Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20560/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, definito ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza 16.09.2020 del tribunale di Milano, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio inflitto all'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in un anno e quattro mesi di reclusione, confermando, nel resto, la statuizione di condanna che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di indebita compensa- zione di cui all'art. 10-quater, comma secondo, D.Igs. n. 74/2000, per non avere versato, in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. con sede legale a Milano, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, le somme dovute per gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014, utilizzando in com- pensazione crediti IRAP inesistenti per importi superiori a cinquantamila euro per ogni singola annualità.

2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, i difensori fiduciari hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di seguito sinteticamente indicati.

2.1. Deducono, con i primi due motivi di ricorso - che, attesa l'intima con- nessione dei profili di doglianza, meritano congiunta illustrazione -, il vizio di vio- lazione di legge processuale in relazione alle norme di cui agli artt. 417, 429 e 125 c.p.p. con conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio e del provvedi- mento del 14.06.2019 con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione difensiva avente ad oggetto la nullità del predetto decreto ed il correlato vizio di motivazione ca- rente, contraddittoria ed illogica.

Preliminarmente, la difesa rileva come l'art. 429 del codice di rito disciplini lo sviluppo del processo nel caso in cui l'autorità procedente, all'esito della verifica demandatagli, ritenga che non vi siano le condizioni per pronunciare una sentenza di non luogo a procedere.

Ebbene, alla luce dell'attuale formulazione della norma invocata, il decreto che dispone il giudizio deve contenere l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono determinare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi ar- ticoli di legge.

Il secondo comma dell'art. 429 c.p.p. sanziona con la nullità l'omessa o insufficiente indicazione dei requisiti appena menzionati.

Il quadro nor- mativo così delineato risulta finalizzato a garantire una piena e corretta esplica- zione del diritto di difesa, attesa l'enunciazione chiara e precisa del fatto oggetto di contestazione.Tuttavia, tali coordinate ermeneutiche e normative non sarebbero state adeguatamente rispettate nell'ambito del presente giudizio.

Ed invero, la difesa evidenzia come il Pubblico Ministero non avesse correttamente inquadrato la fat- tispecie incriminatrice in astratto ascrivibile alla Bana, contestandole la violazione dell'art. 10-quater, co. 2, D.Igs. 74/2000, nonostante tale ipotesi delittuosa fosse stata introdotta in un'epoca successiva al verificarsi dei fatti di cui si discute.

La Procura della Repubblica, inoltre, non avrebbe puntualmente specificato quali fos- sero i modelli F24 utilizzati per la realizzazione della condotta penalmente rile- vante, limitandosi ad indicare gli importi complessivi indebitamente compensati per ciascuna annualità di riferimento.

Infine, il Pubblico Ministero procedente avrebbe erroneamente contestato la permanenza del reato, laddove risulta paci- fico che la fattispecie delittuosa in esame abbia natura istantanea e che si perfe- zioni con la presentazione del modello di pagamento al fine di realizzare l'omesso versamento di quanto dovuto all'Erario.

Tali doglianze, ritualmente eccepite nell'ambito dell'udienza preliminare, ri- proposte preliminarmente all'apertura del dibattimento e prospettate nuovamente in sede di gravame, sarebbero state erraneamente ritenute pretestuose ed infon- date da entrambi i giudici di merito.

Sulla base delle considerazioni che precedono, l'odierna ricorrente ritiene che la Corte di Appello abbia fatto mal governo delle norme processuali che presiedono alla corretta, chiara e puntuale formulazione dei capi di imputazione al fine di consentire la corretta esplicazione dell'attività difen- siva.

Allo stesso modo, anche l'art. 6 della Convenzione EDU riconosce e garantisce il diritto dell'accusato di essere informato, nel più breve tempo possibile, del con- tenuto dell'accusa elevata nei suoi confronti in modo tale da assicurare il rispetto del più generale diritto ad un equo processo.

2.2. Deducono, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge sotto il profilo dell'inosservanza ed erronea applicazione della norma processuale di cui all'art. 521 del codice di rito.

Ed invero, nel caso di specie, l'attuale prevenuta rileva come non sia stato rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, attesa la diffor- mità esistente tra l'imputazione formulata dal Pubblico Ministero e la qualificazione giuridica attribuita ai fatti da entrambi i giudici di merito.

In particolare, la Procura della Repubblica aveva contestato alla Bana la condotta di indebita compensazione di crediti IRAP inesistenti di cui all'art. 10 quater, co. 2, D.Igs. 74/2000.

In epoca successiva ai fatti contestati, il legislatore è intervenuto in materia con il D.Igs. 158/2015, modificando anche il delitto di indebita compensazione qui in rilievo.

Ebbene, l'attuale formulazione della norma appena invocata distingue l'ipotesi in cui la condotta penalmente rilevante riguardi crediti non spettanti da quella in cui si tratti di crediti inesistenti, prevedendo per quest'ultima fattispecie una cornice edittale ben più severa (rectius da un anno a sei mesi a sei anni di reclusione).

Al riguardo, la scelta del Legislatore di introdurre sanzioni penali di diversa entità si basa sulla premessa per cui nell'ipotesi di utilizzo di crediti non spettanti, la con- dotta discende da un'errata applicazione della normativa tributaria o contrabile, mentre nel caso di utilizzo di crediti inesistenti, il soggetto attivo pone in essere una condotta di natura fraudolenta al fine di disattendere l'obbligo di pagamento di un suo debito.

La diversità sostanziale esistente tra le due fattispecie appena menzionate - prosegue la ricorrente - si riflette, conseguentemente, sulle scelte difensive in concreto attuabili.

Ed infatti, nell'ipotesi delittuosa di cui al primo comma, la difesa si incentrerà sulla corretta applicazione delle norme contabili e tributarie, nel caso di cui al secondo comma, invece, i rilievi difensivi saranno volti a comprovare l'effettiva esistenza dei costi che tali crediti hanno originato.

Tutta- via, la violazione dell'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza, puntualmente prospettata sia in sede di udienza preliminare, sia preliminarmente alla dichiara- zione di apertura del dibattimento che nell'ambito del giudizio di appello, sarebbe stata inopinatamente e sbrigativamente ritenuta infondata da entrambi i giudici di merito.

2.3. Infine, con il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso - anch'essi da trattarsi congiuntamente, attesa anche in questo caso l'intima connessione dei profili di doglianza ad essi sottesi -, l'attuale ricorrente deduce il vizio di violazione di legge in relazione alle norme di cui agli artt. 192, 533 co. 1 c.p.p. e 10 quater D.Igs. n. 74/2000, con il correlato vizio di motivazione carente, contraddittoria ed illogica anche sotto il profilo della violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Sul punto, la difesa rileva come, ai fini della pronuncia di una statuizione di condanna, sia necessaria la prova della responsabilità dell'imputato oltre ogni ra- gionevole dubbio.

Conseguentemente, tale condizione non sussiste nell'evenienza in cui sia prospettabile una plausibile ricostruzione dei fatti diversa da quella indi- cata dagli elementi di prova a sostegno dell'accusa.

Tanto premesso, la difesa rileva come, nel caso di specie, le argomentazioni poste a fondamento di entrambe le pronunce di merito siano espressione di un'er- rata valutazione del quadro indiziario e delle risultanze processuali.

Ed invero, la vicenda oggetto del presente giudizio avrebbe tratto origine da un controllo ese- guito "a tavolino" da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate inquadrato nell'Uffi- cio Territoriale di Milano.

Al contrario, all'interno di ciascuna [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate, l'unico organo deputato ai controlli sostanziali sarebbe costituito dall'[OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, proprio a causa dell'assenza di un appro- fondimento unitario di carattere sostanziale ne sarebbe derivato un quadro indi- ziario lacunoso ed inidoneo, come tale, a fondare una statuizione di condanna.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta de- positata telematicamente in data 2.03.2022, ha richiesto dichiararsi l'inammissi- bilità del ricorso.

In particolare, il PG sostiene che i motivi di ricorso proposti ap- paiono meramente reiterativi di quelli di gravame, ed in parte in punto di fatto laddove si richiede, lamentando una insufficiente ed illogica motivazione, di riva- lutare la deposizione del funzionario dell'Agenzia delle Entrate, adducendo irrego- larità nell'esame della vicenda amministrativa.

Nel merito, anche le doglianze in termini di trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23 co. 8 del DL n. 137/2020, è inam- missibile.

2. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, come anticipato, la difesa eccepisce la nullità del decreto che dispone il giudizio e del conseguente provve- dimento con cui il giudice di prime cure ha rigettato la relativa eccezione difensiva.

2.1. Al riguardo, giova preliminarmente rilevare come, allorché sia dedotto, mediante ricorso per Cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) c.p.p., il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche al fatto, del quale, esaminando direttamente gli atti processuali, può essere offerta un'interpretazione diversa da quella del giudice di merito, pre- scindendo dalla motivazione adottata in proposito da quest'ultimo (Cass. pen., Sez.

III, n. 24979 del 22/12/2017 - dep. 05/06/2018, Rv. 273525-01).

Coerente con tale ricostruzione del quadro normativo è l'ulteriore rilievo - di recente ribadito da questa Corte nella sua più autorevole articolazione (Cass. pen., Sez.

Un., sent. n. 29451 del 16/07/2020, Filardo) - secondo il quale non è consentito il motivo di ricorso che deduca vizi di motivazione con riferimento a questioni di diritto.

Ed invero, il vizio di motivazione denunziabile in sede di legit- timità è soltanto quello attinente alle questioni di fatto, non anche a quelle di diritto, giacché ove queste ultime - anche se in modo immotivato o contradditto- riamente od illogicamente motivato - siano state comunque esattamente risolte, non può sussistere alcuna ragione di doglianza.

Al contrario, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti l'avessero sor- retta.

Peraltro, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata solu- zione di una questione giuridica, e non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Cass. pen., Sez.

IV, sent. n. 4173 del 22/02/1994,, Marzola, Rv. 197993; Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 3706 del 21/01/2009, Haggag, Rv. 242634; Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri, Rv. 247123; Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, Monai, Rv. 264273; Cass. pen., Sez.

I, sent. n. 16372 del 20/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263326; Cass. pen., Sez.

V, sent. n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).

2.2. Tanto premesso, occorre ulteriormente precisare come la nullità del decreto che dispone il giudizio per insufficiente enunciazione del fatto possiede natura di nullità relativa, sicché non può essere rilevata d'ufficio, bensì deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 del codice di rito (Cass. pen., Sez.

VI, sent. n. 50098 del 24/10/2013, Rv. 257910; Cass. pen., Sez.

VI, sent. n. 41175 del 2000, Rv. 217123; Cass. pen., Sez.

VI, sent. n. 712 del 2010, Rv. 245734; Cass. pen., Sez.

VI, sent. n. 20739 del 2010, Rv. 247590), con la conseguenza che, nel caso di specie, atteso che tale questione era stata prospettata già nell'ambito dell'udienza preliminare, la stessa non possa ritenersi preclusa.

Sul punto, tuttavia, va ricordato che, alla luce dell'orientamento consolida- tosi in sede di legittimità, è pacifico il principio di diritto secondo cui non vi è alcuna incertezza sui fatti descritti nell'imputazione, laddove questa contenga, con ade- guata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da con- sentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa (Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, Rv. 264877; Cass. pen., Sez.

V, sent. n. 16993 del 02/03/2020, Rv. 279090), non essendo necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa.

In tale ambito, inoltre, assume rilievo non solo la letterale formulazione del capo di imputazione, bensì anche l'attività istruttoria complessivamente svolta ed alla cui definizione l'imputato ha partecipato, sicché questi ne sia adeguatamente informato e quindi posto in grado di difendersi (ex multis: Cass, pen., Sez.

V, sent. n. 10033 del 19/01/2017, Rv. 269455; Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Rv. 265825).A conclusioni non dissimili è pervenuta la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, atteso che il diritto dell'imputato di essere informato, in modo detta- gliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico è sancito anche dall'art. 6 co. 3 lett. a) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Al ri- guardo, i giudici di Strasburgo hanno precisato come tale diritto risulti funzionale a quello di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare le proprie difese, nonché del più generale diritto ad un processo equo, sicché l'informazione fornita all'imputato deve contenere glì elementi necessari per consentirgli di pre- parare adeguatamente le proprie difese (Corte E.D.U.

Ciardelli contro Italia, 15/12/1998; Mattoccia contro Italia, 25/07/2000; Drassich contro Italia, 11/12/2007).

Nonostante l'ampiezza dell'informazione dettagliata vari a seconda delle particolari circostanze della causa, l'accusato deve, in ogni caso, poter di- sporre di elementi sufficienti per comprendere pienamente le accuse elevate nei suoi confronti e per poter preparare convenientemente la sua difesa.

3. Orbene, l'applicazione dei suesposti principi di diritto al presente giudizio conduce necessariamente a respingere le rispettive doglianze avanzate sul punto dall'odierna ricorrente.

Ed invero, nel caso di specie, l'imputazione contenuta nel decreto che di- spone il giudizio non risulta né generica né indeterminata, bensì idonea a descri- vere in modo puntuale ed esaustivo la condotta contestata all'attuale pervenuta.

