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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23437/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 12 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Frosinone, in data 29 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa.

Rilevato che la prima censura contenuta nel ricorso, che genericamente contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibílità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondata, in quanto la corte di appello a pagina 2 della sentenza impugnata ha congruamente motivato il diniego dell'esimente, valorizzando la gravità della condotta e la non irrilevanza del danno cagionato alla vittima, che costituiscono argomentazioni certamente idonee ad escludere la ryai particolare tenuità della condotta sotto il profilo oggettivo; Considerato che anche la seconda doglianza, che censura il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto, la corte di appello, a pagina 2, ha correttamente negato l'attenuante sulla base della non speciale tenuità della somma corrisposta dalla vittima e della complessiva disamina del fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 12 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Frosinone, in data 29 ottobre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa. Rilevato che la prima censura contenuta nel ricorso, che genericamente contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibílità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondata, in quanto la corte di appello a pagina 2 della sentenza impugnata ha congruamente motivato il diniego dell'esimente, valorizzando la gravità della condotta e la non irrilevanza del danno cagionato alla vittima, che costituiscono argomentazioni certamente idonee ad escludere la ryai particolare tenuità della condotta sotto il profilo oggettivo; Considerato che anche la seconda doglianza, che censura il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto, la corte di appello, a pagina 2, ha correttamente negato l'attenuante sulla base della non speciale tenuità della somma corrisposta dalla vittima e della complessiva disamina del fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 23437/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris