CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17009/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) GUARNIERI Enrico [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) GUARNIERI Giovina [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) TOMBION Roberta [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della Corte di Appello di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni il Pubblico Ministero che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di GUARNIERI Enrico, TOMBION Roberta e GUARNIERI Giovina ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di L'Aquila, in data 26 novembre 2020, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 27 aprile 2020 con la quale i ricorrenti sono stati condannati alla pena di mesi 4 e giorni 15 di reclusione ciascuno in relazione al reato continuato di cui agli articoli 635, comma 2, n. 1, e 633-639 bis cod. pen.2. I ricorrenti lamentano, come primo motivo di impugnazione, la violazione di legge ex art. 606 lettera e) cod. proc. pen.; la Corte di Appello ha erroneamente affermato la mancata produzione di conclusioni scritte; la difesa ha documentato, invece, l'avvenuta tempestiva trasmissione delle conclusioni scritte da parte dei ricorrenti (mediante PEC pervenuta in data 19 novembre 2020, alla casella [OSCURATO:EMAIL]). L'omessa compulsazione delle conclusioni correttamente depositate dalla Difesa ha comportato la mancata valutazione di tre ulteriori motivi di appello contenuti nel predetto atto difensivo. 3. Il secondo motivo di ricorso lamenta la medesima violazione di legge ex art. 606 lettera e) cod. proc. pen.; la mancata lettura delle conclusioni scritte depositate ha impedito alla Corte Territoriale di motivare in ordine al mancato riconoscimento da parte del Giudice di primo grado della causa di non punibilità di cui all'art. 54 cod. pen., secondo la difesa gli imputati si sono determinati ad occupare illecitamente l'alloggio popolare in quanto costretti dalla necessità di ripararsi dal gelo invernale. 4. Ulteriore specificazione della medesima violazione si ravvisa nel terzo motivo di ricorso con il quale la Difesa lamenta la mancata motivazione in ordine al riconoscimento della esimente putativa di cui all'art. 59 comma quarto cod. pen., esimente applicabile stante la convinzione degli imputati di versare in una situazione di pericolo e necessità. 5. Anche il quarto motivo di ricorso lamenta la medesima violazione di legge ex art. 606 lettera e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen., secondo la difesa ricorrono, invero, i presupposti di legge per la qualificazione del fatto come tenue (pena edittale inferiore rispetto ai limiti previsti dalla legge, unicità della condotta e realizzazione di un danno esiguo). 6. Con il quinto ed ultimo motivo di impugnazione, i ricorrenti hanno lamentato la mancata, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. in ordine all'affermazione di responsabilità limitatamente al reato di cui all'art. 635 cod. pen.; non essendo, emerso, aldilà di ogni ragionevole dubbio, che il danneggiamento descritto al capo di imputazione sia stato posto in essere dai ricorrenti piuttosto che da altri soggetti non individuati. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con il primo dei motivi d'impugnazione i ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa per aver la Corte territoriale totalmente ignorato la memoria tempestivamente depositata dal difensore. La mancata valutazione della memoria - si deduce in ricorso - si traduce in una carenza della motivazione della decisione, che si risolve nella violazione del diritto, riconosciuto dalla legge all'imputato, di difendersi provando. Il motivo, così come formulato, risulta assolutamente infondato, e ne va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità. Le note conclusive hanno ad oggetto questioni nuove che non erano state proposte con l'atto di appello e che, di conseguenza, non rientravano nel thema decidendum della Corte territoriale (vedi Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, Rv. 277076 - 01 «Gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione»). 2. Le medesime valutazioni vanno riproposte in relazione al secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, anche tali doglianze non possono essere esaminate perché non proposte con l'atto di appello. Le questioni sulla mancata applicazione delle cause di non punibilità di cui agli artt. 54, 59 e 131 bis cod. pen. sono state dedotte nelle conclusioni scritte depositate in data 19 novembre 2020, sebbene fossero proponibili anche con l'appello originario. Nell'originario atto di innpugnazione, infatti, i motivi supportavano esclusivamente le seguenti richieste: a) assoluzione dell'imputato per carenza di prova in ordine alla penale responsabilità degli imputati; b) eccessività della pena e mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Rv. 210259, Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; da ultimo v. Sez. 2, n. 32233 del 16/10/2020, Greco, non mass.). Non vi è dubbio che le questioni concernenti l'applicazione di una causa di non punibilità costituiscono, invero, oggetto di autonoma considerazione in quanto possono essere affrontate dal decidente solo dopo la risoluzione di quelle concernenti la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, e prima di quelle inerenti alla determinazione della pena, posto che l'accertamento dell'esistenza di una causa di non punibilità renderebbe inutile ogni valutazione in punto di pena. Le questioni invocate dal ricorrente con il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso devono essere, pertanto, considerate a tutti gli effetti questioni nuove non devolute alla cognizione del giudice di secondo grado in quanto non ricomprese nei motivi contenuti nell'originario atto di appello con conseguente inammissibilità del ricorso (vedi in proposito Sez. 3, sentenza n. 3162 del 18/11/2019, Giannetto, Rv. 278255-01 «Nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo a sostegno dell'impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto punto della decisione impugnata distinto da quelli fatti valere con l'atto di appello originario»). 3. L'ultimo motivo di ricorso è parimenti inammissibile perché privo del requisito dell'autosufficienza. [OSCURATO:PERSONA] condivide il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo il quale, allorquando la doglianza ha ad oggetto la valutazione di un atto che contiene un elemento di prova, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto dell'atto stesso, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità l'esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (vedi Sez. 1, n. 16706 del 18/03/2008, Falcone, Rv. 240123). Si ritiene, invero, che anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., il necessario rispetto del principio di autosufficienza del ricorso si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione. Il ricorrente, senza procedere alla necessaria allegazione, ha affermato che una corretta valutazione della deposizione del teste Mauro [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto indurre la Corte a ritenere indimostrata la commissione da parte degli imputati del reato di danneggiamento, non sussistendo piena prova del loro coinvolgimento nella demolizione della porta di ingresso dell'immobile da loro abusivamente occupato. Per completezza, può aggiungersi che la censura in esame è anche manifestamente infondata in quanto la valutazione di penale responsabilità degli imputati formulata dalla Corte non può ritenersi illogica ovvero in contraddizione con elementi fattuali univocamente emergenti dagli atti che, al contrario, erano tali da fondare ragionevolmente un apprezzamento di questo genere, Si tratta, in ogni caso, di un giudizio prettamente «di merito» che risulta argomentato in termini coerenti, non manifestamente illogici ovvero in palese e diretta contraddizione con elementi fattuali o probatori che siano stati a tal fine segnalati. 4. I ricorsi sono, in conclusione inammissibili perché manifestamente infondati; ne consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzy 2022 Il Consj4i