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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36590/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 17 maggio 1984 avverso la sentenza emessa il 29 giugno 2020 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 7 settembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; Lette le conclusioni del difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 giugno 2020 la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il 25 gennaio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 641 e 648 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza della Corte d'appello l'imputato — tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1) violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte del merito travisato le dichiarazioni della persona offesa, che avrebbe affermato che si era trattato di una normale compravendita, e per avere fatto mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, senza spiegare in cosa fosse consistita la dissimulazione e tener conto del fatto che l'assegno era coperto al momento della consegna, con conseguente insussistenza della preordinazione da parte dell'imputato; 2.2) violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale motivato come se fosse stata contestata una truffa mentre era stato contestato il reato di insolvenza fraudolenta, così che avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Pubblico ministero; 2.3) violazione di legge e vizi della motivazione per essere stato ritenuto sussistente il delitto di ricettazione, pur non essendo ancora stato denunciato lo smarrimento dell'assegno al momento in cui l'imputato l'aveva usato e pur essendo l'assegno coperto in tale momento; 2.4) violazione di legge e vizi della motivazione per essere stato ritenuto che la somma di euro 1.500,00, indicata nell'assegno in questione, fosse ostativa alla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen; 2.5) violazione di legge e vizi della motivazione per essere stata ritenuta sussistente la contestata recidiva reiterata e specifica, senza adeguata spiegazione; 2.6) violazione di legge e vizi della motivazione per non essere stata indicata l'entità della pena base e dell'aumento a titolo di continuazione e per avere fatto riferimento alla riduzione per il rito, senza specificare quale esso fosse, nonché per avere applicato una pena alta, senza congrua motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 n primo motivo è privo di specificità.

Entrambi i giudici del merito hanno condannato l'imputato per il delitto di insolvenza fraudolenta, avendo ritenuto accertato che egli si era recato presso il negozio della persona offesa a scegliere due bancali di ceramiche per pavimentazione e, dopo essersi sincerato con la venditrice di poter pagare la merce con assegno, nel pomeriggio si era presentato presso il deposito della ditta dove aveva ricevuto le piastrelle e aveva consegnato in pagamento un assegno non trasferibile dell'importo di C. 1.500,00.

L'assegno, però, non era stato incassato dalla persona offesa, in quanto la firma di traenza non era conforme allo specimen, e l'imputato non aveva dato spiegazioni sull'origine della sua detenzione del titolo di credito in questione.

A fronte di tale ricostruzione della vicenda deve ricordarsi che questa Corte ha avuto modo di precisare che il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente (Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174; Sez. 7, n. 16723 del 13/01/2015, Caroli, Rv. 263360; Sez. 2, n. 45096 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Per -fili, Rv. 245695).

Nel caso in esame, come rimarcato in particolare nella sentenza di primo grado, a cui ha fatto rinvio quella impugnata, l'avere l'imputato dato in consegna un assegno, di cui egli conosceva la provenienza illecita e, quindi, con la rappresentazione mentale che l'incasso non sarebbe andato a buon fine, rappresenta una condotta idonea a integrare gli estremi della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 641 cod. pen., avendo l'imputato dissimulato il proprio stato di insolvenza consegnando per l'appunto in pagamento un assegno, che però non era riscuotibile.

Ne discende che i Giudici del merito hanno correttamente ritenuto sussistente il delitto di insolvenza fraudolenta anziché quello di truffa. 1.2 II secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha ritenuto sussistente il delitto di insolvenza fraudolenta, ossia, proprio il reato contestato all'imputato, sicché risulta rispettato l'art. 521 cod. proc. pen., contrariamente a quanto dedotto dall'imputato. 1.3 Anche il terzo motivo è privo di specificità, in quanto l'imputato non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, in cui si è rimarcato che l'imputato è stato trovato in possesso dell'assegno in questione "e non aveva neppure provato ad offrire una plausibile alternativa spiegazione circa le modalità attraverso cui era venuto nella disponibilità del titolo in questione".

Deve rilevarsi che questa Corte (per tutte, Sez.

II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265) è costante nel ritenere che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o della non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.

Siffatto consolidato indirizzo ermeneutico non costituisce una deroga ai consueti principi che informano l'onere della prova ma prende atto che la fattispecie incriminatrice non può prescindere dall'accertamento delle modalità acquisitive della res al fine dell'indagine sulla consapevolezza circa la derivazione della stessa.

Se, dunque, la prova del dolo può essere desunta, alla stregua degli ordinari criteri, da qualsiasi elemento anche indiretto, in detto ambito può legittimamente valutarsi la mancanza di indicazioni del soggetto agente, senza alcun vulnus alle guarentigie difensive.

Alla luce di quanto precede risulta evidente che, come precisato dalla Corte territoriale, nessun rilievo assume la mancata denuncia del furto dell'assegno al momento della ricezione dell'assegno.

Ciò che rileva è infatti la consapevolezza in capo all'imputato della provenienza illecita del titolo, desumibile dal non avere offerto spiegazione sulla sua detenzione. 1.4 Nessun rilievo può muoversi alla sentenza impugnata neanche con riguardo al diniego dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., censurato invece con il quarto motivo del ricorso.

Al riguardo giova evidenziare che, per la configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., occorre che il fatto, valutato nel suo insieme, e, quindi, anche con riferimento alle modalità dell'azione, alla personalità dell'imputato, all'importo del titolo di credito (trattandosi di assegno), presenti quelle connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia che consentano di qualificare il reato come ipotesi di particolare tenuità, evidenziando una rilevanza criminosa assolutamente modesta (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Rv. 271154): connotazioni che non sono riscontrabili nella fattispecie in esame in considerazione per lo meno dell'entità, certamente non trascurabile, dell'assegno, pari ad euro 1.500,00.

Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha sottolineato che l'importo di euro 1.500,00 non era particolarmente tenue e, quindi, non poteva applicarsi l'attenuante di cui all'art. 648 cpv cod. pen. 1.5 Riguardo al quinto motivo, deve rilevarsi che la recidiva è stata applicata in ragione dei plurimi precedenti annoverati dall'imputato e della pericolosità manifestata con la condotta in esame, "mai sopita ove si consideri che nessuna efficacia deterrente hanno sortito sull'imputato le numerose condanne riportate".

Trattasi di argomentazioni immuni da vizi, con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato. 1.6 Del pari scevra di vizi è la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla determinazione della pena.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, La Corte territoriale ha motivato in ordine alla pena, avendo condiviso le valutazioni effettuate dal Giudice di primo grado, che era partito dal minimo edittale della pena e aveva sottolineato di avere tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tra cui, in particolare, il grado dell'elemento intenzionale: elementi, questi, in ragione dei quali aveva determinato anche l'aumento della pena a titolo di continuazione.Deve aggiungersi che il riferimento alla riduzione per la scelta del rito è un refuso del Giudice di primo grado, che non ha avuto alcuna incidenza nella determinazione della pena.

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 17 maggio 1984 avverso la sentenza emessa il 29 giugno 2020 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 7 settembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; Lette le conclusioni del difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 giugno 2020 la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il 25 gennaio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 641 e 648 cod. pen. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello l'imputato — tramite il suo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1) violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte del merito travisato le dichiarazioni della persona offesa, che avrebbe affermato che si era trattato di una normale compravendita, e per avere fatto mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, senza spiegare in cosa fosse consistita la dissimulazione e tener conto del fatto che l'assegno era coperto al momento della consegna, con conseguente insussistenza della preordinazione da parte dell'imputato; 2.2) violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale motivato come se fosse stata contestata una truffa mentre era stato contestato il reato di insolvenza fraudolenta, così che avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Pubblico ministero; 2.3) violazione di legge e vizi della motivazione per essere stato ritenuto sussistente il delitto di ricettazione, pur non essendo ancora stato denunciato lo smarrimento dell'assegno al momento in cui l'imputato l'aveva usato e pur essendo l'assegno coperto in tale momento; 2.4) violazione di legge e vizi della motivazione per essere stato ritenuto che la somma di euro 1.500,00, indicata nell'assegno in questione, fosse ostativa alla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen; 2.5) violazione di legge e vizi della motivazione per essere stata ritenuta sussistente la contestata recidiva reiterata e specifica, senza adeguata spiegazione; 2.6) violazione di legge e vizi della motivazione per non essere stata indicata l'entità della pena base e dell'aumento a titolo di continuazione e per avere fatto riferimento alla riduzione per il rito, senza specificare quale esso fosse, nonché per avere applicato una pena alta, senza congrua motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 n primo motivo è privo di specificità. Entrambi i giudici del merito hanno condannato l'imputato per il delitto di insolvenza fraudolenta, avendo ritenuto accertato che egli si era recato presso il negozio della persona offesa a scegliere due bancali di ceramiche per pavimentazione e, dopo essersi sincerato con la venditrice di poter pagare la merce con assegno, nel pomeriggio si era presentato presso il deposito della ditta dove aveva ricevuto le piastrelle e aveva consegnato in pagamento un assegno non trasferibile dell'importo di C. 1.500,00. L'assegno, però, non era stato incassato dalla persona offesa, in quanto la firma di traenza non era conforme allo specimen, e l'imputato non aveva dato spiegazioni sull'origine della sua detenzione del titolo di credito in questione. A fronte di tale ricostruzione della vicenda deve ricordarsi che questa Corte ha avuto modo di precisare che il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente (Sez. 5, n. 44659 del 21/10/2021, Cavanna, Rv. 282174; Sez. 7, n. 16723 del 13/01/2015, Caroli, Rv. 263360; Sez. 2, n. 45096 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Per -fili, Rv. 245695). Nel caso in esame, come rimarcato in particolare nella sentenza di primo grado, a cui ha fatto rinvio quella impugnata, l'avere l'imputato dato in consegna un assegno, di cui egli conosceva la provenienza illecita e, quindi, con la rappresentazione mentale che l'incasso non sarebbe andato a buon fine, rappresenta una condotta idonea a integrare gli estremi della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 641 cod. pen., avendo l'imputato dissimulato il proprio stato di insolvenza consegnando per l'appunto in pagamento un assegno, che però non era riscuotibile. Ne discende che i Giudici del merito hanno correttamente ritenuto sussistente il delitto di insolvenza fraudolenta anziché quello di truffa. 1.2 II secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha ritenuto sussistente il delitto di insolvenza fraudolenta, ossia, proprio il reato contestato all'imputato, sicché risulta rispettato l'art. 521 cod. proc. pen., contrariamente a quanto dedotto dall'imputato. 1.3 Anche il terzo motivo è privo di specificità, in quanto l'imputato non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, in cui si è rimarcato che l'imputato è stato trovato in possesso dell'assegno in questione "e non aveva neppure provato ad offrire una plausibile alternativa spiegazione circa le modalità attraverso cui era venuto nella disponibilità del titolo in questione". Deve rilevarsi che questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265) è costante nel ritenere che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o della non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Siffatto consolidato indirizzo ermeneutico non costituisce una deroga ai consueti principi che informano l'onere della prova ma prende atto che la fattispecie incriminatrice non può prescindere dall'accertamento delle modalità acquisitive della res al fine dell'indagine sulla consapevolezza circa la derivazione della stessa. Se, dunque, la prova del dolo può essere desunta, alla stregua degli ordinari criteri, da qualsiasi elemento anche indiretto, in detto ambito può legittimamente valutarsi la mancanza di indicazioni del soggetto agente, senza alcun vulnus alle guarentigie difensive. Alla luce di quanto precede risulta evidente che, come precisato dalla Corte territoriale, nessun rilievo assume la mancata denuncia del furto dell'assegno al momento della ricezione dell'assegno. Ciò che rileva è infatti la consapevolezza in capo all'imputato della provenienza illecita del titolo, desumibile dal non avere offerto spiegazione sulla sua detenzione. 1.4 Nessun rilievo può muoversi alla sentenza impugnata neanche con riguardo al diniego dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., censurato invece con il quarto motivo del ricorso. Al riguardo giova evidenziare che, per la configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., occorre che il fatto, valutato nel suo insieme, e, quindi, anche con riferimento alle modalità dell'azione, alla personalità dell'imputato, all'importo del titolo di credito (trattandosi di assegno), presenti quelle connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia che consentano di qualificare il reato come ipotesi di particolare tenuità, evidenziando una rilevanza criminosa assolutamente modesta (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Rv. 271154): connotazioni che non sono riscontrabili nella fattispecie in esame in considerazione per lo meno dell'entità, certamente non trascurabile, dell'assegno, pari ad euro 1.500,00. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha sottolineato che l'importo di euro 1.500,00 non era particolarmente tenue e, quindi, non poteva applicarsi l'attenuante di cui all'art. 648 cpv cod. pen. 1.5 Riguardo al quinto motivo, deve rilevarsi che la recidiva è stata applicata in ragione dei plurimi precedenti annoverati dall'imputato e della pericolosità manifestata con la condotta in esame, "mai sopita ove si consideri che nessuna efficacia deterrente hanno sortito sull'imputato le numerose condanne riportate". Trattasi di argomentazioni immuni da vizi, con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato. 1.6 Del pari scevra di vizi è la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla determinazione della pena. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, La Corte territoriale ha motivato in ordine alla pena, avendo condiviso le valutazioni effettuate dal Giudice di primo grado, che era partito dal minimo edittale della pena e aveva sottolineato di avere tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., tra cui, in particolare, il grado dell'elemento intenzionale: elementi, questi, in ragione dei quali aveva determinato anche l'aumento della pena a titolo di continuazione.Deve aggiungersi che il riferimento alla riduzione per la scelta del rito è un refuso del Giudice di primo grado, che non ha avuto alcuna incidenza nella determinazione della pena. 2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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