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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 14401/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo, sull'omesso avviso per gli accertamenti ex art. 360 cod. proc. pen., è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca perché non si confronta con la motivazione della sentenza sugli effetti dell'omesso avviso.

Quanto poi alla sussistenza del reato, contestata nel primo e nel secondo motivo, il ricorso è manifestamente infondato perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova.

In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa.

Il ricorso prospetta motivi riproduttivi di quelli di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici; propone solo una alternativa rilettura delle prove, estranee al sindacato di legittimità, senza dedurre specificamente il travisamento della prova.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso si estende ai motivi nuovi.

Si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 'AILLERIA oggi 1 3 i iy 022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo, sull'omesso avviso per gli accertamenti ex art. 360 cod. proc. pen., è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca perché non si confronta con la motivazione della sentenza sugli effetti dell'omesso avviso. Quanto poi alla sussistenza del reato, contestata nel primo e nel secondo motivo, il ricorso è manifestamente infondato perché, più che confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza dei dedotti vizi della motivazione, prospetta questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova. In sostanza, si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa. Il ricorso prospetta motivi riproduttivi di quelli di appello a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici; propone solo una alternativa rilettura delle prove, estranee al sindacato di legittimità, senza dedurre specificamente il travisamento della prova. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso si estende ai motivi nuovi. Si condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 'AILLERIA oggi 1 3 i iy 022
Sentenza Cassazione n. 14401/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris