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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12216/2022

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e ORDINANZA sul ricorso 5204-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1249/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IRES per l'anno d'imposta 2006; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 12 del D.L. n. 78 dell 2009 non si estende agli anni antecedenti, cosicché il termine di decadenza per l'Ufficio per gli accertamenti relativi alla presente controversia (2006) scadeva il 31 dicembre 2011, mentre l'avviso di accertamento oggetto della presente controversia è stato notificato il 28 agosto 2015.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12, commi 2, 2 bis e 2 ter del D.L. n. 78 del 2009 in quanto il citato art. 12 non avrebbe natura di norma sostanziale.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti: la presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla

I. n. 102 del 2009, con riferimento all'omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non è suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (prevista dal 1 luglio 2009), stante la natura sostanziale e non Ric. 2020 n. 05204 sez.

MT - ud. 23-02-2022 -2- procedimentale delle presunzioni (Cass. n. 33893 del 2019; Cass. nn. 38051, 38749, 38750, 38751 e 38752, del 2021; Cass. nn. 1323 e 1324 del 2022). [OSCURATO:PERSONA] si è conformata ai predetti principi laddove - affermando che il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2009 non si estende agli anni antecedenti, cosicché il termine di decadenza per l'Ufficio per gli accertamenti relativi alla presente controversia (2006) scadeva il 31 dicembre 2011, mentre l'avviso di accertamento oggetto della presente controversia è stato notificato il 28 agosto 2015 - ha ritenuto che la suddetta presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del di. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla

I. n. 102 del 2009 abbia natura sostanziale e dunque non fosse applicabile al caso di specie, in cui gli accertamenti erano relativi all'anno 2006.

Dunque, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.

Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - T, Ordinanza n. 31080 del 2/11/2021; Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P. Q. M. Rigetta il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Lu io N a po

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 5204-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1249/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IRES per l'anno d'imposta 2006; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 12 del D.L. n. 78 dell 2009 non si estende agli anni antecedenti, cosicché il termine di decadenza per l'Ufficio per gli accertamenti relativi alla presente controversia (2006) scadeva il 31 dicembre 2011, mentre l'avviso di accertamento oggetto della presente controversia è stato notificato il 28 agosto 2015. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12, commi 2, 2 bis e 2 ter del D.L. n. 78 del 2009 in quanto il citato art. 12 non avrebbe natura di norma sostanziale. Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: la presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla I. n. 102 del 2009, con riferimento all'omessa dichiarazione di investimenti e attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non è suscettibile di essere applicata retroattivamente agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore (prevista dal 1 luglio 2009), stante la natura sostanziale e non Ric. 2020 n. 05204 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- procedimentale delle presunzioni (Cass. n. 33893 del 2019; Cass. nn. 38051, 38749, 38750, 38751 e 38752, del 2021; Cass. nn. 1323 e 1324 del 2022). [OSCURATO:PERSONA] si è conformata ai predetti principi laddove - affermando che il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2009 non si estende agli anni antecedenti, cosicché il termine di decadenza per l'Ufficio per gli accertamenti relativi alla presente controversia (2006) scadeva il 31 dicembre 2011, mentre l'avviso di accertamento oggetto della presente controversia è stato notificato il 28 agosto 2015 - ha ritenuto che la suddetta presunzione di evasione sancita dall'art. 12, comma 2, del di. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla I. n. 102 del 2009 abbia natura sostanziale e dunque non fosse applicabile al caso di specie, in cui gli accertamenti erano relativi all'anno 2006. Dunque, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente. Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - T, Ordinanza n. 31080 del 2/11/2021; Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714). P. Q. M. Rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Lu io N a po
Sentenza Cassazione n. 12216/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris