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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43032/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione di cocaina.

Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante della "collaborazione", di cui al comma 7 del predetto art. 73, che la sentenza avrebbe escluso sulla base di mere valutazioni di un operatore di polizia escusso come testimone, in violazione anche della disciplina di rito.

2. Il ricorso è inammissibile, per la genericità del motivo.

Secondo quanto si legge in sentenza, il teste ha riferito dati di fatto, non valutazioni.

L'imputato, dopo generiche dichiarazioni alla p.g., è rimasto in silenzio all'udienza di convalida del suo arresto: circostanza sulla quale il ricorso sorvola del tutto.

Ma soprattutto, neppure in quest'ultimo vengono dedotte circostanze tali da poter dedurre che quegli abbia evitato che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori od abbia aiutato gli investigatori a sottrarre risorse economiche illecite, che è quanto richiede il suddetto comma 7.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 25 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione di cocaina. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante della "collaborazione", di cui al comma 7 del predetto art. 73, che la sentenza avrebbe escluso sulla base di mere valutazioni di un operatore di polizia escusso come testimone, in violazione anche della disciplina di rito. 2. Il ricorso è inammissibile, per la genericità del motivo. Secondo quanto si legge in sentenza, il teste ha riferito dati di fatto, non valutazioni. L'imputato, dopo generiche dichiarazioni alla p.g., è rimasto in silenzio all'udienza di convalida del suo arresto: circostanza sulla quale il ricorso sorvola del tutto. Ma soprattutto, neppure in quest'ultimo vengono dedotte circostanze tali da poter dedurre che quegli abbia evitato che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori od abbia aiutato gli investigatori a sottrarre risorse economiche illecite, che è quanto richiede il suddetto comma 7. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre
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