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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 25175/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, diretto a contestare la valutazione delle prove su cui si è fondata l'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina, non è consentito in sede di legittimità, sollecitando una diversa ponderazione del compendio istruttorio, in presenza di una congrua motivazione priva di vizi logico- giuridici (cfr. pp. 3-4, in tema di riconoscimento in termini di assoluta certezza da parte della persona offesa e della moglie in sede di individuazione fotografica); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata incidenza sul trattamento sanzionatorio dell'esclusione dell'aggravante delle più persone riunite, risulta del tutto generico e comunque manifestamente infondato, non confrontandosi con la corretta argomentazione in punto di diritto, coerente con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, diretto a contestare la valutazione delle prove su cui si è fondata l'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina, non è consentito in sede di legittimità, sollecitando una diversa ponderazione del compendio istruttorio, in presenza di una congrua motivazione priva di vizi logico- giuridici (cfr. pp. 3-4, in tema di riconoscimento in termini di assoluta certezza da parte della persona offesa e della moglie in sede di individuazione fotografica); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata incidenza sul trattamento sanzionatorio dell'esclusione dell'aggravante delle più persone riunite, risulta del tutto generico e comunque manifestamente infondato, non confrontandosi con la corretta argomentazione in punto di diritto, coerente con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024
Sentenza Cassazione n. 25175/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris