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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 18728/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \2 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che SCAFFIDI Calogero - imputato del delitto di illecita detenzione di cocaina in concorso - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/07/2023, con cui la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato (applicando la sospensione condizionale e confermando nel resto) la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità a titolo di concorso nella detenzione della droga gettata via dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] al momento della perquisizione veicolare; ritenuto che la doglianza sia in realtà volta a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda rispetto a quella concordemente e tutt'altro che illogicamente accolta dai giudici di merito: diversa ricostruzione il cui apprezzamento è peraltro, in questa sede, totalmente precluso; ritenuto in particolare che le dichiarazioni del coimputato TOME0 - stando al quale egli avrebbe acquistato la droga gettata a terra a Palermo, all'insaputa dello SCAFFIDI, in un momento in cui si era allontanato da quest'ultimo - siano state disattese sulla scorta di quanto riferito dagli operanti circa il fatto che i due erano stati sempre visti insieme (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui si sottolinea anche l'intrinseca inverosimiglianza di una ricostruzione secondo cui il ricorrente sarebbe stato totalmente all'oscuro di un acquisto, effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] a sua insaputa, di sostanza del tutto analoga a quella detenuta dallo stesso SCAFFIDI nel cruscotto dell'auto sottoposta a controllo); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \2 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che SCAFFIDI Calogero - imputato del delitto di illecita detenzione di cocaina in concorso - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/07/2023, con cui la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato (applicando la sospensione condizionale e confermando nel resto) la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità a titolo di concorso nella detenzione della droga gettata via dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] al momento della perquisizione veicolare; ritenuto che la doglianza sia in realtà volta a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda rispetto a quella concordemente e tutt'altro che illogicamente accolta dai giudici di merito: diversa ricostruzione il cui apprezzamento è peraltro, in questa sede, totalmente precluso; ritenuto in particolare che le dichiarazioni del coimputato TOME0 - stando al quale egli avrebbe acquistato la droga gettata a terra a Palermo, all'insaputa dello SCAFFIDI, in un momento in cui si era allontanato da quest'ultimo - siano state disattese sulla scorta di quanto riferito dagli operanti circa il fatto che i due erano stati sempre visti insieme (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui si sottolinea anche l'intrinseca inverosimiglianza di una ricostruzione secondo cui il ricorrente sarebbe stato totalmente all'oscuro di un acquisto, effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] a sua insaputa, di sostanza del tutto analoga a quella detenuta dallo stesso SCAFFIDI nel cruscotto dell'auto sottoposta a controllo); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore I
Sentenza Cassazione n. 18728/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris