CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24497/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in data 1 febbraio 2021, ha riformato, assolvendo l'imputato perché il fatto non costituisce reato, la condanna emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] dal G.i.p. del Tribunale di Torino il 15 ottobre 2015, in relazione al delitto p. e p. dall'art. 95, d.P.R. 115/2002. Il ricorso consta di un singolo motivo, con il quale il P.G. esponente denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta assenza dell'elemento soggettivo dle resto di falsità od omissione nella dichiarazione finalizzata al riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato, reputando inverosimile che l'imputato non conoscesse il reddito esatto percepito dal padre. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. Le censure articolate dal ricorrente non tenclono in alcun conto le argomentazioni poste a base della decisione impugnata, fondate su un accurato e corretto scrutinio delle acquisizioni probatorie a carico del ricorrente, dalle quali si ricava che egli non conviveva stabilmente con il padre ma nel periodo in contestazione dimorava con la madre, separata. L'esposizione del motivo in esame si pone in contrasto con l'indirizzo pacificamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 17 mar