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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 agosto 2024

Cassazione n. 07212/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( LIBANO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOf c 1 Ds a i , ° udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]• P Motivi della decisione

1. La Corte di appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. L'impugnazione è inammissibile in quanto intempestiva.

Sulle domande aventi a oggetto la riparazione per ingiusta detenzione (di cui all'art. 314 cod. proc. pen.) la Corte d'appello decide con ordinanza emessa all'esito di udienza in camera di consiglio ricorribile per cassazione (ex art. 315 e 646 cod. proc. pen.) nel termine di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza stessa (art. 585, commi 1, lett. a, e 2, lett. a, cod. proc. pen.).

Nella specie, per quanto evidenziato dallo stesso ricorrente, all'esito della camera di consiglio del 9 aprile 2024 è stata emessa l'ordinanza in oggetto, depositata e notificata il successivo 6 agosto 2024.

Ne consegue la tardività del ricorso per cassazione in quanto depositato, il 27 settembre 2024, oltre il termine di quindici giorni di cui all'art. (art. 585, commi 1, lett. a, e 2, lett. a, cod. proc. pen.).

3. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( LIBANO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOf c 1 Ds a i , ° udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]• P Motivi della decisione 1. La Corte di appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione depositata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'impugnazione è inammissibile in quanto intempestiva. Sulle domande aventi a oggetto la riparazione per ingiusta detenzione (di cui all'art. 314 cod. proc. pen.) la Corte d'appello decide con ordinanza emessa all'esito di udienza in camera di consiglio ricorribile per cassazione (ex art. 315 e 646 cod. proc. pen.) nel termine di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza stessa (art. 585, commi 1, lett. a, e 2, lett. a, cod. proc. pen.). Nella specie, per quanto evidenziato dallo stesso ricorrente, all'esito della camera di consiglio del 9 aprile 2024 è stata emessa l'ordinanza in oggetto, depositata e notificata il successivo 6 agosto 2024. Ne consegue la tardività del ricorso per cassazione in quanto depositato, il 27 settembre 2024, oltre il termine di quindici giorni di cui all'art. (art. 585, commi 1, lett. a, e 2, lett. a, cod. proc. pen.). 3. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 gennaio
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