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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 37286/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsa; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG T [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione all'illecita detenzione di gr. 0,4 di cocaina (fatto del 28.4.2015).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. 3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

4. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.

5. Preliminarmente si osserva che il reato per cui si procede, commesso in data 28.4.2015, non si è ancora prescritto, visto che al termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi) va aggiunto un periodo complessivo di sospensione del processo pari a n. 293 giorni, per cui la prescrizione non maturerà prima del 17.8.2023.

6. Passando al merito dei ricorsi, si osserva che non è dato rinvenire alcun vizio logico-giuridico nella motivazione della sentenza impugnata, la quale ha legittimamente ravvisato la non particolare tenuità del fatto in ragione del materiale per il confezionamento di dosi rinvenuto nell'abitazione dei prevenuti (17 grammi di mannite, sostanza da taglio, busta di plastica con ritagli di forma circolare e un bilancino di precisione intriso di residui di cocaina), indicativo di condotta non occasionale e quindi intrinsecamente pericolosa.

Nel caso, pertanto, non rileva tanto il requisito dell'abitualità, pacificamente insussistente, quanto la valutazione complessiva delle circostanze dell'azione, essendo stata riscontrata una condotta di piccolo spaccio esercitata con una certa professionalità, quindi non particolarmente tenue sul piano dell'offensività.

Si tratta di un ragionamento privo di manifesta illogicità, che ha fatto corretta applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 131-bis cod. pen. 7.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsa; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG T [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione all'illecita detenzione di gr. 0,4 di cocaina (fatto del 28.4.2015). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore degli imputati, lamentando, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 4. I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. 5. Preliminarmente si osserva che il reato per cui si procede, commesso in data 28.4.2015, non si è ancora prescritto, visto che al termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi) va aggiunto un periodo complessivo di sospensione del processo pari a n. 293 giorni, per cui la prescrizione non maturerà prima del 17.8.2023. 6. Passando al merito dei ricorsi, si osserva che non è dato rinvenire alcun vizio logico-giuridico nella motivazione della sentenza impugnata, la quale ha legittimamente ravvisato la non particolare tenuità del fatto in ragione del materiale per il confezionamento di dosi rinvenuto nell'abitazione dei prevenuti (17 grammi di mannite, sostanza da taglio, busta di plastica con ritagli di forma circolare e un bilancino di precisione intriso di residui di cocaina), indicativo di condotta non occasionale e quindi intrinsecamente pericolosa. Nel caso, pertanto, non rileva tanto il requisito dell'abitualità, pacificamente insussistente, quanto la valutazione complessiva delle circostanze dell'azione, essendo stata riscontrata una condotta di piccolo spaccio esercitata con una certa professionalità, quindi non particolarmente tenue sul piano dell'offensività. Si tratta di un ragionamento privo di manifesta illogicità, che ha fatto corretta applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 131-bis cod. pen. 7. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 37286/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris