Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08834/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminato il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di a mm issi bilità.

1.1. Il primo, per vizio di motivazione, non si confronta col percorso motivazionale della decisione impugnata che, senza incorrere in congetture o altri vizi logici, ha desunto l'elemento soggettivo e, correlativamente, escluso l'errore di fatto valorizzando circostanze pacificamente accertate (la richiesta di consigli ad un amico poliziotto per occultare il possesso di armi ulteriori rispetto a quelle già denunziate in collezione dopo la morte del padre) di cui il ricorrente propone, prospettandola come più plausibile, una lettura alternativa, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.

1.2. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, oltre ad essere generico non è consentito perché sollecita apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli del giudice del merito che nel dare conto dell'esercizio del potere di commisurazione della pena, ha rilevato come l'adeguatezza della dosimetria sia stata garantiva dalla benevola concessione delle circostanze attenuanti generiche e dalla determinazione della pena base e degli aumenti a titolo di continuazione in misura non distante dal minimo edittale.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 6 dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminato il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Ritenuto che entrambi i motivi dedotti non superano il vaglio di a mm issi bilità. 1.1. Il primo, per vizio di motivazione, non si confronta col percorso motivazionale della decisione impugnata che, senza incorrere in congetture o altri vizi logici, ha desunto l'elemento soggettivo e, correlativamente, escluso l'errore di fatto valorizzando circostanze pacificamente accertate (la richiesta di consigli ad un amico poliziotto per occultare il possesso di armi ulteriori rispetto a quelle già denunziate in collezione dopo la morte del padre) di cui il ricorrente propone, prospettandola come più plausibile, una lettura alternativa, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. 1.2. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, oltre ad essere generico non è consentito perché sollecita apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli del giudice del merito che nel dare conto dell'esercizio del potere di commisurazione della pena, ha rilevato come l'adeguatezza della dosimetria sia stata garantiva dalla benevola concessione delle circostanze attenuanti generiche e dalla determinazione della pena base e degli aumenti a titolo di continuazione in misura non distante dal minimo edittale. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 dice
Sentenza Cassazione n. 08834/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris