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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02990/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20951-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Y CAUCION S.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5911/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ROSSErn. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. stipulò con la società [OSCURATO:PERSONA] N.V. (che in seguito muterà ragione sociale in [OSCURATO:PERSONA] 5 Cauciòn SA. de [OSCURATO:PERSONA]; d'ora innanzi, per brevità, sempre e comunque "la Atradius") un contratto di assicurazione del credito.

2. Nel 2007 sorse controversia tra l'assicurato e l'assicuratore circa la indennizzabilità di tre diversi sinistri, scaturiti dall'inadempimento delle proprie obbligazioni da parte di tre debitori della società assicurata (Time s.r.1., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] F.11i Cuccovillo s.r.1.).

3. Secondo le previsioni del contratto, la soluzione della controversia fu devoluta ad un collegio arbitrale, il quale con lodo 23 giugno 2010 rigettò le domande della [OSCURATO:PERSONA] concernenti gli indennizzi pretesi per le preposizioni sopra indicate.

Ritenne il collegio arbitrale che la società assicurata, in violazione dei patti contrattuali, non avesse fatto tutto il possibile per recuperare i propri crediti nei confronti dei tre debitori suddetti.

4. Il lodo fu impugnato dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d'appello di Roma.

Quest'ultima con sentenza 24 settembre 2018 n. 5911 dichiarò inammissibile l'impugnazione.

Ric. 2019 n. 20951 sez.

M3 - ud. 01-12-2021 -2- Ritenne la Corte d'appello che le censure prospettate dalla società ricorrente non fossero pertinenti rispetto alla ratio decidendi sottesa dal lodo.

Secondo il giudice di secondo grado il collegio arbitrale aveva negato il diritto dell'assicurata all'indennizzo così argomentando: -) il contratto imponeva alla società assicurata, al fine di esigere il diritto all'indennizzo, determinati comportamenti, finalizzati ad evitare un aggravio della posizione debitoria della compagnia e mantenere integre le ragioni di questa nei confronti dei debitori dell'assicurato; -) la [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a ciascuna delle tre posizioni per le quali aveva chiesto il pagamento dell'indennizzo, non aveva osservato i suddetti obblighi contrattuali, prescritti a pena di perdita del diritto all'indennizzo.

Così ricostruito il contenuto del lodo impugnato, la Corte d'appello ha ritenuto che l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (con cui si lamentava, ai sensi dell'art. 829, comma secondo, c.p.c., la violazione da parte degli arbitri degli artt. 1175, 1366, 1375 e 1905 c.c.) fosse inammissibile per vari motivi: -) sia perché la lamentata violazione dell'art. 1366 c.c. era annunciata ma non illustrata; -) sia perché la [OSCURATO:PERSONA] nell'impugnazione non aveva indicato le clausole contrattuali che si assumevano malamente interpretate; -) sia perché la lamentata violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. non era pertinente rispetto alla decisione arbitrale.

6. La sentenza della Corte d'appello è stata impugnata per cassazione dalla [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un solo motivo.

Ha resistito con controricorso la Atradius. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 20951 sez.

M3 - ud. 01-12-2021 -3-

1. Con l'unico motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1175 e 1375 c.c..

L'illustrazione del motivo è così riassumibile: -) la ricorrente dapprima (pp. 6-8 del ricorso) deducj1a Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che i principi di correttezza e buona fede non vengano in rilievo nell'interpretazione e nell'esecuzione dei contratti; -) quindi trascrive un ampio brano del proprio atto di impugnazione del lodo arbitrale (pp. 8-12); -) infine conclude affermando che, alla luce delle motivazioni da essa esposte nell'atto di impugnazione del lodo, erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse chiarito quale fosse, secondo la sua prospettazione, la corretta interpretazione dei patti contrattuali (p. 12 del ricorso).

1.1. Il motivo è inammissibile per varie ed indipendenti ragioni.

1.1.1. Innanzitutto è inammissibile ai sensi dell'art. 366, nn. 3 e 6 c.p.c., a causa delle gravi carenze nella esposizione dei fatti e degli atti salienti del giudizio arbitrale e della impugnazione del lodo.

In particolare, la società ricorrente non indica in modo chiaro quale fu il contenuto del lodo impugnato.

1.1.2. Nella parte in cui lamenta la violazione, da parte della Corte d'appello, degli artt. 1175 e 1375 c.c., il ricorso è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

La Corte d'appello ha reputato l'impugnazione del lodo inammissibile per estraneità dei motivi rispetto ai contenuti del lodo.

Ric. 2019 n. 20951 sez.

M3 - ud. 01-12-2021 -4- La Corte d'appello, dunque, non si è affatto occupata dei principi di correttezza e buona fede, se non per spiegare come tali principi erano vanamente posti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione di un lodo che di quei princìpi non aveva fatto, e non doveva fare, applicazione.

1.1.3. In terzo luogo il ricorso è inammissibile perché fraintende l'effettivo contenuto della decisione impugnata.

Nel caso di specie il collegio arbitrale ritenne che la [OSCURATO:PERSONA] fosse decaduta dal diritto all'indennizzo perché, in violazione dei patti contrattuali: a) non aveva tempestivamente chiesto l'ammissione al passivo della propria debitrice Time s.r.1.; b) non aveva tempestivamente chiesto l'ammissione al passivo del proprio debitore [OSCURATO:PERSONA]; c) aveva atteso otto mesi dalla costituzione in mora, prima di chiedere un decreto ingiuntivo nei confronti della propria debitrice [OSCURATO:PERSONA] F.11i Cuccovillo s.r.1.. [OSCURATO:PERSONA] impugnò il lodo arbitrale sostenendo che gli arbitri con la suddetta decisione avevano malamente interpretato il contratto.

La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del lodo, osservando che gli arbitri non avevano affatto interpretato il contratto, ma lo aveva soltanto applicato, dal momento che le clausole le quali prevedevano la decadenza dell'assicurata dal diritto all'indennizzo erano inequivoche.

Il "nucleo" della sentenza d'appello, dunque, fu la non coerenza tra la decisione arbitrale ed i motivi di impugnazione proposti dall'assicurata.

Ric. 2019 n. 20951 sez.

M3 - ud. 01-12-2021 -5- [OSCURATO:PERSONA], per contro, incurante di tale oggettiva statuizione, si dilunga a sostenere che i contratti vanno interpretati secondo buona fede, e che la Corte d'appello avrebbe violato tale precetto.

Una censura, quella appena riassunta, assertiva e non pertinente rispetto al decisurn della sentenza impugnata, in quanto non spiega in che modo una pronuncia in rito quale fu quella pronunciata dalla Corte d'appello (e cioè dichiarare inammissibile una impugnazione per difetto di decisività) possa violare norme sostanziali, come quelle concernenti l'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] y Cauciòn S.A. de Seguros y Reaseguros delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 10 dicembre 2021.

Ric. 2019 n. 20951 sez.

M3 - ud. 01-12-2021 -6- Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20951-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] Y CAUCION S.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5911/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ROSSErn. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. stipulò con la società [OSCURATO:PERSONA] N.V. (che in seguito muterà ragione sociale in [OSCURATO:PERSONA] 5 Cauciòn SA. de [OSCURATO:PERSONA]; d'ora innanzi, per brevità, sempre e comunque "la Atradius") un contratto di assicurazione del credito. 2. Nel 2007 sorse controversia tra l'assicurato e l'assicuratore circa la indennizzabilità di tre diversi sinistri, scaturiti dall'inadempimento delle proprie obbligazioni da parte di tre debitori della società assicurata (Time s.r.1., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] F.11i Cuccovillo s.r.1.). 3. Secondo le previsioni del contratto, la soluzione della controversia fu devoluta ad un collegio arbitrale, il quale con lodo 23 giugno 2010 rigettò le domande della [OSCURATO:PERSONA] concernenti gli indennizzi pretesi per le preposizioni sopra indicate. Ritenne il collegio arbitrale che la società assicurata, in violazione dei patti contrattuali, non avesse fatto tutto il possibile per recuperare i propri crediti nei confronti dei tre debitori suddetti. 4. Il lodo fu impugnato dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d'appello di Roma. Quest'ultima con sentenza 24 settembre 2018 n. 5911 dichiarò inammissibile l'impugnazione. Ric. 2019 n. 20951 sez. M3 - ud. 01-12-2021 -2- Ritenne la Corte d'appello che le censure prospettate dalla società ricorrente non fossero pertinenti rispetto alla ratio decidendi sottesa dal lodo. Secondo il giudice di secondo grado il collegio arbitrale aveva negato il diritto dell'assicurata all'indennizzo così argomentando: -) il contratto imponeva alla società assicurata, al fine di esigere il diritto all'indennizzo, determinati comportamenti, finalizzati ad evitare un aggravio della posizione debitoria della compagnia e mantenere integre le ragioni di questa nei confronti dei debitori dell'assicurato; -) la [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a ciascuna delle tre posizioni per le quali aveva chiesto il pagamento dell'indennizzo, non aveva osservato i suddetti obblighi contrattuali, prescritti a pena di perdita del diritto all'indennizzo. Così ricostruito il contenuto del lodo impugnato, la Corte d'appello ha ritenuto che l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (con cui si lamentava, ai sensi dell'art. 829, comma secondo, c.p.c., la violazione da parte degli arbitri degli artt. 1175, 1366, 1375 e 1905 c.c.) fosse inammissibile per vari motivi: -) sia perché la lamentata violazione dell'art. 1366 c.c. era annunciata ma non illustrata; -) sia perché la [OSCURATO:PERSONA] nell'impugnazione non aveva indicato le clausole contrattuali che si assumevano malamente interpretate; -) sia perché la lamentata violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. non era pertinente rispetto alla decisione arbitrale. 6. La sentenza della Corte d'appello è stata impugnata per cassazione dalla [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un solo motivo. Ha resistito con controricorso la Atradius. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 20951 sez. M3 - ud. 01-12-2021 -3- 1. Con l'unico motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1175 e 1375 c.c.. L'illustrazione del motivo è così riassumibile: -) la ricorrente dapprima (pp. 6-8 del ricorso) deducj1a Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che i principi di correttezza e buona fede non vengano in rilievo nell'interpretazione e nell'esecuzione dei contratti; -) quindi trascrive un ampio brano del proprio atto di impugnazione del lodo arbitrale (pp. 8-12); -) infine conclude affermando che, alla luce delle motivazioni da essa esposte nell'atto di impugnazione del lodo, erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse chiarito quale fosse, secondo la sua prospettazione, la corretta interpretazione dei patti contrattuali (p. 12 del ricorso). 1.1. Il motivo è inammissibile per varie ed indipendenti ragioni. 1.1.1. Innanzitutto è inammissibile ai sensi dell'art. 366, nn. 3 e 6 c.p.c., a causa delle gravi carenze nella esposizione dei fatti e degli atti salienti del giudizio arbitrale e della impugnazione del lodo. In particolare, la società ricorrente non indica in modo chiaro quale fu il contenuto del lodo impugnato. 1.1.2. Nella parte in cui lamenta la violazione, da parte della Corte d'appello, degli artt. 1175 e 1375 c.c., il ricorso è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. La Corte d'appello ha reputato l'impugnazione del lodo inammissibile per estraneità dei motivi rispetto ai contenuti del lodo. Ric. 2019 n. 20951 sez. M3 - ud. 01-12-2021 -4- La Corte d'appello, dunque, non si è affatto occupata dei principi di correttezza e buona fede, se non per spiegare come tali principi erano vanamente posti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione di un lodo che di quei princìpi non aveva fatto, e non doveva fare, applicazione. 1.1.3. In terzo luogo il ricorso è inammissibile perché fraintende l'effettivo contenuto della decisione impugnata. Nel caso di specie il collegio arbitrale ritenne che la [OSCURATO:PERSONA] fosse decaduta dal diritto all'indennizzo perché, in violazione dei patti contrattuali: a) non aveva tempestivamente chiesto l'ammissione al passivo della propria debitrice Time s.r.1.; b) non aveva tempestivamente chiesto l'ammissione al passivo del proprio debitore [OSCURATO:PERSONA]; c) aveva atteso otto mesi dalla costituzione in mora, prima di chiedere un decreto ingiuntivo nei confronti della propria debitrice [OSCURATO:PERSONA] F.11i Cuccovillo s.r.1.. [OSCURATO:PERSONA] impugnò il lodo arbitrale sostenendo che gli arbitri con la suddetta decisione avevano malamente interpretato il contratto. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del lodo, osservando che gli arbitri non avevano affatto interpretato il contratto, ma lo aveva soltanto applicato, dal momento che le clausole le quali prevedevano la decadenza dell'assicurata dal diritto all'indennizzo erano inequivoche. Il "nucleo" della sentenza d'appello, dunque, fu la non coerenza tra la decisione arbitrale ed i motivi di impugnazione proposti dall'assicurata. Ric. 2019 n. 20951 sez. M3 - ud. 01-12-2021 -5- [OSCURATO:PERSONA], per contro, incurante di tale oggettiva statuizione, si dilunga a sostenere che i contratti vanno interpretati secondo buona fede, e che la Corte d'appello avrebbe violato tale precetto. Una censura, quella appena riassunta, assertiva e non pertinente rispetto al decisurn della sentenza impugnata, in quanto non spiega in che modo una pronuncia in rito quale fu quella pronunciata dalla Corte d'appello (e cioè dichiarare inammissibile una impugnazione per difetto di decisività) possa violare norme sostanziali, come quelle concernenti l'obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] y Cauciòn S.A. de Seguros y Reaseguros delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 10 dicembre 2021. Ric. 2019 n. 20951 sez. M3 - ud. 01-12-2021 -6- Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA])
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