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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 13529/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12024/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 192/2018 depositata il 02/02/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n . 510 / 2011 il T ribunale di V asto , in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Cesilia G iangiacomo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , C oncettina D'Ascenzo e [OSCURATO:PERSONA], condannava i primi due al rilascio del terreno occupato senza titolo di proprietà attorea, dichiarava inammissibile sia la domanda di chiamate in causa del terzo Santuario della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],venditore del terreno, sia la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti di riconoscimento dell'avvenuta usucapione del fondo , condannandoli al pagamento delle spese in favore degli attori e del terzo chiamato in causa.

R espingeva invece la domanda s volta nei confronti del contumace [OSCURATO:PERSONA],non essendo stata fornita prova della partecipazione dello stesso all'occupazione del fondo e rigettava la richiesta di risarcimento danni avanzata dagli attori nei confronti degli altri convenuti costituiti, in quanto sfornita di prova.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA] e Cesilia G iangiacomo , contestando la sentenza nel punto della reiezione della loro domanda di risarcimento dei danni.

Deducevano gli appellanti che solo a seguito dell'emissione della sentenza del Tribunale i convenuti avevano rilasciato il terreno permettendo agli attori di bonificarlo, con l’abbattimento delle costruzioni abusive, ossia di compiere l’attività ritenuta preliminare dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per il rilascio del permesso di costruire un fabbricato rurale,come da richiesta presentata all'ente nel 2009.

3. Con sentenza n. 192 / 2018 la Corte di strettuale di L ' A quila , rilevato che l'atto di appello erastato notificato a [OSCURATO:PERSONA] e al Santuario della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] solo ai fini della litis denuntiatio,in quanto non conteneva alcuna censura avverso le statuizioni della decisione riguardanti l'avvenuto rigetto delle domande avanzate contro [OSCURATO:PERSONA], costituito in giudizio, rilevava che quest’ultimo non aveva interesse a impugnare nel merito né a sollevare eccezionidi rito relativamente all'instaurazione del secondo grado del giudizio.

Rilevava l'infondatezza dell'unico motivo di impugnazione sollevato con l'appello principale, confermando la statuizione di primo grado, posta la genericità della domanda risarcitoria e l'assenza di ogni allegazione e prova al riguardo.

Precisava che la voce di danno consistente nelle spese per la demolizione e lo smaltimento della recinzione delle baracche abusive costituiva dom anda nuova rispetto al primo grado , non potendoritenersi compresa nei danni sofferti dopo la sentenza di cui all’art. 345primo comma c.p.c.

Rigettava di conseguenza l'appello e condannava gli appellanti a rifondere al l'appellato costituito [OSCURATO:PERSONA] le spese del grado di giudizio.

4. Nei confronti della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e illustrato da memoria.

5. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2043 c.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, il difetto di motivazione e l'errata interpretazione dei principi dettati dalla Corte Suprema.

Sostengono gli istanti che i giudici di merito, dopo avere riconosciuto che gli a ppellanti, “ a riprova ” che l'occupazione illegittima degli avversari aveva impedito “ lo sfruttamento del terreno sia ai fini agricoli che edilizi”,avevano depositato in appello “la comunicazione con cui il Comune rendeva noto di avere rilasciato loro concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato, previo abbattimento dei manufatti abusivi”, hanno rit enuto il danno non allegato e provato.

Trascurando le asserite valide ragioni di merito proposte con l'appello, i giudici aquilani ha nno incentrato la loro attenzione soltanto sul contrasto giurisprudenziale, insorto in seno al [OSCURATO:PERSONA], se il danno da occupazione senza titolo di un fondo altrui sia o meno da considerarsi "in re ipsa", con ciò omettendo l'esame dei fatti specifici decisivi,addotti dagli appellanti, già in primo grado e riproposti in appello, a sostegno d elle loro ragioni di danno.

2. - Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art.345 comma 1 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo , il difetto di motivazione e le errate interpretazioni di principi dettati dalla Corte Suprema.

Asseriscono i ricorrenti che l a Corte di appello , in un quadro motivazionale di assoluta incertezza, non ha analizzato il fatto decisivo che i ricorrenti solo dopo l'emanazione della sentenza di primo grado hanno potuto procedere alla demolizione delle baracche, imposta da l Comune prima del rilascio del permesso di costruire e che la quantificazione di tali danni , ancorati all’occupazione illecita del fondo, avev a potuto essere eseguita soltanto dopo la presa di possesso del terreno: per questa ragione i conteggi sono stati presentati in appello,in quanto trattavasi di danni patiti dopo la sentenza.

La Corte di strettuale non avrebbe dunque tenuto in alcuna considerazione la perizia dell'arch.

D’Urbano del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prodotta in appello.

3. - Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del difetto di motivazione della sentenza, ritenendo che non sussistevano i presupposti per la loro condanna alle spese nei confronti del Venditti, carente di interesse ad impugnare la decisione. 4.-Il primo motivo è parzialmente fondato.

Deve essere precisato anzitutto che la censura di omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti –che comunque non consente a questa Corte di comprendere quale sarebbe il fatto omesso, stante la non lineare esposizione del motivo di ricorso– è inammissibile per la presenza di una “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348 terquarto comma c.p.c.

Parimenti del tutto generico e contrastante con il principio di specificità dei motivi di ricorso è il mezzo di impugnazione là dove lo stesso lamenta il difetto di motivazione della sentenza, senza ricondurlo ad uno dei vizi elencati nell’art. 360 c.p.c. e senza sviluppare argomentazioni adeguate nel corpo del mezzo proposto.

Sussiste invece la dedotta violazione dell’art. 2043 c.c., da attrarsi al paradigma dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., alla stregua dell’orientamento di questa Corte in ordine al danno “in re ipsa” da occupazione abusiva di immobile da parte di un terzo.

Con la sentenza n. 33645/2022, le Sezioni Unite hanno affermato che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”, mentre “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell’occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.

In buona sostanza con tale pronuncia viene operata una differenziazione tra danno subìto a causa della perdita di godimento diretto del bene – sussistente in re ipsa – che comunque deve consistere in una concreta (e non astratta o potenziale) possibilità di godimento perduta (posto che il non uso non può essere fonte di risarcimento), e danno consistente nel mancato guadagno provocato dall’impossibilità di impiegare il bene “secondo la sua vocazione fruttifera”, che deve essere provata dal proprietario, anche attraverso presunzioni o ricorso al fatto notorio.

Nel caso di specie la sentenza di secondo grado ha confermato quella del primo giudice che aveva ritenuto che non fosse stata fornita alcuna prova in ordine alla qualità e alla entità dei danni lamentati, consistenti, secondo gli attori, nella impossibilità di sfruttare il terreno sia ai fini agricoli che ai fini edilizi, estendendosi l’occupazione “lungo tutto il fronte di via Titta” [e così, come si legge in ricorso, “impedendo che si edificasse proprio in quel posto (dove si doveva) ed impedendo anche l’accesso alla parte restante del terreno (12/13.000 mq.) per il suo sfruttamento agricolo”].

Ha inoltre escluso la sussistenza anche di allegazione del danno, precisando che gli appellanti si erano limitati genericamente a lamentare che l’abusiva occupazione del terreno oggetto di controversia impedisse loro l’utilizzo del fondo.

Alla luce dell’arresto giurisprudenziale sopra richiamato- peraltro anticipato da decisioni note alla Corte territoriale, che si è diffusa in motivazione sul contrasto giurisprudenziale in argomento- il giudice del rinvio, che si individua nella Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione, dovrà valutare se il danno da lesione del godimento, differenziando la perdita subita dal mancato guadagno , possa ritenersi sussistente nel caso di specie, avvalendosi anche delle presunzioni semplici e tenendo altresì in debita considerazione il comportamento processuale degli attuali intimati.

Come si legge in Cass.

S.U. n. 33645/2022, il convenuto ha infatti “ l’onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento.

La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall’art. 115, comma 1, cod. proc. civ..

In presenza di una specifica contestazione sorge per l’attore l’onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici”. 5.-Il secondo motivo, oltre che inammissibile nel punto in cui prospetta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, per le ragioni già esposte riguardo al precedente motivo, è infondato.

Correttamente la Corte di appello, con una motivazione tutt’altro che incerta,ha ritenuto che le ulteriori voci di danno di cui si chiedeva il ristoro avrebberopotuto essere avanzate in primo grado , essendo già presenti i manufatti abusivi, come riconosciuto dagli stessi convenuti con il primo atto difensivo.Invece, gli appellanti avevano prodotto solo nel secondo grado di giudizio la comunicazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] riguardante la concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato, previo abbattimento dei manufatti abusivi, “concessione però richiesta solamente in prossimità dell’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado”.

Non sussiste alcuna violazione dei principi posti da questa Corte, come sostenuto dai ricorrenti, in quanto, per giurisprudenza costante, la domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza è ammissibile in grado di appello solo se nel giudizio di primo grado sia stata proposta un'azione di danni e gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della stessa natura di quelli già accertati in primo grado (tra altre, Cass. n. 18526/2020; Cass. 5067/2010 ) ; in caso contrario va considerata domanda nuova.

I ricorrenti poi confondono la richiesta di tali danni con la loro quantificazione: questa sola avrebbe potuto essere effettivamente prospettata unicamente dopo le operazioni di demolizione e di smaltimento dei materiali, ma per il suo riconoscimento avrebbe dovuto saldarsi ad una domanda già introdotta in giudizio. 6.-Dall’accoglimento del primo motivo deriva l’assorbimento del terzo motivo, posto che il giudice del rinvio dovrà riesaminare anche la questione delle spese del giudizio.

