CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45545/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Daniele ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con cui la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato quella del Tribunale di Chieti-sezione distaccata di Ortona, con cui costui era stato condannato per il reato p. e p. dall'art. 186, c. 2, lett. b), 2-bis, codice strada. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità costituiti, in parte, da doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito [cfr.-quanto alla valutazione della prova (motivo 3) e alla asserita mancata risposta ai motivi d'appello (motivo 4), sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280747, in cui si è ritenuta la inammissibilità delle doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta della motivazione, così come di quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; sez. 6, n.2972 del 4/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589, in cui si è ribadito che la manifesta illogicità della motivazione presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza; cfr., inoltre, sui limiti di deducibilità del vizio della motivazione per travisamento della prova, in caso di doppia sentenza conforme di condanna, sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, Rv. 277758; sez. 6, n. 5146 del 16/1/2014, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 258774]; in parte, da doglianze non sorrette dal relativo interesse a impugnare (motivo 2), come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente (cfr. pag. 7 del ricorso); in parte, da doglianze (motivo 5), prospettanti enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., sulla aggravante dell'incidente stradale, sez. 4, n. 37743 del 28/5/2013, Rv. 256209; n. 33760 del 17/5/2017, Rv. 270612); in parte, afferenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio (motivo 1), sorretto da un ragionamento giustificativo adeguato, non arbitrario, parametrato sui criteri legali di cui all'art. 133 cod. pen. e ancorato alle evidenze raccolte, rispetto al quale non si coglie nella doglianza difensiva una effettiva confutazione (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, anche sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]