CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43706/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 1‘/.annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese di difesa e rappresentanza della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Trieste, in parziale riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste appellata da [OSCURATO:PERSONA] e dal Procuratore della Repubblica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la nullità della sentenza nei confronti del secondo e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trieste, confermava nel resto la decisione impugnata e condannava entrambi gli imputati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile. Fedosov era stato assolto in primo grado dall'imputazione di omicidio volontario commesso in concorso con Semin per non aver commesso il fatto; il Pubblico Ministero aveva proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, impugnazione convertita in appello. La Corte territoriale accoglieva l'appello del Pubblico Ministero, osservando che il Giudice di primo grado, pur non ritenendo provata la corresponsabilità di Fedosov nel delitto, aveva sottolineato che l'imputato, con la condotta successiva, aveva aiutato il coimputato ad eludere le investigazioni, ipotizzando, quindi, la responsabilità per il diverso delitto di favoreggiamento personale: ciò avrebbe dovuto portare alla trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per diversità del fatto, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., trasmissione che, non avendo provveduto il giudice di primo grado, veniva disposta dal giudice di appello. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] contestando la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese legali della costituita parte civile, deducendo violazione dell'art. 110 T.U.S.P. Il ricorrente sottolinea che sia l'imputato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] j1( erano stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Inoltre, l'impugnazione del Pubblico Ministero non aveva ad oggetto l'intervenuta assoluzione dall'imputazione di omicidio volontario, ma la mancata trasmissione degli atti al suo ufficio per il diverso fatto. Il ricorrente deduce, quindi, difetto assoluto di motivazione della condanna alle spese sostenute dalla parte civile, nonostante l'ammissione di entrambe le parti al patrocinio a spese dello Stato e il contenuto della pronuncia. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 110 d.P.R. 115 del 2002, mentre in un terzo motivo, in via alternativa, chiede la correzione del dispositivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, Cons. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese di difesa e rappresentanza della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. In forza dell'art. 538 cod. proc. pen., il giudice decide sulla domanda per il risarcimento del danno solo in caso di condanna; ai sensi del successivo art. 541 cod. proc. pen., il giudice condanna, altresì, l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. Non vi è, quindi, spazio per la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile in assenza di una pronuncia di condanna per il reato contestato che, nel caso di specie, non esiste. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna pronunciata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile. Così deciso il 2 novem