In particolare, il decreto censurato contiene la specifica indicazione dei tratti essenziali della fattispecie delittuosa in rilievo, tra cui: la qualità di rappre- sentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. rivestita dall'odierna imputata, l'indicazione degli anni di imposta in cui non sono state versate le somme dovute, il numero dei modelli di pagamento F24, le annualità di riferimento, la tipologia dei crediti ine- sistenti oggetto di indebita compensazione, nonché, infine, l'importo degli stessi.

Il delitto di indebita compensazione ascritto all'odierna ricorrente si con- suma nel momento in cui viene inviato il modello di pagamento con il quale risulta superata la soglia di rilevanza penale prevista dall'art. 10-quater D.Igs. n. 74/2000: ed infatti, il capo di imputazione correttamente contiene l'indicazione della data di inizio della consumazione e della data di cessazione per ciascuna annualità di riferimento.

Quanto alla mancata indicazione dei modelli di pagamento F24 utilizzati per realizzare la condotta delittuosa, i giudici di seconde cure hanno correttamente ritenuto inconferente tale deduzione difensiva, atteso che la presentazione degli stessi non è oggetto di contestazione, in quanto ciò che rileva è la verifica dell'esi- stenza o meno dei crediti indicati in compensazione.I primi due motivi, sono, dunque, manifestamente infondati.

4. Con la terza doglianza difensiva, come anticipato, la difesa eccepisce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art.521 c.p.p.

Tuttavia, tale motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per assenza di specificità.

Al riguardo, giova rilevare l'estrema genericità della censura in esame a causa della mancata indicazione di elementi idonei a destrutturare la tenuta logica delle argomentazioni fornite da entrambi i giudici di merito, argomentazioni che si saldano tra di loro formando un unico corpo motivazionale.

Ed infatti, la difesa omette di evidenziare qualsivoglia elemento idoneo a compromettere l'iter logico seguito dalla Corte territoriale nell'addivenire al rigetto della medesima deduzione difensiva.

Essa, si limita, piuttosto, a reiterare in sede di legittimità questioni già compiutamente vagliate nell'ambito dei precedenti gradi di giudizio, con l'evidente intento di chiedere a questa Corte di addivenire ad una diversa lettura delle risul- tanze processuali.

Tuttavia, tale intento è destinato ad essere disatteso, in quanto, com'è noto, risulta preclusa alla Corte di Cassazione la possibilità di sovrapporre la pro- pria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (ex multis: Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 18521 del 11/01/2018 - dep. 02/05/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01).

Conseguentemente, la mancanza di specificità del motivo di ricorso in esame deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come inde- terminatezza, bensì anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomen- tate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendosi ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza incorrere nella declaratoria di inammissibilità del ricorso (Cass. pen., Sez.

IV, 29/03/2000, sent. n. 5191, Barone, Rv. 216473; Cass. pen., Sez.

I, 30/09/2004, sent. n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Cass. pen., Sez.

IV, 03/07/2007, sent. n. 34270, Scicchi- tano, Rv. 236945; Cass. pen., Sez.

III, 06/07/2007, sent. n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

4.1. Tanto considerato, la Corte di Appello ha adeguatamente disatteso la medesima doglianza sollevata in sede di gravame, volta a lamentare la violazione dell'art. 521 del codice di rito sul presupposto che, contestata la condotta di inde- bita compensazione di crediti inesistenti, la condanna sarebbe avvenuta per la diversa ipotesi di compensazione di crediti non spettanti, argomentando sul rilievo che le due fattispecie, al momento della formulazione dell'addebito, erano norma- tivamente incluse nella medesima disposizione dell'allora unico comma dell'art. 10 quater citato (essendo poi tale dato normativo mutato per effetto del D.Igs. n. 158 del 2015, con il quale sono state collocate le condotte riferite, rispettivamente, a crediti non spettanti ed a crediti inesistenti in due differenti commi con un diffe- rente trattamento sanzionatorio).

Al riguardo, occorre osservare come non possa dubitarsi della profonda di- versità intercorrente tra le due condotte di indebita compensazione, giacché l'una, ha ad oggetto crediti tout court inesistenti, in quanto privi dei propri elementi costitutivi e giustificativi, l'altra, riguarda crediti non spettanti, ovvero crediti che, pur certi nella loro esistenza ed ammontare, siano per legge ancora non utilizzabili ovvero non più utilizzabili (Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 3367 del 26706/2014, Napoli, Rv. 262003).

Ebbene, tale diversità non può essere annullata dalla mera circostanza della loro originaria inclusione nella medesima norma, chiaramente strutturata come "norma a più fattispecie", tra loro distinte in quanto costituite da elementi materiali differenti in rapporto, per l'appunto, al diverso presupposto della condotta.

Peraltro, la sola circostanza dell'assoggettamento delle due condotte alla medesima sanzione al momento della commissione del fatto potrebbe non vanifi- care l'imprescindibile esigenza della possibilità, per l'imputato, di apprestare co- munque la propria difesa in ordine, specificamente, al fatto per il quale, poi, venga pronunciata la sentenza di condanna.

Nel caso di specie, i giudici di seconde cure hanno correttamente disatteso tale doglianza difensiva, rievocando il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui, per aversi mutamento del fatto rilevante ai sensi dell'art. 521 c.p.p., occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo tale che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.

Ne consegue che l'indagine volta ad accer- tare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza in quanto, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter processuale, sia venuto a trovarsi nella condizione con- creta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Cass. pen., Sez.

Un., sent. n. 16 del 19/6/1996, Rv. 205619; Cass. pen., Sez.

Un., sent. n. 36551, del 15/7/2010, Rv. 248051; Cass. pen., Sez.

Un., sent. n. 31617 del 26/6/2015, Rv. 264438; Cass. pen., Sez.

V, sent. n. 36157, del 30/4/2019, Rv. 277403; Cass. pen., Sez.

VI, sent. n. 38061, del 17/4/2019, Rv. 277365; Cass. pen., Sez.

VI, sent. n. 422 del 19/11/2019, Rv. 278093; Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 25922 del 17/6/2020, Rv. 280078).

L'esigenza sottesa ad una tale lettura del principio di correlazione fra ac- cusa e sentenza è quella di impedire che, attraverso rivendicazioni meramente formalistiche, l'imputato, abusando delle sue garanzie, pur posto in condizione di difendersi dall'ipotesi accusatoria, si trinceri dietro la non esatta corrispondenza letterale dell'espressione descrittiva del fatto.

4.2. Ebbene, al fine di verificare se vi sia stata effettivamente una trasfor- mazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito, occorre non solo apprezzare se nella contestazione non si rivengano gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, bensì anche se una tale modifica abbia realmente inciso sul diritto di difesa dell'imputato.

Nell'ambito del presente giudizio, la Corte territoriale ha opportunamente rilevato come nel capo di imputazione originario risultino contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'odierna ricorrente nella condizione di difendersi dal fatto poi ritenuto nella decisione finale di condanna.

In particolare, alla Bana era stato contestato l'omesso versamento delle somme dovute per gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014 mediante l'utilizzo in compensazione di crediti IRAP inesistenti per importi superiori a cinquantamila euro per ciascuna annualità.

Il giudice di prime cure, valorizzando le risultanze della c.n.r., nonché le dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA], funzionaria dell'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto integrata la fattispecie delittuosa così come contestata nel capo di imputazione.

Pertanto, deve escludersi la violazione del principio di cui all'art. 521 del codice di rito, attesa l'insussistenza tanto di una mutazione del fatto oggetto di contestazione, quanto di un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa.

5. Attesa l'omogeneità delle doglianze ad essi sottese, come anticipato, giova trattare congiuntamente il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso.

Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare come i vizi di motivazione denunziati nei confronti della sentenza impugnata poggiano, perlopiù, su censure il cui ingresso non è consentito nell'ambito del giudizio di legittimità.

Al fine di perimetrare con esattezza l'ambito cognitivo all'interno del quale può essere eser- citato il controllo di legittimità sul vizio di motivazione, va precisato come le de- duzioni difensive in esame si fondano su rilievi che suggeriscono una differente ed alternativa lettura - peraltro parziale e lacunosa - degli elementi probatori, oblite- rando che il sindacato di legittimità non si esercita sulla lettura della prova, bensì sulla motivazione desumibile dal testo della decisione impugnata, in rapporto ai motivi di ricorso e, se del caso, agli atti ad esso allegati e specificamente indicati.

Conseguentemente, non è possibile, nel denunciare i vizi della motivazione, introdurre con il ricorso rilievi, spesso di merito, che non possono rientrare nell'o- rizzonte cognitivo del giudice di legittimità, non potendosi devolvere alla Corte di Cassazione doglianze con le quali, deducendosi apparentemente una violazione della legge penale ovvero una carenza logica od argomentativa della decisione impugnata, si pretende, invece, una rivisitazione del giudizio valutativo sul mate- riale probatorio.

Ed invero, tale operazione non risulta consentita nel giudizio di Cassazione, all'interno del quale non è possibile innestare censure che implichino la soluzione di questioni, spesso fattuali, adeguatamente e logicamente risolte, come nel caso in esame, dai giudici di merito con doppia decisione conforme.

Pertanto, occorre ribadire che in tema di controllo sulla motivazione, alla Suprema Corte è normativamente preclusa sia la possibilità di sovrapporre la pro- pria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, sia la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fonda- mento della decisione ovvero l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostru- zione dei fatti.

Al riguardo, va chiarito come l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della pronuncia censurata ha un orizzonte circoscritto, dovendosi li- mitare - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è av- valso per sostanziare il suo convincimento.

Esula, dunque, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una di- versa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. pen., Sez.

Un., sent. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Allo stesso modo, l'illogicità e la carenza motivazionale, come vizio denun- ziabile, deve essere evidente, ovvero di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" alla luce del testo del provvedimento impugnato o di altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (Cass. pen., Sez.

Un., sent. n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621 - 01).

5.1. Ebbene, nel caso di specie, l'odierna ricorrente solo formalmente ha indicato una serie di doglianze riguardanti vizi della motivazione della decisione gravata, ma non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di in- ferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le con- clusioni.

Ed invero, le deduzioni difensive in esame si limitano a denunziare con- giuntamente, genericamente ed indistintamente i vizi di mancanza, manifesta il- logicità e contraddittorietà della motivazione.

Tuttavia, il vizio di cui all'art. 606 co. 1 lett e) del codice di rito deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre tale vizio motivazionale in forma alternativa o cumulativa.

Ed infatti, non può rientrare fra i compiti dei giudici di legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581 co. 1 lett. c) c.p.p. (Cass. pen., Sez.

I, sent. n. 39122/2015; Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 5730/2019; Cass. pen., Sez.

II, sent. n. 38676/2019).

Nello stesso senso, la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, chiarito come il ricorrente che intenda denunziare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi di motivazione deducibili ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e, quindi, di inammissibilità del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria ed in quali risulti manifestamente illogica (Cass. pen., Sez.

Il , sent. n. 19712/2015).

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 192 del codice di rito, giova preci- sare come non sia consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione di tale norma processuale per censurare l'omessa o erronea valutazione degli ele- menti di prova acquisiti, atteso che i limiti all'ammissibilità delle doglianze con- nesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass. pen., Sez.

Un., sent. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Una simile doglianza, correttamente inquadrata nella deduzione di vizio di motivazione, si pone oltre i limiti di deducibilità correlati alla c.d. doppia conforme, all'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio ed alla rile- vanza del travisamento solo ove l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso ovvero ignorato (Cass. pen., Sez.

V, sent. n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).5.2.

Nel caso di specie, la responsabilità dell'attuale ricorrente risulta ade- guatamente comprovata alla luce di plurime circostanze obbiettive poste a fonda- mento di entrambe le statuizioni di condanna.

In particolare, risulta incontestato che l'odierna imputata sia stata ammi- nistratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. dalla data di costituzione (15.12.2010) sino alla data in cui la suddetta società è stata posta in liquidazione (18.03.2014).

Inoltre, la Bana ha ricoperto la carica di liquidatore fino al fallimento della suddetta società, dichiarato il 16 giugno 2016.

Ebbene, dagli accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate, era emerso come l'attuale prevenuta avesse violato le prescrizioni conte- nute nell'art. 10-quater D.Igs. n. 74/2000 mediante due modelli di pagamento F24 trasmessi, rispettivamente, dalla filiale di Grumello del Monte e dalla filiale di Ca- stelli Calepio.

Il primo modello era stato trasmesso alla filiale di Grumello del Monte, il 15 gennaio del 2013, per l'importo in compensazione di 155.400 €; il secondo modello F24, invece, era stato trasmesso il 15 aprile del 2014 alla filiale di [OSCURATO:PERSONA] per un importo in compensazione pari a 8.770,47 €.

Contestual- mente a tali accertamenti, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate avevano rilevato la presenza di ulteriori compensazioni effettuate nel corso dell'anno 2012 per un to- tale complessivo di 542.306 €.

Al riguardo, i giudici di merito hanno precisato come i crediti oggetto di indebita compensazione, indicati nei suddetti modelli di pagamento, coincidessero con annualità nelle quali la relativa dichiarazione IRAP non era stata presentata, né tantomeno erano risultati dei versamenti effettuati in annualità precedenti a titolo di IRAP tali da poter giustificare l'emersione di un credito.

Ed infatti, dalla lettura della c.n.r. contenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero, si evince chiara- mente come tutte le indebite compensazioni contestate avessero ad oggetto un inesistente credito IRAP.

Nessun dubbio, pertanto, sulla configurabilità del reato di indebita compen- sazione nei termini correttamente contestati.

6. Sulla base dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Segue, pertanto, la condanna al pagamento delle spese del proce- dimento ai sensi dell'art. 616 del codice di rito.

Considerato, infine, che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve altresì disporsi che la ricor- rente v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, definito ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza 16.09.2020 del tribunale di Milano, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio inflitto all'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in un anno e quattro mesi di reclusione, confermando, nel resto, la statuizione di condanna che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di indebita compensa- zione di cui all'art. 10-quater, comma secondo, D.Igs. n. 74/2000, per non avere versato, in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA]. con sede legale a Milano, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, le somme dovute per gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014, utilizzando in com- pensazione crediti IRAP inesistenti per importi superiori a cinquantamila euro per ogni singola annualità. 2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, i difensori fiduciari hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di seguito sinteticamente indicati. 2.1. Deducono, con i primi due motivi di ricorso - che, attesa l'intima con- nessione dei profili di doglianza, meritano congiunta illustrazione -, il vizio di vio- lazione di legge processuale in relazione alle norme di cui agli artt. 417, 429 e 125 c.p.p. con conseguente nullità del decreto che dispone il giudizio e del provvedi- mento del 14.06.2019 con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione difensiva avente ad oggetto la nullità del predetto decreto ed il correlato vizio di motivazione ca- rente, contraddittoria ed illogica. Preliminarmente, la difesa rileva come l'art. 429 del codice di rito disciplini lo sviluppo del processo nel caso in cui l'autorità procedente, all'esito della verifica demandatagli, ritenga che non vi siano le condizioni per pronunciare una sentenza di non luogo a procedere. Ebbene, alla luce dell'attuale formulazione della norma invocata, il decreto che dispone il giudizio deve contenere l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono determinare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi ar- ticoli di legge. Il secondo comma dell'art. 429 c.p.p. sanziona con la nullità l'omessa o insufficiente indicazione dei requisiti appena menzionati. Il quadro nor- mativo così delineato risulta finalizzato a garantire una piena e corretta esplica- zione del diritto di difesa, attesa l'enunciazione chiara e precisa del fatto oggetto di contestazione.Tuttavia, tali coordinate ermeneutiche e normative non sarebbero state adeguatamente rispettate nell'ambito del presente giudizio. Ed invero, la difesa evidenzia come il Pubblico Ministero non avesse correttamente inquadrato la fat- tispecie incriminatrice in astratto ascrivibile alla Bana, contestandole la violazione dell'art. 10-quater, co. 2, D.Igs. 74/2000, nonostante tale ipotesi delittuosa fosse stata introdotta in un'epoca successiva al verificarsi dei fatti di cui si discute. La Procura della Repubblica, inoltre, non avrebbe puntualmente specificato quali fos- sero i modelli F24 utilizzati per la realizzazione della condotta penalmente rile- vante, limitandosi ad indicare gli importi complessivi indebitamente compensati per ciascuna annualità di riferimento. Infine, il Pubblico Ministero procedente avrebbe erroneamente contestato la permanenza del reato, laddove risulta paci- fico che la fattispecie delittuosa in esame abbia natura istantanea e che si perfe- zioni con la presentazione del modello di pagamento al fine di realizzare l'omesso versamento di quanto dovuto all'Erario. Tali doglianze, ritualmente eccepite nell'ambito dell'udienza preliminare, ri- proposte preliminarmente all'apertura del dibattimento e prospettate nuovamente in sede di gravame, sarebbero state erraneamente ritenute pretestuose ed infon- date da entrambi i giudici di merito. Sulla base delle considerazioni che precedono, l'odierna ricorrente ritiene che la Corte di Appello abbia fatto mal governo delle norme processuali che presiedono alla corretta, chiara e puntuale formulazione dei capi di imputazione al fine di consentire la corretta esplicazione dell'attività difen- siva. Allo stesso modo, anche l'art. 6 della Convenzione EDU riconosce e garantisce il diritto dell'accusato di essere informato, nel più breve tempo possibile, del con- tenuto dell'accusa elevata nei suoi confronti in modo tale da assicurare il rispetto del più generale diritto ad un equo processo. 2.2. Deducono, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge sotto il profilo dell'inosservanza ed erronea applicazione della norma processuale di cui all'art. 521 del codice di rito. Ed invero, nel caso di specie, l'attuale prevenuta rileva come non sia stato rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, attesa la diffor- mità esistente tra l'imputazione formulata dal Pubblico Ministero e la qualificazione giuridica attribuita ai fatti da entrambi i giudici di merito. In particolare, la Procura della Repubblica aveva contestato alla Bana la condotta di indebita compensazione di crediti IRAP inesistenti di cui all'art. 10 quater, co. 2, D.Igs. 74/2000. In epoca successiva ai fatti contestati, il legislatore è intervenuto in materia con il D.Igs. 158/2015, modificando anche il delitto di indebita compensazione qui in rilievo. Ebbene, l'attuale formulazione della norma appena invocata distingue l'ipotesi in cui la condotta penalmente rilevante riguardi crediti non spettanti da quella in cui si tratti di crediti inesistenti, prevedendo per quest'ultima fattispecie una cornice edittale ben più severa (rectius da un anno a sei mesi a sei anni di reclusione). Al riguardo, la scelta del Legislatore di introdurre sanzioni penali di diversa entità si basa sulla premessa per cui nell'ipotesi di utilizzo di crediti non spettanti, la con- dotta discende da un'errata applicazione della normativa tributaria o contrabile, mentre nel caso di utilizzo di crediti inesistenti, il soggetto attivo pone in essere una condotta di natura fraudolenta al fine di disattendere l'obbligo di pagamento di un suo debito. La diversità sostanziale esistente tra le due fattispecie appena menzionate - prosegue la ricorrente - si riflette, conseguentemente, sulle scelte difensive in concreto attuabili. Ed infatti, nell'ipotesi delittuosa di cui al primo comma, la difesa si incentrerà sulla corretta applicazione delle norme contabili e tributarie, nel caso di cui al secondo comma, invece, i rilievi difensivi saranno volti a comprovare l'effettiva esistenza dei costi che tali crediti hanno originato. Tutta- via, la violazione dell'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza, puntualmente prospettata sia in sede di udienza preliminare, sia preliminarmente alla dichiara- zione di apertura del dibattimento che nell'ambito del giudizio di appello, sarebbe stata inopinatamente e sbrigativamente ritenuta infondata da entrambi i giudici di merito. 2.3. Infine, con il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso - anch'essi da trattarsi congiuntamente, attesa anche in questo caso l'intima connessione dei profili di doglianza ad essi sottesi -, l'attuale ricorrente deduce il vizio di violazione di legge in relazione alle norme di cui agli artt. 192, 533 co. 1 c.p.p. e 10 quater D.Igs. n. 74/2000, con il correlato vizio di motivazione carente, contraddittoria ed illogica anche sotto il profilo della violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Sul punto, la difesa rileva come, ai fini della pronuncia di una statuizione di condanna, sia necessaria la prova della responsabilità dell'imputato oltre ogni ra- gionevole dubbio. Conseguentemente, tale condizione non sussiste nell'evenienza in cui sia prospettabile una plausibile ricostruzione dei fatti diversa da quella indi- cata dagli elementi di prova a sostegno dell'accusa. Tanto premesso, la difesa rileva come, nel caso di specie, le argomentazioni poste a fondamento di entrambe le pronunce di merito siano espressione di un'er- rata valutazione del quadro indiziario e delle risultanze processuali. Ed invero, la vicenda oggetto del presente giudizio avrebbe tratto origine da un controllo ese- guito "a tavolino" da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate inquadrato nell'Uffi- cio Territoriale di Milano. Al contrario, all'interno di ciascuna [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate, l'unico organo deputato ai controlli sostanziali sarebbe costituito dall'[OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, proprio a causa dell'assenza di un appro- fondimento unitario di carattere sostanziale ne sarebbe derivato un quadro indi- ziario lacunoso ed inidoneo, come tale, a fondare una statuizione di condanna. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta de- positata telematicamente in data 2.03.2022, ha richiesto dichiararsi l'inammissi- bilità del ricorso. In particolare, il PG sostiene che i motivi di ricorso proposti ap- paiono meramente reiterativi di quelli di gravame, ed in parte in punto di fatto laddove si richiede, lamentando una insufficiente ed illogica motivazione, di riva- lutare la deposizione del funzionario dell'Agenzia delle Entrate, adducendo irrego- larità nell'esame della vicenda amministrativa. Nel merito, anche le doglianze in termini di trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23 co. 8 del DL n. 137/2020, è inam- missibile. 2. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, come anticipato, la difesa eccepisce la nullità del decreto che dispone il giudizio e del conseguente provve- dimento con cui il giudice di prime cure ha rigettato la relativa eccezione difensiva. 2.1. Al riguardo, giova preliminarmente rilevare come, allorché sia dedotto, mediante ricorso per Cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) c.p.p., il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche al fatto, del quale, esaminando direttamente gli atti processuali, può essere offerta un'interpretazione diversa da quella del giudice di merito, pre- scindendo dalla motivazione adottata in proposito da quest'ultimo (Cass. pen., Sez. III, n. 24979 del 22/12/2017 - dep. 05/06/2018, Rv. 273525-01). Coerente con tale ricostruzione del quadro normativo è l'ulteriore rilievo - di recente ribadito da questa Corte nella sua più autorevole articolazione (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 29451 del 16/07/2020, Filardo) - secondo il quale non è consentito il motivo di ricorso che deduca vizi di motivazione con riferimento a questioni di diritto. Ed invero, il vizio di motivazione denunziabile in sede di legit- timità è soltanto quello attinente alle questioni di fatto, non anche a quelle di diritto, giacché ove queste ultime - anche se in modo immotivato o contradditto- riamente od illogicamente motivato - siano state comunque esattamente risolte, non può sussistere alcuna ragione di doglianza. Al contrario, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti l'avessero sor- retta. Peraltro, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata solu- zione di una questione giuridica, e non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 4173 del 22/02/1994,, Marzola, Rv. 197993; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 3706 del 21/01/2009, Haggag, Rv. 242634; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri, Rv. 247123; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, Monai, Rv. 264273; Cass. pen., Sez. I, sent. n. 16372 del 20/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263326; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). 2.2. Tanto premesso, occorre ulteriormente precisare come la nullità del decreto che dispone il giudizio per insufficiente enunciazione del fatto possiede natura di nullità relativa, sicché non può essere rilevata d'ufficio, bensì deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 del codice di rito (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 50098 del 24/10/2013, Rv. 257910; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 41175 del 2000, Rv. 217123; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 712 del 2010, Rv. 245734; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 20739 del 2010, Rv. 247590), con la conseguenza che, nel caso di specie, atteso che tale questione era stata prospettata già nell'ambito dell'udienza preliminare, la stessa non possa ritenersi preclusa. Sul punto, tuttavia, va ricordato che, alla luce dell'orientamento consolida- tosi in sede di legittimità, è pacifico il principio di diritto secondo cui non vi è alcuna incertezza sui fatti descritti nell'imputazione, laddove questa contenga, con ade- guata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da con- sentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, Rv. 264877; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 16993 del 02/03/2020, Rv. 279090), non essendo necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa. In tale ambito, inoltre, assume rilievo non solo la letterale formulazione del capo di imputazione, bensì anche l'attività istruttoria complessivamente svolta ed alla cui definizione l'imputato ha partecipato, sicché questi ne sia adeguatamente informato e quindi posto in grado di difendersi (ex multis: Cass, pen., Sez. V, sent. n. 10033 del 19/01/2017, Rv. 269455; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 2741 del 11/12/2015, dep. 2016, Rv. 265825).A conclusioni non dissimili è pervenuta la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, atteso che il diritto dell'imputato di essere informato, in modo detta- gliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico è sancito anche dall'art. 6 co. 3 lett. a) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Al ri- guardo, i giudici di Strasburgo hanno precisato come tale diritto risulti funzionale a quello di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare le proprie difese, nonché del più generale diritto ad un processo equo, sicché l'informazione fornita all'imputato deve contenere glì elementi necessari per consentirgli di pre- parare adeguatamente le proprie difese (Corte E.D.U. Ciardelli contro Italia, 15/12/1998; Mattoccia contro Italia, 25/07/2000; Drassich contro Italia, 11/12/2007). Nonostante l'ampiezza dell'informazione dettagliata vari a seconda delle particolari circostanze della causa, l'accusato deve, in ogni caso, poter di- sporre di elementi sufficienti per comprendere pienamente le accuse elevate nei suoi confronti e per poter preparare convenientemente la sua difesa. 