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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10338/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Lecce, in data 28 settembre 2020, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, ed ha per il resto confermato, la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, 1'11 dicembre 2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene rispettivamente ritenute di giustizia, con riguardo al reato di cui ai capo 1 (il Cofano e il Conversano) e ai capi 9 e 10 (il Vergaro).

1.1. L'episodio di cui al capo 1 riguarda l'imputazione di concorso del Conversano e del Cofano nell'acquisizione di 1.200 chilogrammi di manjuana a seguito dell'importazione dello stupefacente in Italia dall'Albania, con trasporto mediante gommone, ed in vista dell'esigenza di mettere al sicuro il carico, per il quale sarebbero stati impiegati due furgoni rientranti nella disponibilità del Cofano; i due imputati venivano fermati a bordo di uno dei due furgoni, all'interno del quale vi erano elementi investigativi reputati indicativi, secondo l'accusa, del trasporto di carburante per alimentare il gommone utilizzato per il trasporto del quantitativo di stupefacente, in vista del rientro in Albania.

1.2. Quanto agli episodi contestati al Vergaro, si tratta dell'acquisto di 100 grammi di marijuana per la successiva cessione a terzi (capo 9) e del concorso nella vendita di 2 chilogrammi della stessa sostanza a tale [OSCURATO:PERSONA] (capo 10).

2. Avverso la prefata sentenza d'appello, confermativa dell'impianto accusatorio a carico dei suddetti imputati, ricorrono con atto congiunto il Cofano e il Conversano; nonché, separatamente, il Vergaro.

3. Iniziando dal ricorso del Cofano e del Conversano, esso si articola in cinque motivi.

3.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge processuale in relazione al mancato esame, da parte della Corte di merito, dell'istanza di rinvio avanzata dal difensore di fiducia degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], per legittimo impedimento costituito da concomitanti impegni professionali (uno dei quali con imputato detenuto) nella sede di Taranto: l'istanza, riferita all'udienza del 28 settembre 2020 (in occasione della quale fu emessa la sentenza), era stata inviata via PEC alla Corte d'appello di Lecce il 24 settembre, ossia 4 giorni prima; ma, nonostante ciò, la Corte di merito neppure dava atto della presentazione dell'istanza, limitandosi a verbalizzare l'assenza del difensore (che non aveva rassegnato neppure in precedenza le proprie conclusioni per i due ricorrenti) e senza neppure nominare un difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4, cod.proc.pen..

Di seguito, veniva pronunciato il dispositivo della sentenza.

3.2. Con il secondo motivo si denuncia, per violazione di legge processuale e sostanziale, il fatto che il dispositivo della sentenza nei confronti dei ricorrenti sia stato letto senza neppure nominare un difensore d'ufficio, nonché senza raccogliere le conclusioni del difensore dei ricorrenti e quelle del Procuratore generale.

3.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata specificazione del ruolo degli imputati nella vicenda criminosa, che non sarebbe quello di soggetti direttamente coinvolti nel trasporto di stupefacente (rispetto al quale non vi é stato mai contatto degli imputati con gli altri soggetti coinvolti nell'importazione, nel trasporto e nell'occultamento del carico), ma al più di responsabili di favoreggiamento: ipotesi, quest'ultima, apoditticamente esclusa dalla Corte di merito.

3.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva. 3.5, Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione quanto alla misura della pena, sulla cui denunciata eccessività la Corte di merito ha omesso ogni valutazione.

4. Il ricorso del Vergaro si articola in un singolo motivo, nel quale si lamenta la carenza di elementi probatori a carico del ricorrente sia in ordine alla ricezione del 100 grammi di marijuana di cui al capo 9, al più riqualificabili come ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sia con riguardo alla sua posizione di concorrente nella detenzione o nella cessione del quantitativo di stupefacente di cui al capo 10, al più potendosi qualificare il suo ruolo come favoreggiamento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso del Cofano e del Conversano é fondato e assorbente.

I ricorrenti hanno documentato l'istanza di differimento ritualmente avanzata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], alla Corte d'appello di Lecce mediante posta elettronica certificata, in data 24 settembre 2020, per la concomitanza, in data 28 settembre 2020, di impegni professionali in altra sede, anche per assistenza a imputato detenuto.

L'istanza é comprensiva delle ragioni per le quali il predetto avvocato era impossibilitato a delegare altri difensori.

Nondimeno, come pure risulta documentato, la Corte di merito non ha dato atto dell'istanza, sulla quale non ha dunque provveduto, e non ha raccolto le conclusioni del difensore dei ricorrenti, provvedendo di seguito alla lettura del dispositivo.

Secondo il prevalente e qui condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, é da ritenersi ammissibile la comunicazione del legittimo impedimento del difensore a mezzo posta elettronica certificata (PEC) atteso che tale impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio processuale, é rilevabile anche d'ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice (Sez. 2, Sentenza n. 3436 del 01/12/2020, dep. 27/01/2021, Rv. 280520; Sez. 6, Sentenza n. 54427 del 16/10/2018, Rv. 274314).

La condivisibilità del principio così affermato, avuto anche riguardo al dato testuale dell'art. 420-ter comma 5, cod.proc.pen. (che parla genericamente di impedimento "prontamente comunicato", senza specificare la forma di tale comunicazione) appare in tutta la sua evidenza non solo in relazione all'esigenza di assicurare il più ampio esercizio del diritto di difesa e il pieno contraddittorio tra le parti, ma anche in relazione alle esigenze di tutela della salute dei cittadini nell'emergenza pandemica, già in corso al momento della presentazione dell'istanza (essendo stato prorogato lo stato d'emergenza fino al 15 ottobre 2020 giusta D.L. 30 luglio 2020, n. 83); e, sebbene solo in epoca successiva sia stata formalmente riconosciuta dal legislatore la facoltà di presentare istanze per via telematica (art. 24, comma 4, legge 176/2020, di conversione del D.L. 137/2020), appare evidente che la presentazione a mezzo PEC dell'istanza di differimento (risultata regolarmente consegnata, in base a quanto documentato nel ricorso) risponde pienamente all'esigenza difensiva di rendere noto il concomitante impegno professionale e, contemporaneamente, ad ovvie valutazioni di opportunità dovute all'emergenza sanitaria e all'esigenza di evitare, per quanto possibile, rischi di contagio anche presso gli uffici giudiziari.

Di tal che l'omesso esame dell'istanza di differimento - presentata quattro giorni prima dell'udienza - da parte della Corte di merito si appalesa lesivo del diritto di difesa, tanto più che la stessa Corte non ha neppure provveduto a designare un difensore d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia assente e non ha raccolto le conclusioni delle parti, che neppure in precedenza erano state rassegnate per quanto concerne gli odierni ricorrenti.

Ne consegue che, relativamente alle posizioni di Cofano e di Conversano, la sentenza impugnata é affetta da nullità e va annullata con rinvio alla Sezione promiscua della stessa Corte salentina, per nuovo giudizio.2.

Invece il ricorso del Vergaro é inammissibile, per assoluta genericità e perché proposto in termini non consentiti.

2.1. Oltre a non essere stato indicato in epigrafe il vizio denunciato ex art. 606, comma 1, cod.proc.pen. - ciò che non consente di individuare adeguatamente l'oggetto dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 581 cod.proc.pen. - il ricorso risulta da un lato contenutisticamente affatto vago, dall'altro decisamente assertivo nel proporre un'interpretazione alternativa del materiale probatorio (ciò che esula dalle lagnanze proponibili in sede di legittimità) e nelle sue affermazioni circa gli elementi a sostegno della carenza di prove circa il ruolo del ricorrente o, in alternativa, circa la derubricabilità del reato di cui al capo 9) quale ipotesi di lieve entità, e del reato di cui al capo 10) quale ipotesi di favoreggiamento.