P.Q.M. la Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione , il primo motivo di ricorso, respinge il secondo, dichiara assorbito il terzo.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12024/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 192/2018 depositata il 02/02/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n . 510 / 2011 il T ribunale di V asto , in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e Cesilia G iangiacomo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , C oncettina D'Ascenzo e [OSCURATO:PERSONA], condannava i primi due al rilascio del terreno occupato senza titolo di proprietà attorea, dichiarava inammissibile sia la domanda di chiamate in causa del terzo Santuario della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],venditore del terreno, sia la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti di riconoscimento dell'avvenuta usucapione del fondo , condannandoli al pagamento delle spese in favore degli attori e del terzo chiamato in causa. R espingeva invece la domanda s volta nei confronti del contumace [OSCURATO:PERSONA],non essendo stata fornita prova della partecipazione dello stesso all'occupazione del fondo e rigettava la richiesta di risarcimento danni avanzata dagli attori nei confronti degli altri convenuti costituiti, in quanto sfornita di prova. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello [OSCURATO:PERSONA] e Cesilia G iangiacomo , contestando la sentenza nel punto della reiezione della loro domanda di risarcimento dei danni. Deducevano gli appellanti che solo a seguito dell'emissione della sentenza del Tribunale i convenuti avevano rilasciato il terreno permettendo agli attori di bonificarlo, con l’abbattimento delle costruzioni abusive, ossia di compiere l’attività ritenuta preliminare dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per il rilascio del permesso di costruire un fabbricato rurale,come da richiesta presentata all'ente nel 2009. 3. Con sentenza n. 192 / 2018 la Corte di strettuale di L ' A quila , rilevato che l'atto di appello erastato notificato a [OSCURATO:PERSONA] e al Santuario della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] solo ai fini della litis denuntiatio,in quanto non conteneva alcuna censura avverso le statuizioni della decisione riguardanti l'avvenuto rigetto delle domande avanzate contro [OSCURATO:PERSONA], costituito in giudizio, rilevava che quest’ultimo non aveva interesse a impugnare nel merito né a sollevare eccezionidi rito relativamente all'instaurazione del secondo grado del giudizio. Rilevava l'infondatezza dell'unico motivo di impugnazione sollevato con l'appello principale, confermando la statuizione di primo grado, posta la genericità della domanda risarcitoria e l'assenza di ogni allegazione e prova al riguardo. Precisava che la voce di danno consistente nelle spese per la demolizione e lo smaltimento della recinzione delle baracche abusive costituiva dom anda nuova rispetto al primo grado , non potendoritenersi compresa nei danni sofferti dopo la sentenza di cui all’art. 345primo comma c.p.c. Rigettava di conseguenza l'appello e condannava gli appellanti a rifondere al l'appellato costituito [OSCURATO:PERSONA] le spese del grado di giudizio. 4. Nei confronti della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e illustrato da memoria. 5. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2043 c.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, il difetto di motivazione e l'errata interpretazione dei principi dettati dalla Corte Suprema. Sostengono gli istanti che i giudici di merito, dopo avere riconosciuto che gli a ppellanti, “ a riprova ” che l'occupazione illegittima degli avversari aveva impedito “ lo sfruttamento del terreno sia ai fini agricoli che edilizi”,avevano depositato in appello “la comunicazione con cui il Comune rendeva noto di avere rilasciato loro concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato, previo abbattimento dei manufatti abusivi”, hanno rit enuto il danno non allegato e provato. Trascurando le asserite valide ragioni di merito proposte con l'appello, i giudici aquilani ha nno incentrato la loro attenzione soltanto sul contrasto giurisprudenziale, insorto in seno al [OSCURATO:PERSONA], se il danno da occupazione senza titolo di un fondo altrui sia o meno da considerarsi "in re ipsa", con ciò omettendo l'esame dei fatti specifici decisivi,addotti dagli appellanti, già in primo grado e riproposti in appello, a sostegno d elle loro ragioni di danno. 2. - Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art.345 comma 1 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo , il difetto di motivazione e le errate interpretazioni di principi dettati dalla Corte Suprema. Asseriscono i ricorrenti che l a Corte di appello , in un quadro motivazionale di assoluta incertezza, non ha analizzato il fatto decisivo che i ricorrenti solo dopo l'emanazione della sentenza di primo grado hanno potuto procedere alla demolizione delle baracche, imposta da l Comune prima del rilascio del permesso di costruire e che la quantificazione di tali danni , ancorati all’occupazione illecita del fondo, avev a potuto essere eseguita soltanto dopo la presa di possesso del terreno: per questa ragione i conteggi sono stati presentati in appello,in quanto trattavasi di danni patiti dopo la sentenza. La Corte di strettuale non avrebbe dunque tenuto in alcuna considerazione la perizia dell'arch. D’Urbano del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prodotta in appello. 3. - Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del difetto di motivazione della sentenza, ritenendo che non sussistevano i presupposti per la loro condanna alle spese nei confronti del Venditti, carente di interesse ad impugnare la decisione. 4.-Il primo motivo è parzialmente fondato. Deve essere precisato anzitutto che la censura di omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti –che comunque non consente a questa Corte di comprendere quale sarebbe il fatto omesso, stante la non lineare esposizione del motivo di ricorso– è inammissibile per la presenza di una “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348 terquarto comma c.p.c. Parimenti del tutto generico e contrastante con il principio di specificità dei motivi di ricorso è il mezzo di impugnazione là dove lo stesso lamenta il difetto di motivazione della sentenza, senza ricondurlo ad uno dei vizi elencati nell’art. 360 c.p.c. e senza sviluppare argomentazioni adeguate nel corpo del mezzo proposto. Sussiste invece la dedotta violazione dell’art. 2043 c.c., da attrarsi al paradigma dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., alla stregua dell’orientamento di questa Corte in ordine al danno “in re ipsa” da occupazione abusiva di immobile da parte di un terzo. Con la sentenza n. 33645/2022, le Sezioni Unite hanno affermato che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”, mentre “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell’occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”. In buona sostanza con tale pronuncia viene operata una differenziazione tra danno subìto a causa della perdita di godimento diretto del bene – sussistente in re ipsa – che comunque deve consistere in una concreta (e non astratta o potenziale) possibilità di godimento perduta (posto che il non uso non può essere fonte di risarcimento), e danno consistente nel mancato guadagno provocato dall’impossibilità di impiegare il bene “secondo la sua vocazione fruttifera”, che deve essere provata dal proprietario, anche attraverso presunzioni o ricorso al fatto notorio. Nel caso di specie la sentenza di secondo grado ha confermato quella del primo giudice che aveva ritenuto che non fosse stata fornita alcuna prova in ordine alla qualità e alla entità dei danni lamentati, consistenti, secondo gli attori, nella impossibilità di sfruttare il terreno sia ai fini agricoli che ai fini edilizi, estendendosi l’occupazione “lungo tutto il fronte di via Titta” [e così, come si legge in ricorso, “impedendo che si edificasse proprio in quel posto (dove si doveva) ed impedendo anche l’accesso alla parte restante del terreno (12/13.000 mq.) per il suo sfruttamento agricolo”]. Ha inoltre escluso la sussistenza anche di allegazione del danno, precisando che gli appellanti si erano limitati genericamente a lamentare che l’abusiva occupazione del terreno oggetto di controversia impedisse loro l’utilizzo del fondo. Alla luce dell’arresto giurisprudenziale sopra richiamato- peraltro anticipato da decisioni note alla Corte territoriale, che si è diffusa in motivazione sul contrasto giurisprudenziale in argomento- il giudice del rinvio, che si individua nella Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione, dovrà valutare se il danno da lesione del godimento, differenziando la perdita subita dal mancato guadagno , possa ritenersi sussistente nel caso di specie, avvalendosi anche delle presunzioni semplici e tenendo altresì in debita considerazione il comportamento processuale degli attuali intimati. Come si legge in Cass. S.U. n. 33645/2022, il convenuto ha infatti “ l’onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall’art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l’attore l’onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici”. 5.-Il secondo motivo, oltre che inammissibile nel punto in cui prospetta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, per le ragioni già esposte riguardo al precedente motivo, è infondato. Correttamente la Corte di appello, con una motivazione tutt’altro che incerta,ha ritenuto che le ulteriori voci di danno di cui si chiedeva il ristoro avrebberopotuto essere avanzate in primo grado , essendo già presenti i manufatti abusivi, come riconosciuto dagli stessi convenuti con il primo atto difensivo.Invece, gli appellanti avevano prodotto solo nel secondo grado di giudizio la comunicazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] riguardante la concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato, previo abbattimento dei manufatti abusivi, “concessione però richiesta solamente in prossimità dell’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado”. Non sussiste alcuna violazione dei principi posti da questa Corte, come sostenuto dai ricorrenti, in quanto, per giurisprudenza costante, la domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza è ammissibile in grado di appello solo se nel giudizio di primo grado sia stata proposta un'azione di danni e gli ulteriori danni richiesti in appello trovino la loro fonte nella stessa causa e siano della stessa natura di quelli già accertati in primo grado (tra altre, Cass. n. 18526/2020; Cass. 5067/2010 ) ; in caso contrario va considerata domanda nuova. I ricorrenti poi confondono la richiesta di tali danni con la loro quantificazione: questa sola avrebbe potuto essere effettivamente prospettata unicamente dopo le operazioni di demolizione e di smaltimento dei materiali, ma per il suo riconoscimento avrebbe dovuto saldarsi ad una domanda già introdotta in giudizio. 6.-Dall’accoglimento del primo motivo deriva l’assorbimento del terzo motivo, posto che il giudice del rinvio dovrà riesaminare anche la questione delle spese del giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione , il primo motivo di ricorso, respinge il secondo, dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa co
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