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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 27076/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 3/11/2022 confermava il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 28/9/2022, con il quale era stata sequestrata, in funzione della confisca, la somma di euro 71.470/00, profitto del reato di cui agli artt. 81, 61 n. 11, 493 ter cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti.In particolare, afferma che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente valutato un dato sottoposto al suo esame, vale a dire che le somme rinvenute in possesso della ricorrente non sono riconducibili al reato contestato, provenendo invece dal risarcimento del danno riconosciuto alla Ferramosca per la morte del fratello in un incidente stradale e da una successiva indennità di disoccupazione seguita al licenziamento.

Non ha considerato, inoltre, che il mancato rinvenimento delle somme in contestazione nel patrimonio della Ferramosca costituisce «un elemento difensivo considerevole tanto più che dalle stesse indagini non è stato rinvenuto alcuna movimentazione bancaria che sia in qualche modo ricollegabile ai fatti reato contestati alla ricorrente».

Contesta, altresì, la attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, evidenziando come agli atti vi siano plurimi elementi da cui emerge che il titolare delle carte di debito teneva costantemente sotto controllo il conto corrente (circostanza questa conosciuta dalla Ferramosca) e che in molte occasioni aveva chiesto all'imputata di effettuare spese che esulavano dall'attività professionale svolta (a tale proposito produce documentazione costituita da copia degli screenshot delle conversazioni intercorse sulla piattaforma WhatsApp).

In altri termini, tutte le transazioni effettuate dalla odierna ricorrente erano state autorizzate dal titolare della carta di debito. 2.1 Con il secondo motivo censura la violazione di legge, in considerazione del fatto che il sequestro è stato effettuato su somme estranee in tutto o in parte al reato contestato, in quanto provenienti dal risarcimento del danno e della indennità di cui si è detto.

In secondo luogo, si duole del fatto che il sequestro ha riguardato somme di denaro entrate nel patrimonio della Ferramosca in epoca precedente alla introduzione della confisca per equivalente relativa al reato di cui all'art. 493 ter cod. pen.

Solleva, infine, questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 240 cod. pen., nella parte in cui «consente la confisca delle somme di denaro sulla base dell'istituto civilistico della confusione per violazione dell'art. 24 e 25 della Costituzione nella parte in cui rende applicabile la confisca diretta di denaro, a titolo di profitto o di prezzo del reato, anche nelle ipotesi in cui sia provata la origine lecita delle somme oggetto di ablazione». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, proposto per motivi non consentiti, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Va innanzitutto premesso che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 2 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non massimata sul punto), «sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice».

Inoltre, nello specificare tale presupposto si è chiarito come il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, sia ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01).

Dunque, non può essere proposto sotto le spoglie della violazione di legge, sostanziale o processuale, il travisamento dei presupposti necessari all'adozione del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione. 2.1 Orbene, il primo motivo è inammissibile, perché proposto fuori dai casi previsti dalla legge.

Ed invero, deve essere escluso che a fronte della approfondita valutazione degli elementi che hanno portato il Tribunale del riesame ad affermare nel caso di specie la sussistenza del fumus commissi delicti - individuati nella dettagliata querela sporta dalla persona offesa e nella documentazione bancaria - si possano con il ricorso per cassazione riproporre, sotto il profilo dell'omessa o mancante motivazione, questioni riguardanti una diversa lettura degli stessi elementi ove il giudice del riesame abbia comunque compiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza.

Peraltro, il difensore ripropone solo questioni in fatto - tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie - già sottoposte al vaglio del Tribunale del riesame e da questo risolte con motivazione logica, congrua e completa, senza considerare che il reato configurato riguarda transazioni ulteriori rispetto a quelle che, secondo la difesa, erano autorizzate.

Trattasi all'evidenza di questioni in ogni caso estranee al sindacato di legittimità. 2.2 Anche il secondo motivo è inammissibile perché non consentito, atteso che denunzia vizi di motivazione non deducibili con il ricorso per cassazione.

Ed invero, il Tribunale del riesame ha ben motivato in ordine alle ragioni che hanno portato al sequestro: si tratta della cifra corrispondente alla somma complessiva dei prelievi in contanti effettuati dall'indagata, a nulla rilevando - tenuto conto della fungibilità del denaro - che sul conto corrente fossero confluite legittimamente altre somme.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, «qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta; in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato» (Sezioni Unite, n. 31617 del 26/6/2015, Lucci).

In altri termini, nel caso in cui il profitto del reato sia costituito dal denaro, il giudice deve disporre la confisca obbligatoria del profitto in forma diretta e non la confisca per equivalente, attesa la fungibilità del denaro.

Ne consegue che, quando il profitto è costituito da denaro, l'adozione del sequestro - e della successiva confisca - «non è subordinato alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare» (Sezioni Unite, n. 10561 del 30/1/2014, Gubert) e che anche nella confisca diretta avente ad oggetto il denaro che sia prezzo o profitto del reato, diventa del tutto indifferente l'accertamento del nesso di pertinenzialità tra il bene ed il reato, esattamente come accade per la confisca di valore.

Da ultimo le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di ribadire che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato - comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta - e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito va sempre qualificata come diretta e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sezioni Unite, n. 42415 del 27/5/2021, Coppola, Rv. 282037 - 01).

Le considerazioni che precedono rendono all'evidenza manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore, peraltro, in maniera anodina.

Del resto, del tutto inconferente è la doglianza relativa al fatto che le somme di denaro sarebbero entrate nel patrimonio della Ferramosca in epoca precedente alla introduzione della confisca per equivalente di cui all'art. 493 ter, comma secondo, cod. pen., in quanto nel caso di specie è stato disposto il sequestro diretto e non per equivalente.

