CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23188/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del as,tit to Proc ratore giLai che ha concluso chiedendo e . rtià-**'4N-••\ikae n lcesh\ 515 UI- -•- • • missisi i a si entrambi i ricorNt 1.1 • ens E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BRINDISI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo raccoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Lecce ha riformato in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di tentato omicidio (capo a), porto in luogo pubblico di arma comune da sparo (capo b) e plurime cessioni di sostanze stupefacenti (capo d); e [OSCURATO:PERSONA] per plurimi acquisiti di sostanza stupefacente (capo e) e favoreggiamento personale (capo f), fatti commessi in Fasano nel marzo e aprile 2019. Ha riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e, unificati le plurime cessioni di sostanza stupefacente con gli altri reati, ha ridotto la pena nella misura di anni sette e mesi quattro di reclusione. Ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di favoreggiamento e per l'effetto ha ridotto la pena per l'altro capo in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 3.200,00 di multa. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La rinuncia ai motivi di appello non esime il giudice dal dovere di motivazione in ordine all'esclusione delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. La Corte di appello, nel caso di specie, ha motivato in modo del tutto tautologico. Ha poi omesso di pronunciarsi sulla sussistenza delle condizioni per l'affermazione della recidiva, trascurando la doglianza difensiva. Ancora, la Corte di appello ha violato il divieto di reformatio in peius, perché il primo giudice ha determinato l'aumento per continuazione per il reato di cui al capo b) non in mesi sei ma in mesi cinque e giorni dieci di reclusione. È poi eccessivo l'aumento per continuazione criminosa per il reato di cui al capo d), esclusa dal primo giudice e riconosciuta invece dalla Corte di appello. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto difetto di motivazione sia per quel che attiene alla decisione di applicare la recidiva che per la determinazione della pena, quantificata in modo eccessivo nonostante sia emerso che il ricorrente faceva uso soltanto personale della sostanza stupefacente. Considerato in diritto 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] merita accoglimento per le ragioni e nelle parti che di seguito si espongono. 2. La Corte di appello ha omesso di pronunciarsi, nonostante lo specifico motivo di impugnazione, in ordine alla ricorrenza delle condizioni per l'applicazione della recidiva. Si è limitata ad affermarne la sussistenza, ma non ha dato conto, come le era stato invece richiesto, delle ragioni per le quali la nuova condotta criminosa è tale da rivelare, alla luce dei precedenti, una maggiore capacità a delinquere, secondo il consolidato principio neper il quale "l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Fattispecie relativa ad un'ipotesi di recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale)" - Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Rv. 250039 -. 3. Il giudice di primo grado ha applicato un aumento di continuazione per il reato di cui al capo b) di cinque mesi e dieci giorni di reclusione perché muovendo dalla pena base relativa al capo a) di anni nove di reclusione, ulteriormente aumentata per la recidiva di anni tre, mesi quattro e giorni venti di reclusione, è giunto alla pena complessiva di anni dodici e mesi dieci di reclusione, poi ridotta per la scelta del rito ad anni otto, mesi sei e giorni venti. Nell'operare il computo così descritto è incorso in un palese errore materiale quando, nell'indicare l'aumento di continuazione, ha fatto riferimento ad un aumento di mesi sei imputandolo alla recidiva, che invero avevo già preso in esame quantificandone l'aumento in anni tre, mesi quattro e giorni venti di reclusione. Ha dunque errato materialmente nel fare nuovo richiamo alla recidiva, essendo chiaro che il riferimento era alla continuazione, e nell'indicare in sei mei l'aumento di continuazione, invero applicato già nella motivazione in mesi cinque e giorni dieci di reclusione. È allora chiaro l'errore consumato dal giudice di appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, ha quantificato l'aumento per continuazione in mesi sei di reclusione, violando in tal modo il divieto della reformatio in peius. 4. Il giudice di appello, nel riconoscere la continuazione anche in riguardo al reato di cui al capo d), riqualificato in primo grado sulla base del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - e a sua volta composto da plurime condotte in continuazione tra loro ma poste in concorso materiale con i reati degli altri capi -, ha quantificato l'aumento in anni uno e mesi sei di reclusione, a fronte di una pena detentiva edittale minima di mesi sei di reclusione, senza dare conto delle ragioni di siffatta determinazione. Si è limitato ad un generico richiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e non ha specificamente indicato quali, tra i più criteri, sono venuti in rilievo nel caso alla sua cognizione. In tal modo non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale "il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene)" - Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 -. 5. È invece del tutto generico il rilievo di ricorso in ordine ad una asserita assenza di motivazione sulla insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., una volta che vi è stata rinuncia dell'imputato ai motivi diversi da quelli inerenti al trattamento sanzíonatorio, perché privo della pur sommaria indicazione di quali possano essere gli aspetti da considerare ai fini dell'evocato proscioglimento. Come già, infatti, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità" - Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Rv. 273431 -. 6. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. 7. È invece inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Questi ha lamentato la mancanza di motivazione in punto di applicazione della recidiva ma non risulta che vi sia stato corrispondente motivo nell'atto di appello nonostante la recidiva fosse stata applicata già dal giudice di primo grado. È appena il caso di rammentare che "non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione. (Fattispecie relativa a contravvenzioni edilizie e urbanistiche, nella quale il motivo con cui si contestava la costituzione di parte civile del danneggiato perché effettuata mediante richiamo all'imputazione e senza dedurre il diritto soggettivo leso, è stato ritenuto inammissibile dalla S.C., in quanto davanti al giudice di appello la costituzione era stata impugnata invocando l'esclusiva legittimazione del Comune titolare dell'interesse di natura pubblicistica leso dalla condotta criminosa)" - Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632 -. La Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine alla destinazione non ad uso personale dei quantitativi di sostanza stupefacente ricevuti da [OSCURATO:PERSONA], sicché il trattamento sanzionatorio, per il quale no v'è stato motivo di appello, è sostenuto da adeguata motivazione sulla base delle argomentazioni spese dal giudice di primo grado e recepite, con rivisitazione critica, dal giudice di appello. 8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna detto ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tre