Si ricorda che, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, Sentenza n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

2.2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso del Vergaro consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il Vergaro va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio alla Sezione Promiscua della Corte d'appello di Lecce.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Lecce, in data 28 settembre 2020, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, ed ha per il resto confermato, la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, 1'11 dicembre 2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene rispettivamente ritenute di giustizia, con riguardo al reato di cui ai capo 1 (il Cofano e il Conversano) e ai capi 9 e 10 (il Vergaro). 1.1. L'episodio di cui al capo 1 riguarda l'imputazione di concorso del Conversano e del Cofano nell'acquisizione di 1.200 chilogrammi di manjuana a seguito dell'importazione dello stupefacente in Italia dall'Albania, con trasporto mediante gommone, ed in vista dell'esigenza di mettere al sicuro il carico, per il quale sarebbero stati impiegati due furgoni rientranti nella disponibilità del Cofano; i due imputati venivano fermati a bordo di uno dei due furgoni, all'interno del quale vi erano elementi investigativi reputati indicativi, secondo l'accusa, del trasporto di carburante per alimentare il gommone utilizzato per il trasporto del quantitativo di stupefacente, in vista del rientro in Albania. 1.2. Quanto agli episodi contestati al Vergaro, si tratta dell'acquisto di 100 grammi di marijuana per la successiva cessione a terzi (capo 9) e del concorso nella vendita di 2 chilogrammi della stessa sostanza a tale [OSCURATO:PERSONA] (capo 10). 2. Avverso la prefata sentenza d'appello, confermativa dell'impianto accusatorio a carico dei suddetti imputati, ricorrono con atto congiunto il Cofano e il Conversano; nonché, separatamente, il Vergaro. 3. Iniziando dal ricorso del Cofano e del Conversano, esso si articola in cinque motivi. 3.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge processuale in relazione al mancato esame, da parte della Corte di merito, dell'istanza di rinvio avanzata dal difensore di fiducia degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA], per legittimo impedimento costituito da concomitanti impegni professionali (uno dei quali con imputato detenuto) nella sede di Taranto: l'istanza, riferita all'udienza del 28 settembre 2020 (in occasione della quale fu emessa la sentenza), era stata inviata via PEC alla Corte d'appello di Lecce il 24 settembre, ossia 4 giorni prima; ma, nonostante ciò, la Corte di merito neppure dava atto della presentazione dell'istanza, limitandosi a verbalizzare l'assenza del difensore (che non aveva rassegnato neppure in precedenza le proprie conclusioni per i due ricorrenti) e senza neppure nominare un difensore d'ufficio ex art. 97, comma 4, cod.proc.pen.. Di seguito, veniva pronunciato il dispositivo della sentenza. 3.2. Con il secondo motivo si denuncia, per violazione di legge processuale e sostanziale, il fatto che il dispositivo della sentenza nei confronti dei ricorrenti sia stato letto senza neppure nominare un difensore d'ufficio, nonché senza raccogliere le conclusioni del difensore dei ricorrenti e quelle del Procuratore generale. 3.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata specificazione del ruolo degli imputati nella vicenda criminosa, che non sarebbe quello di soggetti direttamente coinvolti nel trasporto di stupefacente (rispetto al quale non vi é stato mai contatto degli imputati con gli altri soggetti coinvolti nell'importazione, nel trasporto e nell'occultamento del carico), ma al più di responsabili di favoreggiamento: ipotesi, quest'ultima, apoditticamente esclusa dalla Corte di merito. 3.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva. 3.5, Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione quanto alla misura della pena, sulla cui denunciata eccessività la Corte di merito ha omesso ogni valutazione. 4. Il ricorso del Vergaro si articola in un singolo motivo, nel quale si lamenta la carenza di elementi probatori a carico del ricorrente sia in ordine alla ricezione del 100 grammi di marijuana di cui al capo 9, al più riqualificabili come ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sia con riguardo alla sua posizione di concorrente nella detenzione o nella cessione del quantitativo di stupefacente di cui al capo 10, al più potendosi qualificare il suo ruolo come favoreggiamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso del Cofano e del Conversano é fondato e assorbente. I ricorrenti hanno documentato l'istanza di differimento ritualmente avanzata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], alla Corte d'appello di Lecce mediante posta elettronica certificata, in data 24 settembre 2020, per la concomitanza, in data 28 settembre 2020, di impegni professionali in altra sede, anche per assistenza a imputato detenuto. L'istanza é comprensiva delle ragioni per le quali il predetto avvocato era impossibilitato a delegare altri difensori. Nondimeno, come pure risulta documentato, la Corte di merito non ha dato atto dell'istanza, sulla quale non ha dunque provveduto, e non ha raccolto le conclusioni del difensore dei ricorrenti, provvedendo di seguito alla lettura del dispositivo. Secondo il prevalente e qui condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, é da ritenersi ammissibile la comunicazione del legittimo impedimento del difensore a mezzo posta elettronica certificata (PEC) atteso che tale impedimento, stante la prioritaria rilevanza della verifica della legittima instaurazione del contraddittorio processuale, é rilevabile anche d'ufficio e può essere tratto da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice (Sez. 2, Sentenza n. 3436 del 01/12/2020, dep. 27/01/2021, Rv. 280520; Sez. 6, Sentenza n. 54427 del 16/10/2018, Rv. 274314). La condivisibilità del principio così affermato, avuto anche riguardo al dato testuale dell'art. 420-ter comma 5, cod.proc.pen. (che parla genericamente di impedimento "prontamente comunicato", senza specificare la forma di tale comunicazione) appare in tutta la sua evidenza non solo in relazione all'esigenza di assicurare il più ampio esercizio del diritto di difesa e il pieno contraddittorio tra le parti, ma anche in relazione alle esigenze di tutela della salute dei cittadini nell'emergenza pandemica, già in corso al momento della presentazione dell'istanza (essendo stato prorogato lo stato d'emergenza fino al 15 ottobre 2020 giusta D.L. 30 luglio 2020, n. 83); e, sebbene solo in epoca successiva sia stata formalmente riconosciuta dal legislatore la facoltà di presentare istanze per via telematica (art. 24, comma 4, legge 176/2020, di conversione del D.L. 137/2020), appare evidente che la presentazione a mezzo PEC dell'istanza di differimento (risultata regolarmente consegnata, in base a quanto documentato nel ricorso) risponde pienamente all'esigenza difensiva di rendere noto il concomitante impegno professionale e, contemporaneamente, ad ovvie valutazioni di opportunità dovute all'emergenza sanitaria e all'esigenza di evitare, per quanto possibile, rischi di contagio anche presso gli uffici giudiziari. Di tal che l'omesso esame dell'istanza di differimento - presentata quattro giorni prima dell'udienza - da parte della Corte di merito si appalesa lesivo del diritto di difesa, tanto più che la stessa Corte non ha neppure provveduto a designare un difensore d'ufficio in sostituzione di quello di fiducia assente e non ha raccolto le conclusioni delle parti, che neppure in precedenza erano state rassegnate per quanto concerne gli odierni ricorrenti. Ne consegue che, relativamente alle posizioni di Cofano e di Conversano, la sentenza impugnata é affetta da nullità e va annullata con rinvio alla Sezione promiscua della stessa Corte salentina, per nuovo giudizio.2. Invece il ricorso del Vergaro é inammissibile, per assoluta genericità e perché proposto in termini non consentiti. 2.1. Oltre a non essere stato indicato in epigrafe il vizio denunciato ex art. 606, comma 1, cod.proc.pen. - ciò che non consente di individuare adeguatamente l'oggetto dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 581 cod.proc.pen. - il ricorso risulta da un lato contenutisticamente affatto vago, dall'altro decisamente assertivo nel proporre un'interpretazione alternativa del materiale probatorio (ciò che esula dalle lagnanze proponibili in sede di legittimità) e nelle sue affermazioni circa gli elementi a sostegno della carenza di prove circa il ruolo del ricorrente o, in alternativa, circa la derubricabilità del reato di cui al capo 9) quale ipotesi di lieve entità, e del reato di cui al capo 10) quale ipotesi di favoreggiamento. Si ricorda che, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, Sentenza n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). 2.2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso del Vergaro consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il Vergaro va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio alla Sezione Promiscua della Corte d'appello di Lecce. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa
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