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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19209/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; uditi la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione deducendone la manifesta illogicità in relazione alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. con particolare riferimento all'attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260); osservato che il giudice di merito, a pg. 4, con motivazione esente da vizi logici, ha evidenziato gli elementi a carico dell'imputato, che non ha celato il proprio nome, né l'intestazione del conto su cui sono stati destinati i soldi provento della truffa, oltre a risultare legale rappresentante della società che ha trattato l'affare; rilevato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, sia in relazione alle attenuanti generiche (adeguatamente negate sia in relazione ai precedenti che alla mancanza di profili di meritevolezza, eventualmente processuale, aspetto nemmeno menzionato in ricorso, che è, pertanto, già per questo, generico) che per la richiesta di sostituzione di pena (preclusa dai precedenti, nonché dalla genericità dell'istanza, senza ragioni specifiche e comunque inammissibile in assenza di procura speciale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; uditi la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione deducendone la manifesta illogicità in relazione alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. con particolare riferimento all'attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260); osservato che il giudice di merito, a pg. 4, con motivazione esente da vizi logici, ha evidenziato gli elementi a carico dell'imputato, che non ha celato il proprio nome, né l'intestazione del conto su cui sono stati destinati i soldi provento della truffa, oltre a risultare legale rappresentante della società che ha trattato l'affare; rilevato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, sia in relazione alle attenuanti generiche (adeguatamente negate sia in relazione ai precedenti che alla mancanza di profili di meritevolezza, eventualmente processuale, aspetto nemmeno menzionato in ricorso, che è, pertanto, già per questo, generico) che per la richiesta di sostituzione di pena (preclusa dai precedenti, nonché dalla genericità dell'istanza, senza ragioni specifiche e comunque inammissibile in assenza di procura speciale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19209/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris