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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25483/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1V Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 5 luglio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bologna il 12 gennaio 2021, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto il giudice sarebbe incorso in un travisamento del fatto connotato da elementi indicativi di un'attività di cessione al minuto o da strada, priva di un assetto organizzativo e della disponibilità di accesso a fonti di approvvigionamento significative.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato a pagina 2 gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata, fornendo motivazione sufficiente, logica e congrua, incentrata sul quantitativo significativo di sostanza stupefacente (pari a 84,54 gr di cocaina) e sul principio attivo dalla stessa ricavabile (pari a 276 dosi medie-singole); sulla circostanza che l'imputato effettuava ciclici spostamenti, anche nell'arco di più giornate, tra la sua abitazione e il giardino antistante con l'intento di soddisfare la richiesta di stupefacente; sull'occultamento nella cassetta della posta e in altra cantina della sostanza assieme al materiale di confezionamento e pesatura della stessa.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1V Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 5 luglio 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Bologna il 12 gennaio 2021, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale deduce promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto il giudice sarebbe incorso in un travisamento del fatto connotato da elementi indicativi di un'attività di cessione al minuto o da strada, priva di un assetto organizzativo e della disponibilità di accesso a fonti di approvvigionamento significative. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato a pagina 2 gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata, fornendo motivazione sufficiente, logica e congrua, incentrata sul quantitativo significativo di sostanza stupefacente (pari a 84,54 gr di cocaina) e sul principio attivo dalla stessa ricavabile (pari a 276 dosi medie-singole); sulla circostanza che l'imputato effettuava ciclici spostamenti, anche nell'arco di più giornate, tra la sua abitazione e il giardino antistante con l'intento di soddisfare la richiesta di stupefacente; sull'occultamento nella cassetta della posta e in altra cantina della sostanza assieme al materiale di confezionamento e pesatura della stessa. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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