CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30383/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26497/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore p.t. Dott. Ga- briele Palazzotto, rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaVicenza, n. 26 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] seppe Fabio; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] grino e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viaAquileia, n. 12 ; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domi- cilio eletto in Roma, viaVal di Lanzo, n.79, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA];–controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- BERTO; –intimati – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Palermo n. 1439/15, depositata il 3 ottobre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il curatore del fallimento dell'[OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio Gio- vanni Anca, già amministratore unico della fallita, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già componenti del collegio sindacale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati alla società, in misura pari alla differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare o, in via su- bordinata, nella misura di Euro 5.200.000, oltre interessi e rivalutazione. A sostegno della domanda, l'attore riferì che dalla documentazione con- tabile di [OSCURATO:SOCIETA]. emergevano numerose irregolarità e falsità poste in es- sere dall'amministratore con l'avallo dei sindaci, al solo fine di dissimulare la reale situazione economico-patrimoniale della società, di evitare la denuncia di completa erosione del capitale sociale e l'applicazione delle misure di cui all'art. 2477 cod. civ. e di occultare alcune operazioni poste in essere in frode alla compagine sociale e ai creditori. Si costituirono il Barbera, il Giacalone ed il Consentino, ed eccepirono la nullità della citazioneper mancata indicazione delle violazioni rispettivamente loro addebitate e la prescrizione del diritto al risarcimento, chiedendo il rigetto della domanda anche nel merito, ed in subordine la reciproca condanna alla rivalsa delle somme versate non riconducibili alla rispettiva responsabilità. 1.1. Con sentenza del 30 gennaio 2009, il Tribunale di Marsala accolse la domandaproposta dal curatore, condannando i convenuti in solido al paga- mento della somma di Euro 4.960.292,36, oltre interessi e rivalutazione; ac- certò inoltre la pari responsabilità dei convenuti, condannando l'Anca a riva- lere il Giacalone, il Barbera ed il Consentino nella misura del 25% ciascuno, il Barbera ed il Consentino a rivalere il Giacalone nella misura del 25% cia- scuno ed il Giacalone a rivalere il Barbera ed il Consentino nella misura del 25% ciascuno. 1.2. Lasentenza, impugnata dai tre componenti del collegio sindacale, è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Palermo che , con sen- tenza del 3 ottobre 2015 ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo,l'ap- pello incidentale proposto dal Giacalone,mentre ha accolto gli appelli del Bar- bera e del Consentino, rigettando la domanda proposta dal curatore nei loro confronti. A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso la nullità dell'atto di citazione, in quanto recante una descrizione sia pure generica delle condotte illecite contestate, ritenendo invece inammissibile la denuncia del vizio di ultrapetizione, le cui ragioni erano rimaste imprecisate. Premesso inoltre che, in quanto riconducibile all'art. 146 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ed all'art. 2394 cod. civ., l'azione di responsabilità era soggetta a prescrizione quinquennale, decorrente dalmanifestarsi dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, da accertarsi sulla base di fatti sintomatici di assoluta evidenza, ha ritenuto infondata la relativa ecce- zione,osservando che l'onere di provare la preesistenza al fallimento di tale stato d'insufficienza, incombente al convenuto, non era stato adempiuto, non essendo stato dimostrato l'esatto momento in cui l'insufficienza patrimoniale era divenuta pienamente conoscibile all'esterno. Quanto alla responsabilità dei sindaci, premessoin via generale che l'ob- bligo di vigilanza posto a carico degli stessi non è limitato al mero controllo contabile, ma si estende anche al contenuto della gestione, eprecisato che tale controllo dev'essere accurato e penetrante con riguardo a qualsiasi aspetto amministrativo e gestionale, nonché esteso alla legittimità sostan- ziale dell'attività sociale, la Corte ha rilevato che nel caso di specie la respon- sabilità era riconducibile all'art. 2407, secondo