Non rileva nel presente giudizio, dunque, la questione della irretroattività della norma penale, con la conseguenza che non si ravvisa la dedotta illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 24 e 25 Cost.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 3/11/2022 confermava il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 28/9/2022, con il quale era stata sequestrata, in funzione della confisca, la somma di euro 71.470/00, profitto del reato di cui agli artt. 81, 61 n. 11, 493 ter cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti.In particolare, afferma che il Tribunale del riesame non ha adeguatamente valutato un dato sottoposto al suo esame, vale a dire che le somme rinvenute in possesso della ricorrente non sono riconducibili al reato contestato, provenendo invece dal risarcimento del danno riconosciuto alla Ferramosca per la morte del fratello in un incidente stradale e da una successiva indennità di disoccupazione seguita al licenziamento. Non ha considerato, inoltre, che il mancato rinvenimento delle somme in contestazione nel patrimonio della Ferramosca costituisce «un elemento difensivo considerevole tanto più che dalle stesse indagini non è stato rinvenuto alcuna movimentazione bancaria che sia in qualche modo ricollegabile ai fatti reato contestati alla ricorrente». Contesta, altresì, la attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, evidenziando come agli atti vi siano plurimi elementi da cui emerge che il titolare delle carte di debito teneva costantemente sotto controllo il conto corrente (circostanza questa conosciuta dalla Ferramosca) e che in molte occasioni aveva chiesto all'imputata di effettuare spese che esulavano dall'attività professionale svolta (a tale proposito produce documentazione costituita da copia degli screenshot delle conversazioni intercorse sulla piattaforma WhatsApp). In altri termini, tutte le transazioni effettuate dalla odierna ricorrente erano state autorizzate dal titolare della carta di debito. 2.1 Con il secondo motivo censura la violazione di legge, in considerazione del fatto che il sequestro è stato effettuato su somme estranee in tutto o in parte al reato contestato, in quanto provenienti dal risarcimento del danno e della indennità di cui si è detto. In secondo luogo, si duole del fatto che il sequestro ha riguardato somme di denaro entrate nel patrimonio della Ferramosca in epoca precedente alla introduzione della confisca per equivalente relativa al reato di cui all'art. 493 ter cod. pen. Solleva, infine, questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 240 cod. pen., nella parte in cui «consente la confisca delle somme di denaro sulla base dell'istituto civilistico della confusione per violazione dell'art. 24 e 25 della Costituzione nella parte in cui rende applicabile la confisca diretta di denaro, a titolo di profitto o di prezzo del reato, anche nelle ipotesi in cui sia provata la origine lecita delle somme oggetto di ablazione». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, proposto per motivi non consentiti, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Va innanzitutto premesso che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 2 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non massimata sul punto), «sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice». Inoltre, nello specificare tale presupposto si è chiarito come il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, sia ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/7/2016, Faiella, Rv. 269296 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01). Dunque, non può essere proposto sotto le spoglie della violazione di legge, sostanziale o processuale, il travisamento dei presupposti necessari all'adozione del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione. 2.1 Orbene, il primo motivo è inammissibile, perché proposto fuori dai casi previsti dalla legge. Ed invero, deve essere escluso che a fronte della approfondita valutazione degli elementi che hanno portato il Tribunale del riesame ad affermare nel caso di specie la sussistenza del fumus commissi delicti - individuati nella dettagliata querela sporta dalla persona offesa e nella documentazione bancaria - si possano con il ricorso per cassazione riproporre, sotto il profilo dell'omessa o mancante motivazione, questioni riguardanti una diversa lettura degli stessi elementi ove il giudice del riesame abbia comunque compiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza. Peraltro, il difensore ripropone solo questioni in fatto - tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie - già sottoposte al vaglio del Tribunale del riesame e da questo risolte con motivazione logica, congrua e completa, senza considerare che il reato configurato riguarda transazioni ulteriori rispetto a quelle che, secondo la difesa, erano autorizzate. Trattasi all'evidenza di questioni in ogni caso estranee al sindacato di legittimità. 2.2 Anche il secondo motivo è inammissibile perché non consentito, atteso che denunzia vizi di motivazione non deducibili con il ricorso per cassazione. Ed invero, il Tribunale del riesame ha ben motivato in ordine alle ragioni che hanno portato al sequestro: si tratta della cifra corrispondente alla somma complessiva dei prelievi in contanti effettuati dall'indagata, a nulla rilevando - tenuto conto della fungibilità del denaro - che sul conto corrente fossero confluite legittimamente altre somme. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, «qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta; in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato» (Sezioni Unite, n. 31617 del 26/6/2015, Lucci). In altri termini, nel caso in cui il profitto del reato sia costituito dal denaro, il giudice deve disporre la confisca obbligatoria del profitto in forma diretta e non la confisca per equivalente, attesa la fungibilità del denaro. Ne consegue che, quando il profitto è costituito da denaro, l'adozione del sequestro - e della successiva confisca - «non è subordinato alla verifica che le somme provengano dal delitto e siano confluite nella effettiva disponibilità dell'indagato, in quanto il denaro oggetto di ablazione deve solo equivalere all'importo che corrisponde per valore al prezzo o al profitto del reato, non sussistendo alcun nesso pertinenziale tra il reato e il bene da confiscare» (Sezioni Unite, n. 10561 del 30/1/2014, Gubert) e che anche nella confisca diretta avente ad oggetto il denaro che sia prezzo o profitto del reato, diventa del tutto indifferente l'accertamento del nesso di pertinenzialità tra il bene ed il reato, esattamente come accade per la confisca di valore. Da ultimo le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di ribadire che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato - comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta - e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito va sempre qualificata come diretta e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sezioni Unite, n. 42415 del 27/5/2021, Coppola, Rv. 282037 - 01). Le considerazioni che precedono rendono all'evidenza manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore, peraltro, in maniera anodina. Del resto, del tutto inconferente è la doglianza relativa al fatto che le somme di denaro sarebbero entrate nel patrimonio della Ferramosca in epoca precedente alla introduzione della confisca per equivalente di cui all'art. 493 ter, comma secondo, cod. pen., in quanto nel caso di specie è stato disposto il sequestro diretto e non per equivalente. Non rileva nel presente giudizio, dunque, la questione della irretroattività della norma penale, con la conseguenza che non si ravvisa la dedotta illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
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