CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 11379/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17803-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.112/G, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2022 contro 696 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] G.V. F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 17803/2016 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro Numero sezionale 696/2022 Numero di raccolta generale 11379/2022 tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA Data pubblicazione 07/04/2022 GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 1459/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO depositata il 29/01/2016 R.G.N. 1808/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 1459 del 2015, ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del MIUR avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Crotone. 2. La ricorrente aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto ad essere inserita nella graduatoria di cui al Titolo II del bando prot. n. F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 17803/2016 Numero sezionale 696/2022 6600/A22 del 22 ottobre 2011, istituto G.V. di Numero di raccolta generale 11379/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 Crotone, e ad essere comunque individuata nell’ambito della messa a disposizione, con assegnazione delle ore di supplenza disponibili, con precedenza rispetto a [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di euro 14.219,00 o ad altra diversa somma ritenuta di giustizia, ricostruzione della carriera e regolarizzazione previdenziale. In particolare, la ricorrente aveva dedotto di avere diritto ad essere inserita nella graduatoria di cui al Titolo II del bando avendo conseguito il necessario requisito in data 19 settembre 2011, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande dagli articoli 8 e 9 del bando medesimo. In ogni caso, di aver diritto ad essere individuata nell’ambito della messa a disposizione con assegnazione delle ore di supplenza disponibili con precedenza rispetto a [OSCURATO:PERSONA], poiché questi era in possesso di titolo diploma accademico di primo livello triennale in musica scienza e tecnologia del suono inidonea all’insegnamento, e non nello specifico strumento, a fronte del titolo idoneo di essa appellante costituito dal diploma F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 17803/2016 Numero sezionale 696/2022 di Conservatorio nello specifico strumento a Numero di raccolta generale 11379/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 percussione della durata di anni otto. 3. Il Tribunale rigettava la domanda. 4. La Corte d’Appello, atteso che l’art. 6 del bando richiedeva il possesso del diploma di Conservatorio per lo specifico strumento come indicato all’art. 2, punto d) 2 del D.M. n. 62/2011, che a sua volta classificava come titolo idoneo all’accesso alle classi di concorso il diploma di conservatorio conseguito entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di emanazione del decreto medesimo, rigettava l’impugnazione perché la Gigliotti aveva conseguito il diploma di Conservatorio in data successiva a tale termine. Ha affermato la Corte d’Appello che era irrilevante che la lavoratrice avesse conseguito il diploma prima della scadenza dei termini di presentazione della domanda, in quanto tale termine previsto dal bando era fissato per il possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dall’articolo 6. Inoltre, non era fondato la contestazione che il titolo di studio del Murfone fosse inidoneo per l’accesso all’insegnamento. F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 17803/2016 Dalla documentazione emergeva che il Murfone aveva Numero sezionale 696/2022 Numero di raccolta generale 11379/2022 conseguito il 30 luglio 2009 il diploma accademico Data pubblicazione 07/04/2022 di primo livello in musica spettacolo scienza e tecnologia del suono, rilasciato secondo il vecchio ordinamento del Conservatorio di musica “F. Torrefranca” di [OSCURATO:PERSONA]. Tale diploma costituiva titolo idoneo per l’inserimento nella graduatoria di istituto, ciò in base all’art. 4 della legge n. 508 del 1999, come succ. mod. dalla legge n. 268 del 2002, secondo cui i diplomi rilasciati secondo l’ordinamento previgente mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento. Ciò anche in base al D.M. n. 62 del 2011, il quale stabiliva che i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica ai sensi dell’ordinamento previgente alla legge n. 508 del 1999 consentivano l’accesso alle classi di concorso per le quali erano prescritti titoli di studio rilasciati dai conservatori musicali. 5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la docente prospettando due motivi di ricorso. 6. Il MIUR si è costituito per la partecipazione all’udienza di discussione. F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 17803/2016 7. Il Procuratore Generale ha depositato le Numero sezionale 696/2022 Numero di raccolta generale 11379/2022 conclusioni scritte con cui ha chiesto che il Data pubblicazione 07/04/2022 ricorso sia dichiarato inammissibile o in subordine rigettato. 8. Fissato all’udienza pubblica del 23 febbraio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 18 dicembre 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi sono rubricati violazione ed errata applicazione di norme di diritto. 1.1. Con il primo motivo di ricorso si censura la statuizione relativa all’esatta individuazione del termine entro cui la ricorrente doveva essere in possesso del diploma. In proposito la ricorrente riporta l’art. 8 del bando che prevedeva “gli aspiranti oltre ai requisiti specifici indicati nei precedenti articoli debbono possedere alla data di scadenza F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 17803/2016 Numero sezionale 696/2022 dei termini di presentazione delle domande i Numero di raccolta generale 11379/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 seguenti requisiti”. Assume la ricorrente che il termine indicato dalla disposizione “scadenza dei termini di presentazione della domanda” non valeva solo per il possesso dei requisiti ulteriori, ma per tutti i titoli di cui doveva essere in possesso il candidato. Ad avviso della ricorrente l’espressione oltre requisiti specifici indicati nei precedenti articoli era significativa dell'ampio ambito di applicazione della disposizione. Il bando ha spostato in avanti i termini richiesti per il possesso dei titoli abilitanti e su questo non vi sarebbe stata alcuna possibilità di errore. Eventualmente, la domanda avrebbe potuto essere un’altra e cioè se il bando avesse potuto modificare i termini imposti con il decreto ministeriale. Ad avviso della ricorrente non vi sarebbe stato alcun dubbio che il bando avesse spostato i termini entro cui i candidati avrebbero dovuto possedere i titoli e questo differimento era legittimo e pienamente efficace. 2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la statuizione che ha equiparato il titolo di studio rilasciato dal Conservatorio e la laurea F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 17803/2016 triennale - titolo posseduto dal Murfone - Numero sezionale 696/2022 Numero di raccolta generale 11379/2022 ritenendo quest’ultima idonea per l’inserimento Data pubblicazione 07/04/2022 nelle graduatorie di istituto. La ricorrente ricorda il contenuto normativo delle disposizioni che a proprio avviso vengono in rilievo: la legge n. 508 del 1999 art. 4, il d.l. n. 212 del 2002 conv. dalla legge n. 268 del 2002, articolo 6, il DM n. 62 del 2011, in particolare art. 2, comma 1, lettera d, punto 2. Prospetta quindi che dalla normativa in esame si poteva puntualizzare quanto segue. Dal combinato disposto delle norme veniva in rilievo l’istituto della cosiddetta messa a disposizione. Si trattava di un istituto che si sostanziava in un meccanismo in base al quale il dirigente scolastico può attingere, nel caso in cui relativamente a un posto di insegnamento o classe di concorso risultino esaurite tutte le graduatorie previste a livello provinciale ovvero sia delle graduatorie previste a livello di istituto sia di quelle degli istituti viciniori nell’ambito della propria provincia di appartenenza. In questa caso il Dirigente scolastico può individuare l’insegnante avente titolo attraverso la domanda di messa a disposizione e può F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 17803/2016 provvedervi anche mediante l’adozione di apposito Numero sezionale 696/2022 Numero di raccolta generale 11379/2022 bando come sarebbe avvenuto nella specie. Data pubblicazione 07/04/2022 Pertanto non trovava applicazione il D.M. n. 62 del 2011 e dunque non potevano essere utilizzati i criteri di valutazione dei titoli dettati dal suddetto D.M. richiamati dalla Corte d’Appello. [OSCURATO:PERSONA] scolastico avrebbe potuto assegnare la supplenza al Murfone solo nel caso in cui non avessero presentato domanda di messa a disposizione gli altri soggetti in possesso del titolo idoneo all’insegnamento, quale essa ricorrente. 3. I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione Gli stessi sono inammissibili. 3.1. Quanto al primo motivo si osserva che trattandosi di rimedio a critica vincolata il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, né essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, o F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 17803/2016 una propria ricostruzione del quadro normativo che Numero sezionale 696/2022 Numero di raccolta generale 11379/2022 si assume rilevante. Data pubblicazione 07/04/2022 In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., S.U., n. 23475 del 2020). Nella specie la lavoratrice, sotto la generica rubrica di violazione ed errata applicazione delle norme di diritto non precisata quanto alle disposizioni invocate, si limita a proporre la F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 17803/2016 propria lettura del bando, non ottemperando al Numero sezionale 696/2022 Numero di raccolta generale 11379/2022 suddetto onere di specificità. Data pubblicazione 07/04/2022 3.2. In relazione al secondo motivo si osserva che la ricorrente sotto la generica rubrica di violazione ed errata applicazione delle norme di diritto non specificata in relazione alle norme che sarebbero state violate, prospetta un vizio di sussunzione deducendo che la fattispecie andava ricondotta alla disciplina della messa a disposizione che ripercorre nel corso del motivo. L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma, piuttosto inerendo alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass., n. 17224 del 2020), di talchè la censura è inammissibile, anche considerando che il vizio di motivazione, come affermato da Cass., S.U., n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 17803/2016 risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce Numero sezionale 696/2022 Numero di raccolta generale 11379/2022 nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto Data pubblicazione 07/04/2022 materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, non ravvisabili nella specie, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Nulla spese in quanto il MIUR ha depositato solo atto di costituzione per partecipare alla discussione che non essendo stata chiesta non vi è stata. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T R I C O M I I R E N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : a 8 4 1 e 8 9 f 7 6 4 9 7 7 7 f e 8 9 0 b 6 d a 7 9 2 2 2 5 c F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 17803/2016 PQM Numero sezionale 696/2022 Numero di raccolta generale 11379/2022 La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Data pubblicazione 07/04/2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Manna F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : T