarà considerato “assente”.
Art. 343 - Doveri del Lavoratore: Sorveglianza Sanitaria
Qualora vi sia l’obbligo di Sorveglianza Sanitaria, il Lavoratore non potrà rifiutare
di sottoporsi alle visite mediche preventive e periodiche ed agli accertamenti
sanitari disposti dal Medico Competente (art. 41 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Il Lavoratore non potrà rifiutarsi di ricevere l’informazione e la formazione
prevista dagli artt. 37 e 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., così come di effettuare le
previste verifiche di apprendimento.
Art. 344 - Doveri del Lavoratore: giustificazione assenze
Le assenze, salvo il caso di provato impedimento, devono essere normalmente
giustificate prima dell’inizio del turno di lavoro. In caso di eccezionali difficoltà,
devono essere comunicate entro le prime 4 (quattro) ore dall'inizio o dalla
continuazione dell'assenza stessa. In caso di mancata comunicazione e della
prova dell’impedimento, l’assenza sarà considerata a tutti gli effetti ingiustificata,
con diritto dell’Azienda ad instaurare un procedimento disciplinare . Inoltre,
indipendentemente dall’attivazione di tale procedimento disciplinare, il
Lavoratore, per la durata dell’assenza ingiustificata, perderà il diritto alla
retribuzione diretta, differita e alla corrispondente quota del T.F.R. , nei modi
previsti al successivo articolo.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Art. 345 - Trattenute per assenze ingiustificate o non retribuite
A fronte di assenze ingiustificate, di sciopero, di brevi permessi non retribuiti ( le
aspettative non retribuite hanno autonoma regolamentazione ) o di sospensione
disciplinare, il Datore di lavoro tratterà, nel mese di competenza, le quote orarie
ordinarie corrispondenti all’assenza ingiustificata, incrementate del valore
convenzionale del 25% (venticinque percento) , in modo da permettere, alla
naturale scadenza, la normale erogazione al Lavoratore dell’indennità di ferie,
della tredicesima mensilità, del T.F.R. e dei permessi retribuiti.
Art. 346 - Doveri del Lavoratore: entrata e uscita
Il ritardatario sarà ammesso al lavoro solo con preventivo permesso del proprio
Responsabile o alle diverse condizioni rese note dall’Azienda per tutti i
Dipendenti o loro Categorie o Mansioni. Al ritardatario, il conteggio delle ore di
lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio
dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia
compreso nei primi 15 minuti o oltre 15 e fino a 30.
Le ore di lavoro sono contate con l'orologio della sede di lavoro (stabilimento,
sede, cantiere, reparto, ufficio ecc.).
Art. 347 - Doveri del Lavoratore: Visite d’inventario e di controllo
Il Lavoratore non potrà rifiutare la visita d’inventario degli oggetti, strumenti,
utensili o programmi affidatigli.
Le visite personali di controllo sul Lavoratore potranno essere effettuate solo ai
sensi dell'art. 6 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Art. 348 - Doveri del Lavoratore: Indumenti e attrezzi di lavoro
Il Lavoratore dovrà conservare in buono stato tutto quanto sia messo a sua
disposizione, senza apportarvi alcuna modifica, se non dopo aver richiesto ed
ottenuto la relativa autorizzazione aziendale.
Qualunque modifica arbitrariamente effettuata dal Lavoratore, previa
contestazione formale dell’addebito, darà all’Azienda il diritto di rivalersi sulle
competenze dello stesso per il danno provato da essa subito. In caso di
risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi, programmi e
strumenti ricevuti in dotazione temporanea dovranno essere riconsegnati al
personale incaricato. In caso di smarrimento delle suddette dotazioni per scarsa
diligenza, il Lavoratore è tenuto a provvedere personalmente alla loro
sostituzione o al rimborso.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Art. 349 - Patto di non concorrenza
Ove sia pattuita la limitazione dell'attività del Lavoratore per il tempo successivo
alla risoluzione del rapporto, essa sarà regolata a norma dell'art. 2125 c.c. In caso
di violazione del Patto di non concorrenza, l’Azienda avrà diritto alla ripetizione
del corrispettivo riconosciuto a tale titolo, oltre all’eventuale risarcimento del
danno documentato.
Art. 350 - Norme Speciali
Oltre che al presente CCNL, i lavoratori, nell'ambito del rapporto di lavoro,
dovranno uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla
Direzione, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti
derivanti al Lavoratore dalla Legge, dal presente Contratto e dagli altri Accordi
vigenti.
Le norme disciplinari dovranno sempre essere portate a conoscenza del
Lavoratore mediante affissione o con comunicazioni recanti data certa mediante
sottoscrizione del destinatario.
TITOLO LXVII
CODICE DISCIPLINARE:
DIVIETI DEL LAVORATORE DIPENDENTE
(Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori)
Art. 351 - Divieti del Lavoratore Dipendente
1) Il Lavoratore non può interrompere l’orario di lavoro, senza autorizzazione
della Direzione.
2) Vi è espresso divieto di: fare variazioni non autorizzate ai cartellini
marcatempo o altre metodologie di rilevazione delle ore lavorate; ritirare o
tentare, in qualsiasi modo, di ritirare cartellini, badge o medaglie di un altro
lavoratore; alterare le indicazioni dell'orologio di controllo dei tempi di
lavoro.
3) Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso,
non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nell’ambiente di lavoro
in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
4) Il Lavoratore licenziato o sospeso non può accedere agli ambienti di lavoro,
se non è stato preventivamente autorizzato dalla Direzione.
5) Il Lavoratore non deve presentarsi al lavoro sotto l’effetto di sostanze
eccitanti, psicotrope, stupefacenti o alcoliche e non può assumere tali
sostanze (birra compresa) durante il lavoro.
6) È vietato fumare in tutti i luoghi di lavoro, così come utilizzare durante il
lavoro, salvo il caso di emergenze familiari o personali, propri apparecchi
elettronici quali: cellulare, tablet, iPod e simili.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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7) Il Lavoratore non può introdurre in Azienda bagagli o effetti personali, salvo
che siano strettamente attinenti al suo lavoro o a sue personali e dimostrate
necessità.
8) Il Lavoratore non potrà prestare la propria opera presso Datori diversi da
quello in cui è regolarmente assunto, salvo la concordata composizione del
tempo pieno per i lavoratori a tempo parziale o, sempre previo accordo con
l’Azienda, salvo il caso di sospensione dal lavoro senza trattamento
economico.
9) Nell’ambiente di lavoro non sono consentite: collette, raccolte di firme e
vendita di biglietti e di oggetti, oltre i limiti previsti dalla legge n. 300/1970. Il
mancato rispetto di tali divieti configura “inadempimento contrattuale”, con
diritto datoriale di attivare il procedimento disciplinare previsto dal presente
CCNL.
10) Il Lavoratore deve astenersi dall’estrarre copie di dati, archivi e simili, senza
preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda.
In caso di mancato rispetto dei divieti da parte del Lavoratore, l’Azienda attiverà i
procedimenti e le sanzioni disciplinari previsti nel seguente Titolo LXVIII.
TITOLO LXVIII
CODICE DISCIPLINARE: POTERI DEL DATORE DI LAVORO
(Da affiggere in luogo accessibile a tutti i Lavoratori)
Art. 352 - Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
A. Controlli c.d. “difensivi”
Come previsto dall’attuale art. 4 della Legge n. 300 del 1970, per la tutela del
patrimonio aziendale o per la sicurezza del lavoro, potranno essere installati
impianti audiovisivi o altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di
controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, esclusivamente previo Accordo
collettivo stipulato tra Datore di lavoro e la RSA/RST o previa
Autorizzazione dell’I.T.L. competente.
In assenza di Accordo C ollettivo o Autorizzazione dell’Ispettorato
Territoriale del Lavoro, a fronte di eventuali impianti di controllo, saranno
applicate le sanzioni penali previste dalla Legge.
B. Controllo da strumenti necessari per rendere la prestazione
Per l’installazione e/o l’impiego degli strumenti utilizzati per rendere la
prestazione lavorativa, per quelli di registrazione degli accessi e delle
presenze o richiesti da esigenze organizzative o di servizio, non sarà
necessario il preventivo Accordo o Autorizzazione.
L’utilizzo ai fini disciplinari delle informazioni raccolte mediante tali
strumenti potrà ,però,avvenire solo a condizione che sia stata data al
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Lavoratore e alla RSA/RST adeguata informazione dei modi d'uso e di
controllo. Le Aziende dovranno recepire la presente disciplina con apposita
comunicazione interna, in modo da adattarla alle concrete esigenze di tutela
dei Lavoratori e del servizio, anche in funzione dello sviluppo tecnologico
presente presso l’impresa.
In caso di utilizzo dei dati acquisiti senza preventiva informazione ai
lavoratori, vi sarà nullità del procedimento disciplinare e saranno applicabili
le sanzioni, anche penali, previste dalla Legge.
C. Norme comuni
Le informazioni raccolte mediante gli impianti e gli strumenti di cui alle
precedenti lettere A. e B. , saranno utilizzabili anche a tutti i fini connessi al
rapporto di lavoro (motivi disciplinari, erogazione di premi, ecc.), purché vi
siano state le dovute informazioni, siano stati rispettati i principi di
correttezza, pertinenza, non eccedenza del trattamento e non siano attuate
forme di sorveglianza discriminatorie o anche solo potenzialmente
persecutorie, così come disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
Art. 353 - Poteri del Datore di lavoro: Potere Disciplinare
Il mancato rispetto dei doveri da parte del personale, comporta il diritto del
Datore di contestare le infrazioni, sentire il Lavoratore a difesa e adottare gli
eventuali provvedimenti disciplinari, in funzione della gravità delle infrazioni o
mancanze, dell’eventuale recidiva ( purché, a norma dell’art. 7, L. 300/1970,
commessa entro i due anni successivi alla precedente sanzione ) e delle
circostanze concomitanti. Lo scopo delle sanzioni disciplinari deve essere, per
quanto possibile, “conservativo” al fine di recuperare i corretti comportamenti :
per tale motivo, in generale le sanzioni dovranno essere progressive.
Per quanto precede, la recidiva assume particolare gravità, con conseguente
aggravamento anche delle sanzioni specifiche.
Per la disciplina dettagliata del procedimento disciplinare si rinvia ai successivi
articoli.
Art. 354 - Poteri del Datore di lavoro: Contestazione e Sanzione Disciplinare
A. Contestazione disciplinare
Ai fini dell’irrogazione di provvedimenti disciplinari diversi dal rimprovero
verbale, sarà sempre necessario formulare la preventiva contestazione
formale dell’addebito al Lavoratore e sentirlo a sua difesa. Tale
comunicazione dovrà essere fatta per iscritto e dovrà contenere, oltre alla
sommaria descrizione dei fatti disciplinarmente rilevanti, l’indicazione di
tempo e di luogo dell’infrazione, precisando la norma contrattuale e/o legale
che si presume essere stata violata.
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378
Il Lavoratore avrà il diritto di presentare le proprie controdeduzioni o
giustificazioni entro 5 (cinque) giorni di calendario dalla ricezione della
contestazione e, eventualmente, di chiedere di essere ascoltato dal Datore di
lavoro, anche facendosi assistere da un suo delegato. Tale richiesta dovrà
essere tempestiva, in modo che l’incontro normalmente avvenga entro il
termine a difesa di 10 (dieci) giorni di calendario.
B. Integrazione alla contestazione disciplinare
Rispettando il medesimo iter previsto per la contestazione disciplinare ( cfr.
precedente punto A. ), il Datore di lavoro potrà formulare un’integrazione
alla contestazione disciplinare solo per fornire al Lavoratore precisazioni e
chiarimenti sui fatti già formalmente contestati. Tale integrazione dev’essere
motivata e ragionevole e deve limitarsi a presentare circostanze di dettaglio o
prove inerenti ai fatti già contestati che sono, nello stesso procedimento
disciplinare, immodificabili.
Tale integrazione alla contestazione disciplinare, quindi, non instaura un
nuovo procedimento disciplinare e, pertanto, non dovrà incidere sul nucleo
essenziale della precedente contestazione. Con essa, si sospendono i termini
relativi alla prima contestazione e il Lavoratore avrà diritto alle giustificazioni,
sempre entro il termine di giorni 5 (cinque) lavorativi, dalla ricezione
dell’integrazione alla contestazione disciplinare originaria. I termini per la
comminazione dell’eventuale sanzione disciplinare decorreranno, per il
datore di lavoro, dal termine di presentazione delle giustificazioni della
integrazione, o, in caso di audizione, dall’avvenuto espletamento di tale
attività richiesta dal lavoratore.
C. Provvedimenti (sanzioni) disciplinari
Concluso l’iter di contestazione di cui ai precedenti punti A. e B., il Datore
di lavoro potrà comminare al Lavoratore un provvedimento disciplinare, a
pena di decadenza, entro 25 (venticinque) giorni di calendario dalla scadenza
del termine assegnato al Lavoratore per presentare le proprie giustificazioni o
dal successivo termine di avvenuta audizione del lavoratore che ne abbia
fatto richiesta. Tale provvedimento dovrà essere comunicato al Lavoratore
con raccomandata a mano o mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno o tramite posta elettronica all’indirizzo preventivamente comunicato
dal Lavoratore.
Il provvedimento disciplinare dovrà: essere proporzionato al fatto contestato,
alla sua gravità, alle giustificazioni rese dal Lavoratore, tener conto
dell’eventuale recidiva e, in genere, dovrà considerare le circostanze in cui
l’infrazione si è realizzata.
Le tipologie di provvedimenti disciplinari sono:
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
379
1) rimprovero verbale per le infrazioni più lievi ( che non necessita di
preventiva contestazione);
2) rimprovero scritto;
3) multa, in misura non superiore all’importo di 4 (quattro) ore della
retribuzione oraria;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non
superiore a 10 (dieci) giorni;
5) licenziamento disciplinare per “giustificato motivo soggettivo”;
6) licenziamento disciplinare per “giusta causa”
Art. 355 - Sanzione: rimprovero scritto
Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte
del Lavoratore, nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale
(c.d. “recidiva specifica”), e nelle infrazioni disciplinari più lievi o che, pur non
avendo determinato un danno effettivo all’Azienda, siano potenzialmente
dannose.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò avviene quando il Lavoratore:
a) non rispetti la disciplina del lavoro;
b) in qualsiasi modo, non rispetti le disposizioni contrattuali o aziendali
formalmente ricevute;
c) senza giustificato motivo, ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi
la cessazione, documentando però correttamente l’orario di lavoro svolto;
d) senza giustificato motivo, rifiuti le prestazioni di flessibilità (straordinario,
straordinario con riposo compensativo, Banca delle ore, supplementare) o,
senza comprovate ragioni, non risponda tempestivamente alle richieste
d’intervento quando fosse in reperibilità con indennità;
e) manchi di diligenza nell’esecuzione del proprio lavoro o nelle proprie
mansioni, senza aver causato danno apprezzabile;
f) sia recidivo in comportamenti già censurati con richiamo verbale.
Art. 356 - Sanzione: multa
Il provvedimento della multa si applica, nei limiti previsti dalla Legge (massimo
quattro ore della retribuzione diretta e differita ), nei confronti del Lavoratore
recidivo nelle mancanze che hanno già determinato rimproveri scritti o che abbia
commesso infrazioni sanzionabili con la multa per aver mancato agli obblighi di
subordinazione o diligenza o determinato un danno involontario all’Azienda,
normalmente, da mancata diligenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo,
quando il Lavoratore:
a) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
b) sia recidivo nel mancato rispetto di semplici disposizioni di lavoro;
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380
c) senza giustificazione, sia recidivo nel ritardare l’inizio del lavoro o lo
sospenda o ne anticipi la cessazione;
d) esegua con negligenza o voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adempiere
ai compiti rientranti nel profilo professionale del proprio livello;
f) senza comprovata giustificazione o permesso, si assenti dal lavoro o ne
sospenda l’esecuzione, oltre 15 e fino a trenta minuti;
g) non dia immediata notizia all’Azienda di ogni mutamento del proprio
domicilio e residenza o di ogni mutamento della propria dimora durante i
congedi o la malattia;
h) si rifiuti di ricevere comunicazioni formali dell’Azienda;
i) non dia immediata notizia all’Azienda di un infortunio occorso con, o anche
senza, danno apprezzabile per l’infortunato, colleghi o terze persone;
j) tenga un atteggiamento sgarbato e non collaborativo nei riguardi di un cliente
o utente dei servizi resi, anche quando tali comportamenti siano tenuti da
remoto e tramite strumentazione telefonica o digitale;
k) commetta recidiva in qualsiasi infrazione che abbia già dato origine al
rimprovero scritto.
L’importo derivante dalle multe sarà destinato alla Croce Rossa Italiana, fermo
restando che, nel caso dei punti c) e d f), è impregiudicato il diritto aziendale di
trattenere il corrispettivo del tempo non lavorato.
Parimenti, è impregiudicato il distinto e autonomo diritto aziendale al
risarcimento degli eventuali danni causati dal Lavoratore per mancata diligenza.
Art. 357 - Sanzione: sospensione
Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica,
nei termini previsti dalla Legge (massimo dieci giorni, graduati secondo la gravità
dei fatti commessi ), nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo e
non esaustivo:
a) arrechi danno alle cose ricevute in uso o in dotazione, con comprovata
responsabilità;
b) si presenti in servizio in stato ubriachezza etilica o da sostanze psicotrope o
stupefacenti;
c) descriva in modo non veritiero l’infortunio occorso sul lavoro, senza
determinare danno apprezzabile all’Azienda;
d) si assenti dal lavoro o ne sospenda l’esecuzione per più di trenta minuti,
senza comprovata giustificazione;
e) sia assente ingiustificato al lavoro per uno o due giorni. Oltre 2 giorni, vi sarà
il massimo della sospensione (10 giorni);
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
381
f) fumi dove ciò sia vietato, senza determinare pregiudizio all’incolumità delle
persone o alla sicurezza delle cose;
g) risulti per la prima volta assente ingiustificato alla visita di controllo di
malattia/infortunio;
h) manchi o sia gravemente carente nella collaborazione dovuta all’Azienda;
i) presti lavoro retribuito presso altro Datore, senza le condizioni che lo
autorizzino (art. 339);
j) senza giustificazione, non risponda alle chiamate in reperibilità o non effettui
gli interventi richiesti;
k) sia plurirecidivo nel rifiuto immotivato e non giustificato di prestare i regimi
di flessibilità richiesta dall’Azienda (straordinario, straordinario con riposo
compensativo, Banca delle ore, supplementare);
l) tenga un documentato atteggiamento aggressivo, molesto o offensivo nei
riguardi di un cliente o utente dei servizi resi, anche quando tali
comportamenti siano tenuto da remoto e tramite strumentazione telefonica o
digitale;
m) commetta recidiva specifica nelle infrazioni che abbiano già dato origine a
multa e/o a rimprovero scritto.
Oltre alla sanzione disciplinare della sospensione, è impregiudicato il distinto
diritto aziendale al risarcimento degli eventuali danni causati dal Lavoratore per
mancata diligenza.
Inoltre, nei casi b), d ) e de) che precedono, l’Azienda, indipendentemente
dall’azione disciplinare, ha il diritto di trattenere il corrispettivo della retribuzione
diretta e differita per il tempo non lavorato.
Art. 358 - Sanzione: licenziamento per giustificato mot ivo soggettivo (con
preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a) commetta grave violazione degli obblighi di cui al Titolo LXVI o dei divieti
di cui al Titolo LXVII;
b) commetta recidiva già sanzionata nell’infrazione alle norme sulla sicurezza e
sull’igiene del lavoro, potenzialmente idone e a causare danni gravi o
gravissimi al Lavoratore, ai suoi colleghi o all’esercizio;
c) commetta abuso di fiducia o effettui concorrenza sleale alla propria Azienda
o commetta grave violazione del segreto d’ufficio;
d) dichiari che un infortunio extraprofessionale sia, invece, avvenuto per causa
di lavoro o in itinere;
e) anche al di fuori dell’orario di lavoro, svolga prestazioni lavorative per conto
proprio o altrui in concorrenza con l’attività aziendale;
f) abbia e mantenga un comportamento oltraggioso, già sanzionato, nei
confronti dell’azienda, o dei superiori, o dei colleghi o dei sottoposti;
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
382
g) falsifichi le scritture contabili aziendali, anche senza trarne personale
beneficio ma esponendo l’azienda a sanzioni;
h) sia già stato sanzionato e sia recidivo per essersi assentato dal lavoro o ne
abbia sospeso l’esecuzione per più di due ore nel corso del turno di servizio,
senza adeguata giustificazione;
i) abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con effettivo
rischio di danno per l’Azienda;
j) rifiuti ancora la collaborazione richiesta e, in particolare, di prestare i regimi
di flessibilità, pur essendo già stato richiamato, multato e sospeso;
k) partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce od offese ai
colleghi, pur senza manifesto pericolo di reiterare l’infrazione;
l) abbia commesso molestie sessuali, anche con coazione o abuso d’autorità,
pur senza manifesto pericolo di reiterazione;
m) abbia commesso “mobbing” protratto, pur senza manifesto pericolo di
reiterazione;
n) in caso d’incidente subito per responsabilità di un estraneo, colpevolmente
non comunichi il coinvolgimento e gli estremi del Terzo responsabile,
determinando così grave nocumento all’Azienda ( convenzionalmente pari a
più di un mese di retribuzione lorda);
o) durante l’aspettativa, ancorché non retribuita, in assenza di preventivo
accordo scritto con l’Azienda, presti opera retribuita, non eccezionalmente
saltuaria, anche in forma diversa dal lavoro subordinato;
p) sia condannato a una pena detentiva, con sentenza passata in giudicato, per
azione non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, ma
che ne leda significativamente la figura morale;
q) commetta qualsiasi atto colposo che comprometta la stabilità delle opere
provvisionali o la sicurezza del luogo di lavoro o l'incolumità del personale o
dei Clienti o determini grave danneggiamento alle opere, agli impianti, alle
attrezzature o ai materiali;
r) riproduca o asporti schizzi o disegni, di progetti, studi, prodotti o documenti
di proprietà dell’Azienda o del Committente;
s) commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e
delle eventuali procedure contenute nel Modello di organizzazione e
gestione adottato dall’Azienda ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che
non siano in contrasto con le norme di Legge e di Contratto;
t) sia pluri recidivo sanzionato per la mancata o carente collaborazione;
u) abbia già commesso recidiva specifica, nell’arco dell’ultimo biennio, in
qualunque delle infrazioni previste all’art. 357 (sospensione), che abbiano già
determinato sanzioni disciplinari.
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383
Art. 359 - Sanzione: licenziamento per giusta causa (senza preavviso)
La differenza tra il licenziamento “per giusta causa” o per “giustificato motivo
soggettivo”, dal punto di vista della causa, si distingue per la presenza o meno
della possibilità di proseguire, anche temporaneamente, nel rapporto di lavoro,
mentre dal punto di vista economico, si riduce al riconoscimento o meno del
periodo di preavviso che, come noto, potrebbe essere sostituito dalla relativa
indennità.
Poiché il licenziamento “per giusta causa” impone precisi obblighi
(immediatezza, prova dell’irreversibile lesione del rapporto fiduciario per la
gravità dei fatti contestati, sospensione cautelare non disciplinare, possibile
caducazione del licenziamento in caso di derubricazione da “giusta causa” a
“giustificato motivo”), le Parti sottoscrittrici, anche in ottica di tutela dei diversi
interessi in gioco, consigliano, in tutti i casi dubbi, di preferire il licenziamento
“per giustificato motivo soggettivo” piuttosto che quello “per giusta causa”.
Si applica nei confronti del Lavoratore che commetta infrazioni che siano
talmente gravi da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del
rapporto di lavoro, per avvenuta grave e irreversibile lesione del rapporto
fiduciario.
A titolo esemplificativo, quando il Lavoratore:
a) senza comprovata giustificazione non si presenti al lavoro per più di 5
(cinque) giorni lavorativi consecutivi, o per più di 4 (quattro) giornate
suddivise in almeno due distinti episodi, sanzionati nell’ultimo biennio
lavorato;
b) violi l’ obbligo di fedeltà all’Azienda, comunicando per interesse, anche
morale, a terzi notizie e informazioni riservate e/o riproducendo o
esportando documenti, dati, listini, progetti, apparecchiature o altri oggetti di
proprietà dell’Azienda o del Committente, con grave danno, anche
potenziale, economico, d’immagine, commerciale, tecnico ecc.;
c) durante l’orario di lavoro, svolga prestazioni lavorative, per conto proprio o
altrui, in concorrenza con l’attività aziendale;
d) sia plurirecidivo nello svolgere durante l’orario di lavoro attività estranee
all’Azienda;
e) nel corso della malattia o dell’infortunio (professionali o non professionali) o
della conseguente aspettativa, ancorché non retribuita, presti non occasionale
lavoro subordinato a terzi, anche se non formalmente retribuito, ivi
compreso quello per “Affectionis vel benevolentiae causa”;
f) simuli lo stato di malattia o infortunio, sia professionale che non, al fine di
percepire illegittimamente l’indennità INPS o INAIL e/o la relativa
integrazione datoriale o trarne beneficio, anche indiretto, dalla fraudolenta
qualificazione professionale dell’infortunio o malattia extraprofessionali;
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384
g) commetta nei confronti dell’Azienda furto, frode, danneggiamento
volontario o altri simili reati, ed anche se ciò avvenga per colpa grave;
h) falsifichi le scritture contabili aziendali, traendone personale beneficio o
determinando, comunque, danno rilevante all’azienda;
i) abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro con conseguente grave
rischio alla sicurezza, lesione dei doveri di custodia o danno all’Azienda o al
Cliente;
j) commetta violenza privata nei confronti del Titolare o dei colleghi, con
pericolo di reiterazione;
k) abbia commesso comprovate molestie sessuali con coazione o abuso
d’autorità e con pericolo di reiterazione;
l) abbia commesso reiterato e comprovato comportamento di “mobbing”;
m) commetta, colposamente, qualsiasi atto che possa compromettere la
sicurezza o l’ incolumità del personale o del pubblico e/o arrecare grave
danneggiamento alle banche dati, attrezzature, impianti o materiali aziendali;
n) partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ai colleghi,
con pericolo di reiterazione dell’infrazione;
o) fumi dove ciò sia espressamente vietato potendo provocare pregiudizio grave
alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o delle cose.
Qualora il Lavoratore sia incorso in una delle mancanze del presente articolo,
l’Azienda, con effetto immediato, potrà disporre la sua sospensione cautelare,
non disciplinare, per un periodo pari alla durata del procedimento disciplinare al
solo fine di consentire l’esaurirsi della procedura di contestazione ex art. 7, L.
300/1970.
Nel caso in cui l’Azienda confermi il licenziamento per giusta causa, il periodo di
sospensione cautelare non disciplinare non produrrà alcun effetto di tipo
normativo e retributivo, assumendo la qualifica di “ aspettativa non retribuita ”,
con la relativa non erogazione o trattenuta, oltre che delle afferenti retribuzioni
dirette, di quelle differite (per ferie e tredicesima mensilità) e della quota di
T.F.R., convenzionalmente corrispondenti al 25% dell’aliquota oraria del
Lavoratore.
Qualora l’Azienda non proceda al licenziamento per giusta causa, salvo diverso
Accordo assistito con il Lavoratore, il periodo di sospensione cautelare non
disciplinare dovrà essere retribuito.
Il Lavoratore, indipendentemente dai provvedimenti disciplinari comminati è
tenuto, nei limiti di Legge, al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
Inoltre, nel caso h ) che precede, l’Azienda ha il diritto di trattenere il
corrispettivo del tempo non lavorato.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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Art. 360 - Risarcimento dei danni
I danni e le perdite imputabili ad accertato dolo, colpa, o negligenza del
Lavoratore, che possano comportare trattenute per il risarcimento, dovranno
essere preventivamente e tempestivamente contestati al Lavoratore (ex. art. 7 L.
300/70). L ’importo del risarcimento del danno effettivamente arrecato
(documentato o equitativamente valutato) sarà trattenuto ratealmente dalla
retribuzione nella misura massima del 10% (dieci per cento) della Retribuzione
Mensile di Fatto . In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’ eventuale
trattenuta residua potrà essere effettuata sull'intero ammontare di quanto a
qualsiasi titolo fosse spettante al Lavoratore, fatte salve eventuali disposizioni e
limiti inderogabili di Legge.
TITOLO LXIX
RITIRO PATENTE AUTISTA
Art. 361 - Ritiro Patente Autista
L’Autista al quale sia stata ritirata la patente di guida per motivi che non
comportino il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo,
sarà sospeso dal lavoro “per impossibilità sopravvenuta” senza maturazione di
alcuna retribuzione, con diritto alla conservazione del posto per un periodo pari
a un mese per ciascun anno lavorato, fino a un massimo di 6 (sei) mesi.
In alternativa alla sospensione non retribuita di cui sopra, l’Autista potrà essere
adibito ad altri lavori e, in questo caso, percepirà la retribuzione del livello
proprio del servizio sostitutivo effettivamente svolto.
In ogni caso, il Lavoratore al quale sia ritirata la patente è tenuto ad informare
immediatamente per iscritto l’Azienda dell’avvenuto ritiro, indicandone la
prevista durata.
Il Lavoratore che, tacendo la perdita della patente, guidi mezzi aziendali durante
il periodo di ritiro della stessa è passibile di licenziamento “per giusta causa” ed è
responsabile dei danni diretti e indiretti causati dall’Azienda per tale condotta.
Qualora il ritiro della patente si prolunghi oltre i termini della sospensione di cui
sopra, ovvero l'Autista non accettasse di essere adibito ad altra mansione,
l’Azienda potrà recedere dal rapporto di lavoro “per giustificato motivo
soggettivo”.
In sede aziendale, mediante Contrattazione di Secondo livello, le Parti potranno
prevedere specifiche discipline e/o indennità-sussidi da riconoscere all’Autista
sospeso per avvenuto ritiro della Patente, anche mediante stipula di assicurazioni
ad hoc o prestazioni di Welfare.
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TITOLO LXX
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 362 - Recesso Aziendale
Fermo restando quanto previsto dalla L. 15 luglio 1966, n. 604 e L. 20 maggio
1970, n. 300, così come modificate dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108, e dalla
L. 92/2012 e dai Decreti Attuativi della Legge Delega 183/2014, l’Azienda potrà
recedere dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato solo per “giusta causa” o
per “giustificato motivo oggettivo” o “soggettivo”.
Recesso per “giustificato motivo soggettivo” (con preavviso)
Tale recesso, ai sensi dell’art. 1 della L. 604/1966, si configura in caso di malattia
eccedente il periodo di comporto contrattualmente previsto o ppure in caso di
notevole o di prolungato inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del
Lavoratore, ma non così grave da impedire la prosecuzione almeno provvisoria
del rapporto di lavoro.
Può essere comminato per le fattispecie e i casi di cui all’art. 358 o nel caso di
recidiva specifica nella violazione di norme disciplinari che, nel corso del
precedente biennio, abbia già dato luogo a sospensione oppure in caso di
plurirecidiva generica in violazioni che nell’ultimo biennio abbiano comportato
anche la sanzione della sospensione.
