CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00035/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorsoiscritto al n. 26532 /2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 119, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché nei confronti di Ric. 2020n. 26532 sez. S2 - ud. 12/12 /2023 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 400 /2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 05/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione notificato in data 12.06.2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentir dichiarare il loro diritto di proprietà esclusiva sulla corte censita nel Catasto fabbricati del Comune di Urbino al Foglio 210, mappale 44 sub 4.A sostegno della domanda, le attrici deducevano che lo scoperto in questione, ancorché catastalmente individuato come bene comune sia ai subalterni 44 sub 1 e 44 sub 2 di loro proprietà, sia ai subalterni 44sub 6 e 44 sub 7 di proprietà dei convenuti, doveva ritenersi in realtà nella loro esclusiva titolarità , siccome derivante dall’anticomappale 719/6023 del Catasto pontificio , apparten uto ad un loro remoto dante causa e a loro pervenutoall’esito di una serie di trasferimenti compiuti nel corso del tempo, di cui producevano prova documentale. Affermavano, altresì, che l’odierna individuazione della corte come bene comune non censibile (B.C.N.C.), di pertinenza anche dei mappali dei convenuti , era dipesa da un errore dei tecnici che avevano curato il passaggio dal Catasto pontificio al Catasto dello Stato italiano, consistito in particolare nell’aver considerato unitariamente il mappale 44, Ric. 2020n. 26532 sez. S2 - ud. 12/12 /2023 benché frazionato in più subalterni, non tutti in realtà derivanti dal mappale 719/6023. I convenuti, nel resistere alla domanda, deducevano che il subalterno 44sub 4 aveva da sempre costituito corte comune ai subalterni 44sub 1, 44 sub 2 , 44 sub 6 e 44 sub 7, ed affermavano quindi di esserne comproprietari con le attrici , vuoi per acquisto a titolo derivativo, vuoi per usucapione. A tali deduzioni replicavano le Cangiotti , eccependo in particolarela tardività dell’eccezione riconvenzionale di usucapione, siccome sollevata con comparsa di risposta tardivamente depositata, oltre il termine di venti giorni dalla prima udienza di comparizione. Il Tribunale di Urbino, istruita la causa mediante prova pertesti e consulenza tecnica di ufficio, accoglieva la domanda attorea, ritenendo provata la proprietà esclusiva delle attrici in forza dei titoli versati in atti e delle convergenti conclusioni della CTU; il primo giudice riteneva invece non provato il possesso ultraventennale della corte da parte dei convenuti, in relazione alla genericità delle dichiarazioni rese sul puntodai testi escussi, che si erano limitati a dare atto dell’utilizzo dell’area come parcheggio. 2. Sul gravame di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a, e nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 400 /2020 , riform ava integralmente la pronuncia del Tribunale, rigetta ndo la domanda formulata dalle originarie attrici. In particolare, la Corte distrettuale riteneva infondatal’eccezione di tardività della costituzione in primo grado dei convenuti, sul presupposto che iltermine dei venti giorni antecedenti l’udienza di prima comparizione , fissata per il 7 novembre 2008, e ra scaduto domenica 19 ottobre , e doveva Ric. 2020n. 26532 sez. S2 - ud. 12/12 /2023 intendersi dunqueprorogato a lunedì 20 ottobre , quale primo giorno non festivo successivo alla scadenza , data in cu i i Cangiotti e Menegazzo avevano depositato la comparsa di risposta , con conseguente tempestività dell’eccezione riconvenzionale di usucapione ivi sollevata . Nel merito , il giudice di seconde cure osservava che: (a)gli appellanti, oltre al possesso ad usucapionem ultraventennale, avevano fatto valere anche un titolo di proprietà del 1959, con cui il loro dante causa aveva acquistato il subalterno 44sub 3 (che poi sarebbe stato frazionato negli attuali subalterni 44 sub 6 e 44sub 7) comprensivo delle adiacenze, pertinenze, diritti, azioni, ragioni, usi e servitù fino ad allora praticati; ampia formulazione, questa, ritenuta idonea a trasmettere anche la titolarità dell’area in contestazione, catastalmente individuata come bene comune non censibile; (b) tra il 1914 e il 1926, squadre specialistiche di cartografi avevano ricostruito ex novo tutte le mappe catastali, previa assunzione di informazion i direttamente presso gli interessati; d’altra parte,nessuno della famiglia Cangiotti risultava aver proposto reclamo, dopo la pubblicazione delle nuove mappe, nel termine all’uopo concesso; ( c) le risultanze della CTU avevano sconfessato le deduzioni attoree circa la provenienza del subalterno 44sub 4, poiché dagli accertamenti peritali era emerso che nel Catasto pontificio esso risultava indicato come mappale 719/6023 proveniente dal mappale 719 , privo di attinenza con l’attuale foglio 210 mappale 44 , che rappresenta la parte comune del fabbricato. Era peraltro prassi dei tecnici del Catasto attribuire lo scoperto al sub 1 (di proprietà delle appellate), per una mera semplificazione nella realizzazione dei disegni; ( d ) vi era discordanza e discontinuità tra la mappa d’impianto del Catasto italiano e le mappe del Catasto pontificio; (e) era impossibile Ric. 2020n. 26532 sez. S2 - ud. 12/12 /2023 ricostruire la vicenda della corte in contestazione in termini di proprietà esclusiva delle appellate sulla base degli atti da loro allegati, precedenti al passaggio dal Catasto pontificio a quello italiano; ( f) di contro, le risultanze documentali e catastali , unitamente a quelletestimoniali sul possesso comunque esercitato dagli appellanti, deponevano per la sussistenza del diritto di comproprietà di questi ultimi sull’area oggetto di causa. 3. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi atre motivi . 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA] si è associa ta al ricorso principale, concludendo per il relativo accoglimento. 6. In prossimità dell’adunanza,la sola ricorrente ha presentato memoria illustrativa. 7. Con il primomotivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] “ nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c.”: afferma cheil giudice di seconde cure avrebbe errato a consideraretempestiva l’eccezione riconvenzionale di usucapione sollevata dai convenuti nella comparsa di risposta depositata 18 giorni prima dell’udienza di prima comparizione delle parti; osserva chela scadenza in un giorno festivo del termine ex art. 166 cod. proc. civ., trattandosi di termine “a ritroso”, avrebbe dovuto comportarne la proroga alprimo giorno non festivo antecedente, non a quello successivo. 8. [OSCURATO:PERSONA], in relazione tale motivo, rileva la necessità di rinviare la questione alla pubblica udienza per il profilo di rilevanza nomofilattica relativo allaoperatività delle preclusioni processuali in un caso come quello in esame in cui parte convenuta abbia eccepito Ric. 2020n. 26532 sez. S2 - ud. 12/12 /2023 tardivamente l'acquisto per usucapione della proprietà dell'area rivendicata dallacontroparte, in quanto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova (Sez. 2, Sentenza n. 40 del 08/01/2015, Rv. 633805 – 01 , Sez.2, Ordinanza n. 25197 del 2021 , Sez. 2, Ordinanza n. 18132 del 2023). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] a