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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07827/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3974/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale G. Mazzini, 134, il tutto come da procura su foglio congiunto; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA, sez. staccata di Lecce, n.329/24/13, depositat a il 17 dicembre 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: SOSPENSIONE L.1.

La contribuente chiedeva in primo grado l’annullamento di un avviso con cui era accertato ai fini i.r.a.p. l’importo di € 50.485,73 oltre sanzioni edinteressi, in relazione all’anno d’imposta 1999.

La CTP respingeva il ricorso e la CTR, adìta in sede di gravame dalla contribuente, rigettava lo stesso confermando la prima decisione.

2. La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a quattro motivi.

La contribuente si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa.

In data 17 gennaio 2023 la controricorrente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197, rappresentando di voler accedere alla definizione agevolata della lite a mente dell’art. 1, comma, comma 186, l. cit. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., assumendo che i giudici d’appello non si sarebbero pronunciati sull’espressa censura promossa dalla ricorrente avverso la sentenza di prime cure, laddove non aveva considerato, ai fini della determinazione della base imponibile i.r.a.p., il mantenimento in via transitoria dell'esenzione decennale i.l.o.r.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia su uno specifico motivo di gravame della sentenza di prime cure integrato dall'applicabilità del regime transitorio di quell'art. 55, TUIR, all'epoca vigente, che avrebbe comportato l'imponibilità ai fini Irap dei contributi incassati dalla società, in ogni caso limitatamente a 1/5 della metà.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 53, comma 3, TUIR, in combinato disposto con l’art. 11-bis, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici d'appello ritenuto tassabile l'intero contributo percepito nell'anno d'imposta e non la sola quota corrispondente a 1/5 della metà, come prescritto dall'articolo 53, TUIR, per i contributi concessi ai sensi del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. per avere i giudici d'appello omesso di pronunciarsi su uno specifico motivo di gravame della sentenza di prime cure, integrato dall'applicabilità dell'esimente di cui all'articolo 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l'ambito di applicazione delle disposizioni asseritamente violate.

3. A seguito dell’istanza di sospensione proposta, ed alla luce della documentazione allegata alla stessa si deve disporre in conformità, intendendosi così il processo sospeso fino al 10 luglio 2023.

P. Q. M. sospende il processo fino al 10 luglio 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197, rinviando l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3974/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, viale G. Mazzini, 134, il tutto come da procura su foglio congiunto; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA, sez. staccata di Lecce, n.329/24/13, depositat a il 17 dicembre 2013. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: SOSPENSIONE L.1. La contribuente chiedeva in primo grado l’annullamento di un avviso con cui era accertato ai fini i.r.a.p. l’importo di € 50.485,73 oltre sanzioni edinteressi, in relazione all’anno d’imposta 1999. La CTP respingeva il ricorso e la CTR, adìta in sede di gravame dalla contribuente, rigettava lo stesso confermando la prima decisione. 2. La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a quattro motivi. La contribuente si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa. In data 17 gennaio 2023 la controricorrente ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022, n. 197, rappresentando di voler accedere alla definizione agevolata della lite a mente dell’art. 1, comma, comma 186, l. cit. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., assumendo che i giudici d’appello non si sarebbero pronunciati sull’espressa censura promossa dalla ricorrente avverso la sentenza di prime cure, laddove non aveva considerato, ai fini della determinazione della base imponibile i.r.a.p., il mantenimento in via transitoria dell'esenzione decennale i.l.o.r. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia su uno specifico motivo di gravame della sentenza di prime cure integrato dall'applicabilità del regime transitorio di quell'art. 55, TUIR, all'epoca vigente, che avrebbe comportato l'imponibilità ai fini Irap dei contributi incassati dalla società, in ogni caso limitatamente a 1/5 della metà. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 53, comma 3, TUIR, in combinato disposto con l’art. 11-bis, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici d'appello ritenuto tassabile l'intero contributo percepito nell'anno d'imposta e non la sola quota corrispondente a 1/5 della metà, come prescritto dall'articolo 53, TUIR, per i contributi concessi ai sensi del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. per avere i giudici d'appello omesso di pronunciarsi su uno specifico motivo di gravame della sentenza di prime cure, integrato dall'applicabilità dell'esimente di cui all'articolo 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l'ambito di applicazione delle disposizioni asseritamente violate. 3. A seguito dell’istanza di sospensione proposta, ed alla luce della documentazione allegata alla stessa si deve disporre in conformità, intendendosi così il processo sospeso fino al 10 luglio 2023. P. Q. M. sospende il processo fino al 10 luglio 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197, rinviando l
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