3. Orbene, l'applicazione dei suesposti principi di diritto al presente giudizio conduce necessariamente a respingere le rispettive doglianze avanzate sul punto dall'odierna ricorrente. Ed invero, nel caso di specie, l'imputazione contenuta nel decreto che di- spone il giudizio non risulta né generica né indeterminata, bensì idonea a descri- vere in modo puntuale ed esaustivo la condotta contestata all'attuale pervenuta. In particolare, il decreto censurato contiene la specifica indicazione dei tratti essenziali della fattispecie delittuosa in rilievo, tra cui: la qualità di rappre- sentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. rivestita dall'odierna imputata, l'indicazione degli anni di imposta in cui non sono state versate le somme dovute, il numero dei modelli di pagamento F24, le annualità di riferimento, la tipologia dei crediti ine- sistenti oggetto di indebita compensazione, nonché, infine, l'importo degli stessi. Il delitto di indebita compensazione ascritto all'odierna ricorrente si con- suma nel momento in cui viene inviato il modello di pagamento con il quale risulta superata la soglia di rilevanza penale prevista dall'art. 10-quater D.Igs. n. 74/2000: ed infatti, il capo di imputazione correttamente contiene l'indicazione della data di inizio della consumazione e della data di cessazione per ciascuna annualità di riferimento. Quanto alla mancata indicazione dei modelli di pagamento F24 utilizzati per realizzare la condotta delittuosa, i giudici di seconde cure hanno correttamente ritenuto inconferente tale deduzione difensiva, atteso che la presentazione degli stessi non è oggetto di contestazione, in quanto ciò che rileva è la verifica dell'esi- stenza o meno dei crediti indicati in compensazione.I primi due motivi, sono, dunque, manifestamente infondati. 4. Con la terza doglianza difensiva, come anticipato, la difesa eccepisce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art.521 c.p.p. Tuttavia, tale motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per assenza di specificità. Al riguardo, giova rilevare l'estrema genericità della censura in esame a causa della mancata indicazione di elementi idonei a destrutturare la tenuta logica delle argomentazioni fornite da entrambi i giudici di merito, argomentazioni che si saldano tra di loro formando un unico corpo motivazionale. Ed infatti, la difesa omette di evidenziare qualsivoglia elemento idoneo a compromettere l'iter logico seguito dalla Corte territoriale nell'addivenire al rigetto della medesima deduzione difensiva. Essa, si limita, piuttosto, a reiterare in sede di legittimità questioni già compiutamente vagliate nell'ambito dei precedenti gradi di giudizio, con l'evidente intento di chiedere a questa Corte di addivenire ad una diversa lettura delle risul- tanze processuali. Tuttavia, tale intento è destinato ad essere disatteso, in quanto, com'è noto, risulta preclusa alla Corte di Cassazione la possibilità di sovrapporre la pro- pria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (ex multis: Cass. pen., Sez. III, sent. n. 18521 del 11/01/2018 - dep. 02/05/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01). Conseguentemente, la mancanza di specificità del motivo di ricorso in esame deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come inde- terminatezza, bensì anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomen- tate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendosi ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza incorrere nella declaratoria di inammissibilità del ricorso (Cass. pen., Sez. IV, 29/03/2000, sent. n. 5191, Barone, Rv. 216473; Cass. pen., Sez. I, 30/09/2004, sent. n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Cass. pen., Sez. IV, 03/07/2007, sent. n. 34270, Scicchi- tano, Rv. 236945; Cass. pen., Sez. III, 06/07/2007, sent. n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 4.1. Tanto considerato, la Corte di Appello ha adeguatamente disatteso la medesima doglianza sollevata in sede di gravame, volta a lamentare la violazione dell'art. 521 del codice di rito sul presupposto che, contestata la condotta di inde- bita compensazione di crediti inesistenti, la condanna sarebbe avvenuta per la diversa ipotesi di compensazione di crediti non spettanti, argomentando sul rilievo che le due fattispecie, al momento della formulazione dell'addebito, erano norma- tivamente incluse nella medesima disposizione dell'allora unico comma dell'art. 10 quater citato (essendo poi tale dato normativo mutato per effetto del D.Igs. n. 158 del 2015, con il quale sono state collocate le condotte riferite, rispettivamente, a crediti non spettanti ed a crediti inesistenti in due differenti commi con un diffe- rente trattamento sanzionatorio). Al riguardo, occorre osservare come non possa dubitarsi della profonda di- versità intercorrente tra le due condotte di indebita compensazione, giacché l'una, ha ad oggetto crediti tout court inesistenti, in quanto privi dei propri elementi costitutivi e giustificativi, l'altra, riguarda crediti non spettanti, ovvero crediti che, pur certi nella loro esistenza ed ammontare, siano per legge ancora non utilizzabili ovvero non più utilizzabili (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 3367 del 26706/2014, Napoli, Rv. 262003). Ebbene, tale diversità non può essere annullata dalla mera circostanza della loro originaria inclusione nella medesima norma, chiaramente strutturata come "norma a più fattispecie", tra loro distinte in quanto costituite da elementi materiali differenti in rapporto, per l'appunto, al diverso presupposto della condotta. Peraltro, la sola circostanza dell'assoggettamento delle due condotte alla medesima sanzione al momento della commissione del fatto potrebbe non vanifi- care l'imprescindibile esigenza della possibilità, per l'imputato, di apprestare co- munque la propria difesa in ordine, specificamente, al fatto per il quale, poi, venga pronunciata la sentenza di condanna. Nel caso di specie, i giudici di seconde cure hanno correttamente disatteso tale doglianza difensiva, rievocando il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui, per aversi mutamento del fatto rilevante ai sensi dell'art. 521 c.p.p., occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo tale che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne consegue che l'indagine volta ad accer- tare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza in quanto, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter processuale, sia venuto a trovarsi nella condizione con- creta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 16 del 19/6/1996, Rv. 205619; Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 36551, del 15/7/2010, Rv. 248051; Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 31617 del 26/6/2015, Rv. 264438; Cass. pen., Sez. V, sent. n. 36157, del 30/4/2019, Rv. 277403; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 38061, del 17/4/2019, Rv. 277365; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 422 del 19/11/2019, Rv. 278093; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 25922 del 17/6/2020, Rv. 280078). L'esigenza sottesa ad una tale lettura del principio di correlazione fra ac- cusa e sentenza è quella di impedire che, attraverso rivendicazioni meramente formalistiche, l'imputato, abusando delle sue garanzie, pur posto in condizione di difendersi dall'ipotesi accusatoria, si trinceri dietro la non esatta corrispondenza letterale dell'espressione descrittiva del fatto. 4.2. Ebbene, al fine di verificare se vi sia stata effettivamente una trasfor- mazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito, occorre non solo apprezzare se nella contestazione non si rivengano gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, bensì anche se una tale modifica abbia realmente inciso sul diritto di difesa dell'imputato. Nell'ambito del presente giudizio, la Corte territoriale ha opportunamente rilevato come nel capo di imputazione originario risultino contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'odierna ricorrente nella condizione di difendersi dal fatto poi ritenuto nella decisione finale di condanna. In particolare, alla Bana era stato contestato l'omesso versamento delle somme dovute per gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014 mediante l'utilizzo in compensazione di crediti IRAP inesistenti per importi superiori a cinquantamila euro per ciascuna annualità. Il giudice di prime cure, valorizzando le risultanze della c.n.r., nonché le dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA], funzionaria dell'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto integrata la fattispecie delittuosa così come contestata nel capo di imputazione. Pertanto, deve escludersi la violazione del principio di cui all'art. 521 del codice di rito, attesa l'insussistenza tanto di una mutazione del fatto oggetto di contestazione, quanto di un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa. 5. Attesa l'omogeneità delle doglianze ad essi sottese, come anticipato, giova trattare congiuntamente il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso. Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare come i vizi di motivazione denunziati nei confronti della sentenza impugnata poggiano, perlopiù, su censure il cui ingresso non è consentito nell'ambito del giudizio di legittimità. Al fine di perimetrare con esattezza l'ambito cognitivo all'interno del quale può essere eser- citato il controllo di legittimità sul vizio di motivazione, va precisato come le de- duzioni difensive in esame si fondano su rilievi che suggeriscono una differente ed alternativa lettura - peraltro parziale e lacunosa - degli elementi probatori, oblite- rando che il sindacato di legittimità non si esercita sulla lettura della prova, bensì sulla motivazione desumibile dal testo della decisione impugnata, in rapporto ai motivi di ricorso e, se del caso, agli atti ad esso allegati e specificamente indicati. Conseguentemente, non è possibile, nel denunciare i vizi della motivazione, introdurre con il ricorso rilievi, spesso di merito, che non possono rientrare nell'o- rizzonte cognitivo del giudice di legittimità, non potendosi devolvere alla Corte di Cassazione doglianze con le quali, deducendosi apparentemente una violazione della legge penale ovvero una carenza logica od argomentativa della decisione impugnata, si pretende, invece, una rivisitazione del giudizio valutativo sul mate- riale probatorio. Ed invero, tale operazione non risulta consentita nel giudizio di Cassazione, all'interno del quale non è possibile innestare censure che implichino la soluzione di questioni, spesso fattuali, adeguatamente e logicamente risolte, come nel caso in esame, dai giudici di merito con doppia decisione conforme. Pertanto, occorre ribadire che in tema di controllo sulla motivazione, alla Suprema Corte è normativamente preclusa sia la possibilità di sovrapporre la pro- pria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, sia la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fonda- mento della decisione ovvero l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostru- zione dei fatti. Al riguardo, va chiarito come l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della pronuncia censurata ha un orizzonte circoscritto, dovendosi li- mitare - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è av- valso per sostanziare il suo convincimento. Esula, dunque, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una di- versa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Allo stesso modo, l'illogicità e la carenza motivazionale, come vizio denun- ziabile, deve essere evidente, ovvero di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" alla luce del testo del provvedimento impugnato o di altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621 - 01). 5.1. Ebbene, nel caso di specie, l'odierna ricorrente solo formalmente ha indicato una serie di doglianze riguardanti vizi della motivazione della decisione gravata, ma non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di in- ferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le con- clusioni. Ed invero, le deduzioni difensive in esame si limitano a denunziare con- giuntamente, genericamente ed indistintamente i vizi di mancanza, manifesta il- logicità e contraddittorietà della motivazione. Tuttavia, il vizio di cui all'art. 606 co. 1 lett e) del codice di rito deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre tale vizio motivazionale in forma alternativa o cumulativa. Ed infatti, non può rientrare fra i compiti dei giudici di legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581 co. 1 lett. c) c.p.p. (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 39122/2015; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 5730/2019; Cass. pen., Sez. II, sent. n. 38676/2019). Nello stesso senso, la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, chiarito come il ricorrente che intenda denunziare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi di motivazione deducibili ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e, quindi, di inammissibilità del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria ed in quali risulti manifestamente illogica (Cass. pen., Sez. Il , sent. n. 19712/2015). Quanto alla dedotta violazione dell'art. 192 del codice di rito, giova preci- sare come non sia consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione di tale norma processuale per censurare l'omessa o erronea valutazione degli ele- menti di prova acquisiti, atteso che i limiti all'ammissibilità delle doglianze con- nesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Una simile doglianza, correttamente inquadrata nella deduzione di vizio di motivazione, si pone oltre i limiti di deducibilità correlati alla c.d. doppia conforme, all'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio ed alla rile- vanza del travisamento solo ove l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso ovvero ignorato (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).5.2. Nel caso di specie, la responsabilità dell'attuale ricorrente risulta ade- guatamente comprovata alla luce di plurime circostanze obbiettive poste a fonda- mento di entrambe le statuizioni di condanna. In particolare, risulta incontestato che l'odierna imputata sia stata ammi- nistratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. dalla data di costituzione (15.12.2010) sino alla data in cui la suddetta società è stata posta in liquidazione (18.03.2014). Inoltre, la Bana ha ricoperto la carica di liquidatore fino al fallimento della suddetta società, dichiarato il 16 giugno 2016. Ebbene, dagli accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate, era emerso come l'attuale prevenuta avesse violato le prescrizioni conte- nute nell'art. 10-quater D.Igs. n. 74/2000 mediante due modelli di pagamento F24 trasmessi, rispettivamente, dalla filiale di Grumello del Monte e dalla filiale di Ca- stelli Calepio. Il primo modello era stato trasmesso alla filiale di Grumello del Monte, il 15 gennaio del 2013, per l'importo in compensazione di 155.400 €; il secondo modello F24, invece, era stato trasmesso il 15 aprile del 2014 alla filiale di [OSCURATO:PERSONA] per un importo in compensazione pari a 8.770,47 €. Contestual- mente a tali accertamenti, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate avevano rilevato la presenza di ulteriori compensazioni effettuate nel corso dell'anno 2012 per un to- tale complessivo di 542.306 €. Al riguardo, i giudici di merito hanno precisato come i crediti oggetto di indebita compensazione, indicati nei suddetti modelli di pagamento, coincidessero con annualità nelle quali la relativa dichiarazione IRAP non era stata presentata, né tantomeno erano risultati dei versamenti effettuati in annualità precedenti a titolo di IRAP tali da poter giustificare l'emersione di un credito. Ed infatti, dalla lettura della c.n.r. contenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero, si evince chiara- mente come tutte le indebite compensazioni contestate avessero ad oggetto un inesistente credito IRAP. Nessun dubbio, pertanto, sulla configurabilità del reato di indebita compen- sazione nei termini correttamente contestati. 6. Sulla base dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue, pertanto, la condanna al pagamento delle spese del proce- dimento ai sensi dell'art. 616 del codice di rito. Considerato, infine, che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve altresì disporsi che la ricor- rente v
Sentenza Cassazione n. 20560/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris