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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13177/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90.

La censura è manifestamente infondata.

La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanze stupefacenti pari a 198 grammi di hashish e 152 grammi di marijuana, corrispondenti a oltre 3.000 dosi medie singole, con un principio attivo percentualmente elevato e ben superiore ai valori ponderali ritenuti dalla giurisprudenza maggioritaria sulla base della ricognizione statistica di un campione significativo di sentenze, in conformità a quanto previsto dall'art. 73, comma 5.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 73 co. 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanze stupefacenti pari a 198 grammi di hashish e 152 grammi di marijuana, corrispondenti a oltre 3.000 dosi medie singole, con un principio attivo percentualmente elevato e ben superiore ai valori ponderali ritenuti dalla giurisprudenza maggioritaria sulla base della ricognizione statistica di un campione significativo di sentenze, in conformità a quanto previsto dall'art. 73, comma 5. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 13177/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris