CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26177/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma dell'8 luglio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Roma il 19 dicembre 2017, ha revocato la confisca del denaro in sequestro, confermando per il resto il giudizio di colpevolezza dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso a Roma il 18 dicembre 2017. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto palesemente generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale sono state invece adeguatamente esposte le ragioni poste a fondamento della conferma della pronuncia di primo grado, in particolare riferimento alla ritenuta destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato (cfr. pagine 4 e 5 della decisione impugnata). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M