Recesso per “giustificato motivo oggettivo” (con preavviso)
Si ha nel caso di soppressione del posto di lavoro (licenziamento individuale) o di
alcuni posti ( licenziamento individuale plurimo ) di lavoro ( fino al massimo di
quattro lavoratori negli ultimi centoventi giorni di calendario. Superati tali limiti, il
Datore dovrà attivare la procedura di licenziamento collettivo).
Il Datore di lavoro potrà procedere al licenziamento, individuale o individuale
plurimo, per “ giustificato motivo oggettivo ” in caso di concreta sussistenza di
ragioni attinenti all’organizzazione del lavoro e incidenti sulla posizione lavorativa
del/i dipendente/i. Prima di dar corso a tale licenziamento, il Datore dovrà
verificare, con attento esame, di non avere possibilità di ricollocare il Lavoratore
adibendolo a mansioni alternative riconducibili al suo medesimo livello
d’inquadramento (art. 2103 c.c.). Di tale esame, il Datore dovrà darne contezza
anche nella lettera di licenziamento, fermo restando che, in caso di contenzioso
legale, dovrà provare analiticamente entrambe le condizioni (effettività
dell’esubero “puntuale” e impossibilità d’impiegarlo proficuamente in altre
mansioni).
In caso d’azienda plurilocalizzata, l’obbligo di accertare la possibilità d’impiego
del Lavoratore esubero in mansioni diverse da quelle acquisite, dovrà esaminare
l’area o le aree aziendali costituenti un unico centro d’imputazione dei rapporti
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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giuridici, entro il quale opera il Lavoratore stesso, essendo escluse le aree o le
aziende operativamente autonome.
Anche la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore costituisce giustificato
motivo oggettivo di licenziamento qualora lo stesso non possa essere adibito a
mansioni equivalenti o anche inferiori, compatibili con il suo stato fisico, purché
tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo il suo assetto
organizzativo.
Recesso per “giusta causa” (senza preavviso)
Si ha quando si configura una delle fattispecie previste dall’art. 359 del presente
CCNL.
Risoluzione consensuale
Si ha ogniqualvolta il Contratto sia risolto per mutuo consenso delle parti che lo
hanno sottoscritto. Le Parti stesse concorderanno la data di effettiva cessazione, la
regolamentazione dei termini di preavviso o la definizione della relativa indennità
sostitutiva.
La risoluzione consensuale dovrà essere presentata telematicamente, così come
attualmente previsto per le “Dimissioni Volontarie” di cui al successivo articolo.
Qualora la risoluzione consensuale, in seguito a comunicazione dell’intenzione di
procedere al licenziamento, sia così rubricata con Accordo intervenuto presso
l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente o al fine d’evitare un
trasferimento ad oltre 50 km dalla sede abituale di lavoro, il lavoratore, con la
disciplina oggi vigente, ha il diritto di richiedere l’indennità di disoccupazione,
attualmente detta “NASpI”. Per la disciplina dell’obbligo di convalida delle
dimissioni, reintrodotta dall’attuale legislazione, si rinvia all’art. 26 del D. Lgs.
151/2015.
Art. 363 - Recesso del Lavoratore
Dimissioni per “giustificato motivo oggettivo”
Sono determinate da un grave inadempimento aziendale quale, ad esempio, un
ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nel corrispondere la retribuzione, senza che
vi sia stato Accordo con la RSA. Il ritardo decorre dalla data in cui il pagamento
avrebbe dovuto effettuarsi.
Il Lavoratore che recede per tale grave ritardo non concordato, non avrà
l’obbligo di prestare il preavviso contrattuale.
Dimissioni per “giusta causa”
In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione superiore a 60
(sessanta) giorni, essendo tanto grave da non permettere la prosecuzione, anche
provvisoria, del rapporto di lavoro, il Lavoratore potrà rassegnare le dimissioni
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
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per giusta causa senza dare alcun preavviso e, secondo la normativa vigente, con
diritto alla NASpI. L’Azienda, salvo che dimostri l’infondatezza delle ragioni
poste a supporto delle dimissioni, dovrà riconoscere al Lavoratore l’indennità
sostitutiva del preavviso a lui spettante, come per il caso di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo. Inoltre, il Lavoratore ha diritto a rassegnare le
proprie dimissioni per giusta causa anche nelle seguenti gravi fattispecie:
• la mancata regolarizzazione della posizione contributiva;
• l'omesso versamento da parte dell’Azienda dei contributi previdenziali;
• aver subito molestie sessuali;
• aver subito mobbing per oltre sei mesi;
• in presenza di reiterato comportamento offensivo o ingiurioso del Datore di
lavoro o del superiore gerarchico;
• le variazioni notevoli "in peius" delle condizioni di lavoro a seguito di
cessione dell'azienda;
• lo spostamento del Lavoratore da una sede all'altra senza che sussistano le
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art. 2103
del codice civile.
Dimissioni durante le sospensioni dal lavoro disposte dall’Azienda
Il Lavoratore ha diritto di rassegnare le proprie dimissioni senza alcun obbligo di
preavviso, in caso di sospensione del lavoro disposta dall’Azienda senza
retribuzione e/o con accesso all’ammortizzatore sociale senza anticipo datoriale
della relativa indennità, che oltrepassi i 15 (quindici) giorni solari, salvo diverso
Accordo tra Azienda e RSA per il prolungamento di tale termine.
Dimissioni volontarie
Le dimissioni volontarie, volte a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto
di lavoro, devono essere presentate dal Dipendente, pena la nullità del recesso,
mediante le procedure telematiche indicate dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015 e
trasmesse mediante i seguenti canali: direttamente dal lavoratore attraverso il
portale dell’INPS o con l’assistenza dei Patronati (esempio ENCAL CISAL).
Non è richiesto l’esperimento della procedura telematica nei casi di dimissioni o
risoluzione consensuale intervenute nelle sedi di cui all’art. 2113 c.c. o all’art. 76
del D.Lgs. 276/2003 ( Conciliazioni Sindacali, giudiziali o Commissioni di
certificazione).
Per la disciplina dell’obbligo di convalida delle dimissioni nel caso di figlio
minore di anni 3 (tre), si rinvia all’art. 55 del D.Lgs. 151/2001.
Dimissioni per fatti concludenti : l’Azienda potrà applicare la disciplina delle
“dimissioni per fatti concludenti” in caso di assenza protratta del Lavoratore
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389
senza sua giustificazione, nel rispetto della normativa e procedura vigente. Resta
ferma la facoltà dell’Azienda, in alternativa all’attivazione della procedura di
dimissioni per fatti concludenti, di procedere disciplinarmente ai sensi del
presente CCNL. La procedura delle dimissioni per fatti concludenti non si
applica qualora l’assenza sia dovuta a cause di forza maggiore o comunque
giustificate dal Lavoratore.
Art. 364 - Periodo di preavviso
Il periodo di preavviso contrattuale non può coincidere con il periodo di ferie, né
di congedo matrimoniale, salvo richiesta in tal senso del Lavoratore e accordo tra
le Parti.
La Parte che risolve il rapporto di lavoro senza il rispetto dei termini di preavviso
di cui al presente articolo, o con preavviso insufficiente, dovrà corrispondere
all’altra un’indennità pari all’importo della Retribuzione Mensile Normale che
sarebbe spettata per il periodo di mancato o insufficiente preavviso.
Tale indennità sostitutiva, quando dovuta al Lavoratore, sarà utile agli effetti del
computo del T.F.R. spettante.
I termini di preavviso, espressi in giorni di calendario, per ambedue le Parti
contraenti dovranno essere quelli indicati nella successiva Tabella.
Livelli fino a 5 anni
d’anzianità
Da 5 fino a 10 anni
d’anzianità
oltre a 10 anni
d’anzianità
Dirigente 180 giorni 210 giorni 240 giorni
Quadro 120 giorni 150 giorni 180 giorni
A1e A2 90 giorni 120 giorni 150 giorni
B1, Operatore Gestionale, B2
Op. di Vendita di 1° e 2 Categoria 60 giorni 90 giorni 120 giorni
C1 45 giorni 60 giorni 90 giorni
C2
Op. di Vendita di 3° e 4° Categoria 30 giorni 45 giorni 60 giorni
D1, D2 e Lavoratori Discontinui 15 giorni 20 giorni 30 giorni
Il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo alla data di ricezione della
lettera di dimissioni o di licenziamento.
Al Lavoratore preavvisato di cessazione, a sua richiesta, dovranno essere concessi
brevi permessi non retribuiti, nella misura massima di 4 (quattro) ore ogni 15
(quindici) giorni di calendario, per la ricerca di nuova occupazione.
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390
TITOLO LXXI
ALLINEAMENTO CONTRATTUALE
Art. 365 - Lavoratori provenienti da altro CCNL o per i quali è cambiata la Scala
Classificatoria
A. In caso di prima applicazione del presente CCNL a Lavoratori non
Apprendisti, già assunti con altro CCNL , o per i quali è cambiatala Scala
Classificatoria, nel senso che con questo CCNL le loro mansioni sono
inquadrate in un diverso livello, si dovranno rispettare i seguenti Criteri
d’Allineamento Contrattuale, ferma restando la possibilità per l’Azienda di
riconoscere eventuali trattamenti migliorativi ad personam.
1) Inquadramento C ontrattuale dei Lavoratori non Apprendisti : il
Lavoratore dovrà essere nuovamente inquadrato secondo il livello
professionale corrispondente all’effettive mansioni svolte presso
l’Azienda e con riferimento alle Declaratorie, Profili ed Esemplificazioni
della Classificazione del Personale prevista dal presente CCNL.
Quanto precede, per il diverso numero dei livelli eventualmente previsti
dal CCNL di provenienza rispetto a quello di approdo , per il diverso
contenuto professionale delle rispettive Declaratorie e per la diversa
Scala parametrica, normalmente , determinerà la mancata
corrispondenza formale tra il preesistente livello d’inquadramento e il
livello riconosciuto dall’applicazione del presente CCNL.
2) Allineamento Retributivo: rispettando il criterio di incomprimibilità della
retribuzione, il cambio di CCNL non potrà determinare, per i Lavoratori
già in forza, una R etribuzione Annuale Lorda (R.A.L.) peggiorativa
rispetto a quella precedentemente già riconosciuta . Pertanto, essa dovrà
rimanere invariata, seppur distribuita in voci diverse, sempre fatte salve
eventuali condizioni migliorative per il Lavoratore.
Tutto ciò premesso, ai fini dell’allin eamento retributivo,
dall’applicazione del presente CCNL, la nuova Retribuzione A nnuale
Lorda teorica del Lavoratore dovrà essere così composta:
a) la P.B.N.C.M. e l’Elemento Perequativo Mensile Regionale previst i
dal presente CCNL per il livello d’inquadramento del Lavoratore e
per la Regione ove egli presta l’opera, entrambe dovute per 13
mensilità per ogni anno solare di servizio prestato;
b) gli A umenti periodici di anzianità già maturati dal Lavoratore nel
precedente CCNL (c.d. “ scatti congelati ”), anch’essi dovuti per 13
mensilità per anno solare di servizio prestato. In caso di provenienza
da CCNL che preveda 14 mensilità, l’importo mensile degli scatti
spettanti dovrà essere prima moltiplicato per 14 e successivamente
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
391
diviso per 13, al fine di assicurare l’invarianza dell’importo
complessivamente prima percepito . Dall’applicazione del presente
CCNL, la maturazione degli Scatti decorrerà nuovamente con l a
disciplina prevista dal presente CCNL;
c) in caso di mancata Contrattazione di Secondo livello, il 75%
(settantacinque percento) dell’Indennità di Mancata Contrattazione ,
poi dovuta per 12 mensilità per anno solare di servizio prestato;
d) in caso di Lavoratore addetto alla mansione di Autista/ Corriere,
l’Indennità di Funzione prevista dall’art. 290 per il suo livello;
e) da un eventuale ulteriore importo aggiuntivo erogato a titolo di
“Superminimo assorbibile ad personam ”, che sarà determinato fino
a concorrenza dell’importo lordo annuo (R.A.L.) precedentemente
riconosciuto al Lavoratore;
f) ai fini dell’allineamento, rileveranno, al lordo, anche i valori di
Welfare Contrattuale o Aziendale, ogniqualvolta gli stessi siano
incondizionati.
Determinata la Retribuzione Annuale Lorda teorica , l a retribuzione
effettivamente dovuta al Lavoratore sarà mensilmente calcolata
applicando le variabili giornaliere realizzate dal Lavoratore nel mese di
riferimento ( quali, assenze a vario titolo, lavoro
supplementare/straordinario, festivo, notturno, ferie, malattia ecc.) sugli
importi indicati nelle precedenti lettere, ad esclusione dell’Indennità di
Mancata Contrattazione e dell’eventuale Indennità di Mansione
Autista/Corriere, che saranno effettivamente spettanti in funzione della
presenza al lavoro, così come previsto contrattualmente.
3) Allineamento Normativo: i benefici normativi del CCNL di provenienza,
quando più favorevoli al Lavoratore, dovranno essere mantenuti ad
personam fino alla scadenza del predetto CCNL o diverso Accordo
assistito.
Avvenuta la disdetta, dalla data di scadenza del CCNL di provenienza, al
Lavoratore sarà integralmente applicata la parte normativa del presente
CCNL. È facoltà delle Parti aziendali concordare, all’atto del passaggio,
l’immediata integrale applicazione della parte normativa del presente
CCNL, riconoscendo al Lavoratore, con Accordo assistito ex art. 411
c.p.c., un’indennità sostitutiva “ Una Tantum ” che risarcisca
anticipatamente la perdita delle eventuali più favorevoli condizioni
normative pregresse.
B. In caso di prima applicazione del presente CCNL a Lavoratori Apprendisti,
già assunti con altro CCNL, o per i quali è cambiatala Scala Classificatoria, si
dovranno rispettare i seguenti Criteri d’Allineamento Contrattuale , ferma
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392
restando la possibilità per l’Azienda di riconoscere eventuali trattamenti
migliorativi ad personam.
1) Inquadramento Contrattuale Lavoratori Apprendisti : anche in tal caso è
necessario effettuare un Allineamento della Classificazione Professionale
del Lavoratore Apprendista, solo in funzione delle mansioni per le quali
egli è in formazione , non essendo sufficiente una mera trasposizione
numerica dei livelli precedentemente previsti.
Pertanto, s i dovranno individuare nelle Declaratorie, Profili ed
Esemplificazioni del presente CCNL, le Conoscenze, Abilità,
Autonomie, Competenze e Responsabilità richieste dalle mansioni
espletande, per le quali l’Apprendista è “in formazione”, individuando
solo così il nuovo livello finale d’inquadramento . Dovrà permanere
invariato il contenuto professionale previsto dal CCNL di provenienza e
quello del CCNL d’approdo, così come la durata del Contratto di
Apprendistato Professionalizzante e il relativo Piano Formativo
Individuale, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi formativi del
Datore.
Poiché l’obbligazione contrattuale procede, senza soluzione di
continuità, ancorché con l’applicazione di diverso CCNL, il periodo di
apprendistato già decorso con il CCNL di provenienza concorrerà, a tutti
gli effetti, al compiersi della durata originariamente prevista per il
Contratto di Apprendistato.
2) Allineamento della Parte Normativa : si applicheranno le disposizioni
previste per i Lavoratori non Apprendisti (vedi lettera A. che precede).
3) Allineamento Retributivo: considerato che, per analogia a norma di legge
(art. 2112 c.c. ) e per costante giurisprudenza, la retribuzione nel suo
valore complessivo , a parità di lavoro, dovrà essere mantenuta, anche
per il Lavoratore Apprendista, nell’ipotesi che i nuovi minimi
contrattuali siano inferiori ai precedenti, egli avrà diritto ad
un’integrazione, con apposita voce retributiva assorbibile, al fine di
garantire l’invarianza complessiva della retribuzione acquisita e, cioè, di
quella preesistente al passaggio contrattuale. I successivi sviluppi
retributivi, ove non già esplicitamente fissati nel Contratto di assunzione,
saranno regolati dal presente CCNL (detto d’approdo). Resta inteso che,
qualora le prospettive retributive future fossero peggiorative rispetto alle
previsioni del CCNL di provenienza, è data facoltà all’Apprendista di
recedere dal C ontratto, senza obbligo di preavviso. Tale diritto potrà
essere esercitato entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, anche
implicita ( cioè, per esempio, rilevabile dal cedolino paga ), di avvenuto
cambiamento del CCNL applicato in Azienda.
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393
4) Durata dei periodi di Apprendistato e incrementi retributivi : rispettati i
criteri di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), il termine per il passaggio di
livello, per effetto del superamento del primo periodo di apprendistato e
i conseguenti incrementi della retribuzione da riconoscere
all’Apprendista, quando già decorsi, saranno quelli previsti nel Contratto
di assunzione e/o nel Piano Formativo Individuale. In altre parole, gli
incrementi già esplicitamente definiti nel Contratto Individuale di
assunzione dovranno essere comunque riconosciuti , mentre quelli
conseguenti o correlati allo sviluppo delle vicende contrattuali del CCNL
di provenienza, quando non già maturati al momento del passaggio di
CCNL, NON saranno di diritto spettanti.
Viceversa, successivi incrementi della retribuzione previsti dal presente
CCNL di approdo, quando subordinati al compiersi di un certo tempo
di apprendistato, avranno decorrenza dalla data d’inizio del rapporto di
apprendistato ed efficacia dalla data in cui si compie il termine,
sempreché non siano già stati anticipati nel corso della vigenza del
CCNL di provenienza. Sarà possibile effettuare eventuali assorbimenti,
in tutti i casi contrattualmente e legalmente ammessi.
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394
TITOLO LXXII
CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
Ai sensi dell’art. 412- ter c.p.c. (rubricato “Altre modalità di conciliazione e
arbitrato previste dalla contrattazione collettiva”), “La conciliazione e l’arbitrato
delle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e
con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni
sindacali maggiormente rappresentative”.
Al fine di ottemperare alla norma predetta, ed attesa la delicatezza della
questione, le Parti stipulanti hanno ritenuto opportuno regolamentare le
procedure di conciliazione in sede sindacale.
Art. 366 - Procedure per la Conciliazione in Sede Sindacale
a) Conciliazioni e accordi in sede protetta - Materie
La particolare assistenza al lavoratore da parte delle Organizzazioni Sindacali
sottoscrittrici il presente CCNL, rappresenta sede protetta per la conciliazione
delle controversie di lavoro e per la stipula di accordi di risoluzione e modifica
del rapporto di lavoro.
Pertanto, la Sede sindacale potrà essere adita dalle Parti in materia di:
• controversie relative ai rapporti di cui all’art. 409 cod. proc. civ.
sottoscrivendo rinunzie e transazioni valide ai sensi dell’art. 2113 c.c.
• controversie inerenti contratti a tutele crescenti con offerta ai sensi
dell’art. 6, D. Lgs. n. 23/2015
• accordi di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 26, co. 7, D. Lgs. n.
151/2015)
• patti individuali di modifica delle mansioni (art. 2103, co. 6, c.c.)
• determinazione e sottoscrizione di clausole elastiche nell’ambito di
contratti di lavoro a Tempo Parziale (art. 6, co. 6, D. Lgs. n. 81/2015)
• clausole compromissorie per la risoluzione arbitrale delle controversie
di Lavoro (art. 31, co. 10-11, L. n. 183/2010);
• ogni altra materia prevista dalla Legge, anche se qui non espressamente
indicata, che sia nella “disponibilità” delle Parti.
Per le conciliazioni promosse avanti la Commissione di Certificazione e
Conciliazione dell’Ente Bilaterale En.Bi.C., si rinvia all’apposito Regolamento
ed al sito: www.enbic.it, che conterrà anche le previsioni in materia di
conciliazione in modalità telematica, sempre con apposito regolamento
predisposto dalle Parti Sociali.
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395
Art. 367 - Procedure per la Conciliazione in Sede sindacale
Nelle materie in cui è consentito dalla legge, richiamate all’articolo precedente ,
l’attività di conciliazione potrà essere espletata dai C onciliatori nominati dalle
Parti Sindacali e Datoriali firmatarie dei CCNL ed aderenti all’En.Bi.C.
Ciò, in quanto l ’art. 412 ter c.p.c., come modificato dall’art. 31, co. 6, l.
183/2010, prescrive che «la conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’art.
409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai
contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative».
La Conciliazione non potrà mai definire diritti indisponibili del Lavoratore,
come ad esempio i diritti della personalità, diritti futuri, diritti inerenti ad
obbligazioni contributive previdenziali o diritti della cui esistenza o maturazione
non vi è certezza.
L’oggetto della Conciliazione dovrà infatti essere determinato o determinabile
ed il Lavoratore dovrà avere piena consapevolezza dei diritti dalla stessa
scaturenti e dalla stessa regolati.
Di conseguenza, qualora ricorrano vizi nel consenso del Lavoratore quali
l’errore, la violenza o il dolo, la Conciliazione Sindacale non potrà avvenire o
sarà oggetto di annullamento nei modi e termini prescritti dalla normativa
vigente.
Requisito essenziale della Conciliazione transattiva è che la definizione della
controversia avvenga tramite una mediazione delle posizioni assunte in lite dalle
Parti, dovrà esservi quindi un vicendevole sacrificio; per cui l'eventuale Accordo
transattivo raggiunto dalle Parti, in assenza di reciproche concessioni potrà,
ricorrendo talune condizioni, essere dichiarato nullo ovvero essere ricondotto a
un tipo contrattuale diverso.
Pertanto, nell’ambito della Conciliazione transattiva, dovranno individuarsi le
reciproche concessioni tra le Parti, in modo che vi sia equilibrio tra “rinuncia”
espressa dal Lavoratore e “suo beneficio” di natura economica e/o normativa
e/o risarcitoria, riconosciuto dal Datore di lavoro.
Per “Sede Sindacale” si intende:
• le Sedi del Sindacato stipulante il CCNL;
• le Sedi delle Associazioni Datoriali stipulanti il CCNL.
Il Conciliatore, al fine di determinare la validità dell’accordo deve svolgere le
seguenti attività:
a) Accertarsi che la volontà di disporre del diritto, manifestata dal lavoratore
nei termini previsti dall’accordo, sia reale e sia stata espressa
liberamente, senza coartazione da parte del datore di lavoro.
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396
b) Accertarsi che il lavoratore validamente disponga dei propri diritti in sede
conciliativa, ai sensi dell’art. 2113 c.c. che richiede, da un lato, che il
diritto oggetto dell’atto riguardi uno dei rapporti previsti dall’art. 409
c.p.c. e, dall’altro, che il lavoratore sia effettivamente titolare del diritto
oggetto della rinunzia o della transazione e che quel medesimo diritto sia
già entrato nel patrimonio di quest’ultimo.
c) L’accordo conciliativo transattivo dovrà dunque possedere i requisiti
richiesti dall’art. 1965 c.c. e, quindi, in esso dovranno essere identificati i
seguenti elementi:1) la controversia insorta (o che potrebbe insorgere)
fra le parti con riferimento ai diritti nascenti dal rapporto di lavoro e
derivanti da una norma inderogabile applicabile al medesimo rapporto
1
;
2) i termini dello scambio di “reciproche concessioni” fra le parti. In
riferimento a quest’ultimo punto, infatti, qualora manchi l’elemento
dell’aliquid datum, aliquid retentum, essenziale ad integrare lo schema
della transazione, questa non è configurabile
2
.
Inoltre, sul punto, n on essendo possibile formulare uno schema
predeterminato delle reciproche concessioni, il C onciliatore si dovrà
accertare che le stesse siano commisurate e valutate in rapporto alle
reciproche pretese e contestazioni, in modo tale che la transazione, in
quanto contratto a prestazione corrispettive, manifesti una reciprocità dei
sacrifici assunti dalle parti. Affinché tale requisito sia integrato non è
però necessaria l’esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche
concessioni
3
.
d) Il conciliatore dovrà rendere espressamente edotto il lavoratore di tutte le
questioni sottese la conciliazione, con particolare riferimento ai diritti
sottesi alle rinunce e transazioni. Ciò in quanto la dichiarazione del
lavoratore assume valore di rinuncia o di transazione solo laddove risulti
accertato, sulla base dell’interpretazione del documento, che la stessa sia
stata sottoscritta dal lavoratore medesimo con la consapevolezza di
disporre così di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e
con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi
4.
e) Al fine di garantire i diritti del Lavoratore, il Conciliatore favorirà ed
indicherà espressamente allo stesso la facoltà di nominare un Delegato
sindacale, che interverrà in s ede conciliativa espressamente ed
esclusivamente per fornirgli assistenza sindacale.I n mancanza della
predetta assistenza, il C onciliatore, in via preventiva ed individuale
rispetto alla conciliazione, redigerà apposito verbale di assistenza
sindacale al lavoratore nel quale dovranno espressamente essere indicati
in via riassuntiva i contenuti della transazione e le rinunce cui il
lavoratore presterà espresso consenso a mezzo sottoscrizione. Tale
Verbale “preventivo” sarà inserito in allegato anche al Verbale di
Conciliazione.
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
397
f) A pena di invalidità, la conciliazione dovrà essere stata sottoscritta in
presenza dell’organo di conciliazione
5
, il quale deve aver svolto un ruolo
attivo di supporto alle parti finalizzato a ripristinare una reale situazione
di parità, a tutela del consenso consapevole del lavoratore
6
.
Il verbale di conciliazione stipulato in sede sindacale all’esito della procedura
conciliativa dovrà contenere le seguenti indicazioni:
1. identificazione della Sede Protetta ove si svolge la Conciliazione, con
precisazione di data ed ora della stesura, lettura e sottoscrizione del
Verbale;
2. identificazione del Delegato Sindacale dell’Organizzazione Sindacale
scelta dal Lavoratore, con esplicita conferma del Lavoratore stesso del
mandato di assistenza alla medesima O.S. o, in mancanza del Delegato
Sindacale, l’adozione del modello di assistenza redatto dal Conciliazione
e sottoscritto dal Lavoratore, come espressamente indicato alla
precedente lettera e);
3. identificazione delle Parti:
• nome, cognome, codice fiscale del Lavoratore, con allegazione
di copia del documento d’identità/permesso di soggiorno fronte
e retro, in corso di validità. In presenza di autonomo assistente
sindacale, si dovranno precisare anche i riferimenti dello stesso;
• ragione sociale, Partita Iva e Codice Fiscale dell’Impresa ed
estremi del Legale Rappresentante o, in caso di Datore di lavoro
privato, nome, cognome, codice fiscale del Datore di lavoro, con
allegazione di copia del documento d’identità/permesso di
soggiorno fronte e retro, in corso di validità. In caso d’Impresa,
il Conciliatore dovrà accertarsi che il sottoscrittore aziendale
abbia i titoli/deleghe per la risoluzione della controversia insorta
con il lavoratore, anche con verifica della Visura Camerale; in
presenza di altro soggetto delegato (Responsabile aziendale,
Consulente del lavoro, Avvocato ecc.), il Conciliatore dovrà
trattenere l’apposita delega del Legale Rappresentante allo scopo
predisposta, sempre con allegazione dei relativi documenti
d’identità;
4. definizione degli antefatti della controversia:
• precisazione del rapporto intercorrente tra le Parti e sua
qualificazione ( es. lavoro subordinato dalla data del ….., con
applicazione del CCNL …….., livello d’inquadramento ……,
orario di lavoro ……….. ed altre particolarità, se del caso);
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398
• descrizione della controversia insorta od insorgen da ( es.
sanzione disciplinare; pagamento del lavoro straordinario non
analiticamente documentato; impugnazione del licenziamento
ecc.);
• ogni altra particolarità utile alla definizione della controversia tra
le Parti;
5. le condizioni individuate tra le Parti, ovvero le reciproche concessioni;
6. esplicita indicazione delle rinunce poste in essere dal Lavoratore e dal
Datore di lavoro;
7. esplicita indicazione degli effetti inoppugnabili della Conciliazione
sottoscritta in Sede Sindacale;
8. il consenso delle Parti al trattamento dei dati riservati, secondo la
normativa vigente in materia;
9. l’indicazione esatta del numero di pagine di cui è comporto il Verbale,
ivi inclusi gli eventuali allegati.
Il Verbale di Conciliazione stipulato in Sede sindacale all’esito della procedura
conciliativa potrà essere depositato presso l ’I.T.L. competente a cura del
Conciliatore o a richiesta dalle Parti o se necessario per la tutela dei crediti del
lavoratore, salvo nei casi in cui sia espressamente previsto dalla Legge.
Si precisa che l’adempimento dell’obbligo di deposito del verbale non costituisce
condizione di validità del verbale di conciliazione
7
, né l’avvenuto deposito è
idoneo a sanare eventuali vizi dei quali sia affetto l’accordo conciliativo.
Lavoratori stranieri
In caso di Conciliazione con Lavoratore straniero, il Conciliatore dovrà
verificare preventivamente che il Lavoratore abbia buona padronanza della
lingua italiana, in modo da garantire la sua piena comprensione delle rinunce
conseguenti e della portata della Conciliazione in sede sindacale. Solo in tal
modo, si potrà dare corso alla Conciliazione nel rispetto delle previsioni
contenute nel presente Titolo.
In caso di esito negativo, il Conciliatore dovrà interrompere l’incontro sindacale
ed adoperarsi per la ricerca di apposito interprete che garantisca la traduzione
del testo e delle procedure al Lavoratore, quindi effettuerà successiva
convocazione delle Parti stesse e dell’interprete. In tal caso, nel Verbale di
Conciliazione dovrà essere indicata anche la presenza dell’interprete che
effettua la traduzione simultanea al Lavoratore, con sua sottoscrizione del
Verbale stesso. Inoltre, il Verbale di Conciliazione dovrà contenere la
traduzione scritta in lingua madre del lavoratore, almeno per le parti indicanti le
rinunce espresse dal Lavoratore stesso, quelle del Datore di lavoro, le
Rinnovo del CCNL “Servizi Ausiliari Integrati” del 29/10/2021
399
reciproche concessioni e gli effetti inoppugnabili della Conciliazione. Tali parti
tradotte dovranno prevedere apposita firma in calce del Lavoratore e
dell’interprete.
Note sulla Conciliazione in Sede Sindacale
1
(Cass., 23.10.2013, n. 24024)
2
(Cass., 4.10.2007, n. 20780)
3
(Cass., 8.4.2014, n. 8191; v. anche Cass., 28.7.2015, n. 15874)
4
(Cass., 15.9.2015, n. 18094; Cass., 28.8.2013, n. 19831)
5
(Cass., 23.10.2013, n. 24024; Cass., 10.2.2011, n. 3237; Cass., 11.12.1999, n.
13910)
6
(Cfr. Cass., 10.2.2011, n. 3237; Cass., 22.5.2008, n. 13217; Cass., 3.9.2003, n.
12858, in Riv. it. dir. lav., 2004, II, 183, con nt. di I. Senatori; Cass., 3.4.2002, n.
4730; Cass., 13.11.1997, n. 11248)
7
(Cass. 23.4.1998, n. 4205)