comma, cod. civ. ed aveva come presupposti la violazione dei doveri istituzionali dei sindaci, il danno derivatone per la società, i creditori sociali, i soci o i terzi e la sussistenza del nesso di causalità tra il difetto di vigilanza edil pregiudizio arrecato. Ciò posto, e rilevato che la genericità delle allegazioni contenute nell'atto di citazione precludeva l'accertamento del nesso causale, la cui prova spetta all'attore, ha ritenuto non condivisibili le conclusioni cui era pervenutala sen- tenza di primo grado, sulla base della relazione predisposta dal c.t.u. nomi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], reputando più convincente quella depositata dal c.t.u. nominato in appello, da cui emergeva che il danno lamentato non era impu- tabile ai sindaci. Ha osservato al riguardo che a) la sopravvalutazione delle rimanenze accertata fino all'anno 2002 non era rilevabile dall'organo di con- trollo, in quanto fondata sulle valutazioni di tecnici esperti, in ragione della specifica attività svolta dall'ISMEA, b)l'appostazione del credito nei confronti della Rimural nel bilancio relativo all'anno 2002 risultava corretta, c)i sindaci erano in grado di verificare astrattamente soltanto l'inesigibilità dei crediti nei confronti della Grappolo d'Oro, della [OSCURATO:PERSONA] S.c.r.l. e dell'A- zienda [OSCURATO:PERSONA], d) l'inesistenza delle operazioni poste a fonda- mento delle registrazioni tra i costi delle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. , supportate da regolari bolle di accompagnamento e pagate mediante assegni addebitati nei conticorrenti della società fallita, era emersa soltanto a seguito d'ispezioni e verifiche compiute dalla Guardia di Finanza, che aveva accertato l'inesistenza e l'inattività della predetta società. Precisato inoltre che, come accertato dal c.t.u.,lo stato d'insufficienza patrimoniale con azzeramento del capitale sociale si era verificato soltanto alla fine dell'anno 2003, e solo nell'anno 2004 si erano verificati fatti tali da far emergere l'intenzione dell'amministratore di portare la società al falli- mento, la Corte ha osservato che il collegio sindacale aveva immediatamente invitato l'amministratore a porre a sua disposizione la documentazione ne- cessaria per il controllo delle esposizioni ed a convocare l'assemblea straor- dinaria, dando poi atto di non aver ricevuto la predetta documentazione e verbalizzando la rilevante esposizione debitoria della società, nonché presen- tando al Tribunale ricorso ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. Constatatainfine l'impossibilità d'indi viduare momenti specifici in cui i sindaci avrebbero dovuto rilevare la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e/o l'insufficienza patrimoniale, e quindi il compimento di operazioni vietate, ha ritenuto comunque non condivisibile la quantificazione del danno in misura pari alla differenza tra il patrimonio netto esistente al momento del reale scioglimento della società e quello accertato alla data del fallimento, osservando che i sindaci sono tenuti a rispondere esclusivamente dei danni che costituiscono conseguenza diretta ed immediata della loro con- dotta inadempiente, dal momento che lo sbilancio patrimoniale può derivare da molteplici cause, non necessariamente riconducibili ad un comportamento illegittimo dei gestori e dei controllori della società. 3. Avverso la predetta sentenza il curatore ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Hanno resistito con controricorsiil Barbera, che ha depositato anche memoria, e [OSCURATO:PERSONA]- sentino. Glialtri intimati non ha nno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione pro- posta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], destinatari della notificazione del ricorso per cassazione in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]- sentino,deceduto nel corso del giudizio: risulta infatti dimostrato che la con- troricorrente e gli altri due intimati non sono mai succeduti al de cujus, es- sendo stata prodotta copia di due atti pubblici del 17 giugno edel 15 novem- bre 2011, con cui, in qualità di chiamati all'eredità dell'appellato,essi vi hanno rinunciato, con la conseguenza che deve escludersi la loro legittimazione a subentrare nel rapporto processuale.Come costantemente ribadito da questa Corte, infatti, la disposizione di cui all'art. 110 cod. proc. civ., secondo cui, quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è prose- guito dal successore universale o nei suoi confronti, presuppone che il sog- getto intervenuto o convenuto nel giudizio sia in possesso della qualità di erede, la quale non si acquista per effetto della semplice apertura della suc- cessione, ma soltanto a seguito della accettazione espressa o tacita dell'ere- dità da parte delchiamato: in mancanza di tale accettazione o in presenza di una rinuncia all'eredità, deve pertanto escludersi la stessa legitimatio ad cau- samdel chiamato, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio ed in sede di legittimità, determina l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nei suoi confronti (cfr. Cass., Sez. VI, 10/04/2017, n. 9225; Cass., Sez. I, 20/06/ 2006, n. 14266; Cass., Sez. V, 30/07/2014, n. 17295). 1.1. Tale inammissibilità non può essere tuttavia estesa all'impugnazione proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il cui decesso, verificatosi nel corso del giudizio di appello, non è stato mai dichiarato o notificato alle altre parti dal procuratore costituito, che ha pertanto continuato a rappresentarlo, ed in tale qualità ha ricevuto la notificazione del ricorso per cassazione, senza peraltro costituirsi in giudizio: trova infatti applicazione il principio, anch'esso ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di morte o perdita di capacità dellaparte costituita a mezzo di procura- tore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rap- porto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od even- tuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un., 4/07/2014, n. 15295; Cass., Sez. III, 7/05/2021, n. 12183; 21/08/ 2018, n. 20840). 2. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nel disattendere le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato in primo grado, la Corte d'appello si è appiattita sulle consi- derazioni svolte dal c.t.u. nominato in sede di gravame, senza esaminare i rilievi sollevati dalla difesa di esso ricorrente e dal c.t. di parte. Sostiene in particolare che, nel ritenere non imputabile al collegiosindacale la sopravva- lutazione delle rimanenze di magazzino, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'elevato ammontare dell'importo stralciato, tale da indurre a rite- nere che l'organo di controllo fosse consapevole della falsità della relativa posta contabile, né della condotta dei sindaci, i quali, come emergeva dalla c.t.u., avevano omesso di compiere una verifica fisica ed a campione delle giacenze e di controllare i criteri di valutazione adottati dall'amministratore. Nel ritenere corretta l'appostazione in bilancio del credito nei confronti della Rimural, la Corte territoriale si è invece limitata a dare atto dell'esigibilità dello stesso, senza considerare che il principio di prudenza impone di iscrivere in bilancio soltanto gli utili effettivamente realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e di denunciare tutte le passività ed i rischi, anche solo poten- ziali. Quanto poi alla sottrazione di attivo determinata dalle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA], la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'elevatissimo am- montare delle forniture eseguite da quest'ultima e della loro sproporzione ri- spetto alla capacità produttiva della società fallita, che avrebbero dovuto in- durre ad effettuare approfonditi controlli. Nell'individuare il momento in cui il collegio sindacale avrebbe dovuto accorgersi dello stato di deficitdell'ISMEA, la Corte d'appello ha infine omesso di valutare l'incidenza delle ripetute falsità contabili, che avevano comportato la mancata rilevazione di perdite certe, tali da provocare l'azzeramento del capitale e lo scioglimento della società, tra- scurando anche l'insufficienza delle rettifiche apportate dal c.t.u., puntual- mente rilevata dal c.t. di parte. 3. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 1218, 1223, 1225, 1226, 2056, 2697, 2403, 2406 e 2407 cod. civ., dell'art. 146 della legge fall. e l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonché la contraddittorietà della moti- vazione, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., censu- rando la sentenza impugnata per aver postoa carico di esso ricorrente l'onere di fornire la prova del nesso di causalità tra l'operato dei sindaci ed il pregiu- dizio cagionato dalla condotta dell'amministratore, nonostante l'accertato compimento di atti di mala gestioda parte di quest'ultimo e la ritenuta insuf- ficienza dei controlli effettuati dal collegio sindacale. 4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto questioni strettamente connesse, sono inammissibili. E' pur vero, infatti, che, ove nel corso del giudizio di merito siano state espletate due o più successive c.t.u., che siano pervenute a risultati difformi, il giudice che intenda recepire il parere del consulente che abbia espresso per ultimo la sua valutazione non può limitarsi a richiamarne acriticamente le conclusioni, ma è tenuto a giustificare il proprio apprezzamento, prendendo specificamente in esame i punti discordanti delle relazioni depositate ed i ri- lievi eventualmente formulati dalle parti, anche attraverso i loro consulenti tecnici, ed illustrandocompiutamente le ragioni per cui ritiene di dover ac- cordare la propria preferenza all'uno piuttosto che all'altro avviso (cfr. Cass., Sez. III, 7/07/2021, n. 19372; 26/05/2021, n. 14599; Cass., Sez. VI, 7/09/ 2020, n. 18598). Nella specie, tuttavia, tale dovere di motivazione deve rite- nersi adeguatamente assolto, avendo la Corte d'appello giustificato l'esclu- sione della responsabilità dei sindaci in virtù di un accurato esame delle rela- zioni depositate dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio di primo grado e da quello nominato in sede di gravame, ponendole a confronto sia tra di loro che con le censure sollevate dai difensori delle parti, e pervenendo, sulla base di puntuali osservazioni riguardanti gli specifici punti controversi, all'afferma- zione dell'insussistenza della dedotta violazione degli obblighi,posti a carico del collegio sindacale,di controllo contabile e vigilanza sull'andamento della gestionedella società. In particolare, l a sentenza impugnata, oltre ad aver confermato la correttezza di una parziale decurtazione delle rimanenze, in relazione all'incidenza dell'adesione della società al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (c.d. condono tombale), ha ritenuto non provato che l'errata contabilizzazione delle stesse dipendesse dalla sovrastima delle quantità, anziché dei valori;ha ritenuto inoltre giustificata l'appostazione in bilancio del credito vantato dalla società nei confronti della Rimural,per ef- fetto dell'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con la stessa, richiamando comunque le considerazioni svolte dal secondo c.t.u., secondo cui i sindaci non erano in grado di accorgersi dell'inesigibilità del credito; ha escluso infine che i sindaci potessero rendersi conto della fal- sità delle registrazioni corrispondenti alle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA], a causa della correttezza formale delle relative operazioni, che impediva di rilevarne l'inesistenza,emersa soltanto a seguito d'indagini compiute dalla Guardia di Finanza. 4.1. Può dunque escludersi la configurabilità della lamentata violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., ai fini della quale non assume rilievo il semplice difetto di sufficienza della motivazione, occorrendo invece un'anomalia motivazionale che si converta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motiva- zione in sé, e sempre che il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, indipendentemente dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia, come ripetutamente precisato da questa Corte, deve consistere nella man- canza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materialee grafico oppure nella mera apparenza, perplessità od obiettiva incomprensibilità della motivazione, o an- cora nella grave illogicità e contraddittorietà della stessa, derivante da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da impedire la rico- struzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. I, 3/03/2022, n. 7090; Cass., Sez. VI, 25/09/2018, n. 22598).In tal senso depone infatti la riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sullamotiva- zione, disposta dallegislatore con l'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha riformulatoil testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., circoscrivendo il vizio di motivazione deducibile con il ricorso per cassa- zione, al di fuori delle predette ipotesi,alla sola pretermissione di fatti storici, principali o secondari, che abbiano costituito oggetto del dibattito processuale e appaiano idonei ad orientar e in senso diverso la decisione : resta conse- guentemente esclusa la possibilità di far valere, ai sensi della predetta dispo- sizione, l'omesso o insufficiente esame delle risultanze istruttorie, a meno che dalle stesse non emergano elementi di fattodi portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risul- tanze che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, e quindi da privare di fondamento la ratio decidendi del provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. III, 26/06/2018, n. 16812; Cass., Sez. V, 28/09/2016, n. 19150; 5/12/2014, n. 25756). Tra i predetti elementi non è certamente annoverabile la relazione del c.t.u., la quale non costituisce di per sé un fatto storico, ma un mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre la prova dei fatti, trattandosi di uno stru- mentoprocessuale avente una funzione di ausilio per la valutazione di circo- stanze il cui apprezzamento richiedeil possesso di particolari cognizioni tec- nico-scientifiche (c.d. consulenza deducente), e utilizzabile, in determinati casi, anche come fonte di prova dei fatti(c.d. consulenza percipiente) (cfr. Cass., Sez. I, 16/03/2022, n. 8584; Cass., Sez. III, 24/06/2020, n. 12387; 26/07/2017, n. 18391): se è vero che tale funzione non esclude, in linea di principio, la possibilità di far valere, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., l'omesso esame di circostanze di fatto appurate dal consulente ed indebitamente trascurate dalla sentenza impugnata, è anche vero, però, che a tal fine risulta necessario, in ossequio al principio di specificità dell'im- pugnazione, che il ricorrente,non diversamente da quanto accade in tutti gli altri casi in cui venga dedotto il vizio in questione, individui puntualmente gli elementi non tenuti in conto ai fini della decisione, illustrando le ragioni per cui la valutazione degli stessi avrebbe consentito di pervenire a conclusioni diverse (cfr. Cass., Sez. III, 13/07/2021, n. 19989; Cass., Sez. I, 17/07/ 2014, n. 16368; Cass., Sez. V, 21/05/2019, n. 13625). Tale onere di specifi- cazione nella specie non può ritenersi ritualmente assolto, essendosi il ricor- rente limitato, nel censurare l'apprezzamentocompiuto dalla sentenza impu- gnata, ad insistere sulla violazione degli obblighi posti a carico dei componenti del collegio sindacale, facendo valere l'omesso esame di elementi di fatto puntualmente presi in considerazione dalla Corte di merito, e dimostrando quindi di voler sollecitare, attraverso la deduzione del vizio di motivazione, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare lacorrettezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomen- tazioni svolte nel provvedimento impugnato(cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547). 4.2. Nel lamentare l'imposizionea suo carico dell'onere di provare il nesso di causalità tra il danno subìto dalla società fallita e le violazioni ascritte ai componenti del collegio sindacale, il ricorrente non considera poi che, in caso di esercizio da parte del curatore fallimentare dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, la prova dell'esistenza del danno, del suo ammontare e della riconducibilità dello stesso al comportamento ille- gittimo degli organi della società fallita spetta all'attore, secondo le regole generali, mentre al convenuto incombe la dimostrazione della non imputabi- lità dell'evento dannoso alla sua condotta, mediante la prova positiva dell'os- servanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi impostigli dalla legge (cfr. Cass., Sez. I, 7/02/2020, n. 2975; 11/11/2010, n. 22911; 29/10/2008, n. 25977). In particolare, ai fini dell'accertamento della responsabilità dei sin- daci per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori, l'attore deve for- nire la prova non solo dell'inadempimento dei doveri dei sindaci e del danno conseguente alla condotta degli amministratori, ma anche del rapporto di causalità tra l'inerzia dei primi ed il danno arrecato alla società, dal momento che l'omessa vigilanza in tanto rileva in quanto possa ragionevolmente rite- nersi che l'attivazione del controllo avrebbe consentito di evitare o limitare il pregiudizio (cfr. Cass., Sez. I, 11/12/2020, n. 28357; 29/10/2013, n. 24362). Alla stregua di tali principi, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di le- gittimità, un'inversione dell'onere di provare il nesso causale è configurabile soltanto quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano concretamente impossibile al curatore fornire la relativa di- mostrazione, dal momento che in tale ipotesi la condotta del sindaco, che integrala violazione di obblighi specificamente posti a suo carico dalla legge , risulta di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio della società (cfr. Cass., Sez. I, 4/04/2011, n. 7606; 11/03/2011, n. 5876; 19/12/ 1985, n. 6493): nella specie, tuttavia, la sussistenza del predetto presuppo- stonon è stata neppure allegata, e deve ritenersi comunque esclusa dalla ricostruzione dei fatti emergente dalla sentenza impugnata, da cui si evince che le irregolarità contestate all'amministratore ed ai sindaci sono state ac- certate dal curatore proprio sulla base della documentazione contabile in pos- sesso della società. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processualiin favore dei con- troricorrenti, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorr ente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in Euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed ag