CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13448/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente per la detenzione sanzionata dalVart 73 comma 5 TUS (motivo 1 disatteso dalla pagina 4 della decisione gravata) oltre che manifestamente inconferenti sulla misura della pena ( applicata nel minimo edittale) e sul giudizio di bilanciamento tra circostanze ( nel caso vincolato quanto alla non prevalenza delle generiche dalla previsione di cui alr art. 69 comma 4 per la presenza della recidiva di cui all'art. 99 comma 4 